Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
La presente procedura verte sull' interpretazione della nota 1.b) del capitolo 38 della nomenclatura combinata. Ai sensi di detta nota il capitolo 38 non comprende le "misture di prodotti chimici e di sostanze alimentari o diverse aventi valore nutritivo, come quelle impiegate nella preparazione di alimenti per il consumo umano".
I prodotti di cui trattasi nella specie sono degli agenti emulsionanti per pasticceria composti essenzialmente di sciroppo di sorbitolo (70% sulla materia secca) e di monogliceridi e digliceridi. Ai fini della classificazione tariffaria di tali prodotti, occorre stabilire se essi rientrino o meno nell' ambito delle "misture" di cui alla nota precitata.
Al riguardo va rilevato che sia il sorbitolo (alla densità del 70%) sia i mono- e digliceridi, pur essendo prodotti di origine sintetica, debbono nondimeno considerarsi come sostanze aventi valore nutritivo. Ciò risulta confermato anzitutto, sul piano tecnico, dagli esaustivi rilievi sviluppati dall' amministrazione resistente, che ha descritto in dettaglio la funzione che dette sostanze, estratte rispettivamente dalla frutta e dalle sementi danneggiate, svolgono nell' ambito del metabolismo umano ed animale.
Inoltre, va sottolineato che proprio tali considerazioni hanno determinato l' attuale formulazione della nota 1.b) del capitolo 38. In effetti, come rilevato dalla Commissione, la nomenclatura di Bruxelles del 1950 si limitava ad escludere dal capitolo 38 le "misture di prodotti chimici e di sostanze alimentari". Successivamente, il Comitato della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ha verificato, nell' ambito dei lavori preparatori del Sistema armonizzato, che la nozione di "sostanze alimentari" risultava troppo limitata, nella misura in cui non era idonea a ricomprendere talune sostanze aventi valore nutritivo, come appunto i prodotti di cui trattasi. Il testo della nota in esame è stato pertanto emendato, al fine di poter escludere dalla classificazione di cui al capitolo 38 anche le misture i cui componenti, pur non rappresentando "sostanze alimentari", costituissero nondimeno delle "sostanze aventi valore nutritivo".
Da ultimo, va anche rilevato che la qualificazione del sorbitolo, così come dei mono-, di- e trigliceridi, come sostanze a valore nutritivo risulta confermata sia dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale, sia da un recentissimo parere del sottocomitato scientifico del Consiglio medesimo; documenti questi che, conformemente ad una costante giurisprudenza, pur non avendo carattere vincolante, costituiscono un importante elemento d' interpretazione della nomenclatura tariffaria (v. sentenza 4 luglio 1985, Druenert, 167/84, Racc. pag. 2235).
Alla luce degli elementi oggettivi e dei mezzi interpretativi considerati, propongo pertanto di rispondere come segue al quesito pregiudiziale in esame:
"Agenti emulsionanti per pasticceria composti essenzialmente di sciroppo di sorbitolo (70% della materia secca) e di mono- e digliceridi costituiscono "misture" ai sensi della nota 1.b) del capitolo 38. Essi pertanto vanno esclusi dal capitolo 38 della nomenclatura combinata e vanno fatti rientrare nell' ambito della voce residuale 21.06".
(*) Lingua originale: l' italiano.
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