Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il presente ricorso la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, applicando alle autovetture private di tecnologia tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote di imposta superiori a quelle applicate ad analoghe vetture prodotte o montate in Grecia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 95 del Trattato CEE.
2. Per ben comprendere la portata degli addebiti e gli argomenti difensivi avanzati dalla convenuta è qui necessario ricordare, sia pur brevemente, la normativa nazionale controversa e lo svolgimento della fase precontenziosa.
La legge n. 363/1976, modificata dalla legge n. 1676/1986, ha introdotto, per le autovetture private importate o montate in Grecia, un' imposta speciale di consumo la cui aliquota varia in relazione alla cilindrata del motore dell' autovettura. A titolo di esempio, essa ammonta all' 80% per le autovetture di 1 000 cm3, al 166% per le autovetture di 1 600 cm3 ed al 400% per quelle di oltre 2 500 cm3.
Con legge n. 1858, del 31 maggio 1989, entrata in vigore con effetto retroattivo al 1 marzo precedente, è stata prevista una riduzione delle aliquote dell' imposta di consumo per le autovetture cosidette di "nuova tecnologia" o di "tecnologia antinquinante" che soddisfino i criteri di cui al decreto ministeriale n. 12141/1989. Ai sensi dell' art. 1 di tale legge, le autovetture di 1 000 cm3 sono sottoposte ad un' aliquota del 55%, quelle di 1 600 cm3 ad un' aliquota del 120% e quelle di oltre 2 500 cm3 ad un' aliquota del 370%.
Ai fini dell' applicazione delle indicate aliquote non vi è alcuna distinzione di principio tra le autovetture nazionali e quelle importate. Tuttavia, l' art. 2, n. 1, della legge n. 1858/1989 ha esteso l' applicazione delle aliquote ridotte: a) alle auto di produzione nazionale costruite prima del 31 agosto 1990, b) alle auto importate, sdoganate prima del 30 giugno 1989 e che prima del 28 febbraio precedente sono state oggetto di un credito documentario irrevocabile per tutto o parte del loro valore; sono state trasportate o hanno esse stesse varcato le frontiere del loro paese; delle quali gli importatori hanno acquistato la proprietà all' estero, con documenti a sostegno, e che sono importate senza formalità di cambio [art. 2, n. 1, sub b)].
3. Ritenendo che una tale normativa violasse l' art. 95 del Trattato CEE, la Commissione indirizzava, il 14 dicembre 1989, una lettera di messa in mora alle autorità elleniche ed il 16 marzo 1990, non avendo ricevuto alcuna risposta, emetteva un parere motivato reiterando l' addebito.
Nel maggio successivo, il governo ellenico informava tuttavia la Commissione della circostanza che talune norme della legge n. 1858/1989 erano state modificate o abrogate dalla legge n. 1882 del 21 marzo 1990.
Quest' ultima legge opera un' ulteriore riduzione delle aliquote applicabili alle autovetture di tecnologia antinquinante. Inoltre, ai sensi dell' art. 42, l' applicazione delle nuove aliquote viene, da un lato, provvisoriamente estesa a tutte le autovetture di tecnologia tradizionale prodotte prima del 31 agosto 1990 dalle industrie automobilistiche nazionali (n. 4) e, dall' altro, prorogata fino al 30 giugno 1991 per le sole autovetture di cilindrata inferiore a 1 400 cm3 prodotte dalle industrie nazionali che soddisfino, per quel che riguarda le emissioni di gas di scarico, i requisiti meno rigorosi previsti per le autovetture di cilindrata uguale o inferiore a 2 000 cm3 (n. 5).
Per converso, le automobili importate di tecnologia tradizionale sono assoggettate alle aliquote, comunque meno favorevoli, previste dall' art. 1 della legge n. 1858/1989, ma ciò solo qualora siano state importate prima del 27 febbraio 1990 e sdoganate prima del 30 aprile 1990 (art. 42, n. 6).
4. Ritenendo che la modifica normativa, intervenuta peraltro entro il termine di un mese fissato dal parere motivato, lasciasse comunque persistere una discriminazione ai danni dei prodotti importati, la Commissione decideva di adire la Corte al fine di far constatare l' infrazione.
Il governo ellenico, dal canto suo, eccepisce l' irricevibilità del ricorso rilevando che la Commissione ha fatto riferimento nel parere motivato alla sola legge n. 1858/1989 ed ha poi modificato l' oggetto del ricorso in violazione dell' art. 169 del Trattato. Secondo la convenuta, la Commissione avrebbe dovuto ricominciare la procedura d' infrazione per contestare in maniera specifica le disposizioni della legge n. 1882/1990, intervenuta successivamente all' emanazione del parere motivato.
5. Dirò subito che, tenuto conto degli elementi di causa, l' eccezione sollevata dal governo ellenico mi sembra peccare di eccessivo formalismo.
E' vero infatti che, come risulta da giurisprudenza costante, l' oggetto del ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell' art. 169 del Trattato è definitivamente stabilito dalla procedura precontenziosa e che, di conseguenza, il parere motivato della Commissione ed il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi.
Tuttavia, la Corte ha del pari precisato che rientrano nell' oggetto dei procedimenti ex art. 169 del Trattato vuoi i fatti già contestati nel parere motivato rivolto allo Stato membro interessato e protrattisi ulteriormente, vuoi i fatti successivi a detti pareri ma della medesima natura di quelli considerati nei pareri stessi e che sono costitutivi di uno stesso comportamento (1).
Inoltre, nella causa 45/64 (2), la Corte ha respinto un' eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano, secondo cui il ricorso sarebbe stato diretto contro un testo di legge diverso e successivo rispetto a quello oggetto di discussione nel corso della fase preconteziosa. Essa ha infatti rilevato che la Commissione, tanto nella fase precontenziosa che in quella contenziosa, si era basata più sull' attuazione in concreto del sistema (nel caso di specie si trattava di ristorni all' esportazione) che sui testi legislativi suscettibili di costituirne il fondamento giuridico. La Corte ha poi aggiunto che il parere motivato era volto, da un lato, a constatare che il governo in questione era venuto meno ad uno degli obblighi impostigli dal Trattato e, dall' altro, a diffidarlo dal mantenere in vita, oltre la data indicata (vuoi prorogando la disciplina esistente, vuoi mediante un' analoga disciplina futura), la lamentata violazione della normativa comunitaria.
Nella stessa ottica, la Corte ha recentemente affermato che qualora, dopo la presentazione di un ricorso per inadempimento, la normativa nazionale che si sosteneva non conforme agli obblighi dello Stato membro interessato nei confronti del diritto comunitario sia sostituita con un' altra, di contenuto identico, la Commissione non modifica l' oggetto del suo ricorso imputando, nel corso del procedimento, le censure mosse nei confronti della normativa anteriore a quella ad essa succeduta (3).
6. Alla luce della citata giurisprudenza, non ritengo che nella presente causa possa veramente parlarsi di mutamento dell' oggetto della controversia.
Va infatti preliminarmente sottolineato che le due leggi contestate pongono in sostanza il medesimo problema di discriminazione fiscale delle autovetture importate da altri Stati membri.
Inoltre, le modalità della lamentata discriminazione, vale a dire l' applicazione temporanea di aliquote ridotte alle autovetture di tecnologia tradizionale prodotte in Grecia, restano invariate; ed anzi la nuova legge sembra ulteriormente estendere la portata temporale della vecchia normativa riducendo altresì le aliquote applicabili alle vetture nazionali.
Peraltro, come giustamente rilevato dalla Commissione, le disposizioni della legge n. 1858/1989 non sono state del tutto abrogate ma hanno continuato a produrre, sia pure parzialmente, i loro effetti (art. 42 della legge n. 1882/1990).
Va poi segnalato che la Commissione, utilizzando i medesimi mezzi e argomenti, ha inteso contestare, come risulta anche dal dispositivo del parere motivato e dalle conclusioni del ricorso, non tanto una specifica disposizione di legge, quanto il sistema nel suo insieme, sistema che non è stato nella sostanza modificato dal secondo intervento legislativo.
A ciò si aggiunga che il mutamento normativo è intervenuto prima dello scadere del termine impartito dal parere motivato e non mi sembrerebbe quindi logico, né conforme ad un principio di economia della procedura, pretendere che la Commissione sia tenuta a ricominciare la procedura precontenziosa qualora ritenga che lo Stato membro in questione abbia lasciato persistere l' infrazione o l' abbia addirittura aggravata.
7. Quanto poi al merito della causa, non credo che siano necessari lunghi discorsi, giacché la violazione dell' art. 95 del Trattato mi sembra palese.
A tale proposito ricordo che, in base alla legge n. 1858/1989:
"a) le auto di fabbricazione nazionale o importate, di tecnologia antinquinante, sono sottoposte alle aliquote ridotte di cui alla legge n. 1858/1989;
b) le auto di fabbricazione nazionale e di tecnologia tradizionale, prodotte prima del 31 agosto 1990, sono sottoposte alle aliquote ridotte di cui alla legge n. 1858/1989 [art. 2, n. 1, sub a)];
c) le auto importate di tecnologia tradizionale, sdoganate prima del 30 giugno 1989 e che rispondono, alla data del 28 febbraio 1989, ai requisiti di cui all' art. 2, n. 1, sub b) (v. paragrafo 2 delle conclusioni), sono ugualmente sottoposte alle aliquote ridotte di cui alla legge n. 1858/1989;
d) le auto importate di tecnologia tradizionale, sdoganate dopo il 30 giungo 1989, o sdoganate prima di questa data, ma che non rispondono, alla data del 28 febbraio 1989, alle condizioni di cui all' art. 2, n. 1, sub b), della legge n. 1858/1989, sono sottoposte alle aliquote normali, più elevate, di cui alla legge n. 1676/1986".
Con l' entrata in vigore della legge n. 1882/1990 che, come si è detto, riduce ulteriormente l' aliquota per le auto di tecnologia antinquinante, si ha poi la seguente situazione:
"a) le auto di produzione nazionale o importate, di tecnologia antinquinante, sono sottoposte alle nuove aliquote di cui all' art. 37 della legge n. 1882/1990;
b) le auto di fabbricazione nazionale e di tecnologia tradizionale, prodotte prima del 31 agosto 1990, sono sottoposte, indipendentemente dalla cilindrata, alle nuove aliquote di cui all' art. 37 della legge n. 1882/1990;
c) le auto di fabbricazione nazionale e di tecnologia tradizionale, prodotte dopo il 31 agosto 1990, sono ugualmente sottoposte, fino al 30 giugno 1991, alle nuove aliquote di cui all' art. 37 della legge n. 1882/1990, nella misura in cui la loro cilindrata sia inferiore ai 1 400 cm3 e rispondano, per quel che riguarda le emissioni di gas di scarico, ai requisiti meno rigorosi previsti per le autovetture di cilindrata uguale o inferiore ai 2 000 cm3 (art. 42, n. 5);
d) le auto importate di tecnologia tradizionale, introdotte in territorio ellenico prima del 27 febbraio 1990 e sdoganate prima del 30 aprile 1990, sono sottoposte alle aliquote di cui all' art. 1 della legge n. 1858/1989 (art. 47, n. 6) e non alle aliquote meno elevate di cui all' art. 37 della legge n. 1882/1990, come invece previsto per le analoghe auto nazionali prodotte nel corso dello stesso periodo;
e) le auto importate di tecnologia tradizionale, pervenute in Grecia dopo il 27 febbraio 1990 o comunque sdoganate dopo il 30 aprile 1990, sono sottoposte alle aliquote normali e dunque più elevate di cui alla legge n. 363/1976, modificata dalla legge n. 1676/1986".
8. Il confronto delle diverse ipotesi previste dalle due leggi mostra chiaramente, da un lato, il trattamento discriminatorio subito dalle auto importate di tecnologia tradizionale e, dall' altro, il persistere ed anzi l' accentuarsi della discriminazione a seguito dell' entrata in vigore della nuova normativa.
Ora, un tale sistema viola palesemente l' art. 95 del Trattato, che è volto a garantire l' assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate.
Come risulta infatti da una giurisprudenza costante, nel sistema del Trattato CEE le disposizioni dell' art. 95, primo e secondo comma, costituiscono un' integrazione di quelle relative all' abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Esse sono intese a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri, in normali condizioni di concorrenza, mediante l' eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall' applicazione di tributi interni aventi carattere discriminatorio nei confronti di merci originarie di altri Stati membri (4).
9. Né ritengo che le giustificazioni addotte dal governo ellenico siano tali da mutare la sostanza del problema. La convenuta rileva infatti che le contestate disposizioni transitorie rappresentano un intervento dello Stato diretto a compensare lo svantaggio concorrenziale che subisce la produzione nazionale nei confronti dei prodotti importati. Essa aggiunge che la produzione nazionale non copre che il 10% della domanda totale interna e che comunque l' art. 42 della legge n. 1882/1990 non sarebbe stato più applicato, a partire dal 30 aprile 1991, giacché a tale data l' industria automobilistica nazionale si era adeguata alle nuove disposizioni antinquinamento.
A tale riguardo, si deve tuttavia osservare che le motivazioni addotte in relazione alle difficoltà dell' industria nazionale non sono comunque tali da poter giustificare una deroga al divieto sancito dall' art. 95 del Trattato; inoltre, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l' art. 95, n. 1, vieta l' imposizione di tributi discriminatori indipendentemente dal fatto che l' ostacolo creato dall' imposta nazionale risulti di scarsa rilevanza o secondario (5); infine, la circostanza secondo cui la legislazione in questione avrebbe cessato di essere applicata a partire dal 30 aprile 1991 appare ininfluente, nella misura in cui, pur attenuandola, non fa venir meno l' infrazione.
10. Alla luce delle considerazioni sopra svolte concludo pertanto suggerendo alla Corte di:
1) dichiarare che la Repubblica ellenica, applicando alle autovetture private di tecnologia tradizionale importate dagli altri Stati membri aliquote dell' imposta speciale di consumo superiori a quelle applicate alle analoghe autovetture prodotte o montate in Grecia, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 95 del Trattato CEE;
2) condannare la convenuta alle spese.
/FINE/
(*) Lingua originale: l' italiano
(1) Sentenza 4 febbraio 1988, causa 113/86, Commissione/Italia (Racc. pag. 607, punto 11 della motivazione); sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82, Commissione/Francia (Racc. pag. 1013, punto 20 della motivazione).
(2) Sentenza 1 dicembre 1965, Commissione/Italia (Racc. pag. 885).
(3) Sentenza 5 luglio 1990, causa C-42/89, Commissione/Belgio, (Racc. pag. I-2821, punti 9 a 11 della motivazione).
(4) V. in particolare sentenze 27 febbraio 1980, Commissione/Francia, causa 168/78, (Racc. pag. 347, punto 4 della motivazione); causa 169/78, Commissione/Italia, (Racc. pag. 385, punto 4 della motivazione); causa 171/78, Commissione/Danimarca, (Racc. pag. 447, punto 4 della motivazione).
(5) Sentenza 16 febbraio 1977, causa 20/76, Schoettle, (Racc. pag. 247, punto 22 della motivazione).
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