Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Kantongerecht di Groninga (in prosieguo: il "giudice a quo") ha proposto una serie di questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (1) (in prosieguo: la "direttiva").
Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un' azione intentata dalla ricorrente nella causa principale, la Dr. Sophie Redmond Stichting (in prosieguo: la "Sophie Redmond"), al fine di ottenere la risoluzione di determinati rapporti di lavoro in essere con i suoi dipendenti, tra i quali i convenuti nella causa principale, H. Bartol e a. (in prosieguo: i "convenuti").
Lo sfondo della controversia
2. La Sophie Redmond è una fondazione di diritto olandese la cui attività consiste tra l' altro nel concedere un aiuto a drogati, ad alcolizzati e a tossicomani farmacodipendenti appartenenti a determinate minoranze nella società olandese (in particolare persone provenienti dal Surinam o dalle Antille, compresa Aruba). Inoltre, essa funge anche da luogo di incontro e di ricreazione per le suddette persone bisognose di aiuto. Le sue entrate sono sempre state interamente dipendenti dalle sovvenzioni del comune di Groninga in cui essa ha sede. I convenuti sono lavoratori alle dipendenze della Sophie Redmond. Essi hanno concluso con quest' ultima un contratto di lavoro di diritto privato cui si applicano le norme del codice civile (il "Burgerlijk Wetboek", in prosieguo: il "BW").
Dal 1 gennaio 1991, il comune di Groninga cessava di versare sovvenzioni alla Sophie Redmond. Esso decideva nel contempo di trasferire ad un' altra fondazione che svolgeva la sua attività nel campo dell' assistenza ai tossicomani, farmacodipendenti, la fondazione Sigma (in prosieguo: la "Sigma"), le sovvenzioni a favore dei drogati del Surinam e delle Antille, a condizione che, in quanto fondazione di carattere generale per l' assistenza ai tossicomani, quest' ultima fosse accessibile anche ai drogati. Dal 1 gennaio 1991, l' immobile affittato dal comune alla Sophie Redmond, che quest' ultima utilizza sia per l' assistenza che per la funzione di ritrovo e di ricreazione, veniva dato in locazione alla Sigma.
La Sophie Redmond e la Sigma si dichiaravano pronte a collaborare attivamente al trasferimento alla seconda dei clienti/pazienti della prima. A tal fine veniva creato un gruppo di lavoro "inserimento delle attività della fondazione Redmond nella fondazione Sigma". Al riguardo, il comune di Groninga esprimeva il proprio auspicio che nell' integrare il servizio di assistenza nella Sigma "venisse fatto uso delle conoscenze e dei mezzi (ad esempio, il personale) della fondazione Redmond". La Sigma offriva un nuovo contratto di lavoro ad un certo numero di lavoratori della Sophie Redmond.
3. Per quanto riguarda i dipendenti non riassunti dalla Sigma, alla fine del 1990 la Sophie Redmond chiedeva al giudice a quo l' autorizzazione a risolvere contratti di lavoro in essere tra di essa e i suddetti lavoratori. Essa proponeva tale domanda in base ad una disposizione dell' art. 1639w del BW, secondo cui un cambiamento delle circostanze può giustificare la risoluzione immediata o a breve termine di un contratto di lavoro (2).
Una delle obiezioni sollevate dai convenuti dinanzi al giudice a quo contro la risoluzione del loro contratto di lavoro chiesta dalla Sophie Redmond si riferisce agli artt. 1639aa e seguenti del BW con cui i Paesi Bassi hanno attuato la direttiva. Per una buona comprensione della controversia ne riporto le più importanti disposizioni:
Art. 1639aa
"Per l' applicazione della presente sezione, si deve intendere per
a) impresa: qualsiasi servizio o stabilimento;
b) trasferimento di imprese: qualsiasi trasferimento di un' impresa o di una parte di impresa a seguito di un contratto, in particolare di vendita, di locazione, di affitto o di cessione di usufrutto (...)".
Art. 1639bb
"Il trasferimento di un' impresa ha l' effetto di trasferire di diritto al cessionario i diritti e gli obblighi che derivano al datore di lavoro, alla data del trasferimento, da un contratto di lavoro in essere tra lui ed un (lavoratore) dipendente dell' impresa (...)".
Art. 1639dd
"Se il trasferimento dell' impresa comporta un mutamento di circostanze sfavorevole al lavoratore e il contratto di lavoro è di conseguenza risolto in forza dell' art. 1639w, il contratto si intende risolto, in applicazione del n. 8 di tale articolo, per causa imputabile al datore di lavoro".
4. Il giudice a quo ritiene che la concessione della risoluzione dei contratti di lavoro chiesta dalla Sophie Redmond dipenda dal se la direttiva, ovvero gli artt. 1639aa e seguenti del BW basati su tale direttiva si applichino alla controversia ad esso sottoposta. Vedendosi posto di fronte ad un problema di interpretazione della direttiva, il giudice a quo ha proposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"a) Se la nozione di 'trasferimenti di imprese (...) ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione' ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, riguardi anche il caso in cui l' autorità competente a concedere le sovvenzioni decida di porre fine alla concessione delle sovvenzioni ad una persona giuridica, con la conseguente cessazione completa e definitiva delle attività di tale persona giuridica, e di trasferirle a decorrere dalla stessa data, ad un' altra persona giuridica avente lo stesso fine o un fine analogo, qualora l' obiettivo e l' accordo tra le due persone giuridiche e l' autorità competente a concedere le sovvenzioni non si limitino, in quanto possibile, a 'trasferire' i clienti/pazienti dalla prima alla seconda persona giuridica, ma siano anche diretti a dare in locazione alla seconda persona giuridica l' immobile precedentemente dato in locazione alla prima persona giuridica dall' autorità competente a concedere le sovvenzioni e ad utilizzare, in quanto possibile (e opportuno), le 'conoscenze e i mezzi (ad esempio il personale)' della prima persona giuridica.
b) Se alla questione precedente debba darsi una soluzione diversa nel caso in cui l' operazione di cui sopra non comprenda il trasferimento alla seconda persona giuridica dei beni mobili della prima.
c) Se sia rilevante per la soluzione della suddetta questione il fatto che i beni mobili non trasferiti consistano esclusivamente in strumenti destinati alle menzionate funzioni di incontro e di ricreazione.
d) Se si possa ancora parlare di mantenimento dell' identità della (parte ceduta della) impresa nel caso in cui il trasferimento non riguardi le menzionate funzioni di incontro e ricreazione della prima persona giuridica, ma le sue funzioni di assistenza.
e) Se a quest' ultima questione debba darsi una soluzione diversa a seconda che le attività di incontro e le attività ricreative debbano considerarsi come un obiettivo autonomo o esclusivamente come un mezzo per prestare un' assistenza ottimale.
f) Infine, se alle questioni che precedono debba darsi ancora una diversa soluzione nel caso in cui il (deciso) trasferimento delle attività dalla prima persona giuridica alla seconda non ha per causa prima un accordo concluso (accordi conclusi) a tal fine tra l' autorità competente a concedere sovvenzioni e le due persone giuridiche, ma la decisione, fondata su una modifica della politica dell' autorità pubblica competente a concedere sovvenzioni, di porre fine alla concessione delle sovvenzioni alla prima persona giuridica e di trasferirle alla seconda".
5. La questione preminente, a mio parere, è la questione se il trasferimento di (una parte delle) attività della Sophie Redmond alla Sigma e i relativi licenziamenti di personale siano compresi nell' ambito di applicazione della direttiva. Tale questione si suddivide in due parti. In primo luogo occorre esaminare se nella fattispecie si configuri un "trasferimento di imprese" ai sensi della direttiva (v. infra, punti 11-16). Questa prima parte della questione implica tuttavia una questione preliminare, e cioè quella se la Sophie Redmond sia un' "impresa" ai sensi della direttiva (per maggiori dettagli al riguardo v. i punti 6-10). La seconda parte della questione verte poi sul problema se vi sia o meno una cessione contrattuale o una fusione ai sensi della direttiva (v. infra, punti 17-24).
La nozione di "impresa" ai sensi della direttiva
6. Come la Commissione fa giustamente osservare, si pone la questione se la Sophie Redmond sia effettivamente un' "impresa" oppure no. In base al diritto olandese la risposta è evidente: nell' ambito dell' attuazione della direttiva, il legislatore olandese ha espressamente inserito nella definizione di "impresa" anche gli enti [tra cui rientrano anche le fondazioni; v. l' art. 1639aa, lett. a), del BW citato al precedente punto 2]. Ciononostante, tratterò tale questione, in quanto, indipendentemente dalla situazione in essere in base alla normativa di attuazione olandese, la soluzione della questione stessa è importante per definire correttamente l' ambito di applicazione della direttiva.
Com' è noto, nel diritto olandese la fondazione è in linea di principio una persona giuridica senza fini di lucro. Il legislatore olandese ha consapevolmente voluto distinguerla dalla società, tra l' altro vietando che lo scopo di una fondazione ricomprenda l' effettuazione di prestazioni ai suoi fondatori, ai membri dei suoi organi o ad altri soggetti, a meno che, in quest' ultimo caso, le prestazioni non abbiano una finalità ideale o sociale (3). Benché la fondazione olandese sia in pratica spesso utilizzata per scopi commerciali e, più in particolare, nell' ambito dei rapporti di gruppi di società (4), si pone la questione se, ove ciò non avvenga, la direttiva si applichi tuttavia ad un ente senza fini di lucro, quale la Sophie Redmond, le cui entrate consistono esclusivamente in sovvenzioni.
La Corte non ha ancora esaminato la questione. Essa si è occupata finora solo di casi di trasferimento di imprese aventi fine di lucro.
7. L' art. 1, n. 1, definisce, in maniera molto generale, la sfera di applicazione della direttiva:
"La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".
Il testo stesso della direttiva non opera alcuna distinzione a seconda del carattere commerciale o non commerciale di un' impresa. Quanto all' ambito di applicazione ratione materiae, viene formulata soltanto un' eccezione espressa, ossia le navi marittime (art. 1, n. 3).
Dal preambolo della direttiva risulta che sono le modifiche nella struttura delle imprese commerciali, quali risultano dallo sviluppo economico sul piano nazionale e comunitario, ad aver concretamente dato luogo alla direttiva. Questo è infatti il quod plerumque fit: proprio queste ristrutturazioni, questi trasferimenti e queste fusioni di imprese hanno spesso importanti ripercussioni sulle sorti dei lavoratori (5). Il fatto che la direttiva miri in primo luogo ad impedire che tale processo di ristrutturazione all' interno del mercato comune avvenga a scapito dei lavoratori delle imprese interessate è stato confermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze Abels (6) e D' Urso (7).
Tuttavia, la formulazione della direttiva non osta ad un' interpretazione estensiva della nozione di impresa ivi contenuta. Risulta invece da vari fattori che tale nozione deve essere applicata in un' accezione definita dal diritto sociale: la direttiva fa parte del programma di azione sociale della Comunità (8); nel suo titolo, l' accento è stato posto sul "mantenimento dei diritti dei lavoratori" in caso di trasferimento di imprese; essa si pone lo scopo, secondo la sua motivazione, di "proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore" (9) e, sempre secondo il preambolo, la direttiva è diretta, attraverso il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, a promuovere il progresso ai sensi dell' art. 117 del Trattato, ivi compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori (10).
8. La Corte ha ripetutamente sottolineato l' espresso obiettivo di diritto sociale proprio della direttiva. Così secondo la Corte:
"la direttiva ha lo scopo di garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite col cedente" (11).
Al riguardo, è pacifico
"che le norme che si applicano in caso di trasferimento di un' impresa o di uno stabilimento ad un altro imprenditore mirano a salvaguardare, nell' interesse dei dipendenti, i rapporti di lavoro esistenti che fanno parte dell' insieme economico trasferito" (12).
Proprio a questo scopo la direttiva prevede, tra l' altro,
"il trasferimento dei diritti e degli obblighi che derivano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro (art. 3, n. 1), l' osservanza, da parte del cessionario, delle condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo (art. 3, n. 2), come pure la tutela dei lavoratori contro il licenziamento da parte del cedente o del cessionario, a causa del trasferimento in sé (art. 4, n. 1)" (13).
9. L' accento posto sull' obiettivo di diritto sociale della direttiva è importante, dato che la Corte, in vari ambiti, ha già affermato, come regola generale, che occorre dare alla nozione di "impresa" la portata più idonea alla luce dell' obiettivo delle norme comunitarie interessate e della loro pratica efficacia. Mi limito a rinviare a due recenti sentenze che di ciò offrono un' illustrazione appropriata, cioè le sentenze Vandevenne e Hoefner.
La prima di queste sentenze riguardava tra l' altro l' interpretazione del termine "impresa" di cui all' art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (14). La Corte ha espressamente dichiarato che
"la definizione di impresa ai sensi dell' art. 15 del regolamento n. 3820/85 dev' essere considerata con riguardo al sistema istituito dal regolamento e ai suoi obiettivi" (15).
Nella sentenza Hoefner, la Corte ha ritenuto che un ufficio pubblico per l' occupazione, che procede tra l' altro al collocamento di mano d' opera, sia un' impresa ai sensi del diritto economico della concorrenza contenuto negli artt. 85 e 86 del Trattato:
"A questo riguardo, si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un' attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, e che l' attività di collocamento è un' attività economica" (16).
Ritengo per il resto rilevante anche nella presente controversia il fatto che la Corte, in tale sentenza, non abbia considerato decisive le modalità di finanziamento dell' impresa. L' attività considerata, ossia il collocamento di mano d' opera, era fornita gratuitamente e finanziata in gran parte attraverso il versamento di contributi da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.
10. Alla luce di quanto precede, si può affermare che, nel risolvere la questione se una persona fisica o giuridica sia un' impresa ai sensi di una direttiva che, come quella in esame, persegue un obiettivo espressamente sociale, è di importanza decisiva il fatto che una o più persone abbiano la qualità di lavoratore nei confronti di tale persona fisica o giuridica, nell' ambito di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro ai sensi dell' art. 3, n. 1, della direttiva. Nella fattispecie, secondo la Corte, l' interpretazione della nozione di "lavoratore", diversamente dall' interpretazione della stessa nozione all' art. 48 del Trattato (17), riguarda qualsiasi soggetto che nello Stato membro interessato è tutelato in quanto lavoratore in base alla legge nazionale in materia di lavoro (18).
"Trasferimenti di imprese" ai sensi della direttiva
11. La questione che si pone ora è quella se, nel caso di specie, si sia verificato un "trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" ai sensi della direttiva. Dai fatti in precedenza (al n. 2) descritti, risulta che è avvenuto un trasferimento, quanto meno parziale. E' controversa tra le parti nella causa principale soprattutto la questione se in tale trasferimento l' impresa abbia mantenuto la propria identità.
La Sophie Redmond lo nega. Essa ritiene che la natura dell' assistenza fornita dalle due fondazioni sia profondamente diversa, data la scomparsa del gruppo destinatario (i tossicomani del Surinam e delle Antille) e della funzione di ritrovo e di ricreazione del centro di accoglienza diurno della Sophie Redmond. Uno dei convenuti sostiene invece che l' identità dell' impresa viene mantenuta, dato che la parte essenziale delle attività della Sophie Redmond, e cioè un' offerta di assistenza ai tossicomani e ad altri soggetti in stato di dipendenza, è stata trasferita. Il fatto che determinate forme di assistenza o determinate attività non siano proseguite non impedirebbe la configurabilità di un trasferimento dell' impresa o, quanto meno, di una parte dell' impresa stessa.
12. La Corte si è già ripetutamente pronunciata sul requisito del mantenimento dell' identità nel caso del trasferimento di un' impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento ai sensi della direttiva.
Nelle sentenze Spijkers e Ny Moelle Kro la Corte ha dichiarato che il criterio decisivo per stabilire l' esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nel sapere se l' impresa interessata conserva la sua identità (19). A tal fine occorre esaminare
"se sia stata ceduta un' entità economica ancora esistente, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe" (20).
Nell' ambito di tale esame, prosegue la Corte,
"si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un' eventuale sospensione di tali attività. Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente" (21).
Ai sensi dell' art. 1, n. 1, la direttiva si applica anche qualora non sia l' intera impresa, ma solo uno o più stabilimenti o parti di stabilimenti di essa ad essere trasferiti ad un altro imprenditore. Qualora avvenga un tale trasferimento parziale, è naturalmente opportuno applicare i fattori in precedenza indicati, diretti ad accertare il mantenimento dell' identità, solo per lo stabilimento dell' impresa o, rispettivamente, per la parte di tale stabilimento che è trasferita.
13. Risulta dai fatti, nella misura in cui li conosciamo, che nella fattispecie è presente una parte notevole dei fattori menzionati dalla Corte.
L' attività delle due fondazioni, cioè l' accoglimento dei tossicodipendenti e l' assistenza nei loro confronti, è in gran parte la stessa. Non ritengo di importanza essenziale (v. al riguardo infra, n. 15) il fatto che, come sostiene la Sophie Redmond, i gruppi destinatari non coincidano completamente (drogati, alcolizzati e farmacodipendenti del Surinam e delle Antille per la Sophie Redmond, per la Sigma, invece, tossicodipendenti in generale) e che le funzioni di ritrovo e di ricreazione del centro di accoglimento diurno della prima non siano state trasferite.
E' anche avvenuto un trasferimento di fatto degli elementi patrimoniali, nel senso che l' immobile dato in locazione dal comune di Groninga alla Sophie Redmond è stato dato in locazione alla Sigma a partire dal 1 gennaio 1991.
Per quanto riguarda il trasferimento del personale, il patrono della Sophie Redmond ha precisato all' udienza che due o tre lavoratori non erano stati riassunti e quattro e mezzo (un lavoratore a tempo parziale) sì. Tale numero non è di per sé incompatibile con il mantenimento dell' identità dell' impresa in caso di trasferimento: nella sentenza Bork International la Corte ha ritenuto applicabile la direttiva in una situazione in cui prima era stato licenziato tutto il personale e poi "oltre la metà" era stato riassunto in servizio (22).
Anche in ordine agli utenti è provata la continuità: sia la Sophie Redmond che la Sigma si sono dichiarate disponibili al passaggio alla seconda degli utenti/pazienti della prima.
Infine, a mio parere, benché tale elemento non spicchi tra i fattori indicati dalla Corte, del resto unicamente a mo' d' esempio e in maniera assolutamente non tassativa, nel caso in esame il trasferimento del finanziamento dell' attività presenta un' importanza decisiva. La sovvenzione fornita dal comune di Groninga rappresentava l' unica fonte di mezzi di funzionamento per la Sophie Redmond. La decisione del comune di assegnare questa sovvenzione alla Sigma a partire dal 1 gennaio 1991 costituiva indubbiamente, nelle circostanze del caso di specie, l' elemento più importante del trasferimento alla Sigma dell' impresa gestita dalla Sophie Redmond.
14. La valutazione finale sul se, alla luce dei fatti in precedenza descritti, si configuri una continuazione, sotto un nuovo titolare dell' impresa, di una stessa impresa, o quanto meno di una parte essenziale di essa, spetta al giudice nazionale. Come la Corte ha affermato nella causa Spijkers,
"le valutazioni di fatto necessarie al fine di stabilire se si configuri o no un trasferimento nel senso indicato rientrano nella competenza del giudice nazionale, tenuto conto dei criteri d' interpretazione sopra indicati" (23).
Così il giudice nazionale, tenuto conto del suddetto criterio di valutazione e dei fattori di collegamento indicati, è nella migliore posizione per valutare l' importanza degli elementi di fatto da esso menzionati nel secondo e nel terzo punto della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, e cioè il mancato trasferimento alla Sigma dei beni mobili della Sophie Redmond e il fatto che i beni mobili di quest' ultima siano esclusivamente o quasi esclusivamente costituiti da mezzi destinati alle funzioni di ritrovo e ricreativa da essa svolte e non riprese dalla Sigma. Tuttavia, come è stato sottolineato nella sentenza Spijkers (supra, n. 12), sotto questo profilo è importante avere presente un quadro globale del trasferimento e non attribuire, nell' esame del problema se in tale occasione si sia mantenuta l' identità dell' impresa, un' attenzione sproporzionata a elementi di fatto o di diritto non particolarmente determinanti.
15. Così, spetta pure al giudice nazionale determinare quale rilevanza si debba accordare alla circostanza, di cui al quarto punto della sua domanda pregiudiziale, secondo la quale i servizi di ritrovo e di ricreazione offerti dalla Sophie Redmond non vengono proseguiti dalla Sigma. Vorrei tuttavia rilevare che per l' applicazione della direttiva non è assolutamente richiesto che l' attività dell' impresa sia identica prima e dopo il trasferimento. Infatti, un requisito del genere urterebbe contro l' esteso ambito di applicazione della direttiva e contro la sua formulazione in cui, occorre ricordarlo, viene considerato anche il trasferimento di stabilimenti o di parti di stabilimenti. Orbene, a mio modo di vedere, ciò che rimane dell' attività dell' impresa, indipendentemente dai servizi di ritrovo e di ricreazione, che non vengono più offerti, può essere indubbiamente considerato come una parte dell' attività della Sophie Redmond che "mantiene la sua identità".
Inoltre, occorre aggiungere che nella direttiva viene espressamente tenuto conto della possibilità di un nuovo indirizzo dell' attività dell' impresa a seguito del trasferimento. L' art. 4, n. 1, chiarisce, sotto questo profilo, che la tutela offerta ai lavoratori nell' ambito di un trasferimento di imprese non osta a "licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d' organizzazione che comportano variazioni sul piano dell' occupazione" (24). Ne risulta che la circostanza secondo cui l' attività dell' impresa ha subito un nuovo indirizzo non osta all' applicabilità della direttiva.
16. Nel corso della trattazione orale dinanzi alla Corte, il patrono della Sophie Redmond ha esposto un argomento che non risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice a quo.
Secondo tale ragionamento, la decisione del comune di Groninga di cessare le sovvenzioni comportava, per la direzione della Sophie Redmond, l' obbligo di provvedere alla liquidazione della fondazione. Tale compito veniva affidato al suo legale nel settembre 1990. Veniva poi stabilito un piano, insieme al contabile della Sophie Redmond, per risolvere, nell' ambito della liquidazione, il contratto di locazione dell' immobile con il comune di Groninga nonché i contratti di lavoro conclusi con i lavoratori, il tutto a partire dal 1 gennaio 1991. Ne risulterebbe che dal settembre 1990 la Sophie Redmond si trovava di fatto in liquidazione, situazione che dovrebbe essere equiparata ad un fallimento. Di conseguenza, alla luce della sentenza Abels, la direttiva non sarebbe applicabile.
Posso esprimermi brevemente al riguardo. Tale argomento si fonda sulla valutazione di una situazione di fatto che non compare nella valutazione dei fatti operata dal giudice proponente. Nell' ambito della collaborazione tra il giudice nazionale e la Corte istituita dalla procedura pregiudiziale, spetta al giudice nazionale accertare e valutare i fatti di causa e alla Corte basarsi unicamente, nell' esame della domanda di pronuncia pregiudiziale, sull' accertamento e sulla valutazione dei fatti quali comunicati alla Corte stessa dal giudice proponente (25).
Nel caso in cui la Corte volesse tuttavia esaminare tale argomento, posso limitarmi ad osservare quanto segue: da nessun documento risulta che la Sophie Redmond al momento del trasferimento delle sue attività alla Sigma avesse cessato i suoi pagamenti, prescindendo dal fatto che nessuna procedura giuridica fallimentare o di sospensione dei pagamenti era stata proposta nei suoi confronti. Al riguardo, debbo solo rinviare alla sentenza della Corte 11 luglio 1985, Danmols, vertente su un trasferimento di imprese che era avvenuto dopo che la società cedente aveva cessato i suoi pagamenti, ma prima della dichiarazione di fallimento nei suoi confronti. La Corte ha considerato che il fatto che il trasferimento fosse avvenuto dopo la cessazione dei pagamenti da parte della società cedente non bastava di per sé ad escludere il trasferimento stesso dall' ambito di applicazione della direttiva (26). Ne concludo che, a fortiori, nulla, nella presente controversia, osti all' applicazione della direttiva.
La mancanza di un "contratto" o di una "fusione"
17. E' pacifico che il trasferimento alla Sigma delle attività della Sophie Redmond non trova la sua causa prima in una "cessione" diretta a tal fine. Come constata il giudice a quo, il trasferimento deriva da una decisione del comune di Groninga, in base alla quale la sovvenzione a favore della Sophie Redmond sarebbe stata versata in futuro alla Sigma.
La Sophie Redmond ritiene che dall' assenza di ogni convenzione (anche indiretta) tra essa stessa, la Sigma e il comune di Groninga si debba desumere che la direttiva non è applicabile. Nella fattispecie, essa nega che siano stati presi accordi in ordine alle modalità di prestazione dell' assistenza da parte della Sigma a partire dal 1 gennaio 1991, dato che le trattative al riguardo non avrebbero condotto ad alcun risultato.
I convenuti nella causa principale ritengono invece che i rapporti tra il comune di Groninga e gli enti da esso sovvenzionati debbano ritenersi di natura contrattuale. Dato che immediatamente dopo aver concluso il suo rapporto con la Sophie Redmond il comune ha instaurato un rapporto con la Sigma, si configurerebbe un trasferimento di impresa o, quanto meno, di una parte di essa ai sensi della direttiva.
18. Innanzitutto, vorrei rilevare che, nel valutare se in una determinata situazione si configuri un trasferimento in seguito a "cessione contrattuale o a fusione" ai sensi della direttiva, la Corte si è immancabilmente basata sul principio secondo cui tale questione dev' essere esaminata alla luce del risultato finale dell' operazione considerata. Così, secondo la Corte, la direttiva è applicabile
"qualora vi sia cambiamento, dovuto a cessione contrattuale o a fusione, della persona, fisica o giuridica, responsabile dell' esercizio dell' impresa la quale, per questo fatto, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell' impresa" (27).
Risulta poi inequivocabilmente dalla giurisprudenza che la Corte, relativamente all' ambito di applicazione della direttiva, e in particolare al problema di stabilire quando si configuri una cessione contrattuale, ha sempre proceduto per via di interpretazione teleologica. Il fondamento di tale indirizzo si trova nella sentenza 7 febbraio 1985, Abels, in cui, per la prima volta, la Corte si è imbattuta in rilevanti divergenze terminologiche tra le varie versioni linguistiche di tale disposizione. Mentre nella maggior parte delle versioni, tra cui quella olandese, vengono considerate solo le cessioni contrattuali (28), le versioni inglese ("legal transfer") e danese ("overdragelse"), in particolare, indicano un ambito d' applicazione più esteso. In presenza di tali divergenze, concludeva la Corte,
"non si può valutare la portata della disposizione litigiosa in base alla sola interpretazione letterale. E' quindi opportuno chiarire il suo significato alla luce dello spirito della direttiva (...) nonché del suo scopo" (29).
19. Fedele a questa concezione, la Corte ha sistematicamente dato un' interpretazione assai ampia all' espressione "cessione contrattuale". Si trovano illustrazioni pertinenti nelle sentenze Berg, Daddy' s Dance Hall e Bork International.
La prima causa riguardava la cessione di un' impresa nell' ambito di un contratto di locazione-vendita, seguita dalla restituzione dell' impresa al venditore, a seguito di una risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento, da parte degli acquirenti, delle rispettive obbligazioni. La Corte ha risposto all' argomento secondo cui la direttiva non si applica ad un trasferimento a seguito di risoluzione giudiziale affermando che non è importante stabilire
"se la risoluzione derivi da un accordo fra le parti contraenti, da una dichiarazione unilaterale di una delle parti oppure da una pronunzia giudiziaria. Infatti, in tutti questi casi il trasferimento d' impresa di cui trattasi rientra nell' ambito dei rapporti contrattuali" (30).
La sentenza Daddy' s Dance Hall si riferiva alla situazione in cui un contratto di affitto-gestione non trasferibile era stato concluso tra il gestore di un certo numero di ristoranti e di bar e il loro proprietario. Con lo scioglimento del contratto, il personale veniva licenziato. L' esercizio dell' attività veniva tuttavia proseguito con lo stesso personale sino alla data di entrata in vigore di un nuovo contratto di affitto-gestione tra il proprietario e una nuova società di affitto-gestione, che riassumeva immediatamente i dipendenti della precedente società di affitto-gestione. La Corte ha ritenuto che tale operazione rientrasse nell' ambito di applicazione della direttiva. Ritengo molto rivelatore il seguente passo, che, mutatis mutandis, si ritrova nella sentenza Bork International:
"Il fatto che, in un' ipotesi del genere, il trasferimento abbia luogo in due fasi, nel senso che l' azienda è dapprima retrocessa dall' affittuario-gestore iniziale al proprietario, il quale ultimo la trasferisce poi al nuovo affittuario-gestore, non esclude l' applicazione della direttiva, sempre che l' entità economica conservi la propria identità, il che avviene in particolare quando, come nella fattispecie, la gestione dell' impresa venga proseguita senza interruzione dal nuovo affittuario-gestore con lo stesso personale impiegato nell' impresa prima del trasferimento" (31).
20. Da questi esempi risulta che la Corte attribuisce un significato assai esteso alla nozione di "cessione contrattuale". Basta che la cessione avvenga "nell' ambito di rapporti contrattuali" anche se, secondo la Corte, nel passo della sentenza Berg in precedenza citato (punto 19 della motivazione), il trasferimento (in questo caso una restituzione) dell' impresa trova la sua origine in una risoluzione che deriva "da un accordo fra le parti contraenti, da una dichiarazione unilaterale di una delle parti oppure da una pronunzia giudiziaria". Secondo le sentenze Daddy' s Dance Hall e Bork International, non è neppure necessario che vi sia un accordo tra il cedente e il cessionario finale.
21. Ci si chiede se il trasferimento della Sophie Redmond alla Sigma sia avvenuto in un tale (ampio) contesto di rapporti contrattuali.
Su questo punto vorrei tracciare un parallelo con la giurisprudenza della Corte nelle cause di concorrenza. Come è noto, la Corte interpreta in maniera estensiva la nozione di "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato al fine di rendere il più possibile efficace il divieto di intese restrittive della concorrenza sancito in tale disposizione. In tal modo, anche dei "gentleman' s agreements" vengono tra l' altro considerati come accordi ai sensi dell' art. 85, n. 1, nei limiti in cui gli accordi così stabiliti contengono la fedele espressione della volontà comune degli aderenti all' intesa sul loro comportamento sul mercato comune (32). Di conseguenza, per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, basta che esista un consenso (scritto o orale, esplicito o implicito) tra le parti per restringere reciprocamente la loro libertà di movimento sul mercato allo scopo di restringere la concorrenza (33).
A mio parere, quando si tratta di rendere il più possibile efficaci le norme contenute nella direttiva, anche l' elemento del consenso riveste un ruolo decisivo nel valutare il requisito dei "rapporti contrattuali" ai sensi della direttiva di cui trattasi. Se risulta che tra le parti esistono accordi in ordine al trasferimento dell' impresa interessata ovvero di uno stabilimento o di una parte di stabilimento, a mio modo di vedere la direttiva è applicabile, anche se, come nella sentenza Berg (v. supra, punti 19 e 20), il trasferimento è pure conseguenza di dichiarazioni unilaterali di una delle parti o di atti (in tale caso, di una decisione giudiziaria) di terzi. Come risulta dalla sentenza Bork International, è decisivo il fatto che l' impresa pervenga alla fine ad un cessionario che ne prosegua l' esercizio, anche se non esiste un contratto tra questi ed il proprietario iniziale dell' impresa.
22. Al riguardo, mi pare che sia di notevole rilievo il fatto che il giudice a quo, secondo il primo punto della domanda di pronuncia pregiudiziale, giunga a constatare come
"l' obiettivo e l' accordo tra le due persone giuridiche e l' autorità competente a concedere le sovvenzioni non si limitino, in quanto possibile, a 'trasferire' i clienti/pazienti dalla prima alla seconda persona giuridica, ma siano anche diretti a dare in locazione alla seconda persona giuridica l' immobile precedentemente dato in locazione alla prima persona giuridica dall' autorità competente a concedere le sovvenzioni e ad utilizzare, in quanto possibile (e opportuno), le 'conoscenze e i mezzi (ad esempio il personale)' della prima persona giuridica".
Inoltre, nella decisione di rinvio, il giudice rileva [punto 11, lett. g)] che, come già in precedenza (punto 2) menzionato, la Sophie Redmond e la Sigma
"si sono dichiarate pronte a collaborare attivamente al 'trasferimento' dei clienti/pazienti dalla ricorrente alla fondazione Sigma, ed al riguardo è stato creato anche un gruppo di lavoro 'inserimento dell' attività della fondazione Redmond nella fondazione Sigma".
Ci si può chiedere se queste constatazioni non contengano sufficienti elementi da cui risulti che il trasferimento dell' impresa è avvenuto "nell' ambito di rapporti contrattuali", più in particolare alla luce dell' accordo di principio, in essere tra cedente e cessionario, di collaborare quanto all' aspetto più essenziale del trasferimento, ossia la continuità delle prestazioni di servizi nei confronti dei pazienti della Sophie Redmond.
23. L' esistenza di un siffatto ambito contrattuale non è a mio parere per nulla smentita dalle obiezioni formulate nei suoi confronti dalla Sophie Redmond. Ciò vale in primo luogo in ordine all' obiezione, sollevata dalla Sophie Redmond, secondo cui le trattative tra essa stessa e la Sigma relativamente all' organizzazione dell' assistenza dopo il 1 gennaio 1991 non avrebbero raggiunto alcun risultato. Innanzitutto tale argomento non pregiudica l' esistenza del suddetto accordo di principio relativo alla collaborazione ai fini del trasferimento delle prestazioni di servizi. In secondo luogo, esso conferma unicamente che trattative relative alla cessione sono effettivamente intervenute tra le parti (come, suppongo, nell' ambito del gruppo di lavoro in precedenza menzionato). Il fatto che tale concertazione non sia sfociata in un consenso su tutti i punti precisi non toglie nulla al quadro globale in cui essa si è svolta, e cioè un' intenzione, fondata su un consenso reciproco, di cooperare al trasferimento dell' impresa (34).
Non attribuisco neppure importanza all' argomento, esposto in udienza dal patrono della Sophie Redmond, secondo il quale non può parlarsi di un incontro di volontà, dato che i rapporti tra il comune di Groninga e la Sophie Redmond sono caratterizzati dalla completa dipendenza di quest' ultima: infatti, le entrate della Sophie Redmond provenivano esclusivamente dalla concessione di sovvenzioni da parte del comune. Potrebbe parlarsi di rapporti contrattuali soltanto nel caso di "parti in linea di principio in posizione paritetica". Tale tesi non è convincente. Dalla direttiva non emerge assolutamente una limitazione ai rapporti contrattuali tra parti in linea di principio in posizione paritetica. Inoltre, un siffatto criterio darebbe luogo a numerose contestazioni: ad un cedente o ad un cessionario basterebbe far valere uno "squilibrio" nei rapporti contrattuali per mettere in questione l' applicabilità della direttiva.
Infine, anche l' argomento della Sophie Redmond secondo cui il rapporto tra un ente sovvenzionato e l' autorità che accorda le sovvenzioni non presenta natura contrattuale ai sensi del diritto nazionale non toglie nulla all' applicabilità della direttiva. Infatti, il termine "cessione contrattuale" ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva, così come la nozione di accordo di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, ha un contenuto comunitario la cui portata non può essere limitata da un' interpretazione fondata sul diritto nazionale (35).
24. Anche se la Corte dovesse ritenere che nella fattispecie non si configura un trasferimento di impresa a seguito di cessione contrattuale, non ne discende necessariamente che la direttiva non si applichi al caso in esame.
Infatti, l' art. 1, n. 1, della direttiva cita un secondo modo di trasferimento dell' impresa, ossia il "trasferimento in seguito (...) a fusione". L' espresso inserimento di tale fondamento giuridico, oltre al trasferimento in seguito a cessione contrattuale, indica che alla nozione di "fusione" va dato un significato autonomo, più esteso rispetto ad un accordo di fusione stricto sensu.
In assenza di una definizione più precisa della nozione di "fusione" nella direttiva stessa (36) o nella giurisprudenza della Corte, occorre basarsi sul significato usuale del termine nel contesto delle imprese: esso si riferisce al caso in cui due o più imprese in precedenza autonome si riuniscano o si fondano, dando luogo ad una concentrazione in senso lato. Tale significato è confermato dal preambolo della direttiva che cita i trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione come forme in cui si presentano "modifiche delle strutture delle imprese" provocate dall' evoluzione economica (37). Così inteso, il termine rinvia, a mio parere, alla nozione di "concentrazione" in senso lato così come impiegata, ad esempio, nella definizione di "concentrazione" di cui all' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (38). Secondo tale disposizione, viene in essere una concentrazione quando "due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione", ma anche quando una o più imprese, "acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell' insieme o di parti di una o più imprese".
Per determinare se il trasferimento di un' impresa è conseguenza di una fusione nel senso della direttiva è quindi di importanza decisiva il fatto che esso rientri in un' operazione di ristrutturazione da cui risulti una concentrazione di imprese precedentemente indipendenti, a prescindere dalla tecnica giuridica (sia essa o meno contrattuale) utilizzata a tal fine. Se tale processo sfocia in un cambiamento di imprenditore - nel senso di persona fisica o giuridica titolare degli obblighi quale datore di lavoro nei confronti dei lavoratori occupati - la direttiva deve allora applicarsi, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. supra, punto 8).
Conclusione
25. Propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni proposte dal giudice a quo:
"1) Non osta all' applicazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, il fatto che il trasferimento di un' impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento sia conseguenza della decisione di un' autorità competente a concedere sovvenzioni di trasferire le sovvenzioni da una persona giuridica ad un' altra, determinando così la cessazione delle attività della prima persona giuridica e il loro passaggio alla seconda persona giuridica, nei limiti in cui si tratti del trasferimento di un' impresa in attività e di conseguenza permanga l' identità dell' impresa, dello stabilimento o della parte di stabilimento e nei limiti in cui il trasferimento sia conseguenza di una cessione contrattuale o di una fusione.
2) Spetta al giudice nazionale stabilire se l' impresa mantenga o no la propria identità, in particolare alla luce dell' abbandono di determinate funzioni, ed al riguardo esso deve tener conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione considerata e da cui si può desumere o no la continuità degli aspetti essenziali della prestazione di servizi considerata.
3) Spetta al giudice nazionale determinare se il trasferimento risulta da una cessione contrattuale o da una fusione. Perché si configuri una cessione contrattuale basta che il trasferimento avvenga nell' ambito di rapporti contrattuali, il che rinvia all' esistenza di un consenso di principio tra cedente e cessionario e alla loro disponibilità a collaborare, anche se il trasferimento viene realizzato pure attraverso dichiarazioni unilaterali di parti e/o atti di terzi e anche se tra il cedente e il cessionario finale non è stato concluso alcun accordo di trasferimento. Perché si configuri un trasferimento in seguito a fusione basta che il trasferimento avvenga nell' ambito di un' operazione di ristrutturazione, da cui risulti una concentrazione di imprese precedentemente indipendenti, anche se tale operazione non è conseguenza di un accordo di fusione in senso proprio".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - GU L 61, pag. 26.
(2) - Per la parte pertinente del testo di legge, v. la relazione d' udienza.
(3) - Art. 285, n. 3, del BW. Al riguardo si consulti, tra l' altro, Asser, Van der Grinten: De rechtspersoon, vol. II, de Asser' s handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht , Zwolle, Tjeenk Willink, 1986, n. 471, pagg. 347-349.
(4) - V. al riguardo, tra l' altro, Van der Burg, V.A.M.: De onderneming in het stichtingsgewaad , in Van vennootschappelijk belang (Maeijerbundel), Zwolle, Tjeenk Willink, 1988, pagg. 21 e seguenti; Dijk, Van der Ploeg: Van vereniging, cooeperatie en stichting, Arnhem, Gouda Quint, 1991, pag. 13. L' uso nell' ambito dei gruppi risulta, tra l' altro, dai numerosi centri di acquisto e di vendita in forma di fondazione, dalle fondazioni di ricerca, dalle fondazioni nell' ambito dell' applicazione delle regole di concorrenza, dalle fondazioni che agiscono come uffici amministrativi nell' ambito della certificazione di azioni di una SpA (per la quale la fondazione detiene le azioni e rilascia certificati agli ex azionisti) e l' attribuzione, da parte di grossi azionisti senza successori, delle rispettive azioni ad una fondazione, allo scopo di assicurare la continuità dell' impresa: Slagter, W.J.: Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer, Kluwer, 1990, pag. 335.
(5) - V. il primo e il secondo considerando della direttiva.
(6) - Sentenza 7 febbraio 1985, causa 135/83 (Racc. 1985, pag. 469, punto 18 della motivazione).
(7) - Sentenza 25 luglio 1991, causa C-362/89 (Racc. pag. I-4105, punto 23 della motivazione).
(8) - Essa è stata annunciata nella risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, concernente un programma di azione sociale (GU 1974, C 13, pag. 1, in particolare pag. 4).
(9) - Secondo considerando della direttiva.
(10) - Quinto considerando (GU L 61, pag. 26); v. altresì, al riguardo, la sentenza Abels, citata, punto 18 della motivazione.
(11) - Sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86, Ny Moelle Kro (Racc. pag. 5465, punto 12 della motivazione); sentenza 10 febbraio 1988, causa 324/86, Tellerup, cosiddetta Daddy' s Dance Hall (Racc. pag. 739, punto 9 della motivazione); sentenza 5 maggio 1988, cause riunite 144/87 e 145/87, Berg (Racc. pag. 2559, punto 12 della motivazione); sentenza 15 giugno 1988, causa 101/87, Bork International (Racc. pag. 3057, punto 13 della motivazione); sentenza 25 luglio 1991, D' Urso, citata punto 9 della motivazione.
(12) - Sentenza Berg, punto 13 della motivazione; sentenza D' Urso, punto 9 della motivazione.
(13) - Sentenza Ny Moelle Kro, punto 11 della motivazione; v. anche, in precedenza, sentenza 7 febbraio 1985, causa 19/83, Wendelboe (Racc. pag. 457, punto 15 della motivazione) e la sentenza Berg, punto 13 della motivazione.
(14) - GU L 370, pag. 1.
(15) - Sentenza 2 ottobre 1991, causa C-7/90 (Racc. pag. I-4371, punto 6 della motivazione).
(16) - Sentenza 23 aprile 1991, causa C-41/90, Hoefner e Elser (Racc. pag. I-1979, punto 21 della motivazione).
(17) - V., fra l' altro, sentenze 3 luglio 1986, causa 66/85, Lawrie-Blum (Racc. pag. 2121, punto 17 della motivazione); 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown (Racc. pag. 3205, punto 21 della motivazione); 31 maggio 1989, causa 344/87, Bettray (Racc. pag. 1621, punto 12 della motivazione); 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Bernini (Racc. pag. I-1071, punto 14 della motivazione).
(18) - Sentenze 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar (Racc. pag. 2639, punto 28 della motivazione); 15 aprile 1986, causa 237/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 1247, punto 13 della motivazione).
(19) - Sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85 (Racc. pag. 1119, punti 11 e 15 della motivazione), e Ny Moelle Kro, punto 18 della motivazione.
(20) - Sentenze Spijkers, punto 12 della motivazione, e Ny Moelle Kro, punto 18 della motivazione.
(21) - Sentenza Spijkers, punto 13 della motivazione. Taluni di questi fattori sono stati ripresi dalla Corte nella sentenza Bork International, punto 15 della motivazione.
(22) - Ciò risulta dal punto 4 della motivazione della sentenza.
(23) - Sentenza Spijkers, punto 14 della motivazione.
(24) - Secondo la Corte, per determinare se il licenziamento di cui trattasi sia stato basato su questi motivi ovvero risulti semplicemente dal trasferimento, si devono prendere in considerazione le circostanze obiettive in cui ha avuto luogo il licenziamento: sentenza Bork International, punto 18 della motivazione.
(25) - V., in maniera esplicita, sentenza 3 maggio 1986, causa 139/85, Kempf (Racc. pag. 1741, punto 12 della motivazione).
(26) - Sentenza Danmols Inventar, citata (nota 18), punto 10 della motivazione.
(27) - Sentenze Ny Moelle Kro, punto 12 della motivazione, Daddy' s Dance Hall, punto 9 della motivazione, e Berg, punto 17 della motivazione.
(28) - In particolare nelle versioni tedesca ( vertragliche UEbertragung ), francese ( cession conventionnelle ), greca ( ********* ******** ), italiana ( cessione contrattuale ) e olandese ( overdracht krachtens overeenkomst ): v. sentenza Abels, punto 11 della motivazione.
(29) - Punto 13 della motivazione. In maniera più specifica, relativamente alla questione pregiudiziale sollevata, la Corte aggiungeva che è opportuno chiarire il suo significato alla luce della sua posizione nel sistema del diritto comunitario rispetto ai regimi fallimentari : ibidem.
(30) - Sentenza Berg, punto 19 della motivazione.
(31) - Sentenza Daddy' s Dance Hall, punto 10 della motivazione; v. il punto 14 della motivazione della sentenza Bork International.
(32) - V. le tre sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione), causa 44/69, Buchler/Commissione (Racc. pag. 773, punto 25 della motivazione, terza frase), e causa 45/69, Boehringer/Commissione (Racc. pag. 769, punto 28 della motivazione, terza frase).
(33) - V. anche il punto 11 delle mie conclusioni nella causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione (Racc. 1990, pag. I-261).
(34) - V. altresì al riguardo, quanto alla necessità di un' idea globale dei rapporti contrattuali tra le parti, il punto 8 delle mie conclusioni nella causa C-277/87, Sandoz/Commissione (Racc. 1990, pag. I-45, pubblicazione sommaria).
(35) - Così, perché si configuri un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, non è necessario che sia venuto in essere un contratto valido e vincolante secondo il diritto nazionale: sentenza 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz/Commissione (Racc. pag. I-45, pubblicazione sommaria), punto 2, in fine, delle massime della sentenza; v. anche sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione (Racc. pag. 3125, punti 85 e 86 della motivazione).
(36) - Per definizioni proprie del diritto delle società ovvero del diritto fiscale, v. gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 1, della terza direttiva del Consiglio 9 ottobre 1978, 75/855/CEE, basata sull' art. 54, paragrafo 3, lett. g), del Trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 295, pag. 36), e l' art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d' attivo ed agli scambi d' azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).
(37) - Primo considerando della direttiva.
(38) - GU L 395, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy