Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A - Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (in prosieguo: il "College") che dobbiamo esaminare oggi verte su talune modalità del sistema comunitario delle quote di produzione del latte. Le caratteristiche fondamentali di detto regime nonché gli aspetti particolari della fattispecie sono tratteggiati nella relazione d' udienza, sicché mi pare sufficiente, in questa sede, riassumere solo gli antefatti. Ritornerò sulle norme che entrano in linea di conto esaminando i singoli punti che vi si riferiscono.
2. L' attore nella causa principale (in prosieguo: l' "attore"), agricoltore residente nei Paesi Bassi, conduceva una fattoria presa in affitto in Laag Zuthem. In questa veste si era astenuto, dal 17 maggio 1979 al 17 maggio 1984, dal vendere la produzione di latte, secondo l' impegno contemplato dal regolamento n. 1078/77 (1). Alla scadenza di detto periodo, non è riuscito ad ottenere un quantitativo di riferimento a norma dell' art. 2 del regolamento n. 857/84 (2), proprio perché non aveva fornito latte durante il 1983 - anno prescelto come periodo di riferimento dai Paesi Bassi in applicazione di detta norma - in virtù dell' impegno già ricordato.
3. Poco tempo dopo è insorta la questione se il contratto di locazione-conduzione della fattoria stipulato dall' interessato, la cui scadenza era stata fissata al 22 febbraio 1987, potesse venir prorogato oltre la data di scadenza. Una domanda in questo senso veniva disattesa dalla Pachtkammer del Kantongerecht di Zwolle con decisione del 16 settembre 1985. Detta decisione veniva confermata inoltre dalla Pachtkammer del Gerechtshof di Arnhem il 7 febbraio 1986.
4. Durante quest' ultimo anno (1986), l' attore ripristinava la produzione di latte e la continuava fino alla scadenza del contratto, il 22 febbraio 1987.
5. Dal 1988 il ricorrente si dedica pure all' allevamento di mucche, in società con il genero, in una diversa fattoria, ubicata a Giethem. I due soci hanno prodotto latte in detta azienda nella stagione 1988/1989.
6. Dato che nel regolamento n. 764/89 (3) si contemplavano disposizioni riguardanti l' assegnazione di quantitativi di riferimento "specifici" ai gestori SLOM (4) che non avevano fornito latte durante il periodo di riferimento perché vincolati in virtù del regolamento n. 1078/77, il ricorrente chiedeva l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico di questo genere.
7. Poiché il convenuto nella causa principale aveva disatteso detta richiesta, dopo un reclamo - rimasto infruttuoso - l' attore adiva il College. Con ordinanza 7 marzo 1991, detto giudice consultava anzitutto la Corte su tre questioni pregiudiziali sulla validità di una disposizione (contenuta in un regolamento di attuazione della Commissione) relativa all' identità dell' azienda condotta dall' attore, sulla definizione della nozione di "produttore" ai sensi del regolamento n. 857/84 nel caso di associazioni come quella alla quale appartiene l' attore, nonché sul problema di stabilire chi, in questi casi (il conduttore SLOM o l' associazione), sia legittimato ad ottenere un quantitativo di riferimento specifico.
8. Con ordinanza 26 giugno 1991, il College ha sottoposto alla Corte una questione ulteriore, vertente sulla validità dell' art. 3 bis, n. 5, del regolamento n. 857/84, nella versione del regolamento n. 764/89, che disciplina il problema della soppressione o del rimborso del prelievo supplementare per i quantitativi prodotti anteriormente al sesto periodo di applicazione del regime (cioè anteriormente al 1 aprile 1989).
B - Esame della situazione
Sulla prima questione
9. La prima questione del giudice di rinvio verte su una disposizione che la Commissione ha inserito (5) posteriormente all' adozione del regolamento n. 764/89, come art. 3 bis nel regolamento n. 1546/88 (6) "che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio" del quale ci siamo già occupati nelle cause Maier (7) e O' Brien (8). Mi sia consentito ricordare ancora una volta le disposizioni, in questione nella fattispecie, del n. 1, primo comma, mettendo in evidenza il brano controverso:
"La domanda di cui all' articolo 3 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84 è presentata dal produttore interessato all' autorità competente designata dallo Stato membro, secondo modalità da quest' ultimo stabilite e a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione, prevista dall' art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1391/78 della Commissione (9), della sua domanda di concessione del premio".
10. Il giudice a quo pone a questo proposito la seguente questione:
"Se l' art. 3 bis inserito nel regolamento (CEE) della Commissione delle Comunità europee n. 1546/88 dal regolamento (CEE) della stessa Commissione 20 aprile 1989, n. 1033, sia, alla luce dei 'considerando' di quest' ultimo regolamento, in contrasto con il diritto comunitario di rango superiore, in particolare con l' art. 3 bis inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 857/84 dal regolamento (CEE) dello stesso Consiglio n. 764/89".
11. I. Per risolvere questo quesito, si deve anzitutto esaminare il problema dell' interpretazione di detta disposizione alla luce delle particolarità della fattispecie; più precisamente, si deve esaminare se, in una situazione come quella ora allo studio, la norma non consenta l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico. Detto esame è necessario in quanto le obiezioni esposte nell' ordinanza di rinvio contro la validità della disposizione summenzionata - cioè i dubbi del Tribunale e dell' attore circa la sua compatibilità con il regolamento n. 857/84 nonché i dubbi dell' attore circa la sua compatibilità con il principio della tutela del legittimo affidamento (10) - si presenterebbero sotto una luce diversa ed eventualmente si svuoterebbero di contenuto, qualora detta disposizione non ostasse alla assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico.
12. Su questo punto, contrariamente all' opinione esposta, nel corso della fase orale, dal governo olandese, concordo con la Commissione nel dichiarare che la disposizione litigiosa osta all' assegnazione al ricorrente (o alla società di fatto costituita con il genero) di un quantitativo di riferimento specifico.
13. A questo proposito si deve anzitutto far richiamo alla sentenza O' Brien (11). In questa sentenza la Corte ha desunto dal tenore non equivoco della disposizione litigiosa considerata in rapporto con l' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, che l' assegnazione, a titolo provvisorio, di un quantitativo di riferimento specifico è subordinata alla condizione che il produttore interessato gestisca ancora, in tutto o in parte, la stessa azienda che gestiva al momento dell' accettazione della sua domanda di concessione del premio (12). La Corte osserva a questo proposito che un siffatto produttore non può invocare un diritto ad un quantitativo di riferimento specifico provvisorio se non continua a gestire, quanto meno in parte, l' azienda relativamente alla quale si è impegnato in virtù del regolamento n. 1078/77. Perde invece detto diritto se ha abbandonato la gestione di tutta l' azienda (13). La Corte si riferisce a questo proposito al terzo 'considerando' del regolamento n. 1033/89 (14) in base al quale
"(...) occorre che la domanda possa emanare soltanto da un produttore in grado di gestire, almeno parzialmente, le stesse unità di produzione gestite al momento della domanda volta alla concessione del premio per la non commercializzazione o per la riconversione".
14. In questa sentenza la Corte si è espressa in termini generici. Sono quindi del parere che la soluzione non può essere diversa nel caso in cui, come nella fattispecie, il gestore interessato non è più conduttore a causa della scadenza del contratto. Si deve sottolineare, in ogni modo, che la disposizione litigiosa appare come la specifica espressione del principio del "collegamento con il suolo" (15), secondo il quale i quantitativi di riferimento sono assegnati al produttore, cioè, tenuto conto delle definizioni fornite all' art. 12, lett. c) e d), del regolamento n. 857/84, alla persona o al gruppo di persone che gestisce l' azienda in questione in un determinato momento (16). Detto principio si applica, come ha desunto la Corte dal combinato disposto dell' art. 7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 857/84 nella versione del regolamento n. 590/85 (17) e dell' art. 5, n. 3, prima frase, del regolamento n. 1371/84 (18), anche nel caso di restituzione di un' azienda al termine del contratto di locazione: il conduttore perde la spettanza al quantitativo di riferimento, che va al locatore (19).
15. Quanto alla facoltà di cui dispongono gli Stati membri, conformemente all' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione emendata, di attribuire totalmente o parzialmente il quantitativo di riferimento al conduttore uscente, intendo soffermarmi su questo punto esaminando la validità della disposizione litigiosa. Il punto importante per l' interpretazione che stiamo ricercando è il fatto che il legislatore comunitario non intendeva nella fattispecie mettere in atto detta eccezione, ma semplicemente applicare la norma summenzionata.
16. Nel contesto della presente causa, l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 si presenta dunque come conferma del principio del collegamento con il suolo nel caso in cui un contratto di locazione agricola giunga a scadenza, pur se la presente fattispecie presenta la particolarità che detta norma viene applicata a restituzioni di aziende effettuate tra la fine del periodo di non commercializzazione e l' adozione del regolamento n. 764/89, in un momento nel quale il conduttore non disponeva ancora di una quota.
17. Giocoforza è concludere che detta disposizione osta nella fattispecie all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico; non pare possibile accogliere un' interpretazione diversa.
18. II. Ciò premesso, si deve esaminare la validità di detta norma. Nel mio esame mi limiterò agli effetti che questa produce nella fattispecie. Come emerge da un raffronto con la causa Maier, detta norma si applica ad un' ampia gamma di ipotesi, sicché la sua validità va vagliata di volta in volta.
19. 1. Il giudice a quo esprime anzitutto dubbi circa la compatibilità della disposizione litigiosa con l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84. A suo giudizio, detta norma prescrive semplicemente che il quantitativo di riferimento richiesto possa venir prodotto dall' interessato nella sua azienda. Non si prescrive espressamente che costui continui a gestire l' azienda relativamente alla quale è stata stipulata la convenzione SLOM.
20. Dato che i regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 hanno pari valore nel diritto comunitario, si deve logicamente intendere detta questione nel senso che si vuole stabilire se la Commissione ha sconfinato dai limiti dell' autorizzazione conferitale dall' art. 5 quater, n. 7, del regolamento di base n. 804/68, sul quale si fonda il regolamento n. 1546/88 per quel che riguarda la disposizione ora in esame.
21. Il regime applicabile nella fattispecie, che scaturisce, alla luce delle considerazioni testé esposte, dall' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, non eccede però detti limiti. Anzi, non fa che concretare le norme enunciate dal regolamento n. 857/84, specie all' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. b), senza fraintendere il loro significato. Si deve infatti constatare che nella sentenza O' Brien, la Corte non ha fondato le sue conclusioni solo sull' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88, ma le ha invece tratte tanto da quest' ultima disposizione quanto dall' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84. Giustamente, a mio avviso. Visto il problema suscitato dal principio generale del collegamento con il suolo, data l' adozione tardiva del regolamento n. 764/89, non si può intendere l' art. 3 bis, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 857/84 nel senso che esclude l' applicazione restrittiva di detto principio a un conduttore uscente. Quest' ultima norma non impediva quindi alla Commissione di specificare ulteriormente che l' azienda contemplata alla lett. b) di detta disposizione doveva essere la stessa azienda menzionata alla lett. a), soluzione che, del resto, non è contraria né allo spirito né alla lettera di detta disposizione.
22. 2. Gli argomenti esposti dal ricorrente, come sono riprodotti nella prima ordinanza di rinvio del giudice nazionale (20), ci portano poi ad analizzare la compatibilità della disposizione litigiosa con il principio della tutela del legittimo affidamento.
23. Secondo le sentenze Mulder (21) e von Deetzen (22), la disposizione sarebbe incompatibile con detto principio qualora il ricorrente fosse soggetto a restrizioni che lo colpiscono in modo specifico, proprio per il fatto che si era avvalso della facoltà di cessare la vendita del latte contro versamento di un premio (23).
24. Nella causa principale, ma anche dinanzi alla Corte, il ricorrente osserva a questo proposito che, se avesse disposto di una quota lattiera alla scadenza del contratto, avrebbe potuto ottenere una proroga del contratto oppure avrebbe potuto accordarsi con il locatore per ripartire la quota (24). Quanto alla prima di queste due possibilità, il ricorrente ha dichiarato, nella fase orale, che il suo contratto d' affitto "molto probabilmente" sarebbe stato prorogato se dal 1985 avesse disposto di una quota lattiera. Quanto alla possibilità di conservare la quota lattiera, almeno in parte, nonostante la restituzione del fondo concesso in locazione, nella fase scritta ha sostenuto che vi sarebbe certamente stata la possibilità di trasferire un' eventuale quota spettantegli sul nuovo fondo agricolo (25). Poiché su questo punto può applicarsi il diritto olandese, egli si richiama all' art. 19 della Beschikking Superheffing del 1988 (26), in virtù della quale il conduttore ha la possibilità, alla scadenza del contratto, di conservare il quantitativo di riferimento, di comune accordo con il locatore. Ciò vale in particolare allorché, come nella fattispecie, il conduttore non intende dedicarsi all' allevamento di vacche da latte nell' azienda in questione (27).
25. Si devono esaminare separatamente le due considerazioni esposte dal ricorrente. L' una e l' altra implicano un raffronto tra, da un lato, la sua situazione effettiva e, dall' altro, la situazione in cui si sarebbe trovato se, dal 1987, avesse potuto disporre di una quota lattiera.
26. Non è necessario soffermarsi a lungo sull' argomento relativo all' eventuale proroga del contratto. Nell' ipotesi in cui il ricorrente, come sostiene, avesse potuto ottenere detta proroga se a tempo debito avesse potuto disporre di una quota, detta circostanza non consentirebbe di concludere che la disposizione litigiosa è illegittima. Non consente infatti di affermare che il criterio enunciato in questa disposizione per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico è di per sé criticabile; mette anzi in luce uno svantaggio verificatosi in passato per una carenza del legislatore comunitario: poiché nel 1987 non esisteva un regime di quote per i gestori SLOM, il ricorrente sostiene di aver dovuto abbandonare il fondo che fino ad allora aveva condotto, il che ha implicato che egli non risponde più ai requisiti litigiosi. Lo svantaggio specifico del ricorrente rispetto ai conduttori agricoli che non si sono avvalsi del regolamento n. 1078/77 non scaturirebbe dal criterio litigioso, ma dalle lacune del regime delle quote vigente nel 1987. Al massimo si potrebbe dare un giudizio diverso se si disponesse di elementi che consentissero di pensare che le lacune constatate negli Stati membri si sarebbero ripercosse sistematicamente - come il ricorrente dichiara essersi verificato nel suo caso - sulle decisioni relative alla proroga dei contratti di locazione di cui trattasi. Tuttavia tali elementi non sussistono.
27. Vediamo ora l' argomento vertente sulla possibilità di conservare la quota lattiera (quanto meno in parte) pur se l' interessato non era più conduttore del fondo. Questo argomento pone effettivamente in risalto il problema della validità della norma controversa: onde evitare uno svantaggio specifico ai conduttori SLOM, il legislatore avrebbe forse dovuto, in caso di contratti di locazione di fondi agricoli che venivano a scadenza tra la fine del periodo di non commercializzazione e l' adozione del regolamento n. 764/89 (sicché il conduttore SLOM ha dovuto abbandonare il fondo), riconoscere agli Stati membri una facoltà analoga a quella conferita nell' ambito dell' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84?
28. Il raffronto delle rispettive situazioni dei conduttori uscenti nell' ambito dei due gruppi di conduttori considerati (i conduttori che non si sono avvalsi del regolamento n. 1078/77 da un lato e i conduttori SLOM dall' altro) sfocia in linea di massima in una soluzione affermativa. Anche se, come giustamente ha osservato l' avvocato generale Jacobs circa l' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 nella versione modificata, gli Stati membri non sono tenuti ad avvalersi di detta autorizzazione (28), è tuttavia giocoforza constatare che la disposizione ora contestata esclude perfino la possibilità di un regime più favorevole, per il conduttore il cui contratto è giunto a scadenza, del principio del collegamento con il suolo concretato nella disposizione litigiosa.
29. In questo contesto si profilano due possibili obiezioni.
30. Una prima obiezione potrebbe sollevarsi, qualora l' inserzione di una clausola che autorizza gli Stati membri ad adottare, nel senso summenzionato, regimi derogatori dovesse incontrare ostacoli insormontabili. Ma io non ne ravviso alcuno.
31. A questo proposito, si deve anzitutto constatare che è indubbiamente difficile, per gli Stati membri, data l' adozione tardiva del regime di quote applicabile ai conduttori SLOM, fissare ed applicare criteri oggettivi in funzione dei quali al conduttore uscente spetta una quota. Dai documenti del fascicolo non emerge, né emerge da altre fonti, che questo modo di procedere sia assolutamente impossibile.
32. Inoltre, non risulta nella fattispecie che l' instaurazione di un siffatto regime strida con interessi legittimi di terzi. Non si ravvisano in particolare elementi giuridici che giustifichino che, in una situazione come quella della fattispecie, un conduttore debba essere salvaguardato dagli inconvenienti che un siffatto regime potrebbe arrecargli.
33. La seconda obiezione riguarda i limiti che devono esser tracciati per la tutela del legittimo affidamento ai sensi delle sentenze Mulder e von Deetzen. Nella sentenza von Deetzen II (29) la Corte ha così definito detti limiti:
"[I conduttori SLOM], anche se potevano legittimamente attendersi di poter riprendere lo smercio del latte alla scadenza del loro periodo di non commercializzazione o di riconversione, e di svolgere tale attività in condizioni non discriminatorie rispetto a quelle degli altri produttori lattiero-caseari, non potevano per questo attendersi che un' organizzazione commerciale del mercato attribuisse loro un vantaggio commerciale non proveniente dalla loro attività lavorativa".
34. E la Corte così continua:
"Questi produttori non potevano quindi legittimamente attendersi di poter sfruttare commercialmente un vantaggio, come l' attribuzione di un quantitativo di riferimento ai sensi del regime del prelievo supplementare, mentre questo vantaggio era stato loro concesso proprio per consentire la ripresa della loro attività lavorativa".
35. Queste considerazioni sono pure state riprese dalla Corte nella causa Maier, nella quale un conduttore SLOM aveva, nel periodo intercorrente tra la fine del periodo di riconversione e l' adozione del regolamento n. 764/89, ceduto il fondo in conduzione ad un terzo per un periodo di 20 anni (30). Non si possono però invocare dette considerazioni in un caso come la fattispecie, nella quale il principio della tutela del legittimo affidamento sfocerebbe nella conservazione a vantaggio del conduttore SLOM (o di un richiedente che ne sarebbe l' avente causa) del diritto ad un quantitativo di riferimento specifico, dato che siffatte considerazioni partono dalla premessa che il quantitativo di riferimento specifico è destinato, dopo la sua assegnazione, ad esser trasferito ad un terzo. Inoltre, un siffatto scambio di premi, illecito secondo il regime delle quote, non può aver luogo nell' ipotesi di un conduttore uscente, se non vi è intesa tra conduttore e locatore, prescindendo da qualsiasi criterio oggettivo, sulla conservazione della quota. Orbene, l' autorizzazione contemplata dall' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, come risulta dal suo tenore, ha precisamente lo scopo di consentire agli Stati membri di definire, tenuto conto di tutti i rapporti di fatto e di diritto, specie in materia di affitti di fondi rustici, esistenti sul loro territorio, criteri obiettivi idonei in funzione dei quali si valuterà se e in qual misura il conduttore uscente conserva la quota.
36. Dunque, tenuto conto del principio della tutela del legittimo affidamento, la Commissione poteva dar forma concreta all' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 tramite la norma definita all' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88, solo mitigando quest' ultima mediante una deroga analoga a quella dell' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84.
37. L' infrazione così constatata di detto principio risulta però di portata ridotta, date le limitazioni poste alla tutela del legittimo affidamento. Su questo punto è d' uopo far rinvio al secondo 'considerando' del regolamento n. 764/89 che traduce in modo pertinente l' idea che un gestore non può, in virtù di detta tutela, chieder l' assegnazione di una quota, salvoché abbia l' intenzione e la possibilità di riprendere la produzione.
38. Quanto alla prima di dette condizioni, non è soddisfatta - v. sentenza Maier (31) - se emerge dai fatti verificatisi tra la fine del periodo di non commercializzazione e l' adozione del regolamento n. 764/89 che il conduttore ha definitivamente cessato la produzione. La Commissione può ispirarsi a questa limitazione posta alla tutela del legittimo affidamento per subordinare a condizioni analoghe l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico.
39. Quanto alla condizione inerente alla possibilità di riprendere la produzione di latte, l' art. 3 bis, n. 1, secondo comma, lett. a), del regolamento n. 857 prescrive che il richiedente conduca un fondo idoneo a questo scopo. La disposizione litigiosa non può perciò, come si desume dalla causa Maier, venir censurata in quanto conferma in modo generale la condizione che prescrive la conduzione di un fondo idoneo.
40. Permettetemi di concludere aggiungendo una parola sulle modalità d' esercizio dell' autorizzazione che deve esser concessa agli Stati membri. Essendo investiti sotto questo aspetto dell' applicazione del diritto comunitario, gli Stati membri hanno l' obbligo di osservarne, tra l' altro, i principi generali (32). Tra questi si annoverano il principio della tutela del legittimo affidamento, nonché il principio generale di parità, che ha trovato una espressione specifica nell' art. 40, terzo comma, del Trattato CEE. Tenuto conto di detti principi, gli Stati membri dovranno, nell' ambito dell' esercizio dell' autorizzazione summenzionata, tener presente se e in qual misura hanno fatto applicazione dell' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione modificata del regolamento n. 590/85.
41. Propongo perciò di risolvere come segue la prima questione del College van Beroep:
"L' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88 come è stato inserito dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1033/89 è invalido, in quanto non contempla alcuna facoltà per gli Stati membri di assegnare a un produttore il quantitativo di riferimento specifico per le sue esigenze produttive in un' azienda agricola da questi gestita, che non è la stessa azienda che l' interessato (o il gerente agricolo che ha assolto l' obbligo contemplato dal regolamento del Consiglio n. 1078/77 e sul cui diritto fonda le sue pretese) gestiva al momento dell' accoglimento della domanda di assegnazione di un premio a norma dell' art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione n. 1391/78 se
- l' azienda originariamente gestita ha dovuto venir restituita al locatore, dopo l' adempimento dell' impegno di non commercializzazione, a causa della scadenza del contratto d' affitto e non essendovi possibilità di ottenere la proroga del contratto in condizioni analoghe;
- il produttore (o il conduttore suo avente causa) non ha definitivamente cessato la produzione lattiera prima dell' adozione del regolamento n. 764/89 e
- l' azienda condotta al momento della presentazione della domanda presenta i requisiti prescritti dall' art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, lett. b), del regolamento n. 857/84".
Sulla seconda e sulla terza questione
42. I. La prima questione verteva essenzialmente sul problema della determinazione dell' azienda che poteva consentire l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico. La seconda e la terza questione vertono invece su talune condizioni che devono esser soddisfatte dal richiedente. Si tratta, più precisamente, della sua qualifica di conduttore SLOM e dei suoi rapporti rispettivi con la conduzione SLOM, da un lato, e l' azienda che costituisce oggetto dell' assegnazione dei quantitativi di riferimento, dall' altro.
43. Quanto al primo aspetto, emerge dalla formula introduttiva dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84, considerato in relazione al primo trattino di detta disposizione, che il richiedente deve, in linea di massima, aver personalmente assolto un impegno di non commercializzazione o di conversione.
44. Quanto poi al secondo aspetto: secondo detta formula introduttiva, il richiedente deve essere "il produttore di cui all' art. 12, lett. c), terzo comma" di detto regolamento. Ai sensi di detta disposizione,
"Per l' applicazione dell' art. 3 bis, si considera produttore il conduttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda si trova nel territorio geografico della Comunità".
45. E' su questi due aspetti che vertono le seguenti questioni del College:
"Se il combinato disposto dell' art. 3 bis (33) e dell' art. 12, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 vada interpretato nel senso che il fatto che il contratto SLOM sia stato stipulato da una sola persona, mentre al momento della presentazione della domanda di assegnazione di un quantitativo di riferimento ai sensi dell' art. 3 bis detta persona gestisce un' azienda in collaborazione con una o più persone, non osti a che si consideri una persona o un gruppo di persone come un produttore cui si applica sia il n. 1, primo e secondo trattino, sia la lett. a) dell' art. 3 bis.
In caso di soluzione affermativa della seconda questione, se debba considerarsi come l' avente diritto ad un quantitativo di riferimento ai sensi dell' art. 3 bis colui che ha stipulato il contratto SLOM oppure il gruppo di persone che gestisce l' azienda al momento della presentazione della domanda menzionata nella seconda questione".
46. II. Per risolvere detta questione si deve anzitutto precisare che la nozione di produttore, ai sensi dell' art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, alla quale si richiama nella sua formula introduttiva l' art. 3 bis, n 1, di detto regolamento, definisce un rapporto preciso tra richiedente ed azienda: produttore è solo colui che gestisce l' azienda. La questione se il richiedente deve aver assolto un impegno in virtù del regolamento n. 1078/77 oppure se può fondare le sue pretese per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico sul diritto di un gestore che ha assolto un impegno di questo genere, riguarda, contrariamente all' idea cui si ispira la seconda questione del College, un presupposto dell' art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 che non va confuso con la qualifica di produttore del richiedente, sulla quale verte la terza questione.
47. III.1. Ciò premesso, si deve esaminare anzitutto la questione posta al n. 2, cioè se l' art. 3 bis, n. 1, osti all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico qualora il conduttore SLOM, invece di gestire da solo l' azienda, operi unitamente ad una o più persone, in forma di società di fatto. Su questo punto, le caratteristiche della fattispecie fanno pensare che la creazione della società doveva creare i presupposti per la cessione del bene ai futuri eredi. Pare perciò logico fornire una soluzione in base alla giurisprudenza che scaturisce dalla sentenza Rauh (34).
48. Nella fattispecie che ha dato origine a detta sentenza, il ricorrente era avente causa dell' azienda familiare come usufruttuario designato dai genitori - che in precedenza si erano impegnati a non vendere latte, dopo la scadenza del periodo di non commercializzazione, in previsione della successione ereditaria nella fattoria. La sua richiesta di assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico è stata respinta in quanto l' azienda era stata trasferita dopo la scadenza del periodo pattuito per la non commercializzazione e quindi il nuovo titolare non poteva trarre alcun diritto dalla normativa in materia. Su questo problema la Corte ha stabilito quanto segue (punti 18 e 19):
"A questo proposito occorre constatare che il produttore il quale, come nel caso indicato dal giudice nazionale, sia stato privato, in applicazione di disposizioni comunitarie lesive del principio del legittimo affidamento, della possibilità di ottenere un quantitativo di riferimento alla scadenza dell' impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, non ha, per tale ragione, potuto trasmettere l' attribuzione di siffatto quantitativo all' erede o al successore nell' ambito di un' operazione analoga alla successione ereditaria. Un produttore del genere è stato in tal modo assoggettato a restrizioni che incidono su di lui in modo specifico, proprio a causa del suo impegno di non commercializzazione.
Ora dette restrizioni sarebbero mantenute se l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 venisse interpretato nel senso che non consente all' erede o successore di ottenere, allo stesso titolo del produttore medesimo, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni previste dalle disposizioni di detto articolo".
49. L' obiezione della Commissione, secondo la quale il produttore originario prima di cedere l' azienda non aveva presentato alcuna domanda per ottenere quantitativi di riferimento specifici, non è stata accolta dalla Corte,
"(...) dal momento che non si può censurare un produttore per non aver presentato domanda di attribuzione di un quantitativo di riferimento cui la disciplina comunitaria a quel tempo in vigore non conferiva alcun diritto" (35).
50. La Corte ha constatato che si possono evitare le conseguenze dell' incompatibilità dell' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 con il principio della tutela del legittimo affidamento, a condizione di dare alla norma la seguente interpretazione:
"i 'produttori' da esso indicati comprendono, oltre agli imprenditori agricoli personalmente impegnatisi ai sensi del regolamento n. 1078/77, quelli che, dopo la scadenza dell' impegno assunto dall' imprenditore, abbiano rilevato l' azienda per successione ereditaria o per causa affine" (36).
51. La Corte ha perciò dichiarato che l' art. 3 bis di cui sopra
"deve essere interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un' azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078" (37).
52. In una successiva sentenza - von Deetzen II (38) - la Corte ha illustrato la nozione di cessione affine alla successione ereditaria, in relazione - a ver dire - ad una fattispecie vertente sul trasferimento di un quantitativo di riferimento specifico già assegnato in applicazione dell' art. 7 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88 (nella versione del regolamento n. 1033/89).
53. In questa sentenza, la Corte ha dichiarato quanto segue (punti 38 e 39):
"Quanto alla nozione di 'operazione analoga alla successione ereditaria' , essa va interpretata nel senso che si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale essa venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria. Essa comprende quindi, in particolare, le operazioni effettuate fra un produttore ed il suo erede presunto e aventi ad oggetto l' azienda considerata purché l' operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell' attività dell' azienda da parte dell' erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell' azienda da parte del de cuius.
Ne consegue che né il conferimento dell' azienda in una società di diritto privato nella quale il titolare del quantitativo di riferimento specifico ha una quota di partecipazione, né il fatto che ai sensi del diritto tedesco la quota societaria di quest' ultimo spetti agli altri soci a causa della sua morte o del suo recesso dalla società, né inoltre l' affitto dell' azienda all' erede presunto del titolare del quantitativo di riferimento specifico possono essere esclusi dalla definizione di 'operazione analoga alla successione ereditaria' , purché le clausole del contratto sottostante all' operazione di cui trattasi siano atte a porre l' erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un' azienda analoga in base alle condizioni del mercato".
54. La Corte ha poi dichiarato che spettava al giudice nazionale effettuare gli accertamenti che apparivano necessari in merito (39).
55. Detta sentenza mette in evidenza, per quanto concerne la presente causa, che un trasferimento analogo alla successione ereditaria può anche conseguire a un' operazione in virtù della quale l' avente causa non diventa produttore in quanto tale, come nella causa Rauh, ma costituisce una società con il potenziale de cuius (società di diritto o di fatto), nella quale è intrinseca la qualità di produttore.
56. Per risolvere l' ipotesi in esame in base alla sentenza Rauh integrata dalla sentenza von Deetzen, si devono inoltre studiare gli effetti che si ricollegano alle differenze che contraddistinguono peraltro la presente fattispecie da quella della prima sentenza ricordata.
57. La prima differenza sta nel fatto che nella causa Rauh l' azienda (come nella causa von Deetzen II) era proprietà del potenziale dante causa nella successione, mentre nella fattispecie nulla lascia intendere che il ricorrente sia proprietario dell' azienda, che, secondo la prima ordinanza di rinvio, ha costituito oggetto di una "locazione" da parte della "società". Ritengo tuttavia che in una simile ipotesi non si possa escludere a priori l' esistenza di un trasferimento nell' ambito di una operazione analoga alla successione ereditaria. L' oggetto di detto trasferimento può consistere nella possibilità radicata nel contratto di affitto di fruire del bene immobile. Sono le circostanze - specie la lettera del contratto di locazione del fondo rustico e il modo nel quale è disciplinato il rapporto tra gli associati - che consentiranno di stabilire se detta valutazione è effettivamente corretta. Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie constatazioni a questo scopo.
58. La soluzione della questione pregiudiziale su questo punto può perciò limitarsi a far richiamo alla necessità di un trasferimento effettuato in modo analogo alla successione ereditaria.
59. Due ulteriori differenze tra la presente fattispecie e la causa Rauh vanno inoltre sottolineate; entrambe si riferiscono ad elementi che hanno indotto il giudice a quo a sottoporvi la prima questione. La prima sta nel fatto che l' azienda che ha eventualmente costituito oggetto di cessione in modo analogo alla successione ereditaria è diversa dal fondo per il quale è stato assunto l' impegno contemplato dal regolamento n. 1078/77. La seconda, che si ricollega strettamente alla prima, sta nel fatto che l' esercizio dell' impresa da parte dei nuovi gestori si è iniziato contemporaneamente o subito dopo la stipulazione dei contratti di cessione assimilabile alla successione ereditaria. E' pacifico che il ricorrente non ha mai gestito da solo la fattoria di Giethem.
60. Quanto al primo punto, emerge dalla soluzione alla prima questione del College che al ricorrente spetta, eventualmente, - a seconda che i Paesi Bassi si avvalgano o meno e come della facoltà da conferirsi - un quantitativo di riferimento specifico per la gestione di un fondo diverso da quello gestito in regime SLOM, purché gestisca da solo la fattoria di cui trattasi. Orbene, il produttore che gestisce lo stesso fondo in virtù di un' operazione analoga ad una successione ereditaria non può, alla luce della sentenza Rauh, esser collocato in situazione meno favorevole. Questo modo di vedere a mio avviso non si modifica - e giungo ora al secondo punto - se il gestore SLOM non ha mai gestito da solo il fondo, che invece è stato ripreso direttamente dal produttore al momento di un' operazione equiparabile alla successione ereditaria o in seguito. Non vedo alcun motivo di far distinzione tra le due ipotesi.
61. 2. Tenuto conto del fatto che la seconda questione implica quindi una soluzione nel senso che l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 non osta, nelle condizioni suesposte, all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico nell' ipotesi in cui il gestore SLOM gestisca il fondo unitamente ad una o più persone, si deve esaminare anche la terza questione.
62. Quanto al problema insito in detta questione, cioè a quale dei destinatari potenziali - il gestore SLOM, la "società" in quanto tale o i suoi membri collettivamente - spetti il quantitativo di riferimento specifico, bisogna riandare alla lettera dell' art. 3 bis, n. 1, in relazione con l' art. 12, lett. c), terzo comma, del regolamento n. 857/84 (quest' ultima disposizione, del pari, nella versione del regolamento n. 764/89). Secondo dette disposizioni, la spettanza di un quantitativo di riferimento specifico va al "produttore", cioè al "landwirtschaftlicher Betriebsleiter" (preposto all' azienda agricola). Su questa base, e tenuto conto della definizione della nozione di "azienda" ai sensi dell' art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, la Corte, nella causa Maier, ha definito la nozione di produttore ai sensi dell' art. 3 bis, del regolamento n. 546/88, che concorda indubbiamente con la nozione di produttore ai sensi del regolamento n. 857/84. Ha indicato che detta nozione
"contempla solo un conduttore agricolo che, per la produzione di latte, gestisce un complesso di unità di produzione sotto la propria responsabilità" (40).
63. Dato che la qualifica di produttore non può esser attribuita al ricorrente, in base a questa definizione (comunque non come singolo), è escluso che un quantitativo di riferimento specifico gli spetti a questo titolo (41). Del resto, la soluzione alla questione sottoposta dipende dalla natura giuridica della "società" costituita dai due conduttori e dall' accertamento di chi sia l' effettivo gestore dell' azienda. Se detta società è una persona giuridica che gestisce l' azienda in quanto tale, il quantitativo di riferimento specifico spetta ad essa. Se invece la società è solo di fatto e non ha personalità giuridica e se i due conduttori gestiscono congiuntamente l' azienda nell' ambito di detta associazione, il quantitativo di riferimento spetta loro in solido, però come associazione, considerata produttore dal regolamento n. 857/84 (42). Anche in questo caso, spetta al giudice nazionale effettuare i necessari accertamenti.
64. IV. In conclusione, vi propongo di risolvere congiuntamente la seconda e la terza questione, data la loro connessione. Mi pare opportuno a questo proposito stabilire un nesso con la soluzione data al punto 1, precisando che nella fattispecie il cambiamento di produttore, se è stato operato mediante atto analogo alla successione ereditaria, non osta nemmeno, in caso di cambiamento lecito di azienda ai sensi della soluzione della questione 1, all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico, nemmeno nel caso in cui la gestione della nuova azienda sia stata ripresa direttamente dal nuovo produttore in occasione di un trasferimento equiparabile alla successione ereditaria o posteriormente a detto trasferimento (43).
65. La soluzione potrebbe perciò formularsi come segue:
"Il combinato disposto dell' art. 3 bis e dell' art. 12, lett. c), terzo comma, del regolamento del Consiglio n. 857/84 nella versione del regolamento del Consiglio n. 764/89 va interpretato nel senso che consente l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ad una persona giuridica o ad un' associazione di persone che gestisce l' azienda di cui trattasi (produttore) anche nel caso in cui il produttore, pur non avendo ottemperato personalmente all' obbligo di cui al regolamento n. 1078/77, annovera tra i suoi membri un agricoltore che soddisfa a detta condizione e che ha trasferito la possibilità di fruire dell' azienda, sempreché ne abbiano diritto, agli altri associati dopo la scadenza del vincolo di cui sopra mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria.
Nell' ipotesi in cui, nonostante il fatto che il fondo sia diverso da quello per il quale il conduttore ha ottemperato all' obbligo di cui al regolamento n. 1078/77, allo stesso spettasse l' assegnamento di un quantitativo di riferimento specifico se gestisse l' azienda da solo, né l' identità dell' azienda gestita, né il fatto che il conduttore non ha mai gestito da solo l' azienda - che invece è stata rilevata direttamente dal produttore mediante un' operazione equiparabile alla successione ereditaria o in un periodo successivo a tale operazione - ostano all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico".
Sulla quarta questione
66. La quarta questione del College verte sull' art. 3 bis, n. 5, del regolamento n. 857/84 che recita:
"Il produttore in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 ed al quale è attribuito un quantitativo specifico di riferimento alle condizioni fissate ai paragrafi 2, 3 e 4 non è tenuto al pagamento del prelievo supplementare per i quantitativi prodotti anteriormente al sesto periodo di applicazione del regime e che non superano il quantitativo specifico provvisorio".
67. Il College ha sottoposto la seguente questione:
"In caso di soluzione negativa della prima o della seconda questione, se sia valido il regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 in quanto esso non prevede uno sgravio dal prelievo o un suo rimborso, ovvero in quanto vi osta l' art. 3 bis, n. 5, di tale regolamento, per il periodo successivo alla scadenza del contratto SLOM fino al momento in cui si è verificato un mutamento della situazione in base alla quale il produttore interessato non viene in considerazione per un quantitativo specifico provvisorio di riferimento e in quanto il quantitativo di latte prodotto in tale periodo non superi il quantitativo di riferimento che sarebbe stato attribuito qualora tale mutamento non si fosse verificato".
68. Emerge dalla motivazione dell' ordinanza di rinvio che il College annette importanza ai quantitativi forniti dal ricorrente tra la ripresa della produzione di latte e la scadenza del suo contratto di locazione, quantitativi che aveva prodotto nel fondo di Laag Zuthem.
69. I. Il College ha sottoposto detta questione "in caso di soluzione negativa alla prima o alla seconda questione". Poiché l' esame della questione n. 1, ha messo in luce, a mio avviso, che l' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88 stride con una norma comunitaria di rango superiore e che l' esame della seconda questione, dal canto suo, ha messo in luce che l' art. 3 bis del regolamento n. 857/84 non osta, in determinate condizioni, all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico allorché il conduttore SLOM gestisce il fondo in questione unitamente ad un terzo, nessuna delle due questioni va risolta "negativamente". Se la Corte condivide il mio punto di vista, sarebbe allora superfluo, sotto un aspetto formale, risolvere la quarta questione.
70. Non voglio però rinunciare ad un breve esame di detto punto. Prescindendo dalla possibilità che la Corte non condivida il mio punto di vista sulle prime due questioni, si deve del pari constatare che, subordinando la quarta questione ad una soluzione negativa delle prime due, il giudice a quo parte da una premessa sbagliata. Il giudice a quo presume infatti che in questo caso si dovrebbe attribuire senza esitazione un quantitativo specifico di riferimento, che sarebbe nel contempo il quantitativo di riferimento ai sensi dell' art. 3 bis, n. 5. Tuttavia, la soluzione che ho proposto per la prima questione si risolverebbe semplicemente nel riconoscere la necessità di conferire agli Stati membri un' autorizzazione analoga a quella concessa all' art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84 nella versione del regolamento n. 590/85, ma finora non è ancora chiaro quali conseguenze scaturirebbero nella fattispecie dall' esercizio di detta autorizzazione. Formulando il presupposto per la soluzione alla quarta questione, il College non aveva evidentemente ipotizzato una soluzione negativa della prima proprio in questo senso. Per questo motivo, ritengo opportuno esaminare anche quest' ultima questione.
71. II. Dato che l' art. 3 bis, n. 5, del regolamento n. 857/84, che costituisce su questo punto il parametro di riferimento, concede indubbiamente "amnistie" per precedenti forniture solo ai produttori che soddisfano, al momento della domanda, alle condizioni per l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ( e che ottengono detto quantitativo), non basta che il richiedente abbia posseduto in passato almeno una volta i requisiti necessari.
72. Contrariamente a quanto ha detto il Consiglio all' udienza, importi versati in precedenza a titolo di prelievo supplementare non potranno venir rimborsati (a titolo di arricchimento indebito). Più precisamente, le sentenze Mulder e von Deetzen non hanno eliminato il fondamento giuridico sul quale si basavano i pagamenti anteriori, che era insito nell' art. 5 quater del regolamento n. 804/68 e nel regolamento n. 857/84, quest' ultimo integrato dal regolamento n. 1371/84. Infatti dette sentenze hanno dichiarato invalido il regolamento n. 857/84 (come integrato dal regolamento n. 1371/84) in quanto il Consiglio si era astenuto, trasgredendo una norma superiore di diritto comunitario, dal contemplare per taluni produttori quantitativi di riferimento come deroga al principio del prelievo supplementare. La dichiarazione di nullità non si riferiva invece al fondamento giuridico del prelievo supplementare, di per sé considerato. Spettava quindi al Consiglio, nell' ambito della sua discrezionalità, e, beninteso, in funzione delle summenzionate sentenze, determinare il principio e l' importo degli eventuali quantitativi di riferimento, come deroga nel senso suesposto. Se non vi è stato un intervento in quanto senso, i prelievi supplementari versati in applicazione del regolamento n. 857/84 non erano privi di fondamento giuridico.
73. III.1) Dato che quei conduttori che in passato hanno soddisfatto le condizioni contemplate dall' art. 3 bis, nn. da 1 a 4, del regolamento n. 857/84 (integrato eventualmente dai regolamenti di attuazione della Commissione), ma che non le soddisfacevano più al momento della presentazione della domanda, non vanno esenti dal prelievo supplementare o non ottengono il rimborso dei prelievi già versati, dato che nulla è previsto in questo senso nel n. 5 di detto articolo, si deve esaminare la validità di detto paragrafo, che viene posta in dubbio nella seconda parte della questione.
74. a) Quanto alla compatibilità con il principio del legittimo affidamento, si deve verificare se l' art. 3 bis, n. 5, arrechi, secondo la giurisprudenza Mulder e Van Deezten, uno svantaggio specifico ai gestori SLOM rispetto agli altri conduttori. A questo proposito si deve constatare che la Corte - in una prima fase - non si è limitata a criticare l' inesistenza di un regime di quote per i gestori SLOM (sentenze Mulder e von Deetzen), ma - dopo l' adozione di detto regime particolare - ha pure dichiarato invalide alcune parti di detto regime, per l' appunto sotto il profilo dell' inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento (44). Quest' ultima iniziativa era necessaria, dato che le clausole in questione avevano l' effetto di eternare, nell' ambito del nuovo sistema e nella loro sfera d' applicazione, i difetti stigmatizzati fin dall' origine.
75. Nella fattispecie però la situazione è diversa. La norma litigiosa si limita ad istituire, con effetto retroattivo, la dispensa dal prelievo supplementare per talune categorie di gestori. Il fatto che gli altri gestori non fruiscano di detta dispensa dal prelievo supplementare per il periodo precedente al 1 aprile 1989 va attribuito al sistema vigente anteriormente al 1 aprile 1989 e stigmatizzato nelle sentenze Mulder e von Deetzen, più precisamente alla lacuna insita in detto sistema, data l' insussistenza di un regime di quote per i gestori SLOM, e non al sistema di dispense in questione ora. Detto sistema non consolida per l' avvenire la lacuna del vecchio sistema (45) come non esclude espressamente per il passato una dispensa dei gestori che non erano destinatari di provvedimenti di agevolazione. Per dirla con il giudice a quo (v. il testo del provvedimento di rinvio) non è detta disposizione che "osta", per quel che ci interessa, a detta soppressione o a detto rimborso, bensì il vecchio sistema delle quote di latte, che detta disposizione lascia immutato. Ritengo dunque che detta disposizione non può venir invalidata per inosservanza del principio della tutela del legittimo affidamento.
76. b) A mio avviso non è nemmeno ravvisabile una inosservanza del principio della parità di trattamento. L' unico punto che può esser rilevante sotto questo aspetto è quello di un' infrazione per effetto di una discriminazione rispetto ai gestori che fruiscono di un provvedimento di favore conformemente alla disposizione summenzionata. A questo proposito si deve cionondimeno constatare che le due categorie di gestori si trovano in situazioni differenti, come ha giustamente sottolineato la Commissione. Per quelli ai quali per l' appunto spettava il quantitativo di riferimento ed a proposito dei quali fin da allora era certo che avrebbero ripreso la produzione di latte o la avrebbero continuata, era importante limitare al massimo gli svantaggi che scaturivano da versamenti precedenti o da crediti arretrati in relazione con il prelievo supplementare, nell' interesse del ripristino dell' equilibrio economico delle aziende in questione. Dato che non si può prevedere una produzione futura di latte da parte dei gestori che non ottengono un quantitativo di riferimento, i versamenti o crediti testé menzionati rientrano nel pregiudizio globale arrecato dal vecchio regime delle quote alle loro aziende imperniate sulla produzione lattiero-casearia, che è potuto giungere, in alcuni casi, alla cessazione dell' attività. Non appare dunque arbitrario operare una compensazione per questa categoria nell' ambito del risarcimento spettante in virtù della sentenza Mulder II (46).
77. 2. Partendo da questa considerazione, si può anche esaminare, da ultimo, la prima parte della questione del College, con la quale, più in generale, il giudice a quo chiede lumi sulla validità del regolamento n. 857/84 "in quanto non prevede uno sgravio del prelievo o un rimborso". Come emerge dalle considerazioni di cui sopra, la lacuna nel regolamento ravvisata dal giudice a quo è identica a quella sulla quale vertevano già le sentenze Mulder e von Deetzen. Nella fattispecie non è il caso di integrare la constatazione dell' illegittimità del regolamento n. 857/84, già dichiarata a suo tempo dalla Corte nell' ambito di dette cause.
78. Per i motivi suesposti, sempreché la Corte intenda esaminare detto punto, si dovrebbe risolvere la quarta questione pregiudiziale dichiarando che il suo esame non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell' art. 3 bis, n. 5, del regolamento n. 857/84.
C- Conclusione
79. In definitiva propongo di rispondere come segue al College van Beroep.
Sulle prime tre questioni:
"1) L' art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione n. 1546/88 come è stato inserito dal regolamento (CEE) della Commissione n. 1033/89 è invalido, in quanto non prevede alcuna facoltà per gli Stati membri di assegnare un quantitativo di riferimento specifico a un produttore per le sue esigenze produttive in un' azienda da questi gestita, che non è la stessa che l' interessato (o il conduttore agricolo che ha assolto l' obbligo contemplato dal regolamento del Consiglio n. 1078/77 e sul cui diritto fonda le sue pretese) gestiva al momento dell' accoglimento della domanda di assegnazione di un premio a norma dell' art. 5, n. 2, del regolamento n. 1391/78 della Commissione, se
- l' azienda originariamente gestita ha dovuto venir restituita al locatore, dopo l' adempimento dell' impegno di non commercializzazione, a causa della scadenza del contratto d' affitto e non essendovi possibilità di avvalersi di un diritto di proroga del contratto di locazione in condizioni analoghe;
- il produttore (o il conduttore sul cui diritto si fonda la sua pretesa) non ha definitivamente cessato la produzione di latte prima dell' adozione del regolamento n. 764/89 e
- l' azienda condotta al momento della presentazione della domanda presenta i requisiti prescritti dall' art. 3 bis, n. 1, ultimo comma, lett. b), del regolamento n. 857/84.
2) Il combinato disposto dell' art. 3 bis e dell' art. 12, lett. c), terzo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 nella versione del regolamento del Consiglio n. 764/89 va interpretato nel senso che consente l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico ad una persona giuridica o ad un' associazione di persone che gestisce l' azienda di cui trattasi (produttore), anche nel caso in cui il produttore, pur non avendo ottemperato personalmente all' obbligo di cui al regolamento n. 1078/77, annovera tra i suoi membri un agricoltore che soddisfa a detta condizione e che ha trasferito la possibilità di fruire dell' azienda - sempreché ne abbiano diritto - agli altri associati, dopo la scadenza del vincolo di cui sopra, mediante un' operazione analoga alla successione ereditaria.
Nell' ipotesi in cui, nonostante il fatto che il fondo sia diverso da quello per il quale il conduttore ha ottemperato all' obbligo di cui al regolamento n. 1078/77, allo stesso spettasse l' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico se gestisse l' azienda da solo, né l' identità dell' azienda gestita, né il fatto che il conduttore non ha mai gestito da solo l' azienda - che invece è stata rilevata direttamente dal produttore mediante un' operazione equiparabile alla successione ereditaria o in un periodo successivo a tale operazione - ostano all' assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico".
Se fosse necessario risolvere la quarta questione:
"3) L' esame dell' art. 3 bis, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 857/84 non ha messo in luce elementi idonei ad inficiarne la validità".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero, GU L 131 del 26 maggio 1977, pag. 1.
(2) - Regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, GU L 90 del 1 aprile 1984, pag. 13.
(3) - Regolamento del Consiglio 20 marzo 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, GU L 84 del 29 marzo 1989, pag. 2.
(4) - Detta sigla sta per Staking van de Levering van melk en zuivelprodukten en Omschakeling van het Melkveebestand, cioè cessazione della fornitura di latte e di prodotti lattiero-caseari e riconversione delle mandrie bovine a orientamento lattiero.
(5) - Vale a dire, mediante il regolamento del 20 aprile 1989, n. 1033, che modifica il regolamento (CEE) n. 1546/88, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, GU L 110 del 21 aprile 1989, pag. 27.
(6) - Regolamento 3 giugno 1988, GU L 139 del 4 giugno 1988, pag. 12.
(7) - Sentenza 9 luglio 1992 nella causa C-236/90, Maier-Freistaat Bayern (Racc. pag. I-4483).
(8) - Sentenza 3 dicembre 1992 nella causa C-86/90, O' Brien/Irlanda (Racc. pag. I-6251).
(9) - GU L 167, pag. 45.
(10) - Secondo il tenore dell' ordinanza di rinvio, il ricorrente esprime dubbi sulla compatibilità del regolamento n. 764/89 con detto principio. E' però indiscutibile che nella prima questione pregiudiziale si mette in dubbio la validità dell' art. 3 bis del regolamento n. 1546/88.
(11) - V. supra, nota 8.
(12) - Punto 12.
(13) - V. nota precedente.
(14) - Punto 13.
(15) - Si tratta di un' espressione nel frattempo diventata comune, v. causa C-341/89, Ballmann, Racc. 1991, pag. I-25; relazione d' udienza, pag. I-29, colonna di destra; conclusioni dell' avvocato generale Tesauro, pag. I-33, colonna di sinistra.
(16) - Sentenza del 19 marzo 1992 nella causa C-84/90, Dent, punto 17 (Racc. pag. I-2009).
(17) - Regolamento (CEE) del Consiglio 26 febbraio 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, GU L 68 dell' 8 marzo 1985, pag. 1
(18) - Regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, GU L 132 del 18 maggio 1984, pag. 11.
(19) - Sentenza 13 luglio 1989 nella causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punti 13-15; sentenza 10 gennaio 1992 nella causa C-177/90, Kuehn, Racc. pag. I-35, punto 22.
(20) - V. supra nn. 10 e 11.
(21) - Sentenza 23 aprile 1988, causa 120/86, Mulder, Racc. pag. 2321.
(22) - Sentenza di pari data nella causa 170/86, von Deetzen, Racc. pag. 2355.
(23) - V., ad esempio, sentenza Mulder, punto 14.
(24) - Pag. 5 dell' ordinanza di rinvio, nonché punto 33, in fine, delle osservazioni del ricorrente.
(25) - Punto 36 delle osservazioni.
(26) - Staatscourant 1988, n. 64 del 31 settembre 1988.
(27) - Punto 23 delle osservazioni del ricorrente.
(28) - Conclusioni 4 luglio 1991 nella causa C-121/90, Posthumus (Racc. pag. I-5844, paragrafo 21).
(29) - Sentenza 22 ottobre 1991 nella causa C-44/89, von Deetzen, Racc. pag. I-5119, punto 21.
(30) - V. punti 21 e 22.
(31) - V. punto 22.
(32) - V., a proposito dei diritti fondamentali, la sentenza Wachauf, già ricordata, punto 19.
.
(33) - Il College ha dichiarato alla Corte che la questione si riferisce all' art. 3 bis del regolamento n. 857/84.
(34) - Sentenza 21 marzo 1991 nella causa C-314/89, Rauh, Racc. pag. I-1647.
(35) - Punto 21.
(36) - Punto 23.
(37) - Punto 25 e dispositivo della sentenza.
(38) - Sentenza 22 ottobre 1991 nella causa C-44/89, Racc. pag. I-5119.
(39) - Punto 40.
(40) - Punto 11.
(41) - V. conclusioni dell' avvocato generale Jacobs dell' 8 aprile 1992 nella causa C-86/90, O' Brien, Racc. 1992, pag. I-6266, paragrafo 22.
(42) - V. art. 12, lett. c).
(43) - Per maggiori particolari vedi supra ai paragrafi 58 e seguenti.
(44) - Sentenze 11 dicembre 1990 nella causa C-189/89, Spagl, Racc. pag. I-4539, e nella causa C-217/89, Pastaetter, Racc. pag. I-4585; sentenza 3 dicembre 1992 nella causa C-264/90, Wehrs, Racc. pag. I-6285.
(45) - Il fatto che non sussista il diritto ad un quantitativo di riferimento specifico per il futuro costituisce per l' appunto il presupposto del fatto che non viene nemmeno concessa una dispensa per il passato.
(46) - Sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e altri, Racc. pag. I-3061.
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