CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 2 dicembre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Introduzione
1.
Nella causa C-93/91 Evrard, che ha costituito oggetto di un'udienza unitamente alla causa C-46/90 Lagauche, nella quale il procedimento è stato riaperto, si tratta dell'interpretazione di disposizioni contrattuali che si applicano nell'ambito delle disposizioni belghe relative alla disciplina delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni. I problemi giuridici sono simili a quelli che si ponevano nelle cause C-202/88 ( 1 ) e C-18/88 ( 2 ).
2.
La causa principale è un procedimento penale, comparabile a quelli che hanno già portato a diversi procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte ( 3 ). L'imputato nella causa principale è stato convenuto per aver, tra il 1o gennaio 1989 e il 3 febbraio 1989, detenuto e messo in vendita un telefono senza fili non omologato dalla RTT e per aver, il 23 gennaio 1990, detenuto e messo in vendita undici apparecchi di radiocomunicazione, che non erano nemmeno omologati, cioè due modelli di Carphone Plus, due emittenti senza fili MPT 1344, tre telefoni senza fili, rispettivamente Betacom, Betacom 7000 e Answercall Ranger 2000, nonché un apparecchio composto da un sistema chiama-persone DNT e tre riceventi DNT PRA 3000, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista all'art. 3, n. 1, della legge 30 luglio 1979.
3.
L'imputato fa valere a sua difesa, per quanto riguarda tra l'altro uno degli apparecchi, il fatto che quest'ultimo è stato omologato dalla Deutsche Bundespost.
4.
Il giudice nazionale solleva dei dubbi circa la compatibilità delle disposizioni nazionali vigenti con il diritto comunitario. Per tale motivo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«Se gli artt. 30-37 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la direttiva della Commissione delle Comunità europee 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni, debbano essere interpretati nel senso che vietano nel settore delle radiocomunicazioni disposizioni come quelle contenute nella legge 30 luglio 1979 e nel regio decreto 15 ottobre 1979 che comminano la pena detentiva e/o l'ammenda per coloro che:
1)
nel Regno del Belgio, o a bordo di una nave, di una imbarcazione, di un aereo-mobile o di un qualsiasi altro veicolo sottoposto alla normativa belga, detengono un apparecchio ricetrasmittente di comunicazioni radio ovvero installano e fanno funzionare una stazione o una rete di comunicazioni radio senza avere ottenuto l'autorizzazione scritta, personale e revocabile, del ministro o del segretario di Stato competente per i telegrafi e i telefoni;
2)
mettono in vendita o danno in locazione un apparecchio ricetrasmittente di comunicazioni radio senza che un esemplare sia stato omologato dalla Régie des Télégraphes et des Téléphones in quanto conforme alle norme tecniche fissate dal ministro competente, nonostante, se del caso, l'esistenza dell'omologazione ottenuta nell'ambito di un procedimento istituito da un altro Stato membro della Comunità europea».
5.
Per quanto riguarda i dettagli di fatto, le disposizioni vigenti e i mezzi delle parti, rinvio alla relazione d'udienza.
B — Parere
6.
La presente causa presenta in gran parte aspetti paralleli con la causa C-46/90 Lagauche. I due procedimenti pregiudiziali si basano sulle stesse disposizioni nazionali. Per questi motivi rinvio del tutto alle mie conclusioni in tale causa, sia a quelle dell'I 1 luglio 1991 sia a quelle in data odierna.
7.
I problemi giuridici sollevati sono comparabili a quelli esposti nella causa Lagauche, in quanto essi dal punto di vista temporale si riferiscono agli avvenimenti verificatisi tra il 1° gennaio 1989 ed il 3 febbraio 1989 e, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, si riferiscono ai telefoni senza fili ed agli apparecchi emittenti. Una differenza rispetto alla situazione che occorre esaminare nella causa Lagauche, cioè un ampliamento delle questioni poste consiste da un lato nella questione del trattamento giuridico di apparecchi già autorizzati in un altro Stato membro e dall'altro nella questione se per il periodo successivo al 1o luglio 1989, quindi il periodo a decorrere dal quale l'art. 6 della direttiva 88/301/CEE ( 4 ) produce i suoi effetti, sia indicata un'altra valutazione giuridica della situazione di fatto.
1. L'importanza dell'omologazione di un apparecchio in un altro Stato membro
8.
Intendo anzitutto concentrarmi sull'insieme delle conseguenze che derivano per gli apparecchi dal fatto che essi sono già stati autorizzati in un altro Stato membro, in base alle procedure vigenti in tale Stato. Le questioni poste mirano ad accertare se si possa prescindere dall'omologazione di un apparecchio in uno Stato membro quando tale tipo di apparecchio è già stato omologato in un altro Stato membro. Il fatto di continuare a richiedere in tali circostanze un'omologazione nello Stato membro di commercializzazione potrebbe rivelarsi costitutivo di abuso.
9.
Bisogna partire dall'idea che — in ogni caso ancora attualmente — i sistemi di telecomunicazione nei vari Stati membri presentano tra di loro differenze tecniche. L'obiettivo consiste senza alcun dubbio nel ravvicinare tecnicamente i sistemi in modo che occorrerà per il futuro riconoscere le omologazioni generali degli apparecchi anche negli altri Stati membri. Finora tale obiettivo non è stato ancora raggiunto. È quanto dimostra la direttiva 88/361/CEE concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni ( 5 ).
10.
Nelle conclusioni Lagauche ho sostenuto la tesi secondo cui l'omologazione degli apparecchi è indispensabile per motivi di pubblica sicurezza. Per sottolineare la necessità dell'omologazione il governo belga ha richiamato l'attenzione sul fatto che, ad esempio, i servizi di chiamata di emergenza potrebbero essere disturbati da apparecchi emittenti non autorizzati. Se si parte di conseguenza, in via di principio, dall'idea che l'autorizzazione è indispensabile, occorre garantire la compatibilità degli apparecchi con il sistema di radio e telecomunicazione vigente nello Stato membro di cui trattasi.
11.
Se l'esame tecnico effettuato nell'ambito della procedura di omologazione dovesse riguardare le stesse caratteristiche che in un altro Stato membro, un nuovo esame sarebbe effettivamente superfluo e di conseguenza costitutivo di abuso. Ma è precisamente per questo caso che esiste — come ha sostenuto il governo belga — una procedura semplificata di dichiarazione di conformità che non comporta alcun esame tecnico.
12.
A mio parere non vi è di conseguenza nulla da dire sul fatto che finché non vi sia stata armonizzazione dei sistemi e delle disposizioni vigenti, uno Stato membro continui a richiedere un'omologazione, nel senso dell'attestazione di conformità soprammenzionata prima di mettere in commercio apparecchi emittenti.
2. Sull'importanza dell'entrata in vigore dell'art. 6 della direttiva 88/301
13.
Rimane solo da risolvere la questione relativa a quali siano le conseguenze che occorre trarre dall'entrata in vigore dell'art. 6 della direttiva 88/301/CEE, il 1o luglio 1989. L'art. 6 della direttiva 88/301/CEE è così formulato:
«Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1o luglio 1989 la formulazione delle specifiche di cui all'art. 5 e il controllo della loro applicazione, nonché l'omologazione siano svolti da un ente indipendente dalle imprese pubbliche e private che offrono beni e/o servizi nel settore delle telecomunicazioni».
14.
Nelle conclusioni Lagauche ho fatto presente che il cumulo già descritto dei compiti di pubblici poteri e di funzioni commerciali in capo ad un'impresa pubblica è incompatibile col combinato disposto degli artt. 86 e 90 del Trattato CEE. A tal riguardo l'obbligo di cui all'art. 6 della direttiva 88/301/CEE non modifica la situazione giuridica esistente, si tratta semplicemente di una precisazione da parte della Commissione degli obblighi contrattuali degli Stati membri in applicazione dell'art. 90, n. 3 ( 6 ). Se era ancora possibile prima del 1o luglio 1989 avere dubbi in taluni casi sull'illegittimità, in diritto comunitario, del cumulo delle funzioni in capo ad un'impresa pubblica, questi dubbi non sono in ogni caso più possibili dopo la data indicata.
15.
Nelle conclusioni Lagauche ho anche sostenuto che l'obbligo di omologazione non diviene di per sé illegittimo a causa di un cumulo di funzioni incompatibile con il diritto comunitario. A differenza di ciò l'entrata in vigore dell'art. 6 della direttiva 88/301/CEE può avere come conseguenza di rendere illegittima la procedura di omologazione così come è praticata attualmente, al punto che un operatore economico messo in causa per il mancato rispetto dell'obbligo di omologazione potrebbe far valere l'applicabilità diretta delle disposizioni menzionate per sottrarsi ai procedimenti avviati contro di lui.
16.
Per dirla in breve ritengo che ciò non è possibile. I motivi per conservare la procedura di omologazione continuano ad essere così come li ho indicati nella causa Lagauche, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 della direttiva 88/301/CEE.
17.
Tuttavia il fatto decisivo è, a mio parere, che occorre che la disposizione della direttiva invocata da un singolo possa avere applicazione diretta. Secondo la giurisprudenza della Corte essa deve essere precisa e incondizionata, di modo che, nel caso di un conflitto tra il diritto di uno Stato membro e il diritto comunitario, il principio del primato del diritto comunitario consenta di trovare una soluzione.
18.
Nella presente causa, l'illegittimità in diritto comunitario non riguarda il contenuto della procedura di omologazione, ma il posto concesso all'impresa pubblica incaricata di dare attuazione a tale procedura. Se si parte dall'ipotesi secondo cui la dissociazione richiesta tra i compiti dei pubblici poteri e le funzioni commerciali è intervenuta mediante un atto giuridico adottato il 1° luglio 1989, la questione intesa ad accertare come e da parte di chi le diverse funzioni siano svolte continua a rimanere senza soluzione. La disciplina nazionale che non occorre prendere in considerazione, in applicazione del principio del primato del diritto comunitario, lascia una lacuna che non può essere colmata dal diritto comunitario. Per colmare questa lacuna occorrono provvedimenti legislativi.
19.
A mio parere l'art. 6 della direttiva 88/301/CEE codifica un obbligo rivolto agli Stati membri che fa nascere solo indirettamente diritti per i singoli. Questo modo di vedere le cose non comporta che il mancato rispetto da parte di uno Stato membro del suo obbligo rimanga senza conseguenze. Per contro, al di là delle possibilità di soluzione evocate nelle mie conclusioni nella causa Lagauche, sono possibili conseguenze giuridiche. Oltre le possibilità di ricorso per inadempimento, può essere dimostrata una responsabilità diretta dello Stato membro che eventualmente farebbe sorgere un diritto a risarcimento ( 7 ).
20.
Ai fini della presente causa tale tesi significa tuttavia che non vi è niente da obiettare dal punto di vista del diritto comunitario se una violazione di tale obbligo di omologazione costituisse oggetto di procedimenti penali.
C — Conclusione
21.
Propongo di conseguenza di risolvere nel modo seguente le questioni poste dal giudice nazionale:
«Gli artt. 30-37 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché la direttiva della Commissione europea relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazione vanno interpretate nel senso che non vietano di per sé disposizioni legislative del tipo della legge 30 luglio 1979 e del regio decreto 15 ottobre 1979 nel settore delle radiocomunicazioni, le quali sanzionano con pene detentive e/o pecuniarie coloro che:
1)
nel Regno del Belgio o a bordo di una nave, di un'imbarcazione, di un aeromobile o di un qualsiasi altro veicolo sottoposto alla normativa belga, detengono un apparecchio ricetrasmittente di comunicazioni radio ovvero installano e fanno funzionare una stazione o una rete di comunicazioni radio senza avere ottenuto l'autorizzazione scritta, personale e revocabile del ministro o del segretario di Stato competente per i telegrafi ed i telefoni;
2)
mettono in vendita o danno in locazione un apparecchio ricetrasmittente di comunicazioni radio senza che un esemplare sia stato omologato dalla Régie des télégraphes et téléphones in quanto conforme alle norme tecniche fissate dal ministro competente, quando è certo che gli organismi incaricati dell'attuazione delle procedure previste — sia sul piano del contenuto sia sul piano formale — non appaiono in qualità di concorrenti sul mercato per la commercializzazione di tali apparecchi.
22.
Lo stesso vale per i casi in cui un'omologazione è già stata concessa nell'ambito di una procedura disciplinata da un altro Stato membro della Comunità europea, quando l'esame interno serve a redigere la dichiarazione di conformità e viene quindi evitata la ripetizione della procedura di valutazione già attuata».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Sentenza 6 dicembre 1990, causa C-202/88, Commissione/Danimarca (Race. 1990, pag. I-4445).
( 2 ) Sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, RTT/SA GB Inno BM (Race. 1991, pag. I-5941).
( 3 ) V. C-46/90, Lagauche; C-69/91, Decoster e C-92/91, Taillan-dier.
( 4 ) Direttiva della Commissione 16 maggio 1988 relativa alla concorrenza nei mercati dei terminali di telecomunicazione, GU L 131 del 27.5.1988, pag. 73.
( 5 ) Direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, GU L 217 del 5.8.1986, pag. 21.
( 6 ) V. sentenza nella causa C-202/88, loc. cit
( 7 ) V. sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Andrea Francovich e a./Repubblica italiana (Race, pag. I-5357).
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