Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. In questa causa, la Commissione mette in discussione taluni requisiti in materia di residenza cui è subordinata la concessione dell' assegno di natalità e dell' assegno di maternità nel Lussemburgo. Con ricorso presentato a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, essa chiede alla Corte di dichiarare che, imponendo tali requisiti, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso imposti dalle seguenti norme comunitarie:
1) art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2);
2) art. 18 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), e
3) art. 52 del Trattato CEE.
2. La Commissione ha avviato il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato con lettera di diffida 7 ottobre 1987, rilevando che i requisiti di residenza fissati dagli artt. 11 e 12 della legge 20 giugno 1977 (relativa all' assegno di natalità) e dall' art. 1 della legge 30 aprile 1980 (relativa all' assegno di maternità) sono incompatibili con l' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, e con l' art. 7 del Trattato, per quanto riguarda i lavoratori autonomi. L' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 dispone che il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce, nel territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali di cui godono i lavoratori cittadini di tali Stati.
3. Nella risposta alla lettera di diffida della Commissione, il governo lussemburghese ha riconosciuto che l' assegno di natalità costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, ma ha negato che le predette disposizioni lussemburghesi siano contrarie al principio della parità di trattamento, enunciato dall' art. 7 di detto regolamento, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, e dall' art. 7 del Trattato, per quanto riguarda i lavoratori autonomi. Quanto all' assegno di maternità, il governo lussemburghese ha obiettato che detto assegno, più che un vantaggio sociale ai sensi del regolamento n. 1612/68, deve essere considerato come una prestazione rientrante nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71.
4. In data 26 luglio 1989 la Commissione ha preso posizione, con lettera di diffida integrativa, in merito alla tesi del governo lussemburghese riguardante il regolamento n. 1408/71. Essa ha fatto notare che le norme lussemburghesi che subordinano l' assegno di maternità a requisiti di residenza sono incompatibili sia con il regolamento n. 1408/71 che con il regolmento n. 1612/68. Ricorderò che il regolamento n. 1408/71, come modificato, si applica tanto ai lavoratori subordinati quanto ai lavoratori autonomi e ai loro familiari. A proposito dell' assegno di natalità, la Commissione ha inoltre sostenuto che, nei confronti dei lavoratori autonomi, i requisiti di residenza in discussione sono incompatibili con l' art. 52 (e non con l' art. 7) del Trattato. Riassumendo le sue censure, la Commissione ha quindi concluso che sussiste violazione del regolamento n. 1612/68 e degli artt. 48 e 52 del Trattato per quanto riguarda l' assegno di natalità, e del regolamento n. 1408/71 per quanto riguarda l' assegno di maternità. Essa ha inoltre lamentato una violazione dell' art. 51 del Trattato.
5. Rispondendo a questa seconda lettera di diffida, il governo lussemburghese ha ancora una volta negato che i requisiti di residenza relativi all' assegno di natalità siano contrari al principio della parità di trattamento ed ha, a quanto pare, sostenuto che l' assegno di maternità non ricade sotto il regolamento n. 1408/71, affermando comunque di non essere contrario all' inclusione di tale prestazione nella sfera di applicazione di questo regolamento in occasione della prossima modifica dello stesso.
6. Il 6 luglio 1990 la Commissione ha emesso nei confronti del governo lussemburghese un parere motivato, in cui afferma che, per il fatto di subordinare la concessione dell' assegno di natalità e dell' assegno di maternità al possesso di requisiti di residenza, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso imposti dall' art. 48 del Trattato, dall' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, dall' art. 52 del Trattato e dal regolamento n. 1408/71. Essa ha impartito al Granducato del Lussemburgo un termine di due mesi per adottare le misure necessarie onde conformarsi a tale parere motivato. Poiché il Granducato del Lussemburgo non ha adottato tali misure nel termine fissato, la Commissione ha adito la Corte con il ricorso in esame il 12 aprile 1991.
7. E' innegabile che la Commissione ha modificato più volte il contenuto delle sue censure durante la fase precontenziosa, ma è altresì innegabile che il governo lussemburghese è stato posto pienamente in grado di rispondere alle censure che hanno integrato la prima lettera di diffida. Né si può contestare che la Commissione ha successivamente ritrattato talune affermazioni contenute nella lettera di diffida integrativa e nel parere motivato (v. infra, paragrafo 11).
La normativa comunitaria
8. L' art. 7 del regolamento n. 1612/68 così recita:
"1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali".
L' art. 4 del regolamento n. 1408/71 dispone:
"1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) Le prestazioni di malattia e di maternità;
(...)
2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell' armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.
(...)
4. Il presente regolamento non si applica (...) all' assistenza sociale e medica (...)".
9. Il titolo III del regolamento n. 1408/71 è intitolato "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni" e il capitolo 1 (artt. 18-36) è intitolato "Malattia e maternità". A tenore dell' art. 18, n. 1,
"L' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l' acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d' occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d' occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica".
Ai sensi dell' art. 1, lett. h), del regolamento, il termine "residenza" indica, "la dimora abituale".
10. Il regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1) modifica il regolamento n. 1408/71 inserendovi, in particolare, le seguenti disposizioni. All' art. 4 è aggiunto il nuovo n. 2 bis, così redatto:
"Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano
a) previste in via suppletiva, complementare o accessoria per le eventualità corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure
b) destinate unicamente alla tutela specifica dei minorati".
Sono inoltre inseriti nel regolamento l' art. 10 bis e l' allegato II bis. Il n. 2 dell' art. 10 bis è così redatto:
"L' istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di attività lavorativa subordinata, di attività professionale autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro".
Nella parte del nuovo allegato II bis relativa al Granducato del Lussemburgo sono elencate le seguenti prestazioni:
"a) L' assegno compensativo per il carovita (legge del 13 giugno 1975).
b) L' assegno speciale per le persone gravemente minorate (legge del 16 aprile 1979).
c) L' assegno di maternità (legge del 30 aprile 1980)".
Si noti però che tali modifiche sono successive alla proposizione del ricorso della Commissione e, più esattamente, al deposito della controreplica da parte del governo lussemburghese, il 20 dicembre 1991.
11. Nella parte che segue esaminerò distintamente le norme del diritto lussemburghese relative all' assegno di natalità e quelle relative all' assegno di maternità. Si noti che, pur menzionando l' art. 48 del Trattato nel titolo del ricorso, la Commissione non deduce più, nelle sue conclusioni, la violazione di questa disposizione. Né essa insiste sulla censura di violazione dell' art. 51, formulata nella sua lettera di diffida integrativa (e che d' altronde mi sembra manifestamente infondata). La Commissione si limita, in definitiva, a dedurre la violazione del regolamento n. 1612/68 e del regolamento n. 1408/71, che danno attuazione agli artt. 48 e, rispettivamente, 51 del Trattato. Essa ribadisce però che sussiste infrazione dell' art. 52 del Trattato (e non, sia detto ancora una volta, dell' art. 7 del Trattato).
L' assegno di natalità
12. A norma dell' art. 9 della legge 20 giugno 1977, la nascita di un figlio vivente dà diritto ad un assegno di natalità, che è corrisposto in più versamenti: assegno prenatale, assegno di natalità vero e proprio e assegno postnatale. L' art. 14 prevede il versamento di una o più quote dell' assegno anche se la beneficiaria non soddisfa le condizioni prescritte per le quote residue. Secondo l' art. 1, ogni donna in stato di gravidanza residente nel Granducato del Lussemburgo da almeno un anno deve, per poter fruire dell' assegno prenatale, sottoporsi durante la gravidanza ad almeno cinque visite mediche e ad una visita odontoiatrica. L' art. 2 precisa che le modalità e la periodicità di queste visite sono stabilite con regolamento granducale. Ai sensi dell' art. 11, la prima quota è versata dopo l' ultima delle visite prescritte, a condizione che la futura madre abbia risieduto nel Granducato del Lussemburgo durante l' intero anno precedente la nascita e previa esibizione dei certificati attestanti che essa si è sottoposta alle visite.
13. L' art. 12 della legge dispone che la seconda quota è versata dopo la nascita, a condizione, segnatamente, che uno dei genitori abbia risieduto nel Granducato del Lussemburgo durante l' intero anno precedente la nascita stessa. Gli artt. 5 e 12 prescrivono che la madre deve essersi sottoposta ad una visita puerperale entro otto settimane dalla data della nascita. Il ministro della Famiglia può, in forza dell' art. 16, dispensare la madre dall' osservanza dei requisiti di residenza di cui agli artt. 11 e 12, ma solo nel caso in cui la madre dichiari di voler continuare a risiedere nel Granducato del Lussemburgo e allevare quivi il neonato.
14. In conformità all' art. 2 della legge, un regolamento granducale dell' 8 dicembre 1977 definisce le modalità delle cinque visite mediche prenatali, dell' esame odontoiatrico e della visita puerperale alle quali deve sottoporsi la madre. A norma dell' art. 1 di tale regolamento, la prima visita medica prenatale deve essere effettuata prima della fine del terzo mese di gravidanza; a norma dell' art. 9, la visita odontoiatrica dev' essere effettuata non appena la gravidanza è confermata, e comunque entro il terzo mese. Ai sensi dell' art. 6, l' ultima visita prenatale deve aver luogo nella prima quindicina del nono mese di gravidanza. Infine, a norma degli artt. 6 e 13 della legge 20 giugno 1977, per il versamento della terza e ultima quota occorre che il bambino sia stato sottoposto a sei visite mediche nei primi due anni di vita. Le modalità di tali visite sono precisate da un altro regolamento granducale dell' 8 dicembre 1977.
15. Il governo lussemburghese non nega che l' assegno di natalità sia un "vantaggio sociale" ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68. In realtà, mi sembra difficile giungere ad un' altra conclusione. Come la Corte ha più volte affermato, in particolare nella sentenza 27 marzo 1985 (causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punto 20 della motivazione), i vantaggi che il regolamento
"(...) estende ai lavoratori cittadini di altri Stati membri sono tutti quelli che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri appare pertanto atta a facilitare la loro mobilità all' interno della Comunità".
La Corte ha inoltre dichiarato che dei mutui di natalità, non gravati da interessi grazie a sovvenzioni statali, costituiscono un "vantaggio sociale" ai sensi del regolamento: v. sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/81, Reina (Racc. pag. 33). E' logico che i lavoratori cittadini di un altro Stato membro debbano poterne fruire alle medesime condizioni.
16. Il governo lussemburghese ammette pertanto che l' assegno di natalità debba essere accordato nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento tra i suoi cittadini e quelli di altri Stati membri. Esso nega, però, che le condizioni di residenza poste al godimento del detto assegno comportino una disparità di trattamento. Affinché il principio della parità di trattamento possa reputarsi rispettato, basta, a suo parere, che tali condizioni siano applicate indistintamente ai cittadini lussemburghesi e a quello di altri Stati membri.
17. Sennonché, come osserva la Commissione, è chiaro che il divieto di discriminazioni sancito dal diritto comunitario si estende sia alle discriminazioni indirette che a quelle dirette. Secondo quanto ha dichiarato la Corte nella sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu (Racc. pag. 153, punto 11 della motivazione),
"Il principio della parità di trattamento, enunciato sia nel Trattato, sia nel regolamento n. 1612/68, vieta non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresì qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato.
(...)
Non è quindi escluso che i criteri basati sul luogo di origine o sulla residenza di un lavoratore possano, in determinate circostanze, avere gli stessi effetti pratici della discriminazione proibita dal Trattato e dal regolamento n. 1612/86".
Il principio secondo cui le discriminazioni indirette o dissimulate sono contrarie all' art. 48 del Trattato e all' art. 7 del regolamento n. 1612/68 è stato recentemente ribadito dalla Corte nelle sentenze 8 maggio 1990, causa C-175/88, Biehl (Racc. pag. I-1779, punti 11-13 della motivazione) e 21 novembre 1991, causa C-27/91, Le Manoir (Racc. pag. I-5531, punto 10 della motivazione). Del pari, l' art. 52 del Trattato vieta le discriminazioni indirette operate da uno Stato membro nei confronti dei cittadini di altri Stati membri che intendano stabilirsi in detto Stato per esercitarvi un' attività lavorativa autonoma: v., per esempio, sentenza 10 luglio 1986, causa 79/85, Segers (Racc. pag. 2375, punto 15 della motivazione). Nello stesso senso, la Corte ha di recente statuito che una condizione di residenza imposta agli equipaggi dei pescherecci costituisce una discriminazione indiretta contraria agli artt. 48, 52 e 59 del Trattato: v. sentenza 17 novembre 1992, causa C-279/89, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I-5785, punti 40-43 della motivazione).
18. Ritengo difficile sostenere che i requisiti di residenza imposti dagli artt. 11 e 12 (nonché, in pratica, dall' art. 16) della legge 20 giugno 1977 non si traducano in una disparità di trattamento a danno dei cittadini stranieri. Tra tutti coloro che hanno figli nel Granducato del Lussemburgo, la probabilità per un cittadino lussemburghese, o per il suo coniuge, di aver risieduto nel Granducato per tutto l' anno precedente la nascita del figlio è maggiore che per un cittadino di un altro Stato membro. Ne deriva che i requisiti di cui agli artt. 11 e 12 costituiscono una discriminazione indiretta a danno dei lavoratori migranti provenienti da altri Stati membri.
19. E' altresì meno probabile che i cittadini di altri Stati membri, essendo meno propensi dei cittadini lussemburghesi a stabilire la loro residenza nel Granducato del Lussemburgo, possano fruire della dispensa che il ministro della Famiglia può accordare in forza dell' art. 16 della legge. D' altra parte, come ha rilevato la Commissione nelle sue osservazioni orali, tale requisito è discriminatorio nei confronti dei cittadini lussemburghesi che intendano stabilirsi in un altro Stato membro. Come ha rilevato la Corte, le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle persone vietano non solo le discriminazioni che uno Stato membro opera nei confronti di cittadini di altri Stati membri che si trovino nel suo territorio, ma anche quelle cui sono soggetti i cittadini comunitari che desiderino esercitare il loro diritto di libera circolazione estendendo la loro attività fuori del territorio di un solo Stato membro o stabilendosi in un altro Stato membro: v. sentenze 7 luglio 1988, causa 143/87, Stanton (Racc. pag. 3877, punti 9-14 della motivazione), e 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail (Racc. pag. 5483, punto 16 della motivazione).
20. Il governo lussemburghese sostiene, in via subordinata, che i requisiti di residenza di cui trattasi hanno una loro giustificazione obiettiva. Pur traducendosi in una disparità di trattamento fra cittadini lussemburghesi e cittadini stranieri, esse sarebbero, infatti, motivate dall' interesse generale e, più particolarmente, da ragioni di sanità pubblica. Il governo lussemburghese sottolinea al riguardo come scopo principale della legge 20 giugno 1977 sia quello di istituire un sistema di rigoroso controllo sanitario delle gestanti e dei bambini in tenera età, onde ridurre i rischi di mortalità prenatale e di infermità postnatali. Le finalità dell' assegno di natalità sarebbero di natura più sanitaria che pecuniaria, in quanto esso tenderebbe a garantire che le donne che partoriscono nel Granducato del Lussemburgo si sottopongano a tutti i controlli medici previsti dall' art. 2 della legge. Ciò spiegherebbe perché la prima quota dell' assegno è versata dopo l' ultima visita medica prenatale e perché alle madri che non hanno risieduto nel Granducato durante l' anno precedente la nascita e non hanno quindi potuto sottoporsi ai controlli medici prescritti sono negate le prime due quote dell' assegno.
21. Questa argomentazione del governo lussemburghese è, secondo me, poco convincente. Essa non spiega affatto quale sia il nesso logico fra la necessità di incoraggiare le gestanti che già risiedono nel Granducato del Lussemburgo a sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla legge lussemburghese, facendo di queste visite una condizione necessaria per il godimento dell' assegno, e la pretesa necessità di sottoporre anche le altre donne all' osservanza di questa condizione. E' evidente che per le donne residenti in altri Stati membri è tutt' altro che agevole rispettare una condizione del genere. E' inoltre difficilmente immaginabile che una donna che intenda emigrare nel Granducato del Lussemburgo e desideri avere un figlio, anticipi il suo arrivo nel Granducato al solo scopo di sottoporsi ai controlli medici lussemburghesi; anzi ciò può essere in pratica impossibile. Inoltre non è escluso che essa ignori di essere in procinto di attendere un figlio. Non si vede come il sistema di sorveglianza sanitaria istituito della legge lussemburghese potrebbe essere in qualche modo compromesso qualora non fosse applicato in casi del genere.
22. Si noti poi che la legge 20 giugno 1977 non prescrive che la prima visita medica debba aver luogo entro il terzo mese di gravidanza. E' esatto che la visita odontoiatrica dovrebbe essere effettuata non appena è confermato lo stato di gravidanza, ma, anche in questo caso, il termine tassativo risulta essere il terzo mese. Se ne deduce che, sul piano rigorosamente logico, un periodo di residenza di soli sei mesi sarebbe sufficiente per condurre a termine tutti i controlli prescritti. Orbene, come si è visto, la condizione della residenza è prescritta per tutto l' anno precedente la nascita. E' di conseguenza possibile che una migrante arrivi nel Granducato del Lussemburgo, stabilisca quivi la sua residenza, venga a trovarsi o constati di trovarsi già in stato di gravidanza, si sottoponga a tutte le visite, mediche e odontoiatrica, prescritte e partorisca nel Granducato, senza, con questo, poter percepire le due prime quote dell' assegno di natalità.
23. Né si può escludere la possibilità che una donna emigri nel Granducato di Lussemburgo già in stato di gravidanza, dopo aver subito visite mediche in un altro Stato membro. Ebbene, la legge 20 giugno 1977 non risulta contemplare il riconoscimento di visite mediche equivalenti effettuate in un altro Stato membro. Si noti, peraltro, che il requisito di residenza fissato dall' art. 12 della legge può essere soddisfatto sia dalla madre che dall' altro genitore: il governo lussemburghese non è riuscito a fornire spiegazioni soddisfacenti sull' incidenza che il luogo di residenza del padre avrebbe, in questo caso, sullo stato di salute della madre. Del pari, le condizioni alle quali è possibile concedere la dispensa di cui all' art. 16 non risultano connesse ad esigenze di natura sanitaria.
24. Il governo lussemburghese cerca di giustificare, nella controreplica, la condizione di residenza prescritta per il versamento della seconda rata dell' assegno facendo leva sulla necessità di un controllo medico continuo. Ricordo in proposito che, in forza degli artt. 5 e 12 della legge 20 giugno 1977, la madre deve sottoporsi ad una visita puerperale entro otto settimane dal parto. Il governo lussemburghese asserisce che l' esigenza di un controllo sanitario continuo, rigoroso ed efficace, implica che la visita puerperale sia effettuata dal medesimo medico che ha effettuato le cinque visite prenatali e che, pertanto, la madre abbia risieduto nel Granducato del Lussemburgo sia durante la gravidanza che dopo la nascita. Tuttavia, come ha fatto notare la Commissione nelle sue osservazioni orali, le donne in stato di gravidanza hanno il diritto di libera circolazione ai sensi del Trattato al pari di ogni altro soggetto che rientri nella sfera di applicazione ratione personae di quest' ultimo: in linea di principio, spetta ad esse decidere se fare o no uso di tale diritto, anche se il fatto di esercitarlo implica un cambiamento del medico di fiducia. Ad ogni buon conto, la continuità del controllo medico può essere ampiamente assicurata grazie ad un adeguato scambio di informazioni tra medici. Per di più, il governo lussemburghese non ha spiegato come la continuità del controllo sanitario sarebbe garantita nel caso in cui solo il padre abbia risieduto nel Granducato del Lussemburgo durante l' anno precedente la nascita; ipotesi che, come si è rilevato, è espressamente contemplata dall' art. 12. Non è quindi chiara la ragione per cui una madre, emigrata in stato di gravidanza nel Granducato del Lussemburgo per motivi indipendenti dalla sua volontà, debba subire la perdita di un vantaggio finanziario per il semplice fatto di aver dovuto cambiare medico.
25. Il governo lussemburghese ha, beninteso, il diritto di esigere che le donne in stato di gravidanza residenti nel Granducato si sottopongano a visite mediche, anche se è dubbio che, perfino nel caso delle donne che risiedono nel Granducato per tutto il periodo della gestazione, esso possa rifiutarsi di riconoscere la validità dei controlli medici equivalenti effettuati in un altro Stato membro. Il governo lussemburghese può altresì esigere, a mio parere, che le donne che fruiscono dell' assegno di natalità risiedano nel Granducato al momento del parto perché, nel caso contrario, delle gestanti residenti altrove potrebbero cercare di partorire nel Granducato del Lussemburgo al solo scopo di percepire l' assegno suddetto. Ritengo però che i requisiti di residenza di cui agli artt. 11, 12 e 16 della legge 20 giugno 1977 travalichino quanto necessario per impedire il verificarsi di tali abusi e siano quindi incompatibili con l' art. 7, n. 2. del regolamento n. 1612/68. Le stesse considerazioni valgono, secondo me, per quanto concerne i lavoratori autonomi e i loro familiari, ai quali l' art. 52 del Trattato riconosce del pari il diritto di fruire dello stesso trattamento dei cittadini lussemburghesi.
26. Sono quindi del parere che debbano essere accolte le conclusioni della Commissione relative all' assegno di natalità. Ciò detto, passo all' esame delle conclusioni relative all' assegno di maternità.
L' assegno di maternità
27. La concessione dell' assegno di maternità nel Granducato del Lussemburgo è disciplinata dalla legge 30 aprile 1980. Ai termini dell' art. 1 di tale legge, la donna che sia in stato di gravidanza o che abbia partorito ha diritto ad un assegno di maternità a condizione che risieda in Lussemburgo e 1) purché abbia avuto quivi risieduto personalmente durante l' intero anno precedente la data di acquisizione del diritto, o 2) purché vi abbia risieduto il di lei coniuge durante i tre anni precedenti tale data. A norma dell' art. 2, la prestazione è concessa per un periodo massimo di sedici settimane, a decorrere dall' ottava settimana precedente la data presunta del parto. L' art. 3 dispone che il ministro della Famiglia può accordare una dispensa dall' osservanza di dette condizioni di residenza se la madre dichiara di voler continuare a risiedere nel Granducato del Lussemburgo e allevare quivi il figlio.
28. Il governo lussemburghese non nega che, se l' assegno di maternità è una prestazione disciplinata dal regolamento n. 1408/71, occorre tener conto, ai sensi dell' art. 18, n. 1, del regolamento, dei periodi di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro: in tal caso, una madre che partorisca nel Granducato del Lussemburgo e che risieda in detto Stato avrebbe diritto all' assegno di maternità anche se ha risieduto in un altro Stato membro durante l' anno precedente il parto. Il governo lussemburghese fa però osservare che, nel periodo in cui la Commissione ha presentato il ricorso, il regolamento n. 1408/71 non era applicabile all' assegno di maternità contemplato dalla normativa lussemburghese, per cui o tale assegno non è una "prestazione di maternità" ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento, o esso rientra nella nozione di "assistenza sociale" ai sensi dell' art. 4, n. 4, esulando in tal modo dal campo di applicazione del regolamento. Tuttavia, il governo lussemburghese non nega che la modifica apportata dal regolamento n. 1247/92 impone di prendere in considerazione i periodi di residenza compiuti nel territorio di un altro Stato membro (v. art. 10 bis, n. 2, e allegato II bis, aggiunti dal regolamento n. 1247/92 al precedente testo del regolamento n. 1408/71, e menzionati nel paragrafo 10 delle presenti conclusioni).
29. La Commissione sostiene, da parte sua, che l' assegno di maternità lussemburghese rientrava già nel regolamento n. 1408/71 prima di questa recente modifica e che la menzione esplicita di tale assegno nel nuovo allegato II bis, inserito dal regolamento n. 1247/92, è dovuta unicamente alla necessità di eliminare qualsiasi incertezza al riguardo.
30. A mio parere, il governo lussemburghese non ha fornito nessun argomento convincente che possa indurci a concludere che l' assegno di maternità fa parte dell' "assistenza sociale" ai sensi dell' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71, anziché costituire una prestazione di previdenza sociale. Si noti, in particolare, che, per determinare se una prestazione rientri o meno nell' assistenza sociale o nella previdenza sociale, non è essenziale accertare se essa abbia o no natura contributiva: prova ne sia che l' art. 4, n. 2, comprende espressamente i regimi non contributivi. Occorre invece stabilire se la normativa che ne disciplina la concessione conferisca il diritto di fruirne indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa allo stato di bisogno e alla situazione individuale del beneficiario (v. sentenza 24 febbraio 1987, cause riunite 379/85-381/85 e 93/86, Giletti e a., Racc. pag. 955, punti 7-11 della motivazione). Di conseguenza, se la prestazione è connessa ad uno dei rischi espressamente enumerati nell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71, basta che essa sia attribuita indipendentemente da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del beneficiario (v. sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes, Racc. pag. I-4839).
31. Per di più, il governo lussemburghese non ha potuto dimostrare che l' assegno di maternità esuli dal campo di applicazione dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Questa disposizione menziona espressamente, nell' ambito dei settori previdenziali contemplati dal regolamento, le "prestazioni di maternità", espressione che può ricomprendere, in particolare, l' assegno di maternità. Contrariamente a quanto ritiene il governo lussemburghese, non penso che l' assegno di maternità sia qualcosa di diverso dai "regimi classici di previdenza sociale per quanto riguarda il suo campo di applicazione personale, le sue finalità e le sue modalità di applicazione" (v. controricorso, pag. 13). Il governo lussemburghese non ha indicato alcun elemento, caratteristico dell' assegno di maternità lussemburghese, che lo distingua da altri regimi di prestazioni di maternità da esso ritenuti più classici. Si deve ritenere che regimi del genere mirino tutti a tutelare il benessere della madre e del neonato, accordando, durante un periodo di tempo limitato, una prestazione a qualsiasi persona che soddisfi i requisiti prescritti per il suo versamento.
32. Come ha osservato la Commissione, anche se l' assegno di maternità non dovesse rientrare nell' ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, si dovrebbe comunque considerarlo un vantaggio sociale ai sensi del regolamento n. 1612/68 (v. sopra, paragrafo 15), tesi alla quale il governo lussemburghese ha aderito nelle sue osservazioni orali.
33. Si può peraltro aggiungere che, anche supponendo che l' assegno di maternità ricada sotto il regolamento n. 1408/71, il rifiuto di concederlo a familiari di lavoratori subordinati può costituire una violazione del regolamento n. 1612/68 e non del regolamento n. 1408/71. Il regolamento n. 1408/71 si applica infatti alle prestazioni accordate ai familiari dei lavoratori subordinati o autonomi solo se il diritto alla prestazione deriva dal legame di parentela esistente tra il beneficiario e il lavoratore, e non conferisce direttamente diritti ai familiari del lavoratore (v. sentenze 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui (Racc. pag. 5511, punti 12 e 13 della motivazione) e 8 luglio 1992, causa C-243/91, Taghavi (Racc. pag. I-4401, punti 7-9 della motivazione). Orbene, l' assegno di maternità è una prestazione che spetta alla madre autonomamente e non in quanto familiare di un lavoratore: ne deriva pertanto che, nell' ipotesi in cui la madre non sia essa stessa un lavoratore subordinato o autonomo, ma sia familiare di un lavoratore subordinato che esercita il diritto di libera circolazione, i requisiti di residenza prescritti per la concessione dell' assegno dovrebbero essere valutati alla luce dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, che si applica alle prestazioni versate ai familiari del lavoratore subordinato (v. sentenza Hoeckx, già citata nel paragrafo 15, punto 22 della motivazione). I requisiti di cui trattasi risulterebbero in questo caso contrari a detta disposizione, perché manifestamente costitutivi di una discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri.
34. Per quanto riguarda poi la situazione dei familiari dei lavoratori autonomi, i requisiti di residenza in esame violerebbero, per ragioni analoghe, l' art. 52 del Trattato. Benché non emerga chiaramente dalla fase precontenziosa se la Commissione abbia o no, in un primo tempo, fatto riferimento all' art. 52 a proposito dell' assegno di maternità, resta il fatto che il problema è stato dibattuto nel presente procedimento sotto il profilo di questa disposizione. Questo può far pensare che, secondo la Commissione, i requisiti di residenza relativi all' assegno di maternità sono contrari all' art. 52 del Trattato nonché ai regolamenti n. 1612/68 e n. 1408/71.
35. Come si è visto, è questa la tesi giusta e ritengo pertanto che anche le conclusioni formulate dalla Commissione a proposito dell' assegno di maternità debbano essere accolte.
Conclusione
36. Suggerisco quindi alla Corte:
1) di dichiarare che, per il fatto di subordinare la concessione dell' assegno di natalità e dell' assegno di maternità a requisiti di residenza che non tengono conto dei periodi di residenza compiuti in altri Stati membri, il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 52 del Trattato, dell' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, e dell' art. 18, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001;
2) di condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.
(*) Lingua originale: l' inglese.
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