Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Parità di trattamento - Parità tra dipendenti di sesso maschile e dipendenti di sesso femminile - Diritto fondamentale - Rispetto garantito dal giudice comunitario - Licenziamento di una donna incinta - Inammissibilità - Condizioni
2. Dipendenti - Agenti temporanei - Regimi distinti - Scioglimento del contratto a tempo indeterminato di un agente di un gruppo parlamentare - Obbligo di motivazione - Insussistenza
((Statuto del personale, art. 25; regime applicabile agli altri agenti, artt. 2, lett. c), e 11))
3. Dipendenti - Agenti temporanei - Scioglimento del contratto a tempo indeterminato di un agente di un gruppo parlamentare - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, n. 2)
Massima
1. Il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di lavoro e, correlativamente, l' assenza di ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso costituiscono parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte e il Tribunale assicurano il rispetto in forza dell' art. 164 del Trattato.
Nell' ambito dello Statuto del personale, gli imperativi imposti dalla necessità di garantire la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso femminile e quelli di sesso maschile non sono affatto limitati a quelli che risultano dall' art. 119 del Trattato o dalle direttive comunitarie emanate in questo settore.
Conseguentemente, una dipendente in stato di gravidanza non può essere licenziata a causa di tale stato, pena la violazione del principio di uguaglianza. Ciò non significa tuttavia che essa non potrebbe essere licenziata per motivi che sono senza alcun nesso con la sua gravidanza.
2. A differenza dei dipendenti ai quali lo Statuto garantisce la stabilità del rapporto d' impiego, gli agenti temporanei sono soggetti ad un regime particolare fondato sul contratto di lavoro stipulato con l' istituzione interessata.
Qualora il suddetto contratto preveda espressamente la facoltà di recesso unilaterale senza imporre, mediante rinvio alle pertinenti disposizioni del regime applicabile agli altri agenti, l' obbligo di motivarlo, l' applicazione analogica dell' art. 25 dello Statuto, quale disposta in termini generali dall' art. 11 del suddetto regime, è esclusa.
Tale dispensa dall' obbligo di motivazione dev' essere posta in relazione col fatto che la fiducia reciproca è un elemento essenziale dei contratti in base ai quali sono assunti gli agenti temporanei di cui all' art. 2, lett. c), del regime applicabile agli altri agenti. Ciò è tanto più vero per gli agenti assunti dai gruppi parlamentari, i quali costituiscono generalmente l' espressione di una scelta politica ben precisa.
3. Emerge dall' art. 47, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti che lo scioglimento di un contratto a tempo indeterminato rientra nel potere discrezionale dell' autorità competente, purché intervenga col preavviso previsto in questo contratto e in conformità alla suddetta disposizione.
Il Tribunale non può sindacare la fondatezza di una tale valutazione, sempreché non possa essere accertata l' esistenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere.
Parti
Nella causa T-45/90,
Alicia Speybrouck, ex agente temporaneo del Gruppo delle destre europee al Parlamento europeo, residente in Bruges, con gli avv.ti domiciliatari Vic Elvinger e, nel corso della fase orale del procedimento, Catherine Dessoy, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il loro studio, 31, rue d' Eich,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. Jorge Campinos, giureconsulto, e Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Hugo Vandenberghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione di licenziamento della ricorrente, al risarcimento del danno morale e materiale che la ricorrente assume di aver subito a seguito di tale licenziamento, nonché, in via subordinata, alla nomina di un esperto al fine di quantificare più precisamente il danno,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente di sezione, D. Barrington e H. Kirschner, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all' origine del ricorso
1 Dopo aver lavorato in qualità di assistente parlamentare presso diversi membri del Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") appartenenti al gruppo dei democratici europei (1985-1989) e aver altresì lavorato per qualche mese presso l' istituto per una politica europea dell' ambiente a Bruxelles, la ricorrente veniva assunta, a decorrere dal 1 gennaio 1990, come agente temporaneo di grado A3 a tempo indeterminato, onde svolgere le funzioni di segretario generale aggiunto presso il Gruppo delle destre europee (in prosieguo: il "Gruppo"). Il contratto di lavoro, non datato, prevedeva sia un periodo di prova di sei mesi sia un termine di preavviso di tre, che ciascuna delle parti doveva osservare in caso di recesso, nonostante l' applicazione degli artt. 48, 49 e 50 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA").
2 In data 3 maggio 1990 veniva compilato un rapporto "conclusivo" sul periodo di prova, sottoscritto il 18 maggio dello stesso anno sia dal sig. Brissaud, segretario generale del Gruppo, sia dalla ricorrente.
3 Con lettera 28 maggio 1990, il presidente del Gruppo, sig. Le Pen, avrebbe richiesto al sig. Brissaud "di compiere i passi necessari per porre fine alla collaborazione (della ricorrente) presso il Gruppo ai sensi delle norme in vigore al Parlamento europeo". Egli avrebbe aggiunto: "vi sono gravi ragioni di ordine politico di cui informerò l' ufficio di presidenza del Gruppo in occasione della prossima riunione, che vi chiedo di indire per martedì 5 giugno 1990 a Bruxelles".
4 La ricorrente ha contestato l' autenticità di tale lettera, sottolineando come le fosse stata comunicata una semplice copia, in occasione dell' invio dei documenti effettuato nell' ambito del procedimento d' urgenza al quale sarà fatto riferimento in prosieguo. In risposta all' invito, rivoltogli dal Tribunale in data 6 giugno 1991, di produrre l' originale della lettera, il Parlamento dichiarava di essere nell' impossibilità di darvi seguito, in quanto il Gruppo non suole inviargli gli originali dei documenti in suo possesso.
5 L' estratto del processo verbale della riunione dell' ufficio di presidenza del Gruppo, che si sarebbe svolta il 5 giugno, recita tra l' altro:
"L' ufficio di presidenza, sentito il presidente e al termine di un' ampia discussione, ha deciso a maggioranza di confermare la decisione adottata dal presidente di porre fine al periodo di prova della Alicia Speybrouck, alla luce delle gravi ragioni di ordine politico di cui ha preso conoscenza".
6 Secondo le spiegazioni fornite dalla ricorrente in udienza, tale riunione si sarebbe svolta in realtà il 7, e non il 5 giugno 1990.
7 Con lettera datata 31 maggio 1990, di cui la ricorrente afferma aver avuto conoscenza il 6 giugno successivo, il segretario generale del Gruppo, sig. Brissaud, la informava del fatto che il suo periodo di prova non sarebbe stato prolungato e che veniva licenziata con preavviso di un mese a far data dal 1 giugno 1990.
8 Con lettera 6 giugno 1990, indirizzata al direttore generale del personale, del bilancio e delle finanze, sig. Van den Berge, la ricorrente presentava un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), applicabile in via analogica ai sensi dell' art. 46 del RAA, avverso la decisione di cui sopra, comunicandogli nel contempo di essere in stato di gravidanza.
9 Con lettera 18 giugno 1990 del pari rivolta al sig. Van den Berge, la ricorrente confermava di essere in stato di gravidanza dal 15 maggio precedente e presentava in tal senso un certificato medico redatto dal suo ginecologo di fiducia e consegnato il medesimo 18 giugno 1990 al medico del Parlamento.
10 Con lettera 26 giugno 1990, il sig. Brissaud comunicava alla ricorrente che l' ufficio del Gruppo aveva confermato il suo licenziamento, indipendentemente dalla comunicazione dello stato di gravidanza e dal fatto che esso avesse preso inizio all' incirca il 15 maggio 1990, vale a dire anteriormente alla decisione di licenziamento del 31 maggio dello stesso anno.
11 Con lettera 9 luglio 1990, il sig. Calinoglou, presidente del comitato del personale, protestava contro il licenziamento della ricorrente, così come disposto con la suddetta decisione 31 maggio 1990.
12 Il Parlamento afferma che, con lettera 10 luglio 1990, il sig. Brissaud ha fatto pervenire al comitato una risposta per il tramite della posta interna all' istituzione.
13 La ricorrente ha posto in dubbio l' esistenza di una tale risposta scritta. Rispondendo al quesito del Tribunale del 6 giugno 1991, il Parlamento ha dichiarato di essere nell' impossibilità di presentare l' originale di tale lettera, la quale, come esso aveva spiegato nel corso dell' udienza, si sarebbe smarrita all' indomani del rinnovo delle cariche all' interno del comitato del personale.
14 Con lettera 12 luglio 1990, di cui la ricorrente asserisce aver avuto conoscenza il successivo 20 luglio, il sig. Le Pen, presidente del Gruppo, le comunicava un nuovo licenziamento, questa volta con un preavviso di tre mesi che sarebbe scaduto l' 11 ottobre 1990. Il Parlamento riconosce che l' invio di tale lettera era stato preceduto da contatti tra il Gruppo e il servizio giuridico dell' istituzione, il quale avrebbe raccomandato di sostituire al primo licenziamento del 31 maggio 1990, basato sull' art. 14 del RAA, un secondo, basato questa volta sull' art. 47 del RAA stesso.
15 Con lettera 24 luglio 1990, indirizzata al sig. Van den Berge, la ricorrente presentava un secondo reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione del 12 luglio 1990. Con lettera 6 settembre 1990 il sig. Van den Berge informava la ricorrente che il suo contratto sarebbe scaduto l' 11 ottobre 1990 e che i suoi due reclami erano in corso di esame.
Procedimento
16 Con atto depositato e registrato presso la cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 1990, la ricorrente ha presentato un ricorso diretto all' annullamento delle precitate decisioni 31 maggio 1990 e 12 luglio 1990, che pongono fine al suo contratto di lavoro.
17 Con istanza depositata e registrata nella cancelleria in pari data, la ricorrente ha richiesto la sospensione dell' esecuzione delle summenzionate decisioni.
18 Il presidente del Tribunale ha respinto quest' ultima richiesta con ordinanza 23 novembre 1990, disponendo tuttavia, con provvedimento d' urgenza, che "a far tempo dalla data in cui il contratto si è risolto e fintantoché la Commissione non abbia effettivamente versato alla ricorrente l' indennità di disoccupazione prevista all' art. 28 bis del RAA, il Parlamento corrisponderà alla ricorrente un importo equivalente a quello dell' indennità mensile di disoccupazione di cui sopra, maggiorata, a partire dalla data di nascita di un figlio, degli assegni familiari di cui all' art. 28 bis, n. 5, del RAA, ed assicurerà alla richiedente, senza contributi a suo carico, la copertura dei rischi di malattia alle condizioni previste dall' art. 72 dello Statuto".
19 Con istanza depositata e registrata presso la cancelleria il 14 marzo 1991, la ricorrente, allegando che il Parlamento non ottemperava alla sopraccitata ordinanza, richiedeva nuovi provvedimenti provvisori. Come risulta dalle spiegazioni orali fornite dalle parti all' audienza del 20 marzo 1991, tale secondo procedimento d' urgenza veniva sospeso per una durata di tre settimane. In considerazione del mutato atteggiamento del Parlamento, la ricorrente dichiarava poi, con lettera 11 aprile 1991, di rinunciare a tale nuova domanda di provvedimenti provvisori.
20 La fase scritta ha avuto corso rituale e si è conclusa il 18 marzo 1991.
21 Su relazione del giudice relatore, in data 6 giugno 1991 il Tribunale ha invitato il Parlamento a esporgli, per esteso e con esattezza, le ragioni che stanno alla base del licenziamento della ricorrente, nonché a produrre il testo della regolamentazione interna in materia di assunzione dei funzionari e altri agenti, disposta il 15 marzo 1989 dall' ufficio di presidenza del Parlamento (in prosieguo: la "regolamentazione dell' ufficio di presidenza"), nonché l' originale delle summenzionate lettere del 28 maggio e del 10 luglio 1990. Inoltre, il Tribunale ha chiesto al Parlamento di precisare in che data il presidente del comitato del personale aveva effettivamente ricevuto comunicazione dell' ultima delle due lettere. Il Parlamento ha risposto solo in modo incompleto ai quesiti rivoltigli e non ha prodotto gli originali delle lettere di cui sopra.
22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Conclusioni delle parti
23 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
a) annullare le decisioni 31 maggio 1990 del sig. Jean-Marc Brissaud, che notificano alla ricorrente il licenziamento, la decisione implicita di rigetto del sig. Van den Berge, considerandosi tale la mancanza di risposta nel termine di quattro mesi a decorrere dal 6 giugno 1990, data di presentazione del reclamo della ricorrente, nonché la decisione 12 luglio 1990 del sig. Jean-Marie Le Pen, presidente del Gruppo delle destre europee, con la quale si informava la ricorrente del licenziamento a far data dall' 11 ottobre 1990, e di conseguenza ordinare la reintegrazione della ricorrente nelle mansioni precedenti;
b) in subordine, dichiarare illeciti i licenziamenti e condannare il convenuto al pagamento alla sig.ra Alicia Speybrouck della somma di 5 000 000 LFR per risarcimento danni, con riserva di aumento a detta di perito, nonché, all' occorrenza, nominare un esperto al fine di quantificare il risarcimento del danno morale e materiale subito dalla ricorrente per essere stata illecitamente licenziata;
c) condannare il convenuto alle spese.
24 Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:
a) dichiarare infondato il ricorso;
b) statuire sulle spese in conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura.
Sulla ricevibilità
1. Sulla domanda diretta all' annullamento della decisione di licenziamento adottata il 31 maggio 1990
25 A sostegno della domanda tendente all' annullamento di questa prima decisione di licenziamento, la ricorrente aveva inizialmente dedotto tre mezzi: in primo luogo, la violazione dell' art. 9, lett. d), del regolamento del Gruppo; in secondo luogo, l' erronea applicazione dell' art. 14 del RAA, anziché dell' art. 47; in terzo luogo, il fatto che il termine di preavviso di un mese, concessole inizialmente, è, avuto riguardo alle relative disposizioni dell' art. 47 del RAA, troppo breve.
26 Pur non replicando ai motivi di annullamento testé menzionati, il Parlamento fa osservare che è unicamente la validità della successiva decisione di licenziamento, datata 12 luglio 1990, a poter formare oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, posto che, in ogni caso, il contratto di lavoro della ricorrente ha avuto regolare esecuzione fino all' 11 ottobre 1990.
27 Dinanzi a tali argomenti, il Tribunale prende atto della non contestazione, in sede di replica della ricorrente, di tale ultima affermazione del Parlamento e del fatto che essa, relativamente a tale punto, si rimette al giudizio del Tribunale.
28 Allo stesso modo, il Tribunale rileva come dai chiarimenti forniti dalle parti in udienza emerga il loro accordo sul fatto che la ricorrente ha regolarmente percepito la sua retribuzione fino al 20 ottobre 1990.
29 Considerando quindi che la decisione 31 maggio 1990 non recava più alcun pregiudizio alla ricorrente al momento della presentazione del ricorso, il Tribunale ne desume l' irricevibilità dello stesso ricorso nella parte in cui esso ha ad oggetto la decisione in parola.
2. Sulla domanda diretta ad ottenere la reintegrazione della ricorrente nelle mansioni precedenti
30 In ordine a tale domanda, si deve ricordare che il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ordini ad un' istituzione comunitaria.
31 In via generale, tale principio determina l' irricevibilità delle conclusioni tendenti ad ottenere l' ordine ad un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione (v. sentenza della Corte 9 giugno 1983, Verzyck/Commissione, causa 225/82, Racc. pag. 1991, in particolare pag. 2005 e seguenti).
32 Se ne deve dedurre che, nella fattispecie, la domanda della ricorrente è irricevibile.
Sul merito
1. Sulla domanda diretta all' annullamento della decisione di licenziamento 12 luglio 1990
33 A sostegno della propria domanda tendente all' annullamento della seconda decisione di licenziamento, la ricorrente deduce nell' atto introduttivo di ricorso tre mezzi: in primo luogo, la violazione di un diritto fondamentale posto a tutela della donna incinta da ogni licenziamento; in secondo luogo, l' inosservanza del prescritto termine di preavviso di tre mesi; in terzo luogo, il disconoscimento delle norme di cui all' art. 11 della regolamentazione dell' ufficio di presidenza del Parlamento nonché di quelle contenute nel regolamento del Gruppo politico, e segnatamente l' art. 9 del regolamento medesimo.
34 Nella replica, la ricorrente deduce poi un quarto motivo di annullamento: il difetto di motivazione nella decisione impugnata.
Sul primo mezzo relativo alla violazione di un diritto fondamentale posto a tutela della donna incinta
35 Preliminarmente la ricorrente ricorda che la decisione di licenziamento 12 luglio 1990 fu adottata quando l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") già dal 6 giugno 1990 sapeva del suo stato di gravidanza. Essa fa inoltre presente che tale conoscenza è stata confermata da un certificato consegnato al medico del Parlamento in data 18 giugno 1990. Inoltre, con lettera 26 giugno 1990 indirizzata alla ricorrente, il sig. Brissaud avrebbe ammesso di essere stato informato di tale stato di gravidanza.
36 La ricorrente ha inoltre sostenuto in udienza che, avuto riguardo al fatto che la riunione dell' ufficio di presidenza del Gruppo fu tenuta il 7, e non il 5 giugno 1990, come a torto afferma il Parlamento, se ne deve dedurre che l' ufficio di presidenza del Gruppo era esso stesso informato dello stato di gravidanza della ricorrente, allorquando confermò la decisione di licenziamento.
37 Argomentando da tali circostanze di fatto, la ricorrente ritiene che, nel licenziarla pur essendo a conoscenza del suo stato, il Parlamento abbia violato i principi generali di diritto dei quali la Corte e il Tribunale, ai sensi dell' art. 164 del Trattato CEE, devono garantire il rispetto.
38 Dopo aver sommariamente analizzato alcune norme di diritto internazionale - segnatamente, le convenzioni 3 e 103, adottate rispettivamente nel 1919 e nel 1952 dall' Organizzazione internazionale del lavoro -, della Carta sociale europea, nonché del diritto interno di taluni Stati membri, la ricorrente perviene alla conclusione che tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri da lei elencati hanno disposto, in termini più o meno rigorosi, il divieto di licenziare una donna incinta durante un periodo la cui durata varia a seconda delle normative considerate.
39 A parere della ricorrente esiste quindi un diritto fondamentale posto a tutela della donna incinta.
40 Essa non nega tuttavia che, nonostante l' esistenza di un tale diritto, che essa ritiene generalmente riconosciuto, le norme del RAA non dispongano in via esplicita la protezione della donna incinta da un eventuale licenziamento.
41 Nel controricorso il Parlamento obietta innanzitutto che il contratto di lavoro della ricorrente è disciplinato dal diritto comunitario, nella fattispecie dal RAA, il quale, ai sensi del sopraccitato art. 47, n. 2, non vieta di licenziare una donna incinta, prevedendo invece nella terza proposizione la sospensione del termine di preavviso durante un congedo di maternità la cui durata è stabilita dall' art. 58 dello Statuto, applicabile in via analogica in forza dell' art. 16 del RAA. Orbene, il Parlamento afferma che nel caso di specie il termine di preavviso iniziava molto prima del congedo di maternità della ricorrente, il cui inizio non poteva essere anteriore al mese di dicembre 1990. Esso ne deduce che, nella fattispecie, la norma in questione non può essere addotta dalla ricorrente a sostegno della sua pretesa.
42 In secondo luogo, il Parlamento sostiene che nel novero dei principi generali di diritto dei quali alla Corte e al Tribunale spetta garantire l' osservanza non rientra quello che impone il divieto assoluto di licenziamento di una donna incinta.
43 A tal proposito, il Parlamento precisa nella controreplica che i principi generali di diritto riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte traggono origine da tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri o da convenzioni internazionali relative alla tutela dei diritti umani a cui detti Stati membri hanno aderito o collaborato. Orbene, a parere del Parlamento la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare, alla luce del diritto costituzionale comparato degli Stati membri, che il soprammenzionato divieto costituisca un diritto fondamentale; nella fattispecie, essa si sarebbe limitata a una semplice analisi comparata di diritto del lavoro, insufficiente, secondo il Parlamento, a fondare in via giurisprudenziale un principio generale di diritto contrastante con l' art. 47, n. 2, del RAA.
44 In terzo luogo, il Parlamento fa riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la protezione sul lavoro delle donne gestanti e puerpere [COM (90) 406 final - SYN 303], presentata dalla Commissione il 18 settembre 1990 (GU C 281, pag. 3), il cui art. 6, n. 2, costituirebbe la conferma dell' assenza di un generale divieto di licenziare una dipendente incinta.
45 Nella replica la ricorrente obietta a tale ultimo argomento che le norme della soprammenzionata proposta di direttiva mirano invece a riconoscere l' esistenza di un diritto fondamentale volto alla tutela della donna incinta contro ogni licenziamento.
46 Presa conoscenza delle rispettive argomentazioni delle parti, il Tribunale rileva innanzitutto come dalle memorie della ricorrente e dalle spiegazioni da essa fornite durante l' udienza emerga chiaramente che essa non sostiene in alcun modo di essere stata licenziata a causa del suo stato di gravidanza; al contrario, ogni argomento da lei presentato, volto a dimostrare l' esistenza di un diritto fondamentale, mira a contestare al Gruppo la facoltà di licenziare una dipendente incinta per una qualsiasi causa, anche non direttamente connessa con la gravidanza, a partire dal momento in cui esso viene a conoscenza della gravidanza medesima.
47 Fatta luce sulla reale portata di questo mezzo, il Tribunale sottolinea in secondo luogo che il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne sul lavoro e, correlativamente, l' assenza di ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, costituiscono parte integrante dei diritti fondamentali di cui la Corte e il Tribunale assicurano il rispetto in forza dell' art. 164 del Trattato CEE.
48 In diverse occasioni (sentenze 7 giugno 1972, Sabbatini Bertoni/Parlamento, causa 20/71, Racc. pag. 345; 20 febbraio 1975, Airola/Commissione, causa 21/74, Racc. pag. 221; e 20 marzo 1984, Razzouk e Beydoun/Commissione, cause riunite 75/82 e 117/82, Racc. pag. 1509), la Corte ha riconosciuto l' esigenza di garantire la parità fra dipendenti di sesso maschile e dipendenti di sesso femminile della Comunità nell' ambito dello Statuto del personale; nell' ultima delle succitate sentenze la Corte ha poi sottolineato che, nei rapporti tra istituzioni comunitarie, da un lato, e i loro dipendenti e gli aventi causa di questi, dall' altro, gli imperativi imposti da questo principio non sono affatto limitati a quelli che risultano dall' art. 119 del Trattato CEE o dalle direttive comunitarie emanate in questo settore.
49 In via ancora più specifica, il Tribunale rileva che, nella pronuncia pregiudiziale 8 novembre 1990, Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark (causa C-179/88, Racc. pag. I-3979), la Corte ha interpretato le disposizioni dell' art. 2, nn. 1 e 3, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all' attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l' accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), nel senso che il licenziamento di una lavoratrice a motivo della sua gravidanza costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso (punto 13 della motivazione), non diversamente dal rifiuto di assumere una donna incinta (sentenza 8 novembre 1990, Dekker, causa C-177/88, Racc. pag. I-3941). La stessa conseguenza scaturisce dalle convenzioni internazionali alle quali gli Stati membri hanno aderito o nel cui ambito hanno collaborato, nonché dal diritto interno degli Stati membri in materia.
50 Ne consegue che a potersi avvalere della tutela connessa ad un tale diritto fondamentale è unicamente la dipendente licenziata a causa della sua gravidanza.
51 In questa fase dell' analisi, il Tribunale ritiene altresì necessario porre in chiaro che le disposizioni dell' art. 47, n. 2, lett. a), del RAA, invocate dal Parlamento, le quali prevedono che, in caso di licenziamento di un agente temporaneo assunto a tempo indeterminato, il termine di preavviso non può aver inizio durante un congedo di maternità, vanno interpretate alla stregua del suddetto principio fondamentale, riconosciuto dalla giurisprudenza dianzi richiamata.
52 Nella fattispecie, è d' uopo invece constatare come non siasi in alcun modo dimostrato, né la ricorrente lo sostenga, che il licenziamento del 12 luglio 1990 sia stato motivato dalla gravidanza della medesima. Ne consegue che la ricorrente non può allegare una violazione del diritto fondamentale da essa richiamato.
53 Di conseguenza, il suddetto mezzo va respinto.
Sul secondo mezzo relativo all' inosservanza del termine di preavviso
54 Gli argomenti della ricorrente fanno leva sulla circostanza che la lettera di licenziamento datata 12 luglio 1990, la quale specificava che il periodo di preavviso avrebbe avuto termine l' 11 ottobre successivo, le fu recapitata solamente il 20 luglio dello stesso anno. Di conseguenza, essa ritiene che il termine di preavviso poteva decorrere solamente dall' indomani della data di recapito, e spirare non prima del 21 ottobre 1990.
55 Sul punto, il Parlamento replica che non vi è alcuna norma del RAA che disponga l' inefficacia di un licenziamento qualora - a seguito di problemi di trasmissione della corrispondenza - la scadenza del preavviso menzionato nella lettera di licenziamento non coincida col termine del preavviso integrale di tre mesi decorrente dalla data di recapito della lettera medesima. A parere del Parlamento, è sufficiente che l' interessato possa usufruire realmente di un periodo integrale di tre mesi. Ne consegue, sempre a parere del Parlamento, che l' argomento addotto dalla ricorrente non è tale da implicare la nullità della decisione di licenziamento.
56 Preso atto di tali circostanze di diritto e di fatto, il Tribunale rileva innanzitutto che, indipendentemente dal ritardo nel recapito della decisione di licenziamento 12 luglio 1990, il termine di preavviso ivi menzionato era troppo breve, in quanto la scadenza dei tre mesi era fissata all' 11 ottobre 1990, mentre in realtà avrebbe dovuto comprendere anche la giornata del 12 ottobre. E' giocoforza concluderne che il termine di preavviso era insufficiente ab initio. Ciò non significa peraltro che la decisione del licenziamento sia invalida, in quanto la ricorrente ha riconosciuto, nelle spiegazioni orali presentate durante l' udienza, che il Parlamento le aveva effettivamente corrisposto i suoi emolumenti fino al 20 ottobre 1990, vale a dire fino alla scadenza del termine di preavviso comunemente applicabile. Una volta assodato quindi che la ricorrente non ha sofferto alcun danno dall' errore suddetto, ne consegue che tale mezzo è divenuto privo di oggetto e va respinto.
Sul terzo mezzo relativo all' inosservanza dell' art. 11 della regolamentazione dell' ufficio di presidenza nonché del regolamento del Gruppo, segnatamente dell' art. 9
57 La ricorrente asserisce che la decisione di licenziamento 12 luglio 1990 avrebbe disatteso il "procedimento interno di previa conciliazione" di cui all' art. 11 della soprammenzionata regolamentazione, il quale recita: "ogni procedimento volto a risolvere il contratto di un agente temporaneo assunto ai sensi dell' art. 2, lett. c), del regime applicabile agli altri agenti, implica necessariamente che ne sia preventivamente messo al corrente il comitato del personale, il quale ha la facoltà di ascoltare l' interessato e di intervenire presso l' autorità competente a stipulare i contratti di assunzione".
58 Del pari la ricorrente afferma, senza precisare ulteriormente tale punto, che la decisione viola il regolamento del Gruppo, segnatamente l' art. 9 del medesimo.
59 Per quanto riguarda, da un lato, l' inosservanza dell' art. 11 della regolamentazione dell' ufficio di presidenza, il Parlamento ha sottolineato, in udienza, che a suo parere il detto art. 11 non istituisce in alcun modo un procedimento di conciliazione, limitandosi invece unicamente ad imporre la previa messa al corrente del comitato del personale.
60 Orbene, il Parlamento rileva come emerga dalla lettera del sig. Brissaud del 10 luglio 1990, redatta in risposta alla lettera 9 luglio 1990 del comitato del personale, che il Gruppo ha certamente informato in via preventiva il comitato della sua intenzione di licenziare la ricorrente, attenendosi dunque alla norma succitata.
61 Per quanto concerne, d' altro lato, l' osservanza del regolamento del Gruppo, e segnatamente dell' art. 9, il quale dispone in particolare che la lettera di licenziamento dev' essere sottoscritta dall' APN, vale a dire dal presidente del Gruppo, il Parlamento fa presente che il sig. Le Pen, presidente del Gruppo medesimo, ha effettivamente firmato la lettera di licenziamento 12 luglio 1990.
62 Nelle spiegazioni orali fornite in udienza il Parlamento ha inoltre sottolineato come, allo stato dei fatti, il regolamento del Gruppo abbia avuto esistenza unicamente allo stadio di progetto.
63 Nella replica, la ricorrente non ha ulteriormente allegato la censura relativa all' inosservanza del regolamento del Gruppo.
64 Con riferimento poi all' inosservanza dell' art. 11 del regolamento dell' ufficio di presidenza, la ricorrente ha contestato l' esistenza della lettera del 10 luglio 1990, richiedendo produzione dell' originale della stessa nonché conferma eventuale del suo ricevimento da parte del presidente del comitato del personale.
65 La ricorrente sostiene che, seppure una tale lettera fosse esistita, il procedimento contemplato dalla regolamentazione dell' ufficio di presidenza, volto a consentire al comitato del personale di intervenire e di ascoltare l' agente di cui trattasi, è stato in ogni caso completamente sviato dalle sue finalità. Essa ricorda, infatti, che la lettera del 10 luglio 1990 termina con questa frase: "Ella avrà agio di ascoltare queste due persone e di intervenire presso il nostro presidente". Orbene, a parere della ricorrente, il sig. Le Pen avrebbe emesso la decisione di licenziamento un giorno più tardi, ponendo di fronte al fatto compiuto il comitato del personale.
66 Nella controreplica il Parlamento risponde che la decisione di licenziamento 12 luglio 1990 non impediva in alcun modo al comitato del personale di intraprendere, se del caso, i passi necessari per muovere il sig. Le Pen a revocare la sua decisione di licenziare l' interessata.
67 Il Parlamento ribadisce che la lettera del 10 luglio 1990 fu scritta in risposta ad una lettera del presidente del comitato del personale, datata 9 luglio 1990, in cui quest' ultimo chiedeva di riesaminare la decisione di licenziamento del 31 maggio dello stesso anno. Esso ne deduce che il comitato del personale era dunque palesemente al corrente della volontà del sig. Le Pen di licenziare la ricorrente, così come il sig. Le Pen era al corrente della richiesta del comitato del personale di riesaminare la sua decisione; ciò posto, troverebbero conferma le sue conclusioni nel senso del pieno rispetto dell' art. 11 della regolamentazione dell' ufficio di presidenza.
68 Per quanto riguarda la prima parte del mezzo relativo alla violazione dell' art. 11 della regolamentazione dell' ufficio di presidenza, al Tribunale preme sottolineare, in primo luogo, come la detta regolamentazione, nonostante il contratto di lavoro autorizzasse il Parlamento a licenziare la ricorrente senza alcuna motivazione, ma solo rispettando il termine di preavviso previsto di tre mesi, costituisca parte integrante, anche se non prevista dal RAA, degli obblighi di forma che il Parlamento, in quanto datore di lavoro, doveva osservare allorché intendeva porre fine al contratto di lavoro della ricorrente.
69 In proposito, va rilevato che da un lato emerge chiaramente dal tenore dell' art. 11 come esso si applichi "a ogni procedimento volto a risolvere il contratto di un agente temporaneo assunto sulla base dell' art. 2, lett. c), del RAA", e che, dall' altro, in forza di una consolidata giurisprudenza della Corte, le istituzioni sono effettivamente vincolate all' osservanza delle procedure interne da esse volontariamente introdotte con provvedimento interno, se non vogliono violare il principio della parità di trattamento in caso di inosservanza delle stesse (sentenze della Corte 30 gennaio 1974, Louwage/Commissione, causa 148/73, Racc. pag. 81, e 21 aprile 1983, Ragusa/Commissione causa 282/81, Racc. pag. 1245, punto 18 della motivazione). Il Tribunale conclude quindi che, in forza della norma allegata dalla ricorrente, il Parlamento era effettivamente tenuto a informare in via preventiva il comitato del personale dell' imminente licenziamento della ricorrente, per porre detto comitato in grado, se del caso, di ascoltarla e intervenire presso la competente APN.
70 In secondo luogo, il Tribunale rileva che il Parlamento ha palesemente rinunciato a dar seguito alla decisione di licenziamento del 31 maggio 1990. Ne consegue che la decisione di licenziamento del 12 luglio successivo va considerata come una seconda decisione di licenziamento, del pari soggetta all' applicazione del procedimento di previa informazione di cui all' art. 11 della regolamentazione di cui trattasi.
71 Dovendo poi, in terzo luogo, risolvere la questione se, nella fattispecie, un tale procedimento sia stato effettivamente espletato, il Tribunale rileva, innanzitutto, che il Parlamento sostiene che il comitato del personale è stato preventivamente informato dell' imminente licenziamento della ricorrente, come dimostrerebbero sia la lettera del 9 luglio 1990 indirizzata dal comitato suddetto al presidente del Gruppo sia la lettera del 10 luglio 1990 inviata dal segretario generale del Gruppo al presidente del comitato.
72 Stando così le cose, si deve osservare che la prima lettera esprime unicamente il dissenso del comitato del personale dalla prima decisione di licenziamento in data 31 maggio 1990, a cui il Parlamento non ha dato seguito.
73 Per quanto concerne la seconda lettera, del 10 luglio 1990, il Tribunale constata che la ricorrente ne ha sempre contestata l' autenticità, senza peraltro appalesare i motivi delle sue reticenze. In risposta ad un quesito rivoltogli dal Tribunale il 6 giugno 1991, il Parlamento fa presente a tale riguardo che il presidente del comitato del personale ha dichiarato di essere nell' impossibilità ormai di produrre l' originale della lettera suddetta. Dalle spiegazioni addotte durante l' udienza risulta inoltre che tale lettera si era smarrita all' indomani del rinnovo delle cariche del comitato, segnatamente del presidente e del segretario. Il Parlamento si è perciò limitato a produrne copia.
74 In considerazione del fatto che le circostanze addotte dal Parlamento sono plausibili e non tali da far nascere dubbi circa l' autenticità della copia prodotta, il Tribunale constata che, dato il tenore della lettera, la prima decisione di licenziamento della ricorrente risulta confermata, così come la decisione di licenziare un altro agente temporaneo assunto dal Gruppo. Allo stesso modo, tale lettera accenna al fatto che le due persone di cui trattasi avrebbero successivamente ricevuto una lettera di licenziamento da parte del presidente del Gruppo e che il comitato avrebbe avuto tutto l' agio di ascoltarli e di intervenire presso il presidente stesso.
75 Sul punto, il Tribunale prende atto della circostanza che la seconda decisione di licenziamento, adottata il 12 luglio 1990, è stata comunicata alla ricorrente soltanto il 20 luglio successivo, prendendo quindi effetto solo a decorrere da questa data. A sostegno di questa conclusione, il Tribunale rinvia alla prima frase dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, applicabile in via analogica in forza dell' art. 11 del RAA, il quale dispone che "ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato".
76 Orbene, nella fattispecie, tra la lettera del 10 luglio 1990, che metteva al corrente il comitato del personale della conferma del licenziamento della ricorrente, e la comunicazione della decisione che effettivamente disponeva il licenziamento di quest' ultima, è trascorso un periodo di dieci giorni, durante il quale il comitato del personale avrebbe realmente potuto intervenire in favore della ricorrente; nonostante ciò, un intervento del genere non si è mai verificato, come la ricorrente stessa ha ammesso in udienza.
77 In altri termini, non è esatto affermare, come fa la ricorrente, che successivamente all' inoltro della lettera del 10 luglio 1990 il comitato del personale avrebbe unicamente avuto a disposizione il lasso di tempo irragionevolmente breve di due giorni per poter intervenire a suo favore.
78 Ne consegue che, nel caso di specie, il procedimento di cui all' art. 11 della regolamentazione dell' ufficio di presidenza non è stato trasgredito, in quanto i fatti di causa dimostrano che il comitato del personale, regolarmente informato del secondo licenziamento della ricorrente, ha effettivamente avuto a disposizione un congruo margine di tempo per poter intervenire presso la competente APN, astenendosi tuttavia dal farlo.
79 Ad abundantiam, il Tribunale osserva che, anche qualora dovesse ritenersi che, emanando la decisione di licenziare la ricorrente il 12 luglio 1990, vale a dire due giorni dopo l' inoltro della lettera al comitato del personale, l' APN abbia dimostrato scarsa attenzione per la regolamentazione interna dell' ufficio di presidenza e l' abbia così sviata dai suoi fini, occorrerebbe nondimeno concludere che l' assenza di ogni intervento da parte del comitato del personale, ivi compreso logicamente durante il periodo di preavviso di tre mesi giunto a scadenza alla mezzanotte del 20 ottobre 1990, dimostra che, comunque stessero le cose, il procedimento amministrativo dal quale è scaturita la decisione di licenziamento della ricorrente non avrebbe potuto avere diverso svolgimento (sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione, e sentenza del Tribunale 27 novembre 1990, causa T-7/90, Kobor/Commissione, Racc. pag. II-721, punto 30 della motivazione). Avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, la ricorrente non può quindi invocare a suo favore la suddetta irregolarità.
80 Dal complesso dei suddetti rilievi discende che la prima parte del mezzo in esame va in ogni caso respinta.
81 Per quanto riguarda la seconda parte del mezzo, relativa all' allegata violazione del regolamento del Gruppo, segnatamente dell' art. 9, il Tribunale rileva che la ricorrente non ne precisa in alcun modo né il contenuto né la portata. Stando così le cose, esso ritiene che anche questa seconda parte vada respinta.
82 Il Tribunale conclude pertanto per il rigetto del suddetto mezzo in annullamento nel suo complesso.
Sul quarto mezzo relativo al difetto di motivazione
83 Nella replica la ricorrente asserisce che la decisione di licenziamento sarebbe in ogni caso nulla, in quanto priva di motivazione in violazione del combinato disposto dell' art. 25 dello Statuto e dell' art. 11 del RAA.
84 A tale proposito, essa si richiama alle conclusioni dell' avvocato generale Mayras nella causa Schertzer / Parlamento (sentenza 18 ottobre 1977, causa 25/68, Racc. pag. 1729, in particolare pag. 1749), delle quali cita il seguente brano: "Ne conseguirebbe che, una volta venuta meno la fiducia del Gruppo nella fedeltà del dipendente all' ideologia politica, il vincolo contrattuale può essere risolto dal Gruppo stesso o dall' autorità da questo designata, cioè, di regola, dal suo presidente. Non mi sembra però che tali considerazioni, esposte dal Parlamento convenuto, siano tali da giustificare un provvedimento di licenziamento del tutto privo di motivazione. A mio avviso, pertanto, il (...) mezzo (...) [fondato sull' omessa motivazione] deve essere accolto".
85 Parimenti essa ricorda che, nelle sentenze 15 luglio 1960, Von Lachmueller e a./Commissione (cause riunite 43/59, 45/59 e 48/59, Racc. pag. 901, in particolare pag. 923), e 16 dicembre 1960, Fiddelaar/Commissione (causa 44/59, Racc. pag. 1047, in particolare pag. 1068), la Corte ha ritenuto, al termine di un ragionamento di carattere analitico fondato sull' interesse pubblico, che l' amministrazione vada sempre soggetta all' osservanza del criterio della buona fede e che per conseguenza debba esplicitamente motivare le sue decisioni di licenziamento.
86 Nella controreplica il Parlamento fa anzitutto osservare che il suddetto mezzo non figurava nel ricorso e ne pone pertanto in dubbio la ricevibilità.
87 Esso nondimeno replica a tale mezzo, sottolineando come l' elemento essenziale dei contratti stipulati tra un gruppo politico e i suoi agenti temporanei sia la fiducia reciproca, senza la quale tali contratti perdono interamente la loro ragion d' essere. A sostegno di tale argomento, il Parlamento si richiama alla citata sentenza della Corte 18 ottobre 1977, segnatamente ai punti 39 e 40 della motivazione, i quali recitano: "(...) la disdetta unilaterale del contratto d' impiego, espressamente contemplata dalla norma citata [art. 47 del RAA] (...) trova il suo fondamento nel contratto medesimo e pertanto non richiede alcuna motivazione; (...) sotto questo aspetto, la situazione del ricorrente è sostanzialmente diversa da quella dei dipendenti di ruolo e quindi non sussiste l' analogia che costituisce il fondamento e il limite del rinvio all' art. 11 'del regime applicabile agli altri agenti' a talune norme dello Statuto". Di conseguenza, il Parlamento ritiene che tale mezzo sia infondato.
88 Preso atto delle rispettive argomentazioni delle parti, il Tribunale ritiene irricevibile il mezzo suddetto, in quanto dedotto per la prima volta in sede di replica, e ricorda a tal proposito che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata ai sensi dell' art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
89 Avuto riguardo, ciononostante, all' importanza che riveste in linea generale l' obbligo di motivazione incombente alle istituzioni della Comunità nell' esercizio delle loro attribuzioni, il Tribunale intende esaminare d' ufficio la questione se, nella fattispecie, la ricorrente possa allegare a suo favore l' applicazione analogica, di cui all' art. 11 del RAA, delle norme contenute nell' art. 25, ultimo comma, dello Statuto, le quali prescrivono in via generale l' obbligo di motivazione di ogni decisione individuale adottata a carico di un dipendente.
90 A tal fine il Tribunale rileva innanzitutto che, a differenza dei dipendenti ai quali lo Statuto garantisce la stabilità del rapporto d' impiego, gli agenti temporanei sono soggetti ad un regime particolare, fondato sul contratto di lavoro stipulato con l' istituzione interessata.
91 Nella fattispecie, il contratto di lavoro, stipulato a tempo indeterminato, prevedeva espressamente la possibilità di recesso unilaterale di entrambe le parti, a condizione che fosse osservato un termine di preavviso di tre mesi. Tale contratto di lavoro non prescriveva alcun obbligo di motivazione a carico del datore di lavoro, sempreché il suddetto termine di preavviso fosse realmente osservato.
92 Parimenti, il contratto di lavoro della ricorrente faceva rinvio agli artt. 48, 49 e 50 del RAA, confermando in tal modo la loro applicabilità. Orbene, tra questi articoli, unicamente l' art. 49 impone l' obbligo di motivare la decisione di licenziamento dell' agente temporaneo allorquando tale licenziamento abbia a cagione motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l' agente temporaneo stesso è tenuto. In siffatta circostanza, l' art. 49 prevede espressamente che il contratto possa essere sciolto unilateralmente senza preavviso, sottolineando così che, nell' ambito della disciplina contrattuale alla quale è soggetto l' agente temporaneo, l' obbligo di motivazione vale unicamente in caso di mancanza di termine di preavviso. Peraltro, occorre rilevare a tal proposito come il recesso dal contratto di lavoro di cui trattasi non sia in alcun modo intervenuto ai sensi dell' art. 49 del RAA.
93 Discende dai suddetti rilievi che il recesso unilaterale, espressamente previsto per il contratto di lavoro, non necessita di essere motivato, quale che sia la parte che lo effettua. Ne consegue che, sotto tale profilo, la situazione in cui versa un agente temporaneo si differenzia da quella di un dipendente soggetto allo Statuto, così che è esclusa l' applicazione analogica dell' art. 25 dello Statuto medesimo, pur disposta in termini generali dall' art. 11 del RAA.
94 In secondo luogo, concordemente con quanto giustamente sostiene il Parlamento, il Tribunale rileva che la fiducia reciproca è un elemento essenziale dei contratti in base ai quali sono assunti gli agenti temporanei di cui all' art. 2, lett. c), del RAA. Ciò è tanto più vero in quanto gli agenti assunti dai gruppi parlamentari costituiscono generalmente l' espressione di una scelta politica ben precisa. Nella fattispecie è evidente che, nell' accettare un incarico di livello elevato e di indole affatto peculiare, come quello di segretario generale aggiunto di un gruppo parlamentare, la ricorrente non poteva non essere consapevole dei fattori e delle alee di natura politica che hanno caratterizzato tanto la sua assunzione quanto il suo successivo licenziamento. Tale analisi è confermata dalla sentenza della Corte 18 ottobre 1977, Schertzer/Parlamento (causa 25/68, Racc. pag. 1729).
95 Siffatte considerazioni, attinenti alle peculiarità della funzione per lo svolgimento della quale la ricorrente era stata assunta, corroborano la conclusione secondo cui, venendo a mancare la fiducia reciproca esistente al momento dell' assunzione della ricorrente, il Gruppo poteva decidere il recesso unilaterale dal contratto di lavoro senza essere tenuto a fornire alcuna motivazione.
96 Dai rilievi sopra svolti risulta l' infondatezza del mezzo in esame.
2. Sulla domanda presentata in subordine volta, in primo luogo, a far accertare l' illiceità dei licenziamenti; in secondo luogo, a ottenere risarcimento del danno morale e materiale allegato; nonché, in terzo luogo, a far nominare, se del caso, un esperto per la determinazione quantitativa del danno
97 Quanto al fatto se il Tribunale possa constatare l' illiceità dei licenziamenti, si deve ricordare, in limine, come dall' art. 47, n. 2, del RAA emerga chiaramente che il recesso da un contratto a tempo indeterminato, col preavviso previsto nel contratto e in conformità alla suddetta disposizione, rientra nel potere discrezionale dell' autorità competente.
98 Di conseguenza, il Tribunale non può sindacare la fondatezza di una tale valutazione, sempreché non possa essere accertata l' esistenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere (v. sentenza della Corte 26 febbraio 1981, De Briey/Commissione, causa 25/80, Racc. pag. 637).
99 Orbene, non essendo stata dimostrata, e neppure allegata dalla ricorrente, l' esistenza di un tale errore o di uno sviamento di potere, il Tribunale non può sovrapporre la propria valutazione a quella dell' autorità competente e dichiarare illeciti i licenziamenti della ricorrente.
100 Ne consegue che la suddetta domanda va respinta.
101 Con riferimento alla domanda volta a ottenere il risarcimento del danno morale e materiale subito, il Tribunale rileva, in ordine alla sua ricevibilità, che la ricorrente aveva già presentato una tale domanda in via subordinata nel reclamo datato 24 luglio 1990 avverso la decisione di licenziamento del 12 luglio precedente, e che, comunque sia, siffatta domanda è strettamente connessa con quella volta all' annullamento delle decisioni di cui sopra.
102 Ne consegue che la domanda della ricorrente volta ad ottenere il risarcimento del danno che questa assume di aver subito è ricevibile.
103 In ordine alla valutazione della fondatezza di siffatta domanda, occorre esaminare se la ricorrente abbia dimostrato l' esistenza di un illecito di cui il Parlamento sarebbe responsabile nei suoi riguardi e che le avrebbe occasionato un danno di cui chiede il risarcimento.
104 Nella fattispecie, la ricorrente non ha dedotto alcun mezzo sulla scorta del quale possa essere pronunciato l' annullamento delle decisioni impugnate. Di conseguenza, essa non ha dimostrato l' esistenza di alcuna irregolarità idonea a configurare un illecito imputabile al Parlamento e passibile di risarcimento danni.
105 La domanda volta ad ottenere il risarcimento del preteso danno morale e materiale subito va quindi respinta. Ne consegue che va del pari respinta la domanda diretta a far nominare un esperto al fine di quantificare il danno.
106 Ciò posto, il ricorso va integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
107 Per quanto concerne le spese relative alla prima domanda di provvedimenti urgenti, il Tribunale rileva che la relativa istanza è stata introdotta dalla ricorrente, parallelamente al ricorso sul merito, in data 16 ottobre 1990, onde far fronte alla precarietà della situazione in cui essa si sarebbe venuta a trovare a seguito del licenziamento, che l' avrebbe lasciata senza sostegno finanziario fino al momento della concessione dell' indennità di disoccupazione di cui all' art. 28 bis del RAA, oppure fino alla pronuncia di una sentenza che avesse accolto la sua domanda, e tutto ciò nel momento in cui essa era incinta e doveva quindi aspettarsi un aumento delle spese per via del parto e della successiva cura del neonato.
108 A tale proposito si deve rilevare che, se il presidente del Tribunale, con ordinanza 23 novembre 1990, non ha accolto la domanda della ricorrente diretta alla sospensione dell' esecuzione delle decisioni di licenziamento, egli ha purtuttavia statuito in via provvisoria che "a far tempo dalla data in cui il contratto si è risolto e fintantoché la Commissione non abbia effettivamente versato alla ricorrente l' indennità di disoccupazione prevista all' art. 28 bis del RAA, il Parlamento corrisponderà alla ricorrente un importo equivalente a quello dell' indennità mensile di disoccupazione di cui sopra, maggiorata, a partire dalla data di nascita di un figlio, degli assegni familiari di cui all' art. 28 bis, n. 5, del RAA ed assicurerà alla richiedente, senza contributi a suo carico, la copertura dei rischi di malattia alle condizioni previste dall' art. 75 dello Statuto".
109 Egli ha pertanto riconosciuto che la situazione della ricorrente era tale da giustificare una premura particolare da parte del Parlamento, onde evitare che essa si ritrovasse temporaneamente senza mezzi di sussistenza e non potesse provvedere al proprio mantenimento, nonché a quello del nascituro.
110 Il Tribunale rileva quindi l' esistenza di motivi eccezionali tali da giustificare la messa a carico del Parlamento delle spese riguardanti il primo procedimento sommario, in conformità del disposto dell' art. 87, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
111 Per quanto concerne le spese riguardanti la seconda domanda di provvedimenti urgenti, il Tribunale rileva che, avendo il Parlamento inizialmente rifiutato, o avendo quanto meno tardato ad ottemperare alla suddetta ordinanza del 23 novembre 1990, la ricorrente si è vista costretta a richiedere, con atto registrato presso la cancelleria il 14 marzo 1991, nuovi provvedimenti provvisori volti a garantire l' effettiva ottemperanza al dispositivo dell' ordinanza.
112 Sul punto, il Tribunale ricorda che solo durante l' udienza del 20 marzo 1991, fissata nell' ambito di tale seconda domanda di provvedimenti urgenti, il Parlamento si è effettivamente impegnato a dare esecuzione al dispositivo dell' ordinanza di cui sopra, consentendo così alla ricorrente di rinunciare agli atti di questo secondo procedimento con lettera 11 aprile 1991. Quanto poi alle relative spese, in riferimento alle quali la ricorrente aveva richiesto, con la domanda 14 marzo 1991, che fossero messe a carico del Parlamento, essa ha poi proposto, sempre nella lettera dell' 11 aprile 1991, che si statuisse su di esse nell' ambito del giudizio di merito, all' epoca ancora pendente.
113 In considerazione di tali circostanze, il Tribunale conclude che le spese affrontate dalla ricorrente per la seconda domanda di provvedimenti urgenti, e fino alla rinuncia ai relativi atti, sono state causate dal comportamento del Parlamento e che è quindi giustificato che esse siano poste a carico di quest' istituzione a norma dell' art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.
114 Inoltre, il Parlamento è condannato a sopportare il complesso delle spese relative ai due procedimenti sommari attivati dalla ricorrente rispettivamente in date 16 ottobre 1990 e 14 marzo 1991.
115 Con riguardo alle spese relative al giudizio di merito, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del suddetto regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico delle medesime. Relativamente alle spese suddette, ciascuna delle parti dovrà quindi sopportare le proprie.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Parlamento è condannato al pagamento di tutte le spese relative ai procedimenti sommari.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento di merito.
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