CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 10 novembre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Considerazioni introduttive
1.
Nel ricorso per inadempimento oggetto delle presenti conclusioni la Commissione rimprovera al governo del Regno del Belgio di non aver proceduto alla trasposizione nell'ordinamento interno dell'art. 11 della direttiva 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto ( 1 ), e di essere, conseguentemente, venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.
2.
Agli Stati membri è stata riconosciuta la facoltà di fissare valori più severi rispetto a quelli previsti dalla direttiva (artt. 4 e 5 della direttiva).
3.
La direttiva 85/203 è stata trasposta nell'ordinamento belga per effetto del regio decreto 1o luglio 1986 ( 2 ). L'art. 11 della direttiva 85/203, che non è stato ripreso nel regio decreto né in termini letterali né in disposizioni di tenore analogo, prevede la consultazione di altri Stati membri con la partecipazione facoltativa della Commissione nell'ipotesi in cui, ai sensi del n. 1 della detta disposizione, uno Stato membro intenda fissare con riguardo a zone frontaliere valori più restrittivi e, ai sensi del successivo n. 2, sussista il rischio di un superamento dei valori per effetto di inquinamento proveniente, anche presumibilmente, da un altro Stato membro.
4.
Il governo belga sostiene, a propria difesa, che si tratterebbe di disposizioni puramente strumentali che non necessiterebbero di una trasposizione espressa. Inoltre lo Stato belga non intenderebbe avvalersi della facoltà, prevista dagli artt. 4 e 5 della direttiva 85/203, di fissare valori più restrittivi e, anche nell'ipotesi in cui questi dovessero essere rivisti con riguardo a regioni frontaliere, la previa consultazione con lo Stato limitrofo rientrerebbe nella natura delle cose, attesa l'impossibilità di migliorare unilateralmente la qualità dell'aria.
5.
Per una più ampia esposizione degli elementi di fatto e di diritto della controversia nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti facciamo rinvio alla relazione d'udienza.
B — Considerazione giuridica
6.
È pacifico che l'art. 11 della direttiva 85/203 non è stato ripreso nell'atto di trasposizione emanato dallo Stato membro. Si tratta solamente di accertare se tale obbligo di consultazione imposto ad uno Stato membro richiedeva una trasposizione, non essendo in dubbio il carattere vincolante di un obbligo imposto ad uno Stato membro sotto forma di direttiva (art. 189, terzo comma, del Trattato CEE).
7.
La soluzione dipende dalla questione relativa alla individuazione dell'organo autorizzato, per effetto della ripartizione dei poteri nell'ambito nazionale, a fissare valori limiti o valori guida più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla direttiva. Qualora tale potere spettasse esclusivamente al governo dello Stato membro, la trasposizione formale potrebbe risultare eventualmente inutile, in quanto l'art. 11 della direttiva prevede già un obbligo direttamente vincolante per lo Stato membro.
8.
Nel ricorso si allude, tuttavia, al fatto che, per effetto del sistema di ripartizione dei poteri in Belgio, la fissazione di valori più restrittivi potrebbe essere di competenza delle autorità regionali. Tale aspetto è stato oggetto di approfondimento all'udienza in cui è emerso che, proprio in materia di tutela dell'ambiente, taluni poteri sono stati trasferiti alle regioni.
9.
L'obbligo di consultazione incombe tuttavia sui governi degli Stati membri, destinatari della direttiva (art. 16) e non sulle regioni. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di consultazione, occorre che questo sia imposto al titolare del potere legislativo. Atteso che lo Stato belga non ha assicurato, nella trasposizione della direttiva 85/203, il rispetto di tali esigenze, suggeriamo quindi alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione.
C — Conclusione
10.
Suggeriamo quindi alla Corte di dichiarare quanto segue:
«1)
Il Regno del Belgio, non avendo provveduto ad attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie ai fini della trasposizione nell'ordinamento interno degli obblighi previsti dall'art. 11 della direttiva del Consiglio 7 marzo 1985, 85/203/CEE, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo medesimo nonché dell'art. 189 del Trattato CEE.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Direttiva del Consiglio 7 marzo 1985, 85/203/CEE (GU L 87, pag. 1), modificata dalla direttiva dei Consiglio 20 dicembre 1985, 85/580/CEE (GU L 372, pag. 36).
( 2 ) Moniteur belge del 23 settembre 1986, pag. 12867.
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