Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Con il ricorso in esame la Commissione vi chiede di constatare che il Regno nel Belgio è venuto meno, per quanto riguarda la normativa vigente nella Comunità fiamminga per la diffusione di programmi televisivi, agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 52, 59, 60 e 221 del Trattato CEE. Quattro gli aspetti della disciplina in questione che sono contestati dalla Commissione: a) il divieto di ritrasmettere via cavo programmi televisivi emessi in una lingua diversa da quella dello Stato membro di provenienza; b) la circostanza che occorra un' autorizzazione preventiva per trasmettere, attraverso una rete di teledistribuzione, programmi televisivi emessi da enti di radiodiffusione non pubblici stabiliti in altri Stati membri; c) le condizioni relative alla sottoscrizione del capitale dell' emittente non pubblica; infine, d) la definizione del concetto di "produzioni culturali proprie".
Tali misure, previste nel decreto della Comunità fiamminga 28 gennaio 1987 (1) e nel decreto dell' esecutivo fiammingo 11 maggio 1988 (2), sono dettagliatamente descritte nella relazione d' udienza, cui si rinvia; ad esse si farà pertanto riferimento unicamente nella misura necessaria ai fini dell' analisi delle singole censure mosse dalla Commissione.
- Sulla condizione relativa alla lingua dei programmi
2. La censura in esame concerne il divieto, previsto all' art. 3 del decreto 28 gennaio 1987, di trasmettere nelle Fiandre, per il tramite di gestori di reti di distribuzione via cavo, programmi televisivi emessi da enti di radiodiffusione sonora e televisiva di altri Stati membri, se l' emissione non avviene nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui l' ente di radiodiffusione è stabilito. Un tale divieto, che non concerne i programmi delle emittenti televisive belghe, è ritenuto dalla Commissione incompatibile con le norme sulla prestazione dei servizi.
Invero, lo stesso governo belga non sembra seriamente contestare l' illegittimità del divieto in parola, tant' è vero che ha ammesso nel corso dell' udienza che, così come formulato, esso è formalmente discriminatorio. Peraltro, già durante la fase precontenziosa, detto governo aveva comunicato alla Commissione l' intenzione di modificare l' art. 3 del decreto 28 gennaio 1987 nel senso di estendere il divieto stesso anche ai programmi prodotti in Belgio e sopprimere così la lamentata discriminazione. Ed è appunto sulla modifica in questione, già presentata al Consiglio fiammingo per approvazione ma a tutt' oggi non ancora adottata, che le parti hanno ampiamente dibattutto nel corso della procedura, mantenendo tuttavia posizioni nettamente divergenti quanto al se una siffatta modifica sia o meno tale da eliminare l' infrazione.
Per quanto qui rileva, va tuttavia sottolineato che, tenuto conto della natura e dello scopo di una procedura ex art. 169, la richiamata proposta di modifica non rientra nell' oggetto del presente procedimento, essendo - all' evidenza - da escludersi che la Corte possa esprimere un parere sulla compatibilità di una misura non ancora adottata o, addirittura, pronunciarsi su un' infrazione che al momento è solo ... ipotetica. Le osservazioni che seguono concernono pertanto unicamente la misura litigiosa nella sua versione attuale.
3. Ciò premesso, e passando al merito della questione, va anzitutto ricordato che, in base ad una costante giurisprudenza della Corte, gli artt. 59 e 60 prescrivono l' eliminazione di ogni discriminazione nei confronti del prestatore di servizi a causa della sua cittadinanza o perché stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione viene fornita. Inoltre, nella sentenza Bond van Adverteerders (3), la Corte ha espressamente affermato che la diffusione via cavo dei programmi costituisce una prestazione di servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del Trattato.
Ora, è indubbio che la misura litigiosa costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nella misura in cui impedisce agli enti di radiodiffusione stabiliti in altri Stati membri di far trasmettere nella comunità fiamminga, attraverso una rete di teledistribuzione, programmi che non siano "confezionati" nella lingua ufficiale dello Stato in cui gli enti stessi sono stabiliti.
Un tale divieto, peraltro, è non solo discriminatorio da un punto di vista formale, in quanto si applica unicamente alle emissioni degli enti di radiodiffusione stabiliti in altri Stati membri (4), ma anche e soprattutto discriminatorio nella sostanza. Invero, la natura stessa del divieto in questione è tale da assumere rilevanza solo nei confronti delle emittenti stabilite in altri Stati membri, che sono le sole a vedersi così preclusa la possibilità di trasmettere in olandese: è fin troppo evidente, infatti, che le emittenti fiamminghe non hanno alcun interesse commerciale a trasmettere, sul territorio nazionale, in una lingua diversa dal francese o dall' olandese. Trattasi dunque, nella sostanza, oltre che nella forma, di una misura protezionistica; ne consegue che - in principio - essa è incompatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato.
4. Il governo belga sostiene tuttavia, invero con giusta timidezza, che la misura in questione non sarebbe illegittima in quanto, come riconosciuto dalla stessa Corte nella sentenza van Binsbergen (5), uno Stato membro ha il diritto di provvedere affinché un prestatore di servizi, la cui attività sia rivolta interamente o principalmente verso il suo territorio, non possa utilizzare la libertà garantita dall' art. 59 allo scopo di sottrarsi alle norme sull' esercizio della sua professione, la cui osservanza gli sarebbe imposta ove egli si stabilisse nello Stato in questione.
Al riguardo, è appena il caso di sottolineare che una siffatta giurisprudenza autorizza uno Stato membro ad adottare particolari misure in un caso individuale di abuso e non certo ad escludere, in modo generalizzato, una categoria di operatori dal proprio mercato. Il divieto in questione non è infatti costruito in modo tale da impedire un aggiramento delle norme interne in materia di diritto di stabilimento: esso si applica infatti alla diffusione di tutti i programmi non emessi nella lingua dello Stato in cui l' emittente è stabilita ed indipendentemente dalla rilevanza "quantitativa" delle emissioni diffuse in olandese da una determinata emittente stabilita in un altro Stato membro.
5. Quanto, poi, ai motivi invocati dal governo belga per giustificare una tale misura, ricordo preliminarmente che, in base ad una costante giurisprudenza di questa Corte, "normative nazionali che non si applicano indistintamente alle prestazioni di servizi di qualsiasi origine, e che pertanto sono discriminatorie, sono compatibili con il diritto comunitario solo se possono rientrare in una deroga espressamente contemplata" (6).
L' unica deroga suscettibile di applicazione, nel caso che ci occupa, sarebbe pertanto quella prevista dall' art. 56 del Trattato (cui fa rinvio l' art. 66), in base al quale eventuali misure discriminatorie possono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Ora, i generici motivi di ordine culturale invocati dal governo belga (mantenimento del pluralismo della stampa, preservazione e sviluppo del patrimonio artistico, nonché sopravvivenza delle stazioni televisive commerciali e pubbliche incaricate di svolgere una missione culturale) non sono tali, all' evidenza, da poter rientrare nella sfera di applicazione dell' art. 56, né, in particolare, possono essere considerati "motivi di ordine pubblico", tenuto conto della giurisprudenza restrittiva della Corte in materia (7). Peraltro, lo stesso esecutivo fiammingo, nella sua nota allegata alla lettera 3 luglio 1990, ha espressamente riconosciuto che scopo del divieto in questione è quello di proteggere gli enti di radiodiffusione fiamminghi dalla concorrenza proveniente da altri Stati membri.
Sulla base delle osservazioni che precedono, deve pertanto concludersi che la misura in questione non è giustificabile in base alle deroghe di cui all' art. 56 del Trattato ed è pertanto incompatibile con gli artt. 59 e 60 del Trattato.
- Sulle altre censure
6. Per quanto concerne poi le altre misure contestate dalla Commissione, vale a dire: b) il requisito dell' autorizzazione preventiva per poter trasmettere, attraverso una rete di teledistribuzione, programmi televisivi emessi da enti di radiodiffusione non pubblici stabiliti in altri Stati membri; c) la discriminazione relativa alle modalità di sottoscrizione del capitale dell' emittente non pubblica; e, d) la definizione del concetto di "produzioni culturali proprie", basti qui rilevare che si tratta di misure il cui manifesto carattere discriminatorio non è contestato dal governo belga.
Esso si limita infatti a far valere che l' esecutivo fiammingo ha presentato al Consiglio fiammingo un progetto di decreto destinato a porvi rimedio e che per motivi di ordine interno l' approvazione di tale progetto richiederà più tempo di quanto inizialmente previsto. L' inadempimento rispetto a tali censure è dunque formalmente riconosciuto.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, concludo pertanto proponendo alla Corte di accogliere il ricorso e di condannare lo Stato convenuto alle spese di giudizio.
(*) Lingua originale: l' italiano.
(1) - Decreto relativo alla trasmissione di programmi sonori e televisivi attraverso reti di distribuzione radio e di teledistribuzione e all' autorizzazione delle società di televisione non pubbliche (Moniteur belge 19.3.1987, pag. 4196).
(2) - Decreto relativo alla quota di produzioni culturali proprie nella programmazione delle società di televisione non pubbliche (Moniteur belge 1.6.1988, pag. 7496).
(3) - Sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, (Racc. pag. 2085, punti 14-16 ); v. inoltre le sentenze 25 luglio 1991, causa C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda (Racc. pag. I-4007) e causa C-353/89, Commissione/Paesi Bassi (Racc. pag. I-4069).
(4) - Alle emittenti fiamminghe è infatti consentito di trasmettere, sul territorio nazionale, anche programmi prodotti in una lingua che non sia il francese o l' olandese.
(5) - Sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74 (Racc. pag. 1299, punto 13). Nello stesso senso v. inoltre sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755, punto 22) e sentenza 27 settembre 1989, causa 130/88, Van de Bijl (Racc. pag. 3039, punto 26).
(6) - Sentenza 26 aprile 1988, Bond van Adverteerders, citata, punto 32 della motivazione.
(7) - Ricordo, infatti, che la Corte ha affermato a più riprese che la clausola dell' art. 56, comportando la sua applicazione una deroga ad un principio fondamentale del Trattato (art. 3, lett. c), deve essere interpretata restrittivamente, per cui è richiesta, per la sua applicabilità, una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività (sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 35 ) nonché l' adozione di misure proporzionate e strettamente necessarie rispetto agli interessi che si vogliono salvaguardare (v. sentenza 18 maggio 1982, cause riunite 115/81 e 116/81, Adoui e Cornuaille, Racc. pag. 1665, punto 9).
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