Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 maggio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendole fornito le informazioni richieste ed imponendo alle imprese stabilite in Grecia l' obbligo di acquistare esclusivamente registratori di cassa elettronici che avessero al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35%, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5 e 30 dello stesso Trattato.
2. All' inizio di questo procedimento, alla Commissione è stato presentato un reclamo relativo alla legislazione greca concernente registratori di cassa elettronici usati in commercio: le imprese stabilite in Grecia possono acquistare solo registratori di cassa autorizzati; orbene il reclamante fa presente che esclusivamente le casse che abbiano al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35% vengono autorizzate dal ministero delle Finanze.
3. Due domande di spiegazione inviate via telex il 7 dicembre 1988 e il 23 febbraio 1989 dalla Commissione alla rappresentanza permanente greca presso le Comunità sono rimaste senza risposta.
4. In una lettera di diffida trasmessa l' 8 agosto 1989, la Commissione rilevava un' infrazione dell' art. 5 del Trattato ed un' incompatibilità della regolamentazione greca riguardante i registratori di cassa elettronici con le disposizioni del diritto comunitario relative alla libera circolazione delle merci, in particolare con l' art. 30 del Trattato CEE. Questa lettera è rimasta senza risposta.
5. Infine, il parere motivato 8 giugno 1990, in cui si parlava di una trasgressione dell' art. 5 e dell' art. 30 del Trattato non ha dato luogo, entro il termine di un mese che era stato loro impartito, ad alcuna sanatoria da parte delle autorità elleniche.
6. Ai termini dell' art. 2, n. 1, della legge greca 29 settembre 1988/5 ottobre 1988, n. 1809 (2) relativa al regime dei registratori di cassa elettronici e delle altre disposizioni, i registratori elettronici di cassa, usati in particolare nel commercio al minuto, possono ricevere l' autorizzazione di un comitato del ministero delle Finanze solo qualora abbiano al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35%.
7. E' indubbio che una regolamentazione del genere ostacola direttamente il commercio intracomunitario e costituisce una misura d' effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione incompatibile con l' art. 30 del Trattato CEE com' è interpretato dalla Corte a partire dalla sentenza 11 luglio 1974, Dassonville (3).
8. Ammesso che la sua legislazione dovesse essere modificata (4) la Repubblica ellenica fa presente di aver espresso l' intento di riordinare il regime di importazione dei registratori di cassa con l' adozione dell' art. 14, n. 2, della legge 17 dicembre 1990, n. 1914 (5).
9. Questo testo, che sostituisce l' art. 2, n. 1 della legge n. 1809/88, prevede che i registratori di cassa provenienti da Stati membri della Comunità, considerati come prodotti nazionali per il calcolo del valore aggiunto in Grecia, non sono assoggettati alla prescrizione d' un minimo di valore aggiunto in Grecia del 35%. Esso entrerà in vigore solo il 1 gennaio 1993.
10. E' quindi provato che, alla scadenza del termine indicato dalla Commissione nel parere motivato, l' art. 2, n. 1 della legge n. 1809/88 era sempre applicabile. Ne consegue che lo Stato convenuto, che del resto non lo contesta, è venuto meno agli obblighi che gl' incombevano in forza dell' art. 30 del Trattato CEE.
11. La Commissione basa pure il suo ricorso sull' art. 5 del Trattato CEE.
12. Con telex 7 dicembre 1988 e 23 febbraio 1989, già citati, la Repubblica ellenica è stata invitata a fornire alla Commissione, entro il termine di trenta giorni, "testi, informazioni e spiegazioni" riguardanti le condizioni di autorizzazione dei registratori di casse elettronici in Grecia.
13. E' pacifico che lo Stato convenuto ha fornito le prime informazioni riguardanti la legislazione greca sui registratori di cassa elettronici in occasione di una riunione che si è tenuta ad Atene con i rappresentanti della Commissione il 27-28 settembre 1990, ossia dopo la scadenza del termine indicato nel parere motivato. Le Repubblica ellenica ha quindi prestato la propria collaborazione alla Commissione solo quasi due anni dopo la prima domanda di informazione formulata da questa.
14. In una precedente causa (6), la Commissione aveva ritenuto che il governo ellenico, avendo rifiutato di fornirle informazioni su restrizioni alle importazioni di olio di oliva e in particolare su due casi concreti in cui l' autorizzazione ad importare non era stata concessa, fosse venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell' art. 5 del Trattato.
15. Voi avete affermato che:
"(...) gli Stati membri sono tenuti, a norma dell' art. 5 del Trattato CEE, a facilitare alla Commissione lo svolgimento del suo compito, che consiste in particolare, a norma dell' art. 155 del Trattato CEE, nel vegliare sull' applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle Istituzioni in forza dello stesso Trattato" (7).
16. L' obbligo di collaborazione istituito dall' art. 5 del Trattato assume un' importanza del tutto particolare nel corso della fase precontenziosa del ricorso per inadempimento. Solo una collaborazione attiva consente, infatti, di determinare con certezza l' esistenza o l' inesistenza di un eventuale infrazione del Trattato.
17. Ne consegue che, non fornendo entro i termini impartiti le informazioni che le erano state richieste con telex 7 dicembre 1988 e 23 febbraio 1989, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5, primo comma, del Trattato CEE (8).
18. Vi propongo quindi di dichiarare che:
"1) imponendo alle imprese di fornirsi esclusivamente di registratori di cassa elettronici autorizzati da un comitato del ministero delle Finanze e che abbiano al momento della produzione un valore aggiunto in Grecia pari almeno al 35%, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 30 del Trattato CEE,
2) non rispondendo entro i termini che le erano stati impartiti ai quesiti posti con i telex 7 dicembre 1988 e 23 febbraio 1989, essa è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 5, primo comma, del Trattato CEE,
e di condannare lo Stato convenuto alle spese".
(*) Lingua originale: il greco.
(2) - Gazzetta Ufficiale della Repubblica ellenica, A' 222.
(3) - Causa 8/74 (Racc. pag. 837).
(4) - Contro ricorso, pag. 3 della traduzione francese.
(5) - Gazzetta Ufficiale della Repubblica ellenica, A' 178.
(6) - Sentenza 22 settembre 1988, causa 272/86, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4875).
(7) - Ibidem, punto 30 della motivazione. V. pure la sentenza 25 maggio 1982, causa 97/81, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. 1819, punto 7 della motivazione), e, da ultimo, la sentenza 13 dicembre 1991, causa C-33/90, Commissione/Italia (Racc. pag. I-5987, punti 18-20 della motivazione).
(8) - V. su questo punto le mie conclusioni nella causa C-33/90, già citata, paragrafi 27 e 28.
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