Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La questione pregiudiziale sottoposta a questa Corte dal Conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes di Bruxelles (in prosieguo: il "Conseil d' appel") vi invita nuovamente a interpretare la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (in prosieguo: la "direttiva") (1).
2. Il signor Bauer, cittadino tedesco, otteneva il 9 febbraio 1989 il diploma di ingegnere in architettura ["Diplom-Ingenieur (Fachhochschule)"] rilasciato dalla Fachhochschule di Stoccarda, in Germania. Detto diploma attestava quattro anni di studi inclusivi di due semestri pratici (Praxissemester).
3. Poiché risiedeva in Belgio, l' interessato chiedeva l' iscrizione nell' elenco dei praticanti dell' ordine degli architetti della provincia del Brabante, che in data 26 giugno 1990 gli veniva rifiutata dal Consiglio dell' ordine (2) con la motivazione che il suo diploma non era conforme alle prescrizioni della direttiva (3).
4. Il Conseil d' appel interpella questa Corte sulla portata della nozione di "quattro anni di studio" ai sensi dell' art. 11 della direttiva nei seguenti termini: "Se l' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva vada interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui facciano parte integrante due 'Praxissemester' sotto la supervisione della 'Fachhochschule' di Stoccarda va considerata equivalente a quattro anni di studi.
5. Non è controverso (4) che il signor Bauer - che ha iniziato i suoi studi di architettura il 9 marzo 1984 - poteva avvalersi del regime transitorio applicabile, secondo l' art. 10 della direttiva, a tutti i cittadini della Comunità che avevano iniziato i loro studi al più tardi durante il terzo anno accademico successivo alla notifica della direttiva (agosto 1985).
6. Questa, infatti, al capitolo III, intitolato "diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell' architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti", prevede un regime transitorio che dev' essere accuratamente distinto dal regime definitivo disciplinato dal capitolo II, intitolato "diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell' architettura con il titolo professionale di architetto".
7. Se è vero che il regime definitivo non prevede l' armonizzazione delle formazioni, ne prevede quantomeno i criteri di riconoscimento: il capitolo II non contiene l' elenco dei diplomi che gli Stati membri debbono riconoscere, ma prescrive il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli che rispondono ai criteri precisati negli artt. 3 e 4.
8. Ai requisiti qualitativi relativi al contenuto dell' insegnamento - che deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e quelli pratici della formazione in architettura e assicurarne l' acquisizione -, enunciati dall' art. 3, si aggiunge il requisito di durata degli studi, previsto dall' art. 4. A norma del n. 1, primo comma, lett. a), di detto articolo, la durata totale della formazione deve comprendere almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso un' università o un istituto di istruzione analogo o almeno sei anni di studi presso un' università o un istituto analogo, dei quali almeno tre anni di studi a tempo pieno. Il secondo comma, dello stesso numero prevede, in deroga, che soddisfa i requisiti della direttiva la formazione delle Fachhochschulen nella Repubblica federale di Germania impartita in tre anni, se completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni in questo stesso Stato.
9. Nella causa Conseil national de l' ordre des architectes/Egle (in prosieguo: "Egle") (5) il ricorrente nella causa principale, titolare di un diploma rilasciato dalla Fachhchoschule di Costanza a conclusione di quattro anni di studi comprensivi di due semestri di tirocinio, aveva chiesto l' iscrizione nell' albo del Consiglio dell' ordine degli architetti della provincia del Limburgo basandosi proprio sull' art. 4, n. 1, primo comma, lett. a). Detta domanda veniva respinta per il motivo, in particolare, che il diploma dell' interessato non soddisfaceva le condizioni previste dalla direttiva.
10. Interpellata sulla conformità di una siffatta formazione ai criteri dell' art. 4, la Corte ha ritenuto che detto articolo "dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni, comprensiva dei semestri di tirocinio diretti e controllati dalla Fachhochschule, deve considerarsi studio a tempo pieno della durata di quattro anni" (6).
11. Per quanto riguarda il regime transitorio, l' art. 10 prevede che gli Stati membri riconoscono i diplomi contemplati dall' art. 11 e attribuiscono loro sul proprio territorio lo stesso effetto dei diplomi da essi rilasciati nel campo dell' architettura.
12. I diplomi tedeschi contemplati dall' art. 11 sono, in particolare, quelli rilasciati dalle Fachhochschulen, sezione architettura, con la precisazione che, quando essi sanzionano studi di durata inferiore ai quattro anni ma di almeno tre anni, è richiesta un' esperienza professionale di almeno quattro anni (7). Ne risulta, a contrario, che, qualora la formazione comporti quattro anni di studi, la condizione di un' esperienza professionale non è richiesta (8). Nell' ambito del regime transitorio, i diplomi rilasciati dalle Fachhochschulen sono pertanto soggetti a tre differenti regimi:
- se la durata degli studi è inferiore a tre anni, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere il diploma;
- se la durata degli studi è inferiore a quattro anni, ma comprende almeno tre anni, il diploma, per poter essere riconosciuto, dev' essere accompagnato da un certificato che attesti un' esperienza professionale di quattro anni;
- se la durata degli studi è di almeno quattro anni, il diploma dev' essere riconosciuto dagli Stati membri.
13. Rilevo che, molto logicamente, i diplomi delle persone rientranti nel capitolo III, che hanno seguito degli studi prima dell' entrata in vigore della direttiva, sono soggetti a condizioni meno severe di quelle previste dall' art. 4. Così, nel contesto del regime transitorio, non è richiesto che gli studi abbiano avuto luogo a tempo pieno.
14. Nel contesto del regime definitivo, la direttiva fissa alcuni criteri. Spetta allo Stato membro sul cui territorio è stata presentata la domanda di iscrizione come architetto verificare che il diploma di cui il richiedente si avvale risponde a detti requisiti. Lo Stato "ospitante" dispone di un potere di valutazione discrezionale.
15. Per contro, il capitolo III enumera l' elenco dei diplomi che gli Stati membri sono tenuti a riconoscere senza dover verificare se rispondono ai criteri esposti dagli artt. 3 e 4 (9). Lo Stato ospitante è vincolato all' enumerazione dell' art. 11 (10). L' art. 10 della direttiva precisa, del resto, che questi diplomi non rispondono necessariamente "ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II".
16. Il diploma rilasciato da una Fachhochschule deve costituire pertanto oggetto di riconoscimento incondizionato, dato che la durata degli studi è di quattro anni.
17. Risponde la formazione di quattro anni impartita dalla scuola di Stoccarda e comprensiva di due Praxissemester a detto requisito e, più precisamente, detti semestri rientrano nella "durata degli studi" ai sensi dell' art. 11? Questo è il quesito posto dal giudice a quo.
18. Lo dico subito: la risposta fornita dalla Corte nella sentenza Egle e il paradosso che consisterebbe nell' ammettere nel contesto del regime definitivo l' integrazione dei Praxissemester nella durata degli studi e nel negarla nel contesto del regime transitorio - e, quindi, meno rigoroso - non consentono dubbi.
19. Nella specie, come ho rilevato, il ricorrente nella causa principale ha svolto gli studi di architettura nella Fachhochschule di Stoccarda. Questa scuola è soggetta alla medesima regolamentazione della Fachhochschule di Costanza, che il ricorrente nella causa principale di cui alla sentenza Egle aveva frequentato: la legge sulle Fachhochschulen del Baden-Wuerttemberg del 4 giugno 1982 (11) il cui paragrafo 31, terzo comma, precisa che: "Il corso di una Fachhoschule in linea di principio, dura quattro anni. Comprende, di norma, tre anni di studi presso la Fachhochschule ed un' attività professionale di due semestri (Praxissemester)" (12).
20. Nelle conclusioni relative alla causa Egle (13) ho considerato che i semestri di tirocinio pratico, dal momento che erano soggetti alla supervisione della scuola, facevano parte integrante degli studi svolti nelle Fachhochschulen e dovevano essere presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di quattro anni. Nella sua sentenza la Corte ha fatto propria questa valutazione.
21. Mi limiterò pertanto, su questo punto, ad alcune osservazioni in risposta ai nuovi argomenti presentati dal convenuto nella causa principale.
22. Lungi dall' essere un' attività di tirocinio professionale indipendente dagli studi (14), il Praxissemester costituisce parte integrante degli studi, come ricordato nel paragrafo 7 del regolamento degli studi e degli esami della Fachhochschule di Stoccarda (15).
23. Questo principio non è rimesso in discussione per il fatto che una formazione o un' attività professionale precedente possono essere prese in considerazione nel calcolo della durata di un semestre di pratica. Infatti, oltre al fatto che la presa in considerazione di una formazione precedente presuppone l' autorizzazione della Fachhochschule, essa può sostituire solo il primo Praxissemester. Parimenti, la sostituzione del secondo trimestre pratico con un' attività professionale precedente può avvenire solo a titolo "eccezionale" e alla condizione che sia durata vari anni e che sia stata sancita da una formazione completa (16).
24. Posto sotto la supervisione di un professore della scuola (17), il semestre pratico non solo è oggetto di "attestati di formazione" (Ausbildungsnachweise), ma altresì di un "riconoscimento" (Anerkennung), senza i quali lo studente non può portare a termine gli studi (18).
25. Inoltre l' esistenza in seno alla scuola di un ufficio per i praticanti e la cura con cui i Praxissemester sono disciplinati dall' istituzione scolastica dimostrano, a mio avviso, che questi sono inscindibili dal resto del corso degli studi.
26. Infine, l' art. 11, lett. a), terzo trattino, prevede, come abbiamo avuto modo di vedere, una regolamentazione differente per le formazioni di architetto impartite dalle Fachhochschulen in tre anni. Queste sono riconosciute solo se completate da un' esperienza professionale di quattro anni.
27. Orbene, come da voi rilevato nella sentenza Egle a proposito dell' art. 4, n. 1:
"il suddetto requisito di un' esperienza professionale che si applica alle formazioni impartite in tre anni sarebbe privo di senso se le formazioni che comportano quattro anni di studi rientrassero ugualmente nel campo di applicazione di questa disciplina. Infatti, se il legislatore comunitario avesse voluto includervi tutte le formazioni d' architetto impartite dalle Fachhochschulen in Germania, non avrebbe operato distinzioni in base alla loro durata triennale o quadriennale". (19)
28. Vi suggerisco pertanto di decidere come segue:
"L' art. 11, lett. a), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dev' essere interpretato nel senso che una formazione della durata di quattro anni di cui facciano parte integrante due 'Praxissemester' sotto la supervisione della direzione di una 'Fachhochschule' contemplata da detta disposizione dev' essere considerata come comprensiva di quattro anni di studi ai sensi di detta disposizione".
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - GU L 223, pag. 15.
(2) - Confermando, su opposizione, una precedente decisione del 30 marzo 1990.
(3) - V. la decisione del giudice a quo, pag. 2.
(4) - Ibidem.
(5) - Sentenza 21 gennaio 1992, causa C-310/90 (Racc. pag. I-177).
(6) - Ibidem, v. dispositivo.
(7) - Va rilevato, a questo riguardo, l' identità della formulazione con l' art. 4, n. 2, della direttiva.
(8) - V. le mie conclusioni nella causa Egle, già citata, paragrafi 18 e 21.
(9) - Il rinvio operato dall' art. 11, lett. a), terzo trattino, all' art. 4, n. 1, secondo comma, ha il solo scopo di determinare i requisiti che debbono soddisfare i certificati che attestano un periodo di esperienza di quattro anni nella Repubblica federale di Germania nel caso di formazioni di tre anni. Questo rinvio non estende ai diplomi enumerati nell' art. 11 i requisiti di fondo dell' art. 4.
(10) - Sulla portata dei poteri dello Stato ospitante in un altro contesto, rimando ai paragrafi 13-17 delle conclusioni da me presentate nella causa 130/88, Van de Bijl, decisa con sentenza 27 settembre 1989 (Racc. pag. 3050) e vertente sulla portata del controllo dello Stato ospitante qualora l' autorizzazione ad esercitare un' attività professionale autonoma sia concessa in considerazione di un' attestazione di attività professionale rilasciata dall' autorità competente dello Stato di provenienza. La Corte ha ritenuto che il controllo di validità di questa attestazione da parte dello Stato ospitante deve limitarsi all' ipotesi di inesattezza manifesta (v. punti 22 e 27 della motivazione della sentenza).
(11) - Allegato 9 del ricorso; v. il paragrafo 1 per quanto riguarda il suo campo di applicazione.
(12) - Ibidem.
(13) - Paragrafi 11-16.
(14) - V. le osservazioni del convenuto, pag. 10.
(15) - V. allegato 2 del ricorso.
(16) - V. capitolo 5.4.2., lett. h), delle disposizioni specifiche del regolamento degli studi, allegato 2 del ricorso.
(17) - Allegato 10 del ricorso.
(18) - Paragrafo 7, punto 5, delle osservazioni generali del regolamento degli studi, allegato 2 del ricorso; v. altresì capitolo 5.2., quinto comma, delle disposizioni specifiche, ibidem.
(19) - Sentenza Egle, già citata, punto 14 della motivazione.
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