Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Decisione della Commissione, adottata ex art . 11, n . 3, del regolamento n . 17, che stabilisce la trasmissione di un documento
( Regolamento di procedura, art . 83, n . 2 )
Massima
Il Tribunale non può accogliere la domanda presentata da un' impresa e volta alla sospensione dell' esecuzione di una decisione della Commissione adottata, in attuazione delle norme sulla concorrenza, ex art . 11, n . 3, del regolamento n . 17 e che ordina all' impresa di trasmettere un documento, in quanto detta decisione implica, a parere della ricorrente, il rischio che i governi degli Stati membri, informati dalle autorità competenti di cui agli artt . 10 e 20 del regolamento citato, conoscono elementi coperti dal segreto commerciale, di cui potrebbero servirsi a svantaggio della ricorrente . Infatti in tal modo il Tribunale si pronuncerebbe su di un' eventuale futura trasgressione da parte di dette autorità competenti di obblighi ad essa imposti dal citato art . 20 in tema di segreto professionale .
Parti
Nel procedimento T-39/90 R,
NV Samenwerkende Elektriciteits-produktiebedrijven, con sede in Arnhem ( Paesi Bassi ), rappresentata dagli avvocati M . Van Empel e O.W . Brouwer, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Loesch, 8, rue Zithe,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . B.J . Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 2 agosto 1990, relativa ad un procedimento a norma dell' art . 11, n . 5, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17 ( IV/33.539-SEP/Gasunie ),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 26 settembre 1990, la società NV Samenwerkende Elektriciteits-produktiebedrijven ( in prosieguo : la "SEP ") ha presentato, a norma dell' art . 173, n . 2, del Trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1990, relativa ad un procedimento a norma dell' art . 11, n . 5, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17 ( IV/33.539-SEP/Gasunie ).
2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha parimenti presentato, a norma dell' art . 186 del Trattato CEE, domanda di provvedimenti provvisori volta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione controversa .
3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori l' 11 ottobre 1990 . Le parti hanno svolto difese orali il 24 ottobre 1990 .
4 Prima di valutare la fondatezza della domanda di provvedimenti provvisori occorre ricordare il contesto della causa ed in particolare i fatti che hanno indotto la Commissione ad adottare la decisione di richiesta di informazioni 2 agosto 1990, di cui la richiedente chiede la sospensione .
5 La SEP raggruppa quattro imprese che producono energia elettrica e sono responsabili della fornitura pubblica di elettricità nei Paesi Bassi . La società NV Nederlandse Gasunie ( in prosieguo : la "Gasunie ") detiene nei Paesi Bassi un monopolio di fatto per l' approvvigionamento di gas naturale . La SEP e la Gasunie hanno concluso un accordo sul modo di concertazione per eventuali forniture di gas . Detto accordo è designato "codice di collaborazione SEP-Gasunie" ( in prosieguo : il "codice di collaborazione ").
6 Saputo, alla fine del 1989, che la società SEP aveva concluso taluni nuovi accordi con la Gasunie, la Commissione iniziava un' indagine sull' eventuale incompatibilità di detti accordi con le norme di concorrenza del Trattato CEE e segnatamente dell' art . 85 .
7 Con lettera 6 marzo 1990, la Commissione inviava alla SEP una richiesta di informazioni a norma dell' art . 11, n . 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n . 17, primo regolamento di attuazione degli artt . 85 e 86 del Trattato ( GU 13, pag . 204, in prosieguo il "regolamento n . 17 "). La domanda mirava ad ottenere alcuni documenti, cioè oltre al "codice di collaborazione" tra la SEP e la Gasunie ed ai documenti concernenti le trattative preliminari, il contratto originale di fornitura di gas in antecedenza concluso tra la SEP e l' impresa norvegese Statoil, nonché il relativo scambio di lettere ed i dati relativi alla parte avuta dallo Stato olandese nella conclusione dell' accordo tra la SEP e la Gasunie .
8 In questa lettera la Commissione sosteneva che il "codice di collaborazione" poteva influire sul contratto di fornitura di gas concluso tra la SEP e la Statoil, in quanto si era stabilito che la SEP si sarebbe rifornita in primo luogo dalla Gasunie e solo nel caso in cui i prezzi non fossero convenienti avrebbe potuto avviare trattative con fornitori stranieri . A parere della Commissione, i ragguagli richiesti le dovevano consentire di "accertare la compatibilità di questo accordo ( questi accordi ) con le norme di concorrenza del Trattato CEE, in particolare con l' art . 85, grazie ad una completa conoscenza dei fatti e della loro interdipendenza economica ".
9 Con lettera 9 aprile 1990 la SEP inviava alla Commissione copia del "codice di collaborazione" concluso con la Gasunie, nella versione, nel frattempo, definitivamente adottata, nonché di un progetto ad esso anteriore . La SEP rifiutava tuttavia di trasmettere alla Commissione le altre informazioni richieste, sostenendo che il contratto concluso con la Statoil era completamente estraneo al "codice di collaborazione" e lo Stato olandese non aveva svolto ruolo alcuno nell' adozione di detto "codice di collaborazione" con la Gasunie, anche perché non vi era stato all' uopo nessun scambio di lettere .
10 In seguito, il 23 aprile 1990 la Commissione inviava una seconda lettera alla richiedente facendo riferimento alla sua precedente richiesta di informazioni . La SEP replicava a questa lettera il 1 maggio 1990, comunicando alla Commissione di non ritenere di modificare gli orientamenti di cui alla lettera 9 aprile 1990 .
11 Stando così le cose, con decisione 2 agosto 1990, la Commissione ingiungeva alla richiedente di farle pervenire, entro dieci giorni, il contratto originale relativo alla fornitura di gas, concluso tra la SEP e la Statoil, nonché la relativa corrispondenza .
12 Dopo l' adozione della controversa decisione da parte della Commissione, la richiedente, con lettera 16 agosto 1990, chiedeva un incontro privato con il direttore generale della DG IV, il sig . C.-D . Ehlermann, per ragguagliarlo sulle ragioni per cui non poteva trasmettere il testo del contratto di fornitura di gas concluso con la Statoil . In quell' occasione confermava l' estrema rilevanza da essa attribuita al rigoroso rispetto dalla riservatezza del contratto nei confronti dei terzi .
13 Poiché con lettera 30 agosto 1990 la Commissione aveva ribadito di non essere disposta a discutere con la SEP e che comunque, dato l' obbligo al segreto professionale cui essa è tenuta, la riservatezza del contratto Statoil non poteva giustificare il diniego a trasmettere detto contratto, la SEP, con lettera del proprio legale 12 settembre 1990 informava la Commissione che la questione della riservatezza riguardava la possibilità per gli Stati membri di poter accedere al contratto Statoil, ai sensi dell' art . 10 del regolamento n . 17, e le proponeva pertanto di prendere visione del contratto purché non ne venisse fatta copia alcuna, onde potesse la Commissione stessa in tal modo constatare che detto contratto non era necessario per valutare il "codice di collaborazione" concluso con la Gasunie .
14 Con lettera 24 settembre 1990 la Commissione respingeva questa proposta, rilevando in particolare che l' art . 10 le consente un potere discrezionale sufficiente per non trasmettere taluni documenti agli Stati membri e che se il "codice di collaborazione" non poteva avere influito sul contratto Statoil, la Commissione non aveva ragione alcuna di trasmetterlo alle autorità competenti .
In diritto
15 Ai sensi del combinato disposto degli artt . 186 del Trattato CEE e 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, il Tribunale può ordinare i provvedimenti provvisori necessari nelle controversie che gli sono proposte .
16 L' art . 83, n . 2, del regolamento di procedura della Corte - che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale sino all' entrata in vigore del proprio regolamento di procedura ai sensi dell' art . 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio - dispone che le domande relative ad un provvedimento provvisorio contemplato nell' art . 186 del Trattato CEE debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto . I provvedimenti richiesti debbono essere provvisori nel senso che non debbono pregiudicare la pronuncia nel merito .
17 Nel caso di specie la richiedente deduce essenzialmente a sostegno della sua domanda che la decisione della Commissione 2 agosto 1990 trasgredisce l' art . 11 del regolamento n . 17 in quanto il contratto di fornitura di gas concluso con la Statoil e il relativo scambio di lettere non costituiscono informazioni necessarie ai sensi di detta disposizione .
18 La richiedente sostiene inoltre che l' esecuzione della decisione della Commissione è di natura tale da arrecare un danno grave e irreparabile, in quanto la Commissione deve trasmettere senza ritardo detto contratto agli Stati membri, conformemente al procedimento di cui all' art . 10, n . 1, del regolamento n . 17 . A parere della ricorrente la trasmissione di siffatto documento, che contiene importanti segreti commerciali, agli Stati membri ed in particolare allo Stato olandese, che possiede il 50% della società Gasunie, costituisce per essa uno svantaggio molto grave nelle future trattative con lo Stato olandese ( attraverso la Gasunie ) o con altri Stati membri fornitori di gas ( nonché con le imprese di cui essi sono proprietari ) perché detti Stati potrebbero venire a conoscenza delle condizioni di vendita convenute tra la SEP e la Statoil .
19 La Commissione da parte sua ritiene che nel presente procedimento sommario non è soddisfatto il requisito della sussistenza del "fumus boni juris" e che la ricorrente non ha provato che la decisione impugnata è atta ad arrecarle un danno grave e irreparabile .
20 Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 18 ottobre 1989, Orken/Commissione, punto 15 della motivazione ( causa 374/87, Racc . pag . 3283 ), "spetta alla Commissione (...) valutare se un' informazione sia necessaria per poter scoprire un' infrazione alle norme sulla concorrenza (...) La Commissione può a buon diritto ritenere necessario richiedere ulteriori informazioni che le permettano di meglio valutare la portata della trasgressione, la sua durata o la cerchia delle imprese che vi sono coinvolte ".
21 Sebbene spetti alla Commissione vagliare se un' informazione sia necessaria per poter scoprire un' infrazione alle norme sulla concorrenza, l' accertamento di detta necessità resta tuttavia soggetto al sindacato del Tribunale .
22 Benché detto controllo non competa al presente procedimento sommario bensì al giudizio di merito, il giudice del procedimento sommario deve accertare se le informazioni richieste dalla Commissione esorbitino palesemente dall' ambito delle competenze conferitele dal regolamento n . 17 e se i motivi dedotti dalla richiedente giustifichino prima facie la concessione della sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione .
23 Ora se, prima facie, non sembra che le informazioni richieste dalla Commissione vadano oltre l' ambito delle competenze conferitele dal regolamento n . 17, non pare che i motivi dedotti dalla richiedente vadano ritenuti palesemente infondati e non consentano pertanto, di per sé, di respingere la domanda di provvedimenti provvisori .
24 Occorre pertanto stabilire se il mantenimento della decisione della Commissione sino alla pronuncia del Tribunale sul merito sia tale da arrecare un danno grave ed irreparabile alla richiedente, qualora il contratto controverso venisse fatto conoscere agli Stati membri ed in particolare ai Paesi Bassi .
25 L' art . 10, n . 1, del regolamento n . 17 dispone che "la Commissione trasmette immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri copia delle domande, delle notificazioni e dei documenti più importanti che le sono presentati ai fini della constatazione delle infrazioni all' art . 85 o all' art . 86 del Trattato (...)".
26 Occorre in primo luogo rilevare che, tranne le domande e le notificazioni, la Commissione non è tenuta a trasmettere agli Stati membri tutti i documenti presentati ai fini dell' accertamento delle infrazioni agli artt . 85 o 86, ma unicamente i "documenti più importanti ".
27 Occorre poi osservare che qualora detta trasmissione avvenga, i documenti devono essere trasmessi unicamente alle "autorità competenti" degli Stati membri .
28 La Commissione, prima di trasmettere il contratto controverso alle autorità competenti degli Stati membri, dovrà pertanto provare che esso costituisce uno dei "documenti più importanti" che le sono stati presentati nell' ambito dell' indagine . Solo quando un documento contiene elementi rilevanti nell' ambito di un' indagine volta ad accertare un' infrazione alle norme sulla concorrenza esso va ritenuto uno dei "documenti più importanti" e pertanto la Commissione deve trasmetterlo alle autorità nazionali competenti .
29 Anche se ciò si verificasse nel caso di specie, ciò non significherebbe in alcun modo che i segreti commerciali delle imprese interessate non sarebbero sufficientemente tutelati . Infatti l' art . 20, n . 2, del regolamento n . 17 stabilisce che "fatte salve le disposizioni degli articoli 19 e 21, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nonché i loro funzionari ed altri agenti sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale ". Inoltre, lo stesso art . 20 al n . 1 stabilisce che "le informazioni raccolte (...) possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste ".
30 Ne deriva che non solo la Commissione ma anche le autorità competenti degli Stati membri sono tenute al segreto professionale . In particolare l' autorità competente di uno Stato membro cui la Commissione trasmette, ai sensi dell' art . 10, del regolamento n . 17, un documento che contiene segreti commerciali non può trasmetterlo ad un' altra autorità nazionale né utilizzarlo per uno scopo diverso da quello dell' indagine che, come nella fattispecie, è condotta dalla Commissione .
31 La tutela dell' interesse legittimo della SEP a che i segreti commerciali contenuti nel contratto Statoil non vengano divulgati è pertanto a sufficienza garantita dal combinato disposto degli artt . 10 e 20 del regolamento n . 17 e ciò anche nel caso in cui la decisione della Commissione venga in seguito annullata nell' ambito del giudizio di merito .
32 Occorre peraltro rilevare che, anche qualora detto contratto - il cui contenuto e la cui rilevanza nell' ambito dell' indagine condotta dalla Commissione non sono noti al Tribunale - venga effettivamente trasmesso alle autorità nazionali competenti, il Tribunale, nell' ambito del presente procedimento sommario, non potrebbe adottare un provvedimento al fine di sospendere detta trasmissione, perché così facendo si pronuncerebbe ora su di un' eventuale futura trasgressione, da parte di dette autorità nazionali, degli obblighi ad essi imposti dall' art . 20 del regolamento n . 17 .
33 L' eventuale trasmissione da parte della Commissione del contratto controverso alle autorità nazionali competenti di uno Stato membro non risulta pertanto atta ad arrecare un danno grave ed irreparabile alla richiedente .
34 Emerge dalle considerazioni svolte che non ricorrono i requisiti per la concessione del provvedimento provvisorio richiesto e che di conseguenza la domanda va respinta .
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE,
pronunciandosi in via provvisoria,
così provvede :
1 ) La domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione 2 agosto 1990 è respinta .
2 ) Le spese sono riservate .
Lussemburgo, 21 novembre 1990 .
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