Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Introduzione
1. Nel presente ricorso per inadempimento proposto contro il Regno dei Paesi Bassi la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, superando nel 1986 diversi contingenti di pesca, lo Stato membro convenuto è venuto meno al suo obbligo di vigilanza per quanto riguarda la gestione dei contingenti e, in particolare, la scelta delle date di chiusura della pesca.
2. Un ricorso analogo riguardante le attività di pesca degli anni 1983, 1984 e 1985 è già stato proposto davanti alla Corte e da questa giudicato (1). Nel frattempo, la Commissione ha presentato contro la Repubblica francese due ricorsi per inadempimento, aventi anch' essi ad oggetto, nel senso più ampio, gli obblighi imposti agli Stati membri nella gestione dei contingenti di cattura (2).
3. La Commissione conclude che la Corte voglia:
° dichiarare, a norma dell' art. 169, secondo comma, del Trattato CEE, che, superando i contingenti di cattura assegnatigli per il 1986, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del combinato disposto dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2057/82 e del regolamento (CEE) n. 2374/86;
° condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.
Il Regno dei Paesi Bassi conclude che la Corte voglia:
° respingere il ricorso della Commissione;
° condannare la Commissione alle spese.
4. Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, del contesto giuridico e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. I fatti e gli argomenti delle parti saranno richiamati nel corso del presente esame nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento.
B ° Esame
I ° Ricevibilità
a) Sulla precisione del ricorso
5. Il Regno dei Paesi Bassi ha eccepito all' udienza che il ricorso è impreciso e pertanto irricevibile. Il regolamento (CEE) n. 2374/86 (3) si limiterebbe infatti a modificare il regolamento (CEE) n. 3721/85 (4), fissando un volume di catture dell' aringa per i settori dello Skagerrak e del Kattegat che non avrebbe interesse alcuno per il convenuto.
6. La Commissione obietta che essa formula la censura di violazione dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82 (5) e che, del resto, l' eccezione di irricevibilità è tardiva.
7. Indipendentemente dal problema se l' eccezione sollevata durante la fase orale del procedimento sia un "motivo nuovo" ai sensi dell' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura e debba quindi essere respinta (6), va sottolineato che la Corte si pronuncia d' ufficio sulla ricevibilità del ricorso, specialmente se si tratta di accertare il rispetto di condizioni così fondamentali come quella che esige una formulazione precisa delle conclusioni che, in caso di sentenza, costituiscono la base della decisione.
8. Il regolamento n. 2374/86, menzionato nelle conclusioni del ricorso, fa chiaro riferimento, perfino nel titolo, al regolamento base. Il suo titolo completo è il seguente:
"Regolamento (CEE) n. 2374/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni e gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile".
Dai documenti scambiati durante la fase precontenziosa e dai motivi dedotti nel ricorso si evince senza ombra di dubbio che occorre fare riferimento al regolamento base, secondo il testo dell' ultima modifica.
9. Queste considerazioni sono tuttavia superflue se la Commissione ha legittimamente limitato le sue conclusioni durante la fase orale del procedimento. Niente le impedisce infatti di rinunciare ad alcuni gravami durante il procedimento: il che si è del resto verificato in merito ad altri punti nella causa presente.
10. Dal momento che il rappresentante della Commissione ha espressamente affermato di voler mantenere unicamente la censura di violazione dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, occorre esaminare se le conclusioni in tal modo modificate abbiano i requisiti di precisione necessari. Senza il riferimento al regolamento n. 2374/86, le conclusioni del ricorso sono le seguenti:
"La Commissione conclude che la Corte voglia:
° dichiarare, a norma dell' art. 169, secondo comma, del Trattato CEE, che, superando i contingenti di cattura assegnatigli per il 1986, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2057/82; (...)".
11. Le conclusioni del ricorrente devono essere tali da fornire la base di una sentenza di condanna se ricorrono le condizioni all' uopo necessarie. Ciò è confermato dal punto 1 del dispositivo della sentenza nella causa 290/87, così redatto:
"Il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri, nei limiti in cui, nel 1985, esso non ha tempestivamente provveduto alla chiusura della pesca per talune riserve ittiche".
12. Poiché, manifestamente, non occorre esaminare nessun' altra eccezione d' irricevibilità, si deve ammettere che il ricorso è ricevibile.
b) Oggetto della controversia
13. Tra la lettera di diffida 2 ottobre 1986, che ha aperto il procedimento del ricorso per inadempimento, e la data dell' udienza l' oggetto della controversia è stato più volte modificato o ristretto, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista fattuale. Occorre quindi definire l' oggetto della controversia così come si presenta al momento dell' udienza, tale dovendo essere il punto di riferimento della sentenza da pronunciare.
14. La lettera di diffida 2 ottobre 1986 e la successiva lettera 13 maggio 1987, che precisava gli aspetti concreti della prima, rilevavano una violazione degli artt. 1, 2 e 3 del regolamento n. 3721/85, modificato da ultimo dal regolamento n. 2374/86, dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 170/83 (7), e dell' art. 10 del regolamento n. 2057/82, a causa del superamento, in quattordici casi, dei contingenti di catture assegnati ai Paesi Bassi e della pesca, in dodici casi, di popolazioni ittiche per le quali nessun contingente era stato assegnato a tale Stato, essendo la pesca di tali popolazioni ittiche puramente e semplicemente vietata, o, se si vuole, fissata a un "contingente zero".
15. Nel suo parere motivato 21 novembre 1988 la Commissione ha rinunciato, in due casi, a far valere il superamento di contingenti. Dopo la sospensione del procedimento e la sua ripresa a seguito della sentenza 5 ottobre 1989 nella causa 290/87, la Commissione ha chiesto informazioni, con lettera 30 gennaio 1990, come aveva già fatto nella sua corrispondenza precedente, sulle sanzioni applicate nei casi in cui era stato superato il contingente assegnato ed erano state pescate popolazioni ittiche per le quali vigeva un "contingente zero".
16. Nel ricorso la Commissione ha inoltre rinunziato a censurare eventuali carenze nella repressione dei casi di pesca eccessiva e nell' applicazione delle relative sanzioni.
17. Essa ha sottoposto alla Corte, sempre nel ricorso, un elenco di dodici casi di superamento di contingenti, facendo notare che, in dieci di tali casi, la chiusura provvisoria della pesca non era stata disposta conformemente all' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, mentre, negli altri due casi, era stata decretata tardivamente.
18. Gli argomenti esposti dal convenuto hanno indotto la Commissione a modificare le sue censure durante la fase scritta del procedimento, nel senso che i divieti provvisori di pesca sarebbero stati decisi troppo tardivamente nei dodici casi, e sarebbero stati notificati alla Commissione soltanto in due casi. Nella replica la Commissione ha rinunciato a censurare il superamento del contingente in un caso, per cui, nel momento attuale, la controversia verte su un totale di undici casi di superamento di contingenti.
19. Sia nella fase precontenziosa che nel ricorso è stato sollevato il problema dei "contingenti zero", ma questa censura non è più riferita nel ricorso a casi particolari, mediante, ad esempio, un elenco.
20. All' udienza il rappresentante della Commissione ha dichiarato che non è esatto che questa abbia rinunciato a censurare il superamento dei "contingenti zero", ma ha precisato che il superamento di tali contingenti non costituisce violazione dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82.
21. Dal momento che la Commissione ha limitato le sue conclusioni al problema della violazione dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, parto dal presupposto che il mancato rispetto dei "contingenti zero" non sia più oggetto del presente procedimento.
22. E' del pari in tal senso che può interpretarsi l' osservazione del rappresentante della Commissione secondo cui eventuali infrazioni connesse alla pesca di "contingenti zero" rientrerebbero nelle competenze dello Stato membro e non sarebbero quindi in discussione nel presente caso.
23. Ne risulta pertanto che occorre pronunciarsi sul superamento di contingenti in undici casi. Per quanto riguarda le circostanze di fatto cui erano connessi tali superamenti, le parti si sono dedicate, durante la fase scritta del procedimento, ad un esame dettagliato di ogni singolo caso. La tabella che segue mira a dare un prospetto dei dati, in parte contraddittori, forniti in merito a questi casi controversi (8).
ALLEGATO
SpecieDivieto
delle catture Comm. 1986Chiusura
provvisoria
NL 1986 Quota
(in t)Totale delle catture
(in t)Registrazione delle
catture secondo la
Comm. (in t)Registrazione delle
catture secondo i Paesi Bassi (in t) 1Aringa VIb (CE)
VIa nord VIb 25.11. 25.11. 5 160 9 591Ott.: 4 763
Nov.: 8 31413 Nov.: 4 763
= 92% 2Merluzzo bianco IIa
(CE) IV 25.11.
18.11.
25.11.18 67025 056Ott.: 16 310
Nov.: 22 27713 Nov.: 16 264
= 87%
30 Nov.: 18 177 3Sgombro IIa
(CE), IIIa, IIIb,
a, c, d (CE) IV 14.10. 15.10. 1 200 1 949Sett.: 919
Ott.: 1 74611 Sett. = 47% 4Sgombro II; Vb
(CE); VI; VII;
VIII (CE); XII 4.6. 4.6.31 17058 854Marzo: 41 069
Maggio: 51 312Metà giugno: 22 271
= 72% 5Sogliola IIIa;
IIIb, c, d (CE) 27.5. 19.4. 50 111Febbr.: 4110 Febbr.: 30
= 60% 6Passera di mare IIIa;
(Skagerrak) 16.8. 15.8. 2 170 3 907Maggio: 1 862
Giugno: 2 752 7Eglefino IIIa;
IIIb, c, d (CE) 12.7. 5.7. 10 35Aprile: 5
Maggio: 1615 Maggio: 5 = 50% 15 Giugno: 110% 8Sogliola
VIII 27.5. 5.4. 105 213Marzo: 213
Maggio:15 Marzo: 0
18 Marzo: 161 9Merlano VII
(salvo VIIa) 27.5. 3.5. 100 131Marzo: 117
Aprile: 13115 Marzo: 62 = 62%
15 Aprile: + 5510Aringa VIa;
VIIb, c 1.11 1 550 2 125Sett.: 1 391
Ott.: 2 10918 Ott.: 1 391
= 90%11Merlano IIa (CE);
IV 12.1212 42213 741Ott.: 11 033
Nov.: 12 83313 Nov.: 11 682=94%
10 Dic.: 12 829=103%
II ° Nel merito
24. E' pacifico fra le parti che contingenti di cattura sono stati superati, talvolta in misura notevole, nel 1986. Solo punto controverso è se lo Stato membro convenuto sia responsabile di tale superamenti in quanto non avrebbe assolto gli obblighi imposti dal diritto comunitario in merito alla gestione dei contingenti, o se il superamento dei contingenti sia dovuto a circostanze estranee alla sfera d' influenza e alla responsabilità dello Stato membro.
25. Emerge dalle conclusioni modificate che il comportamento dello Stato membro deve essere valutato unicamente sotto il profilo dell' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, secondo il quale,
"Ciascuno Stato membro stabilisce la data in cui ritiene che le catture di una riserva o di un gruppo di riserve ittiche soggette a contingentamento, effettuate da pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati nel suo territorio, abbiano esaurito il contingente che gli è assegnato per tale riserva o gruppo di riserve ittiche. A decorrere da tale data, esso vieta provvisoriamente a tali pescherecci la pesca in tale riserva o gruppo di riserve ittiche nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco, sempreché le catture siano state effettuate dopo tale data, e fissa un termine entro il quale sono ammessi gli sbarchi, i trasbordi o le ultime notifiche sulle catture. Tale misura viene notificata senza indugio alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri".
26. Tale disposizione enuncia più obblighi di natura diversa. In primo luogo, essa prevede l' obbligo di fissare la data alla quale il contingente assegnato è da reputarsi esaurito. Come ho già rilevato nelle conclusioni per la causa 290/87, l' esaurimento del contingente è una finzione, dal momento che la relativa decisione deve essere adottata ancor prima che le quote di cattura siano effettivamente esaurite, senza di che tale decisione non risponderebbe né alla lettera né allo spirito dell' art. 10, n. 2. La decisione non può infatti essere adottata esclusivamente alla luce delle catture già registrate, ma deve tenere conto anche delle stime delle catture non ancora registrate, delle catture prevedibili e delle catture sbarcate in altri Stati membri.
27. In relazione diretta con la fissazione della data in cui il contingente è esaurito, lo Stato membro stabilisce un divieto provvisorio di pesca. Tale divieto deve essere tassativo (9).
28. In secondo luogo, lo Stato membro, attenendosi agli obblighi imposti dall' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82, fissa la data entro la quale sono consentiti il trasbordo e lo sbarco delle catture, nonché le ultime notifiche di catture. Tali notifiche non costituiscono oggetto della presente causa.
29. Infine, lo Stato membro è obbligato a notificare alla Commissione la decisione con cui si dichiara esaurito il contingente e si vieta provvisoriamente la pesca. A decorrere da tale notifica la Commissione è in grado di informare gli altri Stati membri sulle catture effettuate e di decidere da parte sua un divieto definitivo di pesca.
30. La Corte ha statuito più volte che uno Stato membro deve adottare in tempo utile le misure necessarie per evitare un superamento dei contingente (10). Questa è la ragione per cui esso non può ritardare l' adozione della decisione di chiusura della pesca in attesa che il contingente sia effettivamente esaurito. Come ho già osservato, nell' adottare tale decisione occorre tener conto delle registrazioni ancora in sospeso e della comunicazione delle catture già effettuate, nonché delle catture prevedibili fino al momento della pubblicazione e dell' entrata in vigore del divieto di pesca. Occorre infine tener conto anche delle stime delle catture sbarcate in altri Stati membri, che vanno imputate al contingente.
31. Il governo olandese ha affermato nel presente procedimento che questi elementi sono presi in considerazione. Tuttavia, il fatto che dei contingenti siano stati superati, talvolta in misura notevole, legittima il dubbio che gli elementi sopra indicati non siano presi in considerazione in modo appropriato.
32. Vero è che l' art. 10, n. 2, del regolamento n. 2057/82 non enuncia un obbligo di risultato, nel senso che il superamento del contingente constituisca, già in se stesso, inadempimento degli obblighi incombenti allo Stato membro. Ciò non toglie però che lo Stato membro debba impiegare tutti i mezzi a sua disposizione onde impedire che i contingenti vengano superati e non possa sottrarsi all' obbligo di rispondere davanti alla Comunità dell' efficacia dei mezzi impiegati.
33. Dalle cifre prodotte davanti alla Corte emerge che la chiusura della pesca è stata decisa nella maggior parte dei casi con eccessivo ritardo. Ciò può essere dovuto al fatto che l' organismo competente è entrato in possesso troppo tardi dei dati necessari, ma una circostanza del genere non basta a giustificare il ritardo.
34. Il raffronto dei dati contenuti nelle rubriche 1, 7 e 10 della tabella riassuntiva elaborata ai fini delle presenti conclusioni mostra che le catture indicate dalla Commissione per la fine del mese sono le stesse che il governo olandese menziona con riferimento alle registrazioni effettuate a metà del mese seguente. Questa differenza di tempo è sorprendente, data l' identità delle cifre indicate per le categorie considerate.
35. Il governo olandese precisa di aver incaricato un organismo di diritto pubblico, la Produktschap voor Vis en Visprodukten, di provvedere alla registrazione delle catture. Le registrazioni delle catture sono, in linea di principio, trasmesse una volta al mese (generalmente, il 15 del mese) al ministero competente con riferimento alle catture del mese precedente. Per effetto di questa notifica mensile delle catture già effettuate, ritardata peraltro di almeno due settimane, si verificano lentezze ingiustificate nella raccolta delle informazioni sulle quali deve basarsi la decisione che vieta la pesca.
36. In taluni casi, come mostrano chiaramente le rubriche 7, 8 e 9 della tabella, si sono verificati, tra la data della notifica e quella del divieto di pesca e della sua pubblicazione, ulteriori ritardi che vanno da due a tre settimane. In definitiva, in alcuni casi sono quindi trascorse più di quattro settimane tra la registrazione effettiva delle catture, dalle quali poteva già desumersi che il relativo contingente era esaurito, e l' entrata in vigore del divieto provvisorio di pesca.
37. Questi intervalli di tempo sono chiaramente troppo lunghi, come confermano le risultanze della tabella, combinate con quanto affermano le parti senza essere contestate. Per la categoria 1 le catture di pesce ammontavano, secondo la Commissione, a 4 763 t a fine ottobre e a 8 314 t a fine novembre. Da ciò può desumersi che, in un solo mese, sarebbero state pescate circa 3 500 t, il che rappresenta oltre la metà del contingente assegnato.
38. Lo stesso può dirsi per la categoria 2, a proposito della quale si desume dalle indicazioni della Commissione che erano state registrate 16 310 t a fine ottobre e 22 277 t a fine novembre. Le catture del mese durante il quale il relativo contingente rischiava di essere esaurito sarebbero quindi state di circa 6 000 t. Dai dati stessi forniti dal governo olandese, che aveva registrato 16 264 t il 13 novembre e 18 177 il 30 novembre, risulta che circa 2 000 t sono state pescate in sole due settimane.
39. Inoltre, quanto alla categoria 3, si rilevavano, secondo le indicazioni della Commissione, 919 t a fine settembre e 1 746 t a fine ottobre, ossia circa 830 t di catture in un mese, e quindi più di due terzi del contingente. Citerò un ultimo esempio, quello della categoria 4, nella quale in un solo mese (marzo) è stato pescato il totale delle catture.
40. Per garantire una gestione dei contingenti sulla quale si possa fare affidamento, lo Stato membro deve adottare le sue decisioni basandosi su dati aggiornati e non può giustificarsi adducendo che la registrazione è effettuata da un organismo di diritto pubblico che trasmette i dati utili solo una volta al mese.
41. Il governo olandese sostiene che, quando un contingente rischia di esaurirsi, le notifiche si fanno più frequenti. Invitato a rispondere al quesito scritto posto dalla Corte e ripetuto all' udienza, esso non ha però potuto provare che l' aumento della frequenza delle notifiche sia dovuto ad un obbligo giuridico imposto agli interessati. L' argomento secondo cui tale aumento corrisponderebbe ad una prassi amministrativa non basta ad eliminare dubbi sull' esecuzione corretta degli obblighi. Da un lato ° anche ammesso che esista una prassi amministrativa del genere ° non sono stati raggiunti i risultati dovuti. Dall' altro, una prassi amministrativa può venir modificata in qualsiasi momento, il che è incompatibile con il principio della certezza del diritto che deve presiedere all' adempimento degli obblighi comunitari nell' ordinamento giuridico degli Stati membri.
42. L' obiezione del governo olandese secondo cui la Produktschap trasmette al ministero competente i dati relativi alla registrazione delle catture conformemente allo schema degli obblighi di notifica dello Stato membro alla Commissione non è convincente. Lo Stato membro è infatti obbligato, in forza della sua responsabilità diretta nel rispetto dei contingenti assegnati, a controllare costantemente l' andamento delle catture.
43. Nella causa C-244/89 la Corte ha statuito che il termine di quindici giorni impartito per la comunicazione alla Commissione dei dati mensili sulle catture non può in alcun caso giustificare l' inadempimento, da parte di uno Stato membro, dell' obbligo ad esso incombente di adottare i provvedimenti necessari per vietare provvisoriamente qualsiasi attività di pesca dal momento in cui l' esaurimento del contingente appaia imminente (11). Essa ha inoltre sottolineato che uno Stato membro può esigere che le informazioni necessarie gli siano trasmesse in modo più sollecito, ad esempio via radio (12).
44. In definitiva, spetta allo Stato membro organizzare il sistema di registrazione delle catture e di trasmissione dei dati, ma occorre far sì che le necessarie decisioni siano adottate in base a dati aggiornati e in tempo utile, il che non è avvenuto nella maggior parte degli undici casi controversi in cui sono stati superati i contingenti assegnati.
45. Né può essere accolto l' argomento del governo olandese secondo il quale il mancato rispetto dei contingenti sarebbe dovuto anche a problemi di trasmissione delle registrazioni effettuate in altri Stati membri. Infatti, secondo le informazioni fornite dalla Commissione nel controricorso, e non contraddette, in tutti i casi in cui i contingenti in questione sono stati superati, il volume delle catture sbarcate e registrate nei Paesi Bassi era superiore a quello del relativo contingente. Orbene, è senza dubbio impossibile addurre problemi di trasmissione a proposito di tali catture. I pescatori, da parte loro, sono obbligati a trasmettere i loro dati al più tardi tre ore dopo la dispersione del carico: non vi è alcun motivo per concedere alle autorità nazionali diversi giorni, o addirittura settimane, per comunicare tali dati.
46. Quanto poi all' argomento difensivo del governo olandese secondo cui non è giusto tener conto del superamento di contingenti verificatosi negli anni precedenti, esso è accettabile poiché detto superamento non può essere la causa diretta dei casi attuali di pesca eccessiva. Tuttavia, il fatto che nel passato si siano verificati casi nei quali dei contingenti sono stati superati in misura notevole ha un valore indicativo che deve indurre lo Stato membro a rafforzare la sua vigilanza.
47. Vorri descrivere gli obblighi degli Stati membri in questo settore con l' esempio seguente.
I contingenti assegnati agli Stati membri possono essere paragonati a conti bancari di un importo determinato. Lo Stato membro cui i contingenti sono stati assegnati è responsabile della gestione dei conti. Esso assume nei confronti della Comunità la responsabilità di restare entro i limiti del conto (del contingente) usando, al riguardo, tutta la diligenza di un commerciante accorto. Finché l' importo disponibile nel conto resta elevato, può bastare un controllo mensile del saldo; se invece il conto tende ad esaurirsi, il titolare deve controllarne lo stato con la frequenza necessaria per chiuderlo in tempo, prima che esso presenti un saldo negativo. Egli deve in ogni caso evitare di andare in rosso, poiché il saldo negativo è irrimediabilmente perduto, e deve far uso di particolare diligenza se già in precedenza si sono verificati casi di passivo.
48. Secondo questo criterio, lo Stato membro convenuto non ha sufficientemente assolto i suoi obblighi di controllo.
49. Dopo avere così descritto in modo generale gli obblighi incombenti allo Stato membro, esaminerò uno ad uno gli argomenti addotti dal governo olandese a sua difesa in merito ai vari casi di superamento dei contingenti.
50. Le cifre fornite dal governo olandese a proposito della categoria 1 della tabella non rivelano effettivamente che la decisione di chiusura delle cattura sia stata tardiva. In settembre, sarebbero state pescate 242 t di aringhe, pari al 4% del contingente, e in ottobre 662 t, pari al 13% del medesimo. Il 13 novembre sarebbero state registrate 4 763 t, corrispondenti al 92% della quota, il che ha indotto a prevedere la chiusura della pesca per la fine di novembre.
51. Si evince però dalle affermazioni della Commissione che il volume delle catture, già a fine ottobre, era di 4 763 t, per cui le cifre fornite alla Corte riflettono probabilmente un ritardo notevole nella trasmissioni dei dati sulle catture. La chiusura della pesca fu decisa solo dopo che la Commissione ebbe inviato al governo olandese il 20 novembre un telex da cui risultava che il contingente era superato. Il fatto che la Commissione debba informare lo Stato membro circa il volume delle catture effettuate nella sua zona di pesca dimostra che il sistema nazionale d' informazione presenta gravi carenze.
52. Le stesse considerazioni possono valere nel caso della categoria 3, a proposito della quale, secondo le indicazioni del governo olandese, solo il 47% del contingente era stato sfruttato alla data dell' 11 settembre, mentre ancora una volta la Commissione annunciò, con telex dell' 8 ottobre, che il contingente era ormai superato.
53. Le dichiarazioni del governo olandese a proposito della categoria 2, relativa al merluzzo bianco, sembrano rivelare una gestione accurata del contingente. A suo dire, 16 264 t di catture erano state registrate il 13 novembre, ed una decisione di chiusura della pesca è stata adottata il 14 novembre nei confronti dei pescatori che catturano anche pesci diversi dal merluzzo bianco, ed è entrata in vigore il 18 novembre. La decisione di chiusura delle catture per tutti i pescatori è stata presa il 21 novembre ed è entrata in vigore il 25 successivo. A fine novembre, il contingente, per un totale di 18 177 t di catture, era stato utilizzato solo per il 97%. Ciononostante, le cifre prodotte dalla Commissione (16 310 t a fine ottobre e 22 277 t a fine novembre) sembrano chiaramente indicare un ritardo nella trasmissione dei dati.
54. Dall' argomento del governo olandese in merito alle catture dello sgombro della categoria 4 non emerge alcun inadempimento. Già in giugno sarebbero state effettuate verifiche in seguito ad indicazioni erronee sui quantitativi di pesce catturato. La decisione di chiusura della pesca è stata presa il 2 giugno ed è entrata in vigore il 4 giugno. Le cifre fornite dal governo olandese non concordano affatto con quelle della Commissione.
55. Quanto alle catture della categoria 5, il governo olandese sostiene che la pesca è stata provvisoriamente chiusa dal 12 febbraio al 1 maggio, perché si presumevano false le indicazioni fornite sul luogo delle catture. Orbene, si evince dalle cifre indicate dalla Commissione che il contingente in questione sarebbe stato superato proprio in tale periodo. Di conseguenza, non è in definitiva possibile alla luce dei dati disponibili, pronunciarsi sulle cause del superamento del contingente.
56. A proposito delle catture della passera di mare, appartenente alla categoria 6, il governo olandese assume di aver deciso la chiusura provvisoria della pesca anche per tale categoria dal 12 febbraio al 1 maggio. La pesca sarebbe stata riaperta il 1 maggio. Il 1 agosto sarebbero state registrate 2 160 t di catture, per cui, con decisione 13 agosto, entrata in vigore il 15 agosto, sarebbe stata decretata la chiusura della pesca. In mancanza di altre indicazioni sul periodo dal 1 maggio all' 11 agosto, non è possibile stabilire se fosse necessario intervenire già prima. Ad ogni modo, stando alle affermazioni della Commissione, 2 752 t di catture sarebbero state registrate già alla fine di giugno.
57. Quanto alle categorie 7, 8 e 9, si deduce dalle cifre fornite dal governo olandese che la chiusura della pesca è stata decisa troppo tardivamente. Anche in questo caso, tale ritardo è senza dubbio dovuto alla lentezza con cui sono stati trasmessi i relativi dati sulle catture. Nella categoria 8 le catture hanno visibilmente superato il contingente nel corso di due settimane. Ricorderò in proposito quanto la Corte ha, in sostanza, affermato nella causa C-244/89 (13), e cioè che l' importanza delle capacità di pesca dei pescherecci dello Stato membro esigeva da parte delle autorità nazionali una vigilanza ancora maggiore, ma non sminuiva minimamente l' obbligo di garantire il rispetto dei contingenti.
58. In merito alle catture del merlano della categoria 11, il governo olandese sostiene che la riserva ittica è stata sovente oggetto di uno scambio di contingenti. Il contingente iniziale era di 7 760 t ed ha raggiunto infine le 12 422 t in dicembre. Quanto al problema se lo scambio di contingenti possa giustificare una proroga dell' autorizzazione di pesca, mi sia consentito rinviare alla sentenza nella causa C-62/89 (14) , secondo cui:
"Trattative del genere, il cui risultato è aleatorio, non possono giustificare la continuazione della pesca dopo l' esaurimento del contingente dato che, in caso di insuccesso del tentativo di aumento del contingente tramite scambi o di ottenimento di quantitativi insufficienti per compensare le catture effettuate, qualsiasi ritardo nella chiusura provvisoria della pesca è tale da comportare un rischio di aggravamento del superamento del contingente. Ne consegue che qualsiasi accordo di scambi di contingenti concluso con un altro Stato membro al fine di aumentare un contingente deve aver luogo vuoi prima dell' esaurimento del contingente iniziale, vuoi dopo il divieto provvisorio di pesca".
59. Occorre infine esaminare la censura di mancata notifica alla Commissione dei divieti provvisori di pesca. L' obbligo di tale notifica è sancito dall' art. 10, n. 2, ultima frase, del regolamento n. 2057/82. Scopo della notifica è consentire alla Commissione di trasmettere le informazioni necessarie ad altri Stati membri e di decidere, da parte sua, i divieti definitivi di pesca. Questa è la ragione per cui lo Stato membro è obbligato in ogni caso a trasmettere la sua decisione alla Commissione, anche se quest' ultima decide quasi simultaneamente i divieti definitivi di pesca. Le decisioni di chiusura provvisoria di pesca per le categorie 5, 7, 8 e 9 sono state adottate diversi giorni, se non diverse settimane, prima della decisione della Commissione, per cui lo Stato membro non aveva alcun motivo di supporre che la sua notifica sarebbe stata superflua.
60. Lo Stato membro convenuto ha notificato le misure adottate unicamente per le categorie 1 e 2. La mancata notifica alla Commissione per le altre categorie costituisce quindi inadempimento degli obblighi ad esso incombenti.
Spese
61. Poiché le conclusioni della Commissione sono state sostanzialmente accolte, lo Stato membro convenuto deve essere condannato alle spese, conformemente all' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
C ° Conclusione
62. Al termine di questo esame, propongo alla Corte di statuire come segue:
"1) Il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 10, n. 2, del regolamento (CEE) n. 2057/82, per avere, in più casi, nel corso del 1986, sancito troppo tardi il divieto provvisorio di pesca per popolazioni ittiche soggette a contingentamento e per aver omesso di notificare senza indugio tali misure alla Commissione.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) ° Sentenza 5 ottobre 1989, causa 290/87, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 3083).
(2) ° Sentenza 20 marzo 1990, causa C-62/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-925), e sentenza 31 gennaio 1991, causa C-244/89, Commissione/Francia (Racc. pag. I-163).
(3) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2374, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3721/85 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1986 e talune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (GU L 206 del 30 luglio 1986, pag. 4).
(4) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3721, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (GU L 361 del 31 dicembre 1985, pag. 5).
(5) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1982, n. 2057, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (GU L 220 del 29 luglio 1982, pag. 1).
(6) ° V. sentenza 1 aprile 1982, causa 11/81, Duerbeck/Commissione (Racc. pag. 1251, punti 14 e 19 della motivazione).
(7) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24 del 27 gennaio 1983, pag. 1).
(8) ° Tale tabella è allegata alle presenti conclusioni.
(9) ° V. causa C-62/89, loc. cit., punto 18 della motivazione.
(10) ° Causa 290/87, loc. cit.; causa C-62/87, loc. cit., punto 17 della motivazione.
(11) ° Causa C-244/89, punto 30 della motivazione.
(12) ° Causa C-244/89, loc. cit., punti 21 e 30 della motivazione.
(13) ° Causa C-244/89, loc. cit., punto 29 della motivazione.
(14) ° Causa C-62/89, loc. cit., punto 20 della motivazione.
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