Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termine - Perentorietà
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Data di presentazione - Ricezione da parte dell' amministrazione
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
Massima
1. I termini per il reclamo e per il ricorso fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono istituiti per garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Essi sono quindi d' ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne.
Il fatto che un' istituzione entri nel merito di un reclamo amministrativo tardivo e quindi irricevibile non può far derogare al sistema dei termini perentori istituiti dai predetti articoli né privare l' amministrazione della facoltà di sollevare, in sede contenziosa, l' eccezione di irricebilità per effetto della tardività del reclamo e né tanto meno esimere il Tribunale dall' obbligo, ad esso incombente, di verificare l' osservanza dei termini previsti dallo Statuto.
2. Un reclamo è presentato ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto quando perviene all' istituzione destinataria. Infatti, il principio della certezza del diritto esige che la data in cui il reclamo si considera, nei confronti del dipendente, presentato all' amministrazione corrisponda a quella da cui inizia a decorrere il termine per la risposta al reclamo. Tale data è quella in cui l' amministrazione è in grado di venire a conoscenza del reclamo, in quanto la semplice consegna all' ufficio postale non può indicare con sufficiente certezza la data in cui la lettera contenente il reclamo sarà trasmessa all' istituzione destinataria.
Per contro, il dipendente non può subire le conseguenze di fattori estranei alla propria volontà che causino ritardo nella trasmissione del reclamo, come mancanze o lungaggini che si verifichino nell' inoltro da un servizio all' altro all' interno dell' istituzione. Di conseguenza, occorre far riferimento alla data della ricezione da parte del servizio postale dell' istituzione destinataria per giudicare se il reclamo sia stato presentato entro il termine di tre mesi stabilito dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.
Parti
Nella causa T-54/90,
Max Lacroix, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Montreal (Canada), rappresentato dall' avv. Charles Kaufhold, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del medesimo, 7, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, nell' attuale fase del procedimento, la ricevibilità del ricorso diretto, per un verso, all' annullamento della decisione della Commissione 2 gennaio 1990, che ha soppresso, con effetto retroattivo, l' indennità "compensativa differenziale" percepita dal ricorrente e, per altro verso, all' annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 1990, avente per oggetto il recupero delle somme a suo dire erroneamente liquidate a favore del ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, D.A.O. Edward e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento ed in esito alla trattazione orale dell' 11 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, sig. Max Lacroix, nato il 9 febbraio 1913, veniva collocato a riposo dal 1 marzo 1978. Egli continuava a risiedere in Bruxelles, sua ultima sede di servizio, sino al febbraio 1981, allorché lasciava il Belgio per trasferirsi in Canada.
2 Con lettera 30 agosto 1988, il capo dell' ufficio "Pensioni" informava il ricorrente che il Consiglio, dopo l' emanazione del regolamento (Euratom, CECACA, CEE) 5 ottobre 1978, n. 3019, aveva fissato, per i paesi al di fuori della Comunità, nuovi coefficienti correttivi, applicati tuttavia solamente alle retribuzioni dei dipendenti in servizio. L' art. 3 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) prevedeva che il coefficiente correttivo alla pensione il cui titolare fissi la propria residenza in un paese terzo fosse pari a 100. Il capoufficio dichiarava che tali nuove modalità di calcolo sarebbero state applicate dal 1 ottobre 1987, senza effetti retroattivi sull' importo della pensione del ricorrente. Egli precisava: "Al fine di garantire nel modo migliore di preservare il potere d' acquisto della Sua pensione e fintantoché Ella risiederà in Canada Le sarà versata un' indennità compensativa mensile pari a 225,62 CAD".
3 A seguito dell' emanazione dei regolamenti (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 24 ottobre 1988, nn. 3294 e 3295, che rettificano i coefficienti correttivi applicabili nei vari Stati membri diversi dal Belgio alle retribuzioni dei dipendenti in servizio in uno di tali Stati nonché alle pensioni degli ex dipendenti ivi residenti, l' amministrazione inviava, il 5 dicembre 1988 ed il 5 dicembre 1989, due circolari a tutti i pensionati, tra i quali il ricorrente, segnalando loro le conseguenze derivanti dall' applicazione dei nuovi coefficienti correttivi risultanti dai citati regolamenti, emanati in esito alle verifiche quinquennali del 1980 e 1985.
4 Sul cedolino della pensione del ricorrente relativo al mese di dicembre 1988 compariva una voce corrispondente ad un' indennità detta di "compensazione differenziale". Tale indennità veniva corrisposta al ricorrente con effetto a decorrere dal luglio 1988 sino al novembre 1989 incluso. Nel corso di tale periodo il suo importo veniva più volte rettificato. Dal fascicolo emerge che l' importo totale delle indennità versate al ricorrente assommava a 5 787,37 CAD.
5 Con lettera 12 gennaio 1990, pervenuta al sig. Lacroix il successivo giorno 22, il capo dell' ufficio "Servizi sociali e rapporti con gli anziani" informava il ricorrente che la "compensazione differenziale (codice 341) corrispostagli dal luglio 1988 non doveva essere applicata" e che "conseguentemente, è stata soppressa con effetto 1 dicembre 1989". Egli aggiungeva che "per quanto riguarda i mesi precedenti, vale a dire dal 1 luglio 1988 in poi, la soppressione sarà operata non appena possibile" precisando peraltro che avrebbe comunicato "a tempo debito l' importo dovuto nonché le modalità di rimborso".
6 Con lettera 13 marzo 1990, il capo dello stesso ufficio informava il ricorrente che l' importo della trattenuta sulla sua pensione era pari a 5 787,37 CAD e che il recupero di tale somma sarebbe stato operato in sei mensilità, a decorrere dall' aprile 1990.
7 Nel corso dei mesi seguenti tali trattenute venivano effettivamente operate sulla pensione del sig. Lacroix.
8 Con lettera 21 aprile 1990, consegnata alle poste in pari data, perveniva al servizio postale della Commissione il 27 aprile seguente e registrata presso il segretariato generale della Commissione il successivo giorno 30, il ricorrente proponeva reclamo avverso le decisioni contenute nelle due menzionate lettere 12 gennaio 1990 e 13 marzo 1990. A suo parere, la prima decisione non era motivata, non teneva conto dei propri diritti quesiti ed era stata adottata in violazione dell' art. 85 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Anche la seconda decisione sarebbe viziata da nullità, conseguente alla nullità della prima. L' importo oggetto di ripetizione sarebbe, peraltro, superiore a quello corrispostogli.
9 All' esito di uno scambio di corrispondenza fra l' amministrazione ed il ricorrente, il direttore generale dell' amministrazione e del personale della Commissione comunicava al ricorrente, con nota 9 novembre 1990, pervenuta al sig. Lacroix il 3 dicembre seguente, quanto segue:
"A seguito di lunga istruttoria della pratica, mi pregio comunicarLe l' accoglimento del Suo reclamo.
Nella specie, non sussistevano i presupposti sostanziali per l' applicazione dell' art. 85 dello Statuto.
Conseguentemente le sarà corrisposta la somma di 5 787,37 CAD, pari all' importo ingiustamente trattenuto sulla Sua pensione.
Il Suo reclamo, essendo stato accolto in toto, resta pertanto privo di oggetto".
Procedimento
10 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 28 dicembre 1990 il ricorrente ha quindi proposto il presente ricorso diretto all' annullamento delle decisioni 12 gennaio 1990 e 13 marzo 1990 nonché della decisione implicita di rigetto del proprio reclamo 21 aprile 1990.
11 La Commissione, senza presentare controricorso nel merito, ha sollevato un' eccezione di irricevibilità del ricorso, registrata nella cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 1991.
12 Il ricorrente ha presentato osservazioni, registrate nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 1991, volte al rigetto dell' eccezione di irricevibilità.
13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale, limitatamente alla questione della ricevibilità, senza procedere ad istruttoria.
14 La trattazione orale della causa si è svolta l' 11 giugno 1991. I difensori delle parti hanno svolto le difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
15 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile in quanto proposto conformemente alle norme dello Statuto;
- annullare la decisione implicita di rigetto da parte della Commissione del reclamo del ricorrente 21 aprile 1990, laddove questo non risulti accolto in toto per effetto della nota della Commissione emanata il 9 novembre 1990;
- dichiarare illegittimo il mancato accoglimento del detto reclamo nella parte in cui non è stato disposto l' annullamento formale delle decisioni 12 gennaio e 13 marzo 1990 per violazione dell' art. 25, n. 2, dello Statuto;
- annullare le decisioni de quibus per difetto di motivazione o erronea motivazione;
- annullare le decisioni de quibus in quanto costituiscono violazione di un diritto quesito, privando arbitrariamente il ricorrente di un' indennità corrispostagli per vari mesi e divenuta parte integrante della propria pensione;
- dichiarare che la cosiddetta "compensazione differenziale" rimane definitivamente dovuta e acquisita al ricorrente a tutt' oggi nonché in futuro;
- dichiarare che la Commissione è tenuta a versare al ricorrente le indennità non corrisposte a tutt' oggi e quelle maturande in futuro, oltre interessi nella misura del 10% o, diversamente, in misura pari agli interessi legali, a decorrere dalle rispettive scadenze;
- condannare la convenuta a tutte le spese ed oneri del giudizio.
16 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso in quanto irricevibile nella parte relativa alla decisione 12 gennaio 1990 nonché a quella di rigetto implicito del reclamo proposto avverso tale decisione;
- dichiarare che non vi è luogo a statuire sul ricorso nella parte riguardante la decisione 13 marzo 1990;
- respingere in quanto irricevibili gli altri capi della domanda;
- pronunciarsi sulle spese secondo diritto.
Sulla ricevibilità
17 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità la convenuta deduce due mezzi, il primo, relativo alla tardività del reclamo nella parte riguardante la decisione 12 gennaio 1990 e, il secondo, alla mancanza di oggetto del ricorso nella parte in cui è diretto all' annullamento della decisione 13 marzo 1990.
Sul primo mezzo relativo alla tardività del reclamo
18 La convenuta fa valere che il ricorso, nella parte in cui è diretto all' annullamento della decisione 12 gennaio 1990, non è stato preceduto da un reclamo precontenzioso proposto entro il termine di tre mesi di cui all' art. 90, n. 2, dello Statuto. A termini dell' art. 91, n. 2, dello Statuto stesso, il ricorso dovrebbe essere, quindi, dichiarato irricevibile.
19 A sostegno di tale mezzo, la convenuta deduce che la decisione di cui trattasi, inviata dall' amministrazione il 17 gennaio 1990, è pervenuta al ricorrente, secondo quanto da questi sostenuto, il 22 gennaio 1990. Orbene, il reclamo proposto avverso la decisione medesima è stato registrato nel segretariato generale della Commissione solamente il 30 aprile 1990, vale a dire oltre tre mesi dopo la sua ricezione da parte del ricorrente. La convenuta aggiunge che il reclamo dovrebbe considerarsi parimenti tardivo nell' ipotesi in cui si prendesse in considerazione non la data di registrazione presso il segretariato generale, bensì quella in cui è pervenuto al servizio postale della Commissione, cioè il 27 aprile 1990.
20 Il ricorrente afferma che tale motivo di irricevibilità va respinto, sostenendo che il termine di tre mesi sarebbe stato rispettato nella specie, in quanto la lettera contenente il reclamo è stata consegnata alle poste il 21 aprile 1990, vale a dire entro i termini previsti dallo Statuto. A suo parere, lo Statuto non esige che il reclamo pervenga all' istituzione entro il termine di tre mesi. Al contrario, il formalismo assai ridotto che caratterizza il procedimento precontenzioso - potendo il reclamo essere proposto per mezzo di semplice lettera - induce a ritenere che in tale materia la data di consegna alle poste sia sufficiente a fare fede, poiché diversamente ragionando il termine di tre mesi verrebbe ad essere conseguentemente ridotto, il che determinerebbe una disparità di trattamento fra i dipendenti a seconda del luogo di residenza. Il ricorrente aggiunge che, a fronte del silenzio della norma quanto alla data da prendere in considerazione, vale a dire quella di spedizione ovvero quella di ricezione del reclamo, la questione deve essere risolta nel senso più favorevole alla parte più debole sul piano giuridico, cioè il dipendente.
21 Nel corso dell' udienza il ricorrente ha nuovamente dedotto che nulla osta a che si tenga conto, da un lato, della data di consegna alle poste della lettera contenente il reclamo ai fini di evitare al dipendente interessato di incorrere nella decadenza e, dall' altro, della data di ricezione della lettera stessa da parte dell' istituzione ai fini della decorrenza del termine per quest' ultima per rispondere al reclamo.
22 Si deve rilevare che, nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza eccezionale, quale uno sciopero o un caso di forza maggiore, tale da causare un ritardo nella consegna alle poste o nella spedizione della lettera e che abbia impedito l' arrivo della medesima a destinazione in tempo utile.
23 La questione sottoposta all' esame del Tribunale riguarda l' individuazione della data da cui inizia a decorrere il termine previsto dallo Statuto ai fini della proposizione del reclamo precontenzioso qualora questo sia spedito a mezzo posta, vale a dire se debba farsi riferimento alla data di consegna della lettera alle poste, a quella di ricezione da parte del servizio postale dell' istituzione ovvero a quella della sua registrazione ufficiale presso il servizio competente. Si deve ricordare, in proposito, che dai documenti del fascicolo emerge che la lettera contenente il reclamo è stata consegnata alle poste il 21 aprile 1990, che è pervenuta al servizio postale della Commissione il 27 aprile seguente e che il reclamo è stato registrato presso il segretariato generale il successivo giorno 30.
24 Va rilevato, in limine, che secondo costante giurisprudenza i termini per il reclamo e per il ricorso stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono istituiti per garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Essi sono di ordine pubblico e né le parti, né il giudice possono disporne. Il fatto che un' istituzione entri nel merito di una domanda tardiva e quindi irricevibile non può far derogare al sistema di termini imperativi istituiti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, né far risorgere un diritto d' impugnazione definitivamente perento (v. sentenza della Corte 12 luglio 1984, Moussis / Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133). Si deve osservare che il legislatore dello Statuto non ha provveduto, in proposito, a disporre un regime particolare per i dipendenti in pensione, particolarmente per quelli residenti al di fuori del territorio della Comunità, che non hanno la possibilità di presentare il reclamo per via gerarchica all' interno stesso dell' istituzione.
25 Pertanto, il fatto che nella specie la convenuta non abbia rilevato nel corso della fase precontenziosa la tardività del reclamo e che era preclusa al ricorrente la proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale non può privare l' amministrazione della facoltà di sollevare, in sede contenziosa, l' eccezione di irricevibilità per effetto della tardività del reclamo e ancor meno esimere il Tribunale dall' obbligo ad esso incombente di verificare l' osservanza dei termini previsti dallo Statuto (v. anche sentenze del Tribunale 6 dicembre 1990, B. / Commissione, causa T-130/89, Racc. pag. II-761; 6 dicembre 1990, Petrilli / Commissione, causa T-6/90, Racc. pag. II-765; 11 luglio 1991, Van Hoessle / Corte dei conti, causa T-19/90, Racc. pag. II-615 e ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich / Commissione, causa T-14/91, Racc. pag. II-235)
26 Per quanto attiene all' individuazione della data di presentazione del reclamo si deve ulteriormente rinviare, in limine, all' art. 90, n. 2, dello Statuto che dispone, al primo comma, che "(...) il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi (...)" e, al secondo comma, che "l' autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all' interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione del reclamo (...)". Il principio della certezza del diritto, che, secondo costante giurisprudenza, forma parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario, esige che ogni atto dell' amministrazione che produce effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell' interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l' atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, segnatamente in riferimento ai termini per il ricorso, apprestati dalle norme, nella specie dallo Statuto (sentenza della Corte 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., cause riunite 205/82-215/82, Racc. pag. 2633; sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, Tagaras / Corte di giustizia, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Racc. pag. II-55; ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, citata). Conseguentemente il Tribunale ritiene che il principio della certezza del diritto non consente che si possa tener conto, ai fini della determinazione della data di presentazione del reclamo, di due date diverse, in quanto la data in cui il reclamo si considera, nei confronti del ricorrente, presentato all' amministrazione dev' essere anche quella da cui inizia a decorrere il termine per la risposta di quest' ultima.
27 Ai fini dell' analisi della questione controversa, vale a dire dell' individuazione della data da prendere in considerazione, si deve ricordare, anzitutto, che la Corte, nella sentenza 26 novembre 1981, Michel / Parlamento, punti 8 e 13 della motivazione (causa 195/80, Racc. pag. 2861), dopo aver esaminato la questione relativa al dies a quo del termine di reclamo ha espressamente fatto riferimento, per quanto attiene alla scadenza del termine medesimo, alla data in cui la lettera contenente il reclamo era stata consegnata al servizio postale dell' istituzione. Parimenti, il Tribunale ha precisato nella menzionata sentenza 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, che nella specie "dalla data della sua ricezione, gli uffici della Corte disponevano di un termine di quattro mesi per rispondere al detto reclamo".
28 Da tale giurisprudenza risulta che l' art. 90 dello Statuto, secondo cui il reclamo deve essere proposto entro il termine di tre mesi, deve essere interpretato nel senso che il reclamo "non è presentato quando è consegnato all' ufficio postale, bensì quando è pervenuto" (v. le conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn relative alla sentenza della Corte 26 novembre 1981, citata, causa 195/80, Racc. pag. 2882) o, secondo la formulazione della Corte stessa, "è pervenuto" all' istituzione destinataria (v. la sentenza citata, punto 13 della motivazione)
29 Si deve rilevare, al riguardo, in primo luogo e in linea generale, che la certezza delle situazioni giuridiche esige, nell' interesse delle parti in causa e degli eventuali testi interessati, che i momenti di decorrenza iniziali e finali di qualunque termine siano chiaramente determinati e osservati in modo rigoroso. In secondo luogo e più in particolare per quanto riguarda il contenzioso del pubblico impiego comunitario, la data di presentazione del reclamo costituisce il dies a quo del termine entro il quale l' amministrazione deve notificare la propria decisione al reclamante, notifica che, a sua volta, fa decorrere il termine per l' impugnazione in sede giudiziale. Il Tribunale ritiene, pertanto, che possa essere presa in considerazione solamente la data in cui l' amministrazione è in grado di venire a conoscenza del reclamo, in quanto la semplice consegna all' ufficio postale non può indicare con sufficiente certezza la data in cui la lettera contenente il reclamo sarà trasmessa all' istituzione destinataria.
30 E' evidente, invece, che il dipendente non può subire le conseguenze di fattori estranei alla propria volontà che causino ritardo nella trasmissione della lettera di reclamo. In particolare, non può essere considerato responsabile delle mancanze o lungaggini che si verifichino nell' inoltro da un servizio all' altro all' interno dell' istituzione destinataria.
31 Nella specie, emerge dal fascicolo ed è pacifico che la lettera contenente il reclamo, registrata nel segretariato generale il 30 aprile 1990, pervenne al servizio postale della Commissione il 27 aprile 1990. A tale ultima data occorre, pertanto, far riferimento ai fini della valutazione della tempestiva presentazione del reclamo entro il termine di tre mesi stabilito dallo Statuto.
32 Orbene, il ricorrente, secondo quanto dallo stesso asserito e non contestato ex adverso, ha ricevuto l' impugnata decisione 12 gennaio 1990 il 22 gennaio seguente, ragion per cui il reclamo doveva essere presentato non oltre il 22 aprile 1990 (v. sentenza della Corte 15 gennaio 1987, Misset / Consiglio, punto 8 della motivazione, causa 152/85, Racc. pag. 223). Pertanto, il reclamo presentato il 27 aprile 1990 deve essere considerato tardivo.
33 Conseguentemente, il ricorso, nella parte diretta all' annullamento della decisione 12 gennaio 1990, è irricevibile.
Sul secondo motivo relativo alla mancanza di oggetto del ricorso
34 La convenuta sostiene che il ricorso, nella parte diretta all' annullamento della decisione 13 marzo 1990 con cui veniva liquidato l' importo soggetto a ripetizione e stabilite le relative modalità, è divenuto privo di oggetto già prima della sua proposizione in considerazione della decisione 9 novembre 1990, con cui l' amministrazione ha comunicato al ricorrente che l' importo illegittimamente soggetto a ripetizione gli sarebbe stato restituito.
35 Pertanto, la convenuta chiede al Tribunale di dichiarare che non vi è motivo di decidere su tale capo del ricorso.
36 Nelle osservazioni depositate il 10 aprile 1991 il ricorrente non ha replicato a tale motivo.
37 Il Tribunale rileva che la decisione 13 marzo 1990 si limita a precisare l' importo totale - vale a dire 5 787,37 CAD - e le modalità di recupero delle somme indebitamente corrisposte al sig. Lacroix. Orbene, con lettera 9 novembre 1990, la Commissione ha informato il ricorrente di aver accolto il reclamo da questi propostole e che le somme trattenute sulla sua pensione gli sarebbero state restituite.
38 Atteso che le richieste del ricorrente erano state accolte, in ordine a tale punto, già prima della proposizione del ricorso il 28 dicembre 1990, ne consegue che non sussiste un interesse giuridicamente rilevante all' annullamento della decisione impugnata e che tale capo del ricorso deve essere parimenti dichiarato irricevibile.
39 Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 A termini del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte soccombente se ne viene fatta richiesta. Tuttavia, ai sensi del regolamento medesimo, le spese sopportate dalle istituzioni nelle controversie con i dipendenti restano a carico delle stesse. Inoltre, il Tribunale può disporre, per motivi eccezionali, la compensazione in parte o in toto delle spese.
41 Si deve rilevare, in proposito, che nella specie occorre tener conto, in primo luogo, del fatto che il comportamento della Commissione, che ha comunicato al ricorrente decisioni che lasciano insorgere dubbi quanto all' esistenza dei propri diritti e che non ha risposto alle varie lettere inviatele dal ricorrente prima della proposizione del reclamo, ha contribuito allo sviluppo della controversia. In secondo luogo va rilevato che la Commissione, benché conscia del fatto che il reclamo era stato proposto oltre i termini e che, pertanto, un eventuale ricorso in sede giudiziale sarebbe stato irricevibile, non l' ha fatto tempestivamente presente al ricorrente. Infatti, la convenuta non ha espresso alcuna reazione in proposito allorché le è pervenuta la lettera inviatale dal ricorrente il 2 giugno 1990, in cui questi rilevava espressamente che il proprio reclamo era pervenuto al servizio postale dell' istituzione il 27 aprile 1990. Inoltre, emerge dalle risposte ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell' udienza che gli uffici della Commissione non hanno fatto menzione della tardività del reclamo nemmeno nei vari colloqui telefonici intercorsi con il ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. Così stando le cose, il Tribunale ritiene che la convenuta debba essere condannata alla metà delle spese del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La convenuta sosterrà le proprie spese e la metà delle spese del ricorrente; questi sosterrà l' altra metà delle proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy