CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F G. JACOBS
presentate il 15 dicembre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nel presente procedimento la Repubblica ellenica chiede, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE (GU 1990, L 350, pag. 82) relativa alla liquidazione dei conti per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione «garanzia» (in prosieguo: il «FEAOG»), nella parte riguardante i conti presentati dalla Repubblica ellenica in determinati settori.
2.
La presente causa fa seguito ad una serie di giudizi riguardanti il comportamento delle autorità elleniche nell'ambito della gestione dei prodotti agricoli. Si vedano, in particolare, le cause C-259/87, Repubblica ellenica/Commissione (Race. 1990, pag. I-2845), C-334/87, Repubblica ellenica/Commissione (Race. 1990, pag. I-2849), C-35/88, Commissione/Repubblica ellenica (Race. 1990, pag. I-3125), C-335/87, Repubblica ellenica/Commissione (Race. 1990, pag. I-2875), C-32/89, Repubblica ellenica/Commissione (Race.1991, pag. I-1321), C-110/89, Commissione/Repubblica ellenica (Race. 1991, pag. I-2659), C-61/90, Commissione/Repubblica ellenica (Race. 1992, pag. Ī-2407) e C-385/89, Repubblica ellenica/Commissione (Race. 1992, pag. I-3225). Ritengo, tuttavia, che vi siano i presupposti, come chiarirò oltre, perché la presente causa possa considerarsi l'ultima di questa serie.
3.
Dall'art. 1 e dall'allegato della decisione di cui trattasi nella presente causa (in prosieguo: la «decisione impugnata») risulta che le spese che la ricorrente desiderava imputare al FEAOG nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1988 ammontavano a 169057420413 (dracme greche) DR. Di questo importo la Commissione ha considerato imputabili ai fini del finanziamento comunitario solo la somma di 167404485562 DR, lasciando a carico della ricorrente la restante somma di 1652934851 DR. A giudizio di quest'ultima, tale cifra ricomprende alcuni importi che la Commissione doveva, invece, porre a carico del FEAOG.
4.
La ricorrente è stata informata delle rettifiche che la Commissione intendeva apportare ai suoi conti in occasione delle discussioni bilaterali che hanno preceduto l'adozione della decisione impugnata. Le ragioni dell'atteggiamento della Commissione sono state descritte nella relazione di sintesi sui risultati delle verifiche effettuate in sede di liquidazione dei conti per l'eserzio 1988, alcuni estratti delle quali figurano in allegato al controricorso della Commissione.
5.
Nell'atto introduttivo, il governo ellenico ha dedotto sostanzialmente otto distinti mezzi, due dei quali esso ha ritirato in corso di causa. Mi limiterò pertanto ad esaminare, in ordine successivo, i restanti sei mezzi.
A — Vendite di grano tenero: non corretta esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-259/87, Repubblica ellenica/Commissione
6.
La ricorrente sostiene che la Commissione, contravvenendo all'art. 176 del Trattato, non ha dato corretta esecuzione alla sentenza della Corte 10 luglio 1990 (causa C-259/87, Repubblica ellenica/Commissione, Race. pag. I-2845). Con questa sentenza la Corte ha annullato la decisione di liquidazione dei conti relativi alle spese finanziate dal FEAOG per l'esercizio 1983 (decisione 87/368/CEE, GU 1987, L 195, pag. 43) nella parte in cui la Commissione aveva escluso dal finanziamento comunitario gli importi dichiarati dalla Repubblica ellenica in occasione della vendita di due quantitativi di 30000 t di grano tenero. In seguito alla sentenza, la Commissione ha dichiarato imputabile ai fini del finanziamento comunitario, nell'ambito della liquidazione dei conti per l'esercizio 1988, la somma di 596040000 DR relativa all'esercizio finanziario 1983. La ricorrente assume che la Commissione, per uniformarsi alla sentenza della Corte, avrebbe dovuto riconoscere come imputabile al FEAOG l'importo complessivo delle spese sostenute per le vendite in questione, che ammontano a 875015976 DR, oltre agli interessi. Essa chiede pertanto alla Corte di annullare la decisione nella parte in cui la Commissione ha riconosciuto un importo inferiore a quello dovuto. In subordine, la ricorrente chiede che la sentenza della Corte sia interpretata nel senso che l'unico importo da escludere dal finanziamento sia quello risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dei due quantitativi. In tal caso, l'importo escluso sarebbe di 83340000 DR, anziché di 278975976 DR, così come stabilito dalla Commissione.
7.
La Commissione ribatte che il prezzo effettivo di vendita dei due quantitativi era di 596040000 DR e solo questa somma, in conformità alla sentenza della Corte, deve essere rimborsata alla Repubblica ellenica.
8.
Ritengo che la tesi della Commissione debba essere accolta. Come la stessa sottolinea, essa sarebbe stata obbligata ad accreditare alla Repubblica ellenica le spese complessive risultanti dalla vendita delle due partite di grano solo nel caso in cui tale vendita si fosse realizzata nel rispetto delle norme comunitarie. Nella causa C-259/87 la Corte ha dichiarato che la vendita dei due quantitativi non poteva dirsi conforme ai requisiti stabiliti dal diritto comunitario e che, di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente escludere dal finanziamento del FEAOG l'importo corrispondente al prezzo teorico dei due quantitativi, determinato in base alle disposizioni dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3247/81 (GU 1981, L 327, pag. 1), oltre ai costi del loro ritiro dal regime di intervento. La Corte ha tuttavia osservato che il rifiuto della Commissione di dedurre dal prezzo teorico le somme incassate all'atto delle vendite irregolari costituiva un indebito arricchimento del FEAOG, contrario ai principi generali del diritto comunitario. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione della Commissione nella parte in cui questa aveva escluso l'imputabilità ai fini del finanziamento del FEAOG dell'«importo corrispondente alle somme incassate in occasione della vendita dei due quantitativi» (v. punto 1 del dispositivo e punto 27 della motivazione della sentenza). Non è peraltro contestato che l'importo effettivamente riscosso all'atto della vendita delle due partite sia di 596040000 DR. Ne consegue che la Commissione ha correttamente imputato al FEAOG solo tale importo.
9.
Per quanto riguarda poi la pretesa del governo ellenico volta ad ottenere la maggiorazione per interessi dell'importo dovuto, la Commissione sostiene che, secondo la comune prassi, nelle operazioni finanziarie di questo tipo tra la Comunità e gli Stati membri gli interessi non vengono computati. Essa osserva inoltre che, a conti fatti, tale consuetudine finisce col favorire gli Stati membri: sovente, infatti, gli stessi detengono, illegalmente e per periodi prolungati, fondi comunitari di cospicua entità, che alla fine vengono detratti senza interessi dalle anticipazioni sugli esercizi successivi. Essa aggiunge, altresì, di non aver cercato di calcolare gli interessi sulle somme che erano state illecitamente addebitate al FEAOG dalla Repubblica ellenica nel corso dei precedenti esercizi finanziari. A mio giudizio, tale argomentazione è convincente e merita di essere condivisa. Ritengo, pertanto, che la domanda della ricorrente volta a conseguire gli interessi debba essere respinta.
10.
Deve quindi concludersi nel senso di respingere il mezzo della ricorrente relativo alla non corretta esecuzione, da parte della Commissione, della sentenza della Corte nella causa C-259/87.
B — Spese di magazzinaggio di un quantitativo di olio di sansa: non corretta esecuzione della sentenza della Corte nella causa C-334/87, Repubblica ellenica/Commissione
11.
La ricorrente sostiene che la Commissione, contravvenendo all'art. 176 del trattato, non ha dato corretta esecuzione alla sentenza della Corte 10 luglio 1990 (causa C-334/87, Repubblica ellenica/Commissione, Race. pag. I-2849, rettificata con ordinanza della Corte 20 settembre 1990). Con questa sentenza la Corte ha annullato la decisione della Commissione relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per l'esercizio 1984 (decisione 87/468/CEE, GU 1987, L 262, pag. 23) nella parte in cui ha escluso dal finanziamento comunitario l'importo dichiarato dalla Repubblica ellenica per le spese di magazzinaggio di un quantitativo di olio di sansa per il periodo compreso tra il 14 marzo e il 7 agosto 1984. In seguito alla suddetta sentenza, la Commissione ha posto a carico del FEAOG, in occasione dei conti per l'esercizio 1988, la somma di 9389270 DR relativa all'esercizio 1984. La ricorrente fa rilevare come tale somma non copra l'importo complessivo delle spese che andrebbero invece imputate al FEAOG, e chiede pertanto l'annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui esclude l'imputabilità ai fini del finanziamento del FEAOG della somma di 4704109 DR, relativa alle spese di magazzinaggio per un periodo supplementare di 48 giorni.
12.
La domanda trae origine da una gara di acquisto mediante licitazione, in esito alla quale un quantitativo di olio di sansa, proveniente dalle scorte dell'ente ellenico di intervento, è stato aggiudicato nel luglio 1983. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2960/77 (GU 1977, L 348, pag. 46), l'acquirente deve provvedere al ritiro dell'olio entro 60 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione. In seguito ad una richiesta di informazioni da parte delle autorità elleniche, la Commissione, con telex 8 novembre 1983, è intervenuta per chiarire taluni punti relativi ai requisiti stabiliti dalle norme comunitarie, confermando quindi con successivo telex 20 dicembre 1983 che il FEAOG avrebbe sostenuto le spese di magazzinaggio fino alla scadenza del termine previsto per il ritiro del quantitativo considerato. In seguito al telex 8 novembre 1983, la Commissione ha ritenuto che non poteva esservi più alcuna incertezza sul significato delle disposizioni comunitarie. Nella decisione relativa alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1984 essa ha pertanto escluso l'imputabilità ai fini del finanziamento del FEAOG delle spese di ammasso dal 1° febbraio 1984 (vale a dire dall'inizio del mese successivo alla scadenza del termine dei 60 giorni a far data dal telex 8 novembre) fino all'effettiva consegna dell'olio nell'ottobre 1984. Tuttavia, nella sentenza pronunciata nella causa C-334/87, la Corte ha dichiarato che le disposizioni comunitarie non precisavano con sufficiente chiarezza se l'acquirente fosse tenuto a costituire una cauzione e che, di conseguenza, a buon diritto la ricorrente non aveva concluso l'operazione, in attesa di conoscere la posizione della Commissione al riguardo. La Corte ha dunque affermato che le spese di magazzinaggio per il periodo compreso tra il 14 marzo, data in cui fu presentata la domanda da parte delle autorità elleniche su questo punto, e il 7 agosto, data della risposta della Commissione, dovevano considerarsi imputabili al FEAOG.
13.
La ricorrente è peraltro convinta che il termine di decorrenza dei 60 giorni doveva essere individuato in riferimento alla data del telex del 20 dicembre. A suo avviso, quindi, le spese di magazzinaggio andavano computate dal 18 febbraio e non dal Io febbraio, secondo quanto ritenuto dalla Commissione. La Corte ha tuttavia espressamente respinto, al punto 48 della sentenza, la tesi della ricorrente per quanto riguarda il periodo intercorrente tra il Io febbraio e il 14 marzo 1984. Tale argomentazione deve, pertanto, essere disattesa.
14.
La ricorrente sostiene inoltre che la risposta della Commissione alla richiesta di informazioni sulle spese di magazzinaggio le era pervenuta il 9 agosto e non il 7 agosto, come è stato viceversa dichiarato nella sentenza della Corte. È di chiara evidenza, tuttavia, che attraverso questo argomento, a sostegno del quale essa non ha peraltro fornito alcuna prova, la ricorrente non contesta tanto l'esecuzione della sentenza da parte della decisione impugnata, quanto piuttosto la sentenza stessa. L'argomento deve quindi essere respinto.
15.
La ricorrente osserva infine che la Commissione, nella determinazione dell'importo, ha posto a carico dello Stato ellenico le spese di ammasso per un periodo di 124 giorni anziché per 76 giorni, come invece avrebbe dovuto fare per attenersi alla sentenza della Corte. La stessa non adduce peraltro alcun elemento di prova per confutare i conteggi della Commissione, che, al contrario, ribatte di aver imputato le suddette spese allo Stato ellenico in conformità della sentenza della Corte. Neppure tale tesi può pertanto ritenersi fondata.
16.
Concludo, quindi, nel senso che il mezzo che la ricorrente ha tratto dalla non corretta esecuzione, da parte della Commissione, della sentenza della Corte nella causa C-334/87 deve essere respinto.
C — Restituzioni all'esportazione relative ad alimenti zootecnici
17.
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui non è stata considerata imputabile al Fondo la somma di 869296279 DR relativa a restituzioni all'esportazione per alimenti zootecnici. Per giustificare tale rifiuto, la Commissione richiama le sentenze della Corte 12 luglio 1990 (causa C-35/88, Commissione/Repubblica ellenica, Race, pag. I-3125) e 19 marzo 1991 (causa C-32/89, Repubblica ellenica/Commissione, Race, pag. I-1321). Nella causa C-35/88 la Corte ha accertato, sulla base degli elementi probatori presentati dalla Commissione, che tra il 1981 ed il 1984 il KYDEP (Ente centrale per la gestione dei prodotti nazionali) è intervenuto nel settore dei cereali per conto dello Stato e che, in violazione del diritto comunitario, le perdite subite da tale ente sono state ripianate con risorse statali. Nella causa C-32/89 la Corte ha concluso che lo Stato ellenico ha controllato le operazioni commerciali effettuate dal KYDEP ed è intervenuto per sanare il suo deficit anche per l'esercizio finanziario 1986. La Commissione asserisce che la ricorrente non ha prodotto alcun elemento volto a dimostrare che le relazioni tra lo Stato e il KYDEP siano mutate. Al contrario, secondo un rapporto della Banca dell'agricoltura di Grecia del 26 gennaio 1990 sulle attività del KYDEP, il bilancio di quest'ultimo relativo al 1988 era in perdita (così come era avvenuto per gli esercizi finanziari tra il 1985 e il 1987) proprio a seguito del suo intervento nel settore degli alimenti zootecnici. Tale deficit è stato iscritto nel bilancio del KYDEP alla voce «crediti verso lo Stato». La Commissione argomenta, inoltre, che il governo ellenico si è rifiutato di rispondere alle sue ripetute richieste di procedere ad un controllo amministrativo e contabile del KYDEP. La Commissione sostiene che, non avendo avuto la possibilità di verificare l'imputabilità ai fini del finanziamento del FEAÓG delle restituzioni all'esportazione per gli alimenti zootecnici, essa non ha avuto altra scelta se non quella di negare il finanziamento comunitario per l'intero importo relativo al 1988.
18.
La ricorrente formula una serie di argomenti intesi a contestare tale esclusione. In primo luogo, essa sostiene che ciascun esercizio finanziario ha carattere autonomo rispetto ad ogni altro. Di conseguenza, elementi di prova che riguardino precedenti esercizi finanziari non potrebbero di per sé giustificare il rifiuto di riconoscere l'imputabilità delle spese sostenute nel 1988. La ricorrente asserisce del pari che le sentenze della Corte nelle cause C-35/88 e C-32/89 sono entrambe riferite a precedenti esercizi finanziari, mentre la presente lite verte su fatti del tutto diversi. Secondo la stessa, infatti, nel 1988 lo Stato ellenico non ha sovvenzionato nessuna delle attività del KYDEP nel settore degli alimenti zootecnici. A sostegno di questa tesi, la ricorrente produce una lettera del 24 gennaio 1991 inviata dal direttore generale del KYDEP al ministero dell'Agricoltura. Essa produce anche copia del bilancio del KYDEP relativo al 1988 ed un estratto del rapporto annuale del dipartimento finanziario dello stesso. La ricorrente asserisce, inoltre, che il diniego del finanziamento controverso si basa su un'inesatta interpretazione del termine «aiuti concessi dagli Stati», rilevando come ciò che la relazione della Banca dell'agricoltura di Grecia descrive come crediti del KYDEP verso lo Stato non vada inteso come «aiuti concessi dagli Stati» ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
19.
È anzitutto il caso di ricordare che nelle osservazioni presentate dal governo ellenico nella causa C-35/88 lo stesso aveva ammesso che le sovvenzioni accordate al KYDEP dovevano considerarsi aiuti di Stato. In base a ciò la Corte aveva dichiarato che, non avendo notificato alla Commissione progetti di aiuti al KYDEP, per l'acquisto e la vendita di cereali foraggieri, la Repubblica ellenica era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Come ho già sottolineato, nella causa C-32/89 la Corte ha accertato che questa attività è durata per tutto l'esercizio finanziario 1986: v. in proposito anche la causa C-61/90, Commissione/Repubblica ellenica, citata. È evidente, quindi, che il deficit del KYDEP è stato assorbito dalle risorse statali per un certo numero di anni. La ricorrente non nega che il KYDEP abbia subito delle perdite proprio in seguito al suo intervento nel 1988 nel settore degli alimenti zootecnici, né che il deficit sia stato iscritto al bilancio come «crediti verso lo Stato», tuttavia afferma che lo Stato non ha affatto sovvenzionato in quell'anno l'attività del KYDEP nel settore. A mio avviso, anche volendo ammettere che lo Stato ellenico non abbia eseguito versamenti a favore del KYDEP per ripianare le sue perdite, questo comunque non prova che il KYDEP non sia intervenuto sul mercato degli alimenti zootecnici, contravvenendo alle norme del diritto comunitario, nel periodo oggetto della decisione impugnata. Alla luce della consueta attività perseguita nel corso degli anni precedenti, il riferimento nel bilancio del KYDEP ai «crediti verso lo Stato» dimostra che il deficit del KYDEP continua ad essere considerato un impegno finanziario dello Stato e lascia decisamente presumere che il KYDEP abbia in realtà continuato ad intervenire nel settore degli alimenti zootecnici su commissione dello Stato, nella previsione di colmare le perdite con le risorse dello stesso.
20.
Risulta inoltre dai documenti prodotti in giudizio dinanzi alla Corte che, con lettera 3 aprile 1990, la Commissione si era dichiarata disposta a riesaminare la somma esclusa dal finanziamento solo a condizione che le autorità elleniche le fornissero prove concrete e precise e le consentissero di effettuare le ispezioni necessarie al controllo del mercato degli alimenti zootecnici in Grecia e delle relazioni finanziarie tra il KYDEP e lo Stato ellenico. La Commissione chiedeva, altresì, che le relative prove e l'autorizzazione ad effettuare le ispezioni le pervenissero entro il 30 aprile 1990, così da permetterle di procedere alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1988 entro i termini prescritti. Con lettera 4 maggio 1990 il governo ellenico negava l'autorizzazione ai controlli, adducendo che il KYDEP è un ente di diritto privato. La Corte ha successivamente dichiarato, con sentenza 12 luglio 1990, nella causa C-35/88, che rifiutandosi di comunicare alla Commissione le informazioni sul funzionamento del KYDEP, la ricorrente era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 5 del Trattato. Quest'ultima obietta di aver invitato la Commissione, nel marzo 1991, ad effettuare le suddette ispezioni, osservando inoltre che se queste fossero state realmente effettuate nel mese di giugno 1991, data inizialmente convenuta con la Commissione, essa sarebbe oggi in grado di provare le proprie asserzioni. La Commissione ribatte, tuttavia, senza essere smentita dal governo ellenico, che su esplicita richiesta delle autorità, i controlli dovevano effettuarsi solo sui successivi esercizi finanziari e non sull'esercizio oggetto della decisione impugnata. Anche quest'argomento non può, pertanto, ritenersi fondato.
21.
Ritengo quindi che, in base ai soli elementi di prova a sua disposizione, la Commissione non poteva certamente concludere che le spese sostenute dalla ricorrente in relazione alle restituzioni all'esportazione per alimenti zootecnici relative al 1988 fossero state realizzate nel rispetto dei principi del diritto comunitario. Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente escludere il finanziamento comunitario.
22.
Il governo ellenico sostiene inoltre che la decisione della Commissione, nella parte in cui ha escluso dal finanziamento l'importo controverso, è da considerarsi invalida per difetto di motivazione e per violazione del «diritto alla difesa», ovvero del diritto del governo di far valere adeguatamente il proprio punto di vista. Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta peraltro evidente che, mentre la Commissione ha spiegato le ragioni del proprio diniego, la ricorrente è rimasta strettamente legata al procedimento che ha portato all'adozione del rapporto di sintesi e della decisione di liquidazione dei conti. Ciò si evince, tra l'altro, dalla lettera 3 aprile 1990 e dal telex 16 giugno 1990 inviati dalla Commissione al governo ellenico. Inoltre, posto che la controversia sulle relazioni finanziane tra lo Stato ellenico e il KYDEP dura ormai da molti anni ed è stata oggetto di varie sentenze della Corte, la tesi secondo cui non sarebbe stato rispettato il diritto alla difesa non può essere accolta.
23.
Infine, il governo ellenico sostiene che la Commissione, mentre in un primo momento ha notificato l'esclusione dal finanziamento per un importo pari a 8200000 DR, successivamente, e senza alcuna spiegazione, lo ha aumentato fino a 869296279 DR. Risulta tuttavia chiaro dai documenti prodotti che la somma di 8200000 DR è frutto di un errore apparso unicamente nella traduzione in lingua greca della lettera inviata dalla Commissione al governo ellenico il 3 aprile 1990. L'importo corretto è stato poi notificato alla Repubblica ellenica con telex 16 giugno 1990. Inoltre, la Commissione ha pure inviato la copia rettificata della traduzione in lingua greca della lettera il 3 agosto 1990. Quest'argomento e dunque privo di fondamento.
24.
Concludo, pertanto, nel senso che il mezzo proposto dalla ricorrente relativo all'esclusione dal finanziamento del FEAOG delle restituzioni all'esportazione degli alimenti zootecnici deve essere respinto.
D — Prelievo di corresponsabilità sui cereali
25.
La ricorrente chiede, altresì, l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha negato il finanziamento comunitario per una somma pari a 215156000 DR, relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. In origine, questo capo della domanda della ricorrente era articolato in tre parti, relative rispettivamente ai ritardi nella riscossione del prelievo, alle modificazioni apportate ad alcuni dati statistici forniti dalla Repubblica ellenica ad Eurostat, nonché all'affermazione secondo cui la decisione impugnata avrebbe dato luogo ad un indebito arricchimento della Comunità. In corso di causa, la Commissione ha acconsentito, in considerazione della prima censura, ad apportare una correzione alla liquidazione dei conti per l'esercizio 1989 e le parti si sono accordate per esaminare il terzo punto in sede di liquidazione dei conti 1990. Di conseguenza, la lite tra le parti verte ora solo sui dati statistici forniti dalla Repubblica ellenica ad Eurostat.
26.
Il metodo impiegato dalla Commissione per controllare l'effettiva riscossione del prelievo di corresponsabilità dovuto dagli Stati membri è stato esaminato dalla Corte nella sentenza 20 maggio 1992, causa C-385/89, Repubblica ellenica/Commissione. Questo metodo si basa, sostanzialmente, sui dati statistici comunicati dagli Stati membri ad Eurostat. La Commissione ha negato il finanziamento sulla base dei dati pubblicati da Eurostat il 6 dicembre 1989, rifiutandosi di prendere in esame quelli modificati e trasmessi dalla Repubblica ellenica il 6 febbraio 1990. La ricorrente asserisce che, mentre le prime cifre dovevano considerarsi meramente provvisorie, quelle comunicate successivamente erano, al contrario, definitive. Essa sostiene, inoltre, che la distinzione tra dati provvisori e definitivi è ampiamente accettata ed è del tutto normale che esistano divergenze tra le due serie di dati. Conclude, pertanto, che il diniego della Commissione di accettare i dati modificati deve considerarsi illegittimo.
27.
Si ricorderà che anche nella causa C-3 85/89 la ricorrente ha sollevato una questione analoga contro il rifiuto della Commissione di riconoscere la validità dei dati corretti e trasmessi ad Eurostat in occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1987. La Corte ha statuito al punto 14 della motivazione della sentenza:
«A questo proposito si deve rilevare che, in un caso come quello di specie, in cui autorità nazionali modificano successivamente e in modo sostanziale dati numerici di importanza decisiva per il calcolo del prelievo di corresponsabilità, spetta a queste ultime fornire un numero sufficiente di informazioni concrete a giustificazione di siffatto cambiamento».
Nella presente causa, non si contesta il fatto che la prima serie di cifre è stata comunicata dopo oltre un anno dalla raccolta dei quantitativi di cereali a cui le cifre si riferiscono. I documenti prodotti in giudizio non consentono di stabilire, se nel presentare questi dati, il governo ellenico abbia informato la Commissione del loro carattere provvisorio. A mio giudizio, quindi, la Commissione poteva legittimamente considerarli definitivi. La ricorrente, d'altronde, non ha prodotto alcun elemento di prova volto a spiegare il motivo di queste correzioni o a dimostrare la loro maggiore attendibilità. Si può, di conseguenza, concludere che la Commissione era del tutto legittimata a non prendere in considerazione i nuovi dati.
28.
Mi riesce difficile comprendere, inoltre, in che modo i nuovi dati possano giovare alla ricorrente. La Commissione ha, infatti, prodotto alcune cifre che, in base ai nuovi dati, comporterebbero un aumento di 21000 t sull'intero volume dei cereali su cui il prelievo di corresponsabilità doveva essere riscosso. Benché sembri voler contestare queste cifre, la ricorrente non è stata peraltro capace di dimostrare, neppure sulla base dei suoi conteggi, l'assenza di un aumento della cifra in questione. La ricorrente non ha dunque dimostrato in quale modo gli ultimi dati trasmessi potessero portare ad una riduzione della somma rifiutata.
29.
Concludo, pertanto, nel senso che la censura formulata nei confronti della decisione della Commissione per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità non può essere accolta.
E — Incameramento della cauzione costituita all'atto della vendita di carni
30.
La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso l'imputazione al FEAOG della somma di 245233 DR, risultante da un errore nel calcolo della cauzione costituita dalla società ellenica «Thraki AE» all'atto della vendita di carni di intervento.
31.
Il regolamento (CEE) della Commissione n. 2182/77 stabilisce norme dettagliate per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità (GU 1977, L 251, pag. 60). L'articolo 4 prevede la costituzione, prima della conclusione del contratto di vendita, di una cauzione da parte del futuro acquirente, destinata a garantire l'effettiva trasformazione dei prodotti. Dalle osservazioni delle parti emerge che le autorità elleniche hanno notificato alla Thraki AE, acquirente di carni bovine di intervento, di avere intenzione di incamerare l'intera somma della garanzia (ossia, 868909 DR), dato che questa società non aveva realizzato la trasformazione entro i termini stabiliti. In seguito al reclamo della società, il 20 novembre 1987 la Commissione aveva inviato una lettera all'ente di intervento ellenico, in cui si affermava:
«I servizi della Commissione prendono atto che l'ente di intervento ellenico sembra aver applicato correttamente le disposizioni del regolamento n. 2182/77. La Commissione è tuttavia del parere che, nel caso di specie, possa trovare applicazione il principio di proporzionalità. Di conseguenza, pur con riserva di ricevere conferma che la condizione di base, ossia la trasformazione delle carni, è stata realmente soddisfatta, la sanzione può essere ricalcolata in conformità delle disposizioni dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 2182/77, come modificato dal regolamento n. 1809/87».
Il governo ellenico sostiene che, in seguito a questa lettera, l'ente di intervento ha ridotto l'importo iniziale alla somma di 623676 DR e, malgrado ciò, la Commissione non ha voluto riconoscere a carico del FEAOG la differenza tra l'importo iniziale e quello ridotto della cauzione incamerata. La Repubblica ellenica chiede, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la suddetta somma. La Commissione assume che, in applicazione del combinato disposto del regolamento (CEE) della Commissione n. 2182/77 e del regolamento (CEE) della Commissione n. 2220/85 (GU 1985, L 205, pag. 5), una cauzione può essere svincolata solo a due condizioni: innanzi tutto, deve essere effettivamente realizzata la trasformazione delle carni e, in secondo luogo, il relativo controllo deve essere effettuato entro il termine stabilito, dopo la conclusione del contratto di vendita. La Commissione sostiene che i contratti di vendita erano stati stipulati il 12 aprile 1986, mentre, come emerge dal rapporto dell'ispettore in data 27 gennaio 1988, il controllo era stato effettuato soltanto il 26 gennaio 1988, quindi molto tempo dopo lo spirare dei termini prescritti. La Commissione conclude che le prescrizioni del diritto comunitario non sono state rispettate, aggiungendo inoltre che nel periodo in cui si è rivolta all'ente di intervento ellenico essa non aveva ancora piena conoscenza dei fatti. A giudizio della stessa, la ricorrente ha frainteso il suo parere: dal tenore della lettera si evinceva, infatti, che essa era disposta ad accettare lo svincolo della cauzione solo nel caso in cui le due condizioni fossero state soddisfatte, anche se i documenti corrispondenti le fossero pervenuti tardivamente.
32.
A mio giudizio, è difficile interpretare la lettera secondo il significato che la Commissione adesso le attribuisce. La missiva può più agevolmente essere intesa come un'autorizzazione per l'ente di intervento ellenico a riesaminare l'importo della cauzione, purché le carni fossero state realmente trasformate. Benché le condizioni poste dal diritto comunitario non fossero state completamente rispettate, cosa che il governo ellenico non ha contestato, qualche dubbio poteva tuttavia residuare sull'applicazione del principio di proporzionalità. Sono pertanto incline a ritenere che, in base al contenuto della lettera, il governo ellenico potesse legittimamente ridurre l'importo della cauzione incamerata.
33.
Concludo pertanto nel senso che la tesi della ricorrente relativa al calcolo dell'importo della cauzione costituita dalla Thraki AE deve essere accolta.
F — Qualità del tabacco magazzinato all'intervento
34.
In occasione della liquidazione dei conti per l'esercizio 1987, la Commissione aveva rifiutato di imputare al FEAOG le spese relative al tabacco di qualità Burley e ad alcuni quantitativi di tabacchi orientali magazzinati all'intervento, per aver constatato che le loro qualità non corrispondevano alle caratteristiche prescritte dalle norme. Il governo ellenico chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione sulla liquidazione dei conti in questione. Con sentenza 20 maggio 1992 nella causa C-385/89, Repubblica ellenica/Commissione, la Corte respingeva il ricorso. Nell'ambito della liquidazione dei conti relativa all'esercizio 1988, la Commissione apportava, di conseguenza, una rettifica di 528931426 DR per i quantitativi di tabacco Burley e per i tabacchi orientali venduti nel 1988. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui questa ha posto a suo carico l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria, per due ordini di motivi: in primo luogo, perché nel corso delle ispezioni che avevano preceduto la liquidazione dei conti per l'esercizio 1987 la Commissione avrebbe ecceduto i limiti del suo potere discrezionale; in secondo luogo, perché la rettifica finanziaria in oggetto violerebbe i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
35.
Relativamente al primo argomento, il governo ellenico sostiene che le tecniche di campionamento adottate dalla Commissione durante le ispezioni che avevano preceduto la liquidazione dei conti per l'esercizio 1987 dovevano considerarsi inadeguate e contrarie alle norme tecniche internazionali. A sostegno di quest'argomento, la ricorrente si richiama ad un rapporto del 18 dicembre 1988, redatto da un rappresentante dell'Organizzazione ellenica del tabacco il quale era presente alle ispezioni della Commissione. Essa fa altresì notare che le analisi sui campioni effettuate dal laboratorio SEITA di Bergerac sono approdate, per quanto riguarda la qualità dei tabacchi, a risultati molto più favorevoli di quelli ottenuti dalla Commissione. Contro questa tesi, è sufficiente ricordare che nella sentenza pronunciata nella causa C-385/89 la Corte ha respinto le argomentazioni della ricorrente relative all'inadeguatezza dei criteri di controllo utilizzati dalla Commissione. Inoltre, la Corte ha affermato che la ricorrente non aveva provato in modo sufficientemente preciso che le varietà del tabacco di cui trattasi rispondevano alle caratteristiche qualitative prescritte. Questo argomento deve pertanto essere respinto.
36.
Quanto poi al secondo argomento, il governo ellenico asserisce che la relazione di sintesi, anteriore alla liquidazione dei conti dell'esercizio 1987, non prevedeva alcuna riserva sulla possibilità di apportare una rettifica finanziaria per il futuro. La liquidazione dei conti doveva pertanto ritenersi definitiva e la Commissione non era legittimata ad apportare nessuna rettifica successiva, ossia nel corso della liquidazione dei conti dell'esercizio 1988.
37.
A mio giudizio, questa tesi non può essere accolta. Nell'ambito della liquidazione dei conti per il 1987 la Commissione ha accertato che il tabacco Berley ed alcuni quantitativi di tabacchi orientali magazzinati all'intervento non presentavano le caratteristiche qualitative previste dalle norme. Come ho precedentemente rilevato, tale constatazione è stata confermata dalla Corte nella causa C-385/89, Repubblica ellenica/Commissione. Conseguenza necessaria di questa constatazione è che, nel determinare il quantitativo di tabacco che doveva lasciare il regime di intervento nel 1988, la Commissione non poteva prendere in considerazione le vendite di tabacco che non rispondevano ai requisiti prescritti e che pertanto non avrebbero mai dovuto essere ammessi all'intervento. La circostanza, poi, che la Commissione non abbia formulato alcuna riserva in sede di liquidazione dei conti per il 1987 non è atta ad infirmare la legittimità del diniego. L'assenza di una riserva poteva considerarsi rilevante solo nel caso in cui la Commissione avesse riesaminato conti già precedentemente liquidati. Nella fattispecie in esame, la rettifica finanziaria era stata apportata nel bilancio relativo all'esercizio 1988 solo rispetto ai quantitativi di tabacco venduti in quello stesso anno. La correzione non aveva, pertanto, carattere retroattivo. Non vedo, dunque, come nel caso di specie il comportamento della Commissione abbia potuto dare luogo ad una violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
38.
In conclusione ritengo quindi che il mezzo proposto dalla ricorrente in relazione alla qualità del tabacco magazzinato all'intervento debba essere disatteso.
Osservazioni generali
39.
A questo punto, può rivelarsi utile sottolineare ulteriormente il dovere degli Stati membri di cooperare con la Commissione, in conformità con l'art. 5 del Trattato, per assicurare il corretto impiego dei fondi comunitari. Ho già rilevato nelle mie conclusioni nella causa C-32/89, Repubblica ellenica/Commissione (Race. 1991, pag. I-1321) ai punti 52-54, che gli Stati membri, nell'esercizio della funzione loro assegnata, devono garantire la rigorosa osservanza delle norme comunitarie, agendo essenzialmente come amministratori del FEAOG, e che in tale loro qualità essi hanno l'obbligo di assicurare che le condizioni in cui le spese vengono effettuate siano il più possibile trasparenti.
40.
La serie di giudizi relativi al comportamento delle autorità elleniche alla quale ho fatto riferimento al punto 4, trae in parte origine per le difficoltà della Commissione ad ottenere le necessarie informazioni da parte loro, e la presente causa dimostra ancora una volta quanti problemi scaturiscano dalla mancanza di una informazione corretta. In particolare, le operazioni economiche, le attività del KYDEP nonché le relazioni finanziarie tra questo e lo Stato ellenico erano lungi dall'esser trasparenti.
41.
È tuttavia motivo di soddisfazione il fatto che la Commissione sia stata in grado di dichiarare, nella memoria di replica, che la Repubblica ellenica ha recentemente accettato che il KYDEP sia controllato dagli ispettori del FEAOG e che vi sia già stata la possibilità di effettuare due controlli. La Commissione è arrivata al punto di sostenere che si è avviata una nuova era nelle relazioni tra la Repubblica ellenica e la Comunità nell'ambito della gestione della politica agricola comune e che tale cambiamento non può che rivelarsi benefico per tutte le parti in causa, compresa la Corte, posto che è lecito attendersi una consistente diminuzione delle occasioni di lite tra la Commissione e la Repubblica ellenica. In udienza, l'agente del governo ellenico ha riferito di avere l'impressione che questa potrebbe essere l'ultima volta che la Corte sia chiamata a pronunciarsi su questioni come quella sollevata nella presente causa ed ha espresso il desiderio che in futuro questo genere di controversia venga risolto attraverso consultazioni con la Commissione.
42.
La Corte non può che rallegrarsi per questa evoluzione.
Conclusione
43.
La conclusione alla quale sono pervenuto nella presente causa è quindi che il ricorso va accolto su un solo punto. La ricorrente deve, a mio avviso, soccombere su tutti gli altri capi di domanda ed essere condannata alle spese.
44.
Pertanto ritengo che la Corte debba:
1)
annullare la decisione della Commissione 30 novembre 1990, 90/644/CEE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1988 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», nella parte in cui la Commissione non ha imputato al FEAOG la somma di 245233 DR relativa alla differenza tra l'importo della cauzione costituita dalla società Thraki AE sulla vendita di carni all'intervento e l'importo della cauzione incamerata;
2)
respingere il ricorso quanto al resto;
3)
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.
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