Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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1 . Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Adozione di provvedimenti provvisori - Competenza della Commissione - Condizioni d' esercizio
( Regolamento del Consiglio n . 17, art . 3, n . 1 )
2 . Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categorie - Regolamento n . 123/85 - Oggetto e portata
( Trattato CEE, art . 85, nn . 1, e 3; regolamento della Commissione n . 123/85 )
3 . Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sospensione dell' esecuzione di provvedimenti provvisori adottati in materia di concorrenza - Condizioni per la concessione
( Regolamento di procedura, art . 83, n . 2; regolamento del Consiglio n . 17, art . 3 )
Massima
1 . Spetta alla Commissione, nell' esercizio del controllo affidatole, in materia di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento n . 17, decidere ex art . 3, n . 1, dello stesso regolamento se debbano essere adottati provvedimenti provvisori quando le è rivolta una domanda a tal fine . Questi provvedimenti devono però essere di carattere provvisorio e limitarsi a quanto necessario nella situazione data .
2 . Il regolamento n . 123/85, relativo all' applicazione dell' art . 85, n . 3, del Trattato, a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli ed il servizio di assistenza alla clientela, si limita a fornire agli operatori economici del settore alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela al divieto stabilito dall' art . 85, n . 1, nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza .
Ne consegue che non si può affermare, in via generale, che la distribuzione di automobili è stata esentata dall' applicazioone di quest' ultima disposizione .
3 . Quando è chiamato a pronunciarsi su una domanda volta a far sospendere l' esecuzione di un' ingiunzione indirizzata in via provvisoria dalla Commissione ad un' impresa, nell' attesa di una decisione definitiva ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 17, il giudice del procedimento sommario deve esaminare se esista un grave rischio che le conseguenze dannose dell' ingiunzione superino, qualora essa abbia immediata esecuzione, quelle di un provvedimento cautelare e causino nel frattempo danni molto maggiori degli inconvenienti, inevitabili ma passeggeri, derivanti da un provvedimento del genere .
Parti
Nel procedimento T-23/90 R,
Automobiles Peugeot SA,
e
Peugeot SA, con sede legale a Parigi, rappresentate dall' avv . Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . Loesch, 8, rue Zithe,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Jacques Bourgeois, in qualità d' agente, assistito dall' avv . Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
sostenuta da
Ecosystem, con sede legale a Rouen ( Francia ), rappresentata dagli avv.ti Collin, del foro di Parigi, e Decker, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 16, avenue Marie-Thérèse,
e da
Bureau européen des unions de consommateurs ( BEUC ), associazione internazionale di diritto belga, con sede legale a Bruxelles, rappresentato dagli avv.ti Bentley e Adamantopoulos, dello studio Stanbrook and Hooper di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 3, rue Thomas Edison,
intervenienti,
avente ad oggetto un' istanza di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 26 marzo 1990 relativa ad una procedura di applicazione dell' art . 85 del Trattato CEE ( IV/33.157, Ecosystem/Peugeot : provvedimenti provvisori ),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha pronunziato la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 24 aprile 1990, le società Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA hanno presentato, a norma dell' art . 173, 2° comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 26 marzo 1990 relativa ad una procedura di applicazione dell' art . 85 del Trattato CEE ( IV/33.157, Ecosystem/Peugeot : provvedimenti provvisori ).
2 Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, le ricorrenti hanno del pari presentato, a norma dell' art . 186 del Trattato CEE, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa .
3 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 maggio 1990, la società Ecosystem richiedeva di poter essere ammessa ad intervenire nella causa T-23/90 R a sostegno delle conclusioni della resistente .
4 Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio 1990, il Bureau européen des unions de consommateurs ( BEUC ) ha anch' esso richiesto di essere ammesso ad intervenire nella causa T-23/90 R a sostegno delle conclusioni della resistente .
5 Con ordinanza del presidente del Tribunale 11 maggio 1990, l' Ecosystem e il BEUC sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione durante la trattazione orale nell' ambito del procedimento sommario .
6 La Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla richiesta di provvedimenti urgenti in data 10 maggio 1990 . Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali il 16 maggio dello stesso anno .
7 Prima di esaminare il merito della presente domanda, è opportuno ricordare brevemente il contesto della causa di cui trattasi, e, segnatamente, i diversi elementi di fatto che hanno condotto la Commissione ad adottare la decisione recante provvedimenti provvisori della quale le richiedenti chiedono la sospensione .
8 La decisione controversa veniva adottata a seguito di un reclamo presentato presso la Commissione dalla società Ecosystem in data 19 aprile 1989 e volto a far dichiarare che la Peugeot SA e la sua affiliata parigina, l' Automobiles Peugeot SA, avevano violato le norme contenute all' art . 85 del Trattato CEE in quanto, dal mese di marzo del 1989, esse impediscono all' Ecosystem, in Belgio e nel Granducato del Lussemburgo, di esercitare l' attività di mandataria per conto di consumatori francesi disposti ad acquistare vetture Peugeot suo tramite .
9 Il reclamo era originariamente rivolto contro l' Automobiles Peugeot SA, ritenuta responsabile degli ostacoli summenzionati, e contro tre dei suoi rivenditori autorizzati in Belgio, per il fatto che questi ultimi davano esecuzione ai contratti di vendita conclusi tramite l' Ecosystem . Nel frattempo la Peugeot SA emanava, il 9 maggio 1989, una circolare con la quale richiedeva ai concessionari e ai rivenditori autorizzati in Francia, in Belgio e nel Lussemburgo, di sospendere le loro consegne all' Ecosystem e di non registrare ulteriormente ordinazioni di veicoli nuovi di marca Peugeot provenienti dalla società suddetta, agisse essa per conto proprio o per conto dei suoi mandanti .
10 L' Ecosystem chiedeva altresì alla Commissione di emanare provvedimenti provvisori che ponessero fine al grave pregiudizio ad essa derivante dagli ostacoli sopra citati, ed in particolar modo dalla circolare del 9 maggio 1989 .
11 Con decisione 26 marzo 1990, e fino all' adozione di una decisione definitiva nel procedimento in via principale avviato a seguito del reclamo dell' Ecosystem, la Commissione ingiungeva alle richiedenti, sotto pena di ammenda, di inviare entro il termine di due settimane a tutti i loro concessionari ed agenti una lettera con la quale si sospendesse l' esecuzione della circolare 9 maggio 1989, e fissava in 1 211 autoveicoli all' anno, e in non oltre 150 al mese, il contingente per cui l' Ecosystem, per conto dei suoi clienti e sulla base di un previo mandato scritto, avrebbe potuto concludere operazioni con i distributori della Peugeot, senza possibilità di opposizione da parte delle richiedenti . La Commissione ingiungeva del pari alle richiedenti di dare istruzioni ai loro distributori autorizzati in Francia, in Belgio e in Lussemburgo, di informare la Commissione del numero e dei modelli degli autoveicoli venduti tramite l' Ecosystem .
12 Nella motivazione della sua decisione, la Commissione giustifica l' adozione di tali provvedimenti provvisori constatando, sulla base dei fatti accertati, che esiste una sufficiente probabilità di violazione dell' art . 85, n . 1, che danni gravi e irreversibili possano essere arrecati alla Ecosystem a meno che non vengano adottati provvedimenti cautelari, e che è quindi urgente l' adozione di tali provvedimenti .
13 La Commissione, onde determinare il volume annuale di operazioni commerciali che l' Ecosystem avrebbe potuto effettuare con i distributori Peugeot, si è basata su quelle avvenute nel corso dei dodici mesi precedenti al 9 maggio 1989, data di invio della precitata circolare della Peugeot . Il controllo di tali operazioni sarebbe stato effettuato mediante una "duplice comunicazione, da un lato, da parte dei concessionari interessati alla Commissione - la quale a sua volta informerà la Peugeot senza indicare l' acquirente - e, d' altro lato, da parte dell' Ecosystem, la quale informerà parallelamente la Commissione così come essa si è impegnata, su richiesta di quest' ultima, ad ogni buon fine" ( v . nn . 1 e 3, pag . 18 della decisione ).
In diritto
14 Ai sensi del combinato disposto dell' art . 186 del Trattato CEE e dell' art . 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può ordinare i provvedimenti provvisori necessari nelle cause che gli sono proposte .
15 L' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis alla procedura dinanzi al Tribunale fino all' entrata in vigore del regolamento di procedura di quest' ultimo a norma dell' art . 11, 3° comma, della precitata decisione del Consiglio, stabilisce che le domande relative ai provvedimenti provvisori di cui all' art . 186 del Trattato CEE debbano precisare i motivi di urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto . I provvedimenti richiesti devono avere carattere provvisorio, nel senso che non debbono pregiudicare la decisione nel merito .
16 Nel caso di specie, le ricorrenti fanno sostanzialmente valere, a sostegno della loro richiesta, che i provvedimenti provvisori disposti dalla Commissione :
- costituiscono un errore di diritto manifesto;
- non sono indispensabili, in quanto l' Ecosystem prosegue ancora la sua attività in condizioni finanziarie normali;
- non sono appropriati, in quanto in realtà totalmente inapplicabili;
- possono causare alla Peugeot un pregiudizio grave e irreparabile .
17 Come la Corte ha affermato nell' ordinanza 17 gennaio 1980, Camera Care / Commissione ( causa 792/79 R, Racc . pag . 119 ), spetta alla Commissione, nell' esercizio del controllo affidatole, in tema di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento di applicazione degli artt . 85 e 86 del Trattato ( GU 1962, L 13, pag . 204 ), decidere ex art . 3, n . 1, del regolamento n . 17, se debbano essere adottati provvedimenti provvisori quando le è rivolta una domanda a tal fine . Tali provvedimenti devono però essere di carattere provvisorio e limitarsi a quanto necessario nella situazione data .
18 Di conseguenza, senza che ci si debba pronunziare sull' insieme dei mezzi sollevati dalle richiedenti contro i provvedimenti provvisori decisi dalla Commissione - mezzi che, del resto, le richiedenti illustrano anche nel ricorso principale e il cui esame appartiene al merito della causa - è sufficiente esaminare, nell' ambito del presente procedimento sommario, in primo luogo, se i mezzi di fatto e di diritto dedotti giustifichino prima facie la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, e, in secondo luogo, se il mantenimento della decisione della Commissione fino alla pronuncia sul merito da parte del Tribunale possa causare un danno grave ed irreparabile alle richiedenti .
19 Le richiedenti sostengono che, adottando la decisione controversa, la Commissione ha commesso un errore di diritto manifesto . Infatti, poiché la rete distributiva automobilistica, a loro dire è stata esentata dall' applicazione dell' art . 85, n . 1, del Trattato dal regolamento CEE 12 dicembre 1984, n . 123/85, relativo all' applicazione dell' art . 85, n . 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela ( GU 1985, L 15, pag . 16 ), spetterebbe alla Commissione stabilire che la circolare in questione non rientra nell' ambito di applicazione del regolamento, e, più precisamente, dare una definizione della nozione di attività equivalente alla rivendita prima di decidere che di conseguenza il regolamento relativo all' esenzione non si applica, e che quindi si configura l' infrazione di cui all' art . 85, n . 1 .
20 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte ( sentenza 18 dicembre 1986, VAG France / Magne, punto 12 della motivazione ( causa 10/86, Racc . pag . 4071 ) "il regolamento n . 123/85, in quanto regolamento di attuazione dell' art . 85, n . 3, del Trattato, si limita a fornire agli operatori economici del settore degli autoveicoli alcune possibilità di sottrarre i loro accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela - nonostante essi contengano taluni tipi di clausole di esclusiva e limitative della concorrenza - al divieto stabilito dall' art . 85, n . 1 ".
21 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle richiedenti, non si può affermare, in via generale, che la distribuzione di automobili è stata esentata dall' applicazione dell' art . 85, n . 1, e che, di conseguenza, nell' ambito della causa in esame, la Commissione avrebbe dovuto stabilire, preliminarmente all' adozione dei provvedimenti provvisori, che la circolare 9 maggio 1989 non rientrava nell' ambito di applicazione del regolamento n . 123/85 .
22 Peraltro, non è possibile ignorare il fatto che riguardo a talune questioni sollevate nella causa di cui trattasi sussistono seri problemi interpretativi . Ciò si verifica, in particolare, quanto alla questione del se e della misura in cui l' esercizio in via professionale dell' attività di mandatario, che implica una politica intensa di promozione e di pubblicità di determinati modelli di una marca di autoveicoli, possa costituire esercizio di un' attività equivalente alla rivendita . E' opportuno rilevare, a tale riguardo, che la Commissione stessa, nella comunicazione n . 85/C 17/03 relativa al suo regolamento n . 123/85 ( GU C 17, pag . 4, punto I 3 ), ammette che le imprese di una rete distributiva possano essere obbligate a non vendere alcun veicolo nuovo della gamma oggetto dell' accordo ad un terzo che eserciti un' attività equivalente alla rivendita .
23 Tuttavia, anche se possono essere tali da giustificare la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa, tali considerazioni, da sole, non possono bastare .
24 Infatti, si deve anche esaminare - tenendo conto del fatto che la decisione della Commissione costituisce di per sé solo un provvedimento provvisorio - se esista un grave rischio che le conseguenze dannose della decisione suddetta, qualora abbia immediata esecuzione, superino quelle di un provvedimento cautelare e causino nel frattempo danni molto maggiori degli inconvenienti, inevitabili, ma passeggeri, derivanti da un provvedimento del genere ( ordinanza del presidente della Corte 29 settembre 1982, Ford / Commissione, punti 11 e 14 della motivazione, Racc . pag . 3091 ).
25 A tale proposito, le richiedenti sostengono innanzitutto che un tale danno risulterebbe da una vanificazione della tenuta della rete di distributori esclusivi istituita dalla Peugeot, in quanto la decisione della Commissione equivarrebbe a sospendere provvisoriamente il godimento dei diritti riconosciuti ai facenti parte della rete distributiva dal regolamento n . 123/85, e, di conseguenza, a far venir meno la ragion d' essere della rete distributiva medesima .
26 La decisione controversa si limita tuttavia ad imporre alle richiedenti l' obbligo di sospendere l' applicazione della circolare 9 maggio 1989 fino al momento in cui verrà adottata la decisione finale, di modo che la Ecosystem possa realizzare, per conto dei clienti che lo richiederanno e sulla base di un previo mandato scritto, un volume di operazioni annuo pari a quello da essa realizzato nel corso dei dodici mesi precedenti l' inoltro della circolare medesima ai componenti della rete distributiva . Tali provvedimenti provvisori hanno ad oggetto unicamente le operazioni concluse con la Ecosystem . Essi non privano le richiedenti della possibilità di opporre un rifiuto di vendita ad un terzo che eserciti un' attività equivalente alla rivendita .
27 Occorre d' altro canto osservare che, sulla base delle cifre fornite dalla resistente e non contestate dalle richiedenti, il volume delle operazioni commerciali di cui la Ecosystem potrà provvisoriamente beneficiare rappresenta unicamente lo 0,24% del numero complessivo delle immatricolazioni Peugeot avvenute in Francia nel 1988, mentre costituisce il 34,29% del numero complessivo di veicoli importati in Francia dalla Ecosystem nel corso dello stesso periodo .
28 Tali constatazioni permettono dunque di provare, contrariamente a quanto sostengono le richiedenti, il rischio di una vanificazione della tenuta della rete distributiva Peugeot, tale da costituire un danno grave e irreparabile, e quindi da giustificare un provvedimento di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata .
29 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere l' esistenza di una situazione tale da causare loro un danno grave e irreparabile in quanto i provvedimenti provvisori decisi dalla Commissione danneggerebbero l' immagine di marca della Peugeot .
30 Non è stato stabilito in che misura l' applicazione della decisione controversa sarebbe fonte di una perturbazione grave e irreparabile tale da pregiudicare l' immagine di marca della Peugeot . Infatti, il risultato che la Commissione si propone di raggiungere con la sua decisione si limita, in questa fase, a ricostruire in via provvisoria una situazione di tutto vantaggio per la Ecosystem, la quale, da sola, non potrà comportare, come sostengono le richiedenti "(...) l' inevitabile moltiplicarsi (...) di imprese intermedie che mettono in commercio ogni sorta di autoveicoli senza alcun riguardo per la specificità del prodotto di marca ".
31 Le richiedenti sostengono, in terzo ed ultimo luogo, che la necessità urgente di procedere alla sospensione dei provvedimenti provvisori decisi dalla Commissione risulta anche dal fatto che la decisione controversa si accompagna ad un' ammenda di 1 000 ECU al giorno .
32 Neppure l' imposizione di un' ammenda di 1 000 ECU al giorno, contemplata dall' art . 4 della decisione impugnata nel caso di non ottemperanza, da parte delle richiedenti, alle ingiunzioni loro rivolte, può considerarsi come un argomento tale da dimostrare l' urgenza della sospensione dei provvedimenti provvisori adottati . L' ammenda si applica unicamente nel caso in cui le richiedenti non si conformino alla decisione . Orbene, anche supponendo che una tale ammenda sia sproporzionata - il che, in ogni caso, non è stato dimostrato -, è sufficiente constatare che, se le richiedenti ottemperano agli obblighi loro imposti dalla decisione, l' ammenda non verrà applicata e quindi non potrà neppure arrecare un danno grave e irreparabile .
33 Non esiste quindi alcun grave rischio che gli effetti dannosi dei provvedimenti provvisori adottati dalla Commissione provochino nel frattempo danni che vadano oltre gli inconvenienti, inevitabili ma passeggeri, provocati dai provvedimenti suddetti .
34 Risulta dalle considerazioni svolte in precedenza che non ricorrono le condizioni che consentono giuridicamente la concessione del provvedimento provvisorio richiesto e che, di conseguenza, la domanda dev' essere respinta .
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,
statuendo in via provvisoria,
così provvede :
1 ) La domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 26 marzo 1990, recante provvedimenti provvisori, è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 21 maggio 1990 .
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