CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 2 luglio 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
La presente causa riguarda l'interpretazione di una tabella che figura all'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374 ( 1 ), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone ( 2 ).
Il problema è stato sollevato nell'ambito di una controversia che oppone la società tedesca Findling Wälzlager Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Findling») allo Hautpzollamt di Karlsruhe (in prosieguo: lo «Hauptzollamt»).
Antefatti e ambito normativo
2.
Con il regolamento (CEE) 4 agosto 1986, n. 2516 ( 3 ), la Commissione ha fissato un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone. Il Consiglio ha confermato questo regolamento con il regolamento n. 374/87. L'art. 1, n. 3, di quest'ultimo regolamento così recita:
«L'aliquota del dazio antidumping, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è fissata come indicato qui di seguito:
Esportatori
Prodotti fabbricati da
Marchi di fabbrica o di commercializzazione
Aliquota %
1. Asahi Seiko Co. Ltd
Asahi Seiko Co. Ltd
ASAHI
4,58
2. Koyo Seiko Co.
Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
KOYO
7,33
3. Nachi Fujikoshi Corp.
Asahi Seiko Co. Ltd
NACHI
2,24
4. Nippon Pillow Block Sales Co. Ltd
Nippon Pillow Block Manufacturing Co.
FYH
3,77
5. Nippon Seiko KK
Nippon Seiko KK
NSK
13,39
6. NTN Toyo Bearing Ltd
NTN Toyo Bearing Ltd
NTN
11,22
7. Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd
Showa Pillow Block Mfg. Co. Ltd
NBR
3,99
8. Altri
13,39 »
3.
La Findling importa cuscinetti a sfere dal Giappone dal 1963. Il 28 marzo 1988 essa ha presentato i documenti doganali necessari al fine dell'importazione di supporti per cuscinetti a rotolamento fabbricati dalla Asahi Seiko Co. Ltd (in prosieguo: la «Asahi») su domanda della società Nachi Fujikoshi Corp. (in prosieguo: la «Nachi»), recante il marchio Nachi. I supporti le sono stati venduti dalle società Gloria International Corp. (in prosieguo: la «Gloria») e Ehara Industries Ltd (in prosieguo: la «Ehara»). Queste importazioni sono state assoggettate in particolare ad un dazio antidumping del 13,39% per un importo totale di 6789,58 DM.
Dopo un reclamo infruttuoso, la Findling ha presentato un ricorso contro la decisione dello Hauptzollamt dinanzi al Finanzgericht del Baden-Württemberg (in prosieguo: il «giudice nazionale»). Essa sostiene che il prelievo di dazi antidumping — basato sul regolamento n. 374/87 — era illegittimo. Anche se gli esportatori Gloria e Ehara sono senz'altro «altri esportatori», ai sensi della tabella dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 374/87, l'applicazione di un dazio antidumping del 13,39% che ne deriva costituisce tuttavia una discriminazione ingiustificata nei confronti della Findling, poiché quando la Nachi esporta essa stessa i supporti per cuscinetti a rotolamento Nachi, il dazio antidumping applicato è solo del 2,24% (v. tabella, punto 3). Il regolamento n. 374/87 riguarda solo le esportazioni effettuate da produttori esportatori o — come il caso della Nachi — da esportatori che, anche se fabbricano altri cuscinetti a sfere, non fabbricano tuttavia supporti a rotolamento e, per completare il loro assortimento, fanno fabbricare questi supporti da altri produttori. Gli esportatori Gloria e Ehara non producono né cuscinetti a sfere né supporti per cuscinetti a rotolamento ed hanno acquistato in particolare i supporti di cui trattasi sul mercato interno giapponese al prezzo di mercato al fine di rivenderli alla Findling con un profitto. Secondo la Findling, è sufficiente dimostrare che i supporti per cuscinetti a rotolamento sono stati fabbricati da o per conto delia Nachi per poter applicare loro l'aliquota antidumping del 2,24%.
Lo Hauptzollamt, per contro, si basa su un'interpretazione letterale della tabella che figura all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 374/87: la formulazione della tabeľlaim-pone l'applicazione di un dazio antidumping del 13,39%.
4.
L'ordinanza di rinvio fa presente anche che — come risulta da un telex 16 settembre 1988 indirizzato al ministero federale degli Affari economici e, sembra, da una lettera indirizzata alla Findling il 18 ottobre 1988 a proposito di un altro regolamento — la Commissione condivideva all'inizio il punto di vista dello Hauptzollamt. Tuttavia, nelle lettere che essa ha indirizzato al giudice nazionale il 12 marzo e il 29 ottobre 1990 nonché in una lettera che essa ha indirizzato il 13 marzo 1990 al ministero federale degli Affari economici, la Commissione ha dichiarato che gli esportatori Gloria e Ehara sono semplici «società intermediarie» (commercianti, stabilimenti commerciali) che non sono assoggettate ad un dazio antidumping specifico. In mancanza di una tale aliquota antidumping distinta, si tratta di applicare il dazio antidumping previsto per il produttore o il produttore/esportatore dei supporti per cuscinetti a rotolamento. Nella corrispondenza soprammenzionata, la Commissione ha dichiarato che la tabella che figura all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 374/87 ha per oggetto di fissare tariffe specifiche, non per gli esportatori ma per i produttori esportatori.
Il giudice nazionale menziona infine una lettera che la Commissione ha inviato al ministero federale degli Affari economici il 15 aprile 1991 nella quale essa ricolloca il caso di specie nel contesto generale delle disposizioni antidumping contenute in altri regolamenti antidumping concernenti l'importazione di supporti per cuscinetti a rotolamento di diversi tipi. Secondo questa lettera, la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee hanno, in tutte le procedure antidumping concernenti supporti per cuscinetti a rotolamento, sostenuto la stessa posizione di principio, cioè che gli stabilimenti commerciali (società intermediarie, commercianti) non possono beneficiare dello status di esportatore indipendente. La Commissione fa osservare inoltre che, nel regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739 (che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone) ( 4 ), si è tenuto conto delle difficoltà che aveva sollevato l'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089 (che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore) ( 5 ). A tal fine, per l'applicazione di un'aliquota antidumping individuale, l'art. 1 del regolamento n. 1739/85 tiene conto della produzione delle merci importate. Ciò significa che, quando l'importatore può dimostrare che i cuscinetti a sfere o i supporti per cuscinetti a rotolamento importati dal Giappone sono stati fabbricati da un produttore giapponese specificamente indicato nei regolamenti antidumping vigenti, deve essere applicata l'aliquota antidumping specifica fissata per i prodotti di quest'ultimo.
5.
Il giudice nazionale ha ritenuto di trovarsi in presenza di un problema di interpretazione del diritto comunitario e, con ordinanza 7 maggio 1991, ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali:
«1)
Se la tabella di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 374/87, vada interpretata nel senso che per l'applicazione delle singole aliquote del dazio antidumping assegnate nella terza colonna ai produttori nn. I-7 è sufficiente dimostrare che i supporti per cuscinetti sono stati prodotti dalla corrispondente o per la corrispondente impresa (menzionata alla colonna “esportatori”).
2)
In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se l'ultima riga della tabella di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 374/87 (“8. Altri; Prodotti fabbricati da: —; Marchi di fabbrica o di commercializzazione: —; Aliquota %: 13,39”) vada interpretata nel senso che essa riguarda l'esportazione di supporti per cuscinetti di qualsiasi produttore giapponese, senza o con qualsiasi marchio di fabbrica o di commercializzazione, da parte di esportatori diversi da quelli menzionati nei nn. I-7».
Applicazione letterale o teleologica del regolamento n. 374/84?
6.
Il giudice nazionale ha posto la sua prima questione per accertare in sostanza se il regime istituito dal regolamento n. 374/87 debba essere applicato alla lettera o se esso debba costituire oggetto di un'interpretazione teleologica.
Secondo la Findling, deve prevalere l'interpretazione teleologica. Lo spirito e la finalità del regolamento sarebbero quelli di riportare i prezzi dei prodotti importati dal Giappone al livello dei prezzi del mercato europeo senza tuttavia che l'applicazione dei dazi antidumping provochi prezzi che siano addirittura superiori ai prezzi normali del mercato europeo. Questi prelievi antidumping devono essere applicati in maniera restrittiva e non possono comportare per gli importatori oneri più elevati di quelli che essi avrebbero dovuto sostenere se essi avessero acquistato i prodotti direttamente presso il produttore giapponese. Perciò solo l'aliquota antidumping prevista dal regolamento n. 374/87 per il produttore giapponese interessato, Asahi, deve essere applicata, chiunque sia il grossista giapponese che ha acquistato i prodotti di tale fabbricante e li ha rivenduti alla Findling. Questo è il solo modo per tener conto del principio di efficacia secondo cui la Findling non deve costituire oggetto di un trattamento più sfavorevole o più vantaggioso di quello che avrebbe se si fosse procurato questi prodotti direttamente presso il produttore giapponese il cui nome figura nel regolamento.
7.
Contrariamente al punto di vista che essa ha espresso nella corrispondenza soprammenzionata, la Commissione ritiene oggi che il regolamento deve essere applicato alla lettera. A sostegno della sua tesi essa richiama la situazione di base sulla quale s'inserisce il problema d'interpretazione di cui oggi ci occupiamo. Al momento in cui è stata effettuata l'indagine che ha preceduto l'adozione del regolamento n. 2516/86, essa aveva accertato l'esistenza in Giappone di tre categorie di commercianti. Una prima categoria raggruppava i commercianti che producevano ed esportavano essi stessi i supporti per cuscinetti a rotolamento e che erano quindi al tempo stesso produttori ed esportatori. Una seconda categoria di commercianti fabbricavano essi stessi le gabbie, ma acquistavano i cuscinetti presso altri produttori per commercializzarli ed esportarli successivamente con il loro proprio marchio (Nachi e Koyo); essi non erano quindi produttori, ma esportatori nel senso della normativa antidumping. Un'aliquota antidumping individuale è stata fissata separatamente per questa categoria nel modo indicato nel quattordicesimo ‘considerando ’ del regolamento n. 2516/86. La terza categoria si componeva di stabilimenti commerciali «puri» la cui attività consisteva esclusivamente nell'acquistare prodotti presso i produttori più disparati al fine di rivenderli con la loro denominazione o marchio di origine.
Secondo la Commissione, era impossibile fissare un'aliquota antidumping individuale per questa terza categoria. Non sembrava possibile riconoscere loro uno status di esportatore per l'applicazione del dazio antidumping o perché essi erano così strettamente collegati ai produttori che essi assicuravano in effetti le funzioni di un semplice servizio di vendita, o perché — quando erano indipendenti — non esportavano a destinazione della Comunità al momento dell'indagine della Commissione o quanto meno non a conoscenza della Commissione. Nelle loro risposte ai questionari della Commissione, la Gloria e la Ehara hanno dichiarato che esse non esportavano a destinazione della Comunità, ma a destinazione della Svizzera. Infine, lo status di esportatore non è stato riconosciuto a questa categoria poiché il gran numero dei prodotti di cui essi fanno commercio rendeva praticamente impossibile la fissazione di aliquote antidumping individuali. Questa situazione offre numerose possibilità di infrazione.
La Commissione aggiunge inoltre che, in considerazione della rilevanza concreta di questa terza categoria di negozianti, essa ha allora deciso di introdurre nei regolamenti antidumping una deroga esplicita all'aliquota residua, nel senso che l'aliquota individuale si applica quando può essere fornita la prova dell'origine dei prodotti e quando esiste un dazio individuale per i produttori ( 6 ).
8.
Per quanto riguarda specificamente la questione dell'interpretazione del regolamento n. 374/87, la Commissione riconosce che un'applicazione letterale comporta nella fattispecie conseguenze che non erano state manifestamente volute all'atto dell'introduzione del dazio antidumping. Per porvi rimedio, i suoi servizi hanno optato, dopo una prima indagine, per un'interpretazione in senso ampio del regolamento n. 374/87. Dato tuttavia che è dubbio se la formulazione precisa del regolamento lasci spazio ad una qualsiasi interpretazione, la Commissione è pervenuta, dopo un'indagine approfondita ed una valutazione delle varie conseguenze giuridiche, alla conclusione che i principi di certezza giuridica e di chiarezza del diritto devono prevalere, in particolare per garantire un'applicazione uniforme dei vari elementi della normativa doganale nella Comunità.
Invitata dalla Corte a fornire alcuni chiarimenti su quest'ultima affermazione, la Commissione ha risposto in una sua lettera 30 aprile 1992 che non vede alcuna obiezione di principio ad un'interpretazione teleologica dei regolamenti antidumping. Una tale interpretazione è tuttavia possibile solo in via eccezionale e non è ammessa quando la disposizione di cui trattasi è chiara e non presenta alcuna ambiguità, il che è il caso nella fattispecie. Inoltre, un'interpretazione teleologica del dazio antidumping residuo si pone anche a favore dell'atteggiamento che essa adotta (oggi): questo dazio residuo ha precisamente per oggetto di «recuperare» tutti i casi non disciplinati o imprevedibili. La Commissione conclude i suoi chiarimenti affermando infine che importa che le disposizioni doganali comuni siano applicate in maniera uniforme da una moltitudine di funzionari delle dogane nei diversi Stati membri. La necessità di un'interpretazione compromette un'applicazione uniforme della Tariffa doganale comune.
9.
Il giudice nazionale ritiene che un approccio teleologico è sostenibile. La Findling e — almeno in quel momento — la Commissione sostengono una concezione della finalità del regolamento n. 374/87 che ha per conclusione logica che, per l'applicazione del dazio antidumping individuale enunciato relativamente ai marchi di fabbrica e commerciali indicati ai nn. I-7 della tabella, è sufficiente provare che i sostegni per cuscinetti a rotolamento sono stati fabbricati da o per l'impresa corrispondente (il cui nome figura nella colonna «esportatori»). Il dazio antidumping residuo del 13,39% previsto per gli «altri esportatori» al n. 8 della tabella deve allora essere applicato solo quando questa prova non è fornita. Ciò significa concretamente nel caso presente che la Findling deve pagare solo il dazio antidumping del 2,24% che è dovuto in conformità del n. 3 della tabella.
Tuttavia il giudice nazionale esita per tre motivi. Un'interpretazione incompatibile con la lettera del regolamento di cui trattasi è possibile a suo parere solo in casi eccezionali. In nessun punto della motivazione del regolamento n. 374/87 si tratta dell'obiettivo di quest'ultimo così come è fatto valere dalla Findling e — in quel momento almeno — dalla Commissione, contrariamente a quanto avveniva, ad esempio, nella motivazione del regolamento n. 1734/85 e (in maniera sommaria) nella motivazione del regolamento n.2516/86. Esso esita infine poiché, nell'art. 1, il regolamento (CEE) n. 2685/90 ( 7 ) parla di nuovo di «produttori/esportatori» (cioè dei produttori o degli esportatori) senza fornire alcun chiarimento nella sua motivazione, esattamente come si verificava per l'art. 1 del regolamento n. 2089/84. Questa formulazione consente di far rientrare in tale categoria esportatori quali la Gloria e la Ehara di cui trattasi nella presente fattispecie benché, secondo la lettera della Commissione 15 aprile 1991 (v. sopra paragrafo 4), l'art. 1, del regolamento n. 1739/89 abbia adottato una formulazione diversa (si tratta solo di «produttori») precisamente per evitare le difficoltà che erano sorte per l'applicazione del regolamento n. 2089/84.
Interpretazione proposta
10.
Mi sembra che il punto di partenza che occorre considerare per risolvere la questione se debba prevalere un'interpretazione letterale o un'interpretazione teleologica è la costante giurisprudenza della Corte secondo cui
«ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte» ( 8 ).
Per tale motivo il diritto comunitario deve sempre essere applicato ed interpretato in maniera funzionale. Occorre che le norme comunitarie, viste nell'ambito del regime regolamentare specifico di cui esse fanno parte e dell'obiettivo che è perseguito da questo regime, abbiano un effetto utile e giusto.
In altri termini, un approccio contestuale e finalistico s'impone in ogni caso, e in particolare, quando la lettera di una norma comunitaria comporta ambiguità. Ora, non sono affatto convinto nella fattispecie che, come afferma la Commissione, la tabella dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 374/87 sia chiara ed esente da ogni ambiguità. Così non si vede immediatamente cosa bisogna intendere precisamente per «8. Altri», cioè ci si può chiedere se tale denominazione comprenda tutte le categorie di «esportatori» o esclusivamente i «produttori/esportatori», cioè i produttori che procedono ad esportazioni. Il dubbio deriva in particolare dal fatto che tutte le imprese il cui nome figura nella prima colonna ai nn. I-7 sono esportatori e, almeno per taluni componenti, produttori che esportano (v. sopra paragrafo 7) e dal fatto che la motivazione del regolamento n. 374/87 indica queste imprese sistematicamente come «produttori/esportatori». Inoltre, le imprese indicate al n. 8 della tabella sono esplicitamente indicate come «produttori/esportatori» sia nel titolo III che nel ventunesimo e ventiduesimo ‘considerando’della motivazione.
L'atteggiamento della Commissione conferma inoltre che si tratta di un testo problematico. Infatti, dopo aver inizialmente sostenuto un'interpretazione letterale, la Commissione ha sostenuto un'interpretazione di orientamento teleologico nel corso del procedimento di merito per infine modificare di nuovo completamente il suo punto di vista e ritornare ad un'interpretazione letterale.
Non vi è pertanto alcun dubbio sul fatto che la tabella debba essere interpretata nell'ambito del regime delle normative antidumping comunitarie e tenendo conto del fine che esse perseguono.
11.
In sintesi le misure antidumping comunitarie hanno per fine di compensare le conseguenze nocive che derivano dall'esportazione di prodotti a destinazione della Comunità ad un prezzo inferiore al valore normale di prodotti analoghi nel paese di esportazione o di origine. Una delle regole fondamentali del regime antidumping elaborato dalla Comunità — in conformità ai suoi obblighi internazionali, ed in particolare a quelli che derivano dal codice antidumping del GATT ( 9 ) — è che i dazi antidumping non possono essere più elevati del margine di dumping (così come è stato valutato provvisoriamente o definitivamente determinato) e che essi devono essere meno elevati quando dazi più bassi sono sufficienti per eliminare il danno ( 10 ). In altri termini essi devono essere necessari per sopprimere il danno causato dal dumping ( 11 ).È precisamente a tal fine — e ciò è anche imposto dal codice del GATT ( 12 ) — che l'art. 16 del regolamento di base prevede un diritto a rimborso per l'importatore che dimostra che il dazio riscosso è più elevato del margine di dumping effettivo.
Mi sia ancora consentito aggiungere che, dopo la sentenza Nakajima Ali Precision/Consiglio ( 13 ), la Corte ammette in via di principio che, sia la validità di una misura antidumping comunitaria che dà attuazione al codice antidumping del GATT, sia l'interpretazione che è ad essa data possono essere esaminate in considerazione delle disposizioni vigenti nel codice GATT. In tale occasione, la norma comunitaria dev'essere interpretata con equità e nel rispetto dello spinto delle disposizioni del GATT ( 14 ).
12.
Se ci si attiene alla causa di cui ci occupiamo, è chiaro — e la Commissione lo ha ammesso esplicitamente (v. sopra paragrafo 8) — che un'applicazione letterale della tabella porta alla riscossione di un dazio antidumping che è totalmente sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito dal regolamento n. 374/87 — e, posso aggiungere, dalle norme antidumping comunitarie e da quelle del GATT in generale. Non si può pretendere che il dazio così percepito sia necessario per compensare il danno causato dal dumping.
Di conseguenza, un'applicazione letterale pura e semplice della tabella va manifestamente contro uno dei principi di base del diritto antidumping comunitario (e internazionale), cioè il principio della necessità del prelievo. Per tale motivo, la tabella deve essere interpretata teleologicamente, il che costituisce il solo modo di interpretarla con equità, in una maniera il più conforme possibile all'obiettivo perseguito dal regime antidumping.
Ciò significa che si deve accogliere l'interpretazione proposta dal giudice nazionale ed applicare nella fattispecie l'aliquota vigente per i produttori/esportatori il cui nome figura nella prima colonna della tabella. Sono infatti queste imprese che commercializzano con il loro proprio marchio i supporti per cuscinetti a rotolamento che esse stesse hanno fabbricato (o hanno fatto fabbricare da una società che fa parte dello stesso gruppo) o quanto meno (nel caso della Koyo e della Nachi) di cui esse hanno prodotto taluni componenti (le gabbie). Per ottenere che l'aliquota antidumping applicabile alla Nachi venga applicata ai supporti per cuscinetti a rotolamento della marca Nachi di cui è causa (n. 3 della tabella), la Findling deve ovviamente dimostrare che la Gloria e la Ehara hanno acquistato presso la Nachi questi supporti per cuscinetti a rotolamento che sono stati fabbricati dalla Asahi.
13.
La Commissione stessa ha dedotto a quell'epoca un argomento tale da convincermi del fatto che l'approccio soprammenzionato è compatibile con l'obiettivo che si era prefissato il legislatore comunitario (v. paragrafo 4), cioè che il Consiglio ha esplicitamente fatto suo tale metodo di lavoro del regolamento n. 1739/85:
«Questo modo di procedere implica che, ogniqualvolta le agenzie commerciali esportano in prima persona, le loro esportazioni saranno soggette al pagamento del dazio applicabile ad “altri”, a meno che esse possono dimostrare che i cuscinetti esportati provengono da un dato produttore alle cui esportazioni è applicata un'aliquota inferiore. In questo modo si tiene conto del fatto che le agenzie commerciali hanno la possibilità di procurarsi cuscinetti per esportazione presso un gran numero di produttori diversi» ( 15 ).
Il fatto che la motivazione del regolamento n. 374/87 non contiene alcuna considerazione analoga non mi sembra determinante: quello che importa è che il Consiglio ha applicato il metodo qui sostenuto in una situazione nella quale i problemi di applicazione del regolamento n. 2089/84 erano dello stesso tipo dei problemi ai quali siamo confrontati nella presente causa (si trattava anche là di dazi che erano stati imposti ad un certo numero di produttori accusati di dumping sulle importazioni di taluni cuscinetti a sfere ed a rulli conici). E dunque questo metodo che dev'essere utilizzato per analogia anche qui in caso di ambiguità della disposizione da applicare.
14.
Talune obiezioni possono indubbiamente essere sollevate nei confronti della soluzione qui sostenuta. È così che la Commissione indica che un'interpretazione in senso ampio — secondo cui, lo ricordo, le importazioni effettuate per il tramite di esportatori intermediari sono assoggettate ad aliquote individuali indicate alla colonna 4 ai nn. I-7 per i prodotti importati che provengono da produttori elencati nella colonna 2 — limiterebbe in maniera considerevole la funzione della tariffa residua indicata al n. 8 della colonna 4 che è precisamente di «recuperare» tutti i casi non disciplinati o imprevedibili, provocherebbe una valanga di controversie e comprometterebbe pertanto la certezza del diritto e l'uniforme applicazione della tabella da parte dei numerosi dipendenti dei servizi doganali nazionali.
Senza disconoscere l'importanza di queste obiezioni, intendo tuttavia indicare che si tratta nella fattispecie di problemi che derivano in gran parte da ambiguità o da lacune della normativa comunitaria stessa, cioè dal fatto che, per ammissione propria della Commissione (v. sopra paragrafo 8), se la si interpreta letteralmente, la formulazione della tabella porta a un risultato che non è manifestamente quello che si voleva raggiungere. Non mi sembra pertanto decoroso che il Consiglio o la Commissione invochino ora le difficoltà di applicazione che derivano da questi difetti di formulazione. Queste difficoltà avrebbero dovuto essere evitate mediante la redazione di testi legislativi chiari, coerenti, ma tuttavia sufficientemente sfumati.
Per quanto riguarda poi l'argomento che la Commissione deduce dalla funzione di «recupero» della tariffa residua, risulta chiaramente dal punto 22 della motivazione del regolamento n. 374/87 che il margine di dumping che è stato fissato per tale categoria residua mira a sanzionare gli esportatori che non adottano un atteggiamento di cooperazione nell'ambito delle indagini che la Commissione effettua sulle pratiche di dumping o ad impedire che taluni esportatori si sottraggano al dazio antidumping. L'aliquota residua ha di conseguenza essenzialmente una portata «penalizzante», il che indica di nuovo che la categoria degli «altri esportatori» a cui si applica questa aliquota dev'essere concepita in maniera restrittiva.
15.
La Commissione ha sostenuto poi all'udienza che la Findling ha tardato anni prima di interpellare la Commissione, ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunitario di base, al fine di ottenere una modifica, ossia un annullamento dei dazi antidumping da essa sopportati.
Tale argomento non può convincere. La Commissione ammette innanzi tutto che vi sono stati senz'altro tali contatti tra essa stessa e la Findling, ciò anche ripetutamente. Dal fascicolo nazionale risulta che almeno una volta la Findling ha esplicitamente sottoposto alla Commissione questo problema, cioè in occasione di un colloquio che è avvenuto il 30 maggio 1990 tra la Commissione e la signora Findling, procuratrice commerciale («Prokuristin») della società Findling. Inoltre risulta dal fascicolo che nel corso della causa principale pendente dinanzi al giudice nazionale, almeno nel corso del periodo dal 12 marzo 1990 al 15 aprile 1991 (v. paragrafo 4), la Commissione si è mostrata d'accordo con la concezione teleologica sostenuta dalla Findling. Poiché la questione pregiudiziale posta dal giudice nazionale reca la data del 7 maggio 1991 e la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte (e il suo nuovo punto di vista) nella presente causa solo il 9 agosto 1991, la Findling poteva giustamente ritenere, nel corso del primo periodo, che essa non era tenuta ad effettuare passi formali nell'ambito dell'art. 14 del regolamento base.
16.
Poiché la soluzione della prima questione è affermativa, non è necessario affrontare la seconda questione posta dal giudice nazionale.
Conclusione
17.
In base agli elementi che ho appena esposto, propongo alla Corte di risolvere la prima questione nel modo seguente:
«La tabella dell'art. 1, n. 3, del regolamento (CEE) n. 374/87, dev'essere interpretata nel senso che è sufficiente, per applicare le aliquote del dazio antidumping individualmente attribuite ai marchi nn. I-7 nella terza colonna, che sia dimostrato che i supporti per cuscinetti a rotolamento sono stati prodotti da un'impresa indicata nella seconda colonna e corrispondente all'aliquota di cui trattasi, per conto o su ordine degli esportatori il cui nome figura nella prima colonna e ciò anche se i prodotti sono alla fine esportati a destinazione della Comunità da un commerciante intermediario».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) Regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1987, n. 374, recante riscossione definitiva dei depositi cauzionali per il dazio provvisorio e che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di supporti per cuscinetti a rotolamento originari del Giappone (GU L 35, pag. 32).
( 2 ) Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 374/87, questi supporti per cuscinetti a rotolamento sono «gabbie di ghisa o di lamiera dì acciaio imbutita con cuscinetti a sfere interne».
( 3 ) GU 1986, L 221, pag. 16.
( 4 ) GU L 167, pag. 3.
( 5 ) GU L 193, pag. 1.
( 6 ) La Commissione fa riferimento al riguardo al regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1990, n. 112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni lettori di compact disc originari del Giappone e della Repubblica di Corea e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 13, pag. 21).
( 7 ) GU 1990, L 256, pag. 1.
( 8 ) Sentenza 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck (Racc. pag. 3781, punto 12 della motivazione), v., anche, sentenza 21 fcbbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei unti Likòrfabrik, Kniepf-Mcltlc (Racc. pag. 1051, punto 10 della motivazione).
( 9 ) Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio; il testo di tale accordo è pubblicato sulla GU 1980, L 71, pag. 90.
( 10 ) Art. 13, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni che costituiscono oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1). La stessa disposizione figurava già nel regolamento di base precedente, cioè il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176 (GU L 201, pag. 1), in base al quale è stato adottato il regolamento n. 374/87. Essa dà attuazione all'art. 8, n. 3, del codice antidumping del GATT.
( 11 ) È precisamente ciò che il Consiglio deve verificare quando adotta un regolamento antidumping: sentenza 23 maggio 1985. causa 53/83, Allied Corporation e a./Consiglio (Racc, pag. 1621, punto 18 della motivazione).
( 12 ) Art. 8, n. 3, seconda frase.
( 13 ) Sentcn/a 7 maggio 19)1, causa C-69/89 (Racc. pag. I-2069).
( 14 ) Semen/a Nakajima Ali Precision/Consiglio, in particolare punti 34-37 della motivazione; ciò e stato esplicitamente confermato poco tempo fa dalla Corte nella scntcn/a che essa Ila pronuncialo il 13 febbraio 1992, nella causa C-105/90, Goldstar/Consiglio (Racc. pag. I-677, punto 33 della motivazione).
( 15 ) Undicesimo ‘considerando’ primo comma.
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