Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
A ° Gli antefatti
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale ha per oggetto gli artt. 68 e 71 del regolamento n. 1408/71 (1) e l' art. 107 del regolamento n. 574/72 (2) adottato in esecuzione del regolamento sopra menzionato.
2. Questa domanda di pronuncia pregiudiziale è basata su un procedimento pendente dinanzi al Tribunal de grande instance di Metz (Francia). Gli attori in tale procedimento, signori Grisvard e Kraitz sono cittadini francesi che hanno svolto per lunghi anni un' attività come lavoratori dipendenti delle truppe americane nella Repubblica federale di Germania (il signor Grisvard dal 1967 al 31 dicembre 1988, e il signor Kreitz dal 1953 al 30 settembre 1987). Quando detta attività si è conclusa, i due attori, che avevano continuato a risiedere in Francia durante il periodo della loro attività dipendente, sono divenuti disoccupati. Essi si sono quindi rivolti alle autorità competenti a fornire prestazioni di disoccupazione in Francia.
3. L' Association pour l' emploi dans l' industrie e le commerce de la Moselle (in prosieguo "Assedic"), territorialmente competente, concedeva agli attori talune prestazioni, basandosi per il calcolo delle prestazioni sulle retribuzioni che essi avevano da ultimo percepito in Germania. Queste retribuzioni sono state tuttavia prese in conto solo in quanto esse non superavano il massimale di contribuzione del regime di assicurazione contro la disoccupazione in vigore in Germania. L' Assedic si è basata per fare il calcolo sulla direttiva 62/87 dell' associazione alla quale essa appartiene, all' Union National interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie e le commerce (in prosieguo: "Unedic"), che aveva previsto un tale sistema di calcolo.
4. All' atto della conversione delle retribuzioni percepite dagli attori in Germania, l' Assedic ha applicato il tasso di conversione previsto all' art. 107, nn. 1 e 2 del regolamento n. 574/72.
5. Il ricorso presentato dagli attori mette in causa l' applicazione del massimale tedesco da parte dell' Assedic, la quale, secondo gli attori, è incompatibile con l' art. 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento n. 1408/71. La formulazione della disposizione sopra menzionata è la seguente:
"ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l' ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono erogate dalle istituzioni del luogo di residenza e sono a carico della medesima; (...) ".
6. Gli attori criticano inoltre il tasso di conversione utilizzato dall' Assedic.
7. Il giudice nazionale di conseguenza ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Questione della determinazione della normativa applicabile per quanto riguarda il massimale di retribuzione da applicare al calcolo delle indennità di disoccupazione dei lavoratori transfrontalieri:
se la direttiva 7 agosto 1987 n. 62/87 della Unedic sia conforme al diritto comunitario;
se la determinazione di questo massimale derivi dall' art. 68, n. 1 o dall' art. 71, n. 1, punto a), ii), del regolamento CEE n. 1408/71.
2) Questione della modalità di conversione delle monete per i lavoratori frontalieri:
quale modalità di conversione debba essere applicata dagli enti del luogo di residenza del lavoratore frontaliero disoccupato all' importo della retribuzione percepita da questo lavoratore per l' ultimo lavoro svolto nello Stato membro dove lavorava immediatamente prima di essere disoccupato;
se il tasso di conversione di cui all' art. 107, n. 1, del regolamento CEE, n. 574/72 debba essere applicato in questo caso".
B ° Valutazione giuridica
Sulla prima questione
8. Con la prima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte, il giudice nazionale intende accertare se la direttiva già menzionata dell' Unedic sia compatibile con il diritto comunitario. Occorre a tal riguardo osservare che la Corte di giustizia ha sempre sostenuto che non rientra nella sua competenza, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato CEE, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario. La Corte è per contro competente a fornire al giudice nazionale, "tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa della quale è investito" (3).
9. Si può tuttavia dedurre senza difficoltà dai fatti esposti nella domanda di pronuncia pregiudiziale e dalla motivazione che vi figura il tipo di informazioni che il giudice nazionale intende ottenere ponendo la prima della due questioni. Occorre di conseguenza intendere tale questione nel senso che mira ad accertare se le disposizioni già menzionate del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretate nel senso che si tratta di accertare se l' istituzione competente per la concessione delle prestazioni quando un lavoratore frontaliero è in disoccupazione completa debba applicare le norme relative ai massimali dello Stato membro di occupazione o, per contro, quelle dello Stato membro di residenza.
10. La risposta a tale questione può, a mio parere, essere dedotta senza difficoltà dall' art. 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71. Secondo questa disposizione, i lavoratori frontalieri che sono in disoccupazione completa beneficiano delle prestazioni, secondo le disposizioni della normativa dello Stato membro sul territorio del quale essi risiedono, come se fossero stati assoggettati a tale legislazione nel corso del loro ultimo impiego. Su tale punto, occorre quindi trattare i lavoratori frontalieri esattamente come lavoratori dipendenti che risiedono e lavorano nello stesso Stato. Ne deriva che, per i lavoratori frontalieri, si applicano anche le disposizioni in materia di massimali della normativa dello Stato membro nel quale essi risiedono. Lo Stato nel quale risiede il lavoratore frontaliero deve di conseguenza, quando fornisce prestazioni ad un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, applicare il massimale previsto dalla sua propria normativa e non il massimale che si applica nello Stato membro di occupazione.
11. La disposizione che è stata anch' essa menzionata dal giudice nazionale in tale contesto, l' art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, riguarda un' altra questione, cioè quella della retribuzione sulla quale bisogna basarsi nel calcolo delle prestazioni da fornire:
"1. L' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull' ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall' interessato per ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l' interessato non ha esercitato l' ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quelle esercitate da ultimo nel territorio di un altro Stato membro".
12. La Corte ha dovuto prendere posizione, alcuni anni fa, nella causa Fellinger, sull' interpretazione di tale disposizione. Essa ha dichiarato allora che l' istituzione competente di uno Stato membro di residenza la cui normativa nazionale prevede che il calcolo delle prestazioni è basato sull' importo della retribuzione anteriore, quando fornisce prestazioni ad un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, deve calcolare queste prestazioni tenendo conto della retribuzione "riscossa dall' interessato per l' ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento" (4).
13. La convenuta nella causa principale e l' Unedic, parte interveniente, non mettono in causa direttamente l' interpretazione soprammenzionata dell' art. 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento n. 1408/71 fornito dalla Corte, la quale corrisponde alla tesi degli attori, della Commissione e del governo tedesco. Esse richiamano tuttavia l' attenzione sulle conseguenze, gravi a loro parere, di tale interpretazione, unitamente all' art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, così come è stato interpretato dalla Corte. Le critiche dell' Assedic e dell' Unedic riguardano di conseguenza in realtà l' interpretazione dell' art. 68, n. 1, sviluppata nella sentenza Fellinger e in definitiva la disposizione stessa, quale figura nell' art. 71, n. 1, lett. a), ii) del regolamento n. 1408/71, che esse ritengono un ostacolo alla realizzazione della legge per la circolazione.
14. Benché gli argomenti proposti dall' Assedic e dall' Unedic non riguardino di conseguenza direttamente la questione pregiudiziale che occorre qui risolvere, mi sembra tuttavia necessario esaminarli.
15. Posso tuttavia essere breve rispondendo a taluni di questi argomenti. Ciò vale innanzitutto per il timore manifestato dall' Assedic e dall' Unedic che il metodo di calcolo approvato dalla Corte nella sentenza Fellinger abbia come conseguenza che le prestazioni da fornire raggiungono un importo che corrisponde essenzialmente alla retribuzione versata nello Stato membro di residenza e che il lavoratore interessato non abbia di conseguenza più alcun interesse a ricercare un' occupazione in detto Stato membro. Occorre far notare su tale punto che tali conseguenze ° se esse dovessero prodursi ° rientrerebbero in definitiva nella normativa dello Stato di residenza del lavoratore frontaliero in disoccupazione completa. Il lavoratore frontaliero si trova a tal riguardo nella stessa situazione di un lavoratore che risiede e lavora in detto Stato membro ed è in diritto di percepire le stesse prestazioni in caso di disoccupazione. Occorre constatare del resto che un tale problema può in definitiva porsi solo quando uno Stato membro conceda in caso di disoccupazione prestazioni in funzione dell' ultima retribuzione percepita dall' interessato.
16. Non posso nemmeno seguire l' Assedic e l' Unedic quando esse sostengono che la concessione di prestazioni ai sensi dell' art. 1, sub t), del regolamento n. 1408/71, presuppone ° come ciò risulta dall' art. 1, sub r) ° che i contributi siano stati versati precedentemente. Bisogna anzitutto constatare che il regolamento n. 1408/71 si applica indipendentemente dal se il regime di sicurezza sociale di cui trattasi sia contributivo o non contributivo (art. 4, n. 2). Inoltre, esso interrompe deliberatamente il legame tra contributi e prestazioni rinviando il lavoratore frontaliero in disoccupazione allo Stato membro di residenza nel quale egli non ha versato contributi. Occorre di conseguenza richiamare l' attenzione sul fatto che gli attori nella causa principale hanno senz' altro versato contributi, anche se ciò si è verificato nello Stato membro di occupazione. E' esatto che tale regola non si applica agli importi che superano il massimale applicabile in tale Stato membro e che ne è derivato un certo beneficio per gli attori. Come ho già fatto rilevare, tale beneficio è una conseguenza delle disposizioni vigenti nello Stato membro di residenza, le quali prevedono un massimale più elevato (o non ne prevedono nessuno) e non può quindi essere imputato alla normativa prevista nel regolamento n. 1408/71.
17. Anche l' argomento secondo cui l' interpretazione svolta sopra ha come conseguenza di introdurre nella normativa dello Stato membro di residenza elementi di un ordinamento giuridico che gli è totalmente estraneo non convince. Quando si impone alle istituzioni competenti dello Stato membro di residenza di prendere in considerazione nel calcolo delle prestazioni, ai sensi dell' art. 68, l' ultima retribuzione percepita dal lavoratore frontaliero nello Stato membro di occupazione, si tratta unicamente di un elemento di fatto di cui le autorità debbono tener conto nell' applicazione della disposizione nazionale. Rilevo incidentalmente che, nella presente controversia, l' Assedic (in applicazione della direttiva sopra menzionata dell' Unedic) ha applicato le disposizioni della normativa tedesca sul massimale di contribuzione quando ha calcolato le prestazioni che occorreva concedere agli attori, in conformità alla normativa francese vigente e che essa ha fatto, di conseguenza ciò che intendeva impedire di fare.
18. L' obiezione secondo cui il rinvio che figura all' art. 71, n. 1, sub a), ii) dei lavoratori frontalieri in disoccupazione alle autorità dello Stato di residenza rende più difficile per essi la ricerca di un' occupazione nello Stato nel quale essi hanno lavorato da ultimo, mi sembra più rilevante. E' esatto che, secondo la disposizione sopra menzionata, solo le autorità dello Stato membro di residenza sono tenute a concedere prestazioni. Ciò non esclude tuttavia necessariamente che le autorità dello Stato membro di occupazione aiutino anche il lavoratore frontaliero nella sua ricerca di una nuova occupazione nello Stato membro sopra menzionato. Mi si conceda forse di ricordare in tale contesto che la Bundesanstalt fuer Arbeit (Ufficio federale dell' occupazione) ha assicurato, in una causa di cui la Corte di giustizia si è occupata, alcuni anni fa, che i suoi servizi si tenevano a disposizione degli interessati per aiutarli a procurarsi un occupazione, anche quando essi non avevano alcun diritto a prestazioni (5). Occorre anzitutto sottolineare che la normativa che figura all' art. 71, n. 1, sub a), ii), ha unicamente come conseguenza che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa si trova per tale fatto nello Stato membro di residenza nella stessa situazione di un lavoratore dipendente che ha fino ad allora risieduto e lavorato in detto Stato e ricerca per la prima volta un' occupazione in un altro Stato membro. Tale lavoratore dipendente percepisce anche prestazioni di disoccupazione, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro di residenza e non secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro della sua futura occupazione. L' altra critica secondo cui l' art. 71, n. 1, lett. a), ii), si oppone a che l' interessato, a differenza di quanto prevede la norma menzionata all' art. 71, n.1, sub b), possa scegliere se intenda rivolgersi alle autorità competenti nello Stato membro di occupazione non perviene a modificare tale valutazione. La Corte ha già constatato nella sentenza Miethe che una tale facoltà di opzione è esclusa nell' ambito dell' art. 71, n. 1, sub a), ii), senza trovarvi da ridire (6). Occorre inoltre tener conto del fatto che, anche se esistesse una tale facoltà di opzione, essa non si opporrebbe a che il lavoratore dipendente in disoccupazione completa si rivolga alle autorità dello Stato membro di residenza.
19. L' Assedic e l' Unedic formulano anche dubbi di principio sulla giustificazione della regola posta all' art. 71. Esse fanno presente che il regolamento n. 1408/71 ha per scopo di assoggettare i lavoratori dipendenti di cui esso si occupa alla normativa di un solo Stato membro, cioè, secondo la disposizione generale enunciata all' art. 13, alle disposizioni dello Stato membro di occupazione.
20. In effetti, le disposizioni che figurano al titolo II del regolamento n. 1408/71 (cui fa parte l' art. 13) mirano, secondo una costante giurisprudenza della Corte, a che gli interessati siano assoggettati al regime di sicurezza sociale di un solo Stato membro, di modo che i cumuli delle normative nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne sono limitati (7). Ciò non esclude tuttavia che le disposizioni specifiche del regolamento n. 1408/71, nel titolo III (di cui fa parte l' art. 71), prevedono eccezioni a tale principio. Come la Corte ha constatato nella sentenza che essa ha emesso nella causa Rebmann, il collegamento previsto all' art. 71, n. 1, sub a), ii), allo Stato membro sul territorio del quale risiede il lavoratore frontaliero constituisce una regola appropriata e compatibile con l' interesse dei lavoratori frontalieri (8).
21. La Corte ha in particolare fatto presente che il lavoratore può eseguire più facilmente nello Stato di residenza il suo obbligo di mettersi e di tenersi a disposizione dei servizi dell' occupazione. Del resto, secondo la Corte, i servizi di tale Stato sono quelli che meglio possono versare le prestazioni di disoccupazione, assicurandosi che l' interessato soddisfi le condizioni per poterne beneficiare, pur facilitando la sua reintegrazione professionale (9).
22. Vi sono tuttavia dei casi in cui la presunzione su cui si basa la normativa sopra menzionata, cioè che nello Stato membro di residenza le condizioni sono le più favorevoli per la ricerca di un' occupazione per un lavoratore frontaliero, non è valida. Come la Corte ha constatato nella sentenza Miethe, l' obiettivo perseguito dall' art. 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento n. 1408/71, che mira ad assicurare al lavoratore il beneficio delle prestazioni di disoccupazione nelle condizioni più favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione non può essere raggiunto qualora il lavoratore in disoccupazione completa abbia "eccezionalmente conservato nello Stato di ultima occupazione legami personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di reinserimento professionale" (10). La Corte ha dichiarato che si deve applicare l' art. 71, n. 1, lett. b), ai lavoratori che si trovano in una tale situazione (11). I lavoratori che soddisfano queste condizioni possono di conseguenza scegliere se mettersi a disposizione dei servizi dell' occupazione dello Stato sul quale essi risiedono o cercare di trovare una nuova occupazione nello Stato nel quale essi hanno lavorato fino ad allora.
23. Come la Corte ha dichiarato, spetta solo al giudice nazionale decidere se un lavoratore si trovi in una tale situazione. Non intendo di conseguenza occuparmi dei dettagli della causa sulla quale si basa la presente domanda di pronuncia pregiudiziale per non pregiudicare la decisione del giudice nazionale. Tuttavia intendo esporre brevemente un argomento che ° anche se non è direttamente pertinente per la decisione nella causa principale ° può avere rilevanza per l' interpretazione dell' art. 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento n. 1408/71 e pertanto per la determinazione dei diritti dei lavoratori frontalieri. La disposizione sopra menzionata costituisce, come si sa, una deroga che non incide sul principio secondo cui lo Stato competente è lo Stato dell' ultima occupazione (12). Come ho già indicato, una tale deroga deve garantire che le prestazioni di disoccupazione siano concesse ai lavoratori frontalieri nelle condizioni più favorevoli per la ricerca di una occupazione. Per un tale lavoratore, è in generale nello Stato membro di residenza che le condizioni sono le più favorevoli. Tale principio si basa manifestamente sulla presunzione implicita che il reinserimento professionale del lavoratore in disoccupazione è per lo meno possibile nello Stato membro di cui trattasi. Si possono tuttavia immaginare casi concreti nei quali tale presunzione non si applica. Penso qui ad esempio al caso ° certamente raro ° di un lavoratore frontaliero che nello Stato di occupazione ha svolto un' attività per la quale non esiste alcuna necessità nello Stato membro di residenza a causa della sua natura e delle sue caratteristiche specifiche (ad esempio una specializzazione estrema) e che ha già raggiunto un' età alla quale non gli è più possibile riconvertirsi e alla quale non ci si può più attendere da lui che lo faccia. In un tale caso, l' applicazione del principio dello Stato di residenza, ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. a), mi sembra anche difficilmente compatibile con la ratio legis sviluppata dalla Corte nella sentenza Miethe, e l' applicazione dell' art. 71, n. 1, lett. b), sembra più appropiata. Di conseguenza, un lavoratore potrebbe anch' egli optare tra mettersi a disposizione delle autorità dello Stato membro di residenza o tentare di trovare una nuova occupazione nello Stato membro nel quale egli ha lavorato fino ad allora.
24. In conclusione, si può constatare che dall' esame degli argomenti dell' Assedic e dell' Unedic non è emerso alcun elemento tale da mettere in causa l' interpretazione dell' art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71 data dalla Corte nella sentenza Fellinger o anche la regola collegata all' art. 71, n. 1, lett. a), ii). La presente causa dimostra per contro molto chiaramente quali conseguenze assurde l' interpretazione letterale dell' art. 68 possa avere nel caso di lavoratori frontalieri. Se si basasse il calcolo delle prestazioni, ai sensi dell' art. 68, n. 1, prima frase, sulla retribuzione che l' attore ha percepito per l' ultima occupazione che egli ha svolto "sul territorio di detto Stato" ° cioè dello Stato di residenza °, occorrerebbe per il signor Grisvard risalire almeno fino al 1967 e per il signor Kreitz almeno fino al 1953. D' altra parte se, in applicazione dell' art. 68, n. 1, seconda frase, la retribuzione pertinente fosse la retribuzione usuale versata nello Stato di residenza per un impiego equivalente o analogo all' impiego svolto in ultimo luogo da questi lavoratori, il problema che si porrebbe è che non esiste in Francia, per motivi ben conosciuti, un equivalente diretto di un' occupazione alle dipendenze delle truppe degli Stati Uniti.
25. In conclusione, si può constatare che l' art. 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo delle prestazioni da fornire ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, occorre applicare le disposizioni della normativa dello Stato membro di residenza ° ivi comprese le disposizioni relative al massimale di contribuzione.
Sulla seconda questione
26. Per quanto riguarda la seconda questione, gli attori nella causa principale sostengono che, per la conversione della retribuzione percepita nello Stato di occupazione, occorre applicare il metodo di conversione previsto all' art. 107, n. 6, del regolamento n. 574/72 e non i nn. 1 e 2 di questo stesso articolo, mentre l' Assedic, l' Unedic, la Commissione e il governo tedesco sostengono la tesi contraria. Secondo gli attori, l' istituzione competente deve pertanto, nel calcolo delle prestazioni, convertire l' ultima retribuzione percepita, in ogni caso in applicazione del corso di cambio ufficiale, il giorno del pagamento di dette prestazioni di disoccupazione. Se si parte dall' ipotesi che queste prestazioni sono versate mensilmente, occorre di conseguenza procedere ogni mese ad una nuova conversione. Secondo le altre parti in causa, la retribuzione percepita da ultimo deve costituire oggetto solo di un' unica conversione, e ciò al tasso determinato dalla Commissione che si applica nel mese nel corso del quale tale retribuzione è stata versata.
27. L' art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 stabilisce che per l' applicazione delle disposizioni che esso elenca il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi formulati in un altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione e pubblicato per ogni periodo di riferimento nella Gazzetta ufficiale. Dopo che il regolamento 30 aprile 1992 (13), n. 1249 ha modificato tale paragrafo, l' art. 71, n. 1, sub a), ii), fa parte delle disposizioni che vi sono elencate e pertanto delle disposizioni alle quali tale sistema di calcolo si applica.
28. Se si considera anzitutto l' art. 107 del regolamento n. 574/72, nella sua formulazione prima della modifica soprammenzionata operata dal regolamento n. 1249/92 ° ritornerò più tardi sulle conseguenze della modifica sopra menzionata ° quest' ultima si pone a favore della tesi sostenuta dagli attori nella causa principale. Poiché l' art. 107, n. 6, del regolamento n. 574/72 impone l' applicazione di un tasso di conversione specifico nei "casi non contemplati dal par. 1", lo stesso deve valere per l' art. 71, n. 1, sub a), ii). Si potrebbe pervenire ad una conclusione diversa solo se l' interpretazione dell' art. 107 n. 1, del regolamento n. 574/72 avesse per risultato l' estensione del suo campo di applicazione anche al caso sopra menzionato.
29. La Commissione sostiene in tale contesto che un' interpretazione in tal senso dell' art. 107, n. 1, si impone, basandosi sulla decisione della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, n. 140. La formulazione di tale disposizione indica che:
"1. Per l' applicazione del combinato disposto dell' art. 68, par. 1, e dell' art. 71, par. 1, lett. a), punto ii), del regolamento CEE n. 1408/71, l' istituzione del luogo di residenza del lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa converte nella sua moneta l' importo della retribuzione riscossa dal lavoratore, per l' ultima occupazione esercitata nello Stato competente immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento, utilizzando il tasso di conversione di cui all' art. 107, n. 1, del regolamento CEE n. 574/72 applicabile durante il mese nel quale l' ultima retribuzione è stata riscossa" (14).
30. Occorre rilevare a tal riguardo che la commissione amministrativa è incaricata, ai sensi dell' art. 81, sub a), del regolamento n. 1408/71, di trattare ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante da tale regolamento e dagli ulteriori regolamenti. Le decisioni della commissione amministrativa possono quindi essere utilizzate per l' interpretazione di queste disposizioni (15).
31. Un organo quale la commissione amministrativa non può tuttavia essere autorizzato ad adottare atti che rivestono un carattere normativo (16). Ora si tratterebbe nella fattispecie di un tale atto poiché ° come ho indicato precedentemente ° fino al 1992 l' art. 71, n. 1, sub a), ii) non faceva parte delle disposizioni menzionate all' art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72. La tesi secondo cui l' art. 107, n. 1 si applica anche al caso dell' art. 71, n. 1, sub a), ii), non può quindi basarsi sulla decisione n. 140 della commissione amministrativa. Di conseguenza non è necessario che mi occupi della questione se tale decisione sia viziata dal punto di vista giuridico ° come sostengono gli attori della causa principale ° o quali conseguenze essa potesse avere per il periodo precedente la sua entrata in vigore (17).
32. Si può naturalmente riflettere sul se la disposizione di cui all' art. 107, n. 1, non potesse essere applicata per analogia alla presente fattispecie. Il governo tedesco ha indicato a tal riguardo che la circostanza che tale criterio sia uniformemente valido in tutti gli Stati membri, che esso è sufficientemente conosciuto, a causa della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e che la durata della sua validità consente di calcolare rapidamente le prestazioni in caso di disoccupazione e di versarle all' interessato, si pone a favore di una tale applicazione. Queste considerazioni, di per sé sole, non sono sufficienti a giustificare un' applicazione analogica. La condizione principale di ogni applicazione analogica è che esista una lacuna nella disposizione di cui trattasi. La Commissione ha giustamente richiamato l' attenzione sul fatto che la necessità di determinare un tasso di conversione ai fini del combinato disposto dell' art. 71, n. 1, lett. a), punto ii), e dell' art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71 è apparsa solo a seguito della decisione della Corte 28 febbraio 1980 nella causa Fellinger e pertanto non aveva potuto essere presa in considerazione dal legislatore quando ha adottato il regolamento n. 574/72. Bisogna tuttavia rispondere a tale argomento che il regolamento n. 574/72 comporta, sotto la forma dell' art. 107, n. 6, una disposizione generale che si applica ai casi che ° per qualunque motivo ° non rientrano nell' art. 107, n. 1. Occorre a tal riguardo anche indicare che, dopo che la Corte ha emesso la sua sentenza nella causa Fellinger nel 1980, sia il regolamento n. 1408/71, sia il regolamento n. 574/72 hanno costituito oggetto di diverse modifiche senza che il legislatore abbia colto queste occasioni per modificare anche l' art. 107.
33. Tuttavia, il fatto che un' applicazione letterale del sistema di conversione previsto all' art. 107, n. 6, non consente, a mio parere, in casi quali la presente controversia di ottenere i risultati appropriati può porsi a favore di un' applicazione analogica dell' art. 107, n. 1. Il sistema di calcolo previsto al paragrafo 6 secondo cui, nel calcolo delle prestazioni (non si tratta manifestamente qui di rimborso ° ipotesi anche menzionata nella disposizione di cui trattasi), la conversione deve effettuarsi al tasso di cambio ufficiale del giorno del pagamento, avrebbe, come curiosa conseguenza, nel caso di lavoratori frontalieri, che l' istituzione deve calcolare ogni mese la retribuzione percepita da ultimo ° eventualmente per anni ° senza che si possa trovare un motivo plausibile per tale sistema di calcolo. L' esame dei casi in cui l' art. 107, n. 6, trova applicazione dimostra che tale disposizione è prevista per situazioni in cui si tratta di prestazioni che sono fornite dall' istituzione competente di un altro Stato membro ad un beneficiario in un altro Stato membro (v. ad esempio l' art. 65, nn. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71). In tali casi, è conforme agli interessi del beneficiario convertire la prestazione che deve essere fornita al tasso di cambio in vigore il giorno del suo versamento. Il beneficiario è così posto nella situazione in cui egli si sarebbe trovato se avesse percepito la prestazione nello Stato dell' istituzione competente (e se l' avesse successivamente convertito nella moneta dell' altro Stato membro).
34. Nella presente fattispecie, non si tratta tuttavia della conversione di tali prestazioni ma della determinazione della base per fornire le prestazioni di cui trattasi. L' art. 71, n. 1, sub a), ii), indica chiaramente che occorre trattare il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa come se fosse stato assoggettato nel corso della sua ultima occupazione alla normativa dello Stato membro nel quale egli risiede. Per quanto riguarda l' importo delle prestazioni da concedere, l' art. 68, n. 1 rinvia all' ultima retribuzione percepita. Prescindendo da tale modifica ° necessaria °, il lavoratore frontaliero deve essere considerato esattamente come un lavoratore che vive e lavora nello Stato di residenza. Ne deriva a mio parere che le autorità di detto Stato devono, per il calcolo delle prestazioni da fornire, convertire l' ultima retribuzione percepita dal lavoratore frontaliero nello Stato di occupazione e prendere come base, senza modifica, l' importo così calcolato, nell' applicazione delle disposizioni vigenti nel loro proprio Stato. Non risulta alcun motivo ragionevole per cui l' istituzione competente dello Stato membro di residenza ad esempio nel caso in cui le prestazioni siano fornite mensilmente, dovrebbe calcolare ogni mese le prestazioni da versare prendendo come base il tasso di cambio in vigore a tale data. Un tale metodo avrebbe come conseguenza di far partecipare il lavoratore frontaliero sia ai benefici che ai rischi dell' evoluzione del tasso di cambio.
35. Una applicazione analogica dell' art. 107, n. 1, sarebbe tuttavia giustificata solo se tale disposizione fosse adattata meglio dell' art. 107, n. 6, per il trattamento di controversie quali la presente causa e se non si potesse dedurre alcuna conclusione adeguata dall' ultima disposizione sopra menzionata, neanche tramite l' interpretazione. Occorre al riguardo far notare innazitutto che anche il sistema di conversione fissato dall' art. 107, n. 1 riguarda ° come lo dimostra l' esame delle disposizioni indicate in tale articolo ° i casi in cui si tratta del versamento (o del rimborso) di importi che sono esigibili in una moneta e devono essere versati in un' altra. Occorre del resto ritenere che non si può direttamente dedurre dalla normativa che figura all' art. 107, n. 1, quale sia la data pertinente per la conversione in controversie quali la presente causa; il periodo di riferimento previsto all' art. 107, n. 2, non fissa nemmeno la data pertinente per la conversione ma per contro la presuppone. Un' applicazione analogica dell' art. 107, n. 1, alle controversie quali la presente causa avrebbe pertanto come conseguenza che occorrerebbe cominciare con il determinare la data pertinente per la conversione mediante interpretazione (eventualmente tenendo conto della decisione n. 140 della commissione amministrativa).
36. Tuttavia, a mio parere, un tale sforzo non è necessario poiché l' interpretazione dell' art. 107, n. 6 ha già come conseguenza un risultato appropriato. Come abbiamo già visto tale disposizione riguarda la data del versamento della prestazione. Come abbiamo già ricordato si tratta, in casi quali la presente controversia, non del versamento della prestazione in sé stessa, ma della retribuzione che serve come base al calcolo di detta prestazione. Come ho già indicato, il legislatore non ha probabilmente considerato tale caso di specie quando ha adottato la disposizione di cui trattasi. A mio parere, il fatto di prendere in considerazione in un caso di tale tipo l' importo di cui trattasi alla data del versamento corrisponde alla logica delle disposizione sopra menzionata. Ciò significa che, per le cause quali la presente controversia, è la data del versamento dell' ultima retribuzione percepita dal lavoratore frontaliero nello Stato di occupazione che è determinante.
37. La differenza tra la soluzione che ho sostenuto qui (secondo cui occorre prendere in considerazione la data di versamento dell' ultima retribuzione) e la tesi della Commissione e del governo tedesco (secondo cui è determinante il tasso di conversione calcolato dalla Commissione per il mese nel corso del quale detta retribuzione viene pagata) non deve essere particolarmente importante. Si può di conseguenza supporre che l' interpretazione che ho sostenuto non avrà conseguenze troppo rilevanti nella pratica delle istituzioni competenti degli Stati membri ° in quanto queste ultime hanno seguito per il passato la tesi sviluppata dalla Commissione.
38. L' interpretazione che io sostengo qui ha, rispetto alla tesi degli attori, anche il vantaggio pratico che le amministrazioni degli Stati membri non devono costantemente ricalcolare l' importo sul quale esse basano le loro prestazioni, ma possono accontentarsi di una sola conversione.
39. Passo ad occuparmi infine dell' art. 107, n. 1 del regolamento n. 574/72 come è stato modificato dal regolamento n. 1249/92 (18). Gli argomenti che ho sviluppato in dettaglio precedentemente si pongono contro un' interpretazione quale quella considerata dalla Commissione della nuova versione dell' art. 107 come una conferma puramente dichiaratoria di una situazione giuridica già esistente. Se si tratta per contro di un atto costitutivo di diritto ° e il quattordicesimo considerando di detto regolamento si pone tra l' altro a favore (19) di tale ipotesi ° occorre constatare che questo regolamento è entrato in vigore, ai sensi dell' art. 3, n. 1, il 1 giugno 1992.
Non si vede perché tale nuova regolamentazione debba eventualmente essere applicata alle controversie che sono sorte prima di tale data (20).
C ° Conclusione
40. Propongo pertanto di risolvere le questioni poste dal tribunal de grande instance de Metz nel modo seguente:
"1) Occorre interpretare l' art. 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento CEE n. 1408/71 nel senso che bisogna applicare, per il calcolo delle prestazioni da fornire ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, le disposizioni della normativa dello Stato membro sul territorio del quale egli risiede ° ivi comprese le disposizioni che si applicano al massimale di contribuzione.
2) Per l' applicazione del combinato disposto all' art. 68, n. 1 e dell' art. 61, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento CEE n. 1408/71 occorre, fino all' entrata in vigore del regolamento CEE, 1249/92, effettuare la conversione necessaria, applicando l' art. 107, n. 6 del regolamento CEE n. 574/72. La data da prendere in considerazione per la conversione è in tal caso quella del versamento della retribuzione che il lavoratore ha percepito nel corso della sua ultima occupazione nello Stato membro nel quale egli lavorava immediatamente prima dell' inizio del periodo di disoccupazione".
(*) Lingua originale: il tedesco.
(1) - Regolamento 14 giugno 1971 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, nella versione del regolamento (CEE), 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230 del 22.8.1983, pag. 6).
(2) - Regolamento 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1 nella versione del regolamento (CEE) 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230 del 22.8.1983, pag. 6).
(3) - V. sentenza 18 giugno 1991, Piageme, punto 7 della motivazione (C-369/89, Racc. pag. I-2971), del 21 novembre 1990 Integrity, punto 9 della motivazione C-373/89, Racc. pag. I-4243
(4) - Sentenza 28 febbraio 1980, Fellinger/Bundesanstalt fuer Arbeit, punto 9 della motivazione, 67/79, Racc. pag. 535).
(5) - Vedi le mie conclusioni nella causa 1/85 Miethe/Bundesanstalt fuer Arbeit, (Racc. 1986, pag. 1838, 1843)
(6) - Sentenza 12 giugno 1986, Miethe/Bundesanstalt fuer Arbeite, punto 8-12 della motivazione, 1/85, (Racc. pag. 1837).
(7) - V., per esempio, sentenza 12 giugno 1986, Ten Holder/Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, punto 19 della motivazione, (302/84, Racc. pag. 1821).
(8) - Sentenza 29 giugno 1988, Rebmann/Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, punto 15 della motivazione, 58/87, (Racc. pag. 3467).
(9) - Loc. cit., punto 14 della motivazione.
(10) - Soprammenzionata nota 6, punti 16 e 18 della motivazione.
(11) - Loc. cit., punto 20 della motivazione.
(12) - Sentenza 7 marzo 1985 Cochet/Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geeszlijke en Maatscheppelijke Belangen, punto 15 della motivazione, (145/84, Racc. pag. 801).
(13) - GU L 136 del 19.5.1992, pag. 28.
(14) - GU C 94 del 12.4.1990, pag. 4.
(15) - V. sentenza 5 maggio 1983, Raad van Arbeid/Van der Bunt-Craig, punto 24 della motivazione (238/81, Racc. pag. 1385).
(16) - Sentenza 14 maggio 1981, Romano/Inami, punto 20 della motivazione, (98/80, Racc. pag. 1241).
(17) - In un intento di precisione, vorrei richiamare l' attenzione sul fatto che la formulazione della decisione di cui trattasi prevede che essa è entrata in vigore il 1 giorno del mese seguente la sua pubblicazione, cioè il primo maggio 1990 (e non il 1 aprile 1990, come la Commissione ha erroneamente indicato).
(18) - Sopra menzionato, n. 13.
(19) - E' necessario prevedere un tasso per la conversione delle somme che servono per il calcolo dell' indennità dei lavoratori frontalieri in disoccupazione, ai sensi dell' art. 71, n. 1, sub a), ii), dell' art. 68 del regolamento CEE n. 1408/71 (...) .
(20) - I paragrafi 2 e 8 dell' art. 3 del regolamento n. 1249/92 prevedono un' applicazione retroattiva di talune delle disposizioni che figurano nel regolamento menzionato. La disposizione pertinente nella fattispecie (art. 2, punto 3 del regolamento 1249/92) non è considerata.
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