CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIUSEPPE TESAURO
presentate il 3 giugno 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
La presente procedura concerne una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della causa Decoster (C-69/91), nella quale pronuncio le conclusioni in data odierna. La signora Taillandier è stata perseguita penalmente per aver messo in vendita, nel maggio 1990, terminali di telecomunicazioni (in particolare, apparecchi telefonici) non previamente omologati secondo quanto prescritto dal decreto francese n. 85-712, dell'11 luglio 1985.
Come nella causa Decoster, il giudice nazionale interroga la Corte sulla conformità al diritto comunitario del decreto citato. In particolare, egli chiede se debbano ritenersi incompatibili con la direttiva della Commissione 16 maggio 1988, 88/301/CEE, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni ( 1 ) (in prosieguo: la «direttiva terminali»), gli obblighi, previsti dal decreto n. 85-712, di sottoporre ad omologazione gli apparecchi destinati alla commercializzazione, nonché di menzionare detta omologazione sugli apparecchi stessi, sotto pena di ammenda da 1300 a 2500 FF.
In merito, va anzitutto rilevato che, in virtù dell'art. 6 della direttiva terminali, gli Stati membri sono tenuti, a partire dal 1° luglio 1989, a far sì che la formulazione delle specifiche tecniche ed il controllo della loro applicazione, nonché l'omologazione, siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni.
Ora, come risulta dalle conclusioni da me presentate nella causa Decoster, cui faccio integralmente rinvio, l'ente incaricato in Francia, all'epoca dei fatti di causa, per il rilascio dell'omologazione (o altro documento equivalente) e per la definizione delle specifiche tecniche rilevanti non rispondeva — almeno alla luce degli elementi di cui al fascicolo processuale — al requisito dell'indipendenza prescritto dall'art. 6 della direttiva terminali. Sempre nelle conclusioni Decoster, si è rilevato che il difetto di indipendenza inficiava alla radice il sistema di omologazione previsto dal decreto n. 85-712, comportando, quindi, l'inapplicabilità delle disposizioni del decreto stesso che impongono agli operatori che intendono commercializzare apparecchi terminali di giustificare — mediante omologazione od altra procedura equivalente — la conformità di tali apparecchi rispetto a determinate esigenze. Ritengo pertanto che — senza che sia necessario esaminare se le ammende previste dal decreto n. 85-712 presentino di per sé, in ragione della loro entità, dei profili di incompatibilità rispetto al diritto comunitario — si possa rispondere al giudice nazionale nei termini seguenti:
L'art. 6 della direttiva della Commissione 88/301/CEE osta all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella prevista dal decreto francese n. 85-712, che impone agli operatori che intendono commercializzare apparecchi terminali di giustificare — mediante omologazione od altra procedura equivalente — la conformità di tali apparecchi rispetto a determinate esigenze, qualora non sia contestualmente garantita l'indipendenza, rispetto a qualsiasi operatore che offre beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni, dell'organismo che:
—
rilascia l'omologazione (od altro documento equivalente);
—
formula le specifiche tecniche che vengono utilizzate ai fini del rilascio dell'omologazione (o di altro documento equivalente).
( *1 ) Lingua originale: l'italiano.
( 1 ) GU L 131, pag. 73.
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