Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La posizione presa in questa controversia dai giudici francesi e dalla Commissione in merito alla questione sottoposta dalla Cour d' appel di Chambéry, relativa all' interpretazione dell' art. 48 del Trattato CEE e dell' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (1), mi sembra assolutamente convincente.
2. Non è affatto necessario entrare nei dettagli, ma posso far riferimento alle loro osservazioni in ordine:
- alla qualità di lavoratrice di una tirocinante (in quanto la causa principale verte sul suo trattamento previdenziale);
- al divieto, sancito in forza dell' art. 48 del Trattato CEE e del regolamento n. 1612/68, di svantaggiare i cittadini di altri Stati membri (che include il divieto delle discriminazioni dissimulate);
- alla circostanza che la materia della libera circolazione dei lavoratori subordinati non è disciplinata da accordi tra gli Stati membri;
come anche alle considerazioni, presentate in via subordinata, in ordine all' applicabilità dell' art. 7 del Trattato CEE nel settore della formazione professionale, per le quali rinvio alla relazione d' udienza ed alle difese orali testé svolte.
Conclusione
3. Di conseguenza, e poiché l' attrice nella causa principale non è stata in grado di presentare convincenti argomenti in contrario per la definizione della problematica che ci è sottoposta, si deve necessariamente risolvere la questione sollevata dalla Cour d' appel di Chambéry in questi termini:
"L' art. 48 del Trattato CEE e l' art. 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 vanno interpretati nel senso che ostano a normative nazionali che abbiano come risultato, negli Stati membri che le applicano, di obbligare i datori di lavoro che occupano tirocinanti che ricevono una formazione professionale in un altro Stato membro, in qualità di lavoratori subordinanti ai sensi del diritto comunitario, a versare contributi previdenziali più elevati di quelli che devono essere versati in caso di occupazione di tirocinanti che ricevono la formazione professionale nell' ambito di una disciplina particolare dello Stato membro interessato".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) GU 1968, L 257, pag. 2.
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