Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa, la Commissione chiede che si dichiari che il Regno del Belgio, non adottando le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte 17 giugno 1977 nella causa 1/86, Commissione/Belgio (1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 171 del Trattato CEE. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che il Belgio non si era conformato, nel termine prescritto, alla direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall' inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (2).
2. A sostegno delle sue conclusioni, la Commissione ha fatto valere nel suo ricorso numerosi addebiti. Il Belgio ha contestato solo uno di essi. La Commissione ha in seguito rinunciato a quest' ultimo (3).
3. Quanto agli altri addebiti della Commissione, il Belgio ha spiegato, nel controricorso, che le norme necessarie ad una corretta attuazione della direttiva 80/68 erano già state adottate o presentate in forma di progetto. Nella sua controreplica, il Belgio ha comunicato che alcuni di tali progetti erano stati successivamente adottati. Di conseguenza, la Commissione, rispondendo ad un quesito della Corte, ha ritirato gran parte degli addebiti presentati (4).
4. Nel corso della trattazione orale, la Commissione ha dichiarato di poter ancora rinunciare ad alcuni elementi del suo ultimo addebito dopo aver ottenuto informazioni supplementari dal governo belga (5). La Commissione ha così mantenuto soltanto un addebito e cioè quello secondo cui il decreto belga del 30 aprile 1990 non attua correttamente la direttiva, nella misura in cui esso non riguarda le sostanze enumerate nell' elenco II della direttiva, mentre risulta dall' art. 5 della direttiva che lo scarico di tali sostanze dev' essere oggetto di provvedimenti appropriati da parte degli Stati membri (6). La Commissione ha inoltre mantenuto la sua domanda relativa alla condanna alle spese.
5. Il governo belga ha precisato nel corso della trattazione orale che il Belgio non contesta né tale addebito né la conclusione della Commissione in ordine alle spese.
Conclusione
6. Pertanto propongo alla Corte di accogliere la domanda della Commissione e di condannare il Regno del Belgio alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° Racc. pag. 2797.
(2) ° GU 1980, L 20, pag. 43.
(3) ° V. punti 6-7 della risposta della Commissione al quesito della Corte.
(4) ° V. punti da 3 a 5 e da 8 a 9 della risposta della Commissione al quesito della Corte.
(5) ° V. risposta della Commissione al quesito della Corte, sub B.
(6) ° Punto 24 del ricorso.
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