Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con ordinanza 25 febbraio 1991, il Bundessozialgericht (in prosieguo: il "giudice a quo") ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali relative al diritto a prestazioni di disoccupazione in forza del regolamento n. 1408/71 (1).
Tali questioni sono insorte nell' ambito di una controversia tra la signora Doris Knoch (in prosieguo: la "signora Knoch") e il Bundesanstalt fuer Arbeit (in prosieguo: il "Bundesanstalt").
Antefatti della domanda pregiudiziale
2. La signora Knoch, nubile, cittadina tedesca, ha prestato lavoro come lettrice di lingua e letteratura tedesca all' università di Bath, in Gran Bretagna, dal 1 ottobre 1982 al 30 giugno 1983 e dal 1 ottobre 1983 al 30 giugno 1984. Tale posto le era stato procurato tramite il Deutsche Akademische Austauschdienst (in prosieguo: il "DAAD"). Nel maggio 1981 aveva superato presso l' università di Heidelberg il primo esame di Stato per l' abilitazione all' insegnamento nei licei; nel 1982 aveva conseguito il diploma di "Magister". Durante il periodo di occupazione in Gran Bretagna, la signora Knoch era iscritta al regime previdenziale e versava contributi per l' assicurazione inglese contro la disoccupazione. Contemporaneamente il DAAD le versava un' indennità di conguaglio, che l' interessata percepiva anche durante le vacanze estive dal 1 luglio al 30 settembre 1983 e dal 1 luglio al 30 settembre 1984. In seguito il DAAD le ha corrisposto, in sostituzione della cessata indennità di conguaglio, un assegno temporaneo fino al 30 novembre 1984, pari a circa 1500 DM mensili.
In Bath, la signora Knoch aveva preso in locazione una casa, senza fare alcuna dichiarazione di cambiamento di residenza all' amministrazione di Bruchsal, ove figurava residente presso i genitori. Durante le vacanze estive del 1983 e pure nel luglio 1984, essa dimorava a Bruchsal. All' inizio dell' agosto 1984 lasciava Bruchsal per tornare ad abitare tre mesi in Gran Bretagna, onde cercarvi un lavoro, ma senza risultato. Nel novembre o dicembre 1984 rientrava in Germania, dove iniziava nel settembre 1985 il periodo di tirocinio per prepararsi all' insegnamento nei licei e, successivamente, superava il secondo esame di Stato.
Al termine del periodo di lettorato, la signora Knoch si iscriveva come disoccupata presso l' ufficio di collocamento di Bath e riscuoteva, dall' inizio di luglio al 21 agosto 1984, un' indennità di disoccupazione pari a 139,76 UKL. Al suo rientro a Bruchsal, il 19 dicembre 1984, si iscriveva presso l' ufficio collocamento di Karlsruhe e chiedeva il versamento dell' indennità di disoccupazione. Il Bundesanstalt respingeva la domanda, obiettando che non era stato compiuto il periodo minimo di contribuzione e che il diritto comunitario non consentiva di tener conto del periodo trascorso in Gran Bretagna.
Con sentenza 28 gennaio 1987, il Sozialgericht annullava la detta decisione e condannava il Bundesanstalt a versare alla signora Knoch, a decorrere dal 19 dicembre 1984, l' indennità di disoccupazione come prevista dalla legge. Il Bundessozialgericht respingeva poi, con sentenza 16 agosto 1988, l' appello interposto dal Bundesanstalt, osservando al riguardo che il presupposto del periodo minimo di contribuzione era soddisfatto, in quanto la signora Knoch aveva lavorato in Gran Bretagna. Il Bundesanstalt avrebbe dovuto prendere in considerazione questi periodi di occupazione ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 1408/71.
Nel ricorso per cassazione (Revision), il Bundesanstalt deduce la violazione degli artt. 12 e 71 del regolamento n. 1408/71. Esso ritiene che l' art. 71, n. 1, lett. b) offra un' alternativa al lavoratore subordinato non frontaliero: fruire delle prestazioni di disoccupazione nello Stato dell' ultima occupazione ° come ha fatto la signora Knoch in Gran Bretagna ° o nello Stato in cui risiede. Il divieto di cumulo delle prestazioni sancito dall' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 precluderebbe alla signora Knoch il diritto alle prestazioni di disoccupazione in quanto essa ha già fruito dell' indennità di disoccupazione in virtù del regime inglese. La signora Knoch avrebbe potuto far valere la sua pretesa solo in forza della normativa inglese, in applicazione dell' art. 69 del regolamento n. 1408/71.
La signora Knoch si richiama tuttavia all' art. 67 del regolamento summenzionato (v. paragrafo 6). Essa argomenta che il Bundesanstalt deve tener conto dei periodi di contribuzione da lei maturati come lavoratore subordinato nel regime inglese, come se fossero periodi di contribuzione maturati nel regime tedesco.
3. Dovendo risolvere diversi problemi interpretativi delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, il Bundessozialgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
"1) Se un lavoratore subordinato in disoccupazione completa che, senza essere frontaliero, nel periodo della sua ultima occupazione abbia risieduto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente fruisca, a norma dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dell' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, di prestazioni secondo la normativa dello Stato membro nel cui territorio risiede o nel quale ritorna, anche qualora abbia precedentemente percepito prestazioni di disoccupazione dall' ente competente dello Stato membro.
2) a) Se, nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e dell' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, trovi applicazione l' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71, a norma del quale il detto regolamento non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di contribuzione obbligatoria.
b) Quando prestazioni di disoccupazione siano da considerare della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
c) Se l' ente competente di uno Stato membro, la cui normativa subordini l' acquisizione e la durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione al compimento di periodi di contribuzione, nelle ipotesi di cui l' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), ed all' art. 67 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71:
non debba tener conto, per l' acquisizione e la durata del diritto, dei periodi di contribuzione maturati da un lavoratore subordinato in forza della normativa di un altro Stato membro, in quanto tali periodi abbiano già dato luogo ad una prestazione della stessa natura da parte dell' altro Stato membro,
ovvero
se l' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada applicato, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, prendendo in considerazione, ai fini del calcolo del diritto acquisito successivamente, i periodi di contribuzione, senza tener conto del primo diritto, detraendo tuttavia dal periodo maturato in forza del diritto acquisito successivamente i giorni per i quali sono state percepite prestazioni in forza del diritto sorto precedentemente.
3) a) Se l' attestato, rilasciato in caso di disoccupazione dall' ente competente dello Stato membro alla cui normativa il lavoratore migrante è stato assoggettato da ultimo, ai sensi dell' art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sia vincolante per l' ente competente e per i giudici di un altro Stato membro in quanto l' attestato stesso rechi menzione del fatto che il lavoratore migrante non ha diritto a prestazioni a norma dell' art. 69 del regolamento (CEE) n. 1408/71.
b) In forza dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento stesso (CEE) n. 1408/71, in quali ipotesi il lavoratore disoccupato possa richiedere, conformemente all' art. 69 dello stesso regolamento, prestazioni secondo la normativa alla quale è stato assoggettato da ultimo, con conseguente sospensione temporanea delle prestazioni secondo la normativa dello Stato in cui risiede.
c) Se il fatto che le prestazioni erogate al lavoratore disoccupato in forza della normativa dello Stato membro di sua residenza o nel quale fa ritorno, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase del regolamento (CEE) n. 1408/71, siano sospese per il periodo durante il quale l' interessato ha diritto a prestazioni erogate in forza della normativa alla quale è stato assoggettato da ultimo, significhi solo che il disoccupato non percepisce durante questo periodo le prestazioni erogate dall' ente competente dello Stato di residenza, potendo però fruirne successivamente per la durata completa, ovvero se la sospensione della prestazione comporti altresì che la durata del relativo diritto viene diminuita dei giorni di sospensione".
4. Tenuto conto del carattere tecnico delle questioni, mi pare opportuno tratteggiare anzitutto il sistema istituito dal regolamento n. 1408/71 in materia di prestazioni di disoccupazione. Esaminerò poi le questioni pregiudiziali nei loro vari aspetti nell' ordine seguito dal giudice a quo, ma prima preciserò la nozione di residenza, ai sensi dell' art. 71 del regolamento summenzionato, poiché il governo francese contesta che la sinora Knoch abbia conservato la sua residenza in Germania durante il suo soggiorno nel Regno Unito.
Il sistema istituito dal regolamento n. 1408/71 in materia di prestazioni di disoccupazione
5. Come è noto, il regolamento n. 1408/71 è stato adottato dal Consiglio in applicazione dell' art. 51 del Trattato CEE. Esso mira ad un maggior coordinamento delle legislazioni nazionali in campo previdenziale per realizzare la libera circolazione dei lavoratori garantendo, all' interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento nei confronti delle varie normative nazionali e, dall' altro, ai lavoratori ed ai loro aventi causa, il godimento di prestazioni previdenziali indipendentemente dalla loro sede di lavoro o dalla loro residenza (2). A questo scopo il regolamento n. 1408/71 istituisce un sistema nel quale, in primo luogo, vengono totalizzati tutti i periodi presi in considerazione dalle varie normative nazionali per l' acquisto e la conservazione del diritto a prestazioni, come pure per il calcolo delle stesse, in secondo luogo, vengono erogate prestazioni alle varie categorie di persone soggette al regolamento, indipendentemente dal luogo della loro residenza nell' area comunitaria, ed infine, si adottano disposizioni per evitare che la circolazione dei lavoratori subordinati e le differenze tra le normative nazionali comportino cumuli ingiustificati che abbiano per conseguenza delle disparità di trattamento.
Quest' ultimo obiettivo perseguito con due disposizioni generali, vale a dire con il principio della parità di trattamento, enunciato all' art. 3, n. 1:
"Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento".
e con il divieto generale di cumulo, contemplato dall' art. 12, il cui n. 1, prima frase, recita:
"Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria".
6. In tema di prestazioni di disoccupazione, l' art. 67, n. 1, del regolamento n. 1408/71 impone agli Stati membri la cui legislazione ° come avviene in Germania in forza dell' art. 104, n. 1, dell' Arbeitsfoerderungsgesetz ° subordina l' acquisto, la conservazione o il recupero del diritto a prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi, l' obbligo seguente:
"L' istituzione competente tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch' essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione".
In linea generale però tale obbligo vige ° a norma dell' art. 67, n. 3 ° solo per lo Stato nel cui regime
"l' interessato abbia compiuto da ultimo (...) periodi di assicurazione (...) secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni".
L' art. 71, n. 1, lett. b), consente di derogare a questa norma a determinate condizioni:
"i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall' istituzione competente,
ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua occupazione; queste prestazioni sono erogate dall' istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell' istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell' art. 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato ha diritto, ai sensi dell' articolo 69, alle prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo".
Come la Corte ha già precisato nella sentenza Miethe, questa disposizione riconosce ai lavoratori in disoccupazione completa (non frontalieri) una facoltà di opzione per quel che riguarda la legislazione applicabile in materia di prestazioni:
"i lavoratori in disoccupazione completa diversi dai frontalieri possono scegliere, in base all' art. 71, lett. b), del regolamento n. 1408/71, tra le prestazioni dello Stato d' occupazione e quelle dello Stato di residenza" (3).
La finalità di questa disposizione è già stata precisata in varie occasioni dalla Corte ° mediante richiamo al nono 'considerando' del regolamento n. 1408/71 ° e consiste nel garantire al lavoratore migrante il diritto a prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di un nuovo posto di lavoro (4).
Come giustamente osserva la Commissione nella presente causa ° e come è già stato esplicitamente confermato dalla Corte (5) ° non si tratta, nella fattispecie, di una deroga alla sola disposizione dell' art. 67, ma altresì al principio di cui all' art. 13, n. 2, lett. a) del regolamento n. 1408/71, secondo il quale il lavoratore subordinato è soggetto al regime dello Stato nel quale svolge un' attività subordinata. Il carattere derogatorio dell' art. 71, n. 1, lett. b), ha indotto la Corte a porre alcuni limiti alla nozione di "Stato membro nel quale risiede" (v. in seguito paragrafo 7).
La nozione di "residenza" ai sensi dell' art. 71 del regolamento n. 1408/71
7. Il governo francese contesta il modo di vedere del giudice a quo, secondo il quale la signora Knoch soddisfa le condizioni di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), specie allorché detto giudice ritiene che la signora Knoch avesse continuato a risiedere in Germania mentre dimorava in Gran Bretagna. Questo punto di vista troverebbe conferma nella menzionata sentenza Reibold, nella quale la Corte, rifacendosi alla sentenza Di Paolo (6), indica come criteri della nozione di residenza ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), che
"la nozione dello 'Stato membro nel quale risiede' va limitata allo Stato nel quale il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a risiedere e nel quale si trova pure il centro principale dei suoi interessi (...) dal momento che un lavoratore occupa stabilmente un posto in uno Stato membro, si presume che vi risieda e (...) si deve tener presente non solo la situazione familiare del lavoratore, ma anche i motivi che lo hanno indotto a trasferirsi e la natura del lavoro (...)" (7).
La Corte ne conclude che
"per l' applicazione dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento 1408/71 si deve considerare la durata e la continuità della dimora prima che l' interessato si trasferisse, la durata e la finalità della sua assenza, l' indole della nuova occupazione nell' altro Stato membro e l' intenzione dell' interessato che si desume da tutte le circostanze" (8).
Il governo francese richiama vari elementi dai quali, a suo giudizio, si dovrebbe dedurre nella fattispecie che la signora Knoch non era (più) residente in Germania: nel corso di due anni essa ha dimorato solo quattro mesi in Germania e il centro dei suoi interessi non era situato in Germania, poiché ha cercato (senza trovarla) un' occupazione in Gran Bretagna, come titolare di un diploma che le consentiva di insegnare nei licei, nonché del titolo di "Magister". Inoltre, prosegue il governo francese, non si può trarre alcun argomento da un eventuale "vuoto giuridico" riscontrabile nel diritto comunitario in ordine alla situazione della signora Knoch: il suo rapporto di lavoro è chiaramente disciplinato dall' art. 3 del regolamento n. 1408/71 che costituisce, nei confronti dei regimi nazionali di previdenza sociale, come ha constatato la Corte nella sentenza Allué e Coonan, un' espressione specifica del divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza (9). Il governo francese giunge pertanto a chiedersi quale sia lo statuto, sotto il profilo del diritto di libera circolazione, di un cittadino di uno Stato membro occupato in un altro Stato membro durante nove mesi all' anno, e che fruisce del regime previdenziale di questo Stato, dichiarando tuttavia di non risiedervi. Se si dovesse accogliere il punto di vista del giudice a quo, ci si potrebbe chiedere se non ricorra nel caso di specie una situazione disciplinata esclusivamente dall' ordinamento giuridico nazionale tedesco. La causa in esame andrebbe altresì tenuta distinta dalla causa Reibold, in quanto la signora Knoch aveva cercato un' occupazione in Gran Bretagna e, in seguito, aveva fruito dell' indennità di disoccupazione in forza della normativa inglese. Infine, l' interpretazione estensiva della nozione di "residenza" da parte del giudice a quo sarebbe inconciliabile con il diritto comunitario in materia fiscale, specie con l' art. 7 della direttiva 83/182/CEE (10), e pregiudicherebbe in tal modo la coerenza del diritto comunitario. Il governo francese conclude quindi che la signora Knoch risiedeva in Gran Bretagna e non in Germania.
8. Questi argomenti non mi convincono. Applicati alla fattispecie, la maggior parte dei criteri elaborati dalla Corte nelle sentenze Di Paolo e Reibold dimostrano invece che il giudice a quo aveva buone ragioni per ritenere che la signora Knoch aveva conservato la sua residenza in Germania mentre svolgeva attività lavorativa nel Regno Unito. Il fatto che, in quelle sentenze, la Corte ammetta una presunzione di residenza nello Stato membro solo se il lavoratore in questione occupi stabilmente un posto, mi pare determinante. E' chiaro che nella fattispecie questa situazione non sussiste, poiché la signora Knoch ha prestato lavoro subordinato come lettrice nel Regno Unito nell' ambito degli scambi universitari realizzati dal DAAD. Al termine di questo periodo (giugno 1984) l' interessata non era più occupata in Gran Bretagna e i suoi tentativi per trovare lavoro sono risultati vani. Stando così le cose, è impossibile concludere che si trattasse di un posto stabile.
Né può annettersi importanza decisiva all' argomento relativo alla durata dell' assenza dalla Germania della signora Knoch. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Reibold, questo criterio non è né precisamente definito né esclusivo ed un criterio troppo rigido riguardante la durata massima dell' assenza [ad esempio quattro mesi, per trasposizione della disciplina di "lavoratore frontaliero" di cui all' art. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71] priverebbe l' art. 71 del regolamento di parte della sua pratica efficacia:
"Un lavoratore non frontaliero può, infatti, occupare un posto per più di quattro mesi sul territorio di un altro Stato membro pur conservando il centro principale dei suoi interessi nello Stato d' origine. L' esclusione di detto lavoratore non consentirebbe più, in ispregio della finalità di dette disposizioni, di garantire all' interessato le migliori possibilità di reinserimento. Il criterio della durata dell' assenza va perciò applicato in funzione degli elementi di fatto specifici di ogni singola fattispecie" (11).
Del resto la Corte ha precisato, nella sentenza Di Paolo, che l' aggiunta, all' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), dell' espressione "o che ritorna in tale territorio"
"implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro" (12).
Inoltre, non si può dedurre dai motivi del soggiorno all' estero e dalla natura delle attività che vi ha svolto, che la signora Knoch non risiedesse più in Germania: si può difficilmente ammettere che un incarico temporaneo d' insegnamento all' estero, nell' ambito di un programma di scambi universitari, implichi di per sé un cambio di residenza.
Quanto infine al rapporto tra la situazione della signora Knoch e quella della signora Reibold, nella sentenza omonima, ritengo, diversamente dal governo francese, che le due cause presentino importanti analogie. Come la signora Knoch, la signora Reibold aveva svolto, tramite il DAAD, attività di lettrice in Gran Bretagna per due anni accademici consecutivi (per complessivi 21 mesi, cioè come la signora Knoch); la signora Reibold ritornava anch' essa in Germania durante le vacanze universitarie ed aveva conservato l' abitazione che aveva in locazione. Il fatto che la signora Knoch ha fruito di prestazioni di disoccupazione in Gran Bretagna è privo di rilevanza, a mio parere, almeno per quel che riguarda la valutazione della condizione della residenza. A mio giudizio è pure irrilevante il fatto che abbia cercato lavoro, senza trovarne: ciò indica al massimo che essa avrebbe eventualmente trasferito la sua residenza in Gran Bretagna, se avesse trovato un' occupazione.
Ancora un' osservazione sull' argomento relativo alla coerenza del diritto comunitario. La nozione di "dimora abituale" usata dalla Corte nella summenzionata sentenza riveste portata comunitaria. Ritengo in proposito che sia effettivamente auspicabile dare a questa nozione un senso quanto più possibile univoco nei diversi settori disciplinati dal diritto nazionale. Al riguardo si deve però tener conto delle finalità e dell' economia della disciplina comunitaria in questione (ad esempio in materia fiscale o ° come nella fattispecie ° di diritto previdenziale), il che, d' altronde, implica di regola ° come nell' art. 7 della direttiva 83/182 (13) ° una definizione specifica della nozione di "dimora abituale".
La prima questione pregiudiziale
9. La prima questione pregiudiziale del giudice a quo mira ad accertare se un lavoratore subordinato in disoccupazione completa come la signora Knoch conservi, in forza del regolamento n. 1408/71, il diritto alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro nel quale risiede o nel quale ritorna, qualora abbia in precedenza percepito dall' ente dello Stato membro competente ° nella fattispecie la Gran Bretagna ° prestazioni di disoccupazione. Secondo il giudice a quo, il governo tedesco e la Commissione, la soluzione da dare a tale questione è affermativa.
Il governo tedesco condivide il punto di vista del giudice a quo. Quest' ultimo ritiene che, anche se un lavoratore subordinato in disoccupazione completa abbia dapprima percepito prestazioni di disoccupazione nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo, ciò non significa che, allorché il diritto alle dette prestazioni è cessato [ad esempio allo scadere del periodo massimo contemplato dal diritto nazionale vigente oppure alla scadenza dei tre mesi di cui all' art. 69, n. 1, lett. c) del regolamento n. 1408/71], non possa più rivendicare prestazioni fornite dall' ente dello Stato di residenza. Poiché le conseguenze giuridiche dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), prima fase, consistono sostanzialmente nell' applicazione dell' art. 67 dello stesso regolamento, la seconda e la terza frase contemplano precisamente, secondo il giudice a quo, l' ipotesi nella quale il disoccupato acquista un diritto in forza degli artt. 71 e 67 nei confronti dell' ente dello Stato in cui risiede, anche se si è rivolto del pari all' ente competente dello Stato membro al cui regime è stato assoggettato da ultimo.
La Commissione ritiene che il regolamento n. 1048/71 non dia affatto ad intendere che, se il disoccupato opera la sua scelta, la decisione diventi vincolante, nel senso che, dopo aver chiesto di fruire delle prestazioni nel regime dello Stato dell' ultima occupazione, l' interessato non possa più fruire delle prestazioni di disoccupazione nel regime dello Stato in cui risiede. Dato il trattamento di favore creato dal regolamento a vantaggio dei disoccupati in questa situazione, la Commissione ritiene invece di poter dedurre che un disoccupato può legittimamente richiedere in primo luogo di fruire delle prestazioni nello Stato membro nel quale è occupato, per avvalersi poi ° se questa soluzione gli pare più conveniente ° della possibilità che gli offre l' art. 71 di fruire di prestazioni di disoccupazione nello Stato in cui risiede. Ciò emerge, secondo la Commissione, dall' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase. Il fatto che in virtù di detta disposizione il godimento delle prestazioni possa essere sospeso implica, secondo la Commissione, che il disoccupato ha la possibilità di rivendicare anzitutto le prestazioni dello Stato nel quale è stato occupato per ultimo e poi quello dello Stato in cui risiede.
Il governo francese ritiene invece che l' art. 67 del regolamento n. 1408/71 non consenta di fruire in questo modo di prestazioni successive. A questo scopo invoca la regola dell' unicità della normativa da applicarsi, sancita dall' art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che l' art. 67 intenderebbe rafforzare e la norma generale anticumulo contenuta nell' art. 12 del regolamento (paragrafo 5 supra). Per evitare qualsiasi malinteso, riporto l' art. 13, n. 1:
"Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l' articolo 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo".
10. Condivido l' idea del giudice a quo, che è anche quella del governo tedesco e della Commissione, secondo cui è perfettamente possibile erogare prestazioni successive in forza dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), in primo luogo nello Stato membro al cui regime l' interessato è stato soggetto da ultimo (nella fattispecie, il Regno Unito) e poi nello Stato membro in cui l' interessato risiede. Come ho osservato in precedenza, (paragrafo 6) si tratta di un regime di favore, che deve garantire al lavoratore migrante la spettanza di prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di un nuovo impiego. Questa finalità non sarebbe perseguita se, avendo optato inizialmente per prestazioni nello Stato membro al cui regime è stato soggetto per ultimo, l' interessato dovesse essere privato del diritto a prestazioni nel regime dello Stato membro di residenza. In caso contrario, del resto, verrebbe svuotata di senso la sospensione del diritto a prestazioni in quest' ultimo Stato durante il periodo nel quale il disoccupato può rivendicare le prestazioni del regime dello Stato citato per primo, come prevede l' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase.
L' inconsistenza dell' argomento del governo francese emerge inoltre chiaramente da quanto è già stato detto in precedenza (paragrafo 6 della motivazione), cioè che nella fattispecie si tratta di una deroga ° che senz' altro va applicata restrittivamente ° alla "norma dell' unicità" contenuta all' art. 13 del regolamento n. 1408/71.
La seconda questione pregiudiziale
11. La seconda questione del giudice a quo riguarda l' applicazione dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), dello stesso regolamento. Esaminerò nell' ordine se la disposizione citata per prima è applicabile nella fattispecie, in che circostanze le prestazioni di disoccupazione sono della stessa natura e come si deve applicare questa norma nel caso specifico.
12. L' applicabilità dell' art. 12 nell' ambito degli artt. 71, lett. b), punto ii), e 67 può difficilmente esser messa in dubbio. Come ho osservato in precedenza (paragrafo 5) , l' art. 12 mira ad evitare, nell' ambito del regolamento n. 1408/71, i cumuli ingiustificati di prestazioni previdenziali. La norma anticumulo sancita dalla detta disposizione ha portata generale, sicché si applica anche alle prestazioni di disoccupazione. Solo le prestazioni citate espressamente all' art. 12, n. 1, seconda frase [invalidità, vecchiaia, decesso (pensioni) e malattia professionale] esulano dal detto divieto.
13. Il problema se le prestazioni di disoccupazione tedesche e quelle percepite in Gran Bretagna dalla signora Knoch debbano considerarsi "prestazioni della stessa natura" ai sensi dell' art. 12 appare meno evidente. Il giudice a quo ricorda giustamente, a questo proposito, la sentenza Valentini, nella quale la Corte ha stabilito quanto segue:
"Secondo una giurisprudenza costante della Corte, le prestazioni di previdenza sociale devono essere considerate 'della stessa natura' , indipendentemente dalle caratteristiche peculiari derivanti dalle varie legislazioni nazionali, qualora il loro oggetto, il loro scopo, nonché la base di calcolo e le condizioni di attribuzione, siano identici. Per contro, non vanno considerate come elementi decisivi, ai fini della qualificazione delle prestazioni, caratteristiche puramente formali" (14).
I criteri vertenti sull' oggetto e sulla finalità non sollevano problemi nella fattispecie: sono perfettamente identici. L' incertezza del giudice di rinvio deriva dal requisito che la base di calcolo e le condizioni di concessione siano identiche. Vi sono infatti differenze a questo proposito tra il sistema tedesco e quello britannico, specie per quel che riguarda la durata del periodo minimo di contribuzione nonché la durata e l' importo delle prestazioni.
Il diritto tedesco presuppone fra l' altro, per l' insorgere del diritto all' indennità di disoccupazione, che il disoccupato sia a disposizione degli uffici di collocamento ed abbia compiuto un periodo minimo di contribuzione (15). Per il calcolo del periodo minimo di contribuzione, si tiene conto della durata dell' occupazione per la quale sono stati versati contributi nel triennio precedente la disoccupazione ed è in funzione di questo criterio che si determina la durata del diritto all' indennità di disoccupazione (16). Anche il diritto britannico prescrive, è vero, la maturazione di periodi di contribuzione obbligatoria, ma tiene in maggior considerazione l' entità dei contributi, sicché i lavoratori meglio remunerati maturano più rapidamente il diritto all' indennità di disoccupazione. Contrariamente a ciò che accade in Germania, ove la durata del diritto a prestazioni dipende dalla durata dell' occupazione soggetta a contributi durante gli anni precedenti la disoccupazione, le indennità di disoccupazione sono concesse nel Regno Unito in via generale per un periodo di un anno circa (312 giorni). Infine vi sono pure differenze per quel che riguarda l' entità delle prestazioni. Mentre nel Regno Unito le prestazioni corrispondono ad aliquote base fisse, che variano a seconda che sia raggiunta l' età della pensione o meno, le prestazioni di disoccupazione tedesche ammontano al 63% della remunerazione netta precedente, calcolata in modo schematico, o dello stipendio netto contemplato dal contratto collettivo (17).
14. Va ora posto il problema se da queste disparità si debba desumere che non si tratta più di prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 1408/71. A mio avviso, la soluzione deve essere negativa. Tenuto conto delle varie differenze tra i regimi nazionali di previdenza sociale su questo punto, il prescrivere un' analogia assoluta con riferimento alle basi di calcolo ed alle condizioni per il riconoscimento avrebbe per conseguenza che il divieto di cumulo nel settore delle prestazioni di disoccupazione sancito dall' art. 12 non troverebbe quasi mai applicazione. Un cumulo di prestazioni diverrebbe così possibile illimitatamente non appena la normativa degli Stati membri interessati presenti una differenza in materia di basi di calcolo e di condizioni di riconoscimento. Siffatta soluzione stride evidentemente con uno degli obiettivi sostanziali del regolamento n. 1408, vale a dire evitare i cumuli ingiustificati e la disparità di trattamento che ne consegue tra i soggetti a causa delle disparità tra le legislazioni nazionali (v. paragrafo 5 supra).
Anche nella causa in esame le differenze tra le due legislazioni riguardano la base di calcolo e le condizioni per la concessione delle prestazioni di disoccupazione. Il fatto che le due modalità cessino perciò di essere identiche non costituisce tuttavia, come emerge dalla sentenza Valentini, un ostacolo all' applicazione dell' art. 12, sempreché le differenze in questione siano inerenti a caratteristiche specifiche alle varie normative nazionali o siano di natura puramente formale. Mi pare che la prima delle suddette circostanze ricorra nella fattispecie: ho infatti constatato che la specificità del sistema normativo tedesco rispetto a quello britannico in materia di prestazioni di disoccupazione consiste apparentemente soprattutto nella funzione del periodo minimo di contribuzione e nella determinazione della durata del diritto alle prestazioni che vi è connessa. Ritengo del resto che, nel caso dell' esame delle caratteristiche specifiche delle normative nazionali in questione, non ci si possa limitare a confrontare i due regimi di prestazioni di per sé considerati: devono invece esser visti nell' ambito del regime globale di previdenza sociale vigente in uno Stato membro. Così è noto, ad esempio, che i regimi contributivi classici ("contributory schemes"), nei quali rientrano le prestazioni di disoccupazione, vengono viepiù integrati nel Regno Unito da regimi di assistenza sociale fondati sul calcolo delle possibilità finanziarie dell' interessato (definiti convenzionalmente "means-tested schemes"). Siffatta analisi potrebbe spiegare in particolare le differenze di entità tra le prestazioni di disoccupazione tedesche e quelle britanniche.
In conclusione, ritengo quindi che le prestazioni corrisposte in caso di disoccupazione siano prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 se sono destinate, onde far fronte al sostentamento di una persona, a sostituire la remunerazione perduta per disoccupazione e che le differenze esistenti tra le dette prestazioni, specie quelle che riguardano la base di calcolo e le condizioni di concessione, siano dovute solo a differenze strutturali tra i regimi nazionali in questione o siano di natura unicamente formale.
15. Resta da esaminare, allorché si deve applicare l' art. 12 nell' ambito degli artt. 71, n. 1, lett. b), punto ii), e 67, che cosa debba fare in particolare l' ente di uno Stato membro che, come la Germania, subordina l' acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione e la sua durata alla maturazione di periodi assicurativi. Il giudice a quo propone in merito due modi di procedere (v. paragrafo 3). Secondo un primo modo di vedere, si applica l' art. 12 alla lettera: i periodi assicurativi che già hanno costituito una base per il primo diritto non possono farsi valere una seconda volta, il che significa nella fattispecie che i periodi di contribuzione che hanno fatto sorgere nel regime britannico il diritto all' indennità di disoccupazione non possono farsi valere anche come periodo minimo di contribuzione per un diritto alle prestazioni di disoccupazione in Germania. L' alternativa sarebbe invece il prendere in considerazione i periodi di contribuzione senza tener conto del primo diritto, ma detrarre i giorni per i quali si sono percepite prestazioni in virtù del primo diritto nel calcolo della durata del diritto in Germania. Come il giudice a quo, il governo tedesco e la Commissione, penso che l' ultimo modo di procedere sia il più indicato. E' più vantaggioso per il disoccupato interessato nel senso che non è o è meno vincolato ad un periodo minimo di contribuzione nello Stato membro di residenza, il che conformemente alla finalità dell' art. 71, n. 1, lett. b), gli facilita la ricerca di un posto al suo ritorno. Inoltre, come osserva il giudice a quo, questo metodo è più pratico per l' ente dello Stato di residenza, che non deve così controllare ogni volta quali periodi di contribuzione hanno fatto insorgere il diritto all' estero o lo hanno conservato.
La terza questione pregiudiziale
16. La prima parte della terza questione pregiudiziale riguarda l' interpretazione dell' art. 84, n. 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 (in prosieguo: il "regolamento d' applicazione") (18). Tale disposizione stabilisce quanto segue per l' applicazione dell' art. 71 del regolamento n. 1408/71:
"Per beneficiare delle disposizioni dell' articolo 71, paragrafo 1, lett. b), punto ii), del regolamento, il lavoratore subordinato in disoccupazione è tenuto a presentare all' istituzione del luogo di residenza, oltre all' attestato di cui all' articolo 80 del regolamento di applicazione, un attestato dell' istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo in cui sia indicato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi dell' articolo 69 del regolamento".
L' ente competente del Regno Unito ha rilasciato alla signora Knoch un attestato secondo il quale non erano soddisfatte le condizioni dell' art. 69 del regolamento n. 1408/71. Dato che il giudice a quo dubita dell' esattezza di tale attestato sul piano del contenuto, vorrebbe sapere se esso è vincolante per l' ente di un altro Stato membro e per i giudici di questo Stato.
17. La risposta a questo interrogativo può essere breve. L' attestato di cui all' art. 84, n. 2, del regolamento di applicazione ha la sola finalità di consentire all' ente competente dello Stato membro nel quale risiede l' interessato, o ai giudici di detto Stato, di valutare più agevolmente in modo corretto le rivendicazioni avanzate nei confronti dell' ente competente dello Stato membro nel quale il disoccupato ha lavorato per ultimo. Si tratta di un modulo uniforme, redatto dalla commissione amministrativa per la previdenza sociale a favore dei lavoratori migranti, contemplata agli artt. 80 e 81 del regolamento n. 1408/71. Come la Corte ha confermato nella sentenza Romano, questa commissione non ha competenza normativa e non può obbligare gli enti nazionali a seguire determinati metodi o ad adottare talune interpretazioni allorché procedono all' applicazione delle norme comunitarie (19). Come emerge dal contesto della sentenza Knoeller, i moduli predisposti dalla detta commissione non hanno neppure forza probante esclusiva (20). L' ente competente dello Stato membro nel quale risiede l' interessato o, nell' ambito di un procedimento giudiziario, il giudice nazionale restano quindi del tutto liberi di controllare se detto attestato è corretto sul piano del contenuto, qualora abbiano fondati motivi per dubitare della sua esattezza.
18. La seconda e la terza parte della terza questione pregiudiziale riguardano gli effetti della disposizione dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, in forza della quale il godimento delle prestazioni del regime dello Stato di residenza è sospeso nel periodo nel quale il disoccupato può rivendicare, in forza delle disposizioni dell' art. 69, le prestazioni del regime al quale è stato assoggettato per ultimo.
Il giudice a quo non è in primo luogo sicuro che la sospensione si verifichi solo allorché sussistono tutte le condizioni di cui all' art. 69 o se sia sufficiente che il lavoratore subordinato abbia potuto essere in grado di soddisfare dette condizioni, ma non lo abbia fatto. Cita a mo' d' esempio il caso nel quale la signora Knoch, pur avendo continuato a cercare lavoro nel Regno Unito, vi ha perso il diritto ad un' indennità perché non si era iscritta all' ufficio collocamento. Il giudice a quo si chiede inoltre quali sono le conseguenze giuridiche della sospensione del godimento delle prestazioni del regime dello Stato di residenza contemplata dall' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase.
19. Quanto al primo punto della questione, occorre dichiarare che le prestazioni dovevano essere sospese se le condizioni di cui all' art. 69 erano effettivamente soddisfatte e se l' interessato ha fruito per questo motivo delle prestazioni del regime al quale è stato assoggettato per ultimo. Sarebbe in contrasto con la tutela del lavoratore migrante contemplata dal regolamento 1408/71 subordinare il suo diritto alle prestazioni del regime dello Stato di residenza all' osservanza assoluta delle condizioni poste dall' art. 69 per la conservazione del diritto a prestazioni nello Stato membro in cui ha lavorato. Nella sentenza Bonaffini, la Corte a questo proposito ha dichiarato che:
"l' articolo 69 del regolamento CEE n. 1408/71 si limita a garantire al lavoratore migrante la conservazione, entro certi limiti e a determinate condizioni, delle prestazioni spettantigli, in caso di disoccupazione, in forza della legislazione dello Stato competente, anche qualora l' interessato si rechi in un altro Stato membro. Non si può quindi eccepire la sola inosservanza delle condizioni stabilite dal suddetto articolo, per escludere il disoccupato dal beneficio delle prestazioni cui egli ha il diritto in forza della legislazione di questo altro Stato membro" (21).
20. Quanto alle conseguenze giuridiche della sospensione delle prestazioni di disoccupazione disposta dall' ente competente dello Stato membro nel quale risiede l' interessato, il giudice a quo si chiede se siffatta sospensione significa soltanto che il disoccupato durante questo periodo non percepisce le prestazioni dello Stato membro nel quale risiede, ma che può poi rivendicare prestazioni erogate dall' ente citato per la durata totale, oppure che la durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione è ridotta inoltre dei giorni durante i quali il versamento è stato sospeso.
E' la stessa soluzione, fondata sugli stessi motivi, già fornita per l' applicazione dell' art. 12 del regolamento n. 1408/71 (v. paragrafo 15 supra) che si deve dare anche ora. Essa comporta una diminuzione delle prestazioni percepite nel regime dello Stato membro di residenza pari all' entità delle prestazioni di cui l' interessato ha effettivamente fruito nello Stato membro al cui regime è stato assoggettato per ultimo. Il periodo durante il quale il disoccupato ha effettivamente percepito indennità di disoccupazione e ° quindi ° durante il quale le prestazioni del regime dello Stato di residenza sono state sospese va scomputato dalla durata del diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù della normativa citata per ultima.
Conclusioni
21. Propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni ad essa sottoposte:
1) Un lavoratore subordinato, non frontaliero, in disoccupazione completa e che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva in uno Stato membro diverso da quello dello Stato membro competente, non perde il diritto alle prestazioni di disoccupazione contemplate dall' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1408, secondo il regime dello Stato membro nel quale risiede o nel quale ritorna, per il fatto di aver percepito in precedenza dall' ente dello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo prestazioni assicurative contro la disoccupazione.
2) Il divieto di cumulo di prestazioni contemplato dall' art. 12, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 si applica nell' ambito dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), nonché in quello dell' art. 67 del regolamento n. 1408/71.
3) Le prestazioni di disoccupazione costituiscono prestazioni della stessa natura ai sensi dell' art. 12, n. 1, prima frase, del regolamento n. 1408/71 se sono destinate, onde far fronte al sostentamento di una persona, a sostituire la retribuzione non percepita per via dello stato di disoccupazione, e se le differenze esistenti tra le dette prestazioni, tra le quali quelle relative alla base di calcolo e alle condizioni di concessione, sono dovute unicamente alle differenze strutturali tra i regimi nazionali interessati o sono di indole meramente formale.
4) L' ente competente di uno Stato membro il cui regime subordina l' acquisto di un diritto alle prestazioni di disoccupazione e la sua durata alla maturazione di periodi di contribuzione deve, nelle ipotesi disciplinate dall' art. 71, n. 1, lett. b, punto ii), e dall' art. 67 del regolamento n. 1408/71, conformemente all' art. 12, n. 1, prima frase, di detto regolamento, tener conto per il calcolo del diritto a prestazioni di disoccupazione dei periodi di contribuzione maturati nel regime al quale il disoccupato è stato soggetto per ultimo. Deve però anche defalcare dal periodo utile per il diritto alle prestazioni di disoccupazione i giorni per i quali sono state percepite prestazioni nel regime summenzionato.
5) L' attestato rilasciato conformemente all' art. 84, n. 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 non ha forza probante esclusiva nei confronti dell' ente di un altro Stato membro competente in materia di disoccupazione né nei confronti dei giudici di detto Stato.
6) L' erogazione della prestazione del regime dello Stato nel quale risiede il disoccupato o nel quale questi ritorna, va sospesa, in forza dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71 se sono realmente soddisfatte le condizioni poste dall' art. 69 del summenzionato regolamento e se l' interessato ha fruito, per questo motivo, di prestazioni nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo.
7) In caso di sospensione dell' erogazione delle prestazioni del regime dello Stato membro nel quale risiede il disoccupato, in virtù dell' art. 71, n. 1, lett. b), punto ii), terza frase, del regolamento n. 1408/71, l' ente competente di detto Stato membro deve ridurre le prestazioni del regime di quest' ultimo Stato delle prestazioni di cui ha effettivamente fruito il disoccupato nello Stato membro al cui regime è stato soggetto da ultimo. Il periodo nel quale il disoccupato ha realmente riscosso l' indennità di disoccupazione nel regime dello Stato membro citato per ultimo va dedotto dalla durata del diritto a prestazioni del regime citato da ultimo.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti e ai loro famigliari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione di cui all' allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
(2) ° V. il quinto considerando del regolamento n. 1708/71.
(3) ° Sentenza 12 giugno 1986, causa 1/85 (Racc. pag. 1837, punto 9 della motivazione); v. anche la precedente sentenza 27 maggio 1982, causa 227/81, Aubin (Racc. pag. 2005, punto 19 della motivazione).
(4) ° Sentenza 9 luglio 1975, causa 20/75, D' Amico (Racc. pag. 891, punto 5 della motivazione); 15 dicembre 1976, causa 39/76, Mouthaan (Racc. pag. 1901, punto 13 della motivazione); 28 febbraio causa 67/79, Fellinger (Racc. pag. 535, punto 7 della motivazione); 22 settembre 1988, causa 236/87, Bergemann (Racc. pag. 5125, punto 18 della motivazione) e 13 novembre 1990, causa C-216/89, Reibold (Racc. pag. I-4163, punto 10 della motivazione, pubblicazione sommaria).
(5) ° Sentenza 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann (Racc. pag. 3467, punto 13 della motivazione).
(6) ° Sentenza 17 febbraio 1977, causa 76/76 (Racc. pag. 315).
(7) ° Sentenze Reibold, punto 15 della motivazione e Di Paolo, punti 17, 18 e 20 della motivazione.
(8) ° Sentenze Reibold, punto 16 della motivazione e Di Paolo, punto 22 della motivazione.
(9) ° Sentenza 30 maggio 1989, causa 33/88 (Racc. pag. 1591, punto 21 della motivazione).
(10) ° Del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all' interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105, pag. 59).
(11) ° Sentenza Reibold, punto 21 della motivazione in fine.
(12) ° Sentenza Di Paolo, punto 21 della motivazione.
(13) ° Una definizione identica è contenuta all' art. 6 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/183, relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provvedimenti da uno Stato membro (GU L 105, pag. 64).
(14) ° Sentenza 15 luglio 1983, causa 171/82 (Racc. pag. 2157, punto 13 della motivazione).
(15) ° Art. 100, n. 1 dell' Arbeitsfoerderungsgesetz.
(16) ° Artt. 104 e 106 dell' Arbeitsfoerderungsgesetz.
(17) ° Artt. 111 e 112 dell' Arbeitsfoerderungsgesetz. Per i disoccupati con prole, la percentuale versata in luogo dello stipendio ammonta al 68% (art.111, n. 1n dell' Arbeitsfoerderungsgesetz).
(18) ° Del Consiglio 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati , ai lavoratori indipendenti e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) nella versione contenuta all' allegato II del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 86).
(19) ° Sentenza 14 maggio 1989, causa 98/80 (Racc. pag. 1241, punto 20 della motivazione); v. le mie conclusioni nella causa Athanasopoulos, causa C-251/89 (Racc. pag. I-2816, punto 13 della motivazione).
(20) ° Sentenza 11 marzo 1982, causa 93/81 (Racc. pag. 951, punto 10 della motivazione).
(21) ° Sentenza 10 luglio 1975, causa 27/75 (Racc. pag. 971, punto 9 della motivazione).
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