Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Due società francesi, che producono mangimi per animali, soprattutto a base di cereali, e vendono anche, in una certa misura, cereali, hanno presentato al Tribunal de grande instance di Pau (Francia) un ricorso contro l' amministrazione francese delle imposte, chiedendo il rimborso delle somme da loro versate fra il 1 luglio 1986 e il 31 maggio 1988 in base ad una tassa parafiscale. Esse hanno dedotto che la tassa è incompatibile col diritto comunitario.
Si tratta di una tassa che ha già costituito oggetto di una questione pregiudiziale deferita alla Corte da un altro organo giurisdizionale francese. La Corte si è pronunciata su questa questione pregiudiziale nella sentenza 19 novembre 1991, causa C-235/90, Aliments Morvan/Directeur des services fiscaux du Finistère (Racc. pag. I-5419, in prosieguo: la "sentenza Morvan").
2. La tassa è quindi già nota alla Corte e per questo motivo mi limiterò a ricordare brevemente le caratteristiche principali della stessa:
- essa è pagata dai collettori autorizzati, dai produttori di grano e dagli importatori su tutti i quantitativi di grano tenero, di grano duro, di orzo o di mais rivenduti a terzi, impiegati o importati;
- è riscossa al momento della rivendita, dell' impiego o dell' importazione;
- non è riscossa per i cereali esportati;
- è prelevata o rimborsata all' atto dell' importazione o, rispettivamente, dell' esportazione di prodotti derivati o trasformati, in base ai quantitativi di cereali utilizzati;
- è rimborsata per quanto riguarda i cereali utilizzati per la produzione di amido;
- grava sugli utenti dei cereali;
- il gettito della tassa è utilizzato per coprire le spese di ammasso sostenute dall' ente d' intervento francese, vale a dire l' ONIC;
- l' aliquota della tassa all' epoca che qui rileva era di 3 FF la tonnellata.
L' aliquota è stata quindi ridotta progressivamente di modo che, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, essa era pari a 0 FF.
La questione pregiudiziale sulla quale la Corte doveva pronunciarsi nella causa Morvan era formulata in modo del tutto generale. Il tribunale a quo chiedeva alla Corte di fornirgli gli elementi di diritto comunitario necessari per statuire sulla compatibilità della tassa francese col diritto comunitario. Al pari delle ricorrenti nella presente causa, la ricorrente nella causa Morvan chiedeva il rimborso della tassa versata fra il 1 luglio 1986 e il 31 maggio 1988.
Nelle osservazioni presentate alla Corte nella causa Morvan, la questione pregiudiziale è stata esaminata soprattutto alla luce dell' organizzazione dei mercati dei cereali e degli artt. 9 e 95 del Trattato CEE. L' avvocato generale Mischo, che ha presentato le sue conclusioni nella causa 11 giugno 1991, ha inoltre esaminato la tassa alla luce degli artt. 16 e 92 del Trattato. Nella sua pronuncia sulla questione pregiudiziale la Corte si è limitata a considerare la pertinente organizzazione dei mercati nel settore agricolo. La Corte ha affermato:
"Il diritto comunitario e, in particolare, i congegni della politica agricola comune quali risultano, in particolare, nel settore dei cereali, dal regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ostano alla riscossione da parte di uno Stato membro di una tassa che colpisca un numero limitato di prodotti agricoli per un lungo periodo, dal momento che tale tassa può indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo. Spetta al giudice nazionale valutare se la tassa oggetto della controversia di cui è investito abbia avuto tali effetti".
3. Nella presente causa il Tribunal de grande instance di Pau ha deferito tre questioni alla Corte.
La prima questione riguarda l' interpretazione del divieto, sancito dal Trattato CEE, delle tasse d' effetto equivalente a dazi doganali e delle imposizioni interne discriminatorie.
La seconda riguarda la portata, per la tassa francese, delle norme comunitarie nel settore agricolo.
La terza concerne la pertinenza, per la stessa tassa, delle disposizioni del Trattato CEE in materia di aiuti di Stato.
Le ricorrenti nella causa principale, il governo francese e la Commissione, che hanno presentato osservazioni nella presente causa, hanno formulato tesi che corrispondono essenzialmente a quelle sostenute nella causa Morvan.
4. Posso pertanto limitarmi in ampia misura a rinviare:
- alla sentenza della Corte nella causa Morvan, e
- alle conclusioni dell' avvocato generale Mischo nella stessa causa.
Portata delle norme agricole comunitarie per la tassa francese
5. E' evidente che questa questione può essere risolta come la questione formulata nella causa Morvan.
Divieto nel Trattato CEE delle tasse d' effetto equivalente ad un dazio doganale e delle imposizioni interne discriminatorie
6. Posso rinviare essenzialmente alle conclusioni dell' avvocato generale Mischo. Per quanto attiene a tale divieto, questi ha suggerito alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale come segue:
"La normativa comunitaria dev' essere interpretata nel senso che osta ad una tassa quale quella in esame nella causa principale nei casi in cui:
- il gettito finanziario della tassa è destinato totalmente o parzialmente a spese di cui beneficiano esclusivamente i produttori nazionali;
- la tassa è riscossa all' importazione di prodotti derivati dai cereali, ma è rimborsata al momento della fabbricazione degli stessi prodotti derivati sul territorio nazionale;
(...)".
Le osservazioni della Commissione nonché delle società ricorrenti nella presente causa richiedono tuttavia le seguenti osservazioni supplementari.
Per quanto concerne l' utilizzazione del gettito della tassa, può essere opportuno menzionare che la Corte ha recentemente confermato la sua giurisprudenza su tale questione nella sentenza 11 marzo 1992 pronunciata nelle cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Société commerciale de l' Ouest e a., che riguardavano le tasse parafiscali francesi sui prodotti petroliferi (Racc. pag. I-1847, punti 24-27 della motivazione).
Per quanto riguarda il momento della riscossione della tassa, l' avvocato generale Mischo ha esaminato se vi fosse discriminazione a causa del fatto che la tassa all' importazione è riscossa al momento dell' importazione, mentre la tassa sui prodotti nazionali è riscossa al momento della cessione a terzi, o al momento della trasformazione. Egli ha negato l' esistenza di una discriminazione osservando che "(...) tanto sul piano interno, quanto su quello dell' importazione, il prodotto è pertanto tassato nel momento della sua messa in consumo". Le ricorrenti nella causa principale hanno sostenuto che in pratica la tassa all' importazione è riscossa prima della tassa gravante sui prodotti nazionali. Anche se la questione non è del tutto chiaramente risolta, ritengo in effetti corrette le conclusioni dell' avvocato generale Mischo. Come ho rilevato, la tassa per i prodotti nazionali è riscossa non solo in caso di trasformazione ma anche in caso di cessione a terzi, vale a dire quando l' acquirente vende all' impresa di trasformazione o ad altri commercianti. A mio avviso, si può ritenere che l' importazione di cereali in Francia corrisponda praticamente alla cessione a terzi di cereali nazionali. In pratica, si deve equiparare l' esportatore a un' impresa nazionale che abbia acquistato cereali dal produttore.
Per quanto riguarda l' ambito di applicazione della tassa, le ricorrenti nella causa principale, al pari della Commissione, hanno osservato che vi è un problema particolare in quanto la tassa francese comporta anche l' obbligo d' imposta per i prodotti derivati e trasformati in base a cereali (in prosieguo: i "prodotti derivati"). Il problema fondamentale consiste nel fatto che la tassa sui prodotti derivati importati mira a compensare l' onere fiscale che grava indirettamente sui prodotti derivati francesi a causa della tassa versata per i cereali che sono impiegati nella produzione dei prodotti derivati. La tassa grava sui prodotti derivati importati senza che i corrispondenti prodotti nazionali siano ad essa direttamente assoggettati e la tassazione sull' importatore non può essere considerata il corrispettivo di un servizio fornitogli dall' amministrazione. Di conseguenza, sono del pari dell' avviso che al riguardo la tassa vada considerata una violazione del divieto sancito dall' art. 9 del Trattato. I principi qui esaminati presentano alcune somiglianze con quelli che costituivano oggetto della sentenza della Corte 31 maggio 1979, causa 132/78, Denkavit/Francia (Racc. pag. 1923). In detta sentenza la Corte aveva affermato nel punto 8 della motivazione:
"Va cionondimeno rilevato che, per far parte di un sistema generale di tributi interni, l' onere cui è soggetta la merce importata deve colpire il prodotto nazionale e il prodotto importato identico con la stessa imposta allo stesso stadio commerciale e che il fatto generatore dell' imposta deve anch' esso essere identico per entrambi i prodotti. Non è quindi sufficiente che il tributo che colpisce il prodotto importato abbia lo scopo di compensare l' onere gravante sul prodotto nazionale analogo - o che abbia colpito detto prodotto o il prodotto da cui è derivato - in uno stadio produttivo o distributivo anteriore a quello in cui viene colpito il prodotto importato. L' escludere dalla definizione di tassa d' effetto equivalente l' imposta riscossa alla frontiera, qualora non colpisca il prodotto nazionale analogo o lo colpisca in una fase commerciale diversa o ancora per un diverso fatto generatore dell' imposta, in quanto detta imposta sarebbe destinata a compensare un onere fiscale nazionale gravante sullo stesso prodotto - oltre a non tener conto degli oneri fiscali che hanno colpito la merce importata nello Stato membro di provenienza - svuoterebbe di contenuto e di senso il divieto di tasse d' effetto equivalente a dazi doganali".
7. Le ricorrenti nella causa principale hanno inoltre sostenuto che il rimborso delle tasse all' esportazione di taluni prodotti derivati è quanto meno in contrasto con l' art. 96 del Trattato, ai sensi del quale i prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d' imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. Le ricorrenti nella causa principale hanno affermato, a sostegno di questo argomento, che il rimborso all' esportazione è maggiore della tassa riscossa all' importazione dei prodotti corrispondenti. E' evidente che questo argomento non è direttamente pertinente per applicare il divieto sancito dall' art. 96, che attiene ai rimborsi di tasse interne all' atto dell' esportazione superiori all' importo imposto direttamente o indirettamente alle merci esportate. Per contro, l' argomento potrebbe forse essere utilizzato per confermare indirettamente il fatto che i rimborsi di tasse all' esportazione sono incompatibili con l' art. 96. Spetta ai giudici nazionali decidere se le circostanze di fatto siano tali da comportare la violazione dell' art. 96 del Trattato.
Da quanto precede emerge che, per taluni aspetti, la normativa fiscale francese potrebbe essere incompatibile con gli artt. 9, 95 e 96 del Trattato. E' importante sottolineare come la constatazione di siffatta incompatibilità non implichi che la normativa sia globalmente in contrasto col diritto comunitario. Le norme comunitarie di cui trattasi nella fattispecie non riguardano quindi la riscossione di una tassa che si applica ai cereali prodotti in Francia e che sono ceduti a terzi e trasformati in questo paese.
Pertinenza per la tassa francese delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato
8. Il tribunale a quo chiede in quale misura la tassa debba essere considerata un illegittimo aiuto di Stato ai sensi dell' art. 92 del Trattato, a causa della destinazione del suo gettito e dei sistemi di rimborso.
Occorre constatare, in limine, che l' art. 92 del Trattato non istituisce a favore dei singoli diritti ch' essi possono far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali. E' quanto la Corte ha affermato da ultimo nella summenzionata sentenza pronunciata nelle cause riunite da C-78/90 a C-83/90, Société commerciale de l' Ouest e a., in cui essa ha in particolare rilevato:
"Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, l' incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. Il Trattato, organizzando con l' art. 93 l' esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione, vuole che l' eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza, i singoli non possono, richiamandosi unicamente all' art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, sull' eventuale incompatibilità (sentenze 22 marzo 1977, Ianelli e Volpi, causa 74/76, soprammenzionata, e Steinike e Weinlig, causa 78/76, Racc. pag. 595)" (punto 33 della motivazione).
Un' eventuale sostanziale incompatibilità con l' art. 92 può senz' altro essere sancita da un organo giurisdizionale nazionale qualora tale incompatibilità sia accertata dalla Commissione conformemente alle competenze attribuitele dagli artt. 92 e 93. E' certo che la Commissione non ha adottato tale decisione per quanto riguarda le norme ora in esame.
Secondo la giurisprudenza della Corte, il tribunale nazionale può, inoltre, accertare se, all' atto dell' introduzione di un sistema nazionale d' aiuti, rientrante nell' ambito di applicazione dell' art. 92, sia stato rispettato l' obbligo di notifica alla Commissione ex art. 93, n. 3, per quanto riguarda le misure d' aiuto nuove (1). Una violazione dell' art. 93, n. 3, può essere dedotta dai singoli dinanzi ad un giudice nazionale.
Le norme del Trattato relative agli aiuti di Stato possono quindi essere rilevanti per la soluzione della causa principale soltanto qualora la normativa francese in materia di tasse sia composta, in tutto o in parte, da misure di aiuti di Stato cui si applica l' art. 92 e qualora tali misure siano state adottate in spregio dell' art. 93, n. 3, del Trattato.
Nella fattispecie, non si dispone di alcuna informazione che consenta di stabilire se la normativa francese adottata originariamente nel 1953, modificata più volte in seguito, tanto prima quanto durante il periodo che rileva per la causa principale, sia stata notificata alla Commissione in conformità all' art. 93.
Ciò premesso, in via di principio è necessario che la Corte si pronunci sulla questione in quale misura la normativa francese su detta tassa comporti elementi di aiuto di Stato rientranti nell' ambito di applicazione dell' art. 92. La Commissione e le ricorrenti nella causa principale hanno osservato che tale regolamentazione comporta tali elementi, ma l' avvocato generale Mischo è stato di diverso avviso nelle sue conclusioni presentate nella causa Morvan.
Non penso che la brevissima argomentazione della Commissione a sostegno del suo punto di vista, e neanche gli argomenti delle ricorrenti, offrano elementi che giustificano una modifica della concezione espressa dal signor Mischo nelle sue conclusioni.
A questo proposito, può essere del pari opportuno rilevare come la constatazione del fatto che uno o più elementi della normativa francese possano costituire aiuti di Stato adottati in spregio dell' art. 93, n. 3, del Trattato, non significhi che la normativa francese sia globalmente incompatibile col diritto comunitario.
Conclusione
9. In base a tutte le precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere come segue le questioni deferite dal Tribunal de grande instance di Pau:
"Il diritto comunitario dev' essere interpretato nel senso che con esso è incompatibile una tassa come quella di cui trattasi nella causa principale nei casi in cui:
- la tassa gravi su un numero ristretto di prodotti agricoli per un lungo periodo qualora tale tassa possa indurre gli operatori economici a modificare la struttura della loro produzione o del loro consumo;
- gli introiti finanziari provenienti dalla tassa siano destinati globalmente o parzialmente a spese di cui fruiscono esclusivamente i produttori nazionali;
- le tasse siano riscosse per prodotti derivati che sono importati, mentre le corrispondenti merci nazionali non vi sono direttamente assoggettate;
- il rimborso di tasse che si verifica all' esportazione di prodotti derivati sia superiore ai tributi gravanti su dette merci direttamente o indirettamente.
Non vi sono elementi che consentano di ritenere che una tassa come quella di cui trattasi nella presente causa rientri nell' ambito di applicazione dell' art. 92 del Trattato CEE; per di più, un organo giurisdizionale nazionale non è competente a pronunciarsi su una domanda di declaratoria d' incompatibilità col diritto comunitario di un aiuto di Stato vigente il quale non abbia costituito oggetto di una decisione della Commissione che impone allo Stato membro interessato di abrogarla o di modificarla, o di un aiuto nuovo adottato in conformità all' art. 93, n. 3, del Trattato".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) - V., ad esempio, sentenza 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon (Racc. pag. I-5505).
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