Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con la sentenza 22 novembre 1990 (1) il Tribunale di primo grado si è pronunciato su un ricorso proposto dalla signora V., ex agente temporaneo presso un gruppo politico del Parlamento europeo, contro quest' ultima istituzione per chiedere fra l' altro l' annullamento di una decisione della commissione d' invalidità e della risoluzione del suo contratto decisa dall' autorità che ha il potere di nomina. Il Tribunale di primo grado ha dato ragione al Parlamento. La signora V. ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte con ricorso 18 gennaio 1991.
Per quel che riguarda gli antefatti della controversia e le argomentazioni giuridiche delle parti rinvio alla sentenza impugnata e alla relazione del giudice relatore. In prosieguo esaminerò solo i mezzi dedotti dalla signora V. a sostegno del suo ricorso.
Sulla composizione della commissione d' invalidità
2. La signora V. ha sostenuto che fra il suo medico di fiducia e quello designato dal Parlamento si era già raggiunto un accordo, durante la conversazione telefonica del 12 ottobre 1987, sul terzo medico della commissione d' invalidità. Il contenuto della successiva lettera 17 ottobre 1987 del medico di fiducia della signora V. non potrebbe modificare questa circostanza. L' accordo verbale era definitivo e vincolante per ambedue le parti. In via subordinata la signora V. ha sostenuto che la lettera 17 ottobre 1987, interpretata ragionevolmente e tenendo conto del fatto che è stata scritta da un medico e non da un giurista, non può essere intesa nel senso che contiene condizioni cui è subordinata l' accettazione.
Il mezzo dedotto in subordine va senz' altro disatteso. La lettera può solo essere intesa nel senso che l' accettazione della persona proposta come terzo medico era subordinata all' impegno della controparte ad accollarsi ulteriori obblighi ben precisi. Ciò comporta che anche questo mezzo va disatteso. Una parte che abbia posto per iscritto condizioni alla conclusione di un accordo definitivo non può successivamente sostenere che prima della comunicazione dell' accettazione condizionata aveva dato il suo consenso definitivo. Ciò è particolarmente evidente in una situazione in cui viene fatto rinvio al predetto accordo verbale solo dopo la fine dei lavori della commissione d' invalidità, di cui si allega l' irregolare composizione rispetto all' accordo verbale.
Sulla trasmissione da parte dell' amministrazione delle conclusioni della commissione d' invalidità
3. La signora V. sostiene che lo scritto con cui l' amministrazione del Parlamento le ha comunicato le conclusioni della commissione d' invalidità dev' essere considerato una decisione, e che quest' ultima è invalida perché non adottata dall' autorità competente, e cioè dall' autorità che ha il potere di nomina. La signora V. ha affermato che tutti gli atti produttivi di effetto giuridico sul rapporto d' impiego intercorrente tra istituzione e dipendente devono provenire dall' autorità che ha il potere di nomina, salvo che la competenza sia espressamente attribuita ad un altro organo. Mi limiterò ad osservare in proposito che l' art. 33, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità dispone che "lo stato di invalidità (nella versione francese: 'l' état d' invalidité' ) è determinato dalla commissione d' invalidità prevista dall' art. 9 dello Statuto". L' autorità che ha il potere di nomina non ha la facoltà di ritenere invalido un dipendente qualora la commissione d' invalidità sia giunta alla conclusione contraria. Poiché l' autorità che ha il potere di nomina non ha detta competenza, la notifica delle conclusioni della commissione d' invalidità non può pertanto essere considerata una decisione. Questo mezzo va pertanto disatteso.
Sulla validità delle conclusioni della commissione d' invalidità
4. La signora V. assume che le conclusioni della commissione d' invalidità sono viziate da mancanza di motivazione e rinvia in proposito alla sentenza della Corte nella causa Jaensch (2). La ricorrente osserva al riguardo che le conclusioni della commissione d' invalidità sono costituite esclusivamente da un modulo prestampato che contiene sostanzialmente solo i suoi dati personali con la cancellazione dei punti non rilevanti; le conclusioni non contengono pertanto alcuna motivazione. La signora V. osserva che, secondo la sentenza nella causa Jaensch, la relazione della commissione deve stabilire "un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici in essa contenuti e le conclusioni alle quali perviene".
5. Questo mezzo, che già era stato dedotto dalla signora V. nel corso del processo dinanzi al Tribunale di primo grado e che quest' ultimo ha indirettamente respinto dichiarando che i lavori della commissione non erano viziati da irregolarità, non può essere accolto.
Dall' art. 9, secondo comma, dell' allegato II, dello Statuto risulta che "le conclusioni della commissione sono trasmesse all' autorità che ha il potere di nomina e all' interessato". La commissione d' invalidità ha pertanto seguito l' iter stabilito nello Statuto e si è limitata a comunicare le conclusioni elaborate nella relazione.
Risulta inoltre dagli atti di causa che la relazione della commissione è stata inviata al medico designato dalla signora V., come si evince dalla risposta del Parlamento al reclamo presentato da quest' ultima e allegato al ricorso proposto al Tribunale di primo grado. Ciò non è contestato dalla signora V.
La signora V. non ha tentato di contestare le valutazioni mediche su cui sono fondate le conclusioni della commissione d' invalidità.
La signora V. non può pertanto sostenere che la deliberazione della commissione d' invalidità è viziata da difetto di motivazione.
La sentenza nella causa Jaensch verteva sulla questione dei limiti del sindacato della Corte in merito alla perizia di una commissione medica per il riconoscimento di una malattia professionale e in quel contesto si è pronunciata sui requisiti cui deve soddisfare il contenuto della relazione. Questa sentenza è pertanto inconferente nel caso di specie.
Sulla composizione della nuova commissione d' invalidità
6. La signora V. ha affermato di aver diritto a vedere il proprio caso nuovamente sottoposto ad una commissione d' invalidità.
Osserverò in proposito solo come l' art. 59, n. 1, dello Statuto disponga che l' autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d' invalidità il caso di un dipendente le cui assenze per malattia superino complessivamente 12 mesi in un periodo di 3 anni. Nel caso di specie l' autorità che ha il potere di nomina si è avvalsa di questa facoltà e ne è risultato che la commissione d' invalidità non ha ritenuto invalida la signora V. Anche questo mezzo va pertanto respinto.
Sul rifiuto dei certificati medici presentati dalla signora V.
7. La signora V. sostiene che il Parlamento non aveva il diritto di respingere i certificati medici, inviati il 23 febbraio ed il 1 marzo 1988, né può pretendere che i certificati siano motivati. Concordo sul fatto che lo Statuto non stabilisce che i certificati medici debbano essere motivati e che è senz' altro corretto che dalla sentenza della Corte 27 aprile 1989, nella causa Fedeli / Parlamento europeo (3), risulta che l' istituzione non è legittimata a respingere un certificato medico fondandosi sulle conclusioni di una commissione d' invalidità relative allo stesso dipendente. Tuttavia, nel caso di specie
° i certificati medici sono stati presentati immediatamente dopo che la commissione d' invalidità aveva concluso che la ricorrente non era invalida,
° il certificato medico che era stato motivato conteneva la stessa diagnosi che la commissione d' invalidità aveva respinto, e
° il medico del Parlamento ha dichiarato, in esito alla visita di controllo svolta presso la ricorrente, che quest' ultima era in grado di espletare normalmente le proprie mansioni.
Stando così le cose non trovo illegittimo che l' amministrazione del Parlamento abbia respinto i certificati medici prodotti dalla ricorrente.
Sulla risoluzione del contratto della signora V.
8. Infine la signora V. sostiene che l' instaurazione di un procedimento d' invalidità sospende il potere dell' autorità che ha il potere di nomina di risolvere il contratto di un agente temporaneo. Inoltre la decisione sarebbe viziata da sviamento di potere in quanto fondata sul cattivo stato di salute della signora V., cioè una causa di licenziamento illegittima.
9. Concordo con la ricorrente che l' autorità che ha il potere di nomina non può rendere illusorio il diritto alla pensione d' invalidità del dipendente risolvendone il contratto di lavoro. Tuttavia nel caso di specie l' autorità che ha il potere di nomina ha atteso le conclusioni della commissione d' invalidità. Solo in seguito, contemporaneamente alla notifica alla ricorrente di dette conclusioni, l' autorità che ha il potere di nomina ha risolto il suo contratto. Questa maniera di procedere non è a mio parere illegittima.
10. L' argomento della ricorrente relativo allo sviamento di potere va altresì respinto. Come risulta dal punto 48 della motivazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado, la decisione di licenziamento non trasgredisce le disposizioni degli artt. 47 e 48 del regime applicabile agli altri agenti, e non v' è motivo di ritenere che l' autorità che ha il potere di nomina abbia fondato la decisione di licenziamento su considerazioni che sono illegittime.
Sulle spese
11. I mezzi dedotti dalla signora V. devono pertanto essere tutti disattesi. Per quanto riguarda le spese, gli artt. 69, n. 2, e 122, del regolamento di procedura, dispongono che la parte soccombente è condannata alle spese solo se ne è stata fatta domanda. Il Parlamento non ha chiesto il rimborso delle spese. Pertanto ognuna delle parti sopporterà le proprie.
Conclusione
12. Alla luce di queste considerazioni propongo alla Corte di respingere il ricorso e di disporre che ognuna delle parti sopporti le proprie spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Causa T-54/89, V. / Parlamento europeo (Racc. pag. II-659).
(2) - Sentenza 10 dicembre 1987, causa 277/84, Jaensch / Commissione (Racc. pag. 4923).
(3) - Causa 271/87 (Racc. pag. 993).
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