Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con la domanda pregiudiziale oggetto del presente procedimento, il Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis interroga la Corte sulla validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (1). In particolare, il giudice di rinvio pone il problema della compatibilità delle citate disposizioni con l' art. 51 del Trattato.
Rinviando alla relazione d' udienza per i dettagli, riassumo brevemente i fatti di cui alla causa principale.
2. Il sig. Gray, cittadino britannico, dopo aver lavorato in Inghilterra, nel 1971 si stabiliva con la moglie nell' isola di Gran Canaria, ove lavorava come direttore del ristorante di proprietà della moglie. E ciò fino all' 11 gennaio 1990, data in cui la moglie vendeva il ristorante. Egli, in tale periodo, aveva pertanto versato i contributi di previdenza sociale in base alla legislazione spagnola.
Il sig. Gray restava poi fino al successivo 26 febbraio nell' isola spagnola. Tuttavia, nel periodo dall' 11 gennaio al 26 febbraio 1990 il sig. Gray non si iscriveva quale richiedente lavoro nelle liste del competente ufficio di collocamento spagnolo, in quanto era sua intenzione ritornare al più presto nel Paese d' origine. Una volta rientrato nel Regno Unito, egli chiedeva di poter beneficiare delle prestazioni di disoccupazione, prestazioni che gli venivano negate sulla base dell' art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Ed è appunto il rifiuto di versargli tali prestazioni che ha originato il presente procedimento.
3. Ricordo anzitutto che l' art. 67, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 prevede che, ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di disoccupazione, si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro. Tuttavia, in base al paragrafo 3 dello stesso articolo, le indennità di disoccupazione sono concesse a condizione che il disoccupato abbia compiuto da ultimo dei periodi di assicurazione o di occupazione "secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni": cioé a condizione che abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione o di occupazione nello Stato in cui richiede l' indennità.
L' art. 69, n. 1, dello stesso regolamento stabilisce che il lavoratore in disoccupazione completa conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione allorché si sposta in uno o più Stati membri alla ricerca di un' occupazione, a condizione che si sia iscritto nelle liste dell' ufficio di collocamento dello Stato competente e sia rimasto in tale Stato per almeno quattro settimane prima della partenza verso un altro Stato membro (lett. a); occorre inoltre che si sia iscritto quale richiedente lavoro presso gli uffici dello Stato in cui si è recato (lett. b). In ogni caso, poi, il diritto alle prestazioni di disoccupazione è mantenuto per soli tre mesi (lett. c).
La normativa appena richiamata è estremamente chiara ed è pacifico, nel caso che ci occupa, che il sig. Gray non può avvalersi nel Regno Unito dell' art. 67, in quanto l' ultimo periodo di assicurazione è stato maturato in Spagna; né puo avvalersi dell' art. 69, n. 1, non essendosi iscritto nelle liste dell' ufficio di collocamento prima della sua partenza dalla Spagna.
Una tale situazione ha indotto il giudice nazionale ad adire questa Corte allo scopo di accertare se tali disposizioni siano invalide in quanto incompatibili con l' art. 51 del Trattato, e ciò nella misura in cui avrebbero come effetto di restringere la libera circolazione dei lavoratori garantita dal Trattato.
Occorre pertanto verificare se le norme regolamentari in questione, subordinando i diritti attribuiti al rispetto di talune condizioni, siano tali da ostacolare o comunque restringere la libera circolazione dei lavoratori quale garantita dal Trattato, in particolare dall' art. 51, in base al quale il Consiglio "adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori".
4. Ricordo anzitutto che la stessa Corte ha affermato, nella sentenza Testa (2), che "l' art. 51 non vieta al legislatore comunitario di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori, né di fissarne i limiti". Più in generale, sempre in materia di libera circolazione dei lavoratori, la Corte ha recentemente affermato, nella sentenza Antonissen (3), che condizioni limitative sono consentite sempreché non siano tali da pregiudicare "l' effetto utile del principio della libera circolazione".
Ora, è pacifico che le norme in discorso attribuiscono ai lavoratori disoccupati taluni diritti volti ad evitare che siano svantaggiati quando si trasferiscono per cercare lavoro in un altro Stato membro, diritti che essi non avrebbero sulla base delle sole disposizioni nazionali. D' altra parte, se è vero che la libera circolazione delle persone che cercano lavoro costituisce un mezzo necessario per realizzare e completare la libera circolazione dei lavoratori, non mi sembra, tenuto conto dello scopo delle norme che ci occupano, si possa ragionevolmente sostenere che le condizioni da esse imposte siano tali da ostacolare o restringere una tale libertà.
5. Invero, la circostanza che l' istituzione competente ad erogare le prestazioni di disoccupazione, ai sensi dell' art. 67, n. 3, sia unicamente quella dello Stato in cui da ultimo il lavoratore abbia maturato periodi assicurativi o di occupazione deriva dal più generale principio, più volte sottolineato dalla stessa Corte, secondo cui un disoccupato è soggetto alla normativa dello Stato in cui ha lavorato da ultimo (4).
Nella stessa ottica va letto l' art. 69, n. 1, che consente di esportare le prestazioni di disoccupazione per un periodo di tre mesi, ma pone come condizione che il disoccupato, prima di trasferirsi in un altro Stato membro, fosse iscritto nelle liste dell' ufficio di collocamento dello Stato di ultima occupazione: e ciò appunto perché le prestazioni di disoccupazione sono erogate sulla base della legislazione sociale di tale Stato, che dovrà rimborsarle all' istituzione competente dello Stato in cui il disoccupato si è recato per cercare lavoro.
In sostanza, dunque, l' imposizione delle condizioni di cui trattasi costituisce una scelta politica volta a far gravare l' onere delle prestazioni sullo Stato membro nel quale la persona in questione ha versato da ultimo i contributi. Nel contempo, si vuole evitare, in assenza di un mercato comune del lavoro, l' esportazione della disoccupazione, incentivando i disoccupati a cercare lavoro anzitutto nello Stato di ultima occupazione.
6. Ciò detto, sottolineo che il problema che ci occupa è stato parzialmente risolto con la recente sentenza van Noorden (5). In tale sentenza la Corte ha infatti affermato che "un disoccupato in cerca di lavoro che non sia mai stato soggetto alla legislazione sociale dello Stato membro nel quale chiede l' assegnazione delle indennità di disoccupazione e che non abbia pertanto compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione dello stesso Stato membro, non può fruire delle indennità di disoccupazione in forza dell' art. 67 del regolamento n. 1408/71, bensì soltanto in forza del richiamato art. 69 del medesimo regolamento" (punto 10 della motivazione). Nella stessa sentenza la Corte ha escluso che l' art. 67 fosse incompatibile con le altre norme del diritto comunitario applicabili in materia, in particolare gli artt. 7 e 58-66 del Trattato (punto 11 della motivazione).
Quanto poi alla condizione, prevista dall' art. 69, n. 1, di iscriversi nelle liste di collocamento dell' ufficio del lavoro dello Stato di ultima occupazione, ritengo che si tratti di una condizione pienamente coerente con il sistema istituito, nella misura in cui è l' unico mezzo che consente di definire lo status di "disoccupato" in base alla normativa dello Stato competente ad erogare le prestazioni di previdenza sociale.
In definitiva, ritengo che le condizioni imposte dagli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non siano tali da ostacolare o comunque restringere la libera circolazione dei lavoratori quale garantita dal Trattato. In particolare, non si rilevano nelle disposizioni regolamentari qui conferenti elementi di incompatibilità con l' art. 51 del Trattato.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere come segue al quesito posto dal Social Security Appeal Tribunal di Bognor Regis:
"L' esame della questione pregiudiziale non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità degli artt. 67, n. 3, e 69, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio; in particolare, le citate disposizioni non sono incompatibili con l' art. 51 del Trattato".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(2) Sentenza 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, (Racc. pag. 1979, punto 14 della motivazione).
(3) Sentenza 26 febbraio 1991, causa C-292/89, (Racc. pag. I-745, punto 21 della motivazione).
(4) V. sentenza 7 marzo 1985, causa 145/84, Cochet (Racc. pag. 801) e sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84, Ten Holder (Racc. pag. 1821).
(5) Sentenza 16 maggio 1991, causa C-272/90, (Racc. pag. I-2543).
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