Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Ai sensi dell' art. 51, primo comma, della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981 (1) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari, nonché ai sensi dell' art. 3 della direttiva del Consiglio 28 settembre 1981 (2) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari, gli Stati membri dovevano dare attuazione a queste direttive entro il 28 settembre 1983.
2. Con atto introduttivo 22 febbraio 1991 la Commissione ha presentato un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni necessarie per confermarsi alle direttive del Consiglio, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE.
La Repubblica italiana ha riconosciuto di non aver ancora adottato le norme per il recepimento delle citate direttive del Consiglio nel diritto nazionale.
3. Non mi resta pertanto che proporre alla Corte di pronunciarsi in conformità alla domanda della Commissione e di condannare la Repubblica italiana alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - Direttiva 81/851/CEE, GU 1981, L 317, pag. 1.
(2) - Direttiva 81/852/CEE, GU 1981, L 317, pag. 16.
Full & Egal Universal Law Academy