Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Nella presente causa vengono sottoposte ancora una volta alla Corte varie questioni riguardanti il campo d' applicazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (in prosieguo: la "direttiva") (1).
Il Soe- og Handelsret di Copenaghen (in prosieguo: il "giudice proponente") solleva tali questioni in occasione di due cause dinanzi ad esso pendenti, la prima fra la signora Anne Watson Rask e il suo precedente datore di lavoro, la ISS Kantineservice A/S (in prosieguo: la "ISS"), la seconda fra la sopra menzionata attrice, unitamente alla signora Christensen, e la stessa impresa.
Antefatti della causa
2. Le signore Watson Rask e Christensen lavoravano in una delle mense aziendali della Philips nel momento in cui questa trasferiva alla ISS l' esercizio delle stesse. Ciò avveniva con un contratto concluso il 2 dicembre 1988 e che aveva effetto dal 1 gennaio 1989. Con questo contratto la Philips si impegnava a versare alla ISS un compenso fisso mensile destinato a coprire la retribuzione del personale, le spese di assicurazione e per le tenute di lavoro, nonché le spese di amministrazione. La Philips poneva inoltre gratuitamente a disposizione della ISS i locali occorrenti, l' attrezzatura, l' elettricità, il riscaldamento, il telefono, gli spogliatoi e il servizio di rimozione dell' immondizia, e le forniva a prezzo all' ingrosso determinati beni di consumo (servizi usa e getta, tovaglioli, ecc.). La ISS dal canto suo si impegnava, fra l' altro, ad offrire ai dipendenti a tempo determinato della Philips, impiegati al momento dell' entrata in vigore dell' accordo, un posto di lavoro alle stesse condizioni di retribuzione e di anzianità di cui godevano in precedenza. A questo proposito veniva stabilito che la retribuzione futura dei lavoratori sarebbe consistita nella retribuzione normale della ISS più un' indennità di trasferimento, di guisa che gli ex dipendenti della Philips assunti dalla ISS non subissero riduzioni di stipendio.
3. Le due cause principali si possono riassumere come segue. Nella prima la signora Watson Rask chiede un' indennità di licenziamento abusivo e i danni. Alla fine del gennaio del 1989 il suo stipendio veniva pagato in ritardo. In seguito alla sua richiesta che lo stipendio le fosse pagato nello stesso momento in cui era solita riceverlo, la signora Watson Rask veniva pagata mediante assegno. Nel febbraio del 1989 avveniva la stessa cosa, però questa volta la ISS rifiutava di pagare lo stipendio nel giorno in cui lo faceva la Philips. La ISS sosteneva di avere il diritto di modificare la data di pagamento delle retribuzioni e precisamente di scegliere in proposito l' ultimo giorno lavorativo del mese anziché l' ultimo giovedì dello stesso. La signora Watson Rask ribatteva che, a norma della legge danese relativa al trasferimento di imprese (2), essa era stata assunta alle stesse condizioni di quelle applicate presso la Philips. Avendo essa dichiarato di non voler ulteriormente lavorare per la ISS se lo stipendio non le fosse stato pagato nello stesso momento in cui era solita riceverlo, veniva licenziata dal direttore senza preavviso.
La seconda causa verte sulla composizione della retribuzione dovuta dalla ISS in forza del contratto di cui sopra. Dopo la ripresa dell' attività le signore Watson Rask e Christensen non ricevevano più le indennità per spese di lavanderia, di calzature, ecc., le quali costituivano una parte della loro retribuzione quando erano impiegate presso la Philips. Dinanzi al giudice proponente esse sostengono che l' accordo effettua il trasferimento di una parte d' impresa, cosicché si devono applicare la legge riguardante il trasferimento di imprese e la direttiva, e che i lavoratori trasferiti non possono essere pagati meno di quanto avrebbero percepito presso la Philips.
4. Ritenendo necessaria una pronunzia della Corte a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, il giudice proponente solleva le seguenti questioni:
"1) Se la direttiva 77/187/CEE si applichi qualora l' impresa A si assuma la gestione della mensa dell' impresa B, fermo restando che:
° mediante un compenso mensile fisso, l' impresa A deve far fronte a 'tutte le spese riguardanti la gestione ordinaria, quali le retribuzioni dirette ed indirette, le assicurazioni, le tenute di lavoro, la direzione nonché i costi inerenti al controllo ed all' amministrazione' ;
° l' impresa B mette a disposizione dell' impresa A, senza contropartita pecuniaria, alcuni locali di vendita e di produzione accettati dalla seconda, in particolare taluni magazzini chiusi a chiave, le attrezzature, l' elettricità, l' acqua calda e il telefono, come pure uno spogliatoio per il personale della mensa, e provvede alla rimozione dell' immondizia;
° l' impresa B sostiene le spese relative all' uso di servizi usa e getta, imballaggi a perdere, tovaglioli e prodotti per la pulizia;
° l' impresa A offre un posto di lavoro al personale di mensa dell' impresa B, con mantenimento della retribuzione e dell' anzianità.
2) Se il fatto che la gestione della mensa costituisca semplicemente un servizio reso ai dipendenti dell' impresa B e non riguardi quindi la produzione generale dell' impresa sia rilevante ai fini della soluzione della questione n. 1;
3) Se sia in contrasto con l' art. 3, n. 2, della direttiva la modifica della data di pagamento dello stipendio ai lavoratori e/o la modifica della composizione della retribuzione degli stessi, fermo restando, peraltro, che l' ammontare complessivo di quest' ultima rimane immutato".
La possibilità di applicare la direttiva
5. Con la prima e la seconda questione il giudice proponente desidera in sostanza appurare se la direttiva possa applicarsi ad una situazione in cui un' impresa trasferisce ad un' altra impresa l' esercizio delle sue mense aziendali mediante la riassunzione del personale ad esse addetto, ma senza trasferimento di parti dell' attivo. Viene così posto in discussione il campo di applicazione della direttiva, da questa descritto come segue nell' art. 1, n. 1:
"La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".
Che nella presente causa vi sia stata una cessione contrattuale ai sensi della direttiva appare manifesto, in modo certo, alla luce della molto ampia interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte a questa nozione. Secondo la Corte si può parlare di trasferimento
"in tutti i casi di cambiamento, nell' ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell' esercizio dell' impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell' impresa stessa" (3).
Che la proprietà dell' impresa non sia trasferita, secondo quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza Ny Moelle Kro, è in proposito irrilevante: i dipendenti dell' impresa che cambia imprenditore, senza che vi sia un trasferimento di proprietà, si trovano infatti in situazione analoga a quella dei dipendenti dell' impresa venduta ed hanno quindi bisogno di una tutela equivalente (4).
6. La questione è invece se nella presente causa si possa parlare di "trasferimento (...) di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" ai sensi dell' art. 1, n. 1 della direttiva. Anche qui vi è una giurisprudenza costante, che è stata recentemente riassunta dalla Corte nella sentenza Redmond Stichting. Il criterio decisivo in materia, secondo la Corte, è che l' identità dell' entità economica (cioè l' impresa, lo stabilimento o la parte di esso) sia conservata, il che in particolare può risultare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare, con le stesse attività economiche o con attività analoghe (5). Per determinare se queste condizioni siano soddisfatte, secondo la costante giurisprudenza si deve
"prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo d' impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un' eventuale sospensione di tali attività. Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva a cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente"(6).
Se si applicano questi criteri di giudizio al caso in esame, secondo me rimane poco o nessuno spazio per qualsiasi dubbio: la ISS si è impegnata contrattualmente a riassumere il personale a tempo indeterminato addetto alla mensa della Philips; prima e dopo il trasferimento in data 1 gennaio 1989 i "clienti" delle mense di cui trattasi sono gli stessi, cioè il personale della Philips; l' attività svolta, ristorazione, è la stessa di prima (l' accordo vieta persino espressamente razionalizzazioni durante i primi sei mesi di validità del contratto) e la ISS se ne è assunta la responsabilità; né dagli atti risulta alcuna discontinuità nell' attività delle mense (la Philips ha pagato il personale fino al 31 dicembre 1988 e dal 1 gennaio 1989 è la ISS quella che provvede).
A mio parere le osservazioni della ISS non mutano affatto la situazione. Che gli elementi mobili dell' attivo non siano stati trasferiti dalla Philips, bensì posti gratuitamente a disposizione, fa parte del complesso di clausole contrattuali pattuite dalla ISS con la Philips a proposito del trasferimento; di per sé ciò non impedisce affatto l' applicazione della direttiva (7). Del pari irrilevante mi pare il fatto che la parte d' impresa trasferita, che offre semplicemente un servizio a favore dei dipendenti della Philips, non abbia scopo di lucro: la possibilità di applicare la direttiva ad imprese "senza fini di lucro" è stato infatti ammesso dalla Corte nella sentenza Redmond Stichting (8).
In definitiva spetta tuttavia sempre al giudice nazionale effettuare, alla luce dei sopra menzionati criteri interpretativi forniti dalla Corte, la valutazione concreta necessaria per stabilire se si tratti di un trasferimento ai sensi della direttiva (9). Il giudice proponente, meglio di ogni altro, può giudicare il peso degli elementi di fatto che ha esposto nel provvedimento di rinvio.
7. Resta la seconda questione del giudice proponente: se le mense aziendali vadano considerate, a norma della direttiva, come una parte di un' impresa o di uno stabilimento, a prescindere dal fatto che non riguardano l' attività produttiva vera e propria dell' impresa. Come la Commissione giustamente rileva, la soluzione di tale questione è già contenuta in sostanza nella sentenza della Corte nella causa Botzen: decisivo non è il carattere "abituale" dell' attività della parte dell' impresa di cui trattasi, bensì il vincolo fra il lavoratore e la parte trasferita (10). In altre parole, il giudice nazionale può limitarsi ad accertare che i lavoratori interessati erano occupati, cioè in concreto facevano parte, sotto l' aspetto organizzativo, della parte d' impresa trasferita o dello stabilimento. Del resto, nella causa Redmond Stichting la Corte ha affermato che, anche se talune attività di un' impresa che costituiscono uno scopo autonomo ° nel presente caso l' attività produttiva della Philips ° non vengono unitamente trasferite, possono trovare applicazione le disposizioni della direttiva, "previste non solo per i trasferimenti di imprese, ma anche per i trasferimenti di stabilimenti o parti di stabilimenti, a cui possono essere equiparate attività di natura particolare" (11).
Anche su questo punto mi sembra quindi che non sia possibile alcun dubbio. L' attività di ristorazione trasferita può senza problemi essere considerata come un' attività di carattere particolare la quale costituiva all' interno della Philips un' unità organizzativa identificabile, nell' ambito della quale le signore Watson Rask e Christensen erano occupate come lavoratrici.
La direttiva e la modifica delle modalità di pagamento da parte del datore di lavoro
8. Con la terza questione il giudice proponente vuol sapere se la direttiva osti a che il nuovo imprenditore modifichi le modalità di pagamento della retribuzione, in particolare stabilendo un' altra data per il pagamento e modificando la composizione ° ma non l' ammontare complessivo ° della retribuzione stessa. Benché nella questione si parli unicamente dell' art. 3, n. 2, della direttiva, mi sembra opportuno richiamarsi anche al n. 1 di questa disposizione. Dagli atti non risulta in fatto se i vantaggi pretesi dalle attrici nella cause principali siano basati su un contratto collettivo di lavoro oppure su una norma di legge o amministrativa. Cito i passi rilevanti dell' art. 3 della direttiva:
"1. I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.
(...)
2. Dopo il trasferimento ai sensi dell' articolo 1, paragrafo 1, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest' ultimo per il cedente, fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell' entrata in vigore o dell' applicazione di un altro contratto collettivo.
(...)"
9. Prima di risolvere la questione, è opportuno ricordare lo scopo di queste disposizioni nell' ambito della direttiva. Come la Corte ha già ripetutamente affermato, lo scopo della direttiva
"è quello di garantire, per quanto possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, col cessionario, onde impedire che i lavoratori si trovino in una situazione meno favorevole a causa del trasferimento" (12).
I nn. 1 e 2 dell' art. 3 devono essere considerati in questa luce: essi mirano a garantire che il cessionario si assuma gli obblighi di legge o amministrativi del cedente o, rispettivamente, le condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo, quali esistevano al momento del trasferimento (13).
A ciò si contrappone tuttavia il fatto che la direttiva effettua un' armonizzazione soltanto parziale della tutela sociale dei lavoratori in caso di trasferimento. Come la Corte ha in particolare affermato nelle sentenze Danmols e Daddy' s Dance Hall, la direttiva tende essenzialmente ad estendere
"la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all' ipotesi del trasferimento dell' impresa. Essa non mira ad instaurare un livello di tutela uniforme nell' intera Comunità secondo criteri comuni. Pertanto ci si può avvalere delle norme della direttiva solo per garantire che il lavoratore sia tutelato, nei rapporti con il cessionario, nello stesso modo in cui era protetto nei rapporti con il cedente, secondo le norme del diritto interno dello Stato membro" (14).
10. Ne consegue che la Corte, nel risolvere la terza questione, non può far altro che richiamarsi al diritto nazionale del giudice proponente: spetta a questo rifarsi al sistema di tutela sociale, quale è stato elaborato dalle norme nazionali (cioè contenuto non solo in disposizioni di legge ed amministrative ma anche nei contratti collettivi di lavoro o in altre disposizioni di portata generale). Se il diritto nazionale consente al datore di lavoro, in casi diversi da quello del trasferimento dell' impresa, di modificare unilateralmente la data del pagamento e/o la composizione della retribuzione, mentre l' importo complessivo ne rimane immutato, allora modifiche del genere non sono automaticamente escluse a norma del diritto comunitario per il semplice motivo che l' impresa o una parte di questa sia stata nel frattempo trasferita. In altre parole, a norma della direttiva il rapporto di lavoro, nei confronti del cessionario, può essere modificato da una decisione unilaterale del datore di lavoro entro gli stessi limiti in cui avrebbe potuto modificarlo il cedente, restando inteso che il trasferimento stesso non può essere un motivo di modifica (15).
Conclusioni
11. Tenuto conto di tutto quanto precede, propongo alla Corte le seguenti soluzioni:
"1) La direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, si può applicare al caso in cui un' impresa conclude con un' altra impresa un accordo riguardante l' esercizio delle sue mense aziendali, e in forza del quale il personale a tempo indeterminato occupato in questa parte dell' impresa viene riassunto, purché la parte dell' impresa trasferita conservi la propria identità. Spetta al giudice nazionale accertare un tale mantenimento dell' identità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l' operazione.
2) Perché la direttiva 77/187/CEE si possa applicare non occorre che la parte trasferita dell' impresa riguardi l' attività produttiva di quest' ultima. E' sufficiente che si tratti di una parte dell' impresa che si possa identificare come unità organizzativa e che svolga attività, anche di natura particolare, nell' ambito delle quali i lavoratori di cui trattasi sono occupati.
3) La direttiva 77/187/CEE non osta a che il nuovo imprenditore modifichi unilateralmente la data di pagamento e/o la composizione della retribuzione, mentre l' ammontare complessivo ne rimane immutato, qualora le norme nazionali consentano al datore di lavoro modifiche del genere al di fuori dell' ipotesi di trasferimento dell' impresa".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) ° GU L 61, pag. 26.
(2) ° Legge 21 marzo 1979, n. 111, relativa alla situazione giuridica dei dipendenti in caso di trasferimento di imprese. Con questa legge la Danimarca ha dato attuazione alla direttiva.
(3) ° Sentenze 15 giugno 1988, causa 101/87, Bork (Racc. pag. 3057, punto 13 della motivazione) e 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189, punto 11 della motivazione).
(4) ° Sentenza 17 dicembre 1987, causa 287/86 (Racc. pag. 5465, punto 12 della motivazione).
(5) ° Sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119, punto 12 della motivazione) e Redmond Stichting (punto 23 della motivazione).
(6) ° Sentenze Redmond Stichting (punto 24 della motivazione) e Spijkers (punto 13 della motivazione); v. anche sentenza Bork (punto 15 della motivazione).
(7) ° Lo stesso ragionamento è stato del resto fatto dalla Corte nella sentenza Redmond Stichting (punto 29 della motivazione).
(8) ° V. le mie conclusioni in questa causa, in particolare paragrafi 6-12.
(9) ° Sentenze Spijkers (punto 14 della motivazione) e Redmond Stichting (punto 29 della motivazione).
(10) ° Sentenza 7 febbraio 1985, causa 186/83 (Racc. pag. 519, punto 15 della motivazione).
(11) ° Sentenza Redmond Stichting (punto 30 della motivazione).
(12) ° Sentenza Ny Moelle Kro (punto 25 della motivazione); v. sentenze 7 febbraio 1985, causa 19/83, Wendelboe (Racc. pag. 457, punto 15 della motivazione), e 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar (Racc. pag. 2639, punti 15 e 26 della motivazione).
(13) ° V. per l' art. 3, n. 2, la sentenza Ny Moelle Kro (punto 26 della motivazione).
(14) ° Sentenze 10 febbraio 1988, causa 324/86, Daddy' s Dance Hall (Racc. pag. 739, punto 16 della motivazione); e Danmols (punto 26 della motivazione).
(15) ° V. sentenza Daddy' s Dance Hall (punto 17 della motivazione).
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