CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
presentate il 9 luglio 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
La questione pregiudiziale oggi sottopostavi è relativa alla definizione della nozione di «imprenditore agricolo a titolo principale». Essa è volta in particolare a stabilire se uno Stato membro, invitato da un regolamento comunitario a precisarne il contenuto, possa escluderne le società di capitali.
2.
Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del presidente della Repubblica italiana 26 aprile 1986, n. 131 ( 1 ), prevede l'applicazione dell'imposta di registro al tasso dell'8% sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in Italia. Il tasso è portato al 15% ( 2 ) se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e le relative pertinenze ovvero se l'acquirente non è un imprenditore agricolo a titolo principale o un'associazione o una società cooperativa di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ( 3 ), relativa all'attuazione, in particolare, della direttiva del Consiglio 14 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ( 4 ) (in prosieguo: la «direttiva»).
3.
Poiché non rientrava nelle categorie previste da queste disposizioni, la società Tenuta il Bosco, che aveva acquistato terreni agricoli, si vedeva notificare da parte dell'ufficio del registro di Stradella avvisi di liquidazione relativi all'applicazione dell'aliquota del 15%.
4.
Avverso questi avvisi la società interponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1 ° grado di Voghera, fondandosi sulla definizione di imprenditore agricolo che risulta dall'art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento») il quale così dispone:
«Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento.
Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola deve essere pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore ed il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda dev'essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.
Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al comma precedente».
5.
Secondo la società Tenuta il Bosco questa definizione di imprenditore agricolo dev'essere interpretata come quella — pressoché identica — contenuta nell'art. 3, n. 1, della direttiva, così redatto:
«Gli Stati membri definiscono la nozione d'imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della presente direttiva, che comprende, per le persone fisiche, almeno la condizione che il reddito agricolo sia pari o superiore al 50% del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il tempo di lavoro dedicato alle attività extraziendali sia inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo.
Tenendo conto in particolare dei criteri indicati nel precedente capoverso, gli Stati membri definiscono questa nozione nel caso:
—
di persone diverse dalle persone fisiche,
—
di un'azienda il cui proprietario non sia l'imprenditore agricolo,
—
di un'azienda data in mezzadria».
6.
Nella sentenza 18 dicembre 1986, Villa Banfi ( 6 ), avete infatti dichiarato che quest'ultimo articolo andava interpretato nel senso che non consente ad uno Stato membro di escludere dal campo di applicazione della direttiva taluni tipi di persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica.
7.
Avete precisato:
«Bisogna così constatare che la direttiva non solo non esclude le persone giuridiche, ma le ricomprende esplicitamente nella sua sfera d'applicazione qualora esse rispondano ai requisiti stabiliti nell'art. 2 ( 7 ) e alla definizione di imprenditore agricolo a titolo principale fornita in esecuzione dell'art. 3, n. 1. Dal momento che questi requisiti prescindono dalla forma nella quale una persona giuridica è costituita, si deve dedurre che gli Stati membri non sono autorizzati a rifiutare il beneficio del regime previsto dalla direttiva a delle persone giuridiche per il solo motivo che esse rivestono una determinata forma giuridica. Siffatta differenza di trattamento sarebbe d'altronde contraria al principio di non discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE che gli Stati membri devono rispettare nel dare attuazione alla politica agricola comune» ( 8 ).
8.
La Commissione tributaria di 1° grado di Voghera vi chiede appunto se l'art. 2, n. 5, del regolamento, nella parte in cui incarica gli Stati membri di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, consenta di escludere da questa nozione le società di capitali per il solo motivo della loro forma giuridica.
9.
Osserverò anzitutto che il diritto comunitario non contempla una definizione unica di imprenditore agricolo a titolo principale.
10.
Nella sentenza 28 febbraio 1978, Azienda avicola Sant'Anna ( 9 ), avete dichiarato infatti che
«(...) poiché il Trattato non contiene alcuna precisa definizione dell'agricoltura, né tanto meno dell'azienda agricola, spetta alle istituzioni comunitarie elaborare, se necessario, ai fini della disciplina derivante dal Trattato, detta definizione di azienda agricola;
(...) benché l'espressione “azienda agricola” ricorra più volte nella normativa comunitaria emanata dal Consiglio o dalla Commissione in materia agricola — nonché nei regolamenti cui fa cenno l'ordinanza di rinvio — la definizione di detta espressione, lungi dall'essere uniforme nell'insieme di tale normativa, del resto assai eterogenea, varia a seconda degli specifici obiettivi perseguiti dalle norme comunitarie in questione» ( 10 ).
Ne avete concluso che
«(...) il complesso delle considerazioni di cui sopra mostra che è impossibile ricavare dal Trattato o dal diritto comunitario derivato una definizione comunitaria generale ed uniforme di “azienda agricola” universalmente valida per tutto il settore delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la produzione agricola» ( 11 ).
11.
Nel caso di specie vi si domanda infatti se le aziende agricole che praticano l'allevamento zootecnico intensivo fruiscano, ai sensi dell'art. 1 ter, n. 3, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 25 aprile 1988, n. 1094 ( 12 ), del regime di aiuti destinato all'estensivizzazione per i prodotti eccedentari ( 13 ).
12.
Ne consegue che la definizione di imprenditore agricolo che risulta dall'art. 2, n. 5, del regolamento si applica solo alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione di questa norma, e che conferma la redazione stessa di questo articolo il quale, lo ricordo, dispone che «gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore a titolo principale ai sensi del presente regolamento» ( 14 ).
13.
Sorge pertanto una questione preliminare: se le disposizioni di questo regolamento, ed in particolare l'art. 2, n. 5, vadano applicate ad una disciplina fiscale interna che prescrive la riduzione dell'imposta di registro per talune categorie di imprenditori agricoli che acquistano terreni.
14.
Sino alla sua abrogazione da parte del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2328/91 ( 15 ), il regolamento n. 797/85 costituiva la disciplina fondamentale in materia di politica comune delle strutture agricole. Con esso è stata istituita un'«azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, che gli Stati membri dovranno mettere in atto, per migliorare l'efficienza delle aziende e contribuire all'evoluzione delle loro strutture, garantendo nel contempo una duratura conservazione delle risorse naturali dell'agricoltura» ( 16 ).
15.
Nell'ambito del regime di aiuti agli investimenti predisposto dagli artt. 3-7 del regolamento — che fruisce di sovvenzioni comunitarie ( 17 ) — gli aiuti possono riguardare solo azioni o misure rigorosamente individuate. In particolare essi non possono riguardare le spese dovute all'acquisto di terre ( 18 ).
16.
Questo regime di aiuti cofinanziati dalla Comunità non esclude la possibilità per gli Stati membri di adottare taluni provvedimenti di aiuti nazionali che perseguono gli stessi scopi ma senza nessuna sovvenzione comunitaria. Questa è la finalità dell'art. 8 del regolamento ( 19 ) il quale «disciplina in modo particolareggiato l'ammissibilità degli aiuti nazionali a favore di investimenti nelle aziende agricole» ( 20 ).
17.
Infatti l'art. 8, n. 5, dispone esplicitamente che se taluni aiuti agli investimenti sono vietati o limitati, i divieti e le limitazioni non si applicano alle misure di aiuto all'acquisto di terre ( 21 ).
18.
Anzi, oltre a queste disposizioni specifiche, l'art. 31 contiene disposizioni generali che autorizzano gli Stati membri ad adottare, nel settore contemplato dal regolamento, misure di aiuti supplementari nazionali le cui condizioni o modalità di concessione differiscano da quelle ivi previste, purché tali misure siano prese in conformità degli artt. 92-94 del Trattato ( 22 ).
19.
Il regolamento ammette pertanto un certo numero di misure di aiuti nazionali, ed in particolare quelle relative all'acquisto di terre. Vi rientra a mio parere la riduzione dell'imposta di registro di cui fruisce l'imprenditore agricolo che acquista terreni.
20.
Benché compatibili, a certe condizioni, con l'azione comune predisposta dal regolamento, questi aiuti nazionali non rientrano per ciò stesso nel suo campo d'applicazione e non sono pertanto da esso disciplinati, bensì dal solo diritto nazionale, che ne determina la natura, i destinatari e i presupposti per la concessione in ossequio agli artt. 92-94 del Trattato ( 23 ).
21.
L'art. 2, n. 5, del regolamento è volto a garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri del regime di aiuti agli investimenti da esso predisposto, precisando i criteri cui dovranno attenersi gli Stati membri per definire la nozione di imprenditore a titolo principale.
22.
Non rientra fra le sue finalità imporre agli Stati membri criteri per la determinazione del campo di applicazione ratione personae di una norma tributaria interna che non dà attuazione al diritto comunitario né ad un finanziamento comunitario come il decreto del presidente della Repubblica italiana 26 aprile 1986, n. 131.
23.
D'altronde, sebbene sia necessaria l'adozione di criteri uniformi nella Comunità pei definire la nozione di imprenditore agricolo quando si tratta di attuare un'azione comune cofìnanziata dalla Comunità, ciò non si verifica quando l'aiuto consiste in un provvedimento esclusivamente interno estraneo al regime di aiuti agli investimenti comunitario.
24.
Il legislatore nazionale ha senz'altro potuto, per definire la nozione di imprenditore agricolo in una norma tributaria, rinviare liberamente ad una norma interna ( 24 ) adottata per l'attuazione di norme comunitarie, fra le quali non rientra fra l'altro il regolamento n. 797/85. Spetta allora al giudice nazionale valutare l'esatta portata di questo rinvio alla luce dell'esclusione delle società di capitali dalla definizione di imprenditore agricolo, come risulta dagli artt. 12 e 13 della legge italiana 9 maggio 1976, n. 153.
25.
Dopo questa lunga premessa sul campo di applicazione del regolamento, a mio parere indispensabile per fornire al giudice a quo una soluzione utile della questione che vi ha sottoposto, passo ad occuparmi di quest'ultima in modo più preciso.
26.
Come abbiamo visto l'art. 2, n. 5, del regolamento invita gli Stati membri a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale mediante termini praticamente identici a quelli di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva su cui vi siete pronunciati con la precitata sentenza Villa Banfi. La questione è pertanto se l'interpretazione che avete dato di questo articolo valga per l'art. 2, n. 5, del regolamento.
27.
Nello sviluppo della politica comune delle strutture agricole la direttiva ed il regolamento sono due tappe fondamentali ( 25 ).
28.
Ambedue riguardano gli artt. 39, n. 1, 42 e 43 del Trattato CEE, ed ambedue perseguono il miglioramento delle strutture agricole mediante provvedimenti di aiuti agli investimenti o incentivi. Ambedue istituiscono un'«azione comune», ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) n. 729/70, attuata dagli Stati membri e cofìnanziata dalla sezione garanzia del FEAOG ( 26 ).
29.
I due atti hanno inoltre un'incontestabile continuità. Come ha osservato il prof. Blumann, a proposito del regime degli aiuti agli investimenti istituito dal regolamento, «si tratta (...) del punto centrale del regolamento il quale, a questo proposito, persegue l'opera intrapresa con la direttiva 159/72, volta ad un ammodernamento delle aziende agricole e che fra le altre disposizioni istituiva i piani di sviluppo. Il nuovo testo mantiene lo spirito precedente, pur tenendo conto della necessità di mantenere in attività il maggior numero possibile di aziende, fra l'altro mediante un ricorso più agevole agli aiuti nazionali e un regime più elastico per i piani di miglioramento materiale (PAM) che si sostituiscono ai piani di sviluppo» ( 27 ).
30.
Abbiamo visto che i due atti affidano agli Stati membri, con formula praticamente identica ( 28 ), il compito di definire l'imprenditore agricolo, invitando gli Stati a servirsi dei medesimi criteri.
31.
Rilevo infine che l'uno riguarda «le aziende agricole in grado di svilupparsi» ( 29 ) l'altro «le aziende» ( 30 ), senza precisarne la forma giuridica.
32.
Ne deriva che se l'esclusione delle società di capitali dalla definizione di imprenditore agricolo è in contrasto con l'art. 3, n. 1, della direttiva, ciò vale altresì, necessariamente, per quanto riguarda l'art. 2, n. 5, del regolamento.
33.
Vi propongo pertanto di risolvere come segue la questione sottopostavi:
«1)
L'art. 2, n. 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 marzo 1985, n. 797, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, va interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nel definire i criteri cui devono rispondere le persone diverse dalle persone fisiche per essere considerate imprenditori agricoli a titolo principale, di escludere dal campo di applicazione del regolamento taluni tipi di società per il solo motivo della loro forma giuridica.
2)
Una disciplina tributaria nazionale relativa ai trasferimenti di proprietà di beni immobili non rientra nel campo di applicazione del citato regolamento».
( *1 ) Lingua originale: il francese.
( 1 ) GURI, 30.4.1986, supplemento ordinario, serie generale n. 99.
( 2 ) V., ibidem in fine, tariffa, parte prima.
( 3 ) GURI, 26.5.1975, n. 137, pag. 3298.
( 4 ) GU L 96, pag. 1.
( 5 ) GU L 93, pag. 1.
( 6 ) Sentenza 312/85, Racc pag. 4039.
( 7 ) Articolo che definisce la nozione di azienda agricola «in grado di svilupparsi».
( 8 ) Punto 10 della motivazione della citata sentenza.
( 9 ) Sentenza 85/77, Racc. pag. 527.
( 10 ) Ibidem, punti 8 e 9 della motivazione.
( 11 ) Ibidem, punto 14 della motivazione.
( 12 ) Regolamento che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione (GU L 106, pag. 28).
( 13 ) Causa Lante, C-190/91 sentenza 14 gennaio 1993, Racc. pag. I-67.
( 14 ) Il corsivo è mio.
( 15 ) Regolamento relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (GU L 218, pag. 1); v. art. 40.
( 16 ) Art. 1, n. 1, del regolamento.
( 17 ) Ibidem, art. 26, n. 2.
( 18 ) Ibidem, art. 4, n. 1.
( 19 ) Le spese relative alle azioni previste nell'ambito dell'art. 8 non sono imputabili al Fondo (v. art 26, nn. 1 e 2, del regolamento).
( 20 ) R. Priebe, «Le droit communautaire des structures agricoles, Cahiers de droit européen», 1988, nn. 1-2, pag. 26.
( 21 ) Le disposizioni dell'art. 8, n. 5, sono state riprese nell'art. 12, n. 5, del citato regolamento (CEE) del Consiglio n. 2328/91.
( 22 ) V. R. Priebe, op. cit-, pag. 27.
( 23 ) V., in tal senso, C. Blumann, Jurisclasseur Europe, Marché commun agricole, Politique commune des structures agricoles, fascicolo 1340, punto 63, paragrafo 2.
( 24 ) V. gli artt. 12 e 13 della ciuta legge italiana 9 maggio 1975, n. 153.
( 25 ) Il regolamento ha sostituito la direttiva da esso abrogau: art. 33, n. 2, del regolamento.
( 26 ) V. ‘considerando’ 19 e 20 e art. 15 della direttiva e ‘considerando’ 25 e art. 1 del regolamento.
( 27 ) Blumann, Jurisclasseur Europe, op. cit., punto 43, il corsivo è mio.
( 28 ) Fatta eccezione degli ultimi due trattini di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva che non compaiono più all'art. 2, n. 5, del regolamento. Questa differenza è ininfluente per la questione pregiudiziale sollevata.
( 29 ) Direttiva, art. 1.
( 30 ) Regolamento, art. 1.
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