CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 22 settembre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
I quesiti pregiudiziali sottoposti a questa Corte dal Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo vertono sull'interpretazione dell'art. 37, n. 1, del Trattato, dell'art. 208, n. 1, dell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e della raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 1987 ( 1 ).
Tali quesiti concernono, in particolare, il contenuto e la portata dell'obbligo, imposto alla Repubblica portoghese, di procedere al riordinamento progressivo del monopolio nazionale di alcole etilico di origine agricola e non agricola. Trattasi dunque degli stessi problemi alla base della causa Commissione/Portogallo (C-361/90) nella quale pronuncio le conclusioni in data odierna.
2.
L'impresa Caves Neto Costa SA (nel prosieguo: la «CNC») proponeva un ricorso gerarchico contro il provvedimento del 24 novembre 1987 con cui il direttore generale del Commercio estero le aveva rifiutato l'autorizzazione ad importare dalla Francia un quantitativo di alcole etilico. Di fronte al silenzio-rifiuto da parte del ministro del Commercio e del Turismo e del segretario di Stato per il Commercio estero, la CNC proponeva ricorso davanti al Supremo Tribunal Administrativo.
Quest'ultimo ha operato un rinvio pregiudiziale chiedendo se la Repubblica portoghese avesse l'obbligo di aprire i contingenti alle importazioni fin dal 1 ° gennaio 1986 o se invece un tale obbligo sia intervenuto solo a una data ulteriore, nonché se sia da considerare corretta la fissazione dei contingenti quale stabilita nella raccomandazione della Commissione dell'8 settembre 1987.
3.
Ora, come risulta dalle conclusioni da me presentate nella causa Commissione contro Portogallo, cui faccio rinvio per quanto di ragione ( 2 ), l'art. 208, n. 1, dell'Atto di adesione non impone specificamente l'apertura di contingenti globali all'importazione, limitandosi invece a prevedere che lo Stato membro in questione proceda ad una graduale riorganizzazione del monopolio in modo da eliminare, entro la fine del periodo transitorio, ogni discriminazione tra cittadini degli Stati membri quanto all'approvvigionamento ed allo smercio dei prodotti soggetti a monopolio. Ciò significa che la scelta dei mezzi e delle modalità per pervenire ad un tale risultato è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. Quanto alle disposizioni previste nella raccomandazione della Commissione, basti qui rilevare — ed è pacifico tra le parti — che si tratta di un atto non vincolante.
4.
Ciò detto, non posso fare a meno di sottolineare che i quesiti posti dal giudice nazionale si fondano — con ogni evidenza — sul presupposto dell'efficacia diretta, durante il periodo transitorio, dell'art. 37, n. 1, del Trattato e dell'art. 208, n. 1, dell'Atto di adesione. Al riguardo, va tuttavia rilevato che, come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, una norma comunitaria è provvista di effetti diretti solo allorché sufficientemente precisa ed incondizionata. Ora, come si è già detto, le norme in parola si limitano ad imporre un obbligo di risultato, lasciando agli Stati membri, nei limiti di tempo indicati, la scelta dei mezzi e delle modalità per conseguirlo.
Peraltro, proprio in relazione all'art. 37, n. 1, del Trattato, la Corte ha avuto modo di affermare che «la soppressione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda gli approvvigionamenti e gli sbocchi si configura come un preciso obbligo di risultato, sottoposto ad una mera clausola sospensiva» ( 3 ) e che, pertanto, ma solo, «alla scadenza del periodo transitorio, l'obbligo sancito dall'art. 37 non è più condizionato da alcuna riserva, né si può considerare subordinato, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all'emanazione — a livello comunitario o da parte delle autorità nazionali — di provvedimenti di sorta» ( 4 ).
Come risulta con chiarezza dalle riportate statuizioni, se è ben vero che alla scadenza del periodo transitorio la norma in questione è tale da attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare (anche qualora gli Stati membri non abbiano ancora adempiuto all'obbligo di risultato loro imposto), è altrettanto vero che fino alla scadenza di tale periodo la norma in questione, ed il corrispondente articolo dell'Atto di adesione, non è incondizionata ed è dunque priva di efficacia diretta.
Ne consegue che fino al termine del periodo transitorio, periodo che scade — nella fattispecie — il 31 dicembre 1992, le norme in questione non possono essere invocate dai singoli davanti alle giurisdizioni nazionali.
5.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di rispondere come segue ai quesiti posti dal Supremo Tribunal Administrativo del Portogallo:
«1)
Gli artt. 37, n. 1, del Trattato e 208, n. 1, dell'Atto di adesione vanno interpretati nel senso che l'obbligo imposto alla Repubblica portoghese di procedere al riordinamento progressivo del monopolio nazionale di alcole etilico non include necessariamente l'apertura di contingenti all'importazione.
2)
Fino alla scadenza del periodo transitorio, l'art. 208, n. 1, dell'Atto di adesione e l'art. 37, n. 1, del Trattato non producono in capo ai singoli diritti che possano essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali».
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) Raccomandazione alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcoli nei confronti degli altri Stati membri (GU L 306, pag. 32).
( 2 ) V. in particolare i paragrafi 3 e 5.
( 3 ) Sentenza 3 febbraio 1976, causa 59/75, Manghera (Racc. pag. 91, punto 15 della motivazione).
( 4 ) Sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe/Hauptzollamt Landau (Racc. pag. 181, punto 24 della motivazione).
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