Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Ancora una volta, le difficoltà d' interpretazione dell' art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (1) hanno indotto il Tribunal du travail di Mons, sede staccata di La Louvière, a deferire tre questioni pregiudiziali.
2. Il signor Guerrino Tormen, cittadino italiano, nato il 4 gennaio 1923, ha lavorato come minatore di galleria in Belgio dal 1952 al 1977 (essendo il periodo di invalidità 1965-1977 equiparato ad un periodo di lavoro), vale a dire per 26 anni. Egli ha altresì lavorato in Italia per due anni tra il 1938 ed il 1943.
3. Il 1 aprile 1978, la pensione di invalidità belga è stata trasformata in pensione di vecchiaia. Il signor Tormen fruiva inoltre, dal 1965 a quanto risulta, di una pensione di invalidità italiana, sulla base dei periodi di contribuzione maturati in Italia. Il 12 gennaio 1981 egli è deceduto.
4. Il 2 marzo 1984 la signora Di Prinzio, attrice nella causa principale e vedova del signor Tormen, riceveva dall' ente belga competente, ossia l' Office national des pensions (in prosieguo: l' "ONP") delle decisioni di accertamento della pensione per vecchiaia spettante al signor Tormen al 1 aprile 1978, della sua pensione di vecchiaia di coniuge separato al 1 febbraio 1980 e della sua pensione di reversibilità al 1 febbraio 1981 (quest' ultima ammontante annualmente a 199 217 BFR a carico del Belgio e 331 500 LIT a carico dell' Italia).
5. La disciplina belga applicabile per l' acquisto e la costituzione dei diritti del signor Tormen al momento del suo collocamento a riposo era quella dell' art. 10, n. 2, del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50 (2), il quale disponeva che il lavoro prestato come minatore di galleria per almeno 25 anni era considerato equivalente a 30 anni di attività lavorativa, e dava diritto al trattamento pensionistico massimo (30/30). L' avente diritto fruiva pertanto di un numero di anni di occupazione supplementari fittizi pari alla differenza tra 30 ed il numero di anni di attività lavorativa effettiva.
6. La legge 10 febbraio 1981 ha modificato l' art. 10, n. 2, punto 1, del regio decreto n. 50, con effetto retroattivo al 1 gennaio 1981, inserendovi un nuovo comma che recita testualmente:
"Dal suddetto numero di anni supplementari è tuttavia detratto il numero di anni per i quali il lavoratore può pretendere una pensione di vecchiaia o una prestazione corrispondente in forza di un altro regime belga, ad eccezione di quello dei lavoratori autonomi, in forza di un regime di un paese straniero o di un regime applicabile al personale di una istituzione di diritto internazionale pubblico" (3).
7. Poiché il signor Guerrino Tormen faceva valere un' anzianità lavorativa di 26 anni, l' ONP gli riconosceva quattro anni supplementari fittizi per consentirgli di fruire di una pensione pari a 30/30 per il periodo compreso tra il 1 aprile 1978 (data di cessazione dell' attività) ed il 31 dicembre 1980. Durante questi due anni e mezzo, la pensione di vecchiaia dell' interessato era dunque una pensione massima.
8. Per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1981, l' ONP, basandosi sulla clausola di riduzione (o clausola anticumulo) inserita nell' art. 10, n. 2, 1 comma, del regio decreto n. 50, detraeva dal numero di anni fittizi concessi al signor Tormen gli anni compiuti in Italia.
9. Poiché i due anni prestati come operaio e rientranti nel regime generale italiano corrispondevano a un anno nel regime dei minatori belgi (4), veniva detratto un anno supplementare fittizio e la pensione veniva calcolata in base ad un' anzianità contributiva di 29/30.
10. L' attrice nella causa principale contesta ora tale criterio di calcolo adottato per l' accertamento dell' anzianità contributiva in base alla quale fissare l' importo della pensione di vecchiaia e della pensione di reversibilità. Essa sostiene che l' anzianità contributiva di suo marito deve essere considerata pari a 30/30 senza decurtazione di un anno fittizio, anche dopo l' entrata in vigore della legge 10 febbraio 1981.
11. Prima di pronunciarsi sul merito della controversia, il giudice a quo ha proceduto ad accertare se l' applicazione del regolamento n. 1408/71 non risultasse più favorevole dell' applicazione del diritto nazionale fatta dall' ONP, nel qual caso sarebbe stato necessario riconoscere la prevalenza al diritto comunitario. Esso ha quindi deferito tre questioni pregiudiziali.
12. La prima questione potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: se la liquidazione della pensione di vecchiaia di un lavoratore che sia titolare al tempo stesso di una pensione di vecchiaia in uno Stato membro e di una pensione di invalidità non ancora trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro rientri nell' ambito di applicazione dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71, quando l' età del pensionamento non sia stata raggiunta nel primo Stato per la liquidazione della pensione alla quale danno diritto gli anni di pagamento dei contributi nel secondo Stato.
13. La seconda e la terza questione pregiudiziale possono essere riunite e formare oggetto di un' unica soluzione. Vi propongo di riformularle in questo modo: quali siano le condizioni per l' applicazione dell' art. 46, segnatamente del n. 3 di detto articolo, del regolamento n. 1408/71, in presenza di anni fittizi sommati ad anni di occupazione effettivi per costituire una pensione massima di vecchiaia in uno Stato membro e di una pensione di invalidità non trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato.
14. L' esame della prima questione - volta ad accertare l' applicabilità dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71 al caso di specie - non può prescindere da una constatazione: per effetto della clausola anticumulo nazionale belga si è prodotta una situazione per la quale una persona che ha lavorato in due Stati membri riceve dal primo Stato una pensione di vecchiaia inferiore a quella che avrebbe percepito se non avesse mai lavorato nel secondo Stato.
15. Analogamente, la vedova dell' interessato - la cui pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione di vecchiaia percepita dal lavoratore nel primo Stato membro - può trovarsi, a causa della riduzione della medesima, in una situazione meno favorevole di quella della vedova di un lavoratore che ha lavorato in un solo Stato: infatti, quest' ultima fruirà di una pensione di reversibilità calcolata in rapporto ad una pensione di vecchiaia non sottoposta a riduzione.
16. Il lavoratore migrante che ha lavorato successivamente in vari Stati membri ed i suoi aventi causa possono pertanto venire a trovarsi beneficiari di prestazioni di importo inferiore a quelle che avrebbero ricevuto se l' interessato avesse lavorato in un solo Stato. Si è così in presenza di un ostacolo frapposto alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità.
17. E' noto che il regolamento n. 1408/71, adottato in applicazione dell' art. 51 del Trattato CEE, persegue lo scopo precipuo di eliminare tali ostacoli.
18. L' art. 46 del detto regolamento, che determina le condizioni di liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore è stato soggetto alla normativa di due o più Stati membri, si attiene alle prescrizioni dell' art. 51 del Trattato disponendo la totalizzazione dei periodi di contribuzione maturati nei diversi Stati membri ed un calcolo della prestazione dovuta da ciascuno Stato membro in proporzione alla durata dei periodi di contribuzione in tale Stato.
19. Prima di esaminare se l' art. 46 possa essere applicato alla fattispecie, mi sembra utile riassumerne le disposizioni relative al calcolo delle prestazioni.
20. Quando l' interessato può fruire di una pensione in uno Stato membro senza ricorrere ai periodi di contribuzione maturati in altri Stati (come avviene nella fattispecie per la pensione belga), l' art. 46 si applica in due fasi. L' ente che procede alla liquidazione della pensione deve dapprima determinare, secondo la propria normativa, "l' importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione in base a detta legislazione" (5), ad esclusione delle norme anticumulo nazionali (6). E' questa la cosiddetta prestazione autonoma. Il suddetto ente calcola poi, ai sensi del n. 1, secondo comma, la prestazione che sarebbe dovuta conformemente al regime di totalizzazione e di calcolo proporzionale contemplato dall' art. 46, n. 2, lett. a) e b), la cosiddetta prestazione proporzionale. Sarà presa in considerazione la prestazione il cui importo è più elevato.
21. Come è calcolata la prestazione proporzionale di cui all' art. 46, n. 2? Questa disposizione concerne le situazioni in cui il diritto alle prestazioni di una persona viene acquisito solo prendendo in considerazione i periodi di contribuzione maturati in vari Stati membri. Essa prevede che l' ente che procede alla liquidazione della prestazione nel primo Stato deve innanzitutto calcolare l' importo teorico della prestazione che all' interessato spetterebbe se tutti i periodi di contribuzione da lui maturati nei diversi Stati membri fossero stati maturati nello Stato membro di cui trattasi, quindi l' importo effettivo (7) stabilito "in base all' importo teorico (...) proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione (...) compiuti prima dell' avverarsi del rischio (8) sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione (...) compiuti prima dell' avverarsi del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati" (9). Ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. c), la durata totale dei periodi di contribuzione presi in considerazione non può eccedere la durata massima prescritta dalla normativa di uno degli Stati interessati per il godimento di una prestazione completa. Come si è visto, l' ente che procede alla liquidazione tiene conto, tra la prestazione autonoma e la prestazione proporzionale, della prestazione il cui importo è più elevato. La prestazione ottenuta viene eventualmente assoggettata a correzione, ai sensi delle disposizioni dell' art. 46, n. 3 (10).
22. Dopo aver ricordato il contenuto dell' art. 46, occorre delineare il suo ambito di applicazione. Poiché tale articolo è collocato all' interno del capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 intitolato "Vecchiaia e morte (pensioni)", ci si chiede se esso vada applicato per la liquidazione di tutte le prestazioni e, più in particolare, se sia applicabile in caso di cumulo di una pensione di vecchiaia e di una pensione di invalidità, come nel caso in esame.
23. Nell' ipotesi in cui l' interessato fruiva di prestazioni di natura identica, di invalidità, di vecchiaia o di morte (per esempio due pensioni di invalidità) liquidate dagli enti di due o più Stati membri, la vostra giurisprudenza ha enunciato il seguente principio: il lavoratore ha diritto, nello Stato membro in cui la liquidazione viene richiesta, alla prestazione di importo più elevato tra quella che gli spetta in forza della sola normativa di tale Stato (applicata nel suo complesso ivi comprese le disposizioni anticumulo nazionali e i requisiti di età per l' acquisto del diritto a una pensione di vecchiaia) e quella che gli spetta ai sensi del regolamento n. 1408/71 nel suo complesso, ivi compresa la seconda frase dell' art. 12, n. 2 (11), di questo regolamento e l' art. 46, n. 3, che contiene quella che si potrebbe definire una norma comunitaria anticumulo (12).
24. Occorre chiedersi se questo principio si applichi in presenza di una pensione di vecchiaia liquidata in uno Stato membro e di una pensione d' invalidità non ancora trasformata in pensione di vecchiaia in un altro Stato membro.
25. Nelle cause D' Amico (13) e Celestre (14), basandovi segnatamente sugli artt. 48-51 del Trattato CEE, avete dichiarato che
"(...) qualora il lavoratore fruisca di prestazioni di invalidità trasformate in pensione di vecchiaia in forza della legislazione di uno Stato membro e di prestazioni di invalidità non ancora trasformate in pensione di vecchiaia in forza della legislazione di un altro Stato membro, la pensione di vecchiaia e le prestazioni di invalidità vanno considerate come aventi la stessa natura, (...). Il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 si applica per la determinazione delle spettanze del lavoratore e (...), in forza dell' ultima frase dell' art. 12, n. 2, del regolamento, l' applicazione delle norme anticumulo nazionali è esclusa" (15).
26. Recentemente, nella sentenza Di Felice, avete ritenuto che
"questa giurisprudenza può essere altresì applicata nel caso in cui le pensioni di vecchiaia dovute in forza della normativa di uno Stato membro non derivino dalla trasformazione di prestazioni di invalidità, dal momento che una pensione di vecchiaia, derivi essa o meno da tale trasformazione, ha la stessa natura di una pensione di invalidità" (16).
27. Ne avete dedotto che il lavoratore che fruisce di una pensione di vecchiaia anticipata in Belgio e di una pensione di invalidità italiana non ancora trasformata in pensione di vecchiaia (l' interessato non aveva ancora raggiunto l' età del pensionamento prescritta per tale trasformazione) era titolare di due prestazioni di identica natura ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 e che le norme nazionali anticumulo erano escluse (17).
28. Le sentenze D' Amico (18) e Di Felice (19) dimostrano pertanto che i due tipi di prestazione sui quali verte la controversia in esame sono "della stessa natura" ai sensi dell' art. 12, n. 2, che le norme nazionali anticumulo sono escluse e che l' art. 46 è applicabile integralmente.
29. Va rilevato che una diversa soluzione, che permetta l' applicazione, in una fattispecie di tal genere, della clausola anticumulo nazionale, sarebbe contraria agli obiettivi dell' art. 51 del Trattato e della disciplina normativa comunitaria. Infatti, la pensione di vecchiaia nazionale verrebbe ridotta del numero di anni prestati all' estero, mentre la pensione di un lavoratore che non ha lavorato in un altro Stato membro non subirebbe nessuna riduzione.
30. Come ha sottolineato l' avvocato generale Capotorti nelle sue conclusioni relative alla causa Brouwer-Kaune (20):
"Se si è in presenza di norme nazionali anticumulo che prendono in considerazione la pensione di vecchiaia percepita dall' assicurato in un altro Stato, al fine di ridurre la sua pensione di invalidità, la diversa natura dei due diritti a pensione concorrenti non deve neppure valere a escludere l' applicabilità di quei principi o di quelle norme comunitari che garantiscono al lavoratore il diritto a prestazioni, acquisito nello Stato dove sono in vigore le predette norme anticumulo, almeno nel limite del pro rata previsto dall' art. 46" (21).
31. La circostanza, nella fattispecie, che la pensione di invalidità italiana non possa essere trasformata in pensione di vecchiaia non rende impossibile l' applicazione dell' art. 46 e consente il calcolo della pensione teorica, nonostante i dubbi manifestati dal giudice a quo nella sua questione pregiudiziale (22). E' peraltro possibile notare come egli stesso abbia proceduto nel dispositivo dell' ordinanza, a pag. 6, al calcolo della suddetta pensione.
32. Si deve dunque ritenere che l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 sia applicabile alla liquidazione di pensioni come quelle sottoposte al vaglio del giudice a quo.
33. La seconda e la terza questione mirano a conoscere le modalità di applicazione dell' art. 46 nell' ipotesi in cui ricorrano, da un lato, periodi di contribuzione fittizi e, dall' altro, una pensione di vecchiaia e una pensione di invalidità non trasformata.
34. Va ricordato che, quando il lavoratore fruisce del diritto alla pensione senza che sia necessario ricorrere ai periodi di lavoro prestati negli altri Stati membri, l' applicazione dell' art. 46 implica dapprima il calcolo della prestazione autonoma, indi quello della prestazione effettiva di cui al n. 2, lett. b), e l' attribuzione all' interessato della prestazione dall' importo più elevato.
35. La prestazione autonoma è fissata, come si è rilevato, facendo applicazione esclusiva della legge nazionale, senza tener conto delle clausole anticumulo nazionali.
36. Nella sentenza Romano (23) avete affermato che:
"la norma nazionale che riduca gli anni supplementari di occupazione fittizia, di cui il lavoratore può fruire, in funzione del numero degli anni per i quali gli spetti una pensione in un altro Stato membro costituisce una clausola di riduzione ai sensi dell' art. 12, n. 2, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, (...) clausola la cui applicazione è esclusa, in forza dell' ultima frase della predetta disposizione, all' atto del calcolo dell' importo della pensione a norma dell' art. 46, n. 1, dello stesso regolamento" (24).
37. Ne deriva che, qualora una normativa attribuisca il diritto, tenuto conto degli anni fittizi di contribuzione, alla pensione massima, la pensione autonoma di cui all' art. 46, n. 1, è pari a tale pensione massima, senza che il numero di anni fittizi possa essere ridotto in ragione degli anni prestati in un altro Stato membro, essendo inapplicabile la clausola anticumulo nazionale.
38. Va ricordato che la prestazione teorica è quella che all' interessato spetterebbe se tutti i periodi di contribuzione maturati in forza delle normative di vari Stati membri fossero stati maturati in un solo Stato in forza della normativa di quest' ultimo.
39. Occorre chiedersi se degli anni fittizi debba tenersi conto. Ai sensi dell' art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) n. 574/72, "quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo equiparato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo equiparato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo equiparato" (25).
40. Voi avete affermato che questa disposizione si applicava alla totalizzazione e al calcolo proporzionale dei periodi di contribuzione e che uno Stato membro non poteva applicare norme nazionali meno favorevoli (26). In un caso come quello in esame, si dovrà pertanto considerare la pensione massima nel primo Stato membro senza riduzione degli anni fittizi.
41. Ci si chiede cosa avvenga degli anni prestati in un altro Stato membro. Nel diritto belga, gli anni durante i quali l' interessato ha lavorato in forza del regime generale, segnatamente all' estero, che eccedono l' anzianità contributiva massima, non comportano un aumento della pensione calcolato in base ad una frazione di 30/30.
42. Ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1408/71, la somma dei periodi di contribuzione - necessaria per calcolare l' importo teorico - ha per limite massimo la durata massima prescritta dalla normativa dello Stato da cui dipende l' ente che procede alla liquidazione della pensione per fruire di una prestazione completa. La pensione teorica sarà così uguale alla pensione massima nel primo Stato membro, senza tenersi conto degli anni prestati nel secondo Stato membro. In tal caso, la prestazione teorica è d' importo pari a quello della prestazione autonoma.
43. Ai sensi dell' art. 46, n. 2, lett. b), l' operazione successiva consiste nel calcolo dell' importo effettivo della prestazione in base all' importo teorico, proporzionalmente alla durata dei periodi di contribuzione maturati prima dell' avverarsi del rischio in forza della normativa che l' ente applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di contribuzione o di residenza maturati prima dell' avverarsi del rischio in forza delle normative di tutti gli Stati membri interessati.
44. Ci si chiede se occorra procedere al "calcolo proporzionale" quando non ci sia stata "totalizzazione" dei periodi di contribuzione.
45. L' ONP sostiene infatti nelle sue osservazioni scritte che, non essendovi stata "totalizzazione" di tutti i periodi di contribuzione maturati in tutti gli Stati membri, non deve procedersi a "calcolo proporzionale". La prestazione teorica (pari alla pensione massima belga) non sarà pertanto sottoposta alla riduzione risultante dal calcolo proporzionale e dall' applicazione dell' art. 46, n. 3.
46. Infatti, la totalizzazione dei periodi di contribuzione è limitata dai seguenti fattori:
1) l' applicazione del correttivo di cui all' art. 46, n. 2, lett. c), (il quale dispone, come si è visto, che se la durata totale dei periodi di contribuzione è superiore alla durata massima prescritta dalla normativa di uno di tali Stati per fruire di una prestazione completa, è la detta durata massima che va presa in considerazione);
2) l' applicazione della legge belga, la quale prevede che l' importo della pensione massima belga non può essere ecceduto, neppure in caso di anni supplementari prestati all' estero.
47. Nella fattispecie, la totalizzazione è limitata dal fatto che il periodo contributivo maturato in forza della normativa belga è di per sé solo pari alla durata massima prescritta da tale normativa per fruire di una prestazione completa. Gli anni prestati in Italia sono dunque, in certo qual modo, superflui. Si noti che se al lavoratore fossero mancati degli anni di contribuzione per fruire della pensione massima belga, agli anni maturati in Belgio si sarebbero potuti aggiungere quelli maturati in Italia, fino a concorrenza con la durata massima prescritta per la pensione massima belga (27).
48. Sarebbe pertanto corretto, a mio parere, affermare che l' operazione della totalizzazione è stata effettuata e che il meccanismo di cui all' art. 46, n. 2, lett. c), ha condotto alla pensione massima belga.
49. Ogni qualvolta il lavoratore fruisca di una pensione massima in uno Stato membro, la totalizzazione è riportata alla durata massima prescritta per l' ottenimento di questa pensione, senza che si possa tener conto degli anni lavorativi prestati all' estero.
50. Cionondimeno, l' art. 46, n. 2, non diventa inapplicabile; al contrario, esso si applica integralmente:
"L' istituzione competente, (...) per l' applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, prende in considerazione detta durata massima anziché la durata totale dei periodi suddetti" (28).
51. Ne consegue che il calcolo proporzionale previsto dall' art. 46, n. 2, lett. b), deve essere applicato, anche se comporta necessariamente una riduzione della prestazione definitiva, qualora siano stati prestati degli anni lavorativi all' estero.
52. Del resto, avete sempre risolutamente ribadito che l' art. 46 costituisce un tutto unico e deve essere applicato integralmente.
53. Nella sentenza Mura II (29), avete affermato che:
"Qualora l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 sia più favorevole al lavoratore della sola legislazione nazionale a norma della quale egli riscuote la pensione, detto articolo va applicato interamente" (30).
54. Nella sentenza D' amico (31), avete più puntualizzato che il capitolo 3 del regolamento n. 1408/71 - e quindi l' art. 46 nella sua integralità, ivi compresa la disposizione relativa al calcolo proporzionale - era applicabile al caso di un minatore in pensione che fruiva di una pensione massima di vecchiaia in Belgio e di una pensione di invalidità italiana non trasformata.
55. Avete altresì ammesso, nell' importante sentenza Collini (32), che l' art. 46 si applica nel suo complesso, anche quando la totalizzazione dei periodi di contribuzione è di fatto limitata alla durata massima prescritta per una pensione massima nel primo Stato membro.
56. E' quindi evidente, per rispondere ad un preciso quesito posto dal giudice a quo, che, quando il risultato dell' operazione di totalizzazione è la durata prescritta per la pensione massima in uno Stato membro senza che sia necessario prendere in considerazione i periodi di contribuzione maturati in un altro Stato membro, si effettua nondimeno il calcolo proporzionale.
57. Presi in considerazione sia per il calcolo della prestazione autonoma sia per quello della prestazione teorica, gli anni fittizi riconosciuti dalla normativa belga vanno presi in consideraizione anche nel calcolo della pensione proporzionale?
58. Come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni, risulta dalla decisione n. 95 della commissione amministrativa delle Comunità europee e dalla sentenza Menzies (33) che i periodi fittizi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo dell' importo effettivo di cui all' art. 46, n. 2, lett. b), allorché sono successivi all' avverarsi del rischio.
59. Quando sono precedenti l' avverarsi del rischio, come nella fattispecie, essi devono essere considerati, in base al disposto letterale dell' art. 46, come "periodi di assicurazione compiuti prima dell' avverarsi del rischio".
60. Essi saranno quindi considerati tanto in relazione al calcolo della durata totale dei periodi di contribuzione nei diversi Stati membri quanto in relazione alla durata totale dei periodi di contribuzione nel primo Stato membro.
61. Si noti che una soluzione contraria avrebbe la conseguenza di penalizzare il lavoratore migrante rispetto al lavoratore nazionale, in condizioni incompatibili con l' art. 51 del Trattato.
62. Non si devono pertanto eliminare gli anni fittizi fino a concorrenza del numero di anni lavorativi prestati nel secondo Stato membro, qualora si proceda al calcolo seguente:
numero di anni di contribuzione nel primo Stato membro, ivi compresi i
prestazione proporzionale = periodi fittizi
prestazione teorica X numero di anni di contribuzione nei due Stati membri, ivi compresi i periodi fittizi entro il limite del massimale di cui all' art. 46, n. 2, lett. c).
63. Se la prestazione proporzionale si rivela inferiore alla prestazione autonoma (34), il giudice a quo dovrà tener conto di quest' ultima.
64. L' ultima operazione consisterà, ai sensi dell' art. 46, n. 3, primo comma, nel verificare che la somma della prestazione autonoma e della prestazione dovuta dal secondo Stato membro non superi l' importo teorico più elevato, vale a dire, nella fattispecie, la pensione massima belga (35).
65. Un cumulo ingiustificato di prestazioni può verificarsi qualora il lavoratore fruisca di varie prestazioni autonome - che, per ipotesi, non sono state calcolate "pro rata temporis" né quindi proporzionate alla durata della contribuzione. In questo caso, una clausola di riduzione è prevista all' art. 46, n. 3, secondo comma. Nella citata sentenza Collini avete precisato le condizioni per l' applicazione di tale articolo, quando una sola prestazione autonoma - come nella fattispecie - deve essere liquidata:
"L' art. 46, n. 3, 2 comma, mira quindi a ripartire l' eccedenza, rispetto al massimale di cui al 1 comma, tra i vari enti che erogano prestazioni autonome. Questa ripartizione implica la fissazione di coefficienti di riduzione, determinati in relazione alla quota spettante a ciascuna prestazione rispetto alle prestazioni autonome complessivamente considerate.
Ne consegue che non vi è motivo di effettuare detta ripartizione qualora vi sia un solo ente che eroga una prestazione autonoma. In questo caso, infatti, 'il rapporto tra l' importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1' , di cui all' art. 46, n. 3, 2 comma, è per definizione pari ad 1. Così stando le cose, l' unico ente che eroga la prestazione autonoma deve correggerla detraendone l' intero importo dell' eccedenza rispetto al massimale contemplato dal 1 comma dell' art. 46, n. 3, dalla somma della propria prestazione autonoma e della prestazione proporzionale" (36).
66. L' applicazione dell' art. 46, n. 3, comporta quindi la riduzione di una prestazione acquisita in base al solo diritto nazionale: la prestazione autonoma.
67. In un caso come quello descritto dal giudice di rinvio, se si applica il diritto nazionale belga, la pensione massima belga sarà diminuita per effetto della clausola anticumulo nazionale e, se si applica il diritto comunitario, il totale della prestazione autonoma e della prestazione di invalidità italiana sarà diminuito per effetto dell' art. 46, n. 3, secondo comma, come interpretato dalla sentenza Collini.
68. L' applicazione di quest' ultimo articolo può rivelarsi più favorevole per il lavoratore dell' applicazione delle norme anticumulo nazionali.
69. Nella causa Collini, in cui la totalizzazione era pari al numero di anni richiesti per la pensione massima nel primo Stato membro, l' applicazione della sola normativa di tale Stato sarebbe stata meno favorevole di quella del regime dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71.
70. Nella fattispecie il giudice di rinvio, qualora constati che la somma della prestazione autonoma belga e della pensione di invalidità italiana (in quanto il totale ha come massimale l' importo teorico più elevato, cioè la pensione massima belga) è più elevata della pensione nazionale tenendo conto delle clausole anticumulo nazionali, sarà tenuto ad applicare il diritto comunitario.
71. Per contro, se esso dovesse constatare che la prestazione comunitaria è d' importo inferiore a quello della prestazione nazionale, quest' ultima andrebbe applicata, conformemente al principio enunciato nella sentenza "Petroni" (37).
72. Così interpretato, l' art. 46 del regolamento n. 1408/71 è adeguato all' obiettivo perseguito dall' art. 51 del Trattato, in quanto può essere applicato solo se consente di accordare al lavoratore migrante una prestazione di importo almeno pari a quello dovuto in forza delle sole disposizioni di una normativa nazionale.
73. Come ha osservato l' avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni relative alla causa Cabras (38), l' art. 51 non significa che "una persona che ha prestato lavoro in più di uno Stato membro deve godere di una situazione migliore, dal punto di vista previdenziale, rispetto a una persona che ha sempre lavorato in un unico Stato membro. Tale assunto è sicuramente erroneo: l' art. 51 impone solo che la prima non venga a trovarsi in una situazione deteriore rispetto alla seconda" (39).
74. Vi propongo quindi di risolvere nel modo seguente le questioni pregiudiziali poste dal giudice nazionale:
"1) Quando un lavoratore fruisce di una pensione di vecchiaia in forza della normativa di uno Stato membro e di una pensione di invalidità non trasformata in forza della normativa di un altro Stato membro, la liquidazione di tali pensioni rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 46 del regolamento n. 1408/71. E' irrilevante, ai fini dell' applicazione di quest' articolo, che l' interessato non abbia raggiunto l' età del pensionamento prescritta per la liquidazione delle prestazioni effettuate nel secondo Stato membro.
2) a) L' art. 46, n. 2, lett. a), deve essere interpretato nel senso che esso impone, ai fini del calcolo della pensione teorica, la presa in considerazione di tutti i periodi di contribuzione maturati nei diversi Stati membri, ivi compresi i periodi di contribuzione fittizi.
b) L' art. 46, n. 2, lett. b), deve essere interpretato nel senso che l' importo effettivo deve essere calcolato tenendo conto dei periodi fittizi precedenti l' avverarsi del rischio.
c) I periodi di contribuzione fittizi non si confondono con i periodi maturati negli altri Stati membri e non vanno ridotti in funzione dei periodi maturati in quegli Stati.
d) Quando la totalizzazione è pari al numero massimo di anni dicontribuzione prescritto per fruire della pensione massima nel primo Stato membro senza aggiunta di altri periodi di contribuzione maturati in altri Stati membri, occorre nondimeno effettuare il calcolo proporzionale.
e) Quando un solo ente eroga una prestazione autonoma ai sensi dell' art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, esso solo deve ridurre la sua prestazione conformemente al n. 3, secondo comma, del medesimo articolo; tale riduzione va effettuata detraendo dalla prestazione autonoma la somma delle prestazioni calcolate in base alle disposizioni dei nn. 1 e 2, nella misura dell' eccedenza rispetto al massimale di cui al n. 3, primo comma".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) Regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag 2).
(2) Moniteur belge del 27.10.1967, decreto modificato dalla legge 26 giugno 1972 (Moniteur belge del 30.6.1972, pag. 7738) e dalla legge 28 marzo 1975 (Moniteur belge dell' 8.4.1975, pag. 4108).
(3) Art. 11 della legge, Moniteur belge del 14.2.1981, pag. 1699.
(4) Ai sensi dell' art. 32 quinquies del regio decreto 21 dicembre 1967.
(5) Art. 46, n. 1, primo comma.
(6) Sent. 13 marzo 1986, Sinatra, punto 21 della motivazione (causa 296/84, Racc. pag. 1047).
(7) O "proporzionalmente calcolato".
(8) Il collocamento a riposo o il decesso.
(9) Art. 46, n. 2, lett. b).
(10) Il quale fissa un limite massimo per l' importo di cui può fruire un lavoratore ai sensi dell' art. 46, limite corrispondente al più alto degli importi teorici calcolati in base all' art. 46, n. 2, lett. a).
(11) Frase che dispone che le clausole di riduzione nazionali non si applicano quando l' interessato fruisce di prestazioni di identica natura.
(12) Sentenze 13 ottobre 1977, Mura I (causa 22/77, Racc. pag. 1699); 16 maggio 1979, Mura II (causa 236/78, Racc. pag. 1819); 13 ottobre 1977, Greco (causa 37/77, Racc. pag. 1711); 14 marzo 1978, Schaap (causa 98/77, Racc. pag. 707).
(13) Sentenza 15 ottobre 1980 (causa 4/80, Racc. pag. 2951).
(14) Sentenza 2 luglio 1981 (cause riunite 116/80, 117/80, 119/80, 120/80 e 121/80, Racc. pag. 1737).
(15) Sentenza D' Amico, citata, punto 18 della motivazione (il corsivo è mio).
(16) Sentenza 18 aprile 1989, punto 14 della motivazione (causa 128/88, Racc. pag. 923).
(17) Loc. cit., punti 13 e 16 della motivazione; v. altresì la sentenza 5 aprile 1990, Pian (C-108/89, Racc. pag. I-1599).
(18) I cui antefatti erano del tutto identici a quelli della presente controversia: la pensione di invalidità belga versata al sig. D' Amico in forza del regime speciale applicabile ai minatori era stata trasformata in pensione di vecchiaia ai sensi del regio decreto 24 ottobre 1967, n. 50. L' interessato percepiva altresì una pensione d' invalidità italiana che non poteva essere trasformata in pensione di vecchiaia.
(19) Loc. cit.
(20) Sentenza 19 giugno 1979 (causa 180/78, Racc. pag. 2111); conclusioni del 16 maggio 1979, Racc. pag. 2123.
(21) Loc. cit., pag. 2129.
(22) per i dettagli di tale calcolo v. oltre, al punto 36.
(23) Sentenza 4 giugno 1985 (causa 58/84, Racc. pag. 1679).
(24) Loc. cit., punto 15 della motivazione e dispositivo (il corsivo è mio).
(25) 21 marzo 1972 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).
(26) Citata sent. Celestre, punto 15 della motivazione.
(27) V. punto 10, in fine, della motivazione della sentenza 17 dicembre 1987, Collini (causa 323/86, Racc. pag. 5489), che verte per l' appunto su una fattispecie analoga.
(28) Art. 46, n. 2, lett. c) (il corsivo è mio).
(29) Sentenza 16 maggio 1979 (causa 236/78, Racc. pag. 1819).
(30) Punto 13 della motivazione e dispositivo.
(31) Loc. cit.
(32) Loc. cit.
(33) Sentenza 26 giugno 1980 (causa 793/79, Racc. pag. 2085).
(34) Ciò che si verifica necessariamente allorché la prestazione proporzionale viene calcolata a partire da una prestazione teorica pari alla prestazione autonoma.
(35) Per un altro esempio in cui, in materia di invalidità, la prestazione autonoma e la prestazione teorica sono pari alla prestazione completa dovuta in forza della sola normativa di uno Stato membro, v. sentenza 21 marzo 1990, Cabras (causa C-199/88, Racc. pag. I-1023).
(36) Punti 15 e 16 della motivazione (il corsivo è mio).
(37) Principio secondo il quale si può ricorrere alla disciplina comunitaria soltanto a condizione che la sua applicazione integrale si dimostri favorevole al lavoratore migrante almeno quanto l' applicazione della sola normativa nazionale ivi comprese le sue norme anticumulo (v. sentenza 21 ottobre 1975, causa 24/75, Petroni, Racc. pag. 1149, punto 13 della motivazione).
(38) Loc. cit. (Racc. pag. 1023).
(39) Pag. I-1044, punto 19 delle conclusioni.
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