CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 1 luglio 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Quale sia, tra lo Stato del luogo di lavoro di uno dei coniugi e lo Stato di residenza della famiglia, lo Stato membro debitore delle prestazioni familiari qualora una madre di famiglia rientri nella categoria dei lavoratori frontalieri ed il marito sia un lavoratore subordinato nello Stato di residenza della famiglia: tale è in sostanza l'interrogativo posto dalla Court of Appeal dell'Irlanda del Nord.
2.
La signora McMenamin, appellata nella causa principale, risiede con il marito ed i figli di entrambi in Irlanda e lavora come insegnante in Ulster, attraversando la frontiera tutte le mattine e le sere durante i giorni lavorativi. Il marito è impiegato in Irlanda.
3.
Il 1o dicembre 1986, essa presentava una domanda di prestazione per figli nell'Irlanda del Nord a norma del Child Benefit (Northern Ireland) Order del 1975. L'Adjudication Officer decideva che la signora McMenamin — che percepiva dal 1975 un assegno per figli dall'Irlanda (children's allowance) — aveva diritto, a decorrere dal 2 dicembre 1985, ad un'integrazione pari alla differenza tra la prestazione per figli dovuta in forza della legge irlandese e quella, più elevata, dovuta a norma del regolamento britannico Jal 107C
4.
Il Social Security Appeal Tribunal confermava la decisione dell'Adjudication Officer. La signora McMenamin adiva il Social Security Commissioner (in prosieguo: il «Commissioner»).
5.
In tale fase del giudizio, l'Adjudication Officer riconosceva che la domanda di prestazione ricevuta il 16 luglio 1979 in Irlanda doveva essere considerata come una regolare domanda di prestazione per figli nell'Irlanda del Nord ( 1 ).
6.
Con decisione provvisoria del 26 aprile 1989 ( 2 ), il Commissioner riteneva che a decorrere dal 17 luglio 1978 (ossia un anno prima della domanda) e sino al 19 giugno 1985 [giorno precedente l'entrata in vigore dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72 ( 3 ), quale modificato dall'art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1660/85 ( 4 )] le prestazioni familiari fossero dovute dall'Irlanda e che la signora McMenamin avesse diritto, nell'Irlanda del Nord, ad una prestazione integrativa.
7.
Nella sua decisione definitiva del 2 novembre 1989, il Commissioner, ritenendo che vi dovesse essere un trasferimento dell'onere delle prestazioni dall'Irlanda al Regno Unito, decideva nel senso che non vi era sospensione dei diritti a prestazione nello Stato del luogo di lavoro e che a partire dal 20 giugno 1985 la signora McMenamin aveva diritto all'intera prestazione per figli concessa dal Regno Unito ( 5 ). Solo quest'ultima decisione veniva impugnata dall'Adjudica-tion Officer dinanzi alla Court of Appeal dell'Irlanda del Nord.
8.
Nella fattispecie vi è un cumulo di diritti alle prestazioni familiari in capo ad una sola e identica persona.
9.
La signora McMenamin ha diritto agli assegni familiari nell'Irlanda del Nord, in base all'attività lavorativa da essa ivi esercitata, in applicazione del Child Benefit (Northern Ireland) Order del 1975.
10.
Anche la legge nazionale irlandese riconosce un diritto a prestazioni familiari. Tale diritto non è soggetto ad una condizione di esercizio di un'attività lavorativa: esso è basato sulla nozione di assistenza. La madre ne è titolare nel caso in cui il figlio per il quale vengono concesse le prestazioni risieda con i genitori ( 6 ).
11.
Secondo l'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 ( 7 ), le persone alle quali è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro.
12.
Ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a), di tale regolamento, la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. In materia di prestazioni familiari, l'art. 73 dello stesso regolamento (in prosieguo: l'«art. 73») equipara la residenza dei familiari situata in un altro Stato membro ad una residenza nello Stato del luogo di lavoro del lavoratore subordinato o autonomo ( 8 ): gli assegni familiari sono quindi soggetti alla lex loci laboris.
13.
In caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari derivanti dalla legge dello Stato del luogo di lavoro, in applicazione dell'art. 73, da un lato, e della legge del paese di residenza dei familiari, dall'altro, l'art. 76, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ( 9 ) prevede la sospensione dei diritti nello Stato del luogo di lavoro se, «per l'esercizio di un'attività professionale» ( 10 ), sono dovuti prestazioni o assegni familiari anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari ( 11 ). È quindi la lex loci laboris del paese di residenza che prevale.
14.
L'art. 76 riguarda i diritti concessi nel paese di residenza del figlio in base ad un'attività lavorativa. Ciò non si verifica, come si è visto, nel caso della legislazione irlandese.
15.
L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 574/72, che integra il citato art. 76 ( 12 ), riguarda il caso del cumulo di diritti ad assegni familiari in forza degli artt. 73 e 74 ( 13 ) e di diritti accordati nel paese di residenza del figlio, senza alcuna condizione di esercizio di un'attività lavorativa, unicamente in base al luogo di residenza.
16.
Anche se l'esercizio di un'attività lavorativa in tale Stato non è una condizione di concessione di tali prestazioni, esso non è tuttavia indifferente per determinare le regole di priorità quanto alla legislazione applicabile.
17.
Così, secondo l'art. 10, n. 1, nella sua redazione anteriore alla modifica apportata dall'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 1660/85, qualora nel paese di residenza del figlio esistano diritti indipendentemente da condizioni di assicurazione o di occupazione e il coniuge del lavoratore non eserciti un'attività lavorativa sul territorio di tale Stato, i diritti sono sospesi nel paese di residenza (priorità della lex loci laboris). Se, invece, il coniuge vi esercita un'attività lavorativa, i diritti attribuiti in base all'art. 73 nel paese del luogo di lavoro del lavoratore sono sospesi: U lex loa Uboris del paese di residenza prevale.
18.
La ratio di tali disposizioni è chiara: è normale far prevalere la legge dello Stato del luogo di lavoro, nel quale il lavoratore subordinato contribuisce ai regimi di previdenza sociale. È altrettanto giustificato che su tale legge prevalga a sua volta la legge dello Stato di residenza qualora il coniuge vi lavori, nei limiti in cui questo è lo Stato nel quale i figli sono allevati e la situazione familiare è meglio tenuta presente da parte dell'amministrazione.
19.
In vigenza di tale redazione del citato art. 10, in caso di cumulo di prestazioni familiari, i diritti alle prestazioni dovute nel paese di residenza del figlio hanno quindi sempre la precedenza, purché il coniuge vi eserciti un'attività lavorativa.
20.
In applicazione di tale norma, dal 1979 al 1985, data alla quale essa è stata modificata, il diritto alle prestazioni familiari corrisposte dallo Stato del luogo di lavoro è stato sospeso dalla decisione provvisoria del Commissioner in quanto prestazioni non subordinate alla condizione di esercizio di un'attività lavorativa erano corrisposte dallo Stato membro di residenza in cui lavorava il coniuge dell'appellata nella causa principale ( 14 ). Quest'ultima ha tuttavia ottenuto dal Regno Unito la differenza tra l'assegno per figli corrisposto dall'Irlanda e l'importo della prestazione per figli prevista nel Regno Unito. Il Commissioner cita del resto nella sua decisione provvisoria del 24 aprile 1989 ( 15 ) la sentenza della Corte 6 marzo 1979, Rossi ( 16 ), secondo la quale, qualora l'importo degli assegni il cui versamento è sospeso in uno Stato membro sia superiore a quello degli assegni percepiti in un altro Stato membro in base all'esercizio di un'attività lavorativa, occorre applicare la regola anticumulo in maniera parziale ed attribuire come integrazione la differenza tra tali importi.
21.
L'art. 10, n. 1, di cui sopra è stato modificato a seguito della sentenza della Corte 3 febbraio 1983, Robards ( 17 ). In tale controversia, l'ex marito della ricorrente, residente in Irlanda, paese in cui lavorava, percepiva, a norma dell'art. 73, gli assegni familiari corrisposti da tale Stato per tutti i figli nati dal suo matrimonio, compresi quelli che risiedevano con la ricorrente nel Regno Unito.
22.
La Corte ha ritenuto che il genitore divorziato che esercita un'attività lavorativa nello Stato di residenza dei figli dovesse essere equiparato al coniuge del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 e che, di conseguenza, le prestazioni familiari dovute dallo Stato del luogo di lavoro dell'altro genitore in forza dell'art. 73 dovessero essere sospese.
23.
Seguendo le conclusioni dell'avvocato generale, la Corte non ha riconosciuto che il termine «coniuge» designava qualsiasi persona avente la custodia di un figlio.
«L'interpretazione della norma di cui è causa va quindi, nella fattispecie, limitata al caso pendente dinanzi al giudice nazionale, cioè quello di un coniuge divorziato, che non si è risposato e che svolge un'attività lavorativa. Spetterebbe alla Commissione ed al Consiglio adottare i provvedimenti necessari al fine di modificare la disposizione di cui è causa, qualora risultasse che una modifica del genere è necessaria per poter dare soluzioni soddisfacenti ad altri casi» ( 18 ).
24.
Perché la sospensione dei diritti derivati dall'art. 73 si applicasse anche qualora la persona avente diritto alla prestazione nello Stato membro di residenza in cui l'attività lavorativa è esercitata non sia o non sia più collegata con il lavoratore subordinato, l'art. 10, n. 1, è stato modificato dall'art. 2 del regolamento n. 1660/85 ( 19 ). Esso è stato nuovamente modificato dagli artt. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2332/89 ( 20 ) e 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1249/92 ( 21 ). Esso è ormai così formulato ( 22 ):
«a)
Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l'acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della soL legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell'importo di dette prestazioni.
b)
Se, tuttavia, un'attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:
i)
nel caso delle prestazioni dovute ai sensi detta sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della soL legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio riede il membro detta famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro (...)».
25.
La modifica apportata all'art. 10 dal regolamento n. 1660/85 ha pertanto prodotto l'effetto seguente: comporta una sospensione della prestazione dovuta ai sensi dell'art. 73 non più l'esercizio di un'attività lavorativa nello Stato di residenza da parte del «coniuge», ma l'esercizio, nello Stato di residenza, di un'attività lavorativa svolta dalla «persona avente diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate».
26.
Ci si chiede se nella situazione sottopostaci dal giudice a quo, la modifica apportata all'art. 10 dal regolamento n. 1660/85 abbia avuto l'effetto di trasferire l'onere delle prestazioni dall'Irlanda al Regno Unito.
27.
Secondo il Commissioner, tale trasferimento è avvenuto a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di tale articolo modificato, che non può più sospendere il diritto della signora McMenamin alle prestazioni dovute dal Regno Unito in forza dell'art. 73, poiché l'attività lavorativa nel territorio dello Stato di residenza non è esercitata da lei, ma dal marito, che non è 1'«avente diritto alle prestazioni familiari» ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 574/72, nuova redazione, modificato dal regolamento n. 1660/85 ( 23 ).
28.
Alla luce di quanto sopra la Court of Appeal dell'Irlanda del Nord ha proposto le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, in forza dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (in virtù delle quali pare che l'appellata vada considerata soggetta alla sola legislazione del Regno Unito) l'espressione “persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari” di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72 (così come modificato) non valgano per l'appellata, nonostante il fatto che, a norma della legge della Repubblica d'Irlanda (e prescindendo da detto art. 13), essa è la persona avente diritto all'assegno per figli.
2)
Se, dal momento che il coniuge dell'appellata esercita un'attività lavorativa nella Repubblica d'Irlanda e gli spetta l'assegno per figli a norma della legge della Repubblica d'Irlanda, qualora per qualsiasi motivo l'appellata perda o non possa far valere il suo diritto a percepire tale assegno, detto art. 10, n. 1, lett. b), sub i) (così come modificato), abbia l'effetto di sospendere il diritto dell'appellata a norma dell'art. 73, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, a percepire la prestazione per figli nel Regno Unito».
29.
La controversia in esame presenta una caratteristica particolare, come si è visto. I diritti alle prestazioni derivati dall'art. 73 e quelli risultanti dall'applicazione della legge dello Stato di residenza hanno un solo e identico titolare: l'appellata nella causa principale.
30.
La prima questione si risolve nell'interrogativo se, in una siffatta ipotesi, il principio posto dall'art. 13 del regolamento n. 1408/71, in base al quale una persona può essere soggetta ad un solo regime di previdenza sociale escluda nel contempo l'applicazione della regola anticumulo di cui all'art. 10.
31.
Secondo l'Adjudication Officer, la signora McMenamin trae dall'art. 13 un diritto ad una prestazione nello Stato del luogo di lavoro. Essa ha perduto ogni diritto nello Stato di residenza ( 24 ). L'art. 13 è quindi interpretato nel senso che esclude, in caso di cumulo di diritti ad una prestazione in due Stati membri diversi in capo ad una stessa persona, l'applicazione della regola anticumulo di cui all'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72.
32.
Nella sentenza 27 maggio 1982, Aubin ( 25 ), la Corte ha dichiarato che:
«Questa disposizione [l'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71] di carattere generale, inclusa nel titolo II, “Determinazione della legislazione applicabile”, nel regolamento n. 1408/71 si applica tuttavia solo qualora le disposizioni specifiche per le varie categorie di prestazioni, che costituiscono il titolo HI dello stesso regolamento, non vi apportino deroghe» ( 26 ).
Si tratta, come si vede, dell'applicazione della regola «specialia generalibus derogant».
33.
Così, il caso del ricorrente nella causa principale, in tale controversia, rientrava nell'ambito di applicazione delle disposizioni del titolo III sull'indennità di disoccupazione: l'art. 71, n. 1, lett. b), sub ii).
34.
La Corte ne ha dedotto che l'art. 13, che sottoponeva l'interessato alla legge dello Stato del luogo di lavoro, doveva cedere il passo all'art. 71, n. 1, lett. b), sub ii), che pone le prestazioni di disoccupazione, in tale ipotesi, a carico dell'istituzione competente dello Stato di residenza.
35.
Allo stesso modo, in una causa Beeck ( 27 ), vertente su una fattispecie molto simile a quella sottoposta alla Corte dal giudice a quo, la Corte ha ritenuto che la norma di carattere generale di cui all'art. 13 non escludesse l'applicazione delle disposizioni speciali del titolo III del regolamento n. 1408/71 e neppure delle disposizioni dei regolamenti successivi adottati per la loro applicazione.
36.
Il ricorrente nella causa principale, cittadino tedesco e lavoratore subordinato in Germania, risiedeva in Danimarca con la moglie e con i figli di entrambi. La moglie lavorava in Danimarca, paese in cui percepiva assegni familiari concessi indipendentemente dall'attività lavorativa, in base alla residenza. L'Arbeitsamt di Flensburg aveva rifiutato di corrispondere al signor Beeck le prestazioni familiari tedesche fondandosi sull'art. 10, n. 1, lett. a), vecchia versione, del regolamento n. 574/72.
37.
La Corte ha riconosciuto che:
«È pertanto sufficiente, per l'applicazione dell'art. 73, n. 1, che il lavoratore eserciti attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e che i suoi familiari risiedano nel territorio di un altro Stato membro: detta disposizione si combina con l'art. 13, n. 2, lett. a) dello stesso regolamento, in base al quale il lavoratore occupato nel territorio di uno Sta?o membro è soggetto alla legislazione di questo Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Tale regime, derivante dallo scopo del regolamento n. 1408/71, il quale garantisce, a tutti i lavoratori cittadini degli Stati membri che si spostano all'interno della Comunità, l'uguaglianza di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali ed il beneficio delle prestazioni previdenziali indipendentemente dal luogo di lavoro o di residenza, va interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche particolari delle legislazioni nazionali relative all'acquisto del diritto alle prestazioni familiari» ( 28 ).
38.
La Corte ha osservato che il diritto alle prestazioni familiari che il ricorrente nella causa principale derivava dall'art. 73 veniva a cumularsi con il diritto alle prestazioni di cui la moglie era titolare nel paese di residenza del figlio e che, in applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. a), vecchia versione, del regolamento n. 574/72, quest'ultimo diritto doveva prevalere su quello del lavoratore subordinato ( 29 ): la moglie disponeva di un diritto proprio agli assegni familiari che le erano effettivamente corrisposti.
39.
È chiaro, di conseguenza, che il diritto che un lavoratore subordinato deriva dagli artt. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71 dev'essere messo a confronto con le norme anticumulo comunitarie degli artt. 76 di tale regolamento e 10 del regolamento n. 574/72, qualora siano contemporaneamente dovute prestazioni familiari nello Stato membro del luogo di lavoro in forza dell'art. 73 e nello Stato membro di residenza in base alla legge nazionale.
40.
Ci si chiede se il fatto che chi ha titolo alla concessione degli assegni nello Stato del luogo di lavoro (in applicazione dell'art. 73) e nello Stato di residenza (in applicazione della legge interna) è una sola e identica persona vieti l'applicazione dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71 o dell'art. 10 del regolamento n. 574/72.
41.
Invitata a precisare la nozione di cumulo di prestazioni familiari la Corte ha affermato che
«dalla formulazione della norma (l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 1408/71 ( 30 )) risulta che sussiste un cumulo non solo quando un soggetto ha simultaneamente diritto a due diverse prestazioni familiari, ma anche quando tali diritti fanno capo a due diversi soggetti, in questo caso due genitori, per uno stesso figlio» ( 31 ).
42.
Nella causa Georges ( 32 ), il ricorrente nella causa principale era nel contempo beneficiario di prestazioni familiari quale lavoratore subordinato in Francia e quale lavoratore autonomo nello Stato di residenza della famiglia, in Belgio.
43.
Dato che le prestazioni familiari erano previste dalla legge dello Stato di residenza in base all'esercizio di un'attività lavorativa, la norma anticumulo comunitaria applicabile era quella dell'art. 76. L'avvocato generale Tesauro, nelle sue conclusioni in tale causa, si è posto il problema dell'applicabilità di tale norma quando i diritti a prestazione siano cumulati da una sola e identica persona:
«(...) l'operatività di tale disposizione (l'art. 76) si dispiega soltanto nel caso in cui l'attività lavorativa prestata nello Stato di residenza della famiglia del lavoratore dipendente in un altro Stato è esercitata da un membro della famiglia, oppure anche quando, come nel caso di specie, è lo stesso lavoratore salariato ad esercitare tale seconda attività?
Nulla mi pare militare in favore della tesi restrittiva rappresentata dal primo termine dell'alternativa. Il testo dell'art. 76 non si presta assolutamente a tale interpretazione. Inoltre, al di là delle pure considerazioni letterali, è la ragion d'essere stessa dell'art. 76, che è e resta una disposizione anticumulo, ad imporre che la sospensione del versamento delle prestazioni e assegni familiari dovuti a norma degli artt. 73 e 74 sia operata anche nel caso in cui ad esercitare la seconda attività nello Stato di residenza sia il lavoratore stesso (...)» ( 33 ).
44.
La Corte ha dichiarato che i diritti derivati dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 dovevano essere sospesi sino a concorrenza dell'importo delle prestazioni della stessa natura effettivamente versate nello Stato di residenza e che dovevano essere versate le prestazioni dovute per l'attività esercitata nello Stato di residenza a norma dell'art. 76 di tale regolamento. L'applicazione di tale articolo non e stata esclusa per effetto dell'art. 13.
45.
L'art. 10 del regolamento n. 574/72 è stato adottato per tener conto delle particolarità delle legislazioni nazionali di taluni Stati membri della Comunità, che basano il diritto alle prestazioni familiari esclusivamente sul criterio della residenza della famiglia sul loro territorio nazionale senza alcuna condizione di occupazione ( 34 ). Esso persegue lo stesso obiettivo dell'art. 76, nei limiti in cui il diritto ad una prestazione nello Stato di residenza ha la precedenza sul diritto ad una prestazione nello Stato della sede di lavoro qualora un'attività lavorativa sia esercitata nel primo Stato.
46.
Nella sentenza 3 febbraio 1983, Robaras ( 35 ), la Corte ha del resto sottolineato tale affinità tra i due articoli:
«La norma di cui trattasi [l'art. 10, n. 1, lett. a), nella sua redazione anteriore alla modifica intervenuta nel 1985], come l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 che riguarda anch'esso un caso di cumulo di prestazioni di famiglia, mira a dare la precedenza alle prestazioni dello Stato membro nel cui territorio risiedono i figli ed in cui uno dei beneficiari svolge un'attività lavorativa (...)» ( 36 ).
47.
Le due disposizioni sono quindi complementari, dato che l'una si applica quando l'esercizio di un'attività lavorativa è una condizione per l'acquisizione di un diritto a prestazione nello Stato di residenza, l'altra si applica nel caso inverso. Infine, queste due disposizioni anticumulo hanno lo stesso effetto. Nel rispetto delle condizioni dell'art. 13, l'interessato sarà soggetto alla legge di un solo Stato membro.
48.
Ne consegue, a mio modo di vedere, che le due disposizioni debbono essere sottoposte allo stesso regime. Dato che l'art. 76 si applica in caso di cumulo di diritti a prestazioni in capo ad una stessa persona, ciò deve avvenire anche per l'art. 10.
49.
Nella presente controversia non è del resto contestato che, fino al 1985, il cumulo dei diritti a prestazioni derivati dall'art. 73, da un lato, e dalla legislazione nazionale irlandese, dall'altro, in capo ad una soL e identica persona (l'appellata nella causa principale), doveva essere risolto applicando l'art. 10 del regolamento n. 57'4/72, senza che l'art. 13 costituisse un ostacolo a tale applicazione.
50.
Così, il fatto che un lavoratore subordinato sia beneficiario di prestazioni nello Stato del luogo di lavoro non gli fa perdere ipso facto il beneficio delle prestazioni nello Stato di residenza: vanno applicate le norme anticumulo comunitarie.
51.
Nella sentenza Luijten ( 37 ), che l'Adjudication Officer fa valere a sostegno della tesi dell'inapplicabilità dell'art. 10, il ricorrente nella causa principale, cittadino olandese, risiedeva nei Paesi Bassi con la moglie. Lavoratore autonomo in Belgio, egli aveva diritto agli assegni familiari belgi. In base alla residenza, la famiglia Luijten era pure beneficiaria degli assegni familiari olandesi.
52.
La Corte non ha potuto risolvere il conflitto di diritti alle prestazioni che ne risultava facendo applicazione degli artt. 73 e 76 del regolamento n. 574/72, dato che l'art. 73 non si applicava all'epoca dei fatti ai lavoratori autonomi ( 38 ).
53.
In mancanza di norme speciali applicabili, la Corte ha disciplinato il cumulo di diritti facendo applicazione dell'art. 13:
«(...) secondo la costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del titolo II dei regolamenti n. 3 en. 1408/71, che determinano la legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, mirano a far sì che gli interessati siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l'applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne» ( 39 ).
54.
L'art. 13 del regolamento n. 1408/71 si applica quindi, nel caso di specie, in maniera subordinata, dato che il cumulo di diritti in esame non rientra nell'ambito di applicazione delle norme del titolo III di tale regolamento.
55.
D'altro canto, oggi la situazione del signor Luijten rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 73 — ormai applicabile ai lavoratori autonomi ( 40 ) — e il cumulo tra i diritti ad una prestazione belga e ad una olandese sarebbe soggetto all'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72, dato che il diritto alle prestazioni familiari olandesi è subordinato ad una condizione di residenza e non ad una condizione di occupazione.
56.
Non si può quindi desumere dalla sentenza Luijten che l'art. 13 possa avere l'effetto di paralizzare l'applicazione delle disposizioni anticumulo degli arti. 76 o 10, n. 1, lett. b), sub i), mentre tali disposizioni erano, in ogni caso, inapplicabili alla situazione in esame.
57.
Il riferimento, fatto valere dall'Adjudication Officer, alla sentenza della Corte 12 giugno 1986, Ten Holder ( 41 ), appare altrettanto poco pertinente.
58.
La signora Ten Holder, cittadina olandese, aveva esercitato un'attività lavorativa in Germania prima di divenire vittima di un'incapacità lavorativa e di tornare a vivere nei Paesi Bassi. Pur avendo potuto percepire, per un certo periodo di tempo, prestazioni da parte dell'assicurazione tedesca contro le malattie, essa si è però rapidamente vista privata di ogni indennità. Si poneva quindi la questione di stabilire se essa rimanesse soggetta alla legislazione tedesca in forza dell'art. 13.
59.
Non si configurava quindi un cumulo di prestazioni in senso proprio, ma, al contrario, una sorta di «conflitto negativo», dato che la situazione dell'interessata non rientrava nella previsione di alcuna legislazione.
60.
La Corte ha affermato che,
«(...) benché non menzioni espressamente il caso di un lavoratore che non è occupato nel momento in cui chiede di fruire di prestazioni di malattia, detta disposizione [l'art. 13, n. 2, lett. a)], va interpretata nel senso che essa si riferisce, se del caso, alla legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore è stato occupato da ultimo» ( 42 ).
61.
Non si può quindi desumere né dalla sentenza Ten Holder né dalla sentenza Luijten che l'art. 13 del regolamento n. 1408/71 comporti l'inapplicabilità dell'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72 al lavoratore frontaliero che si trovi in una situazione come quella che ci viene sottoposta dal giudice a quo.
62.
Va sottolineato che la finalità delle norme del regolamento n. 1408/71 che disciplinano il cumulo delle prestazioni familiari è quella di impedire che tanto il beneficiario diretto di una prestazione familiare, ossia il Uvoratore, quanto i beneficiari indiretti di quest'ultima, in primo luogo i figli, possano fruire nel contempo di due prestazioni della stessa natura, indipendentemente dal fatto che i diritti ad una prestazione per uno stesso figlio siano cumulati da più persone o da una sola.
63.
Si osservi d'altro canto che il modulo E 411 ( 43 ), con cui l'istituzione competente per la concessione delle prestazioni familiari nello Stato membro del luogo di lavoro del lavoratore chiede di conoscere se un diritto a siffatte prestazioni esista nello Stato membro di residenza dei familiari, non esclude che tali diritti siano cumulati da una sola e identica persona ( 44 ).
64.
Di conseguenza, il cumulo di diritti concorrenti in capo ad una stessa persona può dar luogo all'applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 574/72, così come può dar luogo a quella dell'art. 76 del regolamento n. 1408/71, come la Cone ha del resto dichiarato nella sentenza 27 giugno 1989, Georges ( 45 ).
65.
Poiché l'art. -13 del regolamento n. 1408/71 sancisce il principio secondo cui un lavoratore subordinato è soggetto al regime previdenziale di un solo Stato membro, l'interessato non può essere obbligato a versare contributi due volte ( 46 ). Per converso, egli non può arricchirsi in maniera ingiustificata per il concorso di legislazioni diverse, qualora i vantaggi acquisiti in forza delle leggi nazionali siano mantenuti. Tale norma non ha assolutamente l'effetto di sospendere l'applicazione degli articoli del titolo III e delle disposizioni anticumulo che essi contengono ( 47 ). Al contrario, essa trova applicazione, come si è visto nella sentenza Luijten, in mancanza di una specifica disposizione comunitaria ( 48 ).
66.
La prima questione, così come formulata, deve quindi, a mio parere, essere risolta in senso negativo: l'art. 13 non osta all'applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), sub i); il lavoratore frontaliero che si trova nella stessa situazione dell'appellata nella causa principale può essere la «persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari» nello Stato di residenza ai sensi dell'art. 10.
67.
Altrove, a mio parere, si trova la difficoltà ai fini dell'applicazione di tale articolo.
68.
Dato che il diritto alle prestazioni familiari riconosciuto dalla legge irlandese è fondato sul solo criterio della residenza, il cumulo sarà disciplinato non dall'art. 76 del regolamento n. 1408/71, ma dall'art. 10 del reglamento n. 574/72.
69.
Ai sensi del n. 1, lett. b), sub i), di tale articolo, si verifica una sospensione dei diritti attribuiti dall'art. 73 qualora un'attività lavorativa sia esercitata sul territorio dello Stato di residenza dalla persona avente diritto alle prestazioni.
70.
Cosa avviene qualora il beneficiario delle prestazioni nello Stato di residenza non sia la persona che vi esercita un'attività lavorativa?
71.
Un'applicazione letterale della disposizione controversa porterebbe necessariamente ad escludere la sospensione dei diritti derivanti dall'art. 73.
72.
È quindi a tale titolo, e non in forza dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71, che la sospensione potrebbe rivelarsi impossibile.
73.
Esaminiamo le conseguenze di tale interpretazione letterale.
74.
Sino al 20 giugno 1985, data di applicazione della modifica dell'art. 10, il diritto a prestazione nello Stato del luogo di lavoro derivante dall'applicazione dell'art. 73 era sospeso in applicazione dell'art. 10, n. 1, vecchia redazione, dato che il coniuge del lavoratore subordinato esercitava un'attività lavorativa nello Stato di residenza. Tale sospensione dovrebbe venir meno a partire da tale data, dato che il coniuge del lavoratore subordinato non è, nello Stato di residenza, la «persona avente diritto alle prestazioni» ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. b), così come modificato.
75.
Orbene, la modifica di tale articolo intervenuta nel 1985 aveva appunto lo scopo, a seguito della citata sentenza Robards, di estendere l'elenco delle persone residenti con i figli per le quali era prevista la sospensione delle prestazioni dello Stato del luogo di lavoro in quanto occupate nello Stato di residenza. Si trattava in particolare, lo ricordo, di consentire al coniuge divorziato avente la custodia dei figli di percepire direttamente le prestazioni familiari nel proprio Stato di residenza ( 49 ).
76.
L'interpretazione letterale, di natura restrittiva, dell'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), nuova redazione, del regolamento n. 574/72 ridurrebbe il suo ambito di applicazione a tal punto che la sospensione dei diritti derivanti dall'art. 73 diverrebbe impossibile laddove essa era prescritta prima della modifica del 1985.
77.
Se il legislatore comunitario, con la modifica dell'art. 10 del regolamento n. 574/72 quale risulta dal regolamento n. 1660/85, avesse avuto l'intenzione di rimettere in questione il principio della priorità data alla legislazione dello Stato di residenza qualora vi sia esercitata un'attività lavorativa, di ciò sarebbe stata fatta menzione nei ‘considerando’ di tale regolamento.
78.
Per giunta, un'interpretazione letterale dell'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), condurrebbe al seguente paradosso.
79.
Qualora, come nella causa Robards, i genitori divorziati, di cui uno lavora in uno Stato membro e l'altro nello Stato di residenza dei figli, risiedano rispettivamente nell'uno o nell'altro di tali Stati, si applica l'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), e si verifica la sospensione dei diritti derivati dall'art. 73.
80.
Invece, qualora i due coniugi, entrambi occupati in due Stati membri diversi, risiedano insieme ai loro figli nello stesso Stato, l'art. 10, n. 1, lett. b), diverrebbe inapplicabile e la legislazione dello Stato del luogo di lavoro prevarrebbe, per il solo motivo che il coniuge avente diritto alle prestazioni nello Stato di residenza non è quello che vi esercita l'attività lavorativa, mentre i vincoli che collegano la famiglia allo Stato di residenza sono ivi particolarmente forti.
81.
Non dimentichiamo che gli artt. 76 e 10 perseguono lo stesso obiettivo: far prevalere la legge dello Stato di residenza della famiglia qualora 1) vi sia esercitata un'attività lavorativa, e 2) vi siano versate prestazioni vuoi in base all'occupazione (art. 76), vuoi senza alcuna condizione di occupazione (art. 10).
82.
L'applicazione dell'art. 76 consentirà sempre di far prevalere il diritto ad una prestazione nello Stato di residenza qualora vi sia esercitata un'attività lavorativa. È infatti tale attività che dà diritto alle prestazioni. Invece, un'interpretazione restrittiva dell'art. 10, nuova redazione, del regolamento n. 574/72 osterebbe alla sospensione dei diritti a prestazione nello Stato di residenza, anche qualora vi sia esercitata un'attività lavorativa da parte del coniuge, per il solo motivo che tale attività non è svolta dall'«avente diritto alle prestazioni».
83.
Pertanto, qualora, nello Stato di residenza di tutta la famiglia,
—
esista un diritto ad una prestazione senza alcuna condizione di occupazione,
—
sia esercitata un'attività lavorativa da parte del coniuge del beneficiario delle prestazioni,
mi sembrano sussistenti le condizioni per far prevalere la lex loci laboris dello Stato di residenza. Certo, l'attività lavorativa non è svolta dalla stessa persona che ha diritto alle prestazioni, ma queste ultime, fondate sull'assistenza, sono dovute anche nel caso di assenza di attività lavorativa in tale Stato da parte di tale avente diritto. L'importante è che uno dei coniugi vi sia occupato, e Izfictio iuris della residenza nello Stato del luogo di lavoro prevista dall'art. 73 non va applicata.
84.
Tale soluzione concorda con la sentenza della Corte 14 dicembre 1989, Dammer ( 50 ), in cui, in un caso di cumulo di diritti ad una prestazione non espressamente previsto dalle disposizioni anticumulo comunitarie, è stata fatta applicazione della regola della priorità dello Stato di residenza del figlio.
85.
Una volta soddisfatta l'ultima condizione posta dalla giurisprudenza della Corte perché si applichi la sospensione dei diritti derivanti dall'art. 73, ossia la riscossione effettiva degli assegni nello Stato di residenza ( 51 ), non vedo ostacoli all'applicazione dell'art. 10, n. 1, len. b), sub i), del regolamento n. 574/72.
86.
Contrariamente a quanto avviene per la materia delle prestazioni di disoccupazione o di malattia ( 52 ), i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 non hanno preso in considerazione la specificità della situazione dei lavoratori frontalieri in materia di prestazioni familiari, benché essi siano soggetti a tali regolamenti, ed in particolare all'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72 ( 53 ). Essi non hanno espressamente considerato il caso in cui, mentre i due coniugi risiedono nello stesso Stato, l'avente diritto alle prestazioni familiari in tale Stato non è quello che vi lavora, ma quello che lavora nello Stato vicino.
87.
In quest'ultima ipotesi, i vincoli che collegano la famiglia allo Stato di residenza sono molto più forti di quelli che la collegano all'altro Stato. Non penso che questo tipo di cumulo debba essere disciplinato in maniera diversa dal caso in cui l'avente diritto alle prestazioni familiari nello Stato di residenza senza alcuna condizione di occupazione è nel contempo colui che vi lavora, il che corrisponde alla situazione della causa Robards e dei genitori divorziati.
88.
La Corte ha del resto ricordato in tale sentenza che, alla luce della finalità dell'art. 10 del regolamento n. 574/72, «non vi è motivo d'interpretarla restrittivamente» ( 54 ).
89.
Ne concludo che l'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), quale modificato, dev'essere interpretato nel senso che sospende i diritti ad una prestazione derivanti dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71 qualora un'attività lavorativa sia esercitata nello Stato di residenza dall'avente diritto ad una prestazione in base al criterio della residenza o dal coniuge, qualora esso risieda in tale Stato.
90.
Ricordo, infine, che la sospensione dei diritti derivati dall'art. 73 può essere semplicemente parziale. Infatti,
«in base ad una giurisprudenza costante della Corte, ispirata al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori ed allo scopo dell'art. 51 del Trattato, una norma intesa ad evitare il cumulo di assegni familiari si applica solamente a condizione che essa non privi senza motivo gli interessati del beneficio di diritti a prestazioni attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro» ( 55 ).
Se quindi l'importo delle prestazioni percepite nello Stato di residenza dovesse essere inferiore a quello che sarebbe stato percepito nello Stato del luogo di lavoro nell'ambito dell'art. 73, l'istituzione competente di tale Stato dovrà versare l'integrazione ( 56 ). Tale condizione figura ormai all'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), dopo la sua modifica da parte dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 1249/92 ( 57 ).
91.
La soluzione che vi propongo per la prima questione pregiudiziale dovrebbe consentire al giudice a quo di risolvere la controversia che gli viene sottoposta. La seconda questione richiede, di conseguenza, solo un breve esame in via subordinata.
92.
Come si è visto, infatti, l'attrice nella causa principale non ha, a mio parere, perduto i propri diritti nello Stato di residenza per effetto dell'applicazione dell'art. 13.
93.
Se tuttavia ciò dovesse avvenire, spetterebbe al giudice nazionale, in applicazione del suo diritto interno, designare il beneficiario delle prestazioni in tale Stato.
94.
Se il beneficiario dovesse essere il marito, l'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72 sarebbe ancora applicabile nel caso di specie, dato che il titolare del diritto ad un assegno senza condizione di occupazione nello Stato di residenza è anche colui che vi lavora.
95.
Concludo quindi proponendovi di dichiarare che:
«1)
L'art. 13 del regolamento (CEE) n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione dell'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) n. 574/72, così come modificato, nell'ipotesi in cui il titolare dei diritti a prestazioni familiari nello Stato del luogo di lavoro, ai sensi dell'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71, sia anche il titolare di diritti a tali prestazioni, ma senza condizione di esercizio di un'attività lavorativa, nello Stato di residenza in cui il coniuge esercita tale attività.
L'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) n. 574/72 dev'essere interpretato nel senso che sospende, a concorrenza dell'importo delle prestazioni familiari effettivamente percepite nello Stato di residenza senza condizione di esercizio di un'attività lavorativa, i diritti alle prestazioni familiari derivati dall'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 qualora un'attività lavorativa sia esercitata nello Stato di residenza dall'avente diritto a prestazioni in tale Stato o dal coniuge che vi risieda con esso.
2)
Se il lavoratore titolare dei diritti derivati dall'art. 73 perde o non è più in grado di far valere i suoi diritti a prestazione nello Stato di residenza, spetta al giudice nazionale designare a norma della legge nazionale il titolare di tali diritti.
Qualora il titolare del diritto ad assegni senza condizione di occupazione nello Stato di residenza sia anche colui che vi lavora, l'art. 10, n. 1, lett. b), sub i), ha l'effetto di sospendere, a concorrenza dell'importo delle prestazioni familiari effettivamente percepite, i diritti che al coniuge derivano dall'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) V. punto 7 della decisione provvisoria del Commissioner, allegato I delle osservazioni del convenuto nella causa principale.
( 2 ) Ibidem, punti 3, 4, 7 e 8.
( 3 ) Del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).
( 4 ) Del 13 giugno 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 160, pag 1
( 5 ) Allegato II alle osservazioni del convenuto, punti 12 e 13.
( 6 ) V. section 224 del Social Welfare (Consolidation) Act irlandese del 1981 e l'art 2 delle Social Welfare (Children's Allowances) (Normal Residence) Rules del 1974.
( 7 ) Del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2)
( 8 ) A partire dalla modifica dell'art. 73 da parte dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, e il regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 331, pag. 1).
( 9 ) Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento n. 3427/89.
( 10 ) Il corsivo è mio.
( 11 ) Tale sospensione è effettuata fino a concorrenza dell'importo percepito in base alla legislazione dello Stato di residenza.
( 12 ) V. paragrafo 4 delle mìe conclusioni nella causa 104/84, Kromhout (Race. 1985, pag. 2205, in particolare pag. 2211).
( 13 ) L'art- 74 designa lo Suto debitore delle prestazioni familiari Qualora i familiari di un disoccupato risiedano in uno Suto iverso da quello in cui questi resiede. Esso non è pertinente alla presente controversia.
( 14 ) Allegato I delle osservazioni dell'Adjudication Officer, punto 3.
( 15 ) Ibidem, punto 4.
( 16 ) Causa 100/78 (Race. pag. 831, punto 17 della motivazione).
( 17 ) Causa 149/82 (Race. pag. 171).
( 18 ) Ibidem, punto 19 della motivazione.
( 19 ) V. i ‘considerando’ dal dodicesimo al quattordicesimo di tale regolamento.
( 20 ) Del 18 luglio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ed il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 224, pag. 1).
( 21 ) Del 30 aprile 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 136, pag. 28). L'art. 2, n. 1, di tale regolamento è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986 (v. art 3, n. 7).
( 22 ) Le modifiche derivanti dai regolamenti nn. 2332/89 e 1249/92 figurano in corsivo.
( 23 ) V. decisione definitiva del Commissioner, punto 11, allegato II delle osservazioni dell'Adjudication Officer.
( 24 ) V. osservazioni dell'Adjudication Officer, punto 7.6.
( 25 ) Sentenza nella causa 227/81 (Race. pag. 1991).
( 26 ) Ibidem, punto 11 della motivazione.
( 27 ) Sentenza 19 febbraio 1981, causa 104/80 (Race. pag. 503).
( 28 ) Ibidem, punto 7 della motivazione.
( 29 ) V. ibidem, punto 12 della motivazione.
( 30 ) Questa disposizione di carattere generale prevede che il regolamento n. 1408/71 non può conferire né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
( 31 ) Sentenza 14 dicembre 1989, causa C-168/88, Dammer (Race. pag. 4553, punto 10 della motivazione), il corsivo è mio; v. anche Van Raepenbusch, S.: La sécurité sociale des personnes qui circulent à l'intérieur de L C££, ed. Story- Scientia, 1992, punto 222, pag. 351.
( 32 ) Sentenza 27 giugno 1989, causa 24/88 (Race. pag. 1905).
( 33 ) Punti 11 e 12 delle conclusioni (Race. 1989, pagg. 1914, in particolare pag. 1915).
( 34 ) V. conclusioni dell'avvocato generale Mayras nella causa 9/79, Koschniscke (Racc. 1979, pag. 2727)
( 35 ) In precedenza citata.
( 36 ) Ibidem, punto 15 della motivazione.
( 37 ) Del 10 luglio 1986, causa 60/85 (Racc. pag. 2365).
( 38 ) V. conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn (Racc. pag. 2367).
( 39 ) Sentenza ciuta, punto 12 della motivazione.
( 40 ) A partire dalla sua modifica ad opera dell'art. 1 del citato regolamento n. 3427/89.
( 41 ) Causa 302/84, Race. pag. 1821.
( 42 ) Ibidem, punto 13 della motivazione.
( 43 ) V. allegato I alle osservazioni della Commissione.
( 44 ) V. ibidem, quadro n. 2: «Coniuge o altra persona di cui occorre verificare il diritto a prestazioni familiari nel paese di residenza dei familiari» (il corsivo è mio).
( 45 ) In precedenza citata.
( 46 ) V., su questo punto, sentenza 5 maggio 1977, causa 102/76, Perenboom (Race pag. 815).
( 47 ) Nonché delle disposizioni anticumulo contenute in altri regolamenti che vengono ad integrare il titolo III, come il regolamento n. 574/72.
( 48 ) Per un altro esempio di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 in mancanza di una specifica disposizione comunitaria, v. sentenza 29 giugno 1988, causa 58/87, Rebmann (Race. pag. 3467).
( 49 ) V. il tredicesimo e il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1660/85.
( 50 ) In precedenza citata, punti 15 e 16 della motivazione.
( 51 ) Sentenze 13 novembre 1984, causa 191/83, Salzano (Race. pag. 3741, punti 10 e 11 della motivazione), e 20 aprile 1978, causa 134/77, Ragazzoni (Race. pag. 963, punto 12 della motivazione).
( 52 ) V., ad esempio, l'art. 20 del regolamento n. 1408/71.
( 53 ) V. per un esempio di applicazione di tale articolo ai lavoratori frontalieri, sentenza 19 febbraio 1981, Beeck, cit.
( 54 ) Sentenza 3 febbraio 1983, Robards, cit. punto 15 della motivazione, in fine.
( 55 ) Sentenza 4 luglio 1985, Kromhout, cit, punto 21 della motivazione.
( 56 ) Sentenza 19 febbraio 1981, Beeck, cit., punto 12 della motivazione; 23 aprile 1986, causa 153/84, Ferraioli (Race. pag. 1401), e 27 giugno 1989, Georges, cit.
( 57 ) Regolamento in precedenza citato. Tate articolo è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 1986.
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