Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con le presenti questioni pregiudiziali la Corte di cassazione italiana vi sottopone, in materia vitivinicola, più precisamente per quanto riguarda i vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i "v.q.p.r.d."), il problema dell' interpretazione dell' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione n. 1311/73 (1) e più in generale dell' esame, alla luce delle finalità degli importi compensativi monetari e della nozione di legittimo affidamento, della possibilità che un' amministrazione nazionale recuperi, a distanza di vari anni, importi compensativi che essa aveva omesso di riscuotere.
2. I fatti possono riassumersi nel seguente modo. Tra il giugno e l' agosto del 1973 varie società italiane esportatrici di vini ° tra cui la SpA Alois Lageder (in prosieguo: la "società Lageder") ° hanno esportato vini di qualità nella Repubblica federale di Germania. Per ciascun trasporto sono stati redatti documenti di accompagnamento vitivinicoli del tipo VA2, rilasciati dal laboratorio di analisi e ricerca dell' Istituto agrario provinciale di S. Michele all' Adige. Poiché le suddette consegne riguardavano vini v.q.p.r.d., esse non sono state assoggettate alla disciplina relativa agli importi compensativi monetari. Si è dovuto attendere il 1977 e il 1978 perché l' amministrazione delle finanze italiana reclamasse e, rispettivamente, ingiungesse alle aziende viticole che avevano proceduto a tali esportazioni il versamento degli importi compensativi erroneamente non riscossi, in quanto l' Istituto agrario S. Michele ° il quale non era più, del resto, autorizzato ad esercitare una competenza ormai devoluta al ministero dell' Agricoltura ° aveva in quel caso rilasciato certificati basandosi su una lista provvisoria di v.q.p.r.d., la cui validità era scaduta il 22 maggio 1973.
3. Benché l' opposizione proposta dalla società Lageder fosse stata accolta in primo grado, la Corte d' appello di Trento, con sentenza 22 agosto 1987, ha accolto la tesi sostenuta dall' amministrazione italiana. Investita del ricorso presentato dalla ditta esportatrice, la Corte di cassazione italiana vi sottopone tre questioni pregiudiziali, con le quali sostanzialmente vi chiede di:
° stabilire se l' art. 1 del regolamento n. 1311/73 consenta di includere nella lista dei v.q.p.r.d. di cui all' art. 1, terzo comma, del regolamento del Consiglio n. 817/70 (2) i soli vini a denominazione di origine controllata (DOC) ed a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) o se vi mantenga del pari i vini figuranti in un precedente elenco provvisorio;
° dichiarare se sussista un diritto ed un interesse, in capo all' amministrazione finanziaria di uno Stato membro, a riscuotere, a distanza di vari anni dall' operazione di esportazione, gli importi compensativi monetari non riscossi per via di un errore ad essa imputabile;
° valutare la compatibilità di una riscossione tardiva di importi compensativi con il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento.
4. Con ordinanza 27 febbraio 1991, tredici altre cause, che prospettano analoghe problematiche e vertono su controversie sorte tra società esportatrici di vini e la medesima amministrazione convenuta, sono state riunite ai fini della fase scritta e orale.
5. La soluzione della prima questione deferita dalla Corte di cassazione italiana presuppone un esame puntuale della disciplina comunitaria in materia.
6. Preliminarmente, è opportuno ricordare come il mercato vitivinicolo abbia conosciuto, nella sua organizzazione, tre fasi fondamentali: una fase di definizione degli obiettivi e delle strutture, una fase di regolamentazione e, infine, una fase di codificazione e chiarificazione delle norme vigenti.
7. E' , in primo luogo, il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 24 (3), ad aver posto le fondamenta dell' organizzazione del mercato vitivinicolo e definito i primi strumenti ° come l' istituzione di un catasto vitivinicolo, l' instaurazione di un regime di dichiarazione dei raccolti e delle scorte, l' istituzione di un bilancio annuale di previsione, l' istituzione del comitato di gestione dei vini ° che hanno consentito di attuare una politica mirante alla qualità e tentare di riassorbire le eccedenze, principale causa delle difficoltà riscontrate da taluni paesi produttori.
8. Gli anni '70 sono stati quindi caratterizzati da una rilevante attività regolamentare, che si è tradotta nella creazione di un meccanismo operativo coerente, riguardante sia il mercato vitivinicolo in generale sia le produzioni specifiche. Così, i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 816/70 e n. 817/70 del 28 aprile 1970 (4) hanno istituito un primo regime, oggetto di numerosi rimaneggiamenti.
9. Infine, la complessità del vigente sistema normativo, come pure il giustapporsi dei regolamenti modificativi, hanno determinato il Consiglio all' adozione, il 5 febbraio 1979, di due regolamenti, il n. 337/79 e il n. 338/79 (5), che codificano le norme applicabili nel settore vitivinicolo (6). Questi due regolamenti hanno abrogato il regolamento n. 24, i regolamenti n. 816/70 e n. 817/70 nonché ogni altra misura ad essi relativa. Tale nuovo regime è stato a sua volta modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio n. 822/87 e n. 823/87 (7).
10. Poiché le esportazioni controverse nella causa principale sono state effettuate tra il giugno e l' agosto del 1973, occorre individuare con esattezza il regime loro applicabile.
11. Per esigenze di chiarezza, nell' esposizione delle pertinenti norme regolamentari illustrerò separatamente le norme che si riferiscono ai certificati d' accompagnamento e quelle relative alle liste dei v.q.p.r.d., con la precisazione che alcuni regolamenti riguardano entrambi.
12. In ordine alle liste dei v.q.p.r.d., vorrei anzitutto richiamare l' attenzione su tre regolamenti.
13. In primo luogo, il regolamento n. 817/70, il quale all' art. 1, che originariamente constava di due commi, dispone:
"Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.
Per vini di qualità prodotti in regioni determinate, qui di seguito designati 'v.q.p.r.d.' , si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente regolamento e a quelle adottate in applicazione del medesimo e definiti dalle regolamentazioni nazionali".
14. Indi, il regolamento (CEE) del Consiglio 26 luglio 1971, n. 1627 (8), che ha aggiunto all' art. 1 del regolamento n. 817/70 un terzo comma, del seguente tenore:
"Fino a che gli Stati membri non avranno adottato per i v.q.p.r.d. prodotti nel loro territorio le disposizioni nazionali relative alle condizioni di produzione di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, paragrafo 1, e agli artt. 7 e 10, e non oltre il 31 agosto 1973, sono considerati come v.q.p.r.d. i vini che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista dall' art. 7 del regolamento n. 24 purché tali vini siano conformi alle altre disposizioni del regolamento" (9).
15. Infine, il citato regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1973, n. 1311, che all' art. 1 delimita nel seguente modo il contenuto della "lista" di cui al terzo comma dell' art. 1 del regolamento n. 817/70:
"(Questa) lista (...) comprende i vini che hanno diritto, secondo la legislazione dello Stato membro produttore, alle menzioni previste per ciascuno di questi Stati membri all' art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 817/70".
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio 1973, quest' ultimo regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo, ossia il 22 maggio 1973.
16. L' art. 12, n. 2, del regolamento n. 817/70, al quale fa rinvio, recita:
"Fatte salve le menzioni complementari ammesse dalle legislazioni nazionali, le menzioni specifiche tradizionali di cui al paragrafo 1 (10) sono ° a condizione che le disposizioni nazionali concernenti i vini in parola siano rispettate ° le seguenti: (...)
c) Per l' Italia:
Denominazione di origine controllata e Denominazione di origine controllata e garantita (...)".
17. Risulta dai suddetti tre regolamenti che il regime provvisorio definito nel regolamento n. 1627/71, applicabile "non oltre il 31 agosto 1973", è stato, prima di tale termine massimo, integrato dall' art. 1 del regolamento n. 1311/73, il quale impone come requisito necessario per la concessione della menzione di v.q.p.r.d. l' attribuzione di una denominazione DOC o DOCG da parte dello Stato italiano.
18. Tale interpretazione trova riscontro nell' analisi del regolamento (CEE) 16 agosto 1973, n. 2247 (11), il quale, all' art. 3, prescrive agli Stati membri di comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione, che ne curerà la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le denominazioni dei v.q.p.r.d. prodotti nei loro territori. Infatti, questo regolamento, che tra le sue finalità annovera quella di redigere l' elenco dei vini che hanno titolo all' uso della denominazione v.q.p.r.d., dispone all' art. 4 l' abrogazione dell' unico testo ancora vigente in materia di elaborazione della lista ° provvisoria, ricordiamolo °, ossia il regolamento n. 1311/73. Precisa la norma in parola che:
"Il regolamento (CEE) n. 1311/73 della Commissione, del 16 maggio 1973, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d. e alla loro identificazione nei loro documenti d' accompagnamento, è abrogato il 31 agosto 1973".
19. Quanto ai certificati d' accompagnamento, secondo elemento di questo richiamo alle disposizioni normative, il regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1704 (12), riguardante tanto i suddetti documenti quanto la lista dei v.q.p.r.d., ha avuto ad oggetto, in particolare, la modifica dell' art. 1 del regolamento n. 1022/70 (13), precisando che
"Ai fini dell' applicazione del presente regolamento sono considerati v.q.p.r.d.:
(...)
° i vini originari della Repubblica italiana che formano oggetto dell' allegato III B, purché tali vini siano accompagnati da certificato di origine rilasciato da uno degli organismi menzionati nell' allegato III C (...)" (14).
20. L' Istituto S. Michele, menzionato nell' allegato III C, poteva quindi incontestabilmente rilasciare un certificato attestante l' origine del vino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 1704/70, vale a dire dal 29 agosto 1970, fino alla data di scadenza del regolamento n. 1022/70, ossia fino al 31 marzo 1973 (15).
21. Come ho rilevato nel corso della trattazione orale, tra il 31 marzo 1973, data di scadenza del regolamento n. 1022/70, e il 22 maggio 1973, data di entrata in vigore del regolamento n. 1311/73, non vigeva alcuna lista specifica, né in materia di v.q.p.r.d. né per quanto riguarda gli enti fino ad allora abilitati al rilascio di certificati di autorizzazione. Sarebbe tuttavia inesatto parlare di vuoto legislativo in materia, posto che il regolamento n. 1627/71 continuava ad applicarsi "non oltre il 31 agosto 1973", con riferimento alla qualificazione dei v.q.p.r.d. (la procedura prevista era quella dell' art. 7 del regolamento n. 24) e il regolamento della Commissione 26 luglio 1972, n. 1769 (16), disciplinava, dal 1 aprile 1973, il rilascio dei documenti di accompagnamento. D' altra parte, il regolamento n. 1311/73 si è limitato a ribadire le disposizioni allora applicabili ai v.q.p.r.d., vale a dire, per i certificati, il regolamento n. 1769/72 e, per la lista dei vini, le menzioni specifiche tradizionali di cui all' art. 12, n. 2, del regolamento n. 817/70, che per l' Italia sono le menzioni DOC o DOCG.
22. Per quanto riguarda più in particolare i certificati, in forza dell' art. 4 del regolamento n. 1769/72 ciascuno Stato membro designa uno o più organismi competenti all' emissione dei documenti, ossia, per i v.q.p.r.d., i moduli VA2 o VA5. Durante il periodo considerato (giugno-agosto 1973), la competenza esclusiva spettava, per l' Italia, al ministero dell' Agricoltura e delle foreste, servizio repressione frodi (17).
23. Va sottolineato, inoltre, come il conseguimento del modulo VA2 o VA5 non costituisca prova inconfutabile della concessione della qualità di v.q.p.r.d. e come la buona fede degli operatori economici non possa essere disattesa con l' invalidazione di questo documento. Infatti, dispone l' art. 2 del regolamento n. 1311/73 che:
"La qualità di v.q.p.r.d. è certificata, salvo prova contraria, dalla menzione del nome della regione determinata nella casella 11 dei formulari VA2 o VA5 (...)" (18).
24. In definitiva, la disciplina regolamentare applicabile sembra essere la seguente: fino al 22 maggio 1973, data di entrata in vigore del regolamento n. 1311/73, erano applicabili le misure provvisorie previste dal regolamento n. 1627/71; a far data dal 22 maggio 1973, nella lista provvisoria, come definita nel regolamento n. 1311/73, sono ricompresi i soli vini qualificati DOC o DOCG dallo Stato italiano. L' art. 1 di questo regolamento, in combinato con l' art. 1, terzo comma, del regolamento n. 817/70, come modificato, va pertanto interpretato nel senso che solo i vini che hanno diritto alla denominazione DOC o DOCG potevano, tra il 22 maggio 1973 e il 31 agosto 1973, rientrare nel regime dei v.q.p.r.d. ed essere pertanto esportati al di fuori dello Stato membro con questa denominazione nelle forme previste a tal fine.
25. Conseguentemente, poiché nel corso del periodo sopra richiamato i controversi vini non potevano giovarsi della denominazione DOC o DOCG, gli importi compensativi andavano riscossi, in conformità dei regolamenti (CEE) della Commissione n. 648/73 (19) e n. 649/73 (20).
26. Occorre ora accertare, com' è richiesto nella seconda questione della Corte di cassazione italiana, se gli importi compensativi dovuti potessero essere riscossi a distanza di vari anni, nella specie quattro, dalla data della loro esigibilità. Più esattamente, occorre chiedersi se i tributi non riscossi dell' amministrazione nazionale in conseguenza della sua erronea interpretazione della normativa comunitaria siano soggetti a prescrizione ed entro quale termine.
27. Soltanto nel 1979 il Consiglio ha adottato un provvedimento, il regolamento (CEE) 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (21).
28. L' obiettivo di questo regolamento è duplice. Esso intende, da un lato, permettere alle autorità competenti di ricuperare a posteriori dazi ancora esigibili e, dall' altro, tutelare l' affidamento dei soggetti passivi del tributo, limitando nel tempo l' azione delle autorità amministrative. All' uopo, l' art. 2 del regolamento ha fissato un termine di tre anni (decorrente dalla data di contabilizzazione dell' importo originariamente richiesto al debitore o dalla data in cui è sorto il debito doganale), quale termine per le autorità competenti per esperire azioni intese al recupero dei dazi non riscossi.
29. Il recupero a posteriori degli importi compensativi monetari, che interessa il caso in esame, potrebbe ratione materiae ricondursi alla sfera di applicazione del regolamento n. 1697/79. Invero, l' art. 1, n. 2, di quest' ultimo recita:
"(...) si considerano:
(...)
b) dazi all' esportazione, i prelievi agricoli e le altre imposizioni all' esportazione previste nell' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, a norma dell' art. 235 del Trattato, a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli;
(...)".
30. Sennonché, sorge il problema della retroattività del suddetto regolamento. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 1979, la sua data di entrata in vigore è stata fissata al 1 luglio 1980 (art. 11 del regolamento). Ci si chiede se sia ipotizzabile una sua applicazione ad una situazione affatto anteriore a tale data.
31. Tale questione voi avete già risolto, con estrema chiarezza, nella sentenza Salumi II (22). Il vostro ragionamento può essere così sintetizzato. Il regolamento n. 1697/79 non contiene alcuna norma transitoria: di conseguenza, è necessario far leva sui principi interpretativi generalmente applicati, i quali differiscono a seconda che si tratti di norme procedurali ovvero di norme sostanziali. Mentre le norme di rito sono, di massima, applicabili immediatamente alle controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore, le norme sostanziali per contro non si presumono, salvo espressa disposizione, applicabili a situazioni consolidatesi anteriormente alla loro entrata in vigore.
32. Il regolamento n. 1697/79, avete proseguito, non può essere considerato alla stregua di una semplice norma procedurale. Infatti,
"(...) tale regolamento introduce norme, sia procedurali sia sostanziali, che formano un tutt' unico inscindibile e le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo" (23).
Voi avete rilevato inoltre che:
"quindi non può riconoscersi efficacia retroattiva alle disposizioni del regolamento, a meno che indizi sufficientemente chiari conducano a concludere in tal senso. Ora, va rilevato che tanto il testo quanto la struttura complessiva del regolamento, lungi dal fornire indizi di un' efficacia retroattiva, portano a concludere che quest' ultimo dispone solo per il futuro" (24).
Da ciò avete concluso, in modo inequivoco, che:
"Il regolamento riguarda soltanto le operazioni di importazione o di esportazione in ordine alle quali le liquidazioni doganali siano state effettuate dal 1 luglio 1980 in poi" (25).
33. Tale interpretazione avete in seguito ribadito in due sentenze (26), nelle quali avete richiamato ex professo la sentenza Salumi II.
34. Ne consegue che le norme comunitarie in materia di recupero a posteriori dei dazi all' esportazione erroneamente non riscossi presso il soggetto passivo, quali sono definite nel regolamento n. 1697/79, non trovano applicazione nel caso di specie. Per rispondere utilmente alla questione deferita dal giudice proponente, è necessario proseguire ed accertare, in difetto di norme comunitarie già in vigore, quali siano i principi applicabili.
35. In una sentenza Salumi I (27), la quale escludeva del pari l' applicazione retroattiva del regolamento n. 1697/79 (28), voi avete espressamente indicato al giudice a quo le disposizioni in vigore nel suo diritto nazionale nei seguenti termini:
"E' compito quindi dell' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari in generale, e dei prelievi agricoli in particolare, nonché designare le autorità incaricate della riscossione ed il giudice competente a conoscere delle controversie cui tale riscossione possa dar luogo, purché dette modalità e condizioni non rendano il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo" (29).
36. Gli unici due limiti da voi abitualmente posti, in modo generale, all' applicazione del diritto interno (30), sono da un lato l' esigenza di non pregiudicare la portata e l' efficacia del diritto comunitario e, dall' altro, la necessità di non discriminare le modalità di recupero del credito richiesto in applicazione del diritto comunitario, rispetto a quello richiesto in forza del diritto nazionale.
37. Di conseguenza, non essendo retroattivamente applicabili le norme comunitarie di cui al regolamento n. 1697/79, la seconda questione posta dalla Corte di cassazione italiana dev' essere risolta nel senso che spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni della normativa interna relativa alla prescrizione dei dazi all' esportazione erroneamente non riscossi, purché esse non importino alcuna discriminazione per il recupero di crediti comunitari rispetto a quello di crediti nazionali e non pregiudichino la portata e l' efficacia del diritto comunitario.
38. Infine, l' ultima questione deferita dal giudice di rinvio attiene alla compatibilità del recupero a posteriori di importi compensativi monetari erroneamente non riscossi, recupero che deve di norma effettuarsi, come si è dianzi dimostrato, sulla scorta delle norme dettate dal diritto nazionale, con il principio comunitario del "legittimo affidamento".
39. Quest' ultimo principio, che discende dal più generale principio della "certezza del diritto", ha dato luogo ad una copiosa giurisprudenza, in ordine alla quale appare superfluo entrare in dettaglio (31).
40. Com' è noto, il principio del legittimo affidamento si traduce nella tutela di
"chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l' amministrazione gli ha dato aspettative fondate" (32).
41. Invero, l' esatta questione della quale dobbiamo occuparci consiste nello stabilire entro quali limiti il recupero a posteriori di dazi all' esportazione non riscossi per via di un errore nel quale è incorsa l' amministrazione nazionale, recupero da effettuare secondo le norme nazionali vigenti, possa soggiacere all' applicazione di un principio non già nazionale, sibbene comunitario, di "legittimo affidamento".
42. Nella sentenza Padovani del 5 ottobre 1988 (33) vi siete pronunciati per la prima volta su un caso analogo. Infatti, come nel caso in esame, la questione sottopostavi era se il diritto comunitario facesse obbligo alle autorità degli Stati membri, alle quali incombe la riscossione dei prelievi agricoli secondo le modalità stabilite da un diritto nazionale che non riconosce la tutela del legittimo affidamento, ad astenersi dall' effettuare recuperi a posteriori nei confronti degli operatori in buona fede.
43. Il diritto nazionale era quello dello stesso Stato membro, ossia l' Italia, diritto che, diversamente dal diritto tedesco e analogamente a quello di numerosi altri Stati membri, non riconosce il principio del "legittimo affidamento".
44. La Corte, del resto ben consapevole di tali disparità nazionali, ha affermato al riguardo che:
"Da un esame comparato delle pertinenti norme nazionali emerge, difatti, che non è possibile individuare negli ordinamenti giuridici degli Stati membri dei principi comuni o generalmente ammessi, da cui possa trarsi un principio generale di diritto comunitario che obblighi un' amministrazione nazionale ad astenersi dal rettificare una liquidazione di prelievi comunitari in misura inferiore al dovuto al di là di un termine uniforme o nel caso di errore imputabile all' amministrazione" (34).
45. Da ciò concludendo che
"Ciò considerato, i limiti apportati dal citato regolamento n. 1697/79 alle possibilità di recupero di crediti comunitari da parte delle autorità nazionali non possono essere considerati espressione di un principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, preesistente all' entrata in vigore di detto regolamento.
Poiché il diritto comunitario non disciplina la condizione del recupero relativo alla tutela del legittimo affidamento degli operatori economici, la materia è disciplinata dal diritto nazionale" (35).
46. Ciò premesso, e senza disconoscere le possibili ineguaglianze esistenti nei sistemi di recupero adottati dai vari Stati membri, da un lato, e l' impossibilità per gli operatori economici di rivalersi sugli importatori stranieri dopo un lungo periodo di tempo dalle controverse esportazioni, dall' altro, la soluzione da dare alla questione della Corte di cassazione italiana è che il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento non obbliga l' amministrazione nazionale che applica il proprio diritto nazionale a rinunciare al recupero a posteriori di importi compensativi monetari erroneamente non riscossi, in origine, presso operatori economici in buona fede.
47. Concludo pertanto suggerendovi di dichiarare quanto segue:
"1) L' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d. come pure all' identificazione di questi vini nel documento d' accompagnamento, dev' essere interpretato nel senso che solo i vini a denominazione di origine controllata (DOC) e quelli a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) potevano figurare in Italia, durante il periodo di vigenza di tale regolamento, ossia tra il 22 maggio e il 31 agosto 1973, nella lista provvisoria dei vini che hanno titolo per ottenere la qualità v.q.p.r.d.
2) In difetto di norme comunitarie in materia, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni della normativa interna relativa alla prescrizione dei dazi all' esportazione erroneamente non riscossi presso il soggetto passivo del tributo in conseguenza di un errore commesso dall' amministrazione nazionale, purché tali disposizioni si applichino in modo non discriminatorio ai crediti nazionali ed a quelli comunitari e non pregiudichino la portata e l' efficacia del diritto comunitario.
3) Il principio comunitario della tutela del legittimo affidamento non obbliga l' amministrazione nazionale a rinunciare al recupero a posteriori, alla stregua del proprio diritto nazionale, di importi compensativi monetari erroneamente non riscossi in origine dalla suddetta amministrazione presso operatori economici in buona fede".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Regolamento (CEE) 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d. come pure all' identificazione di questi vini nel documento d' accompagnamento (GU L 132, pag. 20).
(2) ° Regolamento (CEE) 28 aprile 1970, n. 817, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 99, pag. 20); il terzo comma è stato inserito dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 luglio 1971, n. 1627, che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70 per quanto riguarda alcune misure transitorie nel settore vitivinicolo (GU L 170, pag. 3).
(3) ° Regolamento (CEE) 4 aprile 1962, n. 24, relativo alla graduale attuazione di un' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU 1962, 989, pag. 62).
(4) ° Regolamento (CEE) n. 816/70, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1); regolamento (CEE) n. 817/70, citato.
(5) ° Regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1); regolamento (CEE) n. 338/79, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 54, pag. 48).
(6) ° Il primo considerando del regolamento (CEE) n. 337/79 pone chiaramente in evidenza la difficoltà di abbracciare sistematicamente la disciplina allora in vigore:
considerando che le disposizioni fondamentali relative all' organizzazione dei mercati nel settore vitivinicolo sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa (...) .
(7) ° Regolamento (CEE) 16 marzo 1987, n. 822, recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1); regolamento (CEE) 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59).
(8) ° Regolamento citato, v. supra, nota 2.
(9) ° Il corsivo è mio.
(10) ° Il paragrafo 1 si riferisce alle menzioni specifiche tradizionali utilizzate negli Stati membri per designare determinati vini.
(11) ° Regolamento (CEE) della Commissione relativo al controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 230, pag. 12).
(12) ° Regolamento (CEE) n. 1704/70, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1022/70, che stabilisce per un periodo transitorio certificati d' accompagnamento per taluni vini (GU L 190, pag. 15).
(13) ° Regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1970, n. 1022, che stabilisce per un periodo transitorio certificati d' accompagnamento per taluni vini (GU L 118, pag. 20).
(14) ° Art. 1.
(15) ° Il regolamento (CEE) n. 1022/70, inizialmente applicabile al più tardi, fino al 31 dicembre 1970 (art. 12, n. 2), è stato prorogato fino al 31 marzo 1973 con regolamento (CEE) della Commissione 7 marzo 1973, n. 734, che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/70 in seguito all' istituzione di un regime di documenti di accompagnamento nel settore vitivinicolo (GU L 69, pag. 31).
(16) ° Regolamento (CEE) n. 1769/72 che stabilisce nel settore vitivinicolo documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU L 191, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2814 (GU L 297, pag. 1).
(17) ° V. le liste successivamente pubblicate nella GU C 31 del 17.5.1973, pag. 20, e nella GU C 50 del 29.6.1973, pag. 2.
(18) ° Il corsivo è mio.
(19) ° Regolamento (CEE) 1 marzo 1973, n. 648, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU L 64, pag. 1).
(20) ° Regolamento (CEE) 1 marzo 1973, n. 649, che fissa gli importi compensativi monetari (GU L 64, pag. 7).
(21) ° GU L 197, pag. 1.
(22) ° Sentenza 12 novembre 1981, cause riunite 212-217/80, Amministrazione delle finanze dello Stato/Salumi (Racc. pag. 2735).
(23) ° Punto 11 della motivazione.
(24) ° Punto 12 della motivazione.
(25) ° Punto 15 della motivazione.
(26) ° Sentenze 9 dicembre 1982, causa 82/82, Italgrani / Amministrazione delle finanze dello Stato (Racc. pag. 4323), e 5 ottobre 1988, causa 210/87, Padovani e a. / Amministrazione delle finanze dello Stato (Racc. pag. 6177).
(27) ° Sentenza 27 marzo 1980, cause riunite 66, 127 e 128/79, Amministrazione delle finanze/Salumi (Racc. pag. 1237).
(28) ° Punto 16 della motivazione.
(29) ° Punto 18 della motivazione.
(30) ° V., in particolare, sentenze 5 marzo 1980, causa 265/78, Ferwerda, (Racc. pag. 617, punti 10 e 12 della motivazione); 21 settembre 1983, cause riunite 205-215/82, Deutsche Milchkontor (Racc. pag. 2633, punti 19, 22 e 23 della motivazione).
(31) ° V. F. Hubeau, Le principe de la protection de la confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes , Cahiers de droit européen, 1983, pag. 143.
(32) ° Sentenza 19 maggio 1983, causa 289/81, Mavridis (Racc. pag. 1731, punto 21 della motivazione).
(33) ° V. il richiamo supra alla nota 26.
(34) ° Punto 19 della motivazione.
(35) ° Punti 20 e 21 della motivazione.
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