CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 15 ottobre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudia,
1.
Nella presente causa il Bundesfinanzhof (in prosieguo: il «giudice di rinvio») ha sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della voce 3002 della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la «TDC») e di alcune sue sottovoci, descritte nella relazione del giudice relatore, ai fini della classificazione doganale di anticorpi monoclonali.
Come è noto, la nomenclatura combinata della TDC trova la sua origine nel regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune ( 1 ). Le questioni sottoposte alla Corte sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra la società Abbott GmbH e l'Oberfinanzdirektion di Colonia.
2.
La società Abbott fa parte del gruppo Abbott, gruppo leader nell'industria farmaceutica. Essa pone in commercio, fra l'altro, assortimenti di merci (detti «Test Kits»). Si tratta di assortimenti condizionati per la vendita al minuto e contenenti diversi reagenti per laboratorio destinati a essere utilizzati in prove immunologiche per usi diagnostici, consistenti nel porre in evidenza e nell'identificare talune sostanze nel siero e nel plasma umani.
A fine maggio e ai primi di giugno 1989, l'Oberfinanzdirektion di Colonia ha emesso quattro pareri vincolanti per la classificazione doganale di quattro assortimenti di merci posti in commercio dalla Abbott. Basandosi sul reagente per diagnostica o anticorpo monoclonale che conferisce a tali assortimenti il loro carattere essenziale e tenendo conto della loro composizione, l'Oberfinanzdirektion ha classificato i medesimi nella sottovoce 30029090,«altri» prodotti, della nomenclatura combinata. La Abbott ha fatto opposizione contro questa classificazione, invocando in particolare un parere ufficioso di classificazione doganale rilasciatole dalle autorità doganali britanniche a proposito di uno di detti assortimenti di merci e in cui era fatto riferimento alla sottovoce 30029030, «sangue animale, preparato per usi (...) diagnostici».
L'opposizione della Abbott è stata respinta. Nel ricorso presentato davanti al giudice di rinvio l'interessata chiede l'annullamento dei suddetti pareri e la classificazione degli assortimenti di cui trattasi nella sottovoce 30021010, «sieri specifici di animali o di persone immunizzati».
3.
Il giudice di rinvio chiede in sostanza alla Corte se la nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che gli assortimenti di merci controversi rientrano, in applicazione della regola generale 3 b), della TDC, nella nozione di «altri» prodotti, ai sensi della sottovoce 30029090, o in quella di sieri specifici, ai sensi della sottovoce 30021010 e, nel caso in cui nessuna di queste soluzioni fosse corretta, in quale altra sottovoce della voce 3002 o in quale altra voce della Tariffa doganale (per esempio, la voce 3822) vadano classificati gli assortimenti in parola.
4.
La Abbott e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte, del cui contenuto fa menzione la relazione di udienza. La Commissione propone, nelle sue osservazioni, di classificare gli assortimenti di merci suddetti nella sottovoce 30021091. Con lettera 21 febbraio 1992, la Abbott ha fatto sapere di aver, nel frattempo, modificato la sua posizione e di aderire alla tesi della Commissione al riguardo. Essa ammette di non aver sufficientemente considerato l'importanza della composizione materiale dei sieri per la classificazione degli anticorpi e di rinunciare quindi alla classificazione, precedentemente proposta, nella sottovoce 3002 10 10.
5.
La tesi della Commissione sembra anche a me convincente. Essa riposa sui seguenti argomenti.
Come osserva anche il giudice di rinvio nella sua ordinanza, si tratta anzitutto di applicare le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Orbene, gli assortimenti di merci di cui trattasi sono composti di diverse sostanze suscettibili di rientrare in almeno due sottovoci della TDC. Non esiste una voce più specifica tale da avere, in virtù della regola generale A3, a), la priorità sulle voci di portata più generale. Per questo motivo, diviene applicabile la regola A3, b), secondo la quale «i prodotti misti (...) e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
6.
È per me evidente che i «Test-Kits» sono assortimenti di merci destinati alla vendita al minuto ( 2 ). Ciò posto, si tratta quindi di determinare la materia che conferisce agli assortimenti di merci il loro carattere essenziale. Sia il giudice di rinvio che le parti nella causa principale e la Commissione sono unanimi nell'affermare che la materia in questione è l'anticorpo monoclonale. Gli anticorpi monoclonali sono secreti nel sangue dai linfociti B (chiamati anche linfociti del sangue, un gruppo facente parte dei globuli bianchi), che sono, essi stessi, costituenti del sangue (o «frazioni del sangue», secondo la terminologia delle note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale); tali anticorpi sono dunque anche frazioni del sangue e vanno sotto il nome di Immunoglobuline. Gli anticorpi monoclonali prodotti in laboratorio per comporre gli assortimenti di merci in questione sono ottenuti per secrezione da un ibridomo (che è il risultato della fusione di un linfocita B con una cellula cancerosa). Essendo indentici a quelli secreti nel sangue dai linfociti B, anche questi anticorpi monoclonali sono Immunoglobuline.
Poiché il componente essenziale degli assortimenti di merci in esame è l'immunoglobulina, e poiché tale prodotto costituisce, secondo le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale ( 3 ), una frazione del sangue ( 4 ), è corretto classificare detti assortimenti nella sottovoce 300210«sieri specifici di animali o di persone immunizzati e altri costituenti del sangue». È dunque inutile ricorrere — come ha fatto l'Oberfinanzdirektion di Colonia — alla sottovoce 30029090«altri».
7.
Resta ancora da classificare in modo preciso gli assortimenti di merci in una delle suddivisioni della sottovoce 300210. Anzitutto, occorre scegliere tra la suddivisione «sieri specifici di ammali o di persone immunizzati» e la suddivisione «altri costituenti del sangue», che, a sua volta, si articola in ulteriori suddivisioni enumerate nel comma successivo. È chiaro che non può trattarsi di un siero: secondo la nota esplicativa del Consiglio di cooperazione doganale relativa alla voce 3002, lett. c), secondo comma, i sieri sono frazioni fluide del sangue formatesi dopo la coagulazione, il che non avviene per gli anticorpi monoclonali. Ne consegue pertanto che gli assortimenti di merci costituiscono «altri costituenti del sangue».
Secondariamente, in seno agli altri costituenti del sangue, occorre scegliere fra «emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline» (30021091), «altri» di origine umana (30021095) o «altri» (30021099). Per la Commissione è evidente — e la Abbott ha cessato di contestarlo — che le Immunoglobuline sono globuline del sangue o siero-globuline ai sensi della sottovoce 30021091 (la scelta fra le due denominazioni — globuline del sangue o siero-globuline — è senza importanza nel presente caso, poiché entrambe le sostanze sono classificate nella medesima sottovoce). Non vedo ragione alcuna per non associarmi a questa soluzione.
Conclusione
Propongo alla Corte di risolvere nel seguente modo le questioni sottopostele dal giudice di rinvio:
«La nomenclatura combinata della Tariffa doganale comune va interpretata nel senso che gli assortimenti di merci (“Test-Kits”) il cui componente principale è un reagente per diagnostica o anticorpo monoclonale devono essere classificati nella sottovoce 30021091“altri costituenti del sangue: (...) emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline”».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) GU 1987, L 256. Numerose modifiche sono state apportate a tale regolamento: esse sono senza interesse nel presente caso.
( 2 ) Per una più precisa definizione di ciò che bisogna intendere per «assortimento» ai sensi della regola generale A3, v. sentenza 7 ottobre 1985, causa 163/84, Telefunken (Racc, pag. 3299, punto 35 della motivazione).
( 3 ) Secondo la costante giurisprudenza della Corte, tali note esplicative offrono aiuto prezioso per l'interpretazione della TDC. V., recentemente, fra l'altro, sentenza 28 febbraio 1989, causa 245/87, Blaupunkt, di cui è pubblicato il solo sommario (Race. pag. 573); sentenza 28 giugno 1989, causa 164/88, Rispai, di cui è pubblicato il solo sommario (Race, pag. 2041); sentenza 18 settembre 1990, causa C-265/89, Vismans Nederland (Race. pag. I-3411, punto 18 della motivazione).
( 4 ) V. la nota esplicativa della voce 3002, lett. c). Tale nota è citata in modo dettagliato nella relazione d'udienza.
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