Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La ricorrente nella presente causa, la Cebag, aveva ottenuto dalla Commissione l' aggiudicazione di una gara per la fornitura di olio di colza a titolo di aiuto alimentare per l' Uganda, il Mozambico e il Bangladesh, in seguito ad una serie di procedimenti di gara, contrassegnati come azioni nn. 401/89, 759/89, 760/89 e 904/89. I quattro procedimenti in questione erano disciplinati da una serie di regolamenti della Commissione, adottati in forza del regolamento (CEE) della Commissione 8 luglio 1987, n. 2200, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (GU L 204, pag. 1).
2. Le gare in parola venivano aggiudicate nel febbraio 1990 e le consegne venivano effettuate tra l' aprile e l' agosto del medesimo anno. In conformità dell' art. 12, n. 2, del regolamento n. 2200/87, la ricorrente prestava una garanzia di consegna. In ciascun caso la garanzia di consegna veniva svincolata prima che l' intera fornitura fosse stata effettuata. A quanto pare, la Commissione svincolava la garanzia ai sensi dell' art. 22, n. 2, lett. a), ultimo trattino, del regolamento n. 2200/87, in conseguenza della costituzione di una "garanzia sull' acconto". Per una serie di motivi, le merci venivano in ciascun caso consegnate in ritardo. Al momento del saldo finale per ciascuno dei quattro contratti la Commissione operava delle trattenute per il ritardo nella consegna, ai sensi dell' art. 22, n. 2, lett. b), terzo trattino, del regolamento n. 2200/87. L' importo totale trattenuto ascendeva a 104 508,61 ECU. Le trattenute venivano effettuate il 23 ottobre 1990 per l' azione n. 760/89 (Mozambico), il 31 ottobre 1990 per l' azione n. 401/89 (Uganda) e per l' azione n. 759/89 (Mozambico) ed il 21 gennaio 1991 per l' azione n. 904/89 (Bangladesh).
3. Nelle sentenze 12 dicembre 1990 (causa C-172/89, Vandemoortele/Commissione, Racc. pag. I-4677), e 21 marzo 1991 (causa C-226/89, Haniel Spedition/Commissione, Racc. pag. I-1599), la Corte dichiarava che la Commissione non era abilitata ad operare trattenute per il ritardo nelle consegne al momento del pagamento finale relativo alle gare a titolo di aiuto alimentare disciplinate dal regolamento n. 2200/87. Richiamandosi espressamente alla sentenza Vandemoortele/Commissione, la ricorrente chiedeva alla Commissione, in data 4 marzo 1991, la revoca delle suddette trattenute. Con telex in data 27 marzo 1991 la Commissione replicava che la sentenza Vandemoortele/Commissione poteva applicarsi solo ai pagamenti effettuati dopo il 23 gennaio 1991 (ossia la data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale).
4. Il 27 maggio 1991 la Cebag proponeva un ricorso, chiedendo alla Corte di:
1) ordinare alla Commissione di corrisponderle l' importo di 104 508,61 ECU, maggiorato degli interessi di mora ai sensi dell' art. 18 del regolamento n. 2200/87;
2) annullare in tutto o in parte, o quantomeno dichiarare priva di effetti, la decisione della Commissione risultante dal telex 27 marzo 1991;
3) disporre ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria;
4) condannare la Commissione al pagamento delle spese.
5. Nel controricorso la Commissione ha segnalato che il telex 27 marzo 1991 si riferiva solo alle operazioni relative all' Uganda ed al Mozambico. Per quanto riguarda l' operazione relativa al Bangladesh, essa aveva deciso il rimborso delle trattenute per ritardo nella consegna, sul rilievo che, poiché il pagamento era stato effettuato il 21 gennaio 1991, la domanda della Cebag in data 4 marzo 1991 poteva considerarsi "reclamo presentato tempestivamente contro il pagamento finale". Nella replica la Cebag modificava in conseguenza la propria pretesa, riducendola al pagamento di 65 093,10 ECU, maggiorati degli interessi.
Sul merito
6. Alla luce delle pregresse pronunce della Corte nelle cause Vendemoortele/Commissione e Haniel Spedition/Commissione, è indubbio che la Commissione non aveva alcun potere, in forza del regolamento n. 2200/87, di operare trattenute dal pagamento finale dovuto alla ricorrente. L' unico problema che si prospetta, nella presente causa, è quello relativo alla ricevibilità del presente ricorso. In caso di ricevibilità, la domanda del ricorrente deve essere accolta nel merito.
Sulla ricevibilità
7. Il ricorso è stato qualificato come domanda in forza dell' art. 181 del Trattato CEE, dell' art. 23 del regolamento n. 2200/87 e delle clausole dei contratti che la ricorrente assume stipulati tra la ricorrente stessa e la Commissione. Nel controricorso la Commissione nega che il ricorso possa essere proposto alla stregua dell' art. 181 ed indica l' art. 173 come base corretta per questo tipo di domande, pur aggiungendo che l' azione, se fosse stata proposta ai sensi dell' art. 173, sarebbe in ogni caso preclusa essendo decorso il termine di decadenza. Nella replica la ricorrente argomenta che l' art. 173 costituisce una possibile base alternativa per il suo ricorso, indicando il telex 27 marzo 1991 come atto impugnabile. La Commissione ribatte nella controreplica che alla ricorrente è preclusa la possibilità di avvalersi dell' art. 173 per la prima volta in sede di replica, a ciò ostando l' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura. La Commissione ribadisce inoltre che il telex 27 marzo 1991 non è un atto che può costituire oggetto di ricorso, essendo meramente confermativo delle decisioni anteriori ° adottate nell' ottobre 1990 ° di operare le trattenute per il ritardo nelle consegne.
8. Va segnalato che nella citata causa Haniel Spedition/Commissione, la Commissione aveva sostenuto che un ricorso del genere dovrebbe essere considerato come fondato sull' art. 181 del Trattato, in combinato con l' art. 23 del regolamento n. 2200/87, per quanto riguarda la domanda della ricorrente relativa al pagamento di un importo monetario. L' art. 181 del Trattato recita:
"La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa".
Dispone l' art. 23 del regolamento n. 2200/87 che:
"La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per deliberare su qualsiasi controversia derivante dall' esecuzione, dalla non esecuzione o dall' interpretazione delle modalità delle forniture effettuate conformemente al presente regolamento".
Talché la Commissione ha considerato l' art. 23 del regolamento n. 2200/87 alla stregua di una "clausola compromissoria" ai sensi dell' art. 181 del Trattato.
9. Nelle conclusioni da me presentate nelle cause Vandemoortele/Commissione e Haniel Spedition/Commissione, citate, ho affrontato la questione se questo tipo di azione potesse correttamente fondarsi sull' art. 181 del Trattato. Poiché le conclusioni nella causa Haniel Spedition/Commissione non sono state pubblicate integralmente nella Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia, riporterò per intero il brano nel quale ho esposto le obiezioni mosse nei confronti di una qualificazione contrattuale di questo tipo di azione (punti 9-12):
"(...) Nella presente causa la Commissione fa espresso richiamo all' art. 181, tuttavia non sono persuaso della fondatezza della sua posizione. In primo luogo, l' art. 181 concerne la competenza attribuita alla Corte in forza di un contratto, non anche in forza di un regolamento della Commissione.
In secondo luogo, è controverso se il rapporto tra la Commissione e la ricorrente abbia realmente natura contrattuale. Mi sembra doversi ravvisare in esso, piuttosto, una natura regolamentare, posto che i diritti e gli obblighi delle parti vengono unilateralmente determinati mediante un atto normativo e non sussiste alcuna possibilità per la Commissione e per gli aggiudicatari di modificarli in via negoziale. Vi è una fondamentale differenza tra un regolamento ed un contratto, sia pure un contratto standard o 'per adesione' . Se il rapporto fosse contrattuale, anche in ipotesi di contratto standard o per adesione sarebbe possibile per le parti modificarne le clausole ed adottare, ad esempio, una differente clausola in ordine alla competenza. Nel caso in esame, sia la ricorrente che la Commissione erano tenute all' osservanza delle prescrizioni del regolamento.
In terzo luogo, nell' ipotesi in cui la presente causa fosse considerata alla stregua di una controversia in materia contrattuale, della quale la Corte è competente a conoscere ai sensi dell' art. 181 del Trattato, sorgerebbero talune difficoltà di ordine pratico. In forza dell' art. 215, primo comma, la responsabilità contrattuale della Comunità è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione. Come ho rilevato nelle conclusioni presentate nella causa Vandemoortele/Commissione, si dovrebbe supporre che una 'clausola compromissoria' ai sensi dell' art. 181 sia accompagnata da una disposizione nella quale si precisi il diritto applicabile al contratto. In difetto di una tale elezione del diritto applicabile, spetterebbe alla Corte indicare il diritto contrattuale da applicare. Sennonché, sarebbe priva di congruenza l' ipotesi in cui un regolamento comunitario potesse essere interpretato in modo divergente, o avere conseguenze differenti, a seconda delle norme nazionali in materia contrattuale considerate pertinenti. Non è necessario giungere ad un tale risultato, dal momento che il rapporto tra la ricorrente e la Commissione si trova esaurientemente disciplinato da previsioni normative. Il ricorso all' art. 181 è del tutto superfluo. Tale punto di vista presenta altresì il vantaggio di evitare la conclusione alla quale è giunta la Commissione, secondo cui l' azione sarebbe in parte basata sull' art. 173, in parte sull' art. 181.
In conclusione, ritengo che la presente azione non possa considerarsi azione contrattuale ai sensi dell' art. 181 del Trattato. Essa va considerata alla stregua di un ricorso d' annullamento ex art. 173, secondo comma (...)".
10. Nelle sentenze Haniel Spedition/Commissione e Vandemoortele/Commissione, citate, la Corte non si è espressamente pronunciata sul punto se la sua competenza fosse fondata sull' art. 173 o sull' art. 181. Essa si è limitata ad annullare le decisioni relative alle trattenute effettuate per il ritardo nelle consegne. Nella sentenza Haniel Spedition/Commissione essa ha inoltre ordinato alla Commissione di pagare alla ricorrente una somma di denaro maggiorata degli interessi.
11. Si potrebbe tuttavia supporre che nelle suddette cause la Corte abbia implicitamente statuito in ordine al fondamento giuridico della propria competenza in simili controversie. In particolare, la circostanza che nella sentenza Haniel Spedition/Commissione la Corte abbia ordinato alla Commissione il pagamento di un importo monetario potrebbe indurre a ritenere che essa abbia considerato la domanda come azione contrattuale ai sensi dell' art. 181. A rigore, non sembra che la Corte avrebbe potuto emettere un simile ordine in forza dell' art. 173. Per altro verso, essa avrebbe potuto pervenire esattamente allo stesso risultato in forza di quest' ultimo articolo, posto che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta, in forza dell' art. 176 del Trattato, all' adozione dei provvedimenti necessari all' esecuzione della sentenza.
12. La Commissione non ravvisa nella sentenza Haniel Spedition/Commissione una conferma della sua posizione in quella causa, ma anzi trae argomento dalle sentenze Vandemoortele/Commissione e Haniel Spedition/Commissione per sostenere che, contrariamente alla posizione da lei sostenuta nella causa Haniel Spedition/Commissione, le operazioni concluse ai sensi del regolamento n. 2200/87 non hanno natura contrattuale e, conseguentemente, l' art. 23 di questo regolamento non può interpretarsi come clausola compromissoria ai sensi dell' art. 181 del Trattato.
13. E' certo che un' impresa nella situazione della Cebag può, di massima, avvalersi dell' art. 173, secondo comma, per impugnare una decisione della Commissione con la quale le viene notificato che le sue spettanze in relazione all' esecuzione di un programma di aiuto alimentare subiranno delle trattenute. Trattasi di un esempio tipico di persona fisica o giuridica che adisce la Corte per far sindacare la legittimità di una decisione della Commissione della quale è destinataria; come tale, essa rientra pienamente nelle previsioni dell' art. 173, secondo comma. Di conseguenza, passo all' esame se la presente azione sia ricevibile in forza di questo articolo.
14. La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso ai sensi dell' art. 173 per due motivi. In primo luogo, essa sostiene che l' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura preclude alla Cebag di modificare il fondamento del proprio ricorso ° dall' art. 181 all' art. 173 ° nell' ambito della sua replica. In secondo luogo, essa sostiene che una domanda ex art. 173 sarebbe comunque tardiva.
15. L' art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura recita:
"E' vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento".
16. Da un' applicazione rigorosa dell' art. 42, n. 2, sarebbe estremamente dubbio che un ricorrente possa essere ammesso a trasformare, nella fase della replica, un' azione contrattuale fondata sull' art. 181 del Trattato in un' azione di annullamento ai sensi dell' art. 173. La giurisprudenza della Corte conferma che il fondamento giuridico di un' azione non può essere mutato nel corso del procedimento: v. sentenze della Corte 4 febbraio 1959, causa 17/57, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen/Alta Autorità (Racc. pag. 9, in particolare pag. 27) e 18 ottobre 1979, causa 125/78, Gema/Commissione (Racc. pag. 3173, punto 26 della motivazione).
17. Non ritengo tuttavia equo applicare in modo restrittivo l' art. 42, n. 2, nelle particolari circostanze del caso di specie. La confusione in ordine al corretto fondamento giuridico per il tipo di azione proposta dalla ricorrente è ampiamente riconducibile alla formulazione letterale dell' art. 23 del regolamento n. 2200/87 e non è stata chiarificata dalle sentenze della Corte nelle cause Vandemoortele/Commissione e Haniel Spedition/Commissione, citate. Se nella sentenza Vandemoortele/Commissione, che ha direttamente dato impulso al presente ricorso, la Corte avesse puntualizzato il fondamento giuridico della propria competenza, la Cebag avrebbe senz' altro prescelto le modalità corrette per esperire il proprio ricorso. Per giunta, nelle cause Vandemoortele/Commissione e Haniel Spedition/Commissione le ricorrenti non hanno specificato in base a quali disposizioni del Trattato era fondata la competenza della Corte, eppure quest' ultima si è considerata in grado di accogliere le domande di annullamento e restituzione. Sarebbe una soluzione incongrua quella di riservare un trattamento deteriore al ricorrente che ha specificato il fondamento giuridico della competenza della Corte, sia pure in modo inesatto, rispetto a quello di un ricorrente che non ha fornito alcuna indicazione al riguardo. In ogni caso, la Cebag non ha, a mio giudizio, modificato la sostanza delle proprie pretese. Una domanda tendente all' annullamento della decisione della Commissione 27 marzo 1991 formava parte integrante della domanda restitutoria formulata dalla Cebag nel suo ricorso. La Commissione non può sostenere che, avendo modificato il fondamento di questa domanda dall' art. 181 all' art. 173, la Cebag le abbia impedito di approntare un' efficace difesa. Si intende che un ricorrente non può modificare il proprio ricorso in guisa da eludere le regole sulla prescrizione. Se, ad esempio, il ricorso ex art. 173 fosse tardivo, sarebbe impossibile esperire un' azione ex art. 181 per poi trasformare quest' ultima in ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173. Esaminerò nel prosieguo il punto se il ricorso ai sensi dell' art. 173 sia tardivo.
18. L' atto impugnato dalla Cebag è la comunicazione via telex del 27 marzo 1991 nella quale la Commissione ha rifiutato di riesaminare, alla luce della sentenza Vandemoortele/Commissione, citata, le trattenute operate nell' ottobre 1990 in riferimento alle forniture per il Mozambico e l' Uganda. La Commissione asserisce che questa decisione non costituisce un atto impugnabile in quanto essa ha semplicemente confermato decisioni ormai definitive, essendo già decorso il termine di decadenza di due mesi stabilito dall' art. 173. La Cebag ribatte che la decisione 27 marzo 1991 non aveva carattere puramente confermativo, in quanto essa esprimeva il risultato di una ponderazione di interessi, che alla Commissione incombeva di compiere in conseguenza della sentenza Vandemoortele/Commissione.
19. Non ritengo che la tesi della Cebag possa accogliersi. E' bensì vero che la Commissione era tenuta a fare applicazione dei principi enunciati nella sentenza Vandemoortele/Commissione del 12 dicembre 1990 nei confronti di tutte le decisioni adottate posteriormente alla data della predetta sentenza (e non soltanto, come sostiene la Commissione, nei confronti delle decisioni successive alla pubblicazione della sentenza in parola nella Gazzetta ufficiale). Sicché, al momento del saldo finale per le operazioni relative al Bangladesh nel gennaio 1991, la Commissione non poteva operare alcuna trattenuta per le ritardate consegne, come la stessa Commissione ha in sostanza ammesso. Tuttavia, essa non era obbligata a compiere un riesame della situazione giuridica, quale era stata accertata in via definitiva prima della data della sentenza Vandemoortele/Commissione. La Cebag avrebbe dovuto impugnare le decisioni adottate nell' ottobre 1990 entro il termine di due mesi stabilito dall' art. 173. Decorso questo termine, le decisioni non potevano più essere impugnate ai sensi dell' art. 173. La sentenza Vandemoortele/Commissione non ha potuto incidere su questa situazione. Conformemente alla consolidata giurisprudenza della Corte, una sentenza della Corte emanata nell' ambito di procedimenti promossi da una diversa parte non può risolversi nella riapertura di un termine di decadenza: v. sentenze 17 giugno 1965, causa 43/64, Mueller/Consiglio (Racc. pag. 473); 17 novembre 1965, causa 55/64, Lens/Corte di giustizia (Racc. pag. 861); 8 marzo 1988, causa 125/87, Brown/Corte di giustizia (Racc. pag. 1619). Sebbene queste sentenze si riferissero tutte a cause di personale, il medesimo principio deve applicarsi in relazione ad azioni di annullamento ai sensi dell' art. 173. Qualsiasi altra soluzione sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto; se una sentenza della Corte avesse l' effetto di riaprire i termini di decadenza in favore di persone che non avevano tempestivamente impugnato delle decisioni delle quali erano destinatarie, le istituzioni potrebbero essere costrette al riesame di decisioni adottate molti anni prima. Pertanto, concludo nel senso che il ricorso della Cebag è tardivo in quanto è fondato sull' art. 173.
20. La circostanza che il ricorso sia irricevibile alla stregua dell' art. 173 non implica che esso sia irricevibile in forza di un' altra disposizione del Trattato. Infatti, mi sembra evidente che il tipo di azione di cui trattasi deve in via di principio poter essere esperito alla stregua di una qualche disposizione del Trattato, diversa dall' art. 173. Pur se si è molto discusso in ordine alla questione se la Cebag disponga di un rimedio contrattuale ai sensi dell' art. 181, nessuno sembra aver preso in considerazione la possibilità alternativa di un rimedio extracontrattuale, quale quello offerto dall' art. 178 del Trattato. Eppure dovrebbe essere logico ritenere che la domanda della Cebag, in quanto esula dalla sfera contrattuale, vada per ciò stesso considerata extracontrattuale.
21. In realtà, può reputarsi superfluo, alla luce delle circostanze del caso di specie, stabilire se l' azione sia contrattuale o extracontrattuale. I presupposti materiali della responsabilità non sembrano diversi: in entrambi i casi, la Commissione è responsabile per un atto illegittimo rappresentato dal compimento di trattenute rispetto all' importo spettante alla Cebag, sebbene la vigente disciplina non offrisse alcun fondamento giuridico per operare tali trattenute. Dell' illegittimità dell' atto non può dubitarsi, avuto riguardo alla citata sentenza Vandemoortele/Commissione; né sussiste alcun dubbio in ordine all' effettività del conseguente pregiudizio sofferto dalla Cebag. E' parimenti assodato che, in forza dell' art. 18, n. 6, del regolamento n. 2200/87, nel quale si fa riferimento al "tasso praticato dalla Commissione", la Cebag ha diritto al versamento degli interessi al suddetto tasso, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della domanda, dal momento che tale tasso è richiesto dalla ricorrente (v. sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag.I-3061, punto 36 della motivazione).
22. Quanto ai presupposti processuali, l' unico aspetto in relazione al quale i due gravami potrebbero differire in modo significativo è costituito dal diverso termine di prescrizione applicabile. Un' azione per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell' art. 178 del Trattato soggiace al termine di prescrizione quinquennale stabilito nell' art. 43 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia. Un' azione contrattuale ex art. 181 si presume soggetta al termine di prescrizione stabilito "dalla legge applicabile al contratto in causa" (v. art. 215, primo comma, del Trattato). In difetto di una clausola sulla scelta della legge applicabile, non sarebbe agevole stabilire la legge applicabile e, come rilevato nell' ambito delle mie conclusioni nella causa Haniel Spedition/Commissione, citata, non sarebbe affatto auspicabile che le operazioni relative all' aiuto alimentare fossero assoggettate a diritti nazionali differenti, in dipendenza forse dal luogo dove è stabilito l' aggiudicatario. La "legge applicabile al contratto" potrebbe ovviamente intendersi, sic et simpliciter, come norme dettate nel regolamento n. 2200/87, integrate all' occorrenza dai principi generali del diritto comunitario. Poiché il regolamento non fissa alcun termine di prescrizione, la soluzione potrebbe essere quella di applicare in via analogica l' art. 43 dello Statuto e stabilire che l' azione deve essere proposta entro un termine di cinque anni dal verificarsi dell' evento lesivo. Se si accogliesse questa soluzione, non sussisterebbe alcuna differenza a seconda che la presente azione sia considerata contrattuale o extracontrattuale. Un' altra soluzione sarebbe quella di considerare che, in difetto di espresse limitazioni temporali, l' azione contrattuale è prescritta soltanto se il ritardo del ricorrente nell' esperimento della medesima equivalga a rinuncia al diritto di agire: v. sentenza 1 marzo 1962, causa 25/60, De Bruyn/Parlamento (Racc. pag. 39, in particolare pag. 55). In nessuna delle suddette ipotesi la domanda in esame potrebbe considerarsi prescritta.
23. Resta infine da stabilire se un rimedio contrattuale o extracontrattuale possa essere esperito nel caso in cui l' azione abbia oggetto identico a quello di un' azione di annullamento che sia irricevibile, in ipotesi, perché scaduto il termine di prescrizione. La Corte ha già avuto modo di affermare che un atto amministrativo che non è stato annullato non può di per sé costituire un atto illegittimo dell' amministrazione e non può quindi dare origine ad un' azione di risarcimento danni: v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195).
24. Sennonché la decisione in parola è stata severamente criticata [v. gli autori citati dall' avvocato generale Roemer nelle conclusioni presentate nella sentenza 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975, in particolare pag. 991)] e, nella giurisprudenza più recente, la Corte ha sottolineato che l' azione di risarcimento ha un' autonoma natura ed è soggetta a condizioni proprie di ricevibilità: v., ad esempio, sentenza 17 dicembre 1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmuehle/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 3211). A fortiori, all' azione contrattuale prevista dall' art. 181 va del pari riconosciuta un' autonoma natura.
25. E' bensì vero che la Corte, nella sentenza 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione (Racc. pag. 753, punto 33 della motivazione), sembrò ribadire la giurisprudenza Plaumann limitandola al caso eccezionale in cui l' azione risarcitoria fosse intesa al pagamento di un' importo equivalente a quello che alla ricorrente era stato imposto di pagare in forza di una decisione individuale, per modo che la domanda costituiva in realtà una domanda di revoca della decisione individuale in parola. E' altresì vero che, in una serie di cause in materia di personale, la Corte ha affermato che una persona, pur potendo proporre un' azione di risarcimento senza essere obbligata a chiedere contemporaneamente l' annullamento dell' atto illegittimo che ha prodotto il danno, non può tuttavia avvalersi di tale strumento per eludere una causa di irricevibilità di un' azione di annullamento inerente alla stessa illegittimità ed intesa ad ottenere lo stesso risultato patrimoniale: v., ad esempio, sentenza 12 novembre 1981, causa 543/79, Birke/Commissione e Consiglio (Racc. pag. 2669, punto 28 della motivazione). Tuttavia, la decisione in parola ed altre analoghe possono spiegarsi per il fatto che un dipendente della Comunità non può in nessun caso esperire un' azione ai sensi dell' art. 178, in riferimento ad una controversia sorta nell' ambito del rapporto di servizio tra il dipendente stesso e la sua istituzione: v., ad esempio, sentenza 22 ottobre 1975, causa 9/75, Meyer-Burckhardt/Commissione (Racc. pag. 1171, in particolare pag. 1181, punto 7 della motivazione).
26. Quanto al tentativo della Corte, nella sentenza Krohn/Commissione, citata, di distinguere tra le situazioni nelle quali l' azione risarcitoria è completamente autonoma e quelle nelle quali l' azione risarcitoria non può essere esperita in quanto intesa ad ottenere un risultato identico a quello di un' azione di annullamento che sia irricevibile, nutro seri dubbi sulla fondatezza di una tale distinzione. Come ha rilevato l' avvocato generale Mancini, nelle conclusioni presentate nella causa Krohn/Commissione, (v. pag. 762):
"(...) l' azione per danni è autonoma o non lo è; e, se lo è, non si vede perché la scelta di questo strumento, coi suoi più limitati effetti, debba in astratto considerarsi elusiva del ricorso d' annullamento".
Deve inoltre tenersi presente che le condizioni di ricevibilità stabilite dall' art. 173, secondo comma, con riguardo sia al locus standi sia ai termini di presentazione del ricorso, sono estremamente restrittive. Estendendosi tali condizioni oltre la loro naturale sfera di applicazione per includervi altre forme di azione, il sistema di tutela giurisdizionale prefigurato dal Trattato ne risulterebbe gravemente affievolito.
27. Dai rilievi sopra svolti, concludo che la circostanza che l' azione sarebbe prescritta ove fondata sull' art. 173 non preclude alla Corte la possibilità di accogliere la pretesa risarcitoria della Cebag fondandosi sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Commissione.
Conclusione
28. Conseguentemente, propongo alla Corte di:
1) condannare la Commissione a corrispondere alla ricorrente l' importo di 65 093,10 ECU, maggiorato degli interessi al saggio normale praticato dalla Commissione, con decorrenza dal 23 ottobre 1990 per l' azione n. 760/89 e dal 31 ottobre 1990 per le azioni nn. 401/89 e 759/89;
2) condannare la Commissione alle spese.
(*) Lingua originale: l' inglese.
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