CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 29 ottobre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Fatti
1.
Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale hanno ad oggetto la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ( 1 ). Una sintesi dei fatti e del contenuto delle norme rilevanti di questa direttiva nonché del testo delle questioni pregiudiziali si trova nella relazione d'udienza.
B — Parere
Sulla prima questione
2.
Con la prima questione il giudice a quo chiede se le norme della direttiva SO/987 siano direttamente applicabili, vale a dire se i cittadini possano far valere le norme stesse dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali nazionali. La Corte di giustizia ha già preso in esame tale questione nella causa Francovich ( 2 ) dandovi una soluzione negativa. La Corte di giustizia ha motivato tale posizione rilevando che la direttiva non stabilisce chi sia tenuto alla garanzia e che uno Stato membro non può neppure essere considerato debitore per il solo fatto di non avere trasposto entro i termini la direttiva.
3.
Gli avvocati dei ricorrenti, nei procedimenti principali che sono alla base delle cause C-140/91 e C-141/91, hanno sostenuto la tesi secondo cui tale pronuncia non avrebbe alcuna rilevanza ai fini delle questioni sollevate in questo caso, in quanto il giudice a quo in ordine alla questione dell'applicabilità diretta della direttiva non deve prendere in esame le modalità di applicazione (applicazione «diretta»), ma il problema del momento di tale applicazione (applicazione «immediata»). Anche se il tenore della questione pregiudiziale («immediatamente») autorizza una simile interpretazione, dai motivi che sono alla base dell'ordinanza di rinvio non si può desumere che il giudice a quo intendesse attribuire alla questione da esso sottoposta proprio tale — insolito — significato. Per di più la questione del momento dell'applicazione diretta di una direttiva presuppone necessariamente che tale direttiva sia effettivamente — secondo il normale uso linguistico — direttamente applicabile. Va anche accennato al fatto che nelle presenti cause le questioni pregiudiziali sono state proposte in un momento in cui non era stata ancora pronunciata la sentenza Francovich e non era stata quindi ancora chiarita la questione dell'applicabilità diretta della direttiva 80/987.
4.
La prima questione va quindi risolta analogamente alla decisione nella causa Francovich intendendo che le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, che stabiliscono i diritti dei lavoratori, vanno interpretate nel senso che, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, gli interessati non possono far valere tali diritti dinanzi ai giudici nazionali.
Sulla seconda e terza questione
5.
Le restanti questioni sono chiaramente poste solo per il caso in cui venga risolta in senso affermativo la prima questione ( 3 ). Non verificandosi questa ipotesi, tali questioni sono quindi divenute prive di oggetto.
6.
Appare senz'altro opportuno osservare che i ricorrenti dei procedimenti principali non avrebbero potuto far valere la direttiva 80/987 neanche nel caso in cui questa fosse direttamente applicabile. Il termine per la trasposizione di tale direttiva nell'ordinamento interno scadeva per l'Italia il 23 ottobre 1983. La Corte di giustizia ha già dichiarato che l'Italia è venuta meno all'obbligo di recepire la direttiva entro i termini prescritti ( 4 ). Certo si può far valere l'applicabilità diretta di una direttiva solo qualora sia decorso il termine prescritto allo Stato membro interessato per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno ( 5 ). Ma nei casi qui in esame, come ha giustamente sottolineato il rappresentante della Commissione nella trattazione orale, i fatti essenziali (in particolare la cessazione dei rapporti di lavoro ed il manifestarsi della situazione di insolvenza del datore di lavoro) si sono verificati in un periodo in cui tale termine non era ancora scaduto. Pertanto i ricorrenti non potevano assolutamente vantare diritti basandosi sulla direttiva.
7.
Non occorre quindi soffermarsi ulteriormente sulla questione se i pagamenti richiesti dai ricorrenti ricadessero poi nell'ambito di applicazione della direttiva. Ci si può senz'altro richiamare al fatto che la nozione utilizzata nell'art. 3 ( 6 ), di «retribuzione», non viene definita nella direttiva, ma va determinata, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, in base al diritto nazionale.
C — Conclusione
8.
Suggerisco pertanto di dare alle questioni proposte dalla Pretura circondariale di Bologna la seguente soluzione:
«Le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, che stabiliscono i diritti dei lavoratori, vanno interpretate nel senso che, in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini, gli interessati non possono far valere tali diritti dinanzi ai giudici nazionali».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.
( 2 ) Sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e Bonifaci (Race. 1991, pag. I-5357, in particolare punto 26 della motivazione).
( 3 ) Per la seconda questione ciò si desume gii dal testo. La tena questione a sua volu si riferisce al momento la cui determinazione è oggetto della seconda questione e perciò è parimenti superflua.
( 4 ) Sentenza 2 febbraio 1989, causa 22/87, Commissione/Italia (Race. pag. 143).
( 5 ) V., ad esempio, sentenza 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti (Race. pag. 1629, punto 44 della motivazione).
( 6 ) L'art- 3 obbliga gli Stati membri ad istituire organismi di garanzia, che assicurino il pagamento di diritti riguardanti la retribuzione.
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