Conclusioni dell avvocato generale
++++
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La domanda pregiudiziale oggetto della presente procedura verte sull' interpretazione di talune disposizioni della normativa comunitaria relativa alla concessione di aiuti per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità, normativa di cui mi limito qui ad evidenziare gli aspetti più direttamente rilevanti ai nostri fini.
La concessione di un' integrazione per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità è prevista dal regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1) (art. 27, n. 1). Il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1971, n. 2114, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (2) ha poi definito i principi per la concessione dell' integrazione stessa, prevedendo, in particolare, il controllo dei semi destinati agli oleifici (art. 2, n. 1) e l' istituzione di un certificato d' integrazione comunitario destinato a provare detto controllo (art. 4), certificato che viene rilasciato "il giorno in cui lo Stato membro di cui trattasi assume il controllo dei semi nell' oleificio in cui questi sono trasformati" (art. 6, secondo comma).
Le modalità di attuazione del regime d' integrazione sono state stabilite dalla Commissione con regolamento 7 giugno 1972, n. 1204 (3). Ai sensi dell' art. 3, n. 1, di detto regolamento, il controllo ha luogo "dal momento dell' entrata dei semi in oleificio, fino alla loro trasformazione". L' art. 5 del medesimo regolamento dispone poi che il certificato d' integrazione comunitario comprende, in particolare, "una parte, denominata ID, comprovante che la quantità di semi raccolti nella Comunità che vi è identificata è sottoposta al controllo". Tale domanda della parte ID "è ricevibile soltanto se i semi sono entrati in oleificio al più tardi il giorno della sua presentazione" (art. 6, n. 2); il relativo certificato si considera rilasciato "il giorno della presentazione della domanda" (art. 12). Infine, l' art. 10 prevede che "la parte ID del certificato obbliga a trasformare la quantità identificata entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio".
A ciò si aggiunga che la parte ID della domanda di certificato riveste un ruolo importante in ordine alla determinazione dell' importo dell' integrazione. Tale importo è infatti quello valido il giorno del deposito della domanda di certificato (art. 35, n. 1) (4).
2. E veniamo ai fatti che hanno originato la presente procedura. Nel 1980 la società Comptoir national tecnique agricole (nel prosieguo: il "CNTA") procedeva alla trasformazione di due partite di semi di girasole. La domanda della parte ID del certificato veniva tuttavia presentata (a causa, a quanto pare, di una disorganizzazione dei servizi dovuta ad un incendio verificatosi nello stabilimento qualche mese prima) solo successivamente alla trasformazione dei semi in questione.
Malgrado la parte ID del certificato fosse stata richiesta tardivamente, l' ente nazionale competente per l' applicazione del regime d' integrazione di cui trattasi, vale a dire la Societé interprofessionnelle des oléagineux (nel prosieguo: la "SIDO"), accettava di pagare l' integrazione: ne subordinava tuttavia il versamento alla costituzione di una cauzione, cauzione che veniva prestata dalla società l' Etoile commerciale. E ciò per il caso in cui il FEAOG (sezione garanzia) non avesse ammesso al rimborso l' integrazione già versata, situazione che si è poi puntualmente verificata dando luogo all' incameramento della cauzione da parte della SIDO.
A fronte del rifiuto della Commissione di imputare al FEAOG gli aiuti in questione, l' Etoile commerciale e il CNTA presentavano due ricorsi a questa Corte chiedendo l' annullamento della relativa decisione della Commissione, nonché il risarcimento dei danni subiti. Detti ricorsi venivano dichiarati irricevibili con sentenza del 7 luglio 1987 (5).
3. Ritenendo che la Commissione avesse a torto escluso l' imputabilità al FEAOG degli aiuti già versatigli dalla SIDO e che il governo francese avrebbe dovuto impugnare - essendo una tale possibilità preclusa agli operatori economici - la relativa decisione, il CNTA ha pertanto proposto ricorso al Tribunal administratif di Parigi chiedendo l' annullamento del diniego, da parte del ministero dell' Agricoltura, di concedere un risarcimento per i danni subiti a seguito della restituzione alla SIDO dell' importo degli aiuti in questione.
Ed è appunto allo scopo di accertare se la già citata normativa comunitaria vieti "la concessione dell' integrazione quando il certificato - parte ID - sia stato inviato all' ente competente dopo la macinazione dei semi che possono fruire dell' integrazione", che il tribunale in questione ha operato un rinvio a questa Corte.
4. Dirò subito che non mi sembra sostenibile la tesi del CNTA secondo cui, richiedendo la parte ID del certificato soltanto dopo la macinazione dei semi, esso non avrebbe violato alcuna disposizione della conferente normativa comunitaria, ma al più una mera prassi amministrativa della SIDO.
Al riguardo, ricordo anzitutto che, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, del regolamento n. 2114/71, il certificato d' integrazione, di cui la parte ID attesta l' assoggettamento a controllo, è rilasciato lo stesso giorno in cui i semi sono sottoposti a controllo da parte dello Stato di cui trattasi e che, ai sensi dell' art. 12 del regolamento n. 1204/72, esso si considera rilasciato il giorno della presentazione della domanda. Non potendosi ragionevolmente ipotizzare che il certificato sia rilasciato anteriormente alla presentazione della relativa domanda e considerato che l' assoggettamento a controllo deve essere effettuato sin dal momento dell' entrata dei semi nell' oleificio (art. 3, n. 1, del regolamento n. 1204/72), ne deriva - all' evidenza - che l' assoggettamento a controllo e la presentazione della domanda devono aver luogo nell' arco della stessa giornata (6): vale a dire lo stesso giorno in cui i semi entrano nell' oleificio. Che vi sia stata, da parte del CNTA, una violazione delle conferenti norme comunitarie è pertanto indubbio.
A ciò si aggiunga che in conformità dell' art. 25, n. 2, del regolamento n. 1204/72, l' integrazione è pagata dietro presentazione della parte ID del certificato e previa attestazione, da parte dell' organismo incaricato del controllo, che la trasformazione dei semi indentificati in detto certificato sia avvenuta durante il periodo di cui all' art. 10, n. 1, dello stesso regolamento: vale a dire nei 270 giorni di validità del certificato. Una siffatta previsione è, a mio avviso, fin troppo chiara nel prescrivere che la trasformazione dei semi non può in nessun caso avvenire prima del rilascio del certificato e che la concessione dell' integrazione è subordinata al rispetto di tale condizione.
5. Il CNTA sostiene tuttavia che la domanda della parte ID del certificato non sarebbe un presupposto per la concessione dell' aiuto, ma solo il punto di riferimento per determinarne l' importo. E ciò appunto perché l' assoggettamento a controllo, la cui funzione è proprio quella di identificare i semi che possono fruire dell' integrazione comunitaria, sarebbe provato dai "documenti di entrata" dei semi nello stabilimento e non dalla parte ID del certificato, la cui richiesta costituirebbe invece una mera formalità amministrativa avente come scopo quello di attestare ex post l' ormai avvenuto controllo.
Al riguardo, rilevo anzitutto che dal contesto normativo generale, quale prima delineato, sembra piuttosto emergere che la domanda della parte ID del certificato vale come richiesta, nei confronti dell' ente competente, di assoggettamento a controllo (7).
Peraltro, come risulta dal quarto considerando del regolamento n. 2114/71, il certificato d' integrazione è stato istituito allo scopo di garantire "l' uniformità e l' efficacia del controllo dei semi raccolti nella Comunità". In quest' ottica, la circostanza che i "documenti di entrata" dei semi nell' oleificio possano eventualmente provare l' avvenuto controllo è, ai fini della concessione dell' integrazione, del tutto irrilevante: tali documenti, infatti, ineriscono ad una prassi puramente interna.
Come risulta chiaramente dall' art. 4 del regolamento n. 2114/71 e dall' art. 5 del regolamento n. 1204/72, per contro, la parte ID del certificato è l' unico documento idoneo ad attestare che i semi sono stati posti sotto controllo e che, pertanto, possono fruire dell' integrazione comunitaria. Ne deriva che la domanda della parte ID del certificato deve necessariamente essere presentata lo stesso giorno in cui i semi sono sottoposti a controllo e prima della trasformazione degli stessi. Trattasi, in definitiva, di un presupposto indispensabile per la stessa concessione dell' integrazione.
6. Ciò detto, va poi ricordato che l' importo dell' integrazione è quello valido il giorno in cui è presentata la domanda della parte ID del certificato (art. 35, n. 1, del regolamento n. 1204/72), vale a dire quello in cui i semi sono sottoposti a controllo (art. 3, del regolamento n. 2114/71): dunque lo stesso giorno in cui i semi entrano nell' oleificio. Ora, essendo evidente che scopo principale della quasi contestualità di tali operazioni è quello di evitare intenti speculativi (8), ne deriva che il mancato rispetto dell' obbligo controverso rischierebbe di stravolgere il funzionamento dell' intero sistema. Lasciare agli operatori la possibilità di scegliere il giorno in cui presentare la domanda potrebbe infatti avere la conseguenza di indurli ad attendere il momento più propizio per presentarla, procurandosi così un ingiustificato profitto.
Quanto precede conferma che il rigoroso rispetto del termine previsto per l' assoggettamento a controllo, vale a dire sin dal momento dell' entrata dei semi nell' oleificio, e dunque per la presentazione della domanda della parte ID del certificato, è necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di cui trattasi. Come la stessa Corte ha precisato in fattispecie simili (9), la mancata osservanza dei termini previsti comporta, pur in assenza di disposizioni specifiche in tal senso, la decadenza dal diritto all' aiuto.
7. Né mi sembra, come pure sostenuto dal CNTA, che una tale interpretazione della normativa in discorso sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità quale enunciato a più riprese dalla Corte (10), ed in base al quale è necessario verificare se gli strumenti apprestati per realizzare lo scopo cui si mira siano adeguati all' importanza dello scopo stesso e necessari per raggiungerlo.
Come già rilevato, infatti, il rispetto dell' obbligo controverso è indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del sistema di aiuti quale previsto dalle istituzioni comunitarie, in quanto garantisce che i semi di cui trattasi possono fruire dell' aiuto e, al contempo, evita ogni intento speculativo. Ne deriva che il sanzionare con la perdita del diritto all' aiuto la mancata osservanza di tale obbligo non rappresenta per gli amministrati un sacrificio sproporzionato.
8. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto di rispondere come segue al quesito posto dal Tribunal administratif di Parigi:
"La concessione dell' integrazione per i semi oleosi, quale prevista nel regolamento del Consiglio n. 2114/71, è subordinata, conformemente alle modalità d' applicazione stabilite dal regolamento della Commissione n. 1204/72, alla condizione che la domanda della parte ID del certificato sia presentata lo stesso giorno in cui ha luogo l' assoggettamento a controllo dei semi e prima della trasformazione degli stessi".
/FINE/
(*) Lingua originale: l' italiano
(1) GU n. 172, pag. 3025.
(2) GU L 222, pag. 2.
(3) GU L 133, pag. 1.
(4) Così come modificato dal regolamento (CEE) n. 2980/78 (GU L 355, pag. 17).
(5) Cause riunite 89/86 e 91/86, Etoile commerciale e CNTA/Commissione (Racc. pag. 3005).
(6) Che il giorno della presentazione della domanda sia lo stesso in cui i semi sono sottoposti a controllo è peraltro confermato dalle disposizioni relative alla determinazione dell' importo dell' integrazione (cfr. art. 3 del regolamento n. 2114/71 e art. 35 del regolamento n. 1204/72).
(7) E che tale sia il valore da attribuire alla presentazione della domanda di certificato, quantomeno ad avviso della Commissione, risulta chiaramente dal terzo considerando del già citato regolamento n. 2980/78, che ha modificato il regolamento n. 1204/72, in cui si afferma che ".... l' interessato chiede, presentando la domanda della parte ID del certificato, che i semi vengano sottoposti a controllo nell' oleificio".
(8) Nella stessa ottica, l' art. 6, n. 2, del regolamento n. 1204/72 stabilisce che la domanda può essere presentata al più presto lo stesso giorno in cui i semi entrano all' oleificio.
(9) V. sentenze 2 maggio 1990, causa C-357/88, Hopermann I (Racc. pag. I-1669, punto 12 della motivazione) e causa C-358/88, Hopermann II (Racc. pag. I-1687, punti 10 e 11 della motivazione).
(10) V. da ultimo sentenza 21 gennaio 1992, causa C-319/90, Pressler (Racc. pag. I-203, punto 12 della motivazione).
Full & Egal Universal Law Academy