CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 22 ottobre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nel presente procedimento il Tribunal des affaires de sécurité sociale di Bobigny chiede alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla portata del principio della parità di trattamento fra lavoratori migranti e lavoratori nazionali, come esso figura nel regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ( 1 ), e nel regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego ( 2 ).
La questione sottoposta è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra il signor Koua Poirrez (ricorrente nella causa principale) e la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP), sostituita dalla caisse d'allocations familiales (CAP) della Seine-Saint-Denis (convenuta nella causa principale). La lite nel merito riguarda la domanda da parte del signor Koua Poirrez dell'assegno francese per minorati.
Antefatti
2.
Il signor Koua Poirrez è nato il 17 dicembre 1966 nella Costa d'Avorio. Con sentenza 28 luglio 1987, resa esecutiva in Francia con sentenza 11 dicembre 1987, veniva adottato dal signor Bernard Poirrez, cittadino francese che risiede e lavora in Francia. Il signor Koua Poirrez non ha però ancora acquisito per questo motivo la cittadinanza francese, ma ha al contrario conservato la cittadinanza della Costa d'Avorio ( 3 ).
La domanda presentata dal signor Koua Poirrez per ottenere il beneficio dell'assegno francese per adulti minorati veniva respinta dalla CAF. Con decisione 6 settembre 1990 la commission de recours amiable della caisse d'allocations familiales accoglieva la tesi della CAF. Con lettera 26 febbraio 1991, il signor Koua Poirrez proponeva ricorso avverso detta decisione dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale di Bobigny (in prosieguo: il «giudice a quo»).
3.
A norma dell'art. L. 821-1 del code de la sécurité sociale francese, ha diritto all'assegno per adulti minorati soltanto «chi sia cittadino francese o cittadino di un paese che ha stipulato una convenzione di reciprocità in materia di erogazione di assegni per adulti minorati». La Guide de l'allocataire pubblicata dalla CAFRP aggiunge che l'assegno per adulti minorati può essere concesso anche ai cittadini degli Stati membri della Comunità nonché al coniuge, agli ascendenti o ai discendenti a carico. Tramite questa aggiunta 10 Stato francese ha voluto applicare il diritto comunitario della previdenza sociale, e in particolare il regolamento n. 1612/68 ( 4 ). In forza di questo diritto, i lavoratori migranti originari di uno Stato membro della Comunità, nonché i loro familiari, beneficiano nello Stato membro in cui lavorano degli stessi vantaggi sociali dei cittadini di detto Stato membro ( 5 ).
11 signor Koua Poirrez non è — ed è un dato di fatto — cittadino francese. Inoltre, non è cittadino di un paese della Comunità, né discendente a carico di un lavoratore migrante cittadino della Comunità, né cittadino di un paese firmatario di una convenzione di reciprocità con la Francia in materia di erogazione di assegni per minorati. Pertanto, secondo la CAF, non può aver diritto a tali assegni.
4.
Il giudice a quo rileva che questa tesi della CAF comporta una discriminazione alla rovescia: i familiari, non cittadini comunitari, di lavoratori francesi sarebbero svantaggiati rispetto ai familiari, non cittadini comunitari, di lavoratori migranti cittadini della Comunità. Infatti, se il padre del signor Koua Poirrez fosse un lavoratore migrante cittadino della Comunità, ad esempio un cittadino di un altro Stato membro il quale lavori in Francia, suo figlio con la cittadinanza della Costa d'Avorio avrebbe effettivamente diritto, secondo la legge francese, all'assegno che gli è ora negato.
Il giudice a quo chiede alla Corte se siffatta discriminazione alla rovescia sia in realtà compatibile col divieto di discriminazione stabilito dagli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE:
«Se sia conforme agli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE l'esclusione dell'assegno per adulto minorato a favore di un familiare di un cittadino della CEE (nella fattispecie, discendente adottato) che risiede nel paese di cui il capofamiglia è cittadino, in quanto i regolamenti nn. 1612/68 e 1251/70 si applicano unicamente ai lavoratori migranti, qualità che non spetta al capofamiglia».
Esistenza di una discriminazione alla rovescia
5.
Al fine di stabilire se l'attuale disciplina francese possa creare effettivamente una discriminazione alla rovescia, la Corte ha sottoposto al governo francese i seguenti quesiti, complementari fra loro:
«1)
Se un familiare di un lavoratore migrante possa aver diritto all'assegno per adulti minorati quando l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, ma il lavoratore migrante alla cui famiglia egli appartiene ha la cittadinanza di uno Stato membro.
2)
Se un familiare di un lavoratore di cittadinanza francese possa aver diritto all'assegno per adulti minorati quando l'interessato ha la cittadinanza di uno Stato terzo e il lavoratore alla cui famiglia egli appartiene non è un lavoratore migrante».
La risposta del governo francese al primo quesito è affermativa e la sua formulazione mostra ancora una volta che le disposizioni francesi hanno voluto conformarsi al diritto comunitario. La risposta al secondo quesito è negativa poiché i familiari, non cittadini comunitari, di cittadini francesi possono comunque aver diritto agli assegni per adulti minorati qualora la Francia abbia stipulato col loro paese di origine una convenzione di reciprocità in questo senso.
Dalla combinazione della risposta affermativa al primo quesito con la risposta in via di principio negativa al secondo quesito risulta che l'attuale normativa francese può effettivamente creare una discriminazione alla rovescia fra i familiari, non cittadini di paesi CEE, di lavoratori migranti cittadini di paesi CEE che lavorano in Francia, da un lato, e i familiari, non cittadini di paesi CEE, di francesi che lavorano in Francia, dall'altro.
Conformità agli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato
6.
L'art. 7 del Trattato CEE vieta in generale qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza:
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni».
L'art. 48, n. 2, del Trattato CEE applica il divieto dell'art. 7 alla libera circolazione dei lavoratori:
«Essa [la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità] implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».
L'art. 48 è stato attuato a sua volta dai vari regolamenti del Consiglio, fra i quali i regolamenti nn. 1612/68 e 1251/70, citati nella questione pregiudiziale, nonché il regolamento n. 1408/71. Gli assegni per minorati rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae di questi regolamenti ( 6 ).
7.
La Corte considera la situazione (di un familiare) di un lavoratore che non abbia mai esercitato il suo diritto di libera circolazione all'interno della Comunità una situazione meramente interna, vale a dire una situazione del tutto connessa alla sfera interna di uno Stato membro ( 7 ). La Corte ha più volte confermato che le norme del Trattato ( 8 ) in materia di libera circolazione dei lavoratori nonché le normative adottate per la loro esecuzione non possono applicarsi a siffatte situazioni meramente interne ( 9 ).
Per beneficiare dell'assegno francese per minorati il signor Koua Poirrez fa valere la sua situazione di figlio adottivo del signor Bernard Poirrez. Tuttavia, dagli elementi forniti dal giudice a quo risulta che quest'ultimo è un cittadino francese che non ha mai lavorato né risieduto al di fuori della Francia e non ha quindi mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità. Come giustamente osservano la Commissione e i governi tedesco, francese e del Regno Unito, si tratta quindi nella fattispecie di una situazione meramente interna, cui non si applicano le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori.
8.
In realtà, il giudice a quo non ha chiesto alla Corte se le norme del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori fossero applicabili o meno a situazioni meramente interne. Esso ha chiesto alla Corte se la discriminazione alla rovescia che può risultare dall'inapplicabilità di dette norme del Trattato a situazioni meramente interne fosse compatibile con i divieti di discriminazione di cui agli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato.
Le risposte ai due quesiti sono però strettamente collegate fra loro. Le norme del Trattato in materia di Ubera circolazione dei lavoratori, se non si applicano a situazioni meramente interne, non possono logicamente neanche opporsi a che, in una situazione meramente interna, uno Stato membro tratti i (familiari dei) propri cittadini in un modo che li svantaggia rispetto ai (familiari di) cittadini di altri Stati membri.
9.
Mi pronuncio così al tempo stesso sulla questione pregiudiziale, come è stata formulata dal giudice a quo. Gli artt. 7 e 48, n. 2, del Trattato CEE non vietano l'esclusione di un familiare di un lavoratore non migrante dal beneficio dell'assegno per adulto minorato, in quanto i regolamenti nn. 1612/68 e 1251/70 nonché il regolamento n. 1408/71 si applicano soltanto ai lavoratori migranti. Infatti, detti articoli non si applicano alla situazione di detto familiare.
Conformità ai principi giuridici fondamentali
10.
Il fatto che il Trattato CEE e la normativa adottata per la sua attuazione non ostino nella fattispecie ad una situazione di discriminazione alla rovescia non significa ancora che il diritto comunitario in quanto tale non vieti tale situazione. Oltre al Trattato CEE, anche taluni principi giuridici generali e le convenzioni internazionali stipulate dalla Comunità fanno infatti parte dell'ordinamento giuridico comunitario.
A questo proposito sorprende constatare che nelle osservazioni presentate alla Corte il signor Koua Poirrez fa appena riferimento al Trattato CEE. Egli fa valere in via principale che una situazione di discriminazione alla rovescia è incompatibile con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché con le convenzioni ACPCEE.
11.
La questione pregiudiziale non menziona la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo né le convenzioni ACPCEE. La Corte ha però più volte affermato che nel risolvere una questione pregiudiziale poteva prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non aveva fatto riferimento nella sua questione al fine di fornire a detto giudice elementi utili ( 10 ). Nella sentenza ERT essa aggiunge che la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di una normativa nazionale che rientra nell'ambito del diritto comunitario con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto:
«Per contro, allorché una siffatta normativa rientra nel settore di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi d'interpretazione necessari alla valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di detta normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto, tali quali risultano, in particolare, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo» ( 11 ).
12.
La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è una dichiarazione internazionale di principio. La Corte considera che siffatte dichiarazioni contribuiscono a definire il contenuto dei principi generali del diritto comunitario. Infatti, a partire dalla sentenza Nold è assodato che:
«(...) i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi, generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza (...). I trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito, possono del pari fornire elementi di cui occorre tenere conto nell'ambito del diritto comunitario» ( 12 ).
L'art. 22 della Dichiarazione universale è così redatto:
«Chiunque, in quanto membro della società, ha diritto alla previdenza sociale; esso è legittimato ad ottenere il rispetto dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale e alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse di ciascun paese».
13.
Benché la Dichiarazione universale e, in particolare, il suo art. 22 appartengano quindi ai principi giuridici generali della Comunità di cui la Corte garantisce l'osservanza, non credo che la Corte possa nel nostro caso specifico verificare se essi siano stati rispettati.
Mi sembra infatti che la controversa normativa francese non rientri completamente nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, ai sensi della sentenza ERT. Essa rientra indubbiamente in detto campo nella misura in cui — mirando ad attuare il diritto comunitario della previdenza sociale — riconosce alcuni diritti ai familiari di cittadini di altri Stati membri. Tenuto conto della summenzionata giurisprudenza della Corte, secondo la quale le norme comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori non si applicano alle situazioni del tutto connesse alla sfera interna di uno Stato membro, la normativa francese non rientra tuttavia nella sfera di applicazione del diritto comunitario nella misura in cui essa nega una prestazione di previdenza sociale ben determinata ai familiari dei propri cittadini e crea in questo modo una discriminazione alla rovescia nei confronti di detti familiari.
Di conseguenza, non spetta alla Corte verificare se questa parte della normativa nazionale considerata e la conseguente discriminazione alla rovescia siano compatibili con i diritti fondamentali che fanno parte del diritto comunitario. Tocca quindi al giudice nazionale — tenuto conto anche degli altri diritti sociali che eventualmente possono spettare al signor Koua Poirrez — accertare se detta parte della normativa francese sia compatibile con l'art. 22 della Dichiarazione universale e, in caso negativo, se il signor Koua Poirrez possa far valere diritti in base a detto articolo.
Conformità alle convenzioni ACPCEE
14.
Il signor Koua Poirrez fa valere che la terza e la quarta convenzione ACPCEE vietano anch'esse qualsiasi situazione di discriminazione alla rovescia. Le convenzioni ACPCEE, denominate del pari convenzioni di Lomé, sono state stipulate fra la Comunità e i suoi Stati membri e vari Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. La Costa d'Avorio partecipa a detti accordi. La terza convenzione ACPCEE ( 13 ) è stata firmata l'8 dicembre 1984, è entrata in vigore il 1o maggio 1986 ( 14 ) ed è scaduta il 28 febbraio 1990 ( 15 ); la quarta convenzione ( 16 ) è stata firmata il 15 dicembre 1989 ed è entrata in vigore il 1o settembre 1990 ( 17 ). A partire dalla loro entrata in vigore dette convenzioni, stipulate con il procedimento di cui all'art. 238 del Trattato CEE, fanno parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario e la Corte è quindi competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla loro interpretazione ( 18 ).
15.
Il signor Koua Poirrez invoca in particolare due disposizioni delle convenzioni che contengono un divieto di discriminazione, vale a dire l'art. 5, n. 2, della quarta convenzione e l'allegato X dell'atto finale della terza convenzione, sostituito nel frattempo dall'allegato VI dell'atto finale della quarta convenzione.
16.
L'art. 5, n. 2, della quarta convenzione dispone in particolare che:
«(...) le parti ribadiscono il loro profondo attaccamento (...) ai diritti dell'uomo (...) un trattamento non discriminatorio; i diritti fondamentali della persona, i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali (...)
(Esse) riaffermano i loro obblighi e il loro impegno esistenti in diritto internazionale per combattere, al fine di eliminarle, tutte le forme di discriminazione basate sulla (...) nazionalità (...) Gli Stati membri della Comunità (e/o se del caso, la Comunità stessa) e gli Stati ACP continuano ad assicurarsi, nell'ambito delle misure giuridiche o amministrative che hanno o che avranno adottato, a che i loro lavoratori migranti, studenti e altri cittadini stranieri che si trovano legalmente sul loro territorio non siano oggetto di discriminazioni basate su differenze razziali, religiose, culturali o sociali, in particolare per quanto riguarda (...) la sanità, gli altri servizi sociali, il lavoro».
Dallo stesso tenore letterale emerge che l'art. 5, n. 2, della quarta convenzione ACPCEE, al pari della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — cui del resto il preambolo della convenzione si riferisce espressamente ( 19 ) — costituisce una dichiarazione di principio non vincolante in materia di osservanza dei diritti dell'uomo. Solo nell'ultima frase citata questa dichiarazione formulata in termini generali si concretizza in una limitata misura. Quest'ultima frase non fa tuttavia più riferimento alla discriminazione a causa della cittadinanza.
17.
L'allegato X dell'atto finale della terza convenzione, sostituito dall'allegato VI dell'atto finale della quarta convenzione è intitolato «Dichiarazione comune sui lavoratori cittadini di una parte contraente che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP», e dispone in particolare quanto segue:
«2.
I lavoratori cittadini di uno Stato ACP che esercitano legalmente un'attività dipendente sul territorio di uno Stato membro, nonché i loro familiari conviventi beneficiano, in questo Stato membro, per quanto riguarda le prestazioni di sicurezza sociale connesse con l'occupazione, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini di tale Stato membro (...)».
Indipendentemente dalla questione se tale disposizione produca effetti diretti ( 20 ), già alla prima lettura risulta che essa non si applica certamente al signor Koua Poirrez. È vero che questi è cittadino di uno Stato ACP, ma egli non esercita un'attività subordinata sul territorio di uno Stato membro. Poiché il padre adottivo non è cittadino di uno Stato ACP, il signor Koua Poirrez non può neanche eccepire il suo status di familiare di un lavoratore cittadino di uno Stato ACP che svolge legalmente un'attività subordinata sul territorio di uno Stato membro.
Conclusione
18.
Concludendo, vi suggerisco di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice a quo:
«Gli artt. 7 e 48, n. 2, nonché la normativa adottata per la loro attuazione, non ostano a che un familiare di un cittadino della Comunità che ha sempre risieduto e lavorato nello Stato di cui ha anche la cittadinanza sia escluso dal beneficio dell'assegno per adulti minorati. Lo stesso vale per l'art. 5, n. 2, della quarta convenzione ACPCEE e per l'allegato VI dell'atto finale della stessa convenzione.
Nella fattispecie non spetta alla Corte accertare se siano stati rispettati i principi generali di diritto comunitario, dei quali fa parte l'art. 22 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) GU L 257, pag. 2, come modificato dal regolamento (CEE) 9 febbraio 1976, n. 312 (GU L 39, pag. 2).
( 2 ) GU L 142, pag. 24.
( 3 ) Il 16 dicembre 1987 il signor Koua Poirrez ha sottoscritto una dichiarazione di cittadinanza francese. Essa è stata dichiarata irricevibile dal Tribunal de grande instance di Bobigny. Dagli atti del fascicolo emerge che l'interessato ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi alla Cour d'appel di Parigi. Essendo una questione di interpretazione del diritto interno francese e non del diritto comunitario la questione se con la sua adozione il signor Koua Poirrez aūbia acquistato o meno la cittadinanza francese, alla Corte non spetta pronunciarsi su di essa.
( 4 ) L'aggiunta corrisponde alle istruzioni delle circolari ministeriali francesi 5 novembre 1987, n. 1370, e 19 marzo 1992, n.35.
( 5 ) V., soprattutto, gli artt. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori indipendenti ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [riprodotti nell'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, GU L 230, pag. 6].
( 6 ) V., per quanto riguarda i regolamenti nn. 1408/71 e 1612/68, sentenza 16 dicembre 1976, causa 63/76, Inzirillo (Race. pag. 2057, punti 7-9 e 21 della motivazione). I familiari di lavoratori migranti possono aver diritto, in forza del regolamento n. 1408/71, soltanto a diritti derivau, vale a dire a diritti acquisiti in qualità di familiare di un lavoratore migrante. V. sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek (Race, pag. 1669, punti 5-7 della motivazione), recentemente confermata con sentenza 8 luglio 1992, causa C-243/91, Tagliavi (Race. pag. I-4401, punto 7 della motivazione). Per i lavoratori che intendono rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un lavoro, l'art. 7 del regolamento n. 1250/71 tutela la parità di trattamento quale riconosciuta dal regolamento n. 1612/68.
( 7 ) Sentenze 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morsoli (Race. pag. 3723, punto 18 della motivazione); 28 giugno 1984, causa 180/83, Moser (Race. pag. 2539, punto 16 della motivazione); 23 gennaio 1986, causa 298/84, Iorio (Race, pag. 247, punto 17 della motivazione), e 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui (Race. pag. 5511, punti 15 e 16 della motivazione).
( 8 ) L'inapplicabilità a situazioni meramente interne vale anche per l'art. 7 del Trattato CEE, formulato in termini generali, di cui l'art. 48 del Trattato CEE costituisce un'espressione specifica. V. sentenza Morson, punti 14 e 15 della motivazione: «tali disposizioni».
( 9 ) Recentemente confermato con sentenza 22 settembre 1992, causa C-153/91, Petit (Race. pag. I-4973, punto 8 della motivazione).
( 10 ) Sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier (Race. pag. 1207, punto 9 della motivazione). V. anche sentenza 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP (Race. pag. I-4695, punto 8 della motivazione), e la seguente nota.
( 11 ) Sentenza 18 giugno 1991, causa C-260/89 (Race. pag. I-2925, punto 42 della motivazione).
( 12 ) Sentenza 14 maggio 1974, causa 4/73, Nold/Commissione (Race. pag. 491, punto 13 della motivazione). V. anche il paragrafo 30 delle mie conclusioni relative alla sentenza 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Grogan (Race. pag. I-4685, in particolare, pag. I-4703).
( 13 ) Terza convenzione ACPCEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 (GU 1986, L 86, pag. 3).
( 14 ) V. L'informazione del Consiglio e della Commissione concernente la data di entrata in vigore della terza convenzione ACPCEE firmata a Lomé 1'8 dicembre 1984 (GU 1986, L 86, pag. 209).
( 15 ) Art. 291 della terza convezione ACPCEE.
( 16 ) Quarta convenzione ACPCEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 3).
( 17 ) V. L'informazione del Consiglio e della Commissione relativa alla dau di entrata in vigore della quarta convenzione ACPCEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (GU 1991, L 229, pag. 287).
( 18 ) Sentenza 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman (Racc. pag. 449, punti 4-6 della motivazione), recentemente confermata con sentenza 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevìnce (Racc. pag. I-3461, punto 8 della motivazione) e col parere 1/91 del 14 dicembre 1991 (Racc. pag. I-6079, punti 37 e 38 della motivazione).
( 19 ) Preambolo, quinto ‘considerando’ (GU 1991, L 229, pag. 10).
( 20 ) In materia, la Corte applica il seguente criterio: «Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace, qualora, tenuto conto del suo tenore letterale, nonché dell'oggetto e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore» (sentenza 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Race. pag. 3719, punto 14 della motivazione). Per un'analisi dell'applicazione di detto criterio da pane della Corte, v. mie conclusioni relatíve alla sentenza 31 gennaio 1991, causa C-18/90, Kziber (Race. pag. I-199, punti 7-13 della motivazione).
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