Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa riguarda un ricorso proposto, a norma dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, dalla Koinopraxía Enóseon Georgikón Synetairismón Diacheiríseos Enchorión Proïónton Syn. P.E. (in prosieguo: la "KYDEP") contro il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee. La KYDEP chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di atti ed omissioni illeciti, commessi dalle predette istituzioni in occasione della loro attività normativa a seguito dell' incidente nucleare avvenuto a Cernobyl il 26 aprile 1986. A seguito di questo incidente una nube radioattiva ha coperto vasti territori dell' Europa, il che ha comportato la contaminazione di moltissime merci agricole.
2. La KYDEP è una cooperativa di diritto greco, con sede ad Atene e costituita da 93 associazioni di cooperative agricole. Essa acquista dai produttori greci, fra l' altro, cereali e legumi, che immagazzina e vende. Dalla raccolta del 1986 ha acquistato 634 162 152 tonnellate di frumento duro e 335 202 676 tonnellate di frumento tenero, per rivenderle nei paesi terzi, oppure presentarle all' organo di intervento.
La KYDEP deduce che ° con la loro attività o, appunto, con la loro inerzia, come esporrò in seguito dettagliatamente ° il Consiglio e la Commissione hanno agito illecitamente e che essa, vale a dire la KYDEP, per questo motivo non ha o non ha potuto vendere del tutto o presentare all' organo di intervento le quantità di frumento che aveva acquistato, o quantomeno, non ha potuto farlo alle condizioni che aveva sperato. Essa chiede pertanto alla Comunità il risarcimento del danno subìto.
Gli atti normativi del Consiglio e della Commissione impugnati dalla ricorrente
3. Prima di fornire un quadro ordinato dell' attività del Consiglio e della Commissione, censurata dalla ricorrente, vorrei osservare che gli atti normativi, adottati dalle istituzioni a seguito dell' incidente nucleare di Cernobyl, riguardavano (evidentemente) soprattutto le importazioni di merci agricole provenienti da alcuni paesi dell' Europa centrale ed orientale, in altri termini da paesi terzi. Orbene, le censure della ricorrente riguardano merci che essa aveva acquistato in Grecia e che aveva presentato all' organo di intervento o venduto in Grecia o esportato dalla Grecia. L' elemento centrale (ma mai chiaramente espresso) delle censure della KYDEP sembra quindi consistere nel fatto che le istituzioni comunitarie non si sono del pari operate quanto alla normativa e all' aiuto finanziario per merci originarie degli Stati membri, più in particolare della Grecia, o nel fatto che esse lo hanno fatto troppo tardi o erratamente.
Per quanto riguarda quest' ultimo punto, relativo all' aiuto finanziario a favore delle merci greche, le censure della KYDEP riguardano le misure che sono state adottate, o che (a torto, secondo la KYDEP) non sono state adottate o sono state adottate insufficientemente e che riguardano l' acquisto e/o la concessione di restituzioni all' esportazione da parte dell' ente d' intervento per il frumento originario della Grecia.
Nel prosieguo della mia analisi distinguerò fra dette due categorie di atti normativi. Esaminerò, anzitutto, le misure adottate dalle istituzioni per quanto riguarda, soprattutto, l' importazione e la vendita delle merci considerate provenienti dai paesi terzi di cui trattasi, in particolare le misure relative ai livelli massimi ammissibili di radioattività come essi sono stati fissati (paragrafi 4 e seguenti). In seguito, esaminerò le misure relative all' acquisto e alla concessione di restituzioni all' esportazione per le merci originarie della Grecia (paragrafi 10 e seguenti).
Misure relative ai limiti massimi ammissibili
4. Le prime misure ° di natura preparatoria ° erano di carattere generale. In una prima reazione all' incidente di Cernobyl, più in particolare nel comunicato stampa 29 aprile 1986, la Commissione rendeva noto, fra l' altro, che, a norma degli artt. 35 e 36 del Trattato CEEA, aveva chiesto agli Stati membri di inviarle informazioni sulla radioattività atmosferica e che essa aveva intenzione di iscrivere il problema all' ordine del giorno della prossima riunione del comitato scientifico e tecnico istituito dall' art. 31 del Trattato CEEA (1).
Una settimana più tardi, vale a dire il 6 maggio 1986, la Commissione inviava ° in base alla competenza generale attribuitale dagli artt. 155 del Trattato CEE e 124 del Trattato CEEA ° una raccomandazione agli Stati membri concernente il coordinamento delle misure che gli Stati membri avevano già adottato o avevano intenzione di adottare onde vietare lo smercio di prodotti agricoli radioattivi (2). Questa raccomandazione fissava limiti massimi di radioattività per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli ortofrutticoli (ma non per i cereali), e stabiliva il principio che gli Stati membri dovevano rispettare le stesse norme per i propri mercati e per i mercati di esportazione e dovevano riconoscere i controlli effettuati dagli altri Stati membri.
5. L' indomani, vale a dire il 7 maggio 1986, la Commissione adottava una prima misura per quanto concerne le importazioni provenienti dai paesi dell' Europa centrale ed orientale. Si trattava, più in particolare, di una decisione che sospendeva le importazioni provenienti dalla Bulgaria, dall' Ungheria, dall' ex Iugoslavia, dalla Polonia, dalla Romania, dall' ex Cecoslovacchia e dall' ex Unione sovietica (3).
Qualche giorno più tardi, il Consiglio, su proposta della Commissione, adottava il regolamento (CEE) 12 maggio 1986, n. 1388, relativo alla sospensione delle importazioni di taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi (4). Questo regolamento prevedeva un divieto temporaneo (fino al 31 maggio 1986), ma totale, delle importazioni di 11 categorie di prodotti agricoli (soprattutto la carne, il latte e i prodotti lattiero-caseari, nonché gli ortofrutticoli) originari dei paesi dell' Europa centrale ed orientale di cui al precedente capoverso (5). Il frumento e gli altri cereali o prodotti cerealicoli, vale a dire i prodotti di cui trattasi nella specie, non erano presi in considerazione.
6. Il 30 maggio 1986 il Consiglio adottava un nuovo regolamento, vale a dire il regolamento (CEE) n. 1707/86, che riguardava nuovamente le importazioni delle merci agricole originarie dei paesi terzi (6). Questo regolamento prevedeva sempre provvedimenti urgenti di natura temporanea. Tuttavia, contrariamente al precedente regolamento, riguardava tutte le merci agricole e i prodotti agricoli trasformati, destinati all' alimentazione umana, e quindi anche il frumento, e, invece di un divieto totale delle importazioni provenienti dai predetti sette paesi, fissava limiti massimi, al di sotto dei quali le importazioni erano consentite. In concreto, l' art. 3 disponeva che la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non poteva superare 370 Bq/kg per il latte e 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti considerati (7). Nel secondo 'considerando' si osservava che "può tuttavia rivelarsi opportuno riesaminare tali tolleranze applicabili ai paesi terzi alla luce delle decisioni comunitarie in materia di tolleranze interne di contaminazione".
7. Il regolamento n. 1707/86 riguardava quindi le importazioni provenienti da (alcuni) paesi terzi. Nel corso della riunione del Consiglio 30 maggio 1986, durante la quale detto regolamento veniva adottato (8), gli Stati membri stabilivano tuttavia che, per quanto concerne le merci originarie di altri Stati membri, considerati dallo stesso regolamento, essi non avrebbero applicato limiti massimi più restrittivi di quelli fissati dal regolamento per le importazioni provenienti da paesi terzi. Inoltre, essi ricordavano la precedente dichiarazione del 12 maggio 1986, nella quale si erano impegnati a non applicare alle merci originarie di altri Stati membri limiti massimi più restrittivi di quelli che essi applicavano per le merci nazionali.
Nel corso della stessa riunione del Consiglio, il Consiglio chiedeva alla Commissione di presentare quanto prima possibile proposte, in base alle pertinenti disposizioni del Trattato CEEA, onde completare le norme vigenti in materia di tutela della popolazione ed istituire una procedura per poter far fronte in futuro a situazioni urgenti.
8. La validità del regolamento (CEE) n. 1707/86, che inizialmente sarebbe dovuta scadere il 30 settembre 1986, veniva prorogata due volte. Il 22 dicembre 1987 il Consiglio adottava due nuovi regolamenti. Il primo di questi regolamenti, vale a dire il regolamento (CEE) n. 3955/87, riguarda nuovamente le importazioni di prodotti agricoli originari di paesi terzi (9). Questo regolamento riprende essenzialmente, senza apportarvi una modifica sostanziale di rilievo, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1707/86: gli stessi limiti massimi sono stati mantenuti in vigore per una durata di due anni per le stesse merci originarie degli stessi paesi (10).
Il secondo regolamento, vale a dire il regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954 (11), ha una durata di validità illimitata. Ai sensi del suo art. 1, esso definisce "la procedura per la determinazione dei livelli massimi ammissibili di radioattività dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali". In altri termini, questo regolamento accoglie l' istanza del Consiglio di istituire un procedimento che consenta in futuro di far fronte alle situazioni urgenti (v., supra, paragrafo 7).
9. Secondo il procedimento contemplato dal regolamento da ultimo citato, la Commissione, qualora riceva comunicazione ufficiale di incidenti o di qualsiasi altra situazione di emergenza radioattiva "comprovante che i livelli massimi ammissibili di cui all' allegato possono essere raggiunti o sono stati raggiunti" (v. in prosieguo), adotta immediatamente un regolamento che rende applicabili detti livelli massimi ammissibili (art. 2, n. 1). Previe consultazioni con esperti, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di regolamento entro il termine di un mese e il Consiglio può modificare o confermare tale proposta entro un determinato termine (art. 3, nn. 1-3). In caso contrario, i livelli figuranti nell' allegato rimangono in vigore fintantoché il Consiglio adotti una decisione o la Commissione ritiri la sua proposta (art. 3, n. 4).
I livelli figuranti nell' allegato, ai quali rinvia la precitata parte della frase dell' art. 2, n. 1, del regolamento, ammontano a 1 000 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari e a 1250 Bq/kg per gli altri prodotti alimentari per quanto attiene al cesio 134 e 137, oltre ad altri livelli per lo stronzio 90, lo iodio 131, il plutonio 239 e l' americio 241. Per quanto riguarda il cesio detti livelli sono quindi, per i prodotti alimentari diversi dai prodotti lattiero-caseari (quali il frumento), molto più elevati di quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1707/86 per le importazioni provenienti dai paesi terzi considerati (v., supra, paragrafo 6).
Misure per quanto concerne l' acquisto e la concessione di restituzioni all' esportazione da parte degli enti d' intervento
10. A questo proposito, anzitutto vorrei citare la comunicazione 24 luglio 1986 che la Commissione ha inviato con telex alle rappresentanze permanenti dei dodici Stati membri. Questa comunicazione recava la firma del signor Legras, direttore generale dell' agricoltura, e riguardava l' acquisto da parte degli enti d' intervento di merci contaminate dall' incidente di Cernobyl e la concessione di restituzioni all' esportazione per queste merci. Detta comunicazione svolge un ruolo importante nella argomentazione della KYDEP (v., in prosieguo, paragrafo 19). La cito per esteso:
"Si attira l' attenzione degli Stati membri sul fatto che le disposizioni comunitarie in materia di acquisto all' intervento prevedono generalmente che i prodotti offerti debbono essere di qualità sana, leale e commerciale, oppure non devono contenere sostanze nocive alla salute umana. D' altronde, qualsiasi prodotto agricolo non commerciabile a causa delle sue caratteristiche non può essere oggetto di un contratto d' acquisto.
Inoltre, per quanto concerne i prodotti per i quali è riconosciuta una restituzione all' esportazione, si ricorda che, conformemente alle disposizioni dell' art. 15 del regolamento (CEE) n. 2730/79 (GUCE L 317 del 12.12.1979), la restituzione può essere concessa solamente ai prodotti di qualità sana, leale e commerciale e che non debbono essere esclusi dall' alimentazione umana a causa delle loro caratteristiche o del loro stato.
Tenendo conto di quanto precede e di quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio (GUCE L 146 del 31.5.1986), si deve ritenere che i prodotti che non rispettano i limiti di tolleranza di radioattività fissati dall' art. 3 di detto regolamento non soddisfino le condizioni richieste per l' acquisto all' intervento o per la restituzione all' esportazione. Pertanto gli esborsi finanziari relativi non saranno presi a carico dal FEAOG" (12).
11. La Commissione non si è limitata a quest' ultima misura. Col regolamento (CEE) 2 settembre 1988, n. 2751 (13), essa ha anche adottato una speciale misura d' intervento per il frumento duro in Grecia, in particolare per il frumento della raccolta 1986. Questa misura è stata adottata in base all' art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727 (14), il quale prevede che speciali misure d' intervento possono essere adottate quando ciò sia richiesto dalla situazione di mercato di alcune regioni della Comunità. La misura speciale d' intervento, che è stata così adottata per il frumento duro in Grecia, consisteva nella concessione di una restituzione all' esportazione per 300 000 tonnellate di frumento duro, esportato dalla Grecia e di cui il 40% doveva provenire dalla raccolta greca del 1986.
I principi fondamentali della responsabilità extracontrattuale
12. Può essere utile cominciare l' esame dei mezzi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di risarcimento ricordando i principi fondamentali della responsabilità extracontrattuale della Comunità. A questo scopo, citerò i punti 12 e 13 della motivazione della sentenza della Corte 19 maggio 1992, pronunciata nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90:
"L' art. 215, secondo comma, del Trattato dispone che in materia di responsabilità extracontrattuale la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comunemente accolti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i danni arrecati dalle sue istituzioni nell' esercizio delle loro funzioni. La portata di detta disposizione è stata precisata nel senso che, nel caso di atti normativi che implicano scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità sorge solo in caso di violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209, punti 4-6 della motivazione). Più specificamente, in un contesto normativo come quello della fattispecie, caratterizzato dall' esercizio di un ampio potere discrezionale, indispensabile alla realizzazione della politica agricola comune, la responsabilità della Comunità può sorgere solo se l' istituzione interessata ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri (v., in particolare, sentenza 25 maggio 1978, già ricordata, punto 6 della motivazione).
E' inoltre principio consolidato dalla giurisprudenza che la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che il danno lamentato ecceda l' ambito dei normali rischi economici inerenti alle attività nel settore interessato (v. sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks-Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 11; cause riunite 241/78, 242/78, da 245/78 a 250/78, DGV/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017, punto 11; cause riunite 261/78 e 262/78, Interquell Staerke-Chemie/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3045, punto 14; cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères/Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 11)" (15).
13. Nella causa ora in esame occorre quindi chiedersi anzitutto se vi sia stata nella specie una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli. La KYDEP fa riferimento a cinque violazioni di questo tipo, che riguardano l' art. 39, n. 1, lett. b e c, del Trattato CEE, e, rispettivamente, il principio di non discriminazione, il principio di proporzionalità, la valutazione manifestamente errata dei fatti e il principio della libera circolazione delle merci e della libera esportazione. La Commissione e il Consiglio negano che sussistano tutte dette violazioni e chiedono che sia respinta la domanda della KYDEP, senza che occorra esaminare gli altri presupposti della responsabilità, in particolare l' esistenza del danno e il nesso di causalità.
L' asserita violazione dell' art. 39, n. 1, lett. b e c, del Trattato CEE
Le censure della ricorrente contro il Consiglio
14. L' art. 39, n. 1, del Trattato CEE elenca gli scopi della politica agricola comune. Basandosi sui 'considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, recante l' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (16), la KYDEP deduce ° senza essere contraddetta al riguardo dal Consiglio o dalla Commissione ° che nel settore dei cereali i principali scopi sono in particolare l' obiettivo di garantire un tenore di vita equo alla popolazione agricola e quello di stabilizzare i mercati. A suo avviso, il Consiglio ha ignorato tali scopi non adottando, all' epoca dell' incidente di Cernobyl, una decisione comunitaria concernente l' intervento, l' esportazione e il commercio intracomunitario dei cereali. Questa omissione sarebbe tanto più grave in quanto il Consiglio avrebbe fatto sorgere alcune aspettative in tal senso, annunciando, nel secondo 'considerando' del regolamento (CEE) n. 1707/86, una decisione comunitaria in materia di limiti interni di contaminazione (17). Il Consiglio sarebbe stato anche tenuto ad adottare tali misure a norma dell' art. 8 del predetto regolamento (CEE) n. 2727/75 (v., supra, paragrafo 11).
Nella replica al controricorso del Consiglio, la KYDEP ha precisato che il Consiglio, se avesse adottato misure speciali di intervento in base al summenzionato art. 8, avrebbe dovuto adottare a questo proposito misure direttamente adeguate ai problemi dei produttori e dei commercianti. Se ho ben compreso, la KYDEP avrebbe quindi voluto che il Consiglio accordasse ad essa, o quantomeno al settore greco dei cereali, uno speciale aiuto finanziario per neutralizzare le conseguenze dell' incidente di Cernobyl.
15. Contro detta censura il Consiglio deduce i seguenti argomenti. Esso fa valere, in primo luogo, che all' epoca dell' incidente di Cernobyl le istituzioni non erano debitamente competenti in forza del diritto comunitario e, in particolare, che non vi era una procedura che consentisse di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva in caso di estrema urgenza (18). E' vero che l' art. 2, lett. b, del Trattato CEEA prevede che la Comunità europea dell' energia atomica debba stabilire norme di sicurezza uniformi per la tutela sanitaria della popolazione e vigilare sulla loro applicazione. Tale disposizione è stata attuata da varie direttive del 1959, successivamente sostituite dalla direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (19). Dette direttive non contengono però norme che fissino i livelli massimi di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari a seguito di un incidente nucleare. E' comunque vero che l' art. 45, n. 4, della predetta direttiva 15 luglio 1980 dispone che "ciascuno Stato membro, per l' eventualità che abbiano a verificarsi incidenti, stabilisce: a) i livelli di intervento, nonché i provvedimenti da adottare da parte delle competenti autorità (...)". Del resto, è conformemente a tale disposizione che gli Stati membri hanno fissato, subito dopo l' incidente di Cernobyl, i limiti massimi a livello nazionale. Inoltre, all' atto dell' adozione del regolamento (CEE) n. 1707/86, essi si sono impegnati a non applicare per le importazioni originarie di altri Stati membri limiti massimi più restrittivi di quelli che essi applicavano per i prodotti nazionali (v. paragrafo 7). Essi hanno infatti ripreso i limiti massimi che erano stati fissati per le importazioni provenienti da paesi terzi (v. paragrafo 28).
A questo proposito, il Consiglio osserva anche che l' ambito normativo in vigore all' epoca dell' incidente di Cernobyl, che in seguito si è rivelato insufficiente, corrispondeva alle esigenze e alle cognizioni scientifiche dell' epoca. Prima dell' incidente di Cernobyl, in genere si ammetteva negli ambienti scientifici che gli effetti di un incidente nucleare si sarebbero avvertiti soltanto in una zona limitata. In effetti, i due precedenti principali incidenti nucleari, vale a dire quello della Three Mile Island negli Stati Uniti e quello di Windscale nel Regno Unito, non avevano avuto che effetti locali. Si era pertanto tenuto conto, non solo nella Comunità, ma anche in seno alle competenti organizzazioni internazionali, soltanto dei livelli di radioattività ammissibili ai quali l' organismo umano è direttamente esposto in caso di incidente. Più precisamente, non vigevano norme, riconosciute a livello internazionale, per quanto attiene ai livelli ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari. Soltanto la US Food and Drug Administration aveva adottato norme sin dal 1982.
16. Per quanto concerne la facoltà di adottare misure speciali d' intervento, contemplata dall' art. 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il Consiglio osserva che ci si è anche avvalsi di tale facoltà, in particolare col regolamento (CEE) della Commissione 2 settembre 1988, n. 2751, relativo ad una misura speciale d' intervento per il frumento duro in Grecia (v., supra, paragrafo 11). Il Consiglio osserva inoltre che né il Trattato né il regolamento n. 2727/75 lo obbligano ad adottare misure di compensazione finanziaria diretta per le perdite subite dai produttori a seguito di catastrofi naturali o di altri eventi eccezionali. Per contro, l' art. 92, n. 2, lett. b, del Trattato CEE dispone che gli Stati membri possono accordare aiuti in tal caso.
Infine, il Consiglio si chiede se l' art. 39 del Trattato CEE costituisca effettivamente una norma giuridica superiore a tutela dei singoli, la cui violazione possa comportare la responsabilità della Comunità a causa di atti normativi. A questo proposito, esso rinvia ad un' osservazione al riguardo dell' avvocato generale Capotorti: "Gli interessi dei destinatari della politica agricola comune ne ricevono sicuramente protezione, ma non sotto forma di attribuzione di diritti soggettivi" (20).
17. Posso senz' altro aderire agli argomenti del Consiglio. La KYDEP non dimostra affatto l' esistenza di una "violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli", ed essa non prova neanche che il Consiglio "ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri" (v. paragrafo 12). Indipendentemente dalla questione se l' art. 39 costituisca una norma giuridica superiore che tutela i singoli, non penso in ogni caso che vi sia stato un atto illecito o un' omissione illecita né, a maggior ragione, una colpa sufficientemente grave. Come giustamente osserva il Consiglio, nessuna disposizione del diritto comunitario lo obbligava ad adottare misure di compensazione finanziaria per le perdite subite dai produttori greci di cereali a seguito dell' incidente nucleare di Cernobyl. Più in particolare, un obbligo del genere non può essere dedotto dalla disposizione generale di cui all' art. 39 del Trattato CEE, che menziona quali scopi della politica agricola comune l' obiettivo di garantire un tenore di vita equo per la popolazione agricola e quello della stabilizzazione dei mercati. L' art. 8 del suddetto regolamento (CEE) n. 2727/75 rende possibile l' adozione di speciali misure d' intervento, ma non la rende obbligatoria. Del resto, la Commissione ha effettivamente adottato, col suddetto regolamento (CEE) n. 2751/88, una misura speciale d' intervento per il frumento duro appartenente alla raccolta del 1986, originaria della Grecia.
Ritengo anche che abbia ragione il Consiglio quando esso afferma ° senza che KYDEP confuti tale asserzione con argomenti concreti ° che, secondo il diritto comunitario all' epoca dell' incidente di Cernobyl, era compito degli Stati membri fissare i livelli massimi di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari in caso di incidente nucleare. La mancanza di norme comunitarie già in vigore, o di una procedura che consentisse di adottarne d' urgenza, difficilmente può essere addebitata alle istituzioni ° se ho ben compreso, del resto la KYDEP ad esse non lo rimprovera nemmeno °, poiché l' incidente di Cernobyl e le sue conseguenze a grande distanza erano di per sé qualcosa di completamente nuovo.
Le censure della ricorrente contro la Commissione
18. In relazione alla suddetta censura contro il Consiglio, la KYDEP sostiene che la Commissione ha presentato troppo tardi una proposta di regolamentazione definitiva per quanto concerne la contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari. Nel corso della sua riunione 30 maggio 1986, durante la quale è stato adottato il regolamento (CEE) 1707/86, il Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare "immediatamente" proposte di una regolamentazione concernente, fra l' altro, la contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari (v., supra, paragrafo 7). Soltanto tredici mesi più tardi, vale a dire il 2 luglio 1987, la Commissione ha presentato una proposta, poi divenuta il regolamento (Euratom) n. 3954/87 (v., supra, paragrafo 8).
La Commissione non nega tali fatti, ma sostiene che un periodo di tredici mesi è nella specie un periodo ragionevole e che esso non dipende dalla sua inerzia, ma dalla complessità della materia e dalle opinioni divergenti fra gli esperti. Come ha anche rilevato la KYDEP nella sua replica al Consiglio, durante i detti tredici mesi la Commissione ha organizzato fra l' altro un simposio internazionale, al quale hanno partecipato cento esperti di ventisette paesi e rappresentanti delle competenti organizzazioni internazionali.
Devo constatare che la KYDEP si limita soltanto ad affermare che un periodo di tredici mesi è troppo lungo e che essa non confuta affatto gli argomenti formulati in senso contrario dalla Commissione. Del resto, di per sé un periodo di tredici mesi non mi sembra particolarmente lungo, almeno in una materia tecnica complessa e tenuto conto delle circostanze del tutto nuove. Questo argomento della KYDEP dev' essere quindi respinto.
19. La KYDEP rimprovera inoltre alla Commissione di aver aggravato i problemi del settore dei cereali in Grecia inviando il 24 luglio 1986, mediante telex, una comunicazione agli Stati membri (v., supra, paragrafo 10). A suo avviso, questa comunicazione era del tutto illegittima e ha prodotto un grave danno. In sostanza, essa avrebbe comportato il divieto di presentare agli organi d' intervento merci agricole la cui radioattività superasse i limiti da essa citati o di accordare restituzioni all' esportazione per tali prodotti.
Secondo la Commissione la comunicazione non era affatto illegittima. Essa deve essere considerata dal punto di vista giuridico un nota dichiarativa o interpretativa, inviata dalla Commissione agli Stati membri nell' ambito della loro collaborazione amministrativa e con la quale essa ha ricordato agli Stati membri i principi di finanziamento delle spese agricole da parte del FEAOG. Queste norme sarebbero state applicate anche senza questo richiamo.
20. Posso aderire agli argomenti della Commissione. E' del tutto normale che, in quanto custode del diritto comunitario e autorità di gestione del FEAOG, la Commissione ricordi agli Stati membri le norme comunitarie che gli stessi Stati membri devono del pari applicare. E' altrettanto normale che, nell' ambito della collaborazione amministrativa con gli Stati membri, la Commissione fornisca al riguardo la sua interpretazione sull' applicazione delle norme in materia di finanziamento da parte del FEAOG ° dato che essa è tenuta in seguito ad applicare queste norme in occasione della liquidazione annuale dei conti del FEAOG (21).
Del resto, il telex censurato (per il testo integrale, v. paragrafo 10) mi sembra costituire una valida interpretazione delle disposizioni che esso cita o considera. L' art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 11 luglio 1977, n. 1569, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d' intervento (22), dispone quanto segue:
"Per essere accettati all' intervento i cereali debbono essere di qualità sana, leale e mercantile".
L' art. 15 del regolamento (CEE) della Commissione 29 novembre 1979, n. 2730, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli (23), è redatto in termini analoghi:
"Non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile e, se tali prodotti sono destinati all' alimentazione umana, quando la loro utilizzazione a tal fine sia esclusa o considerevolmente ridotta a causa delle loro caratteristiche o del loro stato".
Nel telex controverso la Commissione ha affermato, del tutto in conformità a detta disposizione, che le merci agricole che non rispettino i limiti massimi di radioattività fissati dal regolamento (CEE) n. 1707/86 (v. paragrafo 6) non possono essere considerate sane, leali e commerciabili e adatte al consumo umano ai sensi delle due precitate disposizioni. Se si possono ammettere detti limiti massimi (v., a questo proposito, paragrafi 27 e 28), siffatta interpretazione delle disposizioni mi sembra ragionevole.
21. La KYDEP contesta tale interpretazione rinviando al n. 2 del predetto art. 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77:
"Sono considerati di qualità sana, leale e mercantile i cereali che presentano la colorazione caratteristica di ciascuno di essi, che sono privi di odori nonché di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo e che posseggono i requisiti qualitativi minimi specificati nell' allegato".
Poiché l' allegato non parla di radioattività, occorrerebbe dedurne a contrario che i cereali contaminati dalla radioattività devono essere considerati sani, leali e commerciabili. Questo argomento non può essere considerato un argomento serio.
L' asserita violazione del principio di non discriminazione
22. L' art. 40, n. 3, secondo capoverso, ultima frase, del Trattato CEE dispone che l' organizzazione comune dei mercati "deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità". Secondo la KYDEP le istituzioni comunitarie hanno violato questo principio di non discriminazione non adottando provvedimenti speciali a favore del settore dei cereali in Grecia. Il territorio greco sarebbe stato molto più danneggiato del resto della Comunità dagli effetti dell' incidente di Cernobyl. La mancanza di misure speciali a favore della Grecia costituirebbe quindi una discriminazione.
Secondo la KYDEP, l' esistenza di una discriminazione risulta anche dal raffronto fra i due regolamenti che il Consiglio ha adottato il 22 dicembre 1987 (v. paragrafo 8). Il regolamento (CEE) n. 3955/87, adottato in detta data, ha confermato le misure adottate precedentemente per le merci agricole importate da paesi terzi, compresi i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva pari a 370 Bq/kg per il latte e a 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti considerati (v. paragrafo 6). Per contro, il regolamento (Euratom) n. 3954/87, recante la stessa data, fissa livelli massimi ammissibili più elevati per gli incidenti futuri, vale a dire 1 000 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari e 1 250 Bq/kg per gli altri prodotti alimentari. Questa differenza non sarebbe oggettivamente giustificata.
La KYDEP sostiene infine che il trattamento discriminatorio del settore dei cereali in Grecia dopo l' incidente di Cernobyl è stato aggravato anche dal fatto che, benché i cereali non potessero essere smerciati, la Commissione ha comunque riscosso un' indennità di corresponsabilità per 2 367 000 tonnellate di cereali greci di cui trattasi.
23. Secondo me, questo argomento della KYDEP è infondato, alla luce della giurisprudenza della Corte: "Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la discriminazione consiste nel trattare in modo diverso situazioni identiche e in modo identico situazioni diverse (sentenza 23 febbraio 1983, causa 8/82, Wagner, Racc. pag. 371)" (24). Al riguardo la KYDEP sostiene che il settore dei cereali in Grecia si trovava in una diversa situazione, ma è stato trattato come il resto della Comunità. Per quanto concerne la parità di trattamento, il Consiglio osserva che misure speciali sono state effettivamente adottate a favore della Grecia, in particolare mediante il regolamento (CEE) n. 2571/88 (v. paragrafo 11). Per quanto concerne la situazione diversa, il Consiglio e la Commissione rilevano che la Grecia non è stata l' unica regione della Comunità ad essere gravemente danneggiata dall' incidente di Cernobyl. Dalle cifre che la Commissione ha presentato alla Corte emerge che due regioni della Comunità, vale a dire il Sud della Germania e il Nord dell' Italia, hanno subito una contaminazione radioattiva maggiore della Grecia. La KYDEP ribatte che queste cifre riguardano la contaminazione del terreno, e non necessariamente corrispondono in modo lineare al grado di contaminazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, la KYDEP non fornisce alcuna cifra né altra indicazione da cui risulti che il grado di contaminazione delle merci agricole, in particolare il frumento, sarebbe stato più elevato in Grecia che nel resto della Comunità (25). Ne deduco che la KYDEP non ha fornito la prova del fatto che il settore dei cereali in Grecia ha subìto una discriminazione: quando è stato dimostrato che la situazione greca era diversa da quella di altre regioni della Comunità, se ne è tenuto conto per misure speciali adottate a favore della Grecia.
24. Non può neanche convincerci l' argomento della KYDEP, basato sul confronto fra i due regolamenti del 22 dicembre 1987. Come il Consiglio e la Commissione giustamente osservano, questi due regolamenti hanno contenuti e scopi diversi. Il regolamento (CEE) n. 3955/87 riguardava specificamente le conseguenze dell' incidente di Cernobyl. I livelli massimi di contaminazione radioattiva, che esso confermava, erano ragionevoli e giustificati alla luce delle circostanze di fatto concrete e dei dati scientifici disponibili all' epoca (v., in prosieguo, paragrafi 27 e 28). Per contro, il regolamento (Euratom) n. 3954/87 non stabilisce misure concrete a seguito di un fatto concreto, ma determina il procedimento per fissare i livelli massimi di contaminazione radioattiva in caso di incidenti nucleari futuri. Dagli artt. 2, n. 1, e 3, n. 4, di questo regolamento (v., supra, paragrafo 9) emerge che le cifre figuranti nell' allegato a detto regolamento si applicano in attesa o in mancanza di una decisione che fissi, in funzione delle circostanze del caso concreto, livelli massimi di contaminazione radioattiva. Poiché tali livelli massimi svolgono in tal caso una funzione sussidiaria e si applicano provvisoriamente, nell' attesa che dati concreti siano disponibili, mi sembra normale che gli stessi si situino ad un livello elevato. In ogni caso, dal confronto fra detti livelli massimi sussidiari con i livelli massimi specifici del regolamento (CEE) n. 3955/87 non si può dedurre che vi è stata discriminazione, poiché questi due livelli massimi si basano su ipotesi diverse, più in particolare, sulla situazione concreta di Cernobyl e, rispettivamente, sulla situazione ipotetica generale di incidenti futuri.
25. Infine, ritengo che la KYDEP non abbia neanche dimostrato che vi è stata violazione del principio di non discriminazione per il fatto che è stata riscossa un' indennità di corresponsabilità per cereali che non venivano in considerazione per un intervento. L' art. 4, n. 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579 (26), dispone che il prelievo di corresponsabilità si applica ai cereali oggetto di una delle seguenti operazioni: una prima trasformazione, un acquisto all' intervento o un' esportazione sotto forma di grani. Orbene, secondo la Commissione, tutta la produzione greca di cereali del 1986 e del 1987 (anni durante i quali è sorto il problema della radioattività) è stata trasformata od esportata. E' stato possibile farlo senza pericoli poiché il tasso di radioattività diminuisce in caso di trasformazione o in quanto i cereali contaminati sono stati mescolati con altri cereali, con la conseguenza che il tasso di radioattività finale era sufficientemente basso (27).
La KYDEP non ha assolutamente confutato, e neanche contestato, siffatte asserzioni della Commissione relative ai fatti.
L' asserita violazione del principio di proporzionalità
26. Secondo la KYDEP, le istituzioni comunitarie hanno violato il principio di proporzionalità adottando le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1707/86 (v. paragrafo 6). Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questo principio esige "che le misure imposte dagli atti delle istituzioni comunitarie siano idonee a raggiungere lo scopo perseguito e non eccedano i limiti di quanto sia all' uopo necessario" (28).
A tenore del suo terzo 'considerando' , il regolamento (CEE) n. 1707/86 mirava a far sì che "prodotti agricoli e trasformati destinati all' alimentazione umana che potrebbero essere contaminati vengano immessi nella Comunità soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi fra la Comunità e paesi terzi, l' unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico".
Se ho ben compreso i suoi argomenti, la KYDEP deduce che tali misure adottate eccedevano quanto era necessario per raggiungere detti scopi. Più in particolare, essa afferma che i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva (370 Bq/kg per il latte e 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti considerati, compresi i cereali; v. paragrafo 6) che sono stati fissati erano più restrittivi di quanto necessario per garantire la salute del consumatore.
27. Non comprendo molto bene in base a quale fondamento la KYDEP ritenga di poter asserire tale violazione del principio di proporzionalità. In altri punti della sua argomentazione, essa afferma che i livelli massimi ammissibili non erano scientificamente giustificati. Nel quarto 'considerando' del regolamento (CEE) n. 1707/86 il Consiglio ha ammesso che "la riflessione scientifica sui livelli minimi di riferimento deve essere ancora approfondita", ma ha aggiunto che "conviene tuttavia fissare, per motivi e secondo procedure d' urgenza, tolleranze massime provvisorie". Come in udienza ha affermato il rappresentante della Commissione ° senza che la KYDEP abbia minimamente confutato tali asserzioni ° non è possibile neanche attualmente stabilire quali cifre siano scientificamente corrette o pacifiche. Tale possibilità era ancora più aleatoria subito dopo l' incidente di Cernobyl che, come si è più volte già rilevato, era del tutto nuovo e imprevedibile quanto alla natura dei suoi effetti. La Commissione sostiene ° ancora una volta senza che la KYDEP confuti tali asserzioni ° di aver basato le sue proposte su tutte le informazioni scientifiche disponibili e tenendo conto delle reazioni dell' opinione pubblica e delle pubbliche amministrazioni nei vari Stati membri e nei paesi terzi. Infatti, vari Stati membri e paesi terzi avevano già adottato misure o erano sul punto di adottarne, e il rigore dei livelli massimi di contaminazione radioattiva dipendeva dalla sensibilità per i problemi dell' ambiente avvertita dall' opinione pubblica nei vari paesi.
28. Penso che le istituzioni comunitarie avessero il diritto di fissare limiti massimi uniformi tenendo conto di tali differenze, onde giungere ad una media accettabile da parte di tutti gli Stati membri. Tale scopo è stato raggiunto anche mediante il regolamento (CEE) n. 1707/86 e le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri, sia per quanto concerne le importazioni provenienti dai paesi terzi, sia per quanto riguarda il commercio intracomunitario: come osserva la Commissione ° di nuovo senza che la KYDEP confuti tali osservazioni °, tutti gli Stati membri hanno ripreso, per il commercio intracomunitario, i livelli massimi che erano stati fissati dal regolamento per le importazioni provenienti dai paesi dell' Europa centrale e orientale (v., supra, paragrafi 6 e 7) e anche venti paesi terzi hanno ripreso le stesse norme. Secondo me, questa convergenza può essere considerata un' indicazione del fatto che i livelli massimi fissati dal regolamento (CEE) n. 1707/86 non erano aberranti, tenuto conto degli elementi relativi ai fatti e dei dati scientifici disponibili, poco numerosi a quell' epoca. Poiché nessun elemento nuovo è emerso in seguito, da cui si sarebbe potuto dedurre la loro inadeguatezza, mi sembra del pari giustificato che i limiti massimi, adottati dal regolamento (CEE) n. 1707/86 come limiti provvisori, siano stati confermati in seguito dal regolamento (CEE) n. 3955/87. Oltre all' argomento relativo al confronto col regolamento (Euratom) n. 3954/87, che ho già respinto (v. paragrafo 24), la KYDEP non adduce peraltro alcun altro argomento volto a provare che detti livelli massimi erano più restrittivi di quanto fosse necessario. Non vi è quindi alcuna prova di una violazione del principio di proporzionalità.
L' asserita valutazione manifestamente errata dei fatti
29. La KYDEP sostiene che i limiti massimi, come essi sono stati fissati dal regolamento n. 1707/86, evidenziano una valutazione manifestamente errata dei fatti. Come si è già affermato (v. paragrafo 6), l' art. 3 di detto regolamento disponeva quanto segue:
"La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non dev' essere superiore a:
° 370 Bq/kg per il latte delle voci 04.01 e 04.02 della tariffa doganale comune, nonché per le derrate alimentari destinate all' alimentazione particolare dei lattanti durante i primi 4-6 mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come 'preparazioni per lattanti' ,
° 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati".
Secondo la KYDEP, tale disposizione è inficiata da due vizi di rilievo: in primo luogo, essa fissa soltanto per il latte il livello massimo di radioattività nella fase del commercio al minuto, e non per i cereali e per gli altri prodotti; in secondo luogo, la radioattività è misurata in base al frumento, benché il frumento non sia destinato direttamente al consumo umano, ma sia sempre dapprima trasformato in farina di frumento. Orbene, il frumento presenta un tasso di radioattività che di regola non è che metà di quello che viene misurato sul pericarpo (la parte del frutto che avvolge il seme) del frumento. Ne conseguirebbe che la farina fruisce di un trattamento manifestamente molto più favorevole del frumento.
30. Nel controricorso il Consiglio sottolinea nuovamente (v. già il paragrafo 15) che all' epoca dell' incidente di Cernobyl non vi erano norme riconosciute a livello internazionale in materia di livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari. Le norme fissate dal Consiglio nel regolamento 1707/86 si basavano su tutte le informazioni disponibili all' epoca: pareri degli esperti nazionali per quanto concerne la radioattività e i prodotti alimentari, raccomandazioni della Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni (CIPR) e istruzioni della US Food and Drug Administration. Del resto, i livelli che la Food and Agriculture Organization (FAO) ha proposto successivamente, vale a dire nel gennaio 1987, coincidevano all' incirca con quelli fissati dal regolamento n. 1707/86.
Nel controricorso la Commissione esamina separatamente i due punti controversi, sollevati dalla KYDEP. Per quanto concerne il trattamento diverso riservato al latte rispetto a tutti gli altri prodotti, la Commissione fa valere che soltanto per il latte è stato possibile fissare una norma per la fase del prodotto trasformato, perché per gli altri prodotti, in particolare il frumento, vi sono tanti diversi metodi di trasformazione e destinazioni finali che è praticamente impossibile fissare norme per i prodotti trasformati. Nella replica la KYDEP ha ribattuto soltanto che essa non era d' accordo con tale asserzione relativa ai fatti. Per quanto attiene inoltre al trattamento diverso riservato al latte, la Commissione osserva che la norma è più restrittiva per il latte che per gli altri prodotti, quale il frumento, e che essa non comprende quindi quale interesse la KYDEP possa avere a contestare tale distinzione.
Per quanto riguarda l' asserito trattamento più vantaggioso per la farina rispetto al frumento, la Commissione conferma che effettivamente il tasso di radioattività diminuisce notevolmente se il frumento è oggetto di un trattamento. Come si è sopra rilevato (paragrafo 25), ciò spiega anche perché in definitiva è stato comunque possibile vendere il frumento greco delle raccolte del 1986 e del 1987. La Commissione non comprende tuttavia come la KYDEP possa in tal caso ritenere di aver subìto un danno.
31. Tenuto conto della genericità degli argomenti della KYDEP, privi di un qualsiasi elemento di carattere scientifico o di altro tipo in grado di convincermi della loro fondatezza, e degli argomenti in senso contrario, addotti dal Consiglio e dalla Commissione, ritengo che anche su questo punto la domanda della KYDEP debba essere respinta. Infatti, essa non ha affatto dimostrato che il Consiglio "ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri". Del resto, condivido lo scetticismo della Commissione quanto all' interesse della KYDEP per i suoi stessi argomenti.
L' asserita violazione dei principi della libera circolazione delle merci e della libertà delle esportazioni
32. La KYDEP deduce che gli atti e le omissioni del Consiglio e della Commissione, in particolare la mancata adozione di una decisione comunitaria concernente gli interventi, le esportazioni e il commercio intracomunitario dei cereali (v., supra, paragrafo 14) e l' invio del telex da parte della Commissione in data 24 luglio 1986 (v. paragrafo 19), hanno avuto l' effetto di ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera esportazione, in particolare quanto al frumento con tasso di radioattività superiore a 600 Bq/kg.
33. Come all' udienza ha affermato anche il rappresentante della KYDEP, in realtà questa censura non è una censura a parte, ma un corollario o una spiegazione delle altre censure. Il Consiglio e la Commissione rinviano quindi ai loro mezzi di difesa dedotti contro altre censure, in particolare quella relativa all' asserita violazione dell' art. 39 del Trattato CEE: la Comunità non era competente ad adottare misure oltre a quelle che aveva adottato (v., supra, paragrafo 15), il telex controverso era del tutto legittimo (paragrafo 18) e tutte le misure adottate dalle istituzioni comunitarie e dagli Stati membri sono servite, per quanto possibile, all' unicità del mercato e al commercio con i paesi terzi (paragrafi 27 e 28). Poiché la KYDEP non adduce altri argomenti, anch' io posso rinviare alle mie precedenti considerazioni e dedurne che anche per quanto riguarda questo punto la domanda della KYDEP dev' essere respinta.
L' asserito danno e il nesso di causalità
34. Da quanto precede emerge che la KYDEP non è riuscita, secondo me, a dimostrare che il Consiglio e/o la Commissione hanno commesso un illecito tale da comportare la loro responsabilità a norma dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE. Di conseguenza, non è necessario esaminare l' asserito danno e il nesso di causalità, e la domanda della KYDEP dev' essere quindi respinta interamente. Poiché l' argomentazione della KYDEP quanto al danno e al nesso di causalità non è particolarmente chiara ° e non è stata chiarita neanche dopo il deposito da parte della KYDEP, su richiesta della Corte, di informazioni supplementari °, il Consiglio e la Commissione non hanno ancora potuto veramente replicare agli argomenti della KYDEP su questi punti. Qualora, contrariamente a quanto suggerisco, la Corte dovesse ritenere che la KYDEP abbia dimostrato sufficientemente l' esistenza di un illecito in capo al Consiglio e/o alla Commissione, queste istituzioni debbono in ogni caso essere poste in grado di presentare i loro argomenti su tali punti.
Conclusione
35. Alla luce di tutto quanto precede, suggerisco alla Corte di respingere il ricorso della KYDEP e di condannare la KYDEP alle spese.
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - La Commissione ha allegato detto comunicato stampa al suo controricorso.
(2) - Raccomandazione della Commissione 6 maggio 1986, 86/156/CEE, indirizzata agli Stati membri concernente il coordinamento delle misure nazionali adottate per i prodotti agricoli a seguito delle ricadute delle scorie radioattive provenienti dall' Unione Sovietica (GU L 118, pag. 28).
(3) - Decisione della Commissione 7 maggio 1986, 86/157/CEE, recante sospensione, per taluni paesi dell' iscrizione nell' elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina e suina e delle carni fresche (GU L 120, pag. 66).
(4) - GU 1986, L 127, pag. 1.
(5) - In base a detto regolamento del Consiglio, la Commissione adottava altri due regolamenti, vale a dire il regolamento (CEE) 16 maggio 1986, n. 1505 (GU L 131, pag. 45), e il regolamento (CEE) 26 maggio 1986, n. 1603 (GU L 140, pag. 24).
(6) - GU 1986, L 146, pag. 88.
(7) - In base al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1707/86, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 5 giugno 1986, n. 1762 (GU L 152, pag. 41).
(8) - Documento del Consiglio, 7357/86, pag. 2; depositato dal Consiglio in allegato al suo controricorso.
(9) - GU 1987, L 371, pag. 14.
(10) - La validità di tale regolamento veniva prorogata successivamente dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4003 (GU 1989, L 382, pag. 4). Esso veniva sostituito in seguito dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 marzo 1990, n. 737 (GU L 82, pag. 1). Quest' ultimo regolamento, in vigore fino al 31 marzo 1995, adotta gli stessi limiti massimi, ma prevede un procedimento che consente di escludere dalla sfera di applicazione della normativa le merci la cui radioattività sia scesa al di sotto del livello esistente prima dell' incidente di Cernobyl.
(11) - GU 1987, L 371, pag. 11. A tenore del suo titolo, esso fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva .
(12) - Telex n. VS-S-1/1187/86 D1/GG/G8.
(13) - GU 1988, L 245, pag. 13.
(14) - Quale esso vigeva dopo la sua sostituzione mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 23 maggio 1986, n. 1579 (GU L 139, pag. 29), e la sua modifica mediante il regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1097 (GU L 110, pag. 7).
(15) - Sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a. (Racc. pag. I-3061, punti 12 e 13).
(16) - GU 1975, L 281, pag. 1; in seguito più volte modificato.
(17) - V., supra, paragrafo 6.
(18) - Come si è sopra osservato, tale procedimento è stato istituito soltanto col regolamento (Euratom) n. 3954/87 (v., supra, paragrafo 8).
(19) - Direttiva 80/836/Euratom (GU 1980, L 246, pag. 1).
(20) - Conclusioni dell' avvocato generale Capotorti 1 marzo 1978 nelle cause riunite 83/76 e 94/76, 5/77, 15/77 e 40/77, HNL, Racc. 1978, pag. 1230.
(21) - V. art. 5, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, concernente il finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).
(22) - GU 1977, L 174, pag. 15.
(23) - GU 1979, L 317, pag. 1.
(24) - Sentenza 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d' approvisionnement des Avirons (Racc. pag. 1525, punto 15).
(25) - Il solo fatto cui la KYDEP fa riferimento è che soltanto il governo greco ha chiesto, in seno al Consiglio e al comitato dei rappresentanti permanenti, misure speciali per compensare gli effetti dell' incidente di Cernobyl. A sostegno della sua asserzione, la KYDEP cita vari documenti del Consiglio. Secondo il Consiglio, si tratta di documenti che, a norma dell' art. 18 del regolamento interno del Consiglio (GU 1979, L 268, pag. 1), sono riservati e per i quali la KYDEP non ha chiesto alla Corte l' autorizzazione per produrli. Di conseguenza, la Corte non può prenderne conoscenza. In ogni caso, il fatto che vi sia stato soltanto un governo che abbia chiesto l' adozione di provvedimenti non può costituire la prova che un problema è importante solo per detto Stato membro.
(26) - GU 1986, L 139, pag. 29.
(27) - La Commissione ha presentato, in allegato alla controreplica, uno studio scientifico a spiegazione di tali fenomeni.
(28) - Sentenza 18 settembre 1986, causa 116/82, Commissione/Germania (Racc. pag. 2519, punto 21).
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