CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F. G. JACOBS
presentate il 2 dicembre 1992 ( *1 )
1.
Nella causa in esame la Commissione chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, che il Regno del Belgio, mantenendo in vigore una normativa che esclude i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni dal beneficio delle indennità supplementari in caso di licenziamento, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 119 del Trattato e, in subordine, ai sensi della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).
I fatti della controversia
2.
La causa è sorta a seguito di una denuncia ricevuta dalla Commissione nel 1987. In tale denuncia venivano evidenziati due aspetti. In primo luogo, l'autore della denuncia sosteneva che le disposizioni della legge belga che consentivano il licenziamento, con termine di preavviso ridotto, dei lavoratori di sesso femminile di età compresa fra i 60 e i 65 anni fosse incompatibile con il diritto comunitario. In secondo luogo, deduceva che anche la normativa belga in materia di indennità supplementari previste per taluni lavoratori in caso di licenziamento risultasse discriminatoria nei confronti delle donne e si ponesse, quindi, in contrasto con il diritto comunitario.
3.
La denuncia ha condotto all'avvio di un procedimento nei confronti del Regno del Belgio ai sensi dell'art. 169. Nel corso della fase precontenziosa, la normativa belga che stabiliva le condizioni date le quali i lavoratori potevano essere licenziati con termine di preavviso ridotto veniva modificata, a parere della Commissione, in senso conforme al diritto comunitario. Il Belgio contestava invece l'illegittimità del proprio regime di indennità supplementari. La Commissione decideva quindi di ricorrere dinanzi alla Corte di giustizia.
4.
Il contratto collettivo di lavoro 19 dicembre 1974, n. 17, concluso in seno al Conseil national du travail, ha istituito un regime di indennità supplementari per taluni lavoratori di età più avanzata in caso di licenziamento. Il contratto collettivo è stato reso obbligatorio per effetto del regio decreto 16 gennaio 1975(Moniteur belge31 gennaio 1975, pag. 1055). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del detto regio decreto, i lavoratori di età superiore ai 60 anni hanno diritto, in caso di licenziamento, laddove beneficino dell'indennità di disoccupazione, ad una indennità supplementare mensile a carico del loro ultimo datore di lavoro. I limiti di età per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione sono stabiliti dal regio decreto 20 dicembre 1963, art. 144, modificato dal regio decreto 7 agosto 1984. Ai sensi dell'art. 144, i lavoratori di sesso maschile cessano di avere diritto alle indennità di disoccupazione con il raggiungimento del 65° anno di età, mentre i lavoratori di sesso femminile cessano di averne diritto con il compimento del 60° anno. Conseguentemente, del regime delle indennità supplementari istituito dal detto contratto collettivo beneficiano unicamente i lavoratori di sesso maschile.
5.
È pacifico che il differente trattamento tra uomini e donne per quanto attiene ai limiti di età ai fini del beneficio delle indennità di disoccupazione è connesso con il differente trattamento in materia di età di pensionamento previsto in passato nel diritto belga. Tuttavia, la legge belga 20 luglio 1990, sostituendo il sistema precedente in cui l'età di pensionamento era fissato a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini ha introdotto, per i lavoratori dei due sessi, un limite di età di pensionamento flessibile tra i 60 ed i 65 anni. La legge 20 luglio 1990 ha inoltre autorizzato l'emanazione di regi decreti al fine di armonizzare la normativa precedente con le proprie disposizioni. Tuttavia, nessuna modifica è stata apportata all'art. 144 del regio decreto 20 dicembre 1963. Un lavoratore di sesso femminile di età superiore ai 60 anni continua quindi, in caso di licenziamento, a non godere dell'indennità supplementare, in quanto non ha diritto alle indennità di disoccupazione. Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 16 gennaio 1975, l'indennità supplementare è pari alla metà della differenza tra la retribuzione di riferimento e l'indennità di disoccupazione, ove il governo belga riconosce che, nella maggior parte dei casi, l'importo risultante dalla somma dell'indennità supplementare e delle indennità di disoccupazione risulta superiore a quello della pensione. È quindi pacifico che, in caso di licenziamento, i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni, non avendo diritto all'indennità supplementare, godano di un trattamento economico inferiore a quello spettante ad un lavoratore di sesso maschile di pari età licenziato nelle stesse circostanze.
6.
La Commissione ritiene che il regime istituito dal contratto collettivo de quo sia incompatibile con l'art. 119 del Trattato CEE che prevede «l'applicazione del principio delle parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro». La Commissione aggiunge che, anche nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che non ricorrano i requisiti ai fini dell'applicazione dell'art. 119, la normativa belga censurata risulterebbe comunque incompatibile con l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207. Esamineremo in successione i due argomenti.
L'articolo 119
7.
La Commissione ritiene che l'indennità supplementare rientri nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 119 e si richiama alle sentenze della Corte 9 febbraio 1982, causa 12/81, Garland (Race. pag. 359), e, in particolare, 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Race. pag. I-1889). La Commissione rileva che l'indennità supplementare presenta le seguenti caratteristiche: è basata su di un contratto collettivo concluso tra datori di lavoro e lavoratori; è a carico dell'ultimo datore di lavoro del lavoratore licenziato; è dovuta in ragione del rapporto di lavoro. La Commissione conclude che l'indennità supplementare risponde a tutti i requisiti che, ai sensi della sentenza Barber, devono sussistere perché un determinato vantaggio economico possa rientrare nella nozione di «retribuzione».
8.
Il governo belga contesta la tesi della Commissione. Esso si richiama alla sentenza della Corte 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne/Belgio (Race. pag. 445), sostenendo che l'indennità supplementare costituisce un vantaggio di natura previdenziale non rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 119. Il governo belga sostiene che l'indennità supplementare, malgrado sia corrisposta in caso di licenziamento, non costituisca comunque un'indennità di licenziamento. A sostegno di tale argomento esso osserva che, ai sensi dell'art. 9 del detto contratto collettivo, l'indennità supplementare non può essere cumulata con altre indennità corrisposte in caso di licenziamento. Inoltre, contrariamente all'indennità di licenziamento il cui importo è determinato esclusivamente sulla base della retribuzione e del numero di anni di attività lavorativa, l'indennità supplementare è in funzione dell'importo della retribuzione e dell'importo dell'indennità di disoccupazione. Il governo belga deduce, inoltre, che l'esistenza di un nesso tra l'indennità de qua e il rapporto di lavoro non significa necessariamente che l'indennità stessa rientri nella sfera di applicazione dell'art. 119. Infatti, nel diritto belga tutte le prestazioni di natura previdenziale presentano una connessione con il rapporto di lavoro. L'elemento che determinerebbe la natura della prestazione non sarebbe dato dal suo collegamento con il rapporto di lavoro, bensì dalla natura del regime cui la prestazione stessa è soggetta. Secondo il governo belga, l'indennità supplementare costituisce parte integrante di un sistema sui generis, nella specie l'anticipazione della pensione prevista da contratti collettivi di lavoro (trattamento anticipativo della pensione su base convenzionale). Tale trattamento anticipativo convenzionale è costituito da due elementi: l'indennità di disoccupazione e l'indennità supplementare. Quest'ultima è concessa sulla base del contratto collettivo n. 17 e di altri contratti collettivi di lavoro conclusi in specifici settori di attività. Il governo belga afferma che le condizioni relative alla concessione del trattamento anticipativo convenzionale della pensione sono fissate da diverse normative nonché da contratti collettivi di lavoro, ragion per cui i due elementi della prestazione non possono essere scissi l'uno dall'altro. Anche ammesso che potesse procedersi ad una siffatta separazione, l'indennità supplementare dovrebbe essere considerata alla stregua di una prestazione di carattere previdenziale concessa sulla base di un regime professionale di previdenza sociale. A sostegno di tale tesi, secondo cui l'indennità di cui trattasi costituirebbe una prestazione di natura previdenziale, il governo convenuto sottolinea che i lavoratori che beneficiano dell'indennità supplementare sono soggetti a condizioni restrittive per quanto attiene sia all'esercizio di altre attività professionali sia al cumulo dell'indennità stessa con altre prestazioni di natura previdenziale, quali le pensioni di invalidità. Inoltre, i beneficiari sono considerati, con riguardo agli altri settori della previdenza sociale, come lavoratori in stato di disoccupazione (ad esempio per quanto riguarda la malattia e gli assegni familiari). Il governo belga, afferma, infine, che il regime delle indennità supplementari, concedendo vantaggi ai lavoratori di età più avanzata in caso di licenziamento, persegue obiettivi di natura sociale.
9.
Occorre, innanzitutto, rilevare che, a termini dell'art. 119 del Trattato si intende per «retribuzione»«il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo». Nella sentenza 8 aprile 1976, causa 43/75, Defrenne/Sabena (Race. pag. 455), la Corte ha dichiarato che l'art. 119 rappresenta una disposizione fondamentale del Trattato che persegue un duplice scopo, economico e sociale. In particolare, mira a garantire parità di condizioni nella concorrenza tra le imprese comunitarie e a promuovere il progresso sociale. Alla luce di tali obiettivi, la giurisprudenza della Corte ha accolto un'interpretazione estensiva della nozione di retribuzione.
10.
Dal tenore dell'art. 119, letto nelle varie versioni linguistiche, emerge che un vantaggio costituisce «retribuzione» laddove sussistano due condizioni: che tale vantaggio sia corrisposto direttamente o indirettamente dal datore di lavoro e che il lavoratore percepisca tale vantaggio in ragione del rapporto di lavoro. La sussistenza di tali due requisiti è sufficiente affinché un vantaggio rientri nella sfera di applicazione dell'art. 119: v. al riguardo sentenze Defrenne/Belgio, punto 6, Garland, punto 5, e Barber, punto 12.
11.
A termini della sentenza Barber, le indennità corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in caso di licenziamento rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 1.19. La Corte ha affermato ai punti 12-14 della motivazione che:
«(...) la nozione di retribuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 119 comprende tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo (...) Di conseguenza, la circostanza che talune prestazioni siano corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro non esclude che esse possano avere carattere di retribuzione, ai sensi dell'art. 119 del Trattato.
Per quanto riguarda, in particolare, le indennità concesse al lavoratore in occasione del licenziamento, si deve rilevare che esse costituiscono una forma di retribuzione alla quale il lavoratore ha diritto in ragione del suo impiego, che gli viene versata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che gli consente di rendere più agevole il suo adattamento alle nuove situazioni derivanti dalla perdita del lavoro e che gli assicura una fonte di reddito durante la ricerca di un nuovo lavoro.
Ne consegue che le indennità concesse al lavoratore all'atto del licenziamento rientrano, in linea di principio, nella nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato».
Nella menzionata causa Barber il governo del Regno Unito ha sostenuto che l'indennità di licenziamento prevista per legge sfuggirebbe all'applicazione dell'art. 119 del Trattato in quanto costituirebbe una prestazione di carattere previdenziale. Ai punti 16-18 della motivazione la Corte ha dichiarato che:
«(...) una indennità di licenziamento versata dal datore di lavoro (...) non può cessare di costituire una forma di retribuzione solo perché, invece di risultare dal contratto di lavoro, è prevista dalla legge o è versata volontariamente.
Infatti, a proposito delle indennità legali di licenziamento, si deve ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 8 aprile 1976, Defrenne/Sabena, punto 40 della motivazione (causa 43/75, Race. 1976, pag. 455), l'art. 119 del Trattato concerne altresì le discriminazioni che traggono direttamente origine da norme di legge. Ciò significa che prestazioni previste dalla legge possono rientrare nel concetto di retribuzione ai sensi di questa disposizione.
Benché numerosi tipi di vantaggi corrisposti da un datore di lavoro rispondano anche a considerazioni di politica sociale, la natura retributiva di una prestazione non può però essere messa in dubbio, dato che il lavoratore ha diritto di ricevere dal suo datore di lavoro la prestazione di cui trattasi in forza dell'esistenza del rapporto di lavoro».
La sentenza Barber è stata confermata dalla successiva sentenza 27 giugno 1990, causa C-33/89, Kowalska (Racc. pag. I-2591). In tale causa la Corte ha dichiarato che l'art. 119 si applica anche alle indennità di licenziamento previste dai contratti collettivi di lavoro. Dalla suddetta giurisprudenza emerge con evidenza che l'indennità supplementare di cui trattasi nella specie, corrisposta in caso di licenziamento, rientra in linea di principio nella nozione di «retribuzione».
12.
Il governo belga deduce, tuttavia, che l'indennità supplementare ricade, sostanzialmente, in un sistema di anticipazione della pensione che non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119. Esso fa riferimento al riguardo alla citata sentenza Defrenne/Belgio, in cui la Corte ha dichiarato ai punti 7 e 8 della motivazione:
«In linea di principio, i vantaggi aventi il carattere di prestazioni previdenziali non sono (...) estranei alla nozione di retribuzione. Questa ultima tuttavia, così com'è definita all'art. 119, non può essere estesa ai regimi o alle prestazioni previdenziali, in ispecie alle pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concertazione nell'ambito dell'impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatorie per categorie generali di lavoratori.
Detti regimi, infatti, permettono ai lavoratori di fruire di un sistema legale al cui finanziamento i lavoratori, i datori di lavoro ed eventualmente la pubblica amministrazione contribuiscono non tanto in funzione del rapporto di lavoro, quanto in base a considerazioni di politica sociale».
Seguendo tale iter logico, la Corte ha dichiarato che una pensione di anzianità istituita nell'ambito di un regime legale di previdenza sociale non costituisce una «retribuzione» ai sensi dell'art. 119. Tale impostazione è stata confermata dalla successiva giurisprudenza. Nella sentenza 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka (Racc. pag. 1607), la Corte ha affrontato la questione se il regime di pensione supplementare di cui trattavasi nella specie esulasse dalla sfera di applicazione dell'art. 119. La Corte ha concluso che tale regime, ancorché istituito in conformità con le disposizioni emanate dal legislatore tedesco, era scaturito da un accordo concluso tra la società ed i propri impiegati. Era, quindi, di natura convenzionale e non legale. Il detto regime mirava ad integrare le prestazioni sociali spettanti al lavoratore sulla base della normativa nazionale di applicazione generale mediante prestazioni finanziate interamente dal datore di lavoro. Al punto 22 della motivazione della sentenza, la Corte ha affermato che non si era in presenza di un regime di previdenza sociale direttamente disciplinato dalla legge e che le prestazioni corrisposte ai dipendenti in base al regime de quo rientravano, quindi, nella nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 119.
13.
Nella menzionata sentenza Barber, la Corte ha dichiarato che una pensione corrisposta da un regime professionale privato di deroga convenzionale rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119. Il ragionamento seguito dalla Corte è contenuto nei punti 25-28 della motivazione della sentenza:
«(...) si deve osservare anzitutto che i regimi di cui è causa sono il risultato di una concertazione tra le parti sociali ovvero di una decisione unilaterale del datore di lavoro. Il loro finanziamento è interamente a carico del datore di lavoro o contemporaneamente di quest'ultimo e dei lavoratori, senza che in nessun caso la pubblica amministrazione vi partecipi. Detti regimi rientrano pertanto tra i vantaggi che il datore di lavoro propone ai lavoratori».
In secondo luogo, siffatti regimi non sono obbligatoriamente applicabili a categorie generali di lavoratori. Anzi, essi riguardano soltanto i lavoratori di talune imprese, di modo che l'affiliazione a detti regimi risulta necessariamente dal rapporto di lavoro con un determinato datore di lavoro. Inoltre, i regimi in argomento, anche se sono istituiti in conformità alla normativa nazionale (...) sono disciplinati da normative proprie.
Si deve poi osservare che (...) i regimi professionali come quello oggetto della causa principale possono fornire ai loro affiliati prestazioni superiori a quelle che sarebbero versate dal regime legale, di modo che la loro funzione economica è analoga a quella dei regimi integrativi esistenti in taluni Stati membri (...)
Si deve pertanto concludere che, a differenza delle prestazioni erogate dai regimi previdenziali legali nazionali, le pensioni versate dai regimi di deroga convenzionale costituiscono senz'altro vantaggi pagati dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo e rientrano pertanto nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.
14.
La maggior parte delle considerazioni sopra richiamate valgono, a mio avviso, per quanto riguarda l'indennità supplementare di cui trattasi nella specie, ancorché l'applicazione di tale indennità rivesta portata più generale. L'indennità supplementare è corrisposta direttamente dall'ultimo datore di lavoro del lavoratore licenziato ed il suo importo è determinato sulla base della retribuzione di riferimento. Anche laddove sia considerata quale anticipazione della pensione, come asserito dal governo belga, essa può essere ragionevolmente intesa quale retribuzione corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro, al pari della prestazione corrisposta nel regime pensionistico di cui trattavasi nella richiamata causa Barber.
15.
Tale conclusione trova conferma ove si tenga conto dei principi accolti dalla Corte nella menzionata sentenza Defrenne/Belgio al fine di escludere talune prestazioni dalla nozione di retribuzione. Occorre ricordare che, alla luce di tali principi, in primo luogo la prestazione dev'essere direttamente disciplinata dalla legge ad esclusione di qualsiasi elemento negoziale e, in secondo luogo, che i contributi del datore di lavoro devono essere determinati sulla base di considerazioni di politica sociale piuttosto che del rapporto di lavoro. A mio avviso, l'indennità supplementare di cui è causa non risponde ad alcuno dei due detti principi.
16.
Per quanto attiene al primo principio, è evidente che la corresponsione dell'indennità supplementare non è stata prevista al di fuori di qualsiasi elemento negoziale. È vero che il contratto collettivo n. 17 è stato reso obbligatorio, ma ciò nulla toglie, a mio parere, al fatto che l'indennità è stata introdotta in esito ad una concertazione tra datori di lavoro e lavoratori. Nella specie, come emerge dalle osservazioni presentate dal governo belga, l'indennità supplementare è prevista dal contratto collettivo n. 17 nonché da altri contratti collettivi di lavoro. Essa presenta quindi, a differenza della pensione legale, un elemento negoziale.
17.
Per quanto attiene al secondo principio, non sono convinto del fatto che l'indennità supplementare sia corrisposta, al pari della pensione prevista per legge, soprattutto sulla base di considerazioni di politica sociale. Nella sentenza Defrenne/Belgio, la Corte ha dichiarato (v. punto 10) che il lavoratore fruisce delle prestazioni previdenziali previste per legge non in ragione dei contributi del datore di lavoro, bensì per il solo fatto di essere in possesso dei requisiti indicati dalla legge per la concessione della prestazione stessa. L'assenza di uno stretto collegamento tra i contributi del datore di lavoro e le prestazioni corrisposte ai lavoratori ha impedito l'assimilazione delle pensioni di vecchiaia previste per legge alle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro. Invece, l'indennità supplementare presenta natura del tutto differente rispetto alle normali caratteristiche delle prestazioni previdenziali concesse sulla base di un regime previdenziale generale, anche rispetto a quelle prestazioni finanziate parzialmente mediante contributi del datore di lavoro. L'indennità de qua è corrisposta direttamente dall'ultimo datore di lavoro del lavoratore licenziato. Si tratta, inoltre, di una prestazione corrisposta all'atto del licenziamento. Come dichiarato dalla Corte nella citata sentenza Barber, siffatte prestazioni costituiscono una forma di retribuzione cui il lavoratore ha diritto sulla base del rapporto di lavoro e continuano a rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 119 anche ove riflettano considerazioni di politica sociale.
18.
Il governo belga sottolinea lo stretto collegamento esistente tra l'indennità supplementare e l'assegno di disoccupazione. A nostro parere, il fatto che l'importo dell'indennità dipenda non solo dalla retribuzione, bensì anche dall'assegno di disoccupazione non significa che l'indennità stessa non costituisca un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del rapporto di lavoro. Inoltre, il fatto che l'indennità di cui trattasi integri una prestazione previdenziale non è determinante. Le due prestazioni sono collegate al regime anticipativo della pensione, ma è del tutto evidente che l'indennità supplementare non costituisce una conseguenza necessaria dell'assegno di disoccupazione. Dal regio decreto 16 gennaio 1975, che ha ripreso le clausole del contratto collettivo n. 17, emerge in realtà che l'indennità supplementare è indipendente dal regime generale di previdenza sociale per quanto attiene sia alla sua struttura sia al suo finanziamento. Al pari del regime pensionistico complementare oggetto della menzionata sentenza Bilka, la prestazione prevista dal contratto collettivo integra prestazioni previdenziali generalmente applicabili con prestazioni finanziate interamente dal datore di lavoro. L'indennità supplementare non risponde pertanto, a mio avviso, ai criteri affermati dalla Corte nella menzionata sentenza Defrenne/Belgio perché una prestazione possa esulare dalla sfera di applicazione dell'art. 119.
19.
In conclusione, ritengo che l'indennità supplementare prevista dal regio decreto 16 gennaio 1975 costituisca una «retribuzione» ai sensi dell'art. 119 del Trattato CEE. La normativa belga esclude, infatti, i lavoratori di sesso femminile licenziati successivamente al compimento del 60° anno di età dal beneficio dell'indennità stessa mentre i lavoratori di sesso maschile vi hanno diritto. Non è contestato che tale disparità di trattamento non sia giustificata da criteri oggettivi. Il Belgio è quindi venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 119 del Trattato.
20.
Nella controreplica il governo belga aggiunge, in via di sub ordine, che, ove l'indennità supplementare dovesse rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 119, dovrebbe trovare applicazione il protocollo sull'art. 119 allegato al Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 (GU C 191, pag. 1). Tale protocollo cosi recita:
«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 (...), le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile».
Considerato, tuttavia, che il Trattato sull'Unione europea non è ancora entrato in vigore, l'argomento non può essere accolto. Ma anche successivamente all'entrata in vigore del Trattato, mi sembra che l'argomento possa essere pertinente unicamente nell'ambito di azioni giudiziarie avviate da singoli al fine di ottenere il pagamento di determinate prestazioni. Potrebbe quindi sorgere la questione se, e in qual misura, la prestazione richiesta fosse imputabile ad uno specifico periodo di lavoro. Ma, a mio avviso, l'argomento non appare pertinente alla luce della declaratoria che la Commissione mira ad ottenere nella specie.
La direttiva 76/207
21.
La Commissione sostiene in subordine che la normativa controversa sia incompatibile con l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207. Al riguardo, occorre innanzitutto osservare che, se, come ritengo, l'indennità complementare costituisce una «retribuzione» ai sensi dell'art. 119, il Belgio è conseguentemente venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del detto articolo senza necessità di esaminare la compatibilità della normativa belga con la direttiva 76/207. Ciò premesso procederò, nondimeno, all'esame dedotto dalla Commissione in via di subordine.
22.
L'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207 così recita:
«L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni, inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso».
La Commissione si richiama alla sentenza 16 febbraio 1982, causa 19/81, Burton (Racc, pag. 555). In tale sentenza la Corte ha dichiarato che il principio della parità di trattamento di cui alla detta disposizione si applica ai requisiti per poter fruire di un'indennità per il pensionamento anticipato volontario corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore. Secondo la tesi della Commissione, il principio deve trovare applicazione anche per quanto riguarda i requisiti ai quali un lavoratore deve rispondere per poter fruire di un'indennità supplementare di licenziamento, quale quella di cui trattasi nella specie. Secondo il diritto belga, uno di tali requisiti è costituito dal diritto all'assegno di disoccupazione. La Commissione deduce che, atteso che le donne di età superiore ai 60 anni non hanno diritto all'assegno di disoccupazione, tale requisito appare discriminatorio. Conseguentemente, secondo la Commissione, il sistema istituito dal regio decreto 16 gennaio 1975 si pone in contrasto con l'art. 5, n. 1.
23.
Il governo belga non contesta che i requisiti per la concessione del regime di indennità supplementare costituiscano delle condizioni di licenziamento ai sensi dell'art. 5, n. 1, così come non contesta l'esistenza di una discriminazione. Esso sostiene, tuttavia, che l'indennità supplementare non rientri nella sfera di applicazione della direttiva 76/207. Il governo belga si richiama all'art. 1, n. 2, della direttiva che autorizza il Consiglio ad emanare le disposizioni necessarie al fine di garantire la progressiva attuazione del principio della parità di trattamento in materia previdenziale. Tali disposizioni sono state emanate. Esse sono contenute nella direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), nonché nella direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale (GU L 225, pag. 40). Il governo belga invoca le deroghe al principio di parità di trattamento previste dall'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 nonché dall'art. 9, lett. a), della direttiva 86/378.
L'art. 7, n. 1, della direttiva 79/7 così dispone:
«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a)
la fissazione del limite di età per la concessione di pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni (...)».
L'art. 9 della direttiva 86/378 autorizza gli Stati membri a:
«(...) differire l'attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
a)
la fissazione del limite di età per la concessione di pensioni di vecchiaia o di collocamento a riposo e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni, a loro scelta:
—
fino alla data alla quale tale parità è realizzata nei regimi legali;
—
o al più tardi fino a quando una direttiva imporrà tale parità».
24.
Il governo belga osserva che, conformemente al regio decreto 16 gennaio 1975, l'indennità supplementare è collegata all'assegno di disoccupazione. Conseguentemente, il motivo per cui un lavoratore di sesso femminile non ha diritto all'indennità supplementare è dato dal fatto che le donne cessano di beneficiare dell'assegno di disoccupazione al compimento del 60° anno, mentre i lavoratori di sesso maschile vi hanno diritto fino al raggiungimento del 65° anno. La differenza relativa al limite di età fissato per la concessione dell'indennità supplementare è conseguenza della differente età di pensionamento esistente nel diritto belga anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1990. Il governo belga aggiunge che tale legge, se, da un lato, ha istituito un'età di pensionamento flessibile sia per gli uomini sia per le donne che abbiano raggiunto il 60° anno di età, prevede, dall'altro, una deroga importante. Ai sensi dell'art. 2, n. 2, la pensione di vecchiaia di un soggetto di sesso maschile che benefici di un trattamento anticipativo della pensione su base convenzionale viene corrisposta a decorrere dal compimento del 65° anno di età del soggetto medesimo. Secondo il governo belga, ne consegue che il legislatore belga ha differito l'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto attiene alla determinazione dell'età di pensionamento ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 79/7 e dell'art. 9, lett. a), della direttiva 86/378. Il governo belga sostiene che la disparità di trattamento tra uomini e donne in materia di assegno di disoccupazione e di indennità supplementare dev'essere considerata quale «conseguenza» delle differenti età di pensionamento ai sensi delle dette disposizioni ( 1 ).
25.
Alla luce della giurisprudenza della Corte, la deroga di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 dev'essere interpretata in senso stretto; è lecito presumere che lo stesso principio debba applicarsi all'art. 9, lett. a), della direttiva 86/378. Nella sentenza 26 febbraio 1986, causa 262/84, Beets-Proper, Race, pag. 773, punto 38 della motivazione, la Corte ha affermato che:
«(...) in considerazione della fondamentale importanza del principio della parità di trattamento che la Corte ha ripetutamente rilevato, l'eccezione all'ambito di applicazione della direttiva 76/207 di cui all'art. 1, n. 2, della stessa, per il settore della previdenza sociale va interpretata in modo restrittivo. Di conseguenza, l'eccezione al divieto di discriminazione in base al sesso di cui all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 non si applica se non alle conseguenze derivanti dalla fissazione dell'età del pensionamento per la corresponsione delle pensioni di vecchiaia e di anzianità per altre prestazioni previdenziali».
Le sentenze 26 febbraio 1986, causa 151/84, Roberts (Race. pag. 703, punto 35), e causa 152/84, Marshall (Race. pag. 723, punto 36), contengono analoghe affermazioni; v. anche la sentenza 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell (Race. pag. I-4737, punti 26 e 27).
26.
A mio avviso, la discriminazione attinente all'indennità supplementare non rientra nella deroga prevista dall'art. 7, n. 1, lett. a). Il governo belga deduce, in realtà, che la discriminazione tra uomini e donne quanto al diritto all'indennità supplementare sarebbe conseguenza del differente limite di età fissato ai fini dell'ottenimento dell'assegno di disoccupazione che, a sua volta, sarebbe conseguenza della differente età di pensionamento prevista dalla legge belga. È, quindi, evidente, che la discriminazione relativa all'indennità supplementare non è conseguenza diretta della differente età di pensionamento. Come osservato dalla Commissione all'udienza, l'argomento del governo belga implica il riconoscimento di una reazione a catena che non sarebbe compatibile con il principio di interpretazione restrittiva cui soggiacciono le deroghe al principio fondamentale di parità tra i due sessi.
27.
L'art. 7, n. 1, lett. a), è stato oggetto di esame da parte della Corte nella sentenza 7 luglio 1992, causa C-9/91, Equal Opportunities Commission (Race. pag. I-4297). In tale sentenza la Corte ha affermato che l'art. 7, n. 1, lett. a), dev'essere interpretato nel senso che è consentita la fissazione di una differente età di pensionamento per i due sessi ai fini della concessione delle pensioni di vecchiaia e di collocamento a riposo così come sono consentite discriminazioni «necessariamente connesse a tale differenza» (v. punto 20 della motivazione). Al precedente punto 13 della motivazione la Corte ha osservato che:
«Poiché il testo di detta deroga fa riferimento alla “fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro”, è certo che essa riguarda il momento a decorrere dal quale le pensioni possono essere versate. Questo stesso testo, per contro, non fa riferimento esplicitamente alle discriminazioni relative all'estensione dell'obbligo di versare contributi ai fini della pensione nonché al calcolo di quest'ultima. Queste discriminazioni possono perciò entrare nel campo di applicazione della deroga solo se dovessero risultare necessarie per raggiungere gli obiettivi che la direttiva intende perseguire lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere un'età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne». (Il corsivo è mio).
28.
Benché tale dichiarazione sia stata fatta in un contesto differente, ritengo che lo stesso requisito debba essere soddisfatto quando si tratti di una discriminazione attinente ad altre prestazioni. In altri termini, uno Stato membro può mantenere in essere discriminazioni attinenti ad una prestazione solamente laddove queste si rivelino necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi che la direttiva intende perseguire lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere per legge un'età di collocamento a riposo differente per gli uomini e le donne. Ciò deriva dalla natura consequenziale della deroga prevista nella seconda parte dell'art. 7, n. 1, lett. a), («le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni»). Qualsiasi discriminazione riguardante una prestazione deve quindi essere conseguenza necessaria della differente età di collocamento a riposo ai fini della concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro. Non sono convinto del fatto che tale vincolo di necessità sussista nella specie. Come sottolineato dalla Commissione, gli obiettivi ed il carattere dell'indennità evidenziano come questa si discosti, in realtà, dall'assegno di disoccupazione e sia indipendente dal regime di previdenza sociale. L'indennità supplementare costituisce una prestazione corrisposta in caso di licenziamento che è stata collegata all'assegno di disoccupazione solamente dal contratto collettivo n. 17 e dal regio decreto16 gennaio 1975. Non mi sembra che tale collegamento presenti i caratteri della necessità per il mantenimento di una differente età di collocamento a riposo ai fini della concessione delle pensioni di fine lavoro. A mio avviso, non sarebbe conforme al principio di interpretazione restrittiva dell'art. 7, n. 1, lett. a), ritenere la discriminazione attinente all'indennità supplementare quale conseguenza necessaria dei differenti limiti di età previsti ai fini del collocamento a riposo.
29.
Ritengo, in conclusione, che la discriminazione riguardante l'indennità supplementare non rientri nella deroga prevista all'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7. La stessa conclusione vale per quanto riguarda l'art. 9, lett. a), della direttiva 86/378. È parimenti evidente che, ove l'indennità supplementare non sia considerata quale «retribuzione» ai sensi dell'art. 119 del Trattato, occorrerà in tal caso considerare — conformemente alla menzionata sentenza Burton — i requisiti per la concessione dell'indennità supplementare quali condizioni di licenziamento ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207. È pacifico che uno di tali requisiti, vale a dire il diritto all'assegno di disoccupazione, sia discriminatorio. Conseguentemente, il regio decreto 16 gennaio 1975, laddove mantiene in essere condizioni di licenziamento discriminatorie, si pone in contrasto con l'art. 5, n. 1, della direttiva 76/207.
Conclusione
30.
Suggerisco conseguentemente alla Corte:
1)
di dichiarare che il Regno del Belgio, mantenendo in essere una normativa che esclude i lavoratori di sesso femminile di età superiore ai 60 anni dal beneficio delle indennità supplementari in caso di licenziamento laddove tale diritto è riconosciuto ad un lavoratore di sesso maschile che si trovi in pari situazione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 119 del Trattato CEE;
2)
di condannare il Regno del Belgio alle spese.
( *1 ) Lìngua originale: l'inglese.
( 1 ) Va rilevato che, malgrado il testo inglese dell'art. 7, n. 1, lett. a), faccia riferimento a «the possible consequences thereof for other benefits» e quello dell'art. 9, lett. a), a «the possible implications for other benefits») il testo francese dei due articoli è identico: «les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations».
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