Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il diritto comunitario della concorrenza si oppone a che uno Stato membro renda obbligatorie, autorizzandole con decreto ministeriale, tariffe di trasporti di merci su strada fissate da commissioni i cui membri sono designati dall' autorità pubblica su proposta dei vettori?
2. E' questa sostanzialmente la questione sottopostavi nella presente causa, di cui occorre ricordare lo sfondo.
3. La legge tedesca relativa ai trasporti di merci su strada (Gueterkraftsverkehrgesetz, in prosieguo: la "GueKG") ha istituito un procedimento di formazione delle tariffe che comprende tre fasi:
1) Commissioni tariffarie composte da esperti proposti da imprese o da associazioni del settore e designati dal ministro federale dei Trasporti (artt. 20 a, e 21, n. 2, della GueKG) fissano le tariffe.
2) Comitati consultivi, costituiti da rappresentanti dei noleggiatori, emettono un parere prima di ciascuna riunione delle commissioni tariffarie nella quale si deve adottare una decisione concernente la fissazione delle tariffe (art. 21 a, n. 3, della GueKG).
3) Le tariffe sono autorizzate dal ministro federale dei Trasporti, di concerto con il ministro federale dell' Economia. Esse entrano in vigore e sono rese vincolanti con decreto ministeriale (art. 20 a, nn. 2, 3 e 6, della GueKG).
4. I ministri di cui sopra possono sostituirsi alle commissioni tariffarie nel fissare i prezzi, se ciò sia reso necessario da motivi di interesse generale (art. 20 a, n. 4, della GueKG).
5. Le tariffe così fissate (quanto al minimo e al massimo) si impongono alle imprese (art. 22 della GueKG).
6. Se il prezzo del trasporto è inferiore alla tariffa fissata, il vettore deve chiedere la differenza. Altrimenti il Bundesanstalt fuer den Gueterfernverkehr (in prosieguo: il "Bundesanstalt"), ufficio federale di diritto pubblico (1), è surrogato nei suoi diritti e deve chiedere detta differenza, detta "credito di perequazione", all' impresa per conto della quale è stato effettuato il trasporto (2).
7. Gli antefatti della causa principale sono i seguenti: nel corso di un controllo, il Bundesanstalt constata che il vettore Neukirch ed il suo cliente, la società Reiff, fabbricante di materiali di costruzione, non hanno rispettato le tariffe in vigore.
8. Il 13 giugno 1989 il Bundesanstalt chiedeva a quest' ultima, in forza del suo diritto di surroga, la differenza tra il prezzo convenuto e la tariffa autorizzata. Essendosi rifiutata di ottemperare a tale richiesta, la società Reiff veniva citata in giudizio.
9. A seguito del rigetto da parte del giudice di primo grado della sua istanza di pagamento, il Bundesanstalt presenta appello dinanzi al Landgericht di Coblenza. La società Reiff sostiene che gli artt. 20 e seguenti della GueKG violano gli artt. 85, n. 1, e 5, secondo comma, del Trattato CEE e che le tariffe fissate sono, conseguentemente, nulle di diritto. Il governo tedesco avrebbe violato l' art. 5, secondo comma, ratificando un accordo di prezzi proibito dal diritto comunitario, e avrebbe così privato di effetto utile l' art. 85 (3).
10. Il Landgericht di Coblenza ritiene che la formazione delle tariffe non dipenda unicamente dalla decisione del ministro federale dei Trasporti, ma anche dalle commissioni tariffarie che operano in modo indipendente ed autonomo rispetto a qualsiasi ente pubblico: "in linea di principio, il potere di fissare le tariffe spetta alle commissioni tariffarie" (4). Esso invita a distinguere tra le decisioni di diritto privato adottate dalle commissioni tariffarie ed il procedimento regolamentare che spetta al ministro dei Trasporti, e ritiene che l' art. 85 si applichi anche alle intese tariffarie private che precedono un' autorizzazione amministrativa.
11. Il giudice a quo solleva una questione pregiudiziale il cui testo figura nella relazione d' udienza (5), e che è diretta a determinare se il procedimento di formazione delle tariffe applicabile nella Repubblica federale di Germania, contemplato dagli artt. 20 e seguenti della GueKG, sia o meno compatibile con gli artt. 5, secondo comma, e 85, nn. 1 e 2.
12. Ricordiamo che, se non vi spetta di pronunciarvi, nell' ambito di un procedimento proposto a norma dell' art. 177 del Trattato, sulla compatibilità di norme di diritto nazionale con le disposizioni di diritto comunitario, siete, per contro, competenti
"a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di pronunciarsi sulla compatibilità di dette norme con la normativa comunitaria" (6).
13. Innanzitutto, occorre verificare se le norme comunitarie in materia di concorrenza si applichino ai trasporti.
14. Il titolo IV del Trattato concernente i trasporti non contiene disposizioni speciali in materia di concorrenza. Orbene, come è noto, quando il Trattato ha inteso sottrarre talune attività all' applicazione delle norme di concorrenza, ha previsto un' espressa deroga al riguardo (7).
15. Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1968, n. 1017, adottato in applicazione degli artt. 75 e 87 del Trattato, relativo all' applicazione delle norme di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (8), ha applicato ai trasporti i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 85 e 86. Pertanto, gli artt. 2 e 7 di detto regolamento ribadiscono i divieti di dette intese riprendendo gli stessi termini di cui all' art. 85, nn. 1 e 2.
16. Nella sentenza Asjes (9), avete rilevato che gli obiettivi del Trattato, che mira, in particolare, a garantire che la concorrenza non venga falsata nel mercato comune, erano validi anche per i trasporti.
17. Ne consegue che sia l' art. 85 del Trattato sia l' art. 2 del citato regolamento sono, in via di principio, applicabili ai trasporti di merci su strada.
18. Le normative nazionali, che hanno un effetto restrittivo sulla concorrenza, non possono, tuttavia, essere valutate direttamente ed esclusivamente in base agli artt. 85 e 86, articoli che riguardano solo i comportamenti di imprese e non creano alcun obbligo diretto per gli Stati membri. Così, in tal caso, si deve fare riferimento anche all' art. 5.
19. Così, avete considerato che:
"per quanto tali disposizioni riguardino il comportamento delle imprese e non provvedimenti legislativi o regolamentari degli Stati membri, questi sono ciononostante tenuti, in forza dell' art. 5, secondo comma, del Trattato, a non pregiudicare, mediante la loro legislazione nazionale, l' applicazione piena ed uniforme del diritto comunitario e l' efficacia degli atti di esecuzione di questo, e ad astenersi dall' emanare o dal mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, che possano rendere praticamente inefficaci le regole di concorrenza da applicarsi alle imprese" (10).
20. Per verificare se la normativa in esame rientri nell' ambito di tale costruzione giurisprudenziale che combina fra loro gli artt. 3, lett. f) (11), 5 e 85, occorre, innanzitutto, precisarne il campo d' applicazione ratione materiae. Tale punto ha costituito del resto l' argomento centrale della fase scritta e della fase orale, e soprattutto di quest' ultima al momento della sua riapertura.
21. Per raggiungere l' obiettivo che si è stabilito, vale a dire l' obiettivo dell' '"instaurazione di un mercato comune" (art. 2), il Trattato stabilisce taluni mezzi di azione per la Comunità, tra i quali "l' istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non vi sia falsata" (art. 3, lett. f) (12).
22. Avete sottolineato il nesso tra le norme di concorrenza e l' obiettivo dell' integrazione e dell' unificazione del mercato: "L' art. 85 (...) va interpretato alla luce delle dichiarazioni contenute nel preambolo del Trattato" (13). Già nella sentenza 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione (14), constatavate, in termini particolarmente chiari, che
"il Trattato, che nel preambolo e nell' insieme del suo testo mira a sopprimere le barriere fra Stati e che, in numerose disposizioni, reprime severamente la loro ricostituzione, non poteva permettere alle imprese di elevare nuovamente tali barriere" (15).
23. E' stato spesso rilevato (16) che la libera concorrenza non è, per la Comunità, un fine a sé, bensì uno degli elementi di una "politica economica di insieme, che comporta aspetti di politica industriale, strutturale e di integrazione (...) diretta da un' autorità politica che non si oppone in linea di principio a interventi nei meccanismi di mercato" (17).
24. Si è così potuto sottolineare "la tradizione europea di incoraggiamento alla concentrazione industriale ed agli interventi governativi" (18).
25. Gli estesi poteri di esenzione attribuiti alla Commissione dall' art. 85, n. 3, la neutralità del Trattato per quanto concerne il regime della proprietà (19) e l' ampio spazio riservato agli interventi statali riducono la portata degli artt. 85 e 86.
26. Come ha sottolineato il governo italiano (20), non esiste, in materia di concorrenza, un sistema normativo unitario che impone le medesime regole e i medesimi obblighi alle imprese ed agli Stati membri, bensì, al contrario, "due subsistemi".
27. Innanzitutto, la sezione prima del Capo 1 del titolo I della parte terza del Trattato CEE stabilisce le "regole applicabili alle imprese" (21).
28. La vostra costante giurisprudenza rammenta che gli artt. 85 e 86 "riguardano il comportamento delle imprese e non provvedimenti legislativi o regolamentari degli Stati membri" (22). L' applicazione di detti articoli presuppone la prova di un preciso comportamento delle imprese anticoncorrenziale, vuoi di un' intesa, vuoi di un abuso di posizione dominante, su un mercato individuabile.
29. Il sistema di controllo e di misure sanzionatorie previsto dagli artt. 87-89 del Trattato e i regolamenti adottati per la loro applicazione sono esclusivamente concepiti per le imprese. Il regolamento n. 17 (23) consente di infliggere ammende soltanto alle imprese. Solo queste ultime sono tenute a procedere alla notifica alla Commissione, se desiderano avvalersi dell' art. 85, n. 3 (art. 4 del citato regolamento).
30. Lo Stato membro può essere interessato dai divieti di cui agli artt. 85 e 86 in quanto proprietario di imprese, ovvero in quanto dispone di un certo controllo sulle stesse. E' essenzialmente in quanto interviene nel settore economico, e non semplicemente in quanto autorità normativa, che esso deve vigilare affinché le imprese pubbliche non applichino, sulla base delle loro prerogative, accordi o pratiche concordate che siano in contrasto con i sopramenzionati articoli (art. 90, n. 1).
31. In secondo luogo, il Trattato contiene diverse disposizioni indirizzate agli Stati che concorrono anch' esse alla realizzazione del mercato comune. Sia gli artt. 30, 52 e 59, sia le disposizioni relative agli aiuti di Stato, in particolare, concorrono alla costituzione di un grande mercato in cui la concorrenza non deve essere falsata.
32. Il Trattato non contiene, tuttavia, alcuna disposizione generale che vieti agli Stati di adottare una normativa che restringa la concorrenza. Rispetto ad altri obiettivi, l' istituzione di un regime di concorrenza non falsata può passare in secondo piano. Così, gli artt. 37 e 90, n. 1, riconoscono agli Stati membri il diritto di istituire monopoli nazionali ° vale a dire la forma estrema di restrizione della concorrenza ° cosicché non si può negar loro il diritto di attuare restrizioni meno radicali.
33. Tale distinzione fondamentale si basa sulla differenza dei ruoli rispettivi, sul mercato, dello Stato e delle imprese.
34. Lo Stato determina la sua politica sociale, economica e monetaria. Per questo motivo esso adotta, necessariamente, provvedimenti che restringono la concorrenza: citiamo, ad esempio, la fissazione da parte della banca centrale di un tasso di sconto che induce gli enti bancari dello Stato membro a ravvicinare i loro tassi d' interesse, ovvero le norme concernenti la tutela dei lavoratori, dei consumatori o dell' ambiente. Tali regolamentazioni sono destinate a soddisfare l' interesse generale.
35. L' impresa obbedisce a tutt' altra logica: quella del profitto e della salvaguardia degli interessi privati.
36. Tale distinzione è effettivamente alla base del Trattato.
37. Essa spiega il fatto che la normativa nazionale che fissi un prezzo minimo di vendita al dettaglio dei carburanti non è esaminata in base agli artt. 85 e 86 relativi alle restrizioni della concorrenza, mentre lo è un accordo sui prezzi concluso tra compagnie petrolifere (24). Detta normativa deve, per contro, rispettare quanto stabilito dall' art. 30.
38. Tale distinzione spiega altresì che ricadrebbe nel campo d' applicazione dell' art. 85 l' accordo con cui tutti i supermercati di uno Stato membro convenissero di adottare lo stesso giorno di chiusura settimanale, cosicché nessuna impresa troverebbe un vantaggio concorrenziale nell' esercitare le sue attività durante i sette giorni della settimana. Per contro, una normativa nazionale che proibisca l' apertura degli esercizi commerciali la domenica non viola alcuna norma comunitaria in materia di concorrenza (25).
39. Anche se non si può confondere il comportamento delle imprese, da una parte, e l' attività legislativa dello Stato, dall' altra, occorre, tuttavia, constatare che entrambi possono essere strettamente collegati. Ciò si verificherebbe, per esempio, nell' ipotesi di una normativa che ratifichi un' intesa, ovvero, al contrario, di un accordo di imprese che si sostituisca ad una disposizione di legge.
40. Lo Stato è obbligato pertanto a non legittimare un comportamento anticoncorrenziale di imprese ed a non incoraggiare la violazione degli artt. 85 e 86 da parte degli operatori economici.
41. L' art. 5 prescrive agli Stati membri di non adottare misure che possano compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato. Ciò non significa che essi non possano in alcun caso limitare la concorrenza. L' art. 5 si limita a vietare loro di restringere la portata dei divieti formulati dal Trattato nei confronti delle imprese.
42. Voi ritenete di conseguenza che il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 osti ad una normativa statale che imponga un accordo tra imprese ovvero ne agevoli o faciliti la conclusione.
43. Nella citata causa Asjes il codice francese dell' aviazione civile prevedeva che le proposte di tariffe per i trasporti aerei potevano essere presentate per l' autorizzazione all' amministrazione direttamente dalle compagnie aeree, ovvero tramite un' associazione di categoria. Tali proposte hanno potuto costituire oggetto di concertazioni, e persino di intese, nell' ambito di un' organizzazione di categoria. Conseguentemente, le disposizioni di detto codice, benché non facessero alcun riferimento ad una concertazione tariffaria, miravano, tuttavia, a tollerare, e persino ad incoraggiare, l' adozione d' intese e a ratificarle.
44. Lo stesso vale quando, con decreto d' estensione, il ministro dell' Agricoltura rafforza gli effetti di accordi conclusi in seno al Bureau National Interprofessionnel du Cognac (26). E' del pari in contrasto con detto testo normativo un regio decreto belga che rafforza gli effetti delle intese tra agenti di viaggi e tour-operators (27).
45. Avete sottolineato che, traducendo in una disposizione regolamentare un atto in origine puramente contrattuale e incompatibile con le norme sulla concorrenza, la normativa statale rafforza gli effetti degli accordi tra le parti, "nel senso che la norma acquista natura permanente e non può più essere soppressa dalla volontà delle parti" (28).
46. Non avete escluso che altre situazioni possano essere considerate. Così, nella sentenza 11 luglio 1985, Leclerc/Au blé vert, avete rammentato, senza doverla risolvere, la questione se una legge nazionale che renda inutili comportamenti di imprese del tipo vietato dall' art. 85 comprometta l' effetto utile di detto articolo (29).
47. Siffatta questione preannuncia la sentenza Van Eycke e la presa in considerazione della nozione di "delegation of state power test" da essa stabilita (30)
48. Rileggiamo, infatti, il commento della sentenza Leclerc da parte del prof. Joliet: "La Corte non ha condannato tutti i provvedimenti legislativi che, eliminando la concorrenza tra le imprese, rendono superflua la conclusione di accordi. Essa ha semplicemente sollevato un' obiezione di principio verso quei provvedimenti legislativi con cui uno Stato rinuncia ad esercitare il proprio ruolo ed attribuisce alle imprese i poteri necessari per attuare la loro politica" (31).
49. Dopo le sentenze Van Eycke (32) e Marchandise (33) voi contemplate una nuova situazione: lo Stato membro che toglie alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica rende praticamente inefficaci le norme di concorrenza applicabili alle imprese.
50. Voi applicate così la soprammenzionata nozione del "delegation of state power test". Nella sentenza Van Eycke affermate che una regolamentazione riveste natura pubblica quando le pubbliche autorità si sono riservate il potere di stabilire esse stesse i tassi massimi di retribuzione dei depositi di risparmio e non hanno delegato tale responsabilità ad alcun operatore privato. Detta natura non può essere messa in discussione dalla circostanza che la regolamentazione è stata adottata previa concertazione dei rappresentanti delle associazioni degli istituti di credito (34). Nella sentenza Marchandise avete esaminato la normativa nazionale che vieta di occupare i lavoratori subordinati negli esercizi al dettaglio la domenica dopo le ore 12, e avete infine rilevato che nessuno dei suoi elementi poteva suscitare dubbi quanto alla sua natura statale (35). Già nella sentenza Cullet (36) avevate ritenuto che un regime pubblico di prezzi imposti che affidi la fissazione diretta dei prezzi alle pubbliche autorità non perda il carattere statale, anche se, tra i fattori considerati per la determinazione del prezzo di vendita al minuto, figurano i "prix de reprise" (prezzi di vendita nella fase all' ingrosso) stabiliti dai fornitori.
51. Voi distinguete quindi tra due tipi di normative statali .
52. Da un lato, la normativa che, ancorché adottata a seguito di concertazione, non associa al procedimento decisionale gli operatori economici e che non porta a ratificare, agevolare o rafforzare accordi tra imprese (che non sono altro che la traduzione di interessi privati). Siffatta normativa ha incontestabilmente natura statale e non può essere censurata con riferimento agli artt. 3, lett. f), 5, n. 2, 85 e 86 del Trattato.
53. Dall' altro, le due situazioni ° distinte dal caso di specie ° di cui alla sentenza Van Eycke (37). La prima situazione concerne il rafforzamento con provvedimento statale di accordi tra imprese preesistenti a detto provvedimento. La seconda situazione riguarda la regolamentazione che preveda ed autorizzi preventivamente un' intesa avente effetti restrittivi sulla concorrenza.
54. Quest' ultima situazione potrebbe includere una normativa che deleghi ad un operatore economico il potere di determinare i prezzi unilateralmente, in mancanza di qualsiasi intesa?
55. La sentenza Van Eycke si basa sul combinato disposto degli artt. 3, lett f), 5 e 85 del Trattato. Essa può applicarsi conseguentemente soltanto a comportamenti di imprese previsti da tali disposizioni ed esclude pertanto i comportamenti unilaterali.
56. La ratio della vostra giurisprudenza è chiara. Ogni volta che uno Stato membro interviene nei confronti del comportamento delle imprese in materia di concorrenza, tenendo in non cale gli obblighi ad esso imposti dagli artt. 3, lett. f) e 5, secondo comma, il suo intervento rischia di privare i singoli dei diritti di cui essi potrebbero eventualmente beneficiare in base al Trattato e le istituzioni della Comunità dell' esercizio delle prerogative ad esse attribuite dal medesimo Trattato. La tutela dei diritti individuali dei singoli e l' applicazione delle norme di concorrenza da parte della Commissione sarebbero compromessi se gli Stati potessero consentire alle imprese di fare quanto vietato dagli artt. 85 e 86: "Le finalità e il sistema del Trattato vietano agli Stati di alterare il gioco normale della concorrenza concedendo agli operatori economici la possibilità di eluderla" (38).
57. Pena la rinuncia a qualsiasi coerenza giuridica, la costruzione giurisprudenziale che combina fra loro gli artt. 3, lett. f), 5 e 85 presuppone l' esistenza di un accordo tra imprese. Se non vi è intesa, l' art. 85 non viene privato della sua sostanza?
58. Ho già rilevato che le normative statali che abbiano un effetto restrittivo sulla concorrenza sono numerose. Devono queste normative, anche in mancanza di qualsiasi accordo e unicamente in ragione dei loro effetti, essere soggette alla valutazione in base agli artt. 3, lett. f), 5 e 85? In mancanza di qualsiasi intesa individuabile, è necessario speculare sul punto se un accordo avesse potuto, in astratto, avere i medesimi effetti della normativa in esame?
59. La questione dell' applicazione del combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 alle normative statali adottate in assenza di qualsiasi accordo, ma aventi un effetto restrittivo sulla concorrenza, deve indubbiamente essere risolta negativamente .
60. Se tutte le normative statali restrittive della concorrenza fossero dichiarate in contrasto col Trattato, in ragione unicamente dei loro effetti, gli artt. 30 e 59 avrebbero ancora ragion d' essere? I divieti che essi stabiliscono non sarebbero infatti assorbiti dal divieto più generale di restringere la concorrenza? Prendiamo l' esempio della normativa nazionale che vieta talune forme di pubblicità, quale quella che è all' origine della sentenza 18 maggio 1993, Yves Rocher (39). Tale normativa, dichiarata incompatibile con l' art. 30, non aveva un effetto restrittivo sulla concorrenza?
61. Come applicare l' art. 85 in situazioni in cui manca uno dei suoi elementi essenziali ° vale a dire, l' esistenza di un comportamento d' imprese? Ciò non mi sembra possibile. L' art. 85 è de facto invocato soltanto poiché sembra evidente che gli artt. 3, lett. f), e 5 non possono, di per sé, creare obblighi a carico degli Stati. Nondimeno si deve dimostrare l' esistenza di un' intesa.
62. Inoltre, non penso che il ragionamento da voi applicato agli artt. 86 e 90 possa essere trasposto agli artt. 3, lett. f), 5 e 85.
63. L' art. 90, n. 1, vieta agli Stati membri di porre, tramite la loro normativa, le imprese pubbliche e quelle cui essi accordano diritti speciali o esclusivi in una situazione nella quale esse non potrebbero porsi direttamente mediante comportamenti autonomi senza trasgredire l' art. 86 (40).
64. Ciò non comporta tuttavia che detti Stati siano vincolati dallo stesso divieto quanto ad una normativa applicabile ad un settore economico nel quale operino imprese private. Se così infatti fosse, ogni provvedimento statale che comporti restrizioni ai comportamenti commerciali rischierebbe di ricadere sotto gli artt. 3, lett. f), 5 e 85.
65. L' art. 90 non costituisce l' applicazione alle imprese pubbliche del principio generale del divieto delle restrizioni della concorrenza gravante sugli Stati membri, cui, come ho rilevato, essi non sono sottoposti. E la sentenza RTT/GB-INNO-BM (41), che riguarda soltanto un' impresa titolare di diritti esclusivi, non può, a meno che non si voglia richiamarla abusivamente, essere interpretata nel senso che va in tale direzione.
66. Infine, se l' esistenza di un comportamento di imprese è un criterio chiaro che permette di individuare le normative statali che ricadono sotto gli artt. 3, lett. f), 5 e 85, quid in mancanza di tale comportamento? Quale sarebbe il criterio che permette di distinguere, tra le normative statali che hanno il medesimo effetto anticoncorrenziale di un' intesa illecita, fra gli interventi dello Stato in contrasto con gli artt. 3, lett. f), 5 e 85 e quelli che, giustificati da un interesse superiore, non potrebbero essere censurati in base a detti articoli?
67. In caso di accordo fra imprese, questo può essere esentato dalla Commissione a norma dell' art. 85, n. 3.
68. L' art. 85, n. 1, non si applica a normative statali, al pari del n. 3 di detto articolo. D' altronde, come potrebbe essere soddisfatta la condizione di cui all' art. 85, n. 3, lett. b), qualora la normativa statale elimini la concorrenza per tutti i prodotti di cui trattasi?
69. In mancanza di una possibilità di "esentare" una normativa, come "salvarla" rispetto agli artt. 3, lett. f), 5 e 85?
70. E' vero che l' art. 104 del Trattato, relativo alle competenze degli Stati membri in materia economica, potrebbe essere invocato onde immunizzare talune normative da dette disposizioni (42).
71. E' vero che si potrebbero altresì invocare la specificità di un prodotto ovvero la mancanza di una politica comune del settore considerato, per poter uscire dall' ambito d' applicazione delle norme di concorrenza, come dimostrato dalla causa Leclerc/Au blé vert.
72. Tuttavia si cercherebbero invano, trattandosi di normative statali, disposizioni giustificative che svolgano in materia di concorrenza il ruolo attribuito agli artt. 36 e 56 in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.
73. Non mi sembra possibile che in materia di concorrenza affermiate i vostri criteri e che, in qualche modo, la Corte diventi legislatore. Peraltro, non penso, qualora riteniate che l' art. 85 si applichi alle normative statali in assenza di accordi di imprese, che vi spetti valutare se una normativa che fissa le tariffe dei trasporti di merci su strada possa comunque sfuggire all' applicazione degli artt. 5, n. 2, e 85, in nome di un interesse superiore di cui definireste il contenuto.
74. Questo è un motivo ulteriore che mi induce a ritenere che, interpretati congiuntamente, gli artt. 3, lett. f), 5 e 85 non possano e non debbano riferirsi che alle normative statali innegabilmente collegate ad un comportamento di imprese. Soltanto tale legame permette di provare che dette normative sono state adottate allo scopo di sottrarre talune categorie di operatori privati all' applicazione delle norme di concorrenza.
75. E' più conforme tanto alla lettera quanto allo spirito del Trattato esaminare le normative statali che restringono la concorrenza al di fuori di qualsiasi comportamento di imprese, alla luce degli artt. 30 e 36 ovvero 56 e 59. La Corte dispone in tal caso di criteri chiari per determinare se tale o tal' altro intervento statale sia o meno in contrasto col diritto comunitario (43).
76. Separare il combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 da qualsiasi comportamento delle imprese sarebbe, infine, secondo me, fonte di incertezza giuridica e consentirebbe violazioni non intenzionali del Trattato da parte degli Stati membri. La conformità al diritto comunitario delle normative in materia economica potrebbe essere sistematicamente contestata.
77. Concludendo su questo punto, farò un' ultima osservazione. Non penso che due situazioni giuridiche aventi gli stessi effetti debbano necessariamente ricadere sotto il medesimo regime giuridico. Così, il Tribunale di primo grado ha considerato che non spetta ad un' impresa in posizione dominante adottare, di propria iniziativa, misure destinate ad eliminare prodotti da essa considerati, a torto o a ragione, pericolosi, o per lo meno di qualità inferiore ai propri prodotti. Tale comportamento è giudicato incompatibile con le norme in materia di concorrenza (44). Per contro, una normativa statale con il medesimo contenuto non rientrerebbe nell' ambito di applicazione di dette norme. Allo stesso modo, accordi di prezzi orizzontali tra imprese non potrebbero essere adottati senza trasgredire l' art. 85, mentre una legislazione che istituisca un controllo dei prezzi per motivi di interesse generale non sarà necessariamente in contrasto col diritto comunitario (45).
78. Ritorniamo alla causa Reiff.
79. La questione centrale è quindi la seguente: siamo in presenza di un procedimento il cui carattere statale non è intaccato dalla concertazione organizzata con i rappresentanti del settore economico interessato, ovvero di un procedimento che non è statale se non nella forma e con il quale detti rappresentanti fissano, mediante un' intesa autorizzata dall' autorità pubblica, le tariffe applicabili?
80. In altri termini, presenta il procedimento in esame le caratteristiche di un accordo tra imprese ai sensi dell' art. 85? Il ruolo esercitato dallo Stato in tale procedimento consente di ritenere che esso si sia privato dei suoi poteri a favore di operatori privati?
81. Si coglie al riguardo l' importanza pratica della questione sottopostavi. Un procedimento di adozione delle tariffe, quale quello previsto dalla GueKG, associa gli operatori economici più di quanto non avvenga in una semplice "concertazione", che voi avete considerata compatibile con gli artt. 3, lett. f), 5 e 85 nella sentenza Van Eycke?
82. Due elementi potrebbero far pensare all' esistenza di un' intesa: la composizione delle commissioni tariffarie e il fatto che può costituire un' intesa un accordo di imprese di per sé non esecutivo ma soggetto ad autorizzazione. Sussiste pertanto un effettivo "rischio d' intesa", che esaminerò in una prima parte della mia analisi.
83. Una normativa che
1) riservi allo Stato membro la determinazione dei criteri idonei a definire il contenuto delle decisioni delle commissioni tariffarie e garantisca l' osservanza di detti criteri mediante un controllo amministrativo e giudiziario,
2) garantisca il controllo dello Stato in tutte le fasi del procedimento,
conferisce a detto Stato gli strumenti per neutralizzare siffatto rischio. Tale procedimento consente di escludere la formazione di un' intesa. Questo punto costituirà oggetto della seconda parte della mia analisi.
84. Soffermiamoci un attimo sulle modalità di designazione dei membri delle commissioni tariffarie.
85. Nella sentenza BNIC/Clair avete affermato che
"(...) l' art. 85 deve essere interpretato nel senso che esso contempla un accordo del genere, dal momento che questo è stato negoziato e concluso da persone le quali, benché nominate dalle pubbliche autorità, erano state designate, ad eccezione delle due nominate direttamente dal ministro, dalle organizzazioni di categoria direttamente interessate e che, di conseguenza, dovevano essere considerate, di fatto, come rappresentanti di dette organizzazioni al momento della negoziazione e della conclusione dell' accordo" (46).
86. Voi avete attribuito priorità alla situazione di fatto e avete considerato che i membri proposti da dette organizzazioni erano, innanzitutto, i rappresentanti di queste ultime e, conseguentemente ° aggiungo °, i difensori di interessi meramente privati di associazioni di imprese.
87. A norma dell' art. 21, n. 2, della GueKG, i membri delle commissioni tariffarie sono esperti in materia tariffaria provenienti dai settori interessati dell' industria del trasporto a lunga distanza e designati dal ministro federale dei Trasporti tra le persone propostegli dalle imprese o dalle associazioni di detto settore. Il ministro può tuttavia partecipare alle riunioni della commissione o farsi rappresentare (47).
88. Che cosa si intende in tal caso per "esperto in materia tariffaria"? In realtà è il Bundesverband Deutscher Fernverkehr (BDF) (48), associazione delle imprese del settore, che propone, perché siano nominati dal ministro, i membri della commissione. Non è irrilevante notare, al riguardo, che tra 1988 ed il 1991 numerosi membri di detta associazione esercitavano funzioni in seno al BDF e che gli altri erano esclusivamente proprietari, amministratori e quadri superiori di imprese di trasporto (49). In una sentenza 24 gennaio 1992 (50), il Bayerisches Oberstes Landesgericht afferma che "non si tratta, a dire il vero, di esperti neutrali che, in ragione delle loro conoscenze particolari, possono, ad esempio, esercitare la funzione di perito giudiziario, ma di persone che sono proposte al ministro federale dei Trasporti dai membri ovvero dalle associazioni dell' industria dei trasporti di merci a lunga distanza, e che sono considerati esperti unicamente in ragione del loro operato nel settore dei trasporti di merci a lunga distanza" (51).
89. E' vero che i membri delle commissioni non sono giuridicamente mandatari delle imprese ovvero delle associazioni che li hanno designati. Ancora meno sono vincolati da un mandato imperativo (52). Sono però indipendenti da queste ultime?
90. Ricordo ancora una volta i termini della medesima sentenza del Bayerisches Oberlandesgericht: "Non si deve tuttavia (...) sopravvalutare l' importanza (dell' art. 21, n. 2, della GueKG) tenuto conto degli interessi naturali di ciascun membro di detta commissione. Con la nomina alla commissione tariffaria da parte del ministro federale dei Trasporti, un gruppo di operatori è riunito in un' unità operativa la cui funzione è quella di elaborare una normativa riguardante l' evoluzione del mercato in un determinato settore" (53).
91. La Commissione ritiene (54) che, a causa della loro composizione, le commissioni tariffarie siano "predestinate" a rappresentare gli interessi dell' industria del trasporto di merci a lunga distanza.
92. Tali considerazioni costituiscono ulteriori elementi che il giudice a quo prenderà in considerazione per determinare la nozione di "esperto in materia tariffaria" ai sensi della sua legge nazionale.
93. Infine, come ho rilevato, detti membri sono talvolta designati da organizzazioni composte a sua volta da imprese.
94. Come rilevava l' avvocato generale Sir Gordon Slynn nelle sue conclusioni relative alla causa BNIC/Clair (55),
"l' art. 85,n. 1, non deve essere interpretato restrittivamente come riguardante solo le 'associazioni di imprese' . Esso include le 'associazioni di associazioni di imprese' . Se la cosa stesse altrimenti, sarebbe facile per le imprese eludere le norme sulla concorrenza" (56).
95. Voi avete affermato che un accordo tra associazioni di imprese ricade sotto l' art. 85, n. 1, del Trattato nella misura in cui la loro attività propria ovvero l' attività delle imprese che vi aderiscono tendono a produrre gli effetti considerati da detto articolo (57).
96. Passiamo ad analizzare il carattere necessario dell' autorizzazione.
97. Il Bundesanstalt rileva che la decisione delle commissioni tariffarie non ha, di per sé, alcuna forza vincolante (58). Non siamo neanche in presenza di un accordo che abbia tale forza tra le parti che l' hanno concluso. E' appunto l' atto statale di autorizzazione che gli conferisce forza di legge (59).
98. Questa era, del resto, la situazione nella causa Asjes ove la concertazione tra imprese non aveva effetto vincolante tra le parti se non a far tempo dalla sua autorizzazione (60). Del pari, nella causa BNIC/Aubert, l' accordo concernente le quote di produzione era giustificato ed efficace soltanto se esteso, con provvedimento dello Stato, a tutte le imprese del settore interessato (61).
99. Per l' applicazione congiunta degli artt. 3, lett. f), 5 e 85, voi non richiedete la prova di un' intesa "perfetta": un' intesa conclusa sotto la condizione sospensiva di ratifica che, da sola, la renderà vincolante ricade comunque nell' ambito di applicazione di quest' ultimo articolo. Sarebbe, infatti, illogico che una concertazione tra imprese, resa vincolante mediante provvedimento statale, sfugga all' applicazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 solo perché essa di per sé non produrrebbe effetti.
100. Per definizione, l' interesse di una normativa è nella specie quello di attribuire un' effetto generale e vincolante ad un accordo che ne è privo. La circostanza che una decisione di per sé sia priva di effetti vincolanti non è sufficiente a sottrarla alla qualifica di intesa (62).
101. Lungi dall' essere meri pareri, dette decisioni delle commissioni tariffarie sono vincolanti per le imprese e le associazioni di imprese che ne hanno designato i membri, come per le altre imprese del settore, sotto la condizione sospensiva della loro autorizzazione da parte dei ministri competenti.
102. Ne consegue che l' accordo concluso in seno alla commissione tariffaria è reso vincolante ed effettivo mediante l' autorizzazione, nei confronti delle imprese e delle associazioni di imprese del settore interessato.
103. Infine, le spese di personale e di funzionamento derivanti dall' attività delle commissioni tariffarie e dei comitati di noleggiatori non sono a carico del governo federale (63), il che induce a pensare che detti organismi dispongano di una certa indipendenza rispetto a quest' ultimo.
104. Le decisioni delle dette commissioni sono, ciononostante, decisioni di associazioni di imprese ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato? Il ruolo dello Stato non è in tal caso rilevante a tal punto che la regolamentazione avrebbe conservato un carattere statale, che esclude l' applicazione degli artt. 3, lett. f), 5 e 85?
105. Ritengo che siffatto procedimento di adozione delle tariffe conferisca allo Stato i mezzi per prevenire il rischio di un' intesa. Questo è del resto uno degli obiettivi di una normativa di questo genere, poiché essa permette di rendere inefficace qualsiasi decisione della commissione tariffaria che tiene conto degli interessi privati e in quanto essa riconosce allo Stato un effettivo potere di supervisione e di decisione.
106. Di questo punto tratterò nella seconda parte che segue.
107. Poiché
° lo Stato mantiene il controllo sul contenuto delle decisioni in materia tariffaria fissandone i criteri,
° un controllo sia amministrativo che giudiziario consente di verificarne l' osservanza ovvero di sanzionarne la violazione,
non si può concludere che l' autorità pubblica deleghi la decisione ad organismi composti da rappresentanti della professione.
108. Riconsideriamo questi due punti.
109. Definendo all' art. 7, nn. 1 e 2, i suoi obiettivi, la GueKG dispone che il "ministro federale deve far sì che, mediante un corrispettivo conforme alle tendenze del mercato ed una forte concorrenza tra i mezzi di trasporto, sia possibile una ripartizione dei compiti economicamente utile" (art. 7, n. 1). "Il ministro federale deve armonizzare tra loro le prestazioni ed i corrispettivi dei diversi mezzi di trasporto" (art. 7, n. 2) (64).
110. Va rilevato che, istituendo un sistema di prezzi minimi e massimi per il trasporto di merci su strada, riducendo pertanto la concorrenza sui prezzi tra vettori, uno Stato mira in tal caso a regolamentare la concorrenza tra i mezzi di trasporto.
111. Esso dispone e modifica le condizioni in cui si svolge la concorrenza in nome della salvaguardia degli interessi dei trasporti fluviali ovvero ferroviari, in particolare.
112. La fissazione da parte dello Stato del corrispettivo del trasporto deve consentire di prendere in considerazione anche gli interessi del settore agricolo, delle medie imprese e delle regioni economicamente svantaggiate o mal servite dai mezzi di trasporto (65).
113. Come si vede, se lo Stato non permette una libera concorrenza sui prezzi ed interviene sul mercato per regolamentarli, ciò è dovuto a motivi di tutela degli interessi di politica economica, sociale e ambientale.
114. Ne consegue che decisioni quali quelle adottate dalle commissioni tariffarie non possono essere liberi accordi di volontà tramite i quali i "rappresentanti" dei vettori di un settore determinato farebbero prevalere i propri interessi sugli interessi generali che giustificano una normativa di questo genere.
115. Per questo motivo la GueKG impone alle commissioni tariffarie il rispetto di vari criteri indicati dagli artt. 7 e 22, n. 1:
° conformità dei prezzi alle tendenze del mercato,
° adeguamento dei prezzi alle esigenze di interesse generale,
° concordanza dei prezzi con un servizio ottimale del territorio,
° confronto tra i prezzi e la situazione economica delle imprese interessate di trasporti,
° salvaguardia degli interessi dei settori economici agricoli e delle piccole e medie imprese,
° presa in considerazione della situazione delle zone economicamente svantaggiate e di difficile accesso.
116. Non vi è dunque spazio, in via di principio, in un procedimento di questo tipo, perché prevalgono interessi privati: manca pertanto un presupposto costitutivo dell' intesa. Il sistema è concepito di guisa che la commissione sia lo strumento dello Stato per l' attuazione di obiettivi da esso definiti.
117. Due situazioni possono verificarsi.
118. Le decisioni rispettano i criteri posti dalla normativa statale. Esse debbono, in tal caso, essere autorizzate.
119. Oppure, esse non rispettano i criteri e danno la priorità agli interessi privati. Il rispetto dei principi stabiliti dalla legge è in tal caso assicurato se esiste un doppio controllo, amministrativo, da una parte, e giurisdizionale, dall' altra.
120. Il procedimento di autorizzazione mira appunto a verificare il rispetto da parte della commissione tariffaria dei criteri stabiliti dalla legge. Il ministro deve rigettare l' autorizzazione di una decisione che non soddisfi detti criteri. Vari dinieghi d' autorizzazione concernevano pertanto decisioni pregiudizievoli per le piccole imprese (66).
121. Oltre a tale facoltà di diniego (67), il ministro federale dei Trasporti e quello dell' Economia possono fissare direttamente le tariffe in sostituzione della commissione tariffaria, se ciò sia richiesto dall' interesse generale (68).
122. Spetterà, infine, al giudice a quo verificare l' esistenza di rimedi giurisdizionali contro l' eventuale autorizzazione ministeriale di una decisione non conforme ai criteri stabiliti dalla legge.
123. Se ciò si verifica, un procedimento di formazione delle tariffe quale quello in esame consentirà, in tutti i casi, di raggiungere il suo obiettivo: la regolamentazione delle condizioni di concorrenza in funzione dei criteri adottati dallo Stato membro.
124. Se la commissione tariffaria non dovesse attenersi a tali criteri, essa subirebbe un diniego di autorizzazione. Il ministro deve infatti opporre tale diniego se non sono soddisfatti i criteri stabiliti dalla legge.
125. Infine, ove il ministro ratificasse una decisione non conforme a tali criteri, la sua autorizzazione potrebbe essere impugnata dinanzi al giudice.
126. Siffatta normativa non ratifica un accordo tra imprese preesistente ad essa. Non attribuisce forza esecutiva ad un accordo concluso indipendentemente dalle autorità amministrative. Essa istituisce, regolamenta e impone tariffe nell' ambito di un procedimento statale. Vi è quindi indubbiamente all' origine del procedimento una politica attiva dello Stato e non una mera iniziativa privata.
127. Diversamente dalla causa Asjes (l' amministrazione autorizza un accordo di prezzi preesistente al suo intervento), o BNIC/Aubert (l' amministrazione rafforza, con un decreto di estensione, gli effetti di accordi adottati al di fuori del suo intervento, relativi a quote di commercializzazione in contrasto coll' art. 85), ovvero BNIC/Clair (i rappresentati delle due "famiglie" nell' ambito della BNIC avevano facoltà di concludere in seno a detto organismo un accordo di prezzi adottato indipendentemente da qualsiasi intervento del commissario del governo), lo Stato impone tariffe che esso ha elaborato e di cui ha verificato la conformità ai criteri stabiliti dalla legge.
128. La concorrenza sui prezzi è ridotta nel settore del trasporto di merci su strada a causa della normativa stessa e non a seguito di un' iniziativa privata. Mentre la richiesta di estensione dell' efficacia dell' accordo nell' ambito della BNIC proveniva esclusivamente dalle imprese ivi rappresentate, nella specie il procedimento di autorizzazione è promosso unicamente dallo Stato. Si abbandona una dialettica tra lo Stato e le imprese, ove il primo rileva accordi conclusi dalle seconde.
129. Infine, un procedimento di formazione delle tariffe non può perdere il suo carattere statale quando le autorità sono presenti sin dalla fase essenziale della negoziazione e della determinazione della tariffa. Ricordiamo che il ministro federale dei Trasporti ha il diritto di partecipare alle riunioni delle commissioni tariffarie e dei loro comitati consultivi, ovvero di farsi rappresentare. Egli può delegarvi rappresentanti del Bundesanstalt (69). Si può ravvisare, del resto, un segno della presenza dello Stato quanto alla determinazione delle tariffe nella lettera 19 aprile 1991 con cui i ministri federali dei Trasporti e dell' Economia invitavano le commissioni tariffarie ad introdurre maggiore flessibilità nelle tariffe e ad ampliare la gamma dei prezzi verso l' alto e verso il basso (70).
130. Ne consegue che una normativa come quella esaminata non risulta incompatibile col combinato disposto degli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato, fatta salva, evidentemente, l' applicabilità di altre norme di diritto comunitario.
131. Vi suggerisco, conseguentemente, conformemente alla vostra costante giurisprudenza, di dichiarare:
"Gli artt. 3, lett. f), 5 e 85 del Trattato CEE non ostano a che, per fissare le tariffe di trasporto di merci su strada a lunga distanza, una normativa nazionale attribuisca poteri a commissioni composte da membri designati dall' autorità pubblica su proposta di imprese o di associazioni di imprese del settore interessato, qualora le decisioni di dette commissioni debbano rispettare criteri fissati dall' autorità pubblica, fermo restando che, se questi criteri non fossero rispettati, esse non dovrebbero essere autorizzate da detta autorità, potrebbero essere sostituite con una decisione amministrativa e, in ogni caso, potrebbero essere soggette a sindacato giurisdizionale attraverso il ricorso in giudizio che potesse essere proposto avverso la decisione di autorizzazione".
(*) Lingua originale: il francese.
(1) ° Il cui compito stabilito dalla legge è di vigilare sull' osservanza delle tariffe, delle condizioni di trasporto e delle disposizioni relative alle autorizzazioni (art. 54 della GueKG).
(2) ° Art. 23, n. 3, della GueKG.
(3) ° Pronuncia del giudice a quo, pag. 4 della traduzione francese.
(4) ° Ibidem, pag. 7.
(5) ° Punto III-4.
(6) ° Sentenza 12 luglio 1979, causa 223/78, Grosoli (Racc. pag. 2621, in particolare pagg. 2621 e 2630).
(7) ° V. sentenza 30 aprile 1986, cause riunite 209-213/84, Pubblico ministero/Asjes (Racc. pag. 1425, punto 40 della motivazione).
(8) ° GU L 175, pag. 1.
(9) ° Sentenza già citata, v. sopra, nota 7, punti 36 e 42 della motivazione. Sul trasporto aereo, v. anche sentenza 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e a./Zentrale zur Bekaempfung unlauteren Wettbewerb (Racc. pag. 803). V. anche sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia (Racc. pag. 359, punto 32 della motivazione).
(10) ° Sentenza 10 gennaio 1985, causa 229/83, Leclerc/SARL au blé vert (Racc. pag. 1, punto 14 della motivazione). Giurisprudenza costante: sentenza 16 novembre 1977, causa 13/77, INNO/ATAB (Racc. pag. 2115, punto 31 della motivazione); citata sentenza 30 aprile 1986, Asjes, punto 71 della motivazione; sentenza 1 ottobre 1987, causa 311/85, VVR (Racc. pag. 3801, punto 10 della motivazione); sentenza 3 dicembre 1987, causa 136/86, BNIC/Aubert (Racc. pag. 4789, punto 23 della motivazione); sentenza 21 settembre 1989, causa 267/86, Van Eycke (Racc. pag. 4769, punto 16 della motivazione).
(11) ° Osservo che la questione pregiudiziale non cita questo articolo.
(12) ° Tale articolo non prevede un divieto generale per gli Stati membri di limitare la concorrenza (v., in tal senso, Marenco, Le traité CEE interdit-il aux Etats membres de restreindre la concurrence? , CDE 1986, pag. 285, e D. Waelbroeck, Application des règles de concurrence du traité de Rome à l' autorité publique , Revue du marché commun, gennaio 1987, n. 303, pag. 25).
(13) ° Sentenza 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 296-319), sentenza 7 giugno 1983, cause 100-103/80, Pioneer (Racc. pag. 1825, punto 107 della motivazione).
(14) ° Sentenza 56 e 58/64 (Racc. pag. 457).
(15) ° Ibidem, pag. 518.
(16) ° V., per esempio, G. Wils, La rule of reason en droit de la concurrence de la CEE, CDE, 1990, pag. 19, punto 16, ovvero G. Marenco, op. cit., pag. 289.
(17) ° G. Wils, op. cit., punto 16. V. altresì l' introduzione alla quattordicesima relazione sulla politica della concorrenza, 1985, pag. 11: La politica di concorrenza ha quindi come obiettivo di consentire al processo competitivo di esplicare i propri effetti benefici e concorrere in tal modo alla realizzazione del mercato comune. Questo non significa che il mercato debba costituire in qualsiasi circostanza il meccanismo regolatore esclusivo dell' attività economica: l' evoluzione spontanea delle forze di mercato potrebbe infatti, in taluni casi, ridurre e anche eliminare la concorrenza. La politica di concorrenza deve perseguire un equilibrio nel quale il libero gioco del mercato, accompagnato da interventi selettivi, ove necessari, garantisca il mantenimento di una concorrenza effettiva , cit. da G. Wils, op. cit., pag. 37.
(18) ° E. Fox, Monopolization and Dominance in the U.S. and E.C. Efficiency, Opportunity and Fairness , Notre Dame Law Review, 1986, pag. 982, citato da G. Wils, op. cit., punto 15.
(19) ° V. commento dell' art. 222 in V. Constantinesco e a., Commentaire du traité CEE, article par article .
(20) ° Risposta ai quesiti della Corte, pag. 2 della traduzione francese.
(21) ° Il corsivo è mio.
(22) ° Punto 10 della motivazione della citata sentenza 1 ottobre 1987, VVR.
(23) ° Primo regolamento d' applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU C 204/62 del 21 febbraio 1962).
(24) ° V. citata sentenza 29 gennaio 1985, Cullet, punto 13 della motivazione.
(25) ° V. citata sentenza 28 febbraio 1991, Marchandise, punto 22 della motivazione.
(26) ° Citata sentenza BNIC/Aubert, punto 23 della motivazione.
(27) ° Citata sentenza VVR, punto 23 della motivazione.
(28) ° Ibidem.
(29) ° Citata sentenza, punto 15 della motivazione.
(30) ° Hoffman, Anti-competitive State Legislation Condemned Under Articles 5, 85 and 86 of the EEC Treaty: How Far Should The Court Go After Van Eycke (1990) 1 ECLR, pag. 22.
(31) ° Fordham International Law Journal, vol. 12, pag. 163, a pag. 172.
(32) ° Citata sentenza, punto 16 della motivazione.
(33) ° Sentenza 28 febbraio 1991, causa C-332/89 (Racc. pag. I-1027).
(34) ° V. sentenza Van Eycke, punto 19 della motivazione.
(35) ° Punto 23 della motivazione.
(36) ° Sentenza 21 gennaio 1985, causa 231/83 (Racc. pag. 305, punto 17 della motivazione).
(37) ° V. punto 16 della motivazione.
(38) ° V. le mie conclusioni riguardo alla citata causa Leclerc/Au blé vert (Racc. pag. 7, punto 8 della motivazione).
(39) ° Sentenza C-126/91, non ancora pubblicata nella Racc. Trattasi dell' art. 6 della legge tedesca sulla concorrenza leale.
(40) ° Sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, RTT/GB-INNO-BM (Racc. pag. I-5941, punto 20 della motivazione).
(41) ° Sentenza già citata, v. riferimento nella nota 40.
(42) ° V. le conclusioni dell' avvocato generale Mancini nella causa Van Eycke, specialmente paragrafo 3 (Racc. 1988, pag. 4784).
(43) ° V., in tal senso, U. Ehricke, State Intervention and EEC Competition Law opportunities and Limits of the European Court of Justice' s Approach ° A Critical Analysis of Four Key-Cases, World Competition, 1990, n. 1, pagg. 79-102.
(44) ° Sentenza 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti (Racc. pag. II-1439, punto 118 della motivazione). Questa sentenza è impugnata dinanzi alla Corte.
(45) ° Sentenza 18 ottobre 1979, causa 5/79, Buys (Racc. pag. 3203, punto 30 della motivazione).
(46) ° Punto 19 della motivazione, il corsivo è mio.
(47) ° Art. 21 b n. 3, della GueKG, v. infra.
(48) ° Federazione tedesca del trasporto di merci su strada a lunga distanza.
(49) ° Ibidem, allegato 6.
(50) ° Che ha sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte (causa C-48/92, Wimmer).
(51) ° Pag. 9 della traduzione francese.
(52) ° Essi non ricevono né mandato né istruzioni (art. 21, n. 2, quarta frase, della GueKG).
(53) ° Pag. 9 della traduzione francese.
(54) ° V., su questo punto, le osservazioni della Commissione, pag. 13. V. altresì, in tal senso, Dolfen, Der Verkehr im europaeischen Wettbewerbsrecht, 1991, pag. 163, che sottolinea del pari che perdono la loro funzione i membri delle commissioni tariffarie che non appartengono più all' associazione che li ha designati.
(55) ° Soprammenzionata sentenza.
(56) ° Racc. 1985, pag. 396.
(57) ° Sentenza 15 maggio 1975, causa 71/74, Frubo/Commissione (Racc. pag. 563, punto 30 della motivazione).
(58) ° V. le sue osservazioni, pag. 10 della traduzione francese.
(59) ° Art. 20 a, n. 6, della GueKG.
(60) ° V. le osservazioni di L. Gyselen, State Action and the Effectiveness of the EEC Treaty' s Competition Provisions (1989) CMLR, punto 3.2.1.
(61) ° L. Gyselen, op. cit., punto 3.2.3.
(62) ° V. osservazioni del Bundesanstalt, pag. 16 della traduzione francese.
(63) ° V. decreto 21 novembre 1969 del ministro federale dei Trasporti, allegato 2 delle osservazioni della Commissione.
(64) ° Il corsivo è mio.
(65) ° Art. 22, n. 1, della GueKG.
(66) ° V. le domande n. 1361/64 e n. 1434/85 di cui all' allegato 2 delle osservazioni del governo tedesco.
(67) ° Art. 20 a, n. 3, della GueKG.
(68) ° Art. 20 a, n. 4, della GueKG. I ministri dei Trasporti e dell' Economia possono altresì revocare, proprio motu, decreti che fissano tariffe, se ciò sia richiesto dall' interesse generale (ibidem).
(69) ° Art. 21, lett. b), n. 3, della GueKG.
(70) ° V. allegato 3 alle osservazioni della Commissione. Aggiungiamo che il ministro dei Trasporti fissa tutti gli altri elementi rilevanti del contratto di trasporto (art. 20 a, n. 5, della GueKG).
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