Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Tribunal administratif di Parigi si rivolge alla Corte circa la validità della nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa 11 marzo 1981, relativa ai titoli d' importazione, d' esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli (1) (in prosieguo: la "nota esplicativa"). Questa nota è così formulata:
"Se, per uno stesso prodotto, i tassi rappresentativi di cui sopra entrano in vigore a date differenti a seconda dello Stato membro, la conversione degli importi fissati in anticipo, espressi in moneta nazionale e indicati nei titoli, dovrà essere effettuata come segue, quando i titoli vengono utilizzati in uno Stato membro diverso:
a) l' importo espresso in moneta nazionale, indicato nel titolo, dev' essere convertito in ECU per mezzo del tasso di cambio applicato per calcolare detto importo;
b) l' importo in ECU ottenuto conformemente alla lett. a) dev' essere convertito in moneta nazionale per mezzo del tasso di cambio applicabile il giorno dell' espletamento delle formalità doganali nello Stato membro in cui il titolo viene utilizzato".
Il contesto
2. La questione pregiudiziale è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone la società di diritto tedesco Hans-Otto Wagner GmbH (in prosieguo: la "Wagner"), commerciante di prodotti agricoli, all' ente d' intervento francese Fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre (in prosieguo: il "FIRS") circa il pagamento in franchi francesi (in prosieguo: "FF") di restituzioni all' esportazione fissate mediante gara in marchi tedeschi (in prosieguo: "DM").
3. Ai sensi dell' art. 19, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), una restituzione all' esportazione dello zucchero che copre la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi nella Comunità può essere concessa nella misura necessaria per consentire l' esportazione. L' art. 19, n. 3, di questo regolamento precisa che la restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Ai sensi dell' art. 19, n. 4, del regolamento, le restituzioni sono fissate periodicamente o, come nella fattispecie, mediante gara.
Con regolamento 18 giugno 1968, n. 766 (3), il Consiglio ha fissato le regole generali per la concessione di restituzioni all' esportazione dello zucchero. Vi si precisa che l' aggiudicazione concerne l' importo della restituzione (art. 4, n. 1), che le condizioni di aggiudicazione devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità (art. 4, n. 2) e che l' importo massimo della restituzione per l' aggiudicazeione in questione è fissato dalla Commissione, secondo la procedura del comitato di gestione, sulla base delle offerte ricevute (art. 4, n. 3).
4. Con regolamento 14 agosto 1984, n. 2382 (4), la Commissione ha indetto, fino al 12 giugno 1985, una gara permanente principale per la determinazione di prelievi all' esportazione e/o di restituzioni all' esportazione di zucchero bianco che le consentiva di procedere, durante tutto il periodo della validità della gara permanente, a gare parziali (art. 1, n. 1). Ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 2382/84, le gare parziali dovevano essere effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento n. 766/68 nonché in particolare delle disposizioni seguenti del regolamento n. 2382/84. L' offerta doveva precisare l' importo del prelievo all' esportazione o quello della restituzione all' esportazione per 100 kg di zucchero bianco espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l' offerta [art. 5, n. 2, lett. d)]. Sulla base del prezzo d' intervento dello zucchero bianco fissato per la campagna di commercializzazione 1984/1985 e tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, la Commissione poteva procedere o alla fissazione di un importo minimo del prelievo all' esportazione o alla fissazione di un importo massimo della restituzione all' esportazione (art. 9, n. 1). Qualora fosse stato fissato un importo massimo della restituzione all' esportazione, venivano dichiarati aggiudicatari l' offerente o gli offerenti la cui offerta fosse pari o inferiore all' importo massimo della restituzione all' esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comportasse un prelievo all' esportazione (art. 9, n. 3). L' aggiudicatario aveva diritto al rilascio, per il quantitativo attribuito, di un titolo di esportazione recante l' indicazione, secondo il caso, del prelievo all' esportazione o della restituzione menzionati nell' offerta [art. 12, primo comma, lett. a)]. I titoli rilasciati per una gara parziale erano validi solo per un periodo determinato. I titoli d' esportazione, essendo stati rilasciati per gare parziali avvenute tra il 17 ottobre ed il 28 novembre 1984, erano utilizzabili soltanto a decorrere dal 1 dicembre 1984 ed erano validi fino al 30 aprile 1985 [art. 13, n. 2, lett. b)].
In conformità all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 2382/84, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5) è stato pubblicato un bando di gara indicante le condizioni della gara. Questo bando precisava al punto V.8:
"Per la comparabilità delle offerte e per l' attribuzione della gara da parte degli Stati membri l' importo proposto per il prelievo all' esportazione o la restituzione all' esportazione, espresso in moneta nazionale, è convertito in ECU, utilizzando i tassi applicabili nell' ambito della politica agricola comune".
5. Per comprendere la posta in gioco dal punto di vista finanziario della causa principale, occorre completare l' ambito normativo che ho appena descritto, tenendo conto anche del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 855, relativo al calcolo ed allo smantellamento degli importi compensativi applicabili a taluni prodotti agricoli (6), in virtù del quale il tasso rappresentativo, chiamato anche "tasso di conversione agricola" o "tasso verde", di talune monete è stato modificato. E' così che il tasso rappresentativo del FF è stato svalutato e quello del DM rivalutato rispetto al' ECU, e queste modifiche sono tuttavia entrate in vigore in date diverse a seconda dei settori interessati. L' allegato IV del regolamento n. 855/84 prevede infatti che il tasso rappresentativo (svalutato) del FF (1 ECU = 6,86866 FF) si applica a decorrere dal 1 luglio 1984 per il settore dello zucchero e dell' isoglucosio. L' allegato III di questo regolamento prevede dal canto suo che il tasso rappresentativo (rivalutato) del DM (1 ECU = 2,38516 DM) si applica a decorrere dal 1 gennaio 1985, senza eccezione per il settore dello zucchero.
6. La Wagner ha partecipato in Germania alle gare parziali (la decima e l' undicesima) che sono state indette nell' ottobre 1984 (cioè in un momento successivo alla pubblicazione del regolamento n. 855/84) nell' ambito della gara permanente principale di cui al regolamento n. 2382/84. Ai sensi dell' art. 5, n. 2, lett. d), di quest' ultimo, essa ha espresso le sue offerte in DM. Ai sensi dell' art. 9, n. 1, dello stesso regolamento, la Commissione, dopo esame delle offerte e su parere conforme del comitato di gestione dello zucchero, ha fissato l' importo massimo della restituzione all' esportazione per la decima gara parziale a 39,018 ECU per 100 kg e per l' undicesima gara a 39,136 ECU per 100 kg (7). Quattro offerte della Wagner che indicavano un importo della restituzione all' esportazione pari o inferiore all' importo massimo fissato dalla Commissione e che si riferivano in totale all' esportazione di 1 500 tonnellate di zucchero bianco, le sono state aggiudicate. Titoli d' esportazione, sui quali figurava in DM l' importo delle restituzioni all' esportazione aggiudicato alla Wagner (compresi tra 97,77 e 98,36 DM per 100 kg) le sono stati rilasciati.
Benché i titoli d' esportazione di cui trattasi possano essere utilizzati a decorrere dal 1 dicembre 1984 [art. 13, n. 2, lett. c), del regolamento n. 2382/84], le 1 500 tonnellate di zucchero sono state esportate solo nell' aprile 1985, cioè in una data successiva all' entrata in vigore del nuovo tasso rappresentativo del DM così come era stato fissato dal regolamento 31 marzo 1984, n. 855. Inoltre, la Wagner ha scelto di esportare lo zucchero a partire dalla Francia. Poiché la restituzione all' esportazione è stata pagata dallo Stato membro sul cui territorio sono state espletate le formalità doganali d' esportazione (8), la Wagner ha presentato al FIRS una domanda di pagamento delle restituzioni che, secondo i suoi calcoli, ammontavano a un totale di 4 196 946 FF. Dal fascicolo nazionale risulta che la Wagner ha determinato questo importo procedendo nel modo seguente: essa ha applicato all' importo in DM della restituzione all' esportazione che figura sui titoli d' esportazione il tasso di cambio "incrociato" DM/FF al tasso rappresentativo in vigore al momento dell' esportazione (100 DM = 287,975 FF); successivamente, essa ha moltiplicato l' importo in FF derivato da questo calcolo di cambio per il coefficiente monetario in vigore al momento dell' esportazione (1,020); infine, essa ha adeguato quest' ultimo importo diminuendolo di un importo compensativo monetario (che non era stato prefissato) al tasso di 7,93 FF per 100 kg di zucchero.
7. Anche se il FIRS non ha formulato obiezioni nei confronti delle due ultime fasi del calcolo effettuato dalla Wagner (l' applicazione di un coefficiente monetario e di un tasso a titolo d' importo compensativo monetario), esso per contro ha ritenuto che la conversione in FF della restituzione espressa in DM sui titoli d' esportazione doveva effettuarsi in conformità alla nota 2 dell' allegato I della nota esplicativa. Esso ha pertanto innanzitutto convertito in ECU l' importo della restituzione che figura su ogni certificato per il tramite del tasso rappresentativo del DM in vigore al momento delle gare [nota 2 a)], cioè prima della rivalutazione del DM verde rispetto all' ECU. Esso ha quindi convertito in FF gli importi in ECU così ottenuti applicando il tasso rappresentativo del FF in vigore al momento dell' adempimento delle formalità doganali [nota 2 b)]. Di conseguenza, il FIRS ha versato solo un importo di 3 974 893 FF riducendo l' importo totale chiesto dalla Wagner di 222 113 FF (9).
La Wagner ha sostenuto che la nota esplicativa non era ad essa opponibile e che per di più la nota 2 non era valida al momento dei fatti. Pertanto essa ha intimato al FIRS di versarle l' importo di 222 113 FF, rappresentativo della differenza tra l' importo che le era stato versato e quello al quale essa ritiene di aver diritto. Essendo tale richiesta rimasta senza risposta, la Wagner ha adito il Tribunal administratif di Parigi. Ritenendo che la soluzione della controversia fosse subordinata al se la nota 2 della nota esplicativa possa validamente essere applicata dal FIRS, il Tribunal administratif ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla validità di tale nota.
La portata della questione pregiudiziale
8. Per poter valutare la portata della questione pregiudiziale, è importante in via preliminare determinare la natura della nota esplicativa e più in particolare della nota 2 del suo allegato I.
A mio parere, non vi è alcun dubbio che la nota esplicativa, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, non costituisce un atto comunitario obbligatorio che, di per sé solo, consente al FIRS di opporre le modalità di conversione previste dalla nota 2 agli esportatori come la Wagner. Essa è un atto di buona amministrazione che, come la Commissione ha indicato nelle sue osservazioni, mira a facilitare agli operatori economici e ai servizi doganali l' adempimento delle formalità che derivano dalle norme comunitarie relative ai titoli per gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità ed i paesi terzi. La nota 2 di questa nota esplicativa mira in particolare a chiarire come, in conformità alle norme comunitarie esistenti, una restituzione prefissata nella moneta di uno Stato membro dev' essere convertita nella moneta di un altro Stato membro quando i titoli di esportazione sono utilizzati in quest' altro Stato.
Tenuto conto della natura semplicemente chiarificatrice della nota 2 della nota esplicativa, non occorre esaminare la validità di quest' ultima, come chiede il giudice nazionale. In considerazione dell' oggetto della causa principale, la questione pregiudiziale deve tuttavia essere intesa nel senso che mira ad accertare se le disposizioni comunitarie vigenti al momento dei fatti di questa controversia debbano essere interpretate nel senso che esse impongono le modalità di conversione indicate dalla nota 2. Per fornire al giudice nazionale una risposta utile, occorre pertanto identificare le disposizioni comunitarie che disciplinano la conversione nella moneta dello Stato d' esportazione di una restituzione all' esportazione con fissazione anticipata nella moneta di un altro Stato membro e di esaminare se queste norme debbano essere interpretate nel senso indicato dalla nota 2.
Valutazione
9. Una situazione quale quella che si presenta nella causa principale è caratterizzata dalle seguenti circostanze: i) un titolo d' esportazione è stato rilasciato a seguito di una procedura di gara per la determinazione di restituzioni all' esportazione di zucchero bianco, nel quale l' importo aggiudicato e quindi fissato in anticipo (10) della restituzione è espresso nella moneta dello Stato membro nel quale il titolare ha presentato l' offerta (nella fattispecie in DM), non comportando tuttavia tale titolo la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari; ii) questo titolo è stato utilizzato in un altro Stato membro (nella fattispecie in Francia) in partenza dal quale i quantitativi di zucchero di cui trattasi sono stati esportati; iii) il tasso rappresentativo della moneta in cui l' importo della restituzione è espresso sul titolo è stato modificato rispetto al tasso rappresentativo della moneta dello Stato membro d' esportazione tra il rilascio del titolo e il suo utilizzo.
Norme comunitarie distinte disciplinano ciascuno degli elementi della situazione sopra analizzata.
10. Per quanto riguarda il punto i). Le modalità di attribuzione e di fissazione dell' importo della restituzione all' esportazione sono determinate dalle disposizioni dei regolamenti che, in conformità al regolamento n. 1785/81, relativo all' organizzazione comune dei mercato nel settore dello zucchero, e al regolamento n. 766/68, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all' esportazione dello zucchero, indicono una procedura di gara che consente di determinare restituzioni all' esportazione. Nella fattispecie occorre quindi riferirsi alle disposizioni del regolamento n. 2382/84. Le esaminerò ai nn. 14-16 qui di seguito. Ribadisco in questa fase che, in virtù degli artt. 5, n. 2, lett. d), e 12, primo comma, lett. a), del regolamento n. 2382/84, il titolo d' esportazione esprime l' importo della restituzione nella moneta dello Stato membro in cui l' offerta è presentata, nella fattispecie in DM.
11. Per quanto riguarda il punto ii). Come sopra indicato (n. 6 e nota 8), l' art. 30, n. 1, del regolamento n. 2730/79, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli, prevede che la restituzione è pagata dallo Stato membro sul cui territorio le formalità doganali d' esportazione sono state espletate. Il pagamento deve quindi effettuarsi nella moneta dello Stato membro d' esportazione, il che comporta, in un caso come quello di specie in cui l' esportazione è stata effettuata in partenza da uno Stato (la Francia) diverso da quello in cui l' offerta è stata presentata (la Germania), che l' importo della restituzione espresso in DM sul titolo dev' essere convertito nella moneta dello Stato d' esportazione, nella fattispecie in FF. Non essendo controverso tale punto, non lo esaminerò.
12. Per quanto riguarda il punto iii). Ai sensi dell' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 maggio 1983, n. 1223, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (11):
"Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune (...) richiedono che le monete (...) siano espresse in un' altra moneta o in ECU, il tasso di cambio è (...) quello che corrisponde al tasso rappresentativo di questa moneta".
In conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 26 aprile 1977, n. 878, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (12), che è stato sostituito successivamente dal regolamento n. 1223/83 soprammenzionato, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 20 dicembre 1978, n. 3016, che fissa talune modalità per l' applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell' isoglucosio (13). In forza dell' art. 1 e del punto X, lett. b), dell' allegato del regolamento n. 3016/78, il tasso rappresentativo seguente si applica ad ogni restituzione all' esportazione prevista in forza del regolamento n. 3330/74 (14) senza fissazione anticipata degli importi compensativi monetari:
"Tasso rappresentativo applicabile il giorno dell' espletamento delle formalità doganali d' esportazione".
Imponendo il tasso rappresentativo applicabile il giorno dell' espletamento delle formalità doganali, il punto X dell' allegato del regolamento n. 3016/78 si limita ad applicare un principio generale, evocato nel secondo 'considerando' del regolamento, secondo cui occorre applicare il tasso rappresentativo in vigore al momento in cui interviene il fatto generatore dell' operazione di cui trattasi, nella fattispecie l' adempimento delle formalità doganali d' esportazione.
Ne deriva che la nota 2 della nota esplicativa, anche supponendo che la conversione prevista sub a) sia giustificata (cioè che occorra convertire preliminarmente in ECU l' importo della restituzione espressa nella moneta nazionale che figura sul titolo con l' ausilio del tasso in vigore al momento dell' aggiudicazione), chiarisce correttamente sub b) che occorre successivamente convertire in moneta nazionale l' importo in ECU così ottenuto "mediante il tasso di cambio applicabile il giorno dell' adempimento delle formalità doganali nello Stato membro di utilizzazione del certificato". Questo punto non è del resto nemmeno contestato.
13. In realtà, il solo punto controverso riguarda il se la previa conversione in ECU prevista dalla nota 2, lett. a), della nota esplicativa, abbia un fondamento giuridico. A tal riguardo occorre riconoscere alla Wagner che nessuna disposizione di diritto comunitario impone esplicitamente una tale conversione. Tuttavia, come la Corte ha già dichiarato ripetutamente, in particolare nella sentenza Merck (punto 12 della motivazione) (15):
"ai fini dell' interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte".
Unitamente al governo francese e alla Commissione ritengo che le disposizioni del regolamento n. 2382/84, in particolare l' art. 9, interpretate tenendo conto del loro contesto e dell' obiettivo perseguito dal regolamento, impongono effettivamente, per le ragioni qui di seguito indicate, la conversione prevista dalla nota 2, lett. a), della nota esplicativa.
14. L' obiettivo principale del regolamento n. 2382/84, come di qualsiasi altro regolamento che apre una procedura di gara per la determinazione di restituzioni all' esportazione, è di consentire alla Comunità di esportare le sue eccedenze di zucchero verso i paesi terzi versando le restituzioni all' esportazione meno onerose possibili mettendo in concorrenza gli interessati. Tale obiettivo di ordine budgettario deve tuttavia essere perseguito assicurando la parità di trattamento di tutti gli interessati indipendentemente dal luogo del loro stabilimento nella Comunità (v. art. 4, n. 2, del regolamento n. 766/68). In quanto una restituzione fissata nell' ambito di una gara è da considerare come fissata in anticipo (v. nota 10), il regolamento n. 2382/84 mira anche a conferire agli esportatori della Comunità la certezza circa l' importo della restituzione di cui essi possono beneficiare al momento dell' esportazione (16).
Da questi obiettivi deriva che un titolare di un titolo d' esportazione rilasciato nell' ambito di una procedura di gara di restituzioni all' esportazione ha un diritto acquisito a ricevere, all' atto dell' esportazione, l' importo della restituzione che gli è stato attribuito dopo l' esame delle offerte ricevute, laddove l' esportazione è effettivamente realizzata alle condizioni definite dalla normativa comunitaria (17). Ne deriva anche che l' importo al quale il titolare del certificato ha diritto, in considerazione dell' obiettivo budgettario del regolamento e del principio di parità di trattamento nel cui rispetto questo obiettivo dev' essere realizzato, non può essere modificato a posteriori, ad esempio facendogli sopportare le conseguenze di incidenti monetari verificatisi dopo la sua attribuzione.
15. Quanto precede consente di precisare il senso da dare all' art. 9 del regolamento n. 2382/84 secondo cui la Commissione può procedere "alla fissazione di un importo massimo della restituzione all' esportazione" (n. 1) nel qual caso "sono dichiarati aggiudicatari l' offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all' importo massimo della restituzione all' esportazione" (n. 3).
Per assicurare la "comparabilità delle offerte" - e pertanto la parità di trattamento tra offerenti - al fine dell' "attribuzione della gara da parte degli Stati membri", è importante, come indica il punto V.8 del bando di gara soprammenzionato (n. 4), convertire le offerte (espresse in moneta nazionale) in ECU mediante il tasso rappresentativo che è chiaramente quello in vigore al momento in cui queste offerte vengono esaminate. Sulla base delle offerte ricevute (convertite in ECU), la Commissione fissa in ECU l' importo massimo della restituzione all' esportazione. Ne deriva necessariamente che l' importo al quale hanno diritto gli offerenti che hanno presentato un' offerta di uno stesso importo rispetto a quello massimo fissato o di un livello inferiore a quest' ultimo, è l' importo in ECU che è ottenuto applicando il tasso rappresentativo, in vigore al momento della gara, all' importo espresso in moneta nazionale nell' offerta.
16. La Corte del resto ha già aderito a questa interpretazione nella sua sentenza 20 novembre 1979 pronunciata nella causa Wagner/Commissione (18). Anche la controversia in tale causa riguardava le modalità di calcolo dell' importo di una restituzione all' esportazione di zucchero bianco, attribuito a seguito di una procedura di gara che era stata indetta nell' ambito del regolamento n. 2101/75 (19) analogo al regolamento n. 2382/84 nell' ambito del quale le restituzioni di cui trattasi nella fattispecie sono state concesse. Al punto 19 della motivazione della sentenza, la Corte ha dichiarato:
"nell' ambito di una gara le offerte sono espresse in moneta nazionale (...) ma, per quanto riguarda la Commissione, le operazioni di calcolo si effettuano, complessivamente, in UC. Le offerte presentate, per poter essere raffrontate, sono convertite in UC mediante tassi 'verdi' . Le aggiudicazioni avvengono soltanto tenuto conto dell' importo massimo fissato in UC e a confronto di esso".
Questa posizione della Corte dev' essere confrontata con quella che essa aveva adottato un anno prima nella sentenza 24 maggio 1978 nella causa Wagner (20). A seguito di un' interpretazione letterale del regolamento di aggiudicazione n. 2101/75 soprammenzionato, la Corte aveva concluso (punto 6 della motivazione):
"che le predette restituzioni sono state fissate in moneta nazionale e che la loro conversione in unità di conto è semplicemente un' operazione effettuata nell' ambito della Commissione allo scopo di rendere comparabili le offerte".
Dalla giustapposizione delle due sentenze menzionate risulta che se l' importo della restituzione all' esportazione è fissato in moneta nazionale, la sua attribuzione all' offerente nell' ambito della procedura di gara avviene necessariamente in ECU. Poiché l' importo attribuito dev' essere preso come base per il pagamento della restituzione a seguito dell' esportazione dei prodotti di cui trattasi (v. sopra, n. 14), occorre quindi riferirsi all' importo in ECU che è ottenuto in applicazione del tasso rappresentativo, in vigore al momento dell' aggiudicazione, all' importo espresso in moneta nazionale nell' offerta.
Da quanto precede risulta che la nota 2 della nota esplicativa chiarisce correttamente sub a) che occorre convertire in ECU l' importo espresso in moneta nazionale che figura sul titolo mediante il tasso rappresentativo che è stato utilizzato per calcolare questo importo. E' questo importo in ECU che deve successivamente, come chiarisce anche correttamente la nota 2, sub b), essere convertito nella moneta nazionale dello Stato membro d' esportazione mediante il tasso rappresentativo in vigore al momento dell' adempimento delle formalità doganali d' esportazione.
17. Gli argomenti presentati dalla Wagner a favore di una conversione al tasso "incrociato" DM/FF in vigore al momento dell' esportazione non possono essere convincenti. Dato che i tassi rappresentativi sono sempre espressi in relazione all' ECU, l' applicazione del tasso rappresentativo "incrociato" DM/FF in vigore al momento dell' esportazione si analizza come una doppia conversione (innanzitutto dal DM in ECU, quindi dall' ECU in FF) operata ogni volta al tasso rappresentativo in vigore in tale momento. Ciò finisce col consentire all' offerente di ottenere in FF un importo (più elevato) della restituzione calcolato sulla base di un importo in ECU superiore a quello che gli era stato attribuito, poiché ottenuto mediante conversione dell' importo in DM che figura nell' offerta al tasso rappresentativo (rivalutato) del DM in vigore al momento dell' esportazione. Ciò finisce quindi col modificare a posteriori l' importo della restituzione attribuito nell' ambito della procedura di aggiudicazione. Osservo del resto che, applicando il tasso rappresentativo in vigore al momento dell' esportazione all' importo in DM che figura nell' offerta meno elevata della Wagner (97,77 DM : 2,38516 = 40,99 ECU), si ottiene un importo della restituzione in ECU superiore all' importo massimo della restituzione fissato dalla Commissione per la decima (39,018 ECU) e undicesima (39,136 ECU) gara parziale. Ciò illustra chiaramente che le modalità di conversione volute dalla Wagner falsano le condizioni di aggiudicazione. Infatti, se queste modalità fossero state applicate al momento dell' aggiudicazione, le offerte della Wagner non sarebbero state prese in considerazione.
18. Inoltre, le modalità di conversione volute dalla Wagner possono portare a una deviazione di traffico dato che esse incoraggiano l' aggiudicatario a portare sistematicamente i prodotti di cui trattasi in partenza da uno Stato membro diverso da quello nel quale egli ha presentato l' offerta. Infatti, scegliendo di esportare in partenza da un altro Stato membro, le modalità volute dalla Wagner le consentono di beneficiare della rivalutazione del marco "verde" intervenuta dopo l' attribuzione dell' importo della restituzione, pur eludendo l' effetto correttore derivante dal coefficiente monetario tedesco (21) che, in conformità all' art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 19 maggio 1981, n. 1372, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari (22), sarebbe stato applicabile alla restituzione in DM in caso d' esportazione in partenza dalla Germania (23).
L' applicazione delle modalità di conversione volute dalla Wagner è particolarmente ingiustificata in una situazione come quella che si presenta nella fattispecie. Al momento della presentazione delle offerte (cioè nel corso dell' ottobre 1984), gli offerenti avevano infatti già conoscenza del fatto che il tasso rappresentativo del DM sarebbe stato rivalutato a decorrere dal 1 gennaio 1985. Poiché i titoli d' esportazione da rilasciare nell' ambito delle gare parziali di cui trattasi potevano essere utilizzati successivamente a tale data [art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2382/84], le modalità di conversione volute dalla Wagner avrebbero dato, come sopra spiegato, agli offerenti che avevano scelto di presentare le loro offerte in DM con l' intenzione di utilizzare i titoli ottenuti in partenza da uno Stato membro diverso dalla Germania, un vantaggio ingiustificato rispetto agli altri offerenti.
19. La Wagner non contesta del resto il fatto che il metodo di conversione previsto nella nota 2 della nota esplicativa debba attualmente essere seguito in una situazione come quella che si presenta nella fattispecie. Essa fa presente semplicemente che questo metodo è stato introdotto per la prima volta dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 giugno 1985, n. 1676, relativo al valore dell' unità di conto e ai tassi di conversione agricola da applicare nell' ambito della politica agricola comune (24) e che, salvo che per taluni casi particolari, esso non era applicabile all' epoca dei fatti.
Questo argomento non è fondato. Come ho indicato sopra, le disposizioni comunitarie direttamente applicabili ai fatti di cui è causa dovevano essere interpretate nel senso indicato dalla nota 2 della nota esplicativa.
20. La Wagner sostiene in subordine che l' allegato I della nota esplicativa 11 marzo 1981 (che contiene, oltre ad una tabella dei tassi di conversione applicabili, la nota controversa) è stato successivamente (fino al 26 maggio 1987, data in cui è stata pubblicata una nuova nota esplicativa che sostituisce quella del 1981) sostituito da altri allegati che non fanno alcun riferimento al metodo di conversione previsto dalla nota di cui trattasi. I principi di certezza giuridica, di parità di trattamento e di uniformità di applicazione del diritto comunitario si oppongono pertanto ad una validità ininterrotta della nota 2 della nota esplicativa del 1981 fino al 1987.
Anche questo argomento dev' essere escluso. Dal momento che le disposizioni comunitarie applicabili ai fatti di cui è causa devono essere interpretate nel senso indicato dalla nota 2 della nota esplicativa, il metodo di conversione che essa vuole s' impone anche in mancanza di una nota chiarificatrice.
21. Vi propongo quindi di dichiarare:
"La conversione dell' importo di una restituzione all' esportazione attribuito in ECU nell' ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) della Commissione 14 agosto 1984, n. 2382, e che figura sul titolo d' esportazione in moneta dello Stato membro in cui l' offerta è presentata, deve avvenire nel modo seguente quando i titoli sono utilizzati in un altro Stato membro e l' importo compensativo monetario non è stato fissato in anticipo:
- l' importo in moneta nazionale che figura sul titolo è convertito in ECU mediante il tasso rappresentativo in vigore al momento dell' attribuzione dell' importo della restituzione;
- l' importo in ECU così ottenuto è convertito in moneta nazionale dello Stato membro d' esportazione mediante il tasso rappresentativo in vigore al momento dell' adempimento delle formalità doganali d' esportazione".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) - GU 1981, C 52, pag. 2.
(2) - GU L 177, pag. 4. Mi riferisco nelle presenti conclusioni alle disposizioni comunitarie vigenti all' epoca dei fatti su cui verte la causa principale.
(3) - GU L 143, pag. 6.
(4) - GU L 221, pag. 5.
(5) - GU 1984, C 218, pag. 27.
(6) - GU 1984, C 218, pag. 27.
(7) - V. regolamenti (CEE) della Commissione 24 ottobre 1984, n. 2976, e 31 ottobre 1984, n. 3067, che fissano l' importo massimo della restituzione all' esportazione dello zucchero bianco per la decima e, rispettivamente, l' undicesima gara parziale effettuata nell' ambito della gara permanente principale di cui al regolamento n. 2382/84 (GU L 281, pag. 22, e L 288, pag. 65).
(8) - Art. 30, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (GU L 317, pag. 1).
(9) - Le parti concordano sui dati numerici indicati nell' ordinanza di rinvio, ivi compreso l' importo di 222 113 FF corrispondente alla riduzione operata dal FIRS, mentre matematicamente la differenza tra 4 196 946 e 3 974 893 ammonta a 222 053.
(10) - Ai sensi dell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 1 febbraio 1978, n. 243, che istituisce la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari (GU L 37, pag. 5), i prelievi o le restituzioni fissati nell' ambito di una gara sono da considerarsi fissati in anticipo .
(11) - GU L 132, pag. 33.
(12) - GU L 106, pag. 27.
(13) - GU L 359, pag. 11.
(14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974 recante organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 359, pag. 1). Questo regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1785/81, soprammenzionato.
(15) - Sentenza 17 novembre 1983 (causa 292/82, Racc. pag. 3781).
(16) - V. sentenza 26 gennaio 1978, Union Malt (cause riunite 44/77-51/77, Racc. pag. 57).
(17) - Confrontare con il punto 23 della sentenza Union Malt.
(18) - Causa 162/78, Racc. pag. 3467.
(19) - Regolamento (CEE) della Commissione 11 agosto 1975 concernente una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all' esportazione di zucchero bianco (GU L 214, pag. 5).
(20) - Causa 108/77, Racc. pag. 1187.
(21) - Il coefficiente monetario applicabile al momento dell' esportazione dei quantitativi di zucchero considerati nei titoli ammontava a 0,982 (ed aveva quindi un effetto correttore negativo) per le esportazioni in partenza dalla Germania e a 1,020 (ed aveva quindi un effetto correttore positivo) per le esportazioni in partenza dalla Francia [v. allegato II del regolamento (CEE) della Commissione 27 dicembre 1984, n. 3719, che modifica gli importi compensativi monetari (GU L 342, pag. 1)].
(22) - GU L 138, pag. 14.
(23) - Circa il coefficiente monetario, v. sentenza Wagner/Commissione, soprammenzionata, punti 18-21 della motivazione.
(24) - GU L 164, pag. 1. La Wagner si riferisce anche al paragrafo 7.1 delle Osservazioni generali della nota esplicativa 26 maggio 1987 (GU C 140, pag. 2), che ha sostituito la nota esplicativa dell' 11 marzo 1981 in esame nella presente causa.
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