Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente causa verte sulla classificazione dell' estratto di cratego nella Tariffa doganale comune ed è stata sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof il quale chiede che sia data un' interpretazione della Tariffa doganale comune per poter stabilire se il prodotto considerato debba essere classificato sotto la voce 30.04, che comprende i medicamenti o, in caso di soluzione negativa, sotto la voce 22.08, che comprende le bevande contenenti alcol di distillazione (1).
2. La ricorrente nella causa principale, la Bioforce GmbH, ha contestato il parere doganale vincolante della convenuta nella causa principale, l' Oberfinanzdirektion di Monaco di Baviera, a proposito del prodotto "gocce di cratego", che è un estratto di cratego con contenuto di alcol (del 45,9% vol.) e che la Bioforce GmbH importa dalla Svizzera. Il prodotto viene presentato per essere usato "per il cuore, per stimolare l' irrogazione sanguigna del cuore (...), l' attività delle cellule del miocardio, e determinare quindi un migliore afflusso di sangue ai vasi coronari". Le autorità doganali tedesche hanno negato la classificazione del detto prodotto sotto la voce 30.04 e lo hanno classificato, invece, sotto la voce 22.08.
Interpretazione della voce 30.04 della Tariffa doganale comune
3. La prima questione verte sull' interpretazione della voce 30.04 ai fini della classificazione del prodotto qui sopra descritto.
La nozione di "medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici"
4. Il capitolo 30 della Tariffa doganale comune comprende i prodotti farmaceutici. Le voci 30.03 e 30.04 riguardano i "medicamenti preparati per scopi terapeutici o profilattici". La distinzione tra le due voci non è importante nella presente causa ed è pacifico che quello che conta è l' interpretazione della voce 30.04. Quest' ultima voce comprende
"Medicamenti (...) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizioni per la vendita al minuto".
Dal punto 1 a) delle note introduttive al capitolo 30 emerge che questo capitolo non comprende
"gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali".
Questi prodotti rientrano sotto altre voci della Tariffa doganale le quali contengono una descrizione che corrisponde alle loro qualità obiettive. Per esempio, le bevande contenenti alcol di distillazione destinate a mantenere l' organismo in buona salute rientrano, conformemente al punto 14 delle note esplicative relative al sistema armonizzato, nella voce 22.08 (2).
Questa distinzione tra medicamenti e preparati destinati a mantenere l' organismo in buona salute delimita il campo di applicazione del capitolo 30 rispetto alle altre voci della Tariffa doganale. Questa distinzione è sufficiente a dimostrare che la nozione di medicamento ai sensi della Tariffa doganale riguarda soltanto preparati utilizzati per prevenire o curare una determinata malattia, mentre non copre preparati che, essendo intesi a mantenere un buono stato di salute in generale, hanno un campo di applicazione più ampio e quindi un effetto non ben definito.
Questo modo di intendere la nozione di medicamento ai sensi della Tariffa doganale comune è altresì confermato dalla formulazione stessa della voce 30.04. L' uso dei termini "profilattico" e "terapeutico" presuppone, per forza di cose, che l' effetto profilattico o terapeutico sia ben definito, e, in particolare, che riguardi una determinata malattia. E' ragionevolmente possibile parlare di efficacia preventiva o curativa di un preparato solo quando la malattia considerata è ben definita.
Di conseguenza, per sapere se un preparato rientra nella nozione "medicamento" ai sensi della Tariffa doganale, occorre stabilire se, stando alle conoscenze scientifiche disponibili, sia dimostrato che il preparato è destinato ad un uso profilattico o terapeutico, cioè se la malattia cui è destinato detto preparato sia ben definita e se l' effetto preventivo o curativo del preparato riguardi specificamente la malattia considerata.
Conformemente alla giurisprudenza della Corte (3), i criteri per decidere in merito risiedono nelle caratteristiche obiettive del prodotto considerato. Questa soluzione s' impone nell' interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli doganali, consentendo altresì all' amministrazione una maggiore rapidità e il contenimento delle spese.
L' importanza della presentazione del prodotto
5. La Bioforce GmbH e la Commissione concordano quanto al fatto che, per la sua forma e condizionamento (imballaggio, descrizione, posologia, recipiente, ecc.), il prodotto di cui trattasi si presenta come un medicamento.
Dal dettato della voce 30.04 risulta che il prodotto considerato deve essere presentato sotto forma di dosi o condizionato per la vendita al dettaglio. Conformemente al punto 1 b) delle note esplicative del sistema armonizzato relativo alla voce 30.04, questa comprende i medicamenti che, a causa del loro imballaggio e, soprattutto, per la presenza di indicazioni particolari circa le proprietà del prodotto, mostrano chiaramente che sono destinati, senza ulteriore condizionamento, alla vendita diretta al consumatore.
Pertanto, la classificazione di un prodotto sotto la voce 30.04 può dipendere dalla sua presentazione, conformemente alle norme per la vendita al minuto, ma è evidente che la presentazione di un prodotto non basta di per sé affinché sia considerato un medicamento. Fare della presentazione di un prodotto un criterio decisivo per la sua classificazione doganale potrebbe portare al risultato che una particolare presentazione del prodotto sia sufficiente a farlo classificare in una voce doganale, anche se le sue caratteristiche obiettive non corrispondono ai criteri fissati dalla relativa voce doganale. Questo risultato è in contrasto con il principio della certezza del diritto e potrebbe comportare una discriminazione arbitraria.
L' argomento secondo il quale il prodotto "gocce di cratego" rientra nella normativa tedesca sui medicinali e omologato dal Bundesgesundheitsamt
6. La Bioforce GmbH sostiene che va riconosciuta importanza decisiva al fatto che il prodotto "gocce di cratego" è riconosciuto come medicinale dalla relativa disciplina tedesca.
7. Esistono varie ragioni imperative per respingere questo argomento. Questo è quanto emerge prima facie dalle considerazioni generali relative al capitolo 30 contenute nelle note esplicative della nomenclatura combinata, secondo le quali:
"Ai fini della classificazione in questo capitolo, non è determinante la descrizione di un prodotto come medicamento nella normativa comunitaria, (...) nella normativa nazionale degli Stati membri o in qualsiasi farmacopea".
Pertanto la Commissione sottolinea a ragione che la nozione di medicamento sancita nella direttiva del Consiglio 65/65/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (4) è diversa da quella che figura nella Tariffa doganale, dato che, per proteggere la salute pubblica, la direttiva sottopone una gamma relativamente ampia di prodotti al sistema di controlli fissati nella normativa sui farmaci. Infatti, questa direttiva copre anche prodotti che, per la loro designazione, si presentano come medicinali; orbene, come ho detto, la designazione dei prodotti non è una caratteristica che può, di per sé, servire da criterio decisivo ai fini della classificazione doganale. Come affermato dalla Corte nella sentenza 30 novembre 1983, Van Bennekom (5), la direttiva tende a preservare i consumatori non solo da prodotti che possono avere effetti nocivi o tossici, ma altresì da vari prodotti utilizzati in luogo e al posto di rimedi adeguati. La voce 30.04 della Tariffa doganale riguarda invece solo prodotti che sono di fatto destinati ad un uso terapeutico o profilattico.
Fare dipendere questa classificazione da considerazioni sulla cui base la pertinente normativa nazionale qualifica un prodotto come medicinale è in contrasto con il principio della certezza del diritto, il quale implica una classificazione doganale in riferimento alle proprietà obiettive del prodotto. La direttiva 65/65/CEE attribuisce alle autorità nazionali una certa discrezionalità per determinare i prodotti che saranno disciplinati dalla normativa interna ed è possibile che lo stesso prodotto sia considerato come medicinale in uno Stato membro e non in un altro. Ciò potrebbe comportare differenze nella classificazione dei prodotti, a seconda del riconoscimento o meno di un prodotto come medicinale e a seconda degli Stati membri.
L' asserita discriminazione nei confronti dei prodotti fitoterapeutici
8. La Bioforce GmbH sostiene che classificare il prodotto "gocce di cratego" al di fuori della voce 30.04 trasgredisce il principio della parità di trattamento, poiché siffatta classificazione discrimina i prodotti fitoterapeutici rispetto ai prodotti sintetici (ottenuti chimicamente).
E' importante a questo riguardo sottolineare che non spetta alla Corte pronunciarsi nella specie sulla questione se i prodotti fitoterapeutici, in quanto tali, possano essere considerati medicinali ai sensi della Tariffa doganale, ma soltanto accertare se, stando alle conoscenze disponibili, le qualità obiettive del prodotto "gocce di cratego" siano tali da imporne la classificazione nella voce doganale 30.04. Ai fini della classificazione in questa voce, non è determinante se un prodotto sia fabbricato da una determinata sostanza. I criteri decisivi sono gli effetti del prodotto per quanto riguarda la cura della malattia. Un farmaco composto a base di piante dovrà essere classificato dalla voce 30.04 al pari di un medicinale sintetico utilizzato in profilassi o in terapia.
Per queste ragioni, l' argomento della Bioforce GmbH secondo il quale classificare il prodotto "gocce di cratego" in una voce diversa dalla 30.04 costituisce una discriminazione illecita, è privo di fondamento.
La questione se il prodotto "gocce di cratego" è un medicamento si sensi della voce 30.04
9. Dalle conoscenze disponibili emerge che il settore principale di applicazione del prodotto "gocce di cratego" è costituito dalle turbe cardiache degenerative della nostra epoca e, soprattutto, da stati che non possono essere considerati vere malattie, ma dove esiste senz' altro una diminuzione della capacità cardiaca dovuta all' età. Pertanto, il prodotto sembra destinato alle funzioni cardiache e circolatorie in quanto tali. E' quanto altresì emerge dalla descrizione della funzione del prodotto che è quella di curare il cuore, di favorire l' irrorazione di questo organo e di stimolare l' attività cellulare del muscolo cardiaco, migliorando così il funzionamento delle arterie coronarie. Questi chiarimenti sono intesi a dimostrare che il prodotto ha un effetto globalmente benefico per lo stato di salute generale, specialmente per le funzioni cardiache e circolatorie in stati che non possono essere considerati patologicamente ben definiti ma piuttosto manifestazioni di una degenerazione generale di dette funzioni dovute, in particolare, all' età.
Si può pertanto affermare che il campo di applicazione del prodotto "gocce di cratego" è ampio, come è tipico della fitoterapia "dolce" in cui rientrano le gocce di cratego. Non si può considerare dimostrato che il prodotto è destinato a curare una malattia determinata e, parimenti, l' effetto del prodotto è sufficientemente specifico. Di conseguenza, il prodotto non può essere qualificato medicinale destinato al trattamento profilattico o terapeutico di una determinata malattia.
Poiché le caratteristiche obiettive delle "gocce di cratego" non rispondono ai criteri fissati nella voce 30.04, questo preparato non può essere, pertanto, classificato sotto detta voce.
Interpretazione della voce 22.08 della Tariffa doganale comune
10. Con la seconda questione il Bundesfinanzhof chiede se il prodotto "gocce di cratego", qualora non rientri nella voce 30.04, debba essere classificato nella sottovoce 22.08.90.59.
11. La voce 22.08 della Tariffa doganale comune comprende i seguenti prodotti:
"alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcol di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande".
La sottovoce 22.08.90.59 comprende
"altre bevande contenenti alcol di distillazione presentate in recipienti di capacità inferiori o uguali a due litri".
Nella sentenza 26 marzo 1981, Ritter (6), la Corte ha dichiarato che la nozione di bevanda ai sensi della Tariffa doganale comune comprende
"qualsiasi liquido idoneo al consumo umano e destinato a questo uso, indipendentemente dalla quantità assorbita o dalle finalità particolari cui possono servire determinati tipi di liquidi consumati".
In quella sentenza, la Corte ha precisato che il contenuto di questa nozione deve essere determinato secondo criteri obiettivi e sindacabili e non è perciò possibile farne dipendere la portata da fattori puramente soggettivi e variabili, come il modo di consumare un prodotto o la finalità per cui se ne fa uso. Pertanto non si può attribuire al fatto che il prodotto "gocce di cratego" è destinato ad essere consumato sotto forma di gocce importanza maggiore del fatto che il prodotto sia consumato in ragione dei suoi effetti benefici sull' organismo. Quest' ultimo elemento del resto emerge altresì dalle note esplicative al sistema armonizzato. Conformemente al punto 14 di queste note, la posizione 22.08 comprende
"le bevande contenenti alcol di distillazione, talvolta designati come complementi alimentari, destinati a mantenere l' organismo in buona salute".
12. Il ricorrente nella causa principale ha dedotto che il prodotto "gocce di cratego" non rientra nella voce 22.08, poiché l' alcol contenuto nella preparazione non è caratteristico del prodotto, ma costituisce unicamente un coadiuvante, un eccipiente, un conservante ed un supporto dei principi attivi.
Questo argomento non può essere accolto. Come ho già osservato, soltanto le caratteristiche obiettive del prodotto devono essere prese in considerazione ai fini della classificazione doganale. Indipendentemente dal ruolo dell' alcol e dal fatto che l' alcol caratterizzi o no il prodotto, è evidente che questo prodotto ha un tenore alcolico del 45,9% per volume. Non lo si può, pertanto, classificare sotto le voci del capitolo 22 che comprendono le bevande non contenenti alcol di distillazione. Dal punto 1, lett. d) delle osservazioni preliminari del capitolo 13 della Tariffa doganale che comprendono, fra altri, gli estratti di piante, emerge che il tenore in alcol del preparato esclude la sua classificazione nella voce 13.02.
13. Pertanto, le caratteristiche obiettive del preparato ne giustificano la classificazione sotto la voce 22.08 poiché di tratta di un liquido con contenuto alcolico atto alla produzione di bevande e destinato a tale uso. Più precisamente, il preparato va classificato nella voce 22.08.90.59 ° "altre bevande contenenti alcol di distillazione presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri".
Conclusione
14. Propongo di conseguenza alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
"La Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che un prodotto come le 'gocce di cratego' (estratto di cratego con contenuto di alcol pari al 45,9%) utilizzato come tonificante non deve essere classificato nella voce 30.04 ma nella sottovoce 22.08.90.59".
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° Le questioni riguardano la Tariffa doganale comune tale quale pubblicata nell' allegato al regolamento (CEE) della Commissione 2 agosto 1989, n. 2886, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 282, pag. 1).
(2) ° Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le note esplicative contengono elementi importanti di interpretazione che consentono di precisare o di esplicitare la portata delle diverse voci o sottovoci della Tariffa doganale. Rinvio a questo proposito alla sentenza 8 maggio 1974, causa 183/73, Osram (Racc. pag. 477) e alla sentenza 26 febbraio 1980, causa 54/79, Hako-Schuh (Racc. pag. 311).
(3) ° V. sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber (Racc. pag. 1395), come pure le sentenze citate dall' avvocato generale Tesauro nelle conclusioni da lui presentate il 19 aprile 1989 (paragrafo 3, Racc. pag. 1403).
(4) ° GU 22, pag. 369.
(5) ° Causa 227/82, Racc. pag. 3883.
(6) ° Causa 114/80, Racc. pag. 895.
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