Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Corte d' appello di Roma (in prosieguo: il "giudice nazionale") ha sottoposto alla Corte una questione di interpretazione dell' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento del Consiglio 9 novembre 1981 (1), n. 3247, come modificato dal regolamento 16 settembre 1985 (2), n. 2632, e dell' allegato II, punto VIII "Olio d' oliva", del suddetto regolamento, al quale fa riferimento la soprammenzionata disposizione. Il punto VIII del soprammenzionato allegato così recita:
"VIII. Olio di oliva
Ai fini dell' applicazione delle disposizioni relative ai quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause identificabili, deve essere preso in considerazione il prezzo di intervento per la qualità in causa, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili".
La questione è sorta in una controversia tra la Federazione italiana dei consorzi agrari (in prosieguo: la "Federconsorzi") e l' ente di intervento italiano Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l' "AIMA") relativamente all' ammontare dell' importo che doveva essere pagato dalla Federconsorzi all' AIMA per un quantitativo di olio di oliva che nel corso della campagna di commercializzazione 1985/1986 era stato rubato in un deposito della Federconsorzi.
Per una migliore comprensione della causa principale illustrerò innanzi tutto le disposizioni comunitarie che costituiscono l' ambito normativo della controversia. Esse riguardano la determinazione del prezzo di acquisto dell' olio di oliva offerto all' intervento e la formazione dei conti annuali al fine del finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", di talune misure di intervento sotto forma di magazzinaggio. Se non è diversamente indicato rinvierò in prosieguo alle disposizioni che erano in vigore durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 durante la quale è avvenuto il furto che ha dato luogo alla causa principale.
L' ambito normativo
2. Si tratta innanzi tutto delle disposizioni relative alla determinazione del prezzo di acquisto dell' olio di oliva offerto all' intervento.
Per raggiungere la stabilità perseguita nel settore dell' olio di oliva il Consiglio con il regolamento (CEE) n. 136/66 (3) ha concesso ai produttori e alle loro associazioni la possibilità di offrire olio di oliva alle autorità competenti degli Stati membri. Gli organismi di intervento designati dagli Stati membri hanno l' obbligo di acquistare l' olio di oliva offerto al prezzo di intervento (4).
Ai sensi dell' art. 4, nn. 1 e 2, del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1562/78 (v. nota 4), ogni anno viene fissato il prezzo di intervento per una qualità tipo di olio la cui denominazione figura nell' allegato del regolamento. L' art. 12, n. 1, ultima frase, del regolamento n. 136/66 chiarisce tuttavia che, se la denominazione o la qualità dell' olio offerto all' intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo di intervento (e quindi non corrisponde alla menzionata qualità tipo), il prezzo di acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni.
L' allegato al regolamento n. 136/66 fornisce la denominazione e la definizione di sette tipi di olio di oliva, tra cui il primo tipo ("olio di oliva vergine", anche denominato "puro olio di oliva vergine") è classificato come segue:
"a) extra: olio di oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 1 grammo per 100 grammi;
b) fino: olio di oliva che abbia tutte le caratteristiche dell' olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi;
c) corrente (si può usare anche l' espressione 'semifino' ): olio di oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 3,3 grammi per 100 grammi;
d) lampante: olio di oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi".
3. In conformità all' art. 12, n. 4, del regolamento n. 136/66 la Commissione, con il regolamento (CEE) 10 dicembre 1985 (5), n. 3472, ha adottato le norme di attuazione per l' acquisto ed il magazzinaggio dell' olio di oliva da parte degli enti di intervento. Ai sensi dell' art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3472/85 il prezzo di acquisto è il "prezzo valido il giorno della consegna per una merce resa non scaricata al magazzino, tenendo conto delle maggiorazioni e riduzioni" e tale prezzo di acquisto viene modificato "applicando al prezzo di intervento le maggiorazioni e le riduzioni che figurano nell' allegato".
Per una buona comprensione della presente fattispecie riporto interamente qui di seguito l' allegato del regolamento n. 3472/85:
(ECU/100 KG)
Denominazione e qualità ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi d' olio)
Maggiorazione
Riduzione Olio vergine extra
Olio vergine fino
Olio vergine semifino
Olio vergine lampante 1
Altri oli vergini lampanti:
° da più di 1 di acidità sino a 8
° da più di 8 di acidità
Olio di sansa di oliva sino a 5 di acidità
Altri oli di sansa di oliva:
° da più di 5 di acidità sino a 8
° più di 8 di acidità17,29
12,09
°°
°
°
8,14
Aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
Aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
123,00
Aumento della riduzione di 0,17 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più
Aumento della riduzione di 0,20 ECU per ognio decimodiad gr dira g grado di acidità in più
Da questo allegato risulta che l' "olio vergine semifino" (in prosieguo: l' "olio semifino") costituisce la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di intervento (6). L' acquisto di "olio vergine lampante" (in prosieguo: l' "olio lampante") avviene, così risulta anche da tale allegato, ad un prezzo che è uguale al prezzo di intervento su cui viene operata una riduzione che aumenta quanto più alto è il grado di acidità, a cominciare da una riduzione di 8,14 ECU/100 kg per l' olio con un 1 di acidità.
4. Descrivo ora le disposizioni relative alla predisposizione di conti annuali per quanto riguarda il finanziamento di interventi da parte del FEAOG.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 2 agosto 1978 (7), n. 1883 fissa le norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. L' art. 4, n. 1, di tale regolamento stabilisce che, se una misura di intervento comporta l' acquisto ed il magazzinaggio di prodotti, l' importo finanziato è determinato dai conti annuali stabiliti dai servizi od organismi pagatori, nei quali sono iscritti, rispettivamente al passivo e all' attivo, i vari elementi che compongono le spese e gli introiti.
Ai sensi dell' art. 4, n. 3, del regolamento n. 1883/78, il Consiglio, col menzionato regolamento n. 3247/81, ha determinato, per le misure di intervento nell' ambito delle quali i prodotti agricoli vengono acquistati e immagazzinati da organismi di intervento, le norme che disciplinano i conti annuali dei servizi pagatori. Per la conservazione dei quantitativi immagazzinati l' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3247/81 ammette la fissazione di un limite di tolleranza, cioè, così lo intendo, il limite entro cui quantitativi mancanti non vengono conteggiati. Ai sensi dell' art. 3, n. 2, primo comma, del regolamento n. 3247/81, il valore dei quantitativi che superano il limite di tolleranza viene accreditato nei conti e in tal caso per il calcolo di tale valore vale quanto segue:
"Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all' allegato II, il valore si ottiene moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di intervento di base valido per la qualità tipo il primo giorno della campagna che inizia durante l' esercizio, aumentato eventualmente di tutte le maggiorazioni mensili".
Considerato che l' allegato II del regolamento n. 3247/81, nella sua versione originaria, non contiene alcuna misura specifica per l' olio di oliva, il valore dei quantitativi che superano il limite di tolleranza, in base a tale versione, deve anch' esso essere determinato sulla base del prezzo di intervento per la qualità tipo, cioè per l' olio semifino.
5. L' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3247/81, nella sua versione originaria stabilisce che i quantitativi mancanti a causa di furti o di altre perdite dovute a cause identificabili non rientrano nel calcolo relativo ai limiti di tolleranza. Il valore di tali quantitativi, in base a tale norma, deve essere accreditato nei conti alla data del furto o della perdita o, se ciò non è possibile, alla data del loro accertamento. Detto valore è stabilito "secondo le disposizioni fissate per i quantitativi che superano il limite di tolleranza". Per l' olio di oliva per il quale nell' allegato II non è prevista alcuna specifica disposizione, il valore deve essere calcolato anche sulla base del prezzo di intervento per la soprammenzionata qualità tipo. Come prezzo di intervento va preso in considerazione, in base all' ultima frase della disposizione, il prezzo della campagna in corso, aumentato eventualmente di tutte le maggiorazioni mensili.
L' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3247/81 è stato modificato dal menzionato regolamento n. 2632/85. Alla disposizione secondo cui il valore dei quantitativi rubati o perduti viene stabilito secondo le disposizioni fissate per i quantitativi che superano il limite di tolleranza, viene aggiunto più esplicitamente che questo vale "fatte salve le disposizioni specifiche di cui all' allegato II". Inoltre all' allegato II viene aggiunto un punto VIII "Olio di oliva" il cui testo è stato precedentemente (paragrafo 1) citato. Da ciò risulta che, a decorrere dall' entrata in vigore del regolamento di modifica n. 2632/85 e quindi per i furti verificatisi nel corso della campagna di commercializzazione 1985/1986 che ci riguarda, il valore dei quantitativi di olio di oliva rubati viene determinato sulla base del prezzo di intervento per la qualità in causa. In altri termini, a decorrere da tale momento non valeva più per l' olio di oliva la regola generale secondo cui il valore dei quantitativi sottratti doveva essere determinato sulla base del prezzo di intervento per la qualità tipo.
La disposizione introdotta dal regolamento n. 2632/85 non è rimasta tuttavia in vigore per lungo tempo. Con regolamento (CEE) 27 novembre 1990 (8), n. 3492, il Consiglio ha abrogato il regolamento n. 3247/81 ed ha dichiarato la Commissione competente a determinare il valore dei quantitativi sottratti (v. artt. 5, n. 2, e 8, del regolamento n. 3492/90). Con regolamento (CEE) 12 dicembre 1990 (9), n. 3597, la Commissione, sulla base di tale competenza, ha adottato nuove norme contabili. Ai sensi dell' art. 2, n. 1, di tale regolamento il valore dei quantitativi mancanti a seguito di furto viene calcolato "moltiplicando i suddetti quantitativi per il prezzo di intervento di base vigente per la qualità tipo, il primo giorno dell' esercizio in corso, maggiorato del 5%" (il corsivo è mio). Questa disposizione vale "fatte salve disposizioni particolari di cui all' allegato". Neanche tale allegato contiene alcuna disposizione particolare per l' olio d' oliva. L' art. 2, n. 5, del regolamento n. 3597/90 precisa infine che per la determinazione del valore dei quantitativi di cui al n. 1 "eventuali maggiorazioni, abbuoni, riduzioni, percentuali e coefficienti applicabili al prezzo di intervento all' atto dell' acquisto del prodotto non sono presi in considerazione".
La causa principale e la competenza della Corte
6. Con un contratto di assuntoria 1 febbraio 1986 l' AIMA affidava alla Federconsorzi, come per gli anni precedenti, l' incarico di svolgere, durante la campagna di commercializzazione 1985/1986, le operazioni esecutive di intervento (tra l' altro acquisto e magazzinaggio) nel mercato dell' olio di oliva. Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte il governo italiano fa presente che questo incarico doveva essere eseguito in conformità alle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984 (10) e all' "atto disciplinare" del 24 settembre 1985 (11).
L' art. 3, secondo comma, del soprammenzionato contratto disciplina come segue gli obblighi della Federconsorzi in caso di perdita dell' olio di oliva che si trovava nei suoi magazzini:
"Sono dovute dall' assuntore le perdite per fatti di cui risponde l' assuntore al valore precisato dalla legislazione comunitaria al momento vigente".
Il 25 agosto 1986 (cioè nella campagna di commercializzazione 1985/1986) veniva accertato il furto di 6 127,33 litri di olio di oliva presso i magazzini della Federconsorzi in Gioia Tauro. E' pacifico che si tratta di "olio vergine lampante" acquistato all' intervento nel corso della campagna 1983/1984. Sussiste tuttavia controversia circa il grado di acidità dell' olio di oliva rubato. La Federconsorzi ritiene che si debba tener conto di 7 di acidità. L' AIMA sostiene da parte sua che il grado di acidità non può essere determinato con certezza. Tuttavia è accertato che l' olio di oliva lampante rubato in nessun caso ha un grado di acidità di 1 . Il giudice nazionale fa presente che, in base ai fatti accertati dal collegio arbitrale (al riguardo v., qui di seguito, paragrafo 7), nella campagna di commercializzazione 1983/1984, cioè nella campagna durante la quale era stato acquistato l' olio di oliva rubato, in Gioia Tauro non era stato acquistato alcun olio di oliva con 1 di acidità, ma solo partite con un grado di acidità da un minimo di 2 ad un massimo di 13,8 .
7. Tra l' AIMA e la Federconsorzi è sorta una controversia circa l' interpretazione delle disposizioni della normativa comunitaria che stabiliscono come debba essere calcolato il valore dell' olio di oliva rubato, le quali disposizioni ai sensi dell' art. 3, secondo comma, del contratto di assuntoria sono vincolanti per le parti. Secondo l' AIMA, che si basa su un parere conforme che la Commissione delle Comunità europee le ha fornito, queste disposizioni devono essere interpretate nel senso che all' ente di intervento deve essere rimborsato il controvalore dei quantitativi sottratti, valutato al prezzo di acquisto in vigore nella campagna di commercializzazione 1985/1986, ivi comprese tutte le maggiorazioni mensili, per "olio di oliva vergine lampante con 1 di acidità". La Federconsorzi invece ha sostenuto che era tenuta a rimborsare i quantitativi sottratti sulla base del prezzo di acquisto più basso per "olio vergine lampante con 7 di acidità" valido per la campagna 1983/1984 o, in subordine, per la campagna 1985/1986.
In conformità al contratto di assuntoria tale controversia è stata deferita ad un collegio arbitrale. Nel suo lodo, reso esecutivo dal Pretore di Roma con decreto 14 luglio 1989, tale collegio ha adottato una soluzione intermedia: ha ritenuto che l' importo da accreditare all' AIMA debba essere calcolato applicandosi il prezzo di acquisto valido nella campagna 1985/1986, con le maggiorazioni mensili maturate alla data del furto, per i quantitativi con minor grado di acidità acquistati nella campagna 1983/1984 (cioè ° così risulta dalla questione pregiudiziale ° olio lampante con il più basso grado di acidità registrato presso il deposito di cui trattasi nella campagna 1983/1984, durante la quale l' olio rubato è stato acquistato, nella fattispecie: 2 di acidità).
8. La Federconsorzi ha convenuto l' AIMA dinanzi alla Corte di appello e ha chiesto l' annullamento del lodo arbitrale. In via incidentale anche l' AIMA ha chiesto l' annullamento del lodo arbitrale. Ritenendo che la sua pronuncia dipendesse dal modo in cui le disposizioni comunitarie di cui trattasi debbano essere interpretate, la Corte di appello ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione:
"Se le disposizioni comunitarie contenute nell' art. 3, n. 2, quarto comma, e nell' allegato II, punto VIII, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3247/81, come modificato dall' art. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2632/85, in relazione alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio n. 136/66, nonché a quelle contenute nel regolamento (CEE) della Commissione n. 3472/85, debbano essere interpretate nel senso che, ai fini della contabilità del Fondo europeo agricolo d' orientamento e garanzia, il valore dell' olio di oliva vergine lampante, giacente all' intervento e sottratto per furto, va determinato, tenuto conto dei quantitativi asportati, sulla base del prezzo stabilito ° nella campagna in cui si è verificata la sottrazione e con le previste maggiorazioni mensili ° per l' olio di oliva vergine lampante con acidità pari a un grado ovvero con acidità pari a quella minima registrata, presso il deposito di che trattasi, nella campagna cui si riferisce l' olio sottratto, oppure se detto valore deve essere determinato con puntuale ed esatto riferimento al prezzo pagato all' atto del conferimento per la quantità e qualità del prodotto sottratto, oppure seguendo un criterio diverso da quelli come innanzi prospettati".
9. La questione di interpretazione del regolamento n. 3247/81 vi viene sottoposta dal giudice nazionale per risolvere una controversia che non è disciplinata direttamente dal regolamento ma da un contratto di assuntoria che rinvia al regolamento. Di conseguenza sorge la questione se la Corte sia competente ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE a risolvere la questione pregiudiziale.
A partire dalla sentenza Dzodzi (12) è pacifico che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su una norma comunitaria nel caso in cui il diritto nazionale di uno Stato membro rinvia al contenuto della norma in parola per determinare le norme da applicare ad una situazione puramente interna a detto Stato (punto 36 della motivazione della sentenza). Se si guarda il motivo che ha indotto la Corte ad assumere questo orientamento ° precisamente la preoccupazione di evitare future divergenze di interpretazione (v. punto 37 della motivazione della sentenza) ° è chiaro che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su una disposizione di diritto comunitario alla quale non una norma nazionale ma una norma contrattuale rinvia per determinare gli obblighi delle parti.
E' tuttavia opportuno ricordare al riguardo (v., anche, punto 42 della motivazione della sentenza Dzodzi) che la competenza della Corte è limitata unicamente al vaglio delle disposizioni del diritto comunitario. Nel risolvere le questioni sottopostele dal giudice nazionale essa non può tener conto del sistema generale del contratto né delle disposizioni di diritto nazionale (ad esempio, il menzionato decreto ministeriale 12 aprile 1984 o il menzionato atto disciplinare del 24 settembre 1985) che possono anch' esse stabilire la portata delle obbligazioni contrattuali. Il problema se il diritto comunitario possa essere applicato integralmente, cioè con esclusione di disposizioni nazionali o contrattuali, ai rapporti contrattuali tra le parti, costituisce anch' esso una questione che deve essere esaminata dal giudice nazionale.
Soluzione della questione
10. Il giudice nazionale vuole in sostanza accertare come debba essere interpretata l' espressione "il prezzo di intervento per la qualità in causa" di cui all' allegato II, punto VIII, del regolamento n. 3247/81, come modificato dal regolamento n. 2632/85 (v., sopra, paragrafo 5, secondo capoverso). In conformità dell' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3247/81, così come modificato, tale prezzo deve essere sempre preso in considerazione per determinare il valore dei quantitativi di olio di oliva mancanti a causa di un furto che è stato accertato nella campagna di commercializzazione 1985/1986.
Il giudice nazionale chiede più precisamente quali dei seguenti quattro prezzi debba essere preso in considerazione per la determinazione del valore:
1) il prezzo che durante la campagna di commercializzazione in cui è stato accertato il furto vigeva per l' olio di oliva lampante con acidità pari ad 1 ;
2) il prezzo che nella campagna di commercializzazione in cui è stato accertato il furto vigeva per l' olio di oliva lampante con acidità pari a quella minima registrata presso il deposito durante la campagna di commercializzazione in cui è stato acquistato l' olio rubato;
3) il prezzo che fu pagato al momento dell' acquisto per olio della stessa qualità di quello che è stato successivamente sottratto;
4) un prezzo diverso dai tre soprammenzionati.
Come risulta da questo elenco di possibili interpretazioni, devono essere distinti due aspetti: innanzi tutto si pone la questione della data da prendere in considerazione (il momento in cui il furto viene compiuto o accertato oppure il momento in cui l' olio sottratto viene acquistato per l' intervento); successivamente sorge la questione di quale sia il grado di acidità dell' olio di oliva lampante da rimborsare, che deve essere preso in considerazione. Tratto queste due questioni nell' ordine.
11. Per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione, il governo italiano e la Commissione sono d' accordo con la pronuncia del collegio arbitrale. Secondo questo collegio il valore dell' olio sottratto deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto per la qualità in causa che si applicava nel momento in cui il furto è stato accertato, cioè sulla base del prezzo di acquisto vigente per la campagna di commercializzazione 1985/1986 aumentato delle maggiorazioni mensili maturate fino a quel momento.
In base al testo dell' art. 3, n. 2, quarto comma, seconda e terza frase, del regolamento n. 3247/81 ritengo che l' olio rubato ° in un caso quale quello della fattispecie in cui apparentemente è ignota la data in cui il furto è stato commesso (13) ° in effetti debba essere rimborsato sulla base del prezzo di acquisto per la qualità in causa che si applicava al momento dell' accertamento del furto. Tale disposizione così recita:
"Il valore di tali quantitativi deve essere accreditato nei conti alla data del furto o della perdita o, se ciò non è possibile, alla data del loro accertamento; detto valore è stabilito secondo le disposizioni fissate per i quantitativi che superano il limite di tolleranza. Tuttavia qualora a tale data la nuova campagna di commercializzazione non sia ancora iniziata, va preso in considerazione il prezzo di intervento della campagna in corso, aumentato eventualmente di tutte le maggiorazioni mensili".
Le espressioni "la nuova campagna di commercializzazione" e "maggiorazioni mensili" rinviano chiaramente al prezzo che si applicava al momento in cui il furto è stato commesso oppure accertato.
12. Per quanto riguarda la qualità da prendere in considerazione le parti convengono col collegio arbitrale nel senso che, in base alle modifiche che il regolamento n. 2632/85 ha apportato al regolamento n. 3247/81 (sopra paragrafo 5, secondo capoverso), il valore dell' olio sottratto nel corso della campagna di commercializzazione 1985/1986 deve essere determinato sulla base delle disposizioni specifiche per il settore dell' olio di oliva, cioè sulla base del prezzo di intervento per la qualità in causa e quindi non più sulla base del prezzo di intervento per la qualità tipo. Esse convengono di conseguenza che nella fattispecie ci si deve basare sul prezzo di acquisto per l' olio lampante (cioè il tipo di olio sottratto) e non per l' olio semifino (cioè l' olio della qualità tipo). E' controverso solo se si debba prendere in considerazione anche la riduzione conseguente al grado di acidità dell' olio lampante sottratto. Tale controversia consiste in definitiva sostanzialmente nell' accertare se l' espressione "qualità in causa" di cui all' allegato II, punto VIII, del regolamento modificato n. 3247/81 comprenda anche il grado di acidità e, in caso affermativo, quale.
In tale contesto, il governo italiano e la Commissione sostengono che l' espressione "qualità" fa riferimento ai quattro tipi di olio (extra, fino, semifino e lampante) di cui all' allegato, sopra riportato (paragrafo 2), del regolamento n. 136/66. Olii lampanti con un diverso grado di acidità non potrebbero essere considerati come una "qualità" separata. L' espressione "qualità in causa" di cui al regolamento n. 3247/81 dovrebbe al riguardo far riferimento esclusivamente ad uno dei quattro soprammenzionati tipi di olio, con l' intesa che, se dell' olio lampante viene sottratto, il prezzo di tale tipo di olio deve essere preso in considerazione con la riduzione per 1 di acidità.
13. Non posso condividere tale tesi. E' esatto che l' allegato del regolamento n. 136/66 fornisce la denominazione e la definizione dei quattro tipi di olio di oliva vergine. Ma anche se ciascuno di questi quattro tipi di olio di oliva è da considerare come una classe di qualità, ciò non significa che, qualora olio di oliva della qualità "lampante" venga sottratto, non debba essere presa in considerazione una riduzione per un grado di acidità diverso da 1 . E' vero il contrario. Ai sensi dell' art. 12, n. 1, primo comma, ultima frase, del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento n. 1562/78 (sopra paragrafo 2), il prezzo di acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni "se la denominazione o la qualità dell' olio offerto all' intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo di intervento" (il corsivo è mio).
In base a tale disposizione che rinvia esplicitamente alla denominazione e qualità, la Commissione nell' allegato al suo regolamento n. 3472/85, nel capo "denominazione e qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 136/66", ha suddiviso il tipo di olio "lampante" in classi in funzione del grado di acidità: accanto all' olio lampante di 1 (per il quale si applica una riduzione di 8,14 ECU/100 kg) vi è un altro olio lampante "con più di 1 di acidità sino a 8 " (per questa sottocategoria vi è un aumento della riduzione di 0,32 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più) e "con più di 8 di acidità" (per questa sottocategoria vi è un aumento della riduzione di 0,35 ECU per ogni decimo di grado di acidità in più). Dalla circostanza che queste sottocategorie si trovano nella colonna "Denominazione e qualità" e che la riduzione sul prezzo di intervento dipende dal grado di acidità dell' olio lampante, deduco che il grado di acidità è determinante per accertare quale sia la "qualità in causa" dell' olio di oliva lampante. Anche per determinare il valore dell' olio di oliva lampante sottratto si deve allora, ai sensi del punto VIII dell' allegato II del regolamento n. 3247/81, prendere in considerazione il grado di acidità di tale tipo di olio.
14. L' evoluzione normativa conferma tale tesi. Come già sopra indicato (paragrafo 5), il regolamento del Consiglio n. 3247/81 prescrive come regola generale che il valore dei quantitativi sottratti deve essere determinato sulla base del prezzo di intervento per la qualità tipo. Questa regola generale, che nella campagna di commercializzazione 1984/1985 valeva anche per il settore dell' olio di oliva, comportava perciò l' applicazione di un rimborso forfettario nel quale non si teneva alcun conto dell' effettiva qualità dell' olio sottratto. Di conseguenza il valore da rimborsare si collocava ora al di sopra del valore effettivo (qualora ad esempio fosse stato sottratto olio di qualità inferiore alla qualità tipo) ora al di sotto del valore effettivo (qualora ad esempio fosse stato sottratto olio di qualità migliore della qualità tipo). Con il regolamento n. 2632/85 il Consiglio ha abbandonato tale disciplina forfettaria per il settore dell' olio di oliva: a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1985/1986 doveva essere preso in considerazione il prezzo di intervento per la qualità in causa dell' olio di oliva.
Successivamente la Commissione (autorizzata al riguardo dal regolamento del Consiglio n. 3492/90, che ha sostituito il regolamento n. 3247/81) ha di nuovo introdotto una diversa disciplina col regolamento n. 3597/90 (sopra paragrafo 5, terzo capoverso). La regola generale introdotta dall' art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione n. 3597/90 prevede ancora ° ma attualmente di nuovo anche per il settore dell' olio di oliva per il quale non valgono più disposizioni specifiche ° un rimborso forfettario, che viene determinato applicando il prezzo di intervento per la qualità tipo del prodotto sottratto, con l' intesa che la disciplina diventa più rigida di prima in quanto il prezzo è d' ora in poi aumentato del 5%. Nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, la Commissione fa presente che l' eliminazione di disposizioni specifiche per l' olio di oliva è stata una scelta consapevole indotta dalla circostanza che grossi quantitativi di olio di oliva vengono sottratti con una frequenza inesplicabile.
Da questa evoluzione normativa può risultare che il Consiglio, col regolamento n. 2632/85 e fino all' entrata in vigore del regolamento della Commissione n. 3597/90, per il settore dell' olio di oliva, invece di una determinazione forfettaria del valore del prodotto sottratto, ha introdotto una disciplina che è basata sul valore effettivo del prodotto. Il prendere in considerazione il grado di acidità dell' olio di oliva lampante si ricollega anche a tale tentativo nella direzione di un rimborso sulla base del valore effettivo.
15. Con ciò non è stata ancora fornita al giudice nazionale una soluzione completamente utile. Il governo italiano e la Commissione fanno sempre notare che olio di oliva vergine viene immagazzinato, per campagne di commercializzazione, in base alle quattro categorie menzionate nel regolamento n. 136/66. Per quanto riguarda in particolare l' olio lampante l' organismo ammassatore dovrebbe immagazzinare nello stesso recipiente tutto l' olio di quel tipo acquistato nella stessa campagna di commercializzazione indipendentemente dal suo grado di acidità. Secondo il governo italiano e la Commissione ciò comporta che in caso di furto si può ben accertare che si tratta di olio lampante acquistato durante una determinata campagna di commercializzazione, ma che non è possibile determinare il grado di acidità dell' olio lampante sottratto.
La Federconsorzi contesta tale tesi. Essa sostiene che l' organismo ammassatore, ai sensi dell' art. 7, n. 3, del regolamento n. 3472/85, è obbligato a tenere una contabilità di magazzino giornaliera che tra l' altro contiene la fattura di acquisto di ogni partita acquistata, nonché una copia del certificato di analisi. In effetti, così sostiene la Federconsorzi, per ogni partita acquistata è disponibile una serie di dati, tra cui il grado di acidità. Essa fa presente inoltre che, ai sensi dell' art. 8, n. 3, del regolamento n. 3472/85, il depositante è tenuto a depositare presso l' organismo di intervento tre campioni rappresentativi di ogni partita destinata al magazzinaggio, cosicché tale organismo possa identificare l' olio di ogni partita (14). In base a questi dati è possibile a suo parere determinare il grado di acidità ° il grado di acidità medio, così io intendo ° dell' olio lampante sottratto.
16. Ritengo che la questione circa quale grado di acidità avesse l' olio lampante sottratto, sia una questione sulla quale deve pronunciarsi il giudice nazionale tenendo conto dei mezzi di prova disponibili ma con l' intesa che, qualora mancassero prove convincenti, non spetta alla Comunità sopportare il rischio della prova. Il motivo di ciò lo vedo nell' interesse della Comunità alla tutela delle finanze comunitarie contro le frodi, e più in particolare contro i furti. Ritengo inoltre che, in mancanza di materiale probatorio, si debba scegliere la soluzione più conveniente per la Comunità, un punto di vista che del resto si ricollega ad una giurisprudenza consolidata della Corte relativa alla presa a carico nel settore dell' agricoltura di pagamenti indebitamente effettuati dagli Stati membri, cioè pagamenti che non sono compatibili con le disposizioni comunitarie sul finanziamento delle spese. In base a tale giurisprudenza (15) tali pagamenti devono rimanere a carico degli Stati membri, nella stessa misura in cui, quando è impossibile accertare con precisione l' entità dell' illegittimo aumento delle spese conseguente ad una misura nazionale incompatibile col diritto comunitario, l' autorità comunitaria deve negare il finanziamento di tutte le spese in questione (16). Da ciò può risultare come in caso di dubbio l' onere della prova incombe a chi chiede il finanziamento delle spese, il che è del resto compatibile con i principi generali di diritto in materia di prova, secondo cui il rischio della prova è sopportato da coloro che non sono in grado di soddisfare l' obbligo ad essi incombente di provare con certezza i fatti (nella fattispecie il grado di acidità dell' olio sottratto) da cui dipende l' entità del finanziamento.
Quanto sopra comporta che qualora dati aventi valore probatorio consentano al giudice nazionale di determinare un (certo o medio) grado di acidità della partita di olio di oliva sottratto, egli deve tener conto di tale grado di acidità. Il giudice nazionale può basarsi al riguardo sulla contabilità di magazzino dell' organismo ammassatore oppure su altri dati aventi valore probatorio così come sulla circostanza, indicata dal collegio arbitrale, secondo cui, durante la campagna di commercializzazione in cui l' olio sottratto è stato acquistato, da parte dell' organismo ammassatore non è stato acquistato olio lampante con 1 di acidità e perciò tale olio non poteva essere sottratto. Nel caso in cui tuttavia non vi siano dati che consentano con certezza una più precisa determinazione del grado di acidità della partita di olio sottratta, ritengo (proprio come il collegio arbitrale) che per i motivi sopra indicati la determinazione del valore debba avvenire facendo riferimento all' olio col minor grado di acidità che era depositato nei magazzini in cui è avvenuto il furto durante la campagna di commercializzazione nella quale l' olio sottratto è stato acquistato, cioè che si debba accogliere la soluzione più favorevole per la Comunità.
Conclusione
17. Propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nel modo seguente:
"L' art. 3, n. 2, quarto comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 9 novembre 1981, n. 3247, e l' allegato II, punto VIII, di tale regolamento, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 settembre 1985, n. 2632, vanno interpretati nel senso che, per la tenuta dei conti annuali per il finanziamento di misure di intervento nella forma di magazzinaggio da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione 'garanzia' , il valore dei quantitativi di olio di oliva vergine lampante sottratti per furto va determinato moltiplicando i quantitativi sottratti per il prezzo di acquisto che si applicava, durante la campagna di commercializzazione nel corso della quale il furto è stato commesso o accertato, aumentato di tutte le maggiorazioni mensili, al tipo di olio in causa con un grado di acidità corrispondente a quello del quantitativo sottratto oppure, qualora il grado di acidità non possa essere determinato con certezza, in base al grado d' acidità minimo dell' olio che si trovava depositato nei magazzini in cui il furto è avvenuto durante la campagna di commercializzazione nella quale l' olio lampante sottratto è stato acquistato".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 9 novembre 1981, n. 3247, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia , di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell' acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento (GU 1981, L 327, pag. 1).
(2) - GU 1985, L 251, pag. 1.
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025).
(4) - V. art. 12, n. 1, primo e secondo comma, del regolamento n. 136/66, come modificato dal regolamento (CEE) 29 giugno 1978, n. 1562 (GU 1978, L 185, pag. 1).
(5) - GU 1985, L 333, pag. 5.
(6) - V., anche, art. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1985, n. 1502, che fissa, nel settore dell' olio di oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l' aiuto alla produzione e il prezzo di intervento per la campagna di commercializzazione 1985/1986 (GU 1985, L 151, pag. 27) in base al quale i prezzi di intervento indicati all' art. 1 (227,62 ECU per 100 kg) si riferiscono all' olio di oliva vergine semifino il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 grammi di prodotto.
(7) - GU 1978, L 216, pag. 1.
(8) - GU 1990, L 337, pag. 3.
(9) - GU 1990, L 350, pag. 43.
(10) - GURI n. 114 del 26.4.1984.
(11) - GURI n. 235 del 5.10.1985.
(12) - Sentenza 18 ottobre 1990, cause riunite C-297/88 e C-197/89 (Racc. pag. I-3763). V., anche, sentenza 8 novembre 1990, causa C-231/89, Gmurzynska (Racc. pag. I-4003), e sentenza 24 gennaio 1991, causa C-384/89, Tomatis (Racc. I-127, pubblicazione sommaria).
(13) - Il giudice nazionale indica solo che il furto è stato scoperto il 25 agosto 1986.
(14) - Ai sensi dell' art. 9, n. 2, del regolamento n. 3472/85 l' organismo di intervento, qualora abbia incaricato degli organismi ammassatori di procedere alle operazioni di intervento, effettua una verifica per sondaggio della corrispondenza tra l' olio immagazzinato e i campioni di cui all' art. 8, n. 3.
(15) - Recentemente nella sentenza 8 gennaio 1992, causa C-197/90, Italia / Commissione (Racc. pag. I-1, punto 38 della motivazione).
(16) - V., in particolare, sentenza 24 marzo 1988, causa 347/85, Regno Unito / Commissione (Racc. pag. 1749, punto 13 della motivazione).
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