Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Le ricorrenti, che esercitano entrambe nei Paesi Bassi l' attività di agente doganale, provvedevano, negli anni 1982-1984, ad importare varie partite di miele originario della Giamaica. Esse producevano, per attestare l' origine giamaicana delle merci, il certificato previsto dalla convenzione di Lomé, cosicché le merci potevano essere importate senza pagamento dei normali dazi doganali.
2. Verso la fine del 1984, la Commissione procedeva ad un' inchiesta in Giamaica e constatava che, per anni, i certificati d' origine erano stati rilasciati indebitamente. In seguito, le autorità giamaicane svolgevano una propria inchiesta, in esito alla quale, il 5 dicembre 1984, comunicavano alla Commissione che, fra l' altro, i certificati d' origine presentati dalle ricorrenti erano stati rilasciati irregolarmente e, di conseguenza, erano stati revocati.
Questa revoca faceva sì che, nell' ottobre 1985, le autorità olandesi esigevano dalle ricorrenti il pagamento a posteriori dei normali dazi doganali sull' importazione di miele da loro effettuata. Le società interessate chiedevano immediatamente alle suddette autorità lo sgravio ai sensi dell' art. 13 del regolamento del Consiglio n. 1430/79, "relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione" (in prosieguo: il "regolamento di base") (1). Poiché le relative domande venivano respinte, le ricorrenti impugnavano i provvedimenti negativi dinanzi alla Tariefcommissie di Amsterdam, la quale, il 20 novembre 1989, li annullava e ordinava che le domande venissero sottoposte alla Commissione, in quanto, a suo avviso, dalle norme comunitarie allora vigenti risultava che tutte le domande intese allo sgravio dai diritti all' importazione dovevano, secondo l' art. 13, essere sottoposte alla Commissione.
Le domande venivano quindi trasmesse dalle autorità olandesi alla Commissione, la quale, dopo un' istruttoria di circa cinque mesi, decideva che lo sgravio dai diritti controversi non era giustificato. Essa adottava le decisioni in base all' art. 13 nella versione risultante dal regolamento n. 1672/82 (2), secondo cui l' art. 13 aveva il seguente tenore:
"Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti (...) in situazioni diverse da quelle considerate nelle sezioni A-D, derivanti da circostanze particolari che non implichino alcuna negligenza o simulazione da parte dell' interessato" (3).
3. Le ricorrenti hanno chiesto l' annullamento di tali decisioni ed hanno dedotto, a tal fine, quattro mezzi.
La Commissione, sostenuta dal governo olandese, ha chiesto la reiezione dei ricorsi.
Il termine di cui la Commissione disponeva per la decisione
4. Quando, nel 1985, le ricorrenti presentavano alle autorità olandesi le domande di sgravio dai diritti controversi, era in vigore, ai fini dell' applicazione dell' art. 13 del regolamento di base, il regolamento della Commissione n. 1575/80, modificato da ultimo dal regolamento della Commissione n. 945/83 (in prosieguo: il "regolamento d' attuazione del 1980") (4). Per quanto riguarda le decisioni della Commissione, l' art. 5, secondo comma, stabiliva che:
"La decisione deve intervenire entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto il fascicolo di cui all' articolo 3, paragrafo 1".
L' art. 7 dello stesso regolamento disponeva che l' autorità nazionale doveva dar seguito favorevole alla domanda dell' interessato, qualora la Commissione non avesse adottato la decisione entro il termine di quattro mesi di cui all' art. 5.
5. Con effetto dal 1 gennaio 1987, il regolamento d' attuazione del 1980 veniva modificato e sostituito dal regolamento della Commissione n. 3799/86 recante le disposizioni d' applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento di base (in prosieguo: il "regolamento d' attuazione del 1986") (5). Il nuovo regolamento modificava, su un certo numero di punti, le norme procedurali vigenti fino a quel momento. La modifica più importante, ai fini delle presenti cause, era che il termine di cui disponeva la Commissione per decidere sui casi ad essa sottoposti veniva portato a sei mesi; v. art. 8, secondo comma.
6. Le ricorrenti fanno valere che la Commissione era tenuta ad esaminare le loro domande di sgravio dai diritti all' importazione in base alle norme relative al termine vigente nel momento in cui si procedeva al recupero a posteriori di tali diritti, cioè rispettando il termine di quattro mesi di cui al regolamento d' attuazione del 1980. Poiché la Commissione non aveva adottato alcuna decisione entro il suddetto termine, le autorità olandesi avrebbero dovuto dar seguito favorevole alle domande, cosicché la decisione della Commissione risultava priva di oggetto e doveva essere annullata.
Contro questa tesi, la Commissione e il governo olandese sostengono che vanno applicate le norme procedurali del regolamento d' attuazione del 1986, poiché le domande di sgravio dai diritti all' importazione sono state sottoposte alla Commissione solo dopo il 1 gennaio 1987, data di entrata in vigore del regolamento. Ciò implica che la decisione della Commissione doveva essere adottata entro il più lungo termine di sei mesi stabilito per l' istruttoria.
7. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme sostanziali, secondo la comune interpretazione, concernono i rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto qualora esistano indizi sufficientemente chiari nel senso che una siffatta efficacia retroattiva era stata voluta, mentre si deve partire dal principio opposto per quanto riguarda le norme procedurali. Normalmente, perciò, le norme di procedura si applicano anche per valutare rapporti giuridici sorti prima dell' entrata in vigore delle stesse (6).
Le ricorrenti fanno valere che questo principio non si applica nei casi ora in esame. Esse sostengono che le rilevanti norme procedurali e sostanziali formano un tutto inscindibile e non possono, quindi, essere applicate isolatamente per quanto riguarda i loro effetti nel tempo. Esse si richiamano, in proposito, alle sentenze della Corte nelle cause Salumi II e Reichelt (7).
La questione decisiva, in queste due cause, era stabilire se nuove norme comunitarie (nella causa Reichelt, quelle del regolamento n. 1430/79) che avevano sostituito norme nazionali preesistenti potessero applicarsi a controversie sorte anteriormente alla loro entrata in vigore. Al riguardo, la Corte dichiarava:
"Sostituendo le discipline nazionali in materia con una disciplina comunitaria, tale regolamento introduce norme, sia procedurali sia sostanziali, che formano un tutt' unico inscindibile e le cui singole disposizioni non possono essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo" (punto 11 della motivazione della sentenza Salumi II).
La Corte rifiutava quindi di riconoscere efficacia retroattiva alle nuove norme comunitarie e ciò valeva sia per le norme sostanziali, sia per le norme procedurali. Quanto alle norme sostanziali, tale risultato era conforme alle premesse generali dalle quali la Corte era partita; non sorprende, poi, che alle norme procedurali non abbiano potuto essere riconosciuti effetti giuridici anteriori a quelli delle norme sostanziali cui erano connesse.
Da queste sentenze non si può, a mio avviso, trarre alcuna illazione per quanto riguarda la questione decisiva che si pone nelle presenti cause, cioè se la Commissione fosse tenuta ad esaminare le domande di sgravio dai diritti all' importazione in base alle norme procedurali vigenti nel momento in cui le domande le venivano sottoposte, ovvero in base alle norme vigenti nel momento della presentazione delle domande alle autorità olandesi, fermo restando che le norme sostanziali cui ci si doveva riferire erano quelle vigenti in quest' ultimo momento.
8. Nelle presenti cause, la questione da risolvere è se, fra le norme sostanziali e procedurali rilevanti, esista un rapporto tale da imporre l' applicazione della norma relativa al termine di quattro mesi contenuta nel regolamento d' attuazione del 1980. Per stabilire se le norme rilevanti, sostanziali e procedurali, formino "un tutto inscindibile", si tratta non tanto di vedere se le suddette norme si trovino in regolamenti diversi o in diverse parti degli stessi regolamenti, ma piuttosto di accertare se fra le norme sostanziali e le norme procedurali esista un nesso reciproco talmente stretto che l' applicazione di nuove norme procedurali avrebbe un' incidenza diretta o indiretta sul contenuto o sulla portata delle norme sostanziali. Non vi è motivo di discostarsi dal principio generale quanto all' efficacia nel tempo delle norme procedurali, a meno che non si riesca a provare che questo principio potrebbe incidere, nel senso suddetto, sull' applicazione delle norme sostanziali. Le ricorrenti non hanno fornito questa prova nelle cause in esame. Nella fattispecie si deve quindi applicare il principio generale relativo all' efficacia nel tempo delle norme di procedura (8).
Il primo mezzo dedotto dalle ricorrenti va perciò disatteso.
Sulla motivazione delle decisioni della Commissione
9. Le ricorrenti sostengono che le decisioni impugnate non soddisfano l' esigenza di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato CEE. Esse considerano insufficiente ai fini della motivazione, e per di più errato, il rinvio della Commissione alla sentenza emessa dalla Corte nelle cause riunite Van Gend & Loos (9). A loro avviso, la Commissione non può limitarsi a rinviare ad una sentenza, senza indicare i motivi per cui tale sentenza è rilevante, e d' altronde la Commissione è materialmente in errore quando ritiene che la suddetta sentenza sia rilevante nella fattispecie.
10. La motivazione delle decisioni impugnate contiene un' esposizione degli elementi di fatto e di diritto che erano alla base delle domande di sgravio e si conclude con le seguenti considerazioni:
"il dichiarante è un agente doganale che ha espletato in proprio nome, anche se per conto altrui, le formalità per la messa in libera pratica, assumendo a proprio carico l' obbligo di pagare i diritti all' importazione eventualmente dovuti per le merci dichiarate;
egli ha così impegnato la propria responsabilità per quanto riguarda sia il pagamento dei diritti all' importazione sia la regolarità dei documenti da lui presentati alle autorità doganali a sostegno della dichiarazione di messa in libera pratica;
il fatto di aver ricevuto certificati invalidi o successivamente dichiarati invalidi dalle autorità competenti non può essere considerato circostanza particolare ai sensi dell' art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79, tale da poter giustificare uno sgravio dai diritti all' importazione legalmente dovuti, poiché, in generale, secondo la sentenza della Corte nella cause 98 e 230/83, non è tutelata la buona fede relativa alla validità di tali certificati e all' autenticità del loro contenuto;
non è quindi giustificato, nella fattispecie, concedere il richiesto sgravio dai diritti all' importazione".
Nella motivazione, la Commissione indica che non può essere decisiva, ai fini dello sgravio dai diritti controversi, la circostanza che il loro recupero debba essere effettuato nei confronti di un agente doganale; essa dichiara poi che, in caso di recupero a posteriori dovuto all' accertamento del fatto che determinati certificati sono stati rilasciati indebitamente, non esiste alcuna "circostanza particolare" ai sensi dell' art. 13. A sostegno di questa tesi, la Commissione fa riferimento alla sentenza della Corte nella suddetta causa.
Tali considerazioni soddisfano le esigenze che si possono porre, in casi come quelli in esame, quanto alla motivazione delle decisioni.
11. Di conseguenza, si deve stabilire se, come affermano le ricorrenti, la motivazione sia viziata da errore materiale, in quanto tra i fatti presi in considerazione nella sentenza relativa alle cause riunite Van Gend & Loos e quelli delle presenti cause vi siano differenze talmente importanti da far ritenere che questa sentenza non possa essere richiamata per sostenere che non esistono, nelle presenti cause, "circostanze particolari" ai sensi dell' art. 13.
Nella sentenza Van Gend & Loos, la Corte ha dichiarato che il riferimento alla nozione di "circostanze particolari" presuppone
"che la causa esterna invocata dagli interessati abbia conseguenze ineluttabili ed inevitabili che rendano obiettivamente impossibile per gli stessi rispettare i loro obblighi".
La Corte ha poi ritenuto quanto segue:
"Nella fattispecie, trattandosi di operatori professionali esperti come le ricorrenti, il fatto di ricevere certificati di origine invalidi non può essere considerato circostanza imprevedibile e inevitabile, malgrado la migliore diligenza. L' agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, è responsabile sia del pagamento dei diritti all' importazione che della regolarità dei documenti ch' egli presenta alle autorità doganali. Per quanto riguarda l' argomento secondo cui le ricorrenti non erano in grado di ripercuotere la perdita sui loro committenti a causa del fallimento di questi ultimi, si deve rilevare che l' art. 13 del regolamento n. 1430/79 non ha, manifestamente, lo scopo di tutelare gli agenti doganali contro il fallimento dei loro clienti".
"Si deve respingere anche la tesi delle ricorrenti secondo la quale il fatto che i certificati di origine o di provenienza siano stati rilasciati dalle autorità doganali dei paesi su di essi indicati costituisce una 'circostanza particolare' ai sensi del predetto art. 13. La Commissione, considerando che tale fatto rientra nella categoria dei rischi professionali gravanti sull' agente doganale, per la natura stessa delle sue funzioni, non ha travalicato i limiti del potere discrezionale conferitole dall' art. 13 del regolamento n. 1430/79" (punti 16 e 17 della motivazione).
A torto, a mio avviso, le ricorrenti sostengono che, nelle presenti cause, la Commissione non può basare la propria motivazione sulla suddetta sentenza. Le differenze tra i fatti delle presenti cause e quelli presi in considerazione in tale sentenza non sussistono. Mi sembra evidente che non si può attribuire alcun peso alla circostanza che le agenzie doganali siano di maggiori o minori dimensioni o abbiano maggiore o minore esperienza. Ciò che conta è che gli interessati esercitino, come sono stati autorizzati a farlo, l' attività di agente doganale. E' poi irrilevante che il recupero a posteriori sia dovuto all' accertamento del fatto che il documento su cui si basava l' esonero dai diritti controversi è falso o ha dovuto esser revocato perché un' inchiesta ha messo in luce che non ricorrevano i presupposti per il rilascio dello stesso. Decisivo, in entrambi i casi, è che le condizioni per l' esonero non erano soddisfatte e che questa eventualità è un rischio che gli importatori, anche di buona fede, devono sopportare.
Dalla sentenza risulta d' altronde chiaramente che la buona fede delle ricorrenti per quanto riguarda la regolarità dei certificati di origine è irrilevante per la valutazione dell' esistenza di "circostanze particolari".
All' argomento delle ricorrenti secondo cui non sarebbe provato che il miele importato non sia, in realtà, originario della Giamaica o di un altro Stato ACP non può attribuirsi alcun peso, già per il fatto che l' esonero dai dazi può essere ottenuto solo qualora l' importatore abbia dimostrato che la merce importata è originaria di uno Stato ACP. Inoltre, la suddetta questione si riferisce alla legittimità della revoca dei certificati di origine e non può, quindi, servire come argomento per sostenere che le decisioni della Commissione sullo sgravio dai diritti controversi siano illegittime: v., al riguardo, la sentenza della Corte nella causa Italgrani (10), vertente sull' applicazione dell' art. 13 del regolamento di base e nella quale è stato dichiarato:
"Da quanto sopra risulta che le ricorrenti possono far valere utilmente, nei confronti della decisione impugnata, solo mezzi miranti a dimostrare, nella fattispecie, l' esistenza di circostanze particolari, nonché la mancanza di negligenza o di simulazione da parte loro, e non mezzi miranti a dimostrare l' illegittimità di una decisione che le assoggetti al pagamento dei diritti controversi (...)" (punto 13 della motivazione).
12. Il mezzo delle ricorrenti relativo all' insufficienza di motivazione delle decisioni deve perciò essere disatteso.
Sull' illegittimità delle decisioni derivante dall' inchiesta effettuata dalla Commissione in Giamaica
13. Le ricorrenti fanno valere che la revoca dei certificati di origine è illegittima, in quanto è stata determinata dall' inchiesta della Commissione in Giamaica, a sua volta illegittima perché effettuata in contrasto con le norme della seconda convenzione di Lomé, e in particolare con l' art. 25 del protocollo n. 1 (11).
Chiaramente, questo mezzo va disatteso. Tale mezzo, che riguarda la legittimità della decisione delle autorità olandesi relativa al recupero dei diritti all' importazione, non può esser dedotto nelle cause in esame: v. la succitata sentenza nella causa Italgrani. D' altra parte, esso è anche sostanzialmente infondato. Certamente, la Commissione non nega di non aver seguito la procedura indicata dall' art. 25 del protocollo n. 1. Ma le ricorrenti non hanno affatto provato ch' essa abbia agito in contrasto con le norme della seconda convenzione di Lomé procedendo a controlli in un paese ACP per accertare se si fossero verificate irregolarità nel rilascio di certificati di origine. Siffatti controlli hanno avuto luogo, beninteso, previo accordo con le autorità del paese ACP interessato.
Sulla violazione del diritto alla difesa
14. Le ricorrenti sostengono che la procedura applicata per adottare le decisioni impugnate non offre le garanzie imposte al riguardo dal diritto comunitario, visto, fra l' altro, alla luce dell' art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo. Le ricorrenti osservano ch' esse non hanno avuto modo di far valere direttamente, dinanzi alla Commissione, il loro punto di vista, e non hanno potuto disporre di tutti i dati importanti ai fini dell' adozione delle decisioni impugnate.
Nella sentenza 17 marzo 1983, Control Data (12), e nella sentenza Van Gend & Loos, la Corte ha già avuto occasione di statuire su analoghi mezzi. Essa considerava che la Commissione aveva seguito il procedimento previsto dai regolamenti rilevanti. Si trattava, come nelle presenti cause, di casi in cui
° gli operatori avevano presentato alle autorità nazionali domande intese ad ottenere lo sgravio da diritti all' importazione,
° le domande contenevano l' argomentazione degli interessati, corredata dai documenti necessari per dimostrare che le condizioni per ottenere lo sgravio erano soddisfatte, e
° le domande erano state sottoposte alla Commissione, la quale, prima di adottare la decisione, aveva sentito un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri.
Nelle suddette sentenze, la Corte riteneva che la procedura stabilita aveva consentito alle ricorrenti di esporre dinanzi alle autorità nazionali tutti gli argomenti ch' esse desideravano far valere, e concludeva che, "di conseguenza, la censura relativa al vizio di forma dev' essere disattesa" (13).
Le ricorrenti nelle presenti cause non negano, in sostanza, che sia stata seguita la procedura stabilita dalle rilevanti norme comunitarie e che le sentenze Van Gend & Loos e Control Data contengano una presa di posizione su mezzi analoghi a quelli attualmente dedotti. Tuttavia, esse ritengono che la Corte dovrebbe riconsiderare le proprie sentenze nelle suddette cause, fra l' altro alla luce della sua più recente giurisprudenza relativa all' importanza che si deve attribuire a un rigoroso rispetto del diritto alla difesa. In proposito esse fanno rinvio a varie pronunzie della Corte, ed in particolare alla sentenza 27 giugno 1991, Al-Jubail Fertilizer, nonché alla sentenza 12 febbraio 1992, Paesi Bassi e a./Commissione (14).
Le ricorrenti non hanno svolto alcun argomento che giustifichi una modifica della giurisprudenza della Corte quale risulta dalle sentenze Van Gend & Loos e Control Data. Non esiste alcun contrasto fra queste sentenze e la giurisprudenza della Corte in materia di dazi antidumping e di concorrenza, alla quale pure si sono riferite le ricorrenti. La Corte ha costantemente sottolineato che il diritto comunitario esige il rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, ma è chiaro che tale principio non ha identica portata in tutti i tipi di controversie. Il contraddittorio ha particolare importanza qualora le istituzioni della Comunità ritengano che gli operatori economici abbiano violato il diritto comunitario e che perciò si possa reagire nei loro confronti. Per contro, nel caso in cui gli stessi operatori presentino domande intese allo sgravio dai dazi, non si possono porre esigenze che vadano al di là di quelle che risultano dalle norme comunitarie rilevanti nella fattispecie e che la Corte ha ritenuto sufficienti.
15. Deve ammettersi che nelle domande presentate alle autorità nazionali le ricorrenti hanno esposto tutti gli argomenti che si possono far valere ai fini dello sgravio dai diritti all' importazione. Il successivo esame delle domande non ha carattere tale da rendere necessario che alle ricorrenti venga offerta la possibilità di dedurre nuovi argomenti. Per di più, nella fase orale del procedimento, le ricorrenti hanno riconosciuto che nel periodo intercorso fra la presentazione delle domande e l' esame di queste da parte della Commissione non è emerso alcun elemento nuovo ch' esse non abbiano potuto aggiungere alla propria argomentazione ai fini dello sgravio dai diritti controversi. D' altronde, nulla avrebbe potuto vietare alle ricorrenti, le quali sapevano che le domande erano state sottoposte alla Commissione, di completare l' argomentazione contenuta nelle domande stesse. Questa argomentazione integrativa avrebbe potuto, all' occorrenza, essere concretamente giustificata in ragione del periodo di tempo piuttosto lungo che era intercorso fra la presentazione delle domande alle autorità olandesi e la loro trasmissione alla Commissione.
16. Tenuto conto delle precedenti considerazioni, non ritengo che la Corte debba accogliere questo mezzo delle ricorrenti.
Conclusione
17. Propongo quindi alla Corte di respingere i ricorsi e di porre le spese processuali a carico delle ricorrenti; il Regno dei Paesi Bassi dovrebbe tuttavia sopportare le proprie spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° GUCE 1979, L 175, pag. 1.
(2) ° GUCE 1982, L 186, pag. 1.
(3) ° L' art. 13 è stato modificato dal regolamento del Consiglio n. 3069/86 (GUCE 1986, L 286, pag. 1) ed ha ormai il seguente tenore:
Si può procedere al rimborso o allo sgravio (...) in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato .
Nelle presenti cause, è pacifico che sulle domande si deve statuire in base all' art. 13 qual era redatto nel regolamento del 1982.
(4) ° GUCE 1980, L 161, pag. 13, e GUCE 1983, L 104, pag. 14.
(5) ° GUCE 1986, L 352, pag. 19.
(6) ° V., ad esempio, sentenza 12 novembre 1981, cause riunite 212/80-217/80, Salumi II (Racc. pag. 2735), e sentenza 3 ottobre 1985, causa 154/84, FKF (Racc. pag. 3165).
(7) ° Sentenza Salumi II (v. riferimenti nella nota precedente) e sentenza 27 maggio 1982, causa 113/81 Reichelt (Racc. pag. 1957).
(8) ° Non ritengo pertinente il rinvio, effettuato dalle ricorrenti, alle conclusioni presentate dall' avvocato generale Lenz, il 22 settembre 1988, nella causa 148/87, Frydendahl Pedersen (Racc. pag. 4993), in cui si trattava delle stesse norme che sono rilevanti nelle cause ora in esame. La Corte non ha avuto occasione di statuire sulla questione dell' efficacia retroattiva del regolamento d' attuazione del 1986. Al riguardo avevano invece preso posizione la Commissione e l' avvocato generale Lenz. La causa Frydendahl Pedersen si differenzia dalle presenti cause su un punto essenziale e cioè per il fatto ch' essa verteva su una domanda presentata alla Commissione prima dell' entrata in vigore del regolamento d' attuazione del 1986. La ricorrente aveva fatto valere che il regolamento d' attuazione del 1986 era illegittimo in quanto sarebbe stato applicato con effetto retroattivo a tutte le domande sulle quali, alla data del 1 gennaio 1987, non fosse stata ancora adottata una decisione. La Commissione e l' avvocato generale Lenz condividevano, in via di principio, la tesi della ricorrente nel ritenere che le nuove norme del regolamento d' attuazione del 1986 non avevano, nella fattispecie, efficacia retroattiva e consideravano, in proposito, che le nuove norme erano irrilevanti ai fini dell' esame delle domande già presentate alla Commissione prima dell' entrata in vigore del regolamento.
(9) ° Sentenza 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 220/83 (Racc. pag. 3763).
(10) ° Sentenza 12 marzo 1987, cause riunite 244/85 e 245/85 (Racc. pag. 1303).
(11) ° GUCE 1980, L 347, pag. 73.
(12) ° Causa 294/81 (Racc. pag. 911).
(13) ° V. punto 9 della motivazione nella sentenza Van Gend & Loos e punto 17 della motivazione nella sentenza Control Data.
(14) ° La prima di queste sentenze è stata pronunziata nella causa 49/88 (Racc. pag. I-3187), e la seconda nelle cause riunite C-48/90 e C-66/90 (Racc. pag. I-565).
Full & Egal Universal Law Academy