CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CARL OTTO LENZ
presentate il 15 luglio 1993 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
A — Premessa
1.
Il presente ricorso è stato presentato da un produttore brasiliano di ferrosilicio (prodotto utilizzato nella fabbricazione dell'acciaio) avverso il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1115/91 «che istituisce dazi antidumping definitivi nel quadro del procedimento di riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile» (in prosieguo: il «regolamento impugnato») ( 1 ).
2.
Il predetto regolamento ha imposto per la prima volta un dazio antidumping pari al 12,2% del prezzo netto franco frontiera comunitaria per il ferrosilicio prodotto dalla ricorrente ed esportato verso la Comunità. Come si desume dal titolo, il regolamento è stato adottato in esito ad un riesame delle esistenti misure antidumping.
3.
La controversia in esame verte per lo più sulla genesi e sul contenuto delle misure in parola nonché sulle vicende intervenute tra il momento della loro adozione e quello dell'adozione del regolamento impugnato.
4.
Nel 1986, in seguito a denuncia depositata dai produttori di ferrosilicio della Comunità, la Commissione annunciava l'apertura di un procedimento concernente l'importazione di tale prodotto originario del Brasile ( 2 ). La conseguente inchiesta si estendeva, tra gli altri, anche alla ricorrente. Tuttavia, alla luce del questionario antidumping compilato da quest'ultima ed in seguito alle verifiche effettuate nei suoi locali, si accertava che essa non aveva praticato alcun dumping. Per tale motivo, il dazio antidumping provvisorio di 56 ECU/t, istituito con il regolamento (CEE) n. 2409/87 ( 3 ), non veniva applicato ai prodotti fabbricati ed esportati dalla ricorrente ( 4 ) e, del pari, non veniva applicato a quest'ultima il dazio definitivo di pari importo istituito dal regolamento (CEE) n. 3650/87 ( 5 ).
5.
In seguito ad una domanda presentata da cinque produttori brasiliani ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ( 6 ) (in prosieguo: il «regolamento base»), allo scopo di ottenere il riesame dei dazi loro imposti in quanto le loro importazioni non erano più effettuate a prezzi di dumping, la Commissione avviava la procedura di riesame prevista dalla menzionata norma. Tuttavia, essa non limitava tale procedura ai produttori che avevano fatto richiesta del riesame, ma la estendeva a tutti i produttori/esportatori brasiliani. Nell'avviso pubblicato il 3 maggio 1990 ( 7 ), essa enunciava i motivi intesi a giustificare tale suo modo di procedere. Le parti controvertono sulla questione se, per quanto concerne la ricorrente, detti motivi soddisfino le prescrizioni enunciate dal regolamento base.
6.
L'inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1o settembre 1989 ed il 30 aprile 1990 ( 8 ). La ricorrente compilava nuovamente il questionario antidumping e prestava il suo consenso a che la Commissione procedesse ad un sopralluogo nel suo stabilimento ( 9 ).
7.
Dopo che la Commissione aveva comunicato l'esito dei primi calcoli, dai quali emergeva un margine di dumping pari al 38,2% per quanto riguarda la ricorrente, ed in seguito alla presa di posizione da parte di quest'ultima, il Consiglio adottava il regolamento impugnato. L'aliquota del dazio istituito in via generale ammontava al 39%. L'aliquota ridotta, pari al 12,2% istituita perle esportazioni della ricorrente, corrispondeva al margine di dumping accertato per quest'ultima.
8.
Il ricorso d'annullamento proposto avverso questo provvedimento è fondato sui seguenti motivi:
A)
le istituzioni comunitarie avrebbero violato prescrizioni relative alle forme essenziali, facendo rientrare la ricorrente nel campo d'applicazione del riesame ed imponendole un dazio antidumping;
B)
l'accertamento dell'esistenza del dumping effettuato dalle istituzioni comunitarie sarebbe fondato su elementi relativi ad un periodo diverso da quello considerato dall'inchiesta, quale è stato delimitato dalla Commissione, con conseguente invalidità di tale accertamento;
C)
l'accertamento del dumping effettuato delle istituzioni comunitarie risulterebbe da un raffronto non equo tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione, in violazione dell'art. 2, n. 9, lett. a), del regolamento base;
D)
la ricorrente non sarebbe stata ascoltata sui provvedimenti antidumping proposti dalla Commissione, in violazione dei diritti fondamentali della difesa.
9.
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
annullare l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1115/91, che impone un dazio antidumping alla ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese.
10.
Il Consiglio conclude che la Corte voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
11.
La Commissione è intervenuta nella lite a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
12.
Ove necessario, apporterò ulteriori precisazioni nel corso dell'analisi che segue. Per il resto, faccio rinvio all'esauriente esposizione della relazione d'udienza.
B — Analisi
Sul primo motivo d'annullamento, relativo al fatto che le istituzioni comunitarie avrebbero violato prescrizioni concernenti le forme essenziali includendo la ricorrente nel campo d'applicazione del riesame ed imponendole un dazio antidumping.
13. I.
Dalla formulazione della domanda emerge che questo motivo d'annullamento si compone di due parti. La prima è di natura formale; infatti, essa si fonda su una distinzione tra due tipi di procedimenti previsti dal regolamento base: il procedimento di cui all'art. 7, che prevede l'istituzione di nuove misure antidumping, e quello di cui all'art. 14, che prevede il riesame di misure esistenti. La ricorrente ritiene che essa non avrebbe dovuto essere inclusa nel riesame di cui all'art. 14, essendo stata esclusa dall'imposizione di dazi antidumping nel 1987 e, conseguentemente, non rientrando essa nel campo d'applicazione di un regolamento (v. art. 14, n. 1) ovvero di un provvedimento (v. art. 14, n. 3) suscettibile di riesame. Essa sostiene che, poiché è stata esclusa dalle misure adottate nel 1987, il procedimento antidumping iniziale si è concluso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 7, n. 9, lett. b), del regolamento base. L'imposizione del dazio controverso avrebbe richiesto l'apertura di un nuovo procedimento conformemente all'art. 7, n. 1, del regolamento. Poiché ciò non si è verificato, il regolamento impugnato dev'essere annullato, in accoglimento delle conclusioni da essa formulate nel suo ricorso.
14.
La seconda parte riguarda i presupposti di carattere sostanziale del procedimento avviato contro la ricorrente. Quest'ultima osserva che tali presupposti, che essa considera non soddisfatti nella fattispecie, discendono dagli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base, in forza dei quali un procedimento è avviato quando vi siano elementi di prova sufficienti sull'esistenza di un dumping e di un conseguente pregiudizio. La ricorrente ritiene che, tenuto conto del fatto che il riesame ha dato luogo all'apertura di un nuovo procedimento nei suoi confronti, questo avrebbe potuto essere avviato soltanto in caso di effettivo ricorrere di tali presupposti. Orbene, non sussisteva alcun elemento di prova relativo ai punti citati. Essa ne deduce che il comportamento della Commissione è viziato da eccesso di potere.
15.
Nella sua memoria di replica, la ricorrente fa del pari valere che l'avviso ( 10 ), nel quale si comunicava che essa sarebbe stata inclusa nel riesame, è viziato da illogicità e contraddittorietà e non è, conseguentemente, adeguatamente motivato, e ciò in violazione anche dell'art. 190 del Trattato CEE. Nella controreplica il Consiglio rileva correttamente che tale argomento è stato sollevato tardivamente, poiché si tratta di un motivo nuovo dedotto in fase di replica e che non può più essere preso in considerazione, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.
16.
In seguito agli argomenti addotti dalla ricorrente in relazione alla prima e alla seconda parte di questo motivo, le parti hanno lungamente dibattuto nelle loro memorie la questione se, come sostiene la ricorrente, il procedimento si sia concluso nei suoi confronti in conseguenza della sua esclusione dal dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3650/87. Le istituzioni comunitarie sono dell'opinione che tale non fosse il caso. A parer loro, il procedimento riguarda tutte le esportazioni brasiliane di ferrosilicio (comprese quelle della ricorrente) e si conclude soltanto allo scadere delle misure adottate con il regolamento. Un riesame a norma dell'art. 14 del regolamento base può, secondo le medesime, aver luogo nell'ambito dello stesso procedimento. Le istituzioni sostengono che, nei confronti della ricorrente, sono del pari soddisfatte le condizioni previste a tal uopo dalla disposizione in parola, avuto riguardo al mutamento delle circostanze verificatosi successivamente all'adozione del regolamento n. 3650/87.
17.
Sul punto, la Commissione ha particolarmente insistito sulla distinzione, operata dall'art. 7, n. 9, del regolamento base, tra le nozioni di «procedura» e «inchiesta» ed ha sottolineato che una «procedura» riguarda paesi e prodotti, talché non è possibile iniziare ovvero concludere una procedura nei confronti di un produttore/esportatore individuale.
18.
Quanto alla prima parte del motivo le istituzioni comunitarie, alla luce delle considerazioni di cui sopra, hanno sostenuto la legittimità del riesame sulla ricorrente nell'ambito del procedimento in corso, senza necessità di aprire un nuovo procedimento. Quanto alla seconda parte del motivo, la loro posizione è stata la seguente: poiché il riesame non richiede l'esistenza di elementi di prova, prescritta dagli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base, ma, ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento, è sufficiente dimostrare un mutamento delle circostanze, gli argomenti della ricorrente relativi all'insussistenza di siffatti elementi di prova non sono pertinenti.
19.
Nel corso della fase orale la ricorrente si è in certa misura allontanata dalla posizione iniziale. Non sarebbe, «in realtà rilevante» accertare se il procedimento si sia concluso nei suoi confronti con l'adozione del regolamento n. 3650/87. Per contro, il punto decisivo sarebbe l'apertura di una nuova inchiesta della Commissione nei suoi confronti. Orbene, come prevede l'art. 5, n. 1, dell'accordo relativo all'applicazione dell'art. 6 dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio ( 11 ) (codice antidumping), su cui è fondato il regolamento base, ciò avrebbe potuto farsi solo in presenza di elementi di prova sufficienti in ordine all'esistenza del dumping e di un pregiudizio. Tale presupposto non sarebbe tuttavia soddisfatto.
20. II.
Alla luce di questi nuovi argomenti, è lecito domandarsi se l'esposizione orale della ricorrente non equivalga a rinuncia alla prima parte del presente motivo. Nella domanda, tale parte è stata infatti giustificata essenzialmente — e, nella replica, globalmente — dalla chiusura del procedimento iniziale nei confronti della ricorrente, per effetto dell'adozione del regolamento n. 3650/87 (talché ogni azione nei suoi confronti avrebbe reso necessário un nuovo procedimento).
21.
Cionondimeno, non ritengo necessario approfondire la questione relativa all'interpretazione dell'argomentazione della ricorrente. Alla luce degli argomenti scambiati e delle disposizioni del regolamento base, sembra infatti che le due parti del primo motivo siano strettamente collegate. Occorrerà altresì verificare più precisamente, nel corso dell'analisi della seconda parte di questo motivo, se il procedimento iniziale si sia concluso nei confronti della ricorrente per effetto dell'adozione del regolamento n. 3650/87. In tale ipotesi, qualsiasi azione intrapresa nei confronti della ricorrente non sarebbe stata legittima se non in presenza di elementi di prova a norma dell'art. 7, n. 1, del regolamento base — elementi di prova che, secondo la ricorrente, non sussistono —: la chiusura del procedimento iniziale esigeva dunque l'apertura di un nuovo procedimento.
22.
Ciò premesso, non mi pare opportuno dilungarmi sulla sorte che la ricorrente intende riservare alle diverse parti del motivo in esame. Mi sembra più utile esaminare gli argomenti relativi alla prima parte del motivo, nell'ambito, più vasto, della sua seconda parte. A mio giudizio, questo approccio è più vicino all'obiettivo a cui tendeva la ricorrente nei chiarimenti forniti nel corso della fase orale.
23. III.
Nell'ambito dell'analisi del primo motivo d'annullamento prenderò anzitutto in esame il punto di quali fossero, nella fattispecie, i presupposti di un'azione nei confronti della ricorrente ( 12 ) e se essi fossero realmente soddisfatti ( 13 ). Esaminerò in seguito gli argomenti delle istituzioni comunitarie onde determinare entro quali limiti altri motivi, in particolare quelli inerenti al principio della parità di trattamento, imponevano che la ricorrente fosse inclusa nel riesame ( 14 ). Infine, affronterò la questione se l'illegittimità dedotta dalla ricorrente comporti l'annullamento del regolamento impugnato ( 15 ).
24. 1.
Innanzi tutto, occorre accertare se il procedimento avviato nel 1986 si sia concluso nei confronti della ricorrente per effetto dell'adozione del regolamento n. 3650/87.
25.
Sul punto, occorre verificare quanto può desumersi dal regolamento base, in particolare per quanto concerne la distinzione tra le nozioni di «procedura» e «inchiesta».
26.
Secondo il quattordicesimo ‘considerando’ del regolamento, corrispondente al ventinovesimo ‘considerando’ del regolamento (CEE) n. 2176/84, che lo ha preceduto, il legislatore comunitario intendeva effettivamente tenere distinte le due nozioni. Tuttavia, non vengono precisati né il senso né la portata di questa distinzione, sia sul piano generale sia sotto il profilo del problema su cui si verte. Di conseguenza, occorre individuarli partendo dalle disposizioni applicabili.
27.
Va anzitutto esaminato l'art. 7, n. 9. Tale articolo indica infatti, in via generale, la distinzione che occorre fare tra le nozioni citate nella fase del procedimento che ci interessa nella fattispecie: vale a dire al momento in cui le istituzioni comunitarie hanno formalizzato la loro posizione dopo aver seguito le fasi previste dai nn. 1-7 dell'art. 7. Tale articolo prevede che:
«a)
Un'inchiesta è conclusa vuoi per chiusura vuoi per adozione di misure definitive. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.
b)
Una procedura viene conclusa per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni o per scadenza o revoca di tali dazi, ovvero per scadenza degli impegni conformemente agli artt. 14 o 15».
28.
Si può rilevare, in linea generale, che, alla luce della norma testé citata, un procedimento e un'inchiesta si concludono contemporaneamente soltanto nell'ipotesi di chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni. In caso contrario, l'inchiesta si conclude con l'adozione delle misure di difesa (vale a dire con l'imposizione di dazi definitivi e con la chiusura dell'inchiesta qualora vi sia accettazione di impegni). Il procedimento si conclude soltanto allorché si esauriscono gli effetti delle misure suddette; prima possono esservi, nell'ambito del medesimo procedimento, altre inchieste e in particolare quelle previste dall'art. 14, n. 2.
29.
Quanto alla questione che si prospetta nel caso di specie, vale a dire quella del frazionamento di un procedimento per impresa, tale ipotesi sembra essere esclusa dall'art. 7, n. 9, lett. b), che precisa che «una procedura viene conclusa (...) per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni (...)». Analogamente, l'art. 9, n. 1, precisa che:
«La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni, non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo di cui all'art. 6, n. 1» ( 16 ).
30.
Alla luce delle menzionate disposizioni, è lecito supporre che la chiusura di un procedimento in esito all'inchiesta possa intervenire soltanto allorché non viene imposto alcun dazio né accettato alcun impegno dalla Comunità nei confronti di nessuna impresa individuale coinvolta nel procedimento. Sotto tale profilo, il procedimento non può — almeno per quanto concerne la fase che segue la prima inchiesta — essere frazionato per impresa. Tale tesi è confermata dall'art. 14, ai cui termini «i regolamenti che istituiscono i dazi antidumping o compensativi e le decisioni di accettare impegni» (n. 1) sono soggetti a riesame nell'ambito di un'«inchiesta» (n. 2) (a meno che l'inchiesta non sia inutile per l'irrilevanza del mutamento sopravvenuto ovvero per la semplicità della situazione di fatto ( 17 )). Le eventuali particolarità relative alla situazione delle diverse imprese che emergano dai risultati della prima inchiesta sono prese in considerazione dall'art. 14, che prevede la possibilità di limitare il riesame a determinate imprese ovvero a determinate categorie di imprese. Così, nell'ipotesi di un regolamento che impone dazi antidumping e di una decisione di accettare impegni, adottati simultaneamente, il n. 1 non esclude la possibilità che la Commissione assoggetti a riesame uno solo di questi provvedimenti e definisca conseguentemente la portata dell'inchiesta prevista all'art. 14, n. 2, allorché ciò è giustificato dalle particolarità della situazione della categoria di imprese considerata. D'altronde, in forza dell'art. 14, n. 1, anche un provvedimento uniforme [ad esempio un regolamento che istituisce un dazio (definitivo)] può essere assoggettato a riesame «parziale», ossia, il riesame può all'occorrenza essere limitato a determinati produttori interessati ( 18 ). Siffatta «delimitazione» non è tuttavia prevista per quanto concerne il procedimento. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento base e secondo la situazione generalmente esistente prima della prima inchiesta ( 19 ), questa riguarda paesi e prodotti.
31.
Sotto questo profilo è possibile constatare che il fatto che una prima inchiesta si sia conclusa con un provvedimento quale il regolamento n. 3650/87 non comporta la chiusura del «procedimento» nei confronti di alcun produttore/esportatore del paese interessato. Luna o l'altra o addirittura la totalità delle imprese interessate da questo procedimento possono, dopo la conclusione della prima inchiesta, eventualmente essere assoggettate a nuove inchieste, le quali, come la prima, fanno parte di un unico procedimento.
32.
Seguendosi questo ragionamento, si giungerebbe alla conclusione che, nella fattispecie, la ricorrente non è stata oggetto di un nuovo procedimento, ma soltanto di una nuova inchiesta. Come le istituzioni comunitarie, se ne potrebbe dedurre che la frase introduttiva dell'art. 7, n. 1, che richiede «elementi di prova sufficienti», non era applicabile nella fattispecie.
33.
Sennonché, una tale conclusione non mi sembra soddisfacente. Essa riposa infatti su una logica puramente formale e non corrisponde alla finalità perseguita dalla previsione in parola.
34.
Tale finalità può essere facilmente individuata. Si tratta di evitare che esportatori di paesi terzi siano assoggettati a inchieste antidumping quando queste ultime non siano obiettivamente giustificate ( 20 ).
35.
Tale finalità è ancor più giustificata allorché, come nella fattispecie, ci si allontana dalla regola fissata dall'art. 5 del codice antidumping, in forza del quale un'inchiesta diretta ad accertare l'esistenza di eventuali pratiche di dumping è aperta su domanda presentata dal settore di produzione interessato.
36.
Non trovo convincente l'argomento, che la Commissione ha sviluppato nel corso della fase orale, secondo cui tale prescrizione è intesa a proteggere l'industria dei paesi terzi nella sua globalità e non le imprese individuali. La protezione riguarda, logicamente, le imprese che sono interessate dall'inchiesta, inchiesta la cui portata e la cui finalità vengono determinate dalla Commissione medesima.
37.
Quanto alla distinzione tra «procedura» e «inchiesta», occorre del pari insistere sul fatto che la vera ragione di questa protezione è palesemente collegata alle conseguenze di una inchiesta realizzata allo scopo di accertare se sia necessario istituire una misura antidumping. Anzitutto, lo si può constatare analizzando la situazione quale si presenta all'inizio del procedimento. La prescrizione di cui trattasi nel caso di specie non è certo giustificata dalle fasi previste dall'art. 7, n. 1, lett. a) e b), del regolamento base, che caratterizzano l'apertura del procedimento rispetto alla prima inchiesta. Sono piuttosto le fasi dell'inchiesta descritte nei paragrafi successivi e in particolare la loro conseguenza eventuale — l'adozione di una misura di difesa — a giustificare l'esistenza di tale prescrizione. Occorre, per altro verso, richiamarsi al codice antidumping che è, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, la normativa di riferimento per sindacare la legittimità del regolamento base ( 21 ) ed al quale è ancora più necessario fare riferimento, come la stessa Commissione ha ammesso nel corso della fase orale, ove si tratti di interpretare questo regolamento ( 22 ). All'art. 5 di tale codice, il termine «inchiesta» designa la prima inchiesta di cui all'art. 7, nn. 1-7, del regolamento base. L'art. 5, n. 1, del codice stabilisce che:
«Un'inchiesta volta a determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di ogni dumping allegato sarà aperta normalmente su domanda presentata per iscritto dall'industria interessata (...) o in suo nome. La domanda dovrà contenere gli elementi di prova sufficienti circa l'esistenza:
a)
del dumping,
b)
di un pregiudizio ai sensi dell'art. VI dell'Accordo generale secondo l'interpretazione del presente codice e
e)
il legame di causalità tra le importazioni oggetto del dumping e il pregiudizio allegato» ( 23 ).
38.
Comparandosi l'obiettivo della controversa prescrizione, così definito, con il sistema del regolamento base relativo alle nozioni di «procedura» e «inchiesta» nelle varie fasi dell'azione della Comunità, può cogliersi la debolezza di questo sistema, che si fonda sulla premessa secondo cui l'obiettivo della prescrizione in materia di prova, prevista dagli artt. 5 e 7, n. 1, sussiste soltanto per la prima inchiesta effettuata nell'ambito di un procedimento e che ciò non si verifica per le inchieste successive. Vero è che dall'art. 9 del codice emerge che il riesame previsto dall'art. 14 del regolamento base costituisce essenzialmente (ma non necessariamente) ( 24 ) uno strumento destinato a sopprimere o ad attenuare le misure imposte, in particolare su richiesta delle imprese interessate. Affinché si giustifichi un riesame non è necessario, ovviamente, che ricorrano elementi di prova relativi alla sussistenza del dumping ovvero al pregiudizio, ma occorre, per contro, che sussistano elementi che permettano di dimostrare l'affermazione contraria. Siffatta definizione dello scopo del riesame influisce altresì sulla delimitazione della categoria di persone che ne sono interessate. È infatti possibile ipotizzare una soppressione o un'attenuazione delle misure soltanto per le imprese interessate dalle misure medesime.
39.
Dato il suo carattere generale, tale premessa non tiene tuttavia conto del fatto che lo scopo e la portata delle inchieste successive alla prima inchiesta possono variare, in misura considerevole, in funzione della situazione dell'impresa interessata, quale risulta dalla prima inchiesta. La presente causa è una compiuta illustrazione di questo problema. Infatti, se per le cinque imprese che hanno presentato una domanda di riesame e per le altre imprese colpite dal dazio antidumping il riesame poteva avere come obiettivo la verifica del fondamento di una eventuale soppressione o attenuazione del dazio, la ricorrente poteva a sua volta soltanto attendersi l'imposizione di un (nuovo) dazio.
40.
Conseguentemente, ritengo che un'inchiesta effettuata nell'ambito dell'art. 14 del regolamento base postuli l'esistenza di elementi di prova sufficienti a norma degli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento, nella misura in cui tale inchiesta abbia (per una o più imprese) la medesima portata di una prima inchiesta a norma dell'art. 7, nn. 1-7, del regolamento base.
41.
Tale conclusione non viene infirmata dagli argomenti addotti dal Consiglio e dalla Commissione in ordine alle modalità di prova di cui all'art. 14.
42.
Le due istituzioni asseriscono infatti che per un riesame è sufficiente che vi siano «elementi di prova di una modifica di circostanze» (v. n. 1, secondo comma, della disposizione di cui trattasi). Tale argomento è teso a dimostrare, in sostanza, che in caso di riesame le prescrizioni in materia di indizi che giustificano l'apertura di un procedimento da parte delle istituzioni comunitarie sarebbero meno rigorose.
43.
Non posso condividere questo assunto. Le prescrizioni di cui all'art. 14, preordinate a guidare la Commissione nella decisione relativa al principio ed alla portata dell'inchiesta, sono formulate in maniera generale, tenuto conto della molteplicità delle possibilità esistenti: basti pensare ai nn. 1 e 2, i quali prevedono entrambi un riesame qualora esso sia «necessario». Analogo rilievo vale per il criterio, richiamato dalle istituzioni comunitarie, secondo cui una parte interessata è tenuta a presentare a sostegno della sua domanda «elementi di prova della modifica delle circostanze sufficienti a giustificare la natura del riesame». Tale formulazione, a mio giudizio, non deve sminuire le prescrizioni relative al valore probatorio degli indizi prodotti rispetto a quelle di cui all'art. 7, n. 1, del regolamento ( 25 ). Essa intende piuttosto sottolineare che l'oggetto della prova da produrre non è normalmente il medesimo di quello dell'inizio del procedimento, in quanto si tratti della soppressione ovvero dell'attenuazione di misure imposte (e non di istituzione di nuove misure).
44.
Ne consegue che il presupposto dell'esistenza di elementi di prova sufficienti, ai sensi degli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base, dev'essere soddisfatto, nella fattispecie, qualora il riesame abbia per la ricorrente la medesima portata di una prima inchiesta (nell'ambito dell'apertura di un procedimento) ( 26 ).
45.
È indubbio che la situazione della ricorrente corrisponde sotto ogni profilo alla fattispecie testé richiamata. Al momento dell'apertura della procedura di riesame, le esportazioni della ricorrente non erano soggette a dazio antidumping, dato che non era stato accertato sino a quel momento alcun dumping commesso dalla ricorrente. Al contrario, dall'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento n. 3650/87 è emerso che la ricorrente non esportava a prezzi di dumping; conseguentemente, essa è stata espressamente esclusa dall'applicazione del dazio antidumping istituito dal regolamento. Non è rilevante il fatto che, a norma del regolamento, le esportazioni fossero tuttavia soggette a dazio nella misura in cui esse erano effettuate per il tramite di altri produttori/esportatori ( 27 ). Tale provvedimento era soltanto inteso ad evitare che si eludesse, per questa via, il dispositivo di protezione. Non se ne può desumere che fosse giustificata l'affermazione dell'esistenza del dumping concernente la ricorrente. Tale provvedimento non incide neppure sul fatto che l'inchiesta controversa abbia consentito di adottare una misura che ha privato la ricorrente di determinati vantaggi inerenti all'esenzione ( 28 ).
46. 2.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è opportuno verificare ora l'esistenza di elementi di prova sufficienti ai sensi degli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base.
47.
Nel corso della fase orale, la Commissione ha ammesso di non disporre di indizi riferentisi specificamente alla Rima che permettessero di supporre l'esistenza del dumping.
48.
Di conseguenza, occorre verificare le informazioni di ordine generale sulle quali si è fondata la Commissione. Tali informazioni sono riportate nell'avviso pubblicato il3 maggio 1990 ( 29 ). Mi si consenta di richiamare testualmente il passo in questione che contiene tutti gli elementi utili al riguardo e che costituisce quindi l'elemento centrale della discussione tra le parti.
«Domanda di riesame
Secondo la domanda di riesame, presentata dai produttori e/o dagli esportatori brasiliani, nel 1989 le esportazioni del prodotto in questione non sarebbero state effettuate a prezzi di dumping e, di conseguenza, non avrebbero causato pregiudizio all'industria comunitaria interessata. Le misure prese nel 1987 dovrebbero pertanto essere abrogate o modificate.
Procedura
Avendo deciso, previa consultazione, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta in conformità dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'I 1 luglio 1988 ( 30 ). Inoltre, poiché la Commissione ha motivo di credere che le circostanze addotte da alcuni esportatori brasiliani siano valide anche per altri produttori/esportatori brasiliani e dato che la situazione del mercato del ferrosilicio è cambiata a causa del forte calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario, a loro volta dovuti ad un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale, la procedura di riesame è estesa a tutti i produttori/esportatori brasiliani».
49.
Nel corso della fase orale il Consiglio ha precisato il senso dell'osservazione secondo cui vi sarebbe motivo di credere «che le circostanze addotte da alcuni esportatori brasiliani siano valide anche per altri produttori/esportatori brasiliani». Secondo il Consiglio, s'intendeva far riferimento alle imprese assoggettate a dazio antidumping che non avevano presentato domanda di riesame: le circostanze addotte dalle richiedenti per provare la cessazione del dumping potevano estendersi anche a tali imprese.
50.
Pertanto, l'unico elemento di rilievo riscontrabile è il mutamento della situazione del mercato del ferrosilicio, menzionato nell'avviso, vale a dire il calo dei prezzi di vendita sul mercato comunitario dovuto ad un eccesso di capacità produttiva a livello mondiale.
51.
La ricorrente osserva, giustamente, che tale elemento non soddisfa le prescrizioni in materia di prova fissate dagli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base. Al riguardo, è d'uopo rammentare il significato della nozione di «dumping». A norma dell'art. 2, nn. 2-9, del regolamento base, tale nozione presuppone che il prezzo all'esportazione verso la Comunità sia inferiore al prezzo realmente pagato o al prezzo corrispondente al valore costruito praticato su un altro mercato ( 31 ) (il quale, nella prassi comunitaria, corrisponde normalmente al mercato del paese di esportazione o di origine, a meno che non si tratti di operazioni che coinvolgono paesi a commercio di Stato). Talché, per sostenere in maniera soddisfacente la presunzione di dumping conseguente ai prezzi praticati dalla ricorrente per le esportazioni destinate al mercato comunitario, tenuto conto dei prezzi realmente pagati o corrispondenti al valore costruito praticati sul mercato brasiliano, occorre che esistano, almeno, elementi di informazione relativi ad eventuali differenze tra questi due mercati per quanto riguarda l'evoluzione dei prezzi. L'esistenza di una sovraccapacità produttiva a livello mondiale non costituisce, tuttavia, un elemento d'informazione utile in tal senso, poiché, a prima vista, essa non incide soltanto sul livello di prezzi all'interno della Comunità, ma anche su quelli praticati su altri mercati (tra cui il mercato brasiliano). D'altronde, il comportamento della Commissione, in relazione agli elementi di prova addotti dai cinque ricorrenti a sostegno della loro tesi secondo cui essi non esporterebbero più a prezzi di dumping, è altresì incongruente con il divario (generalizzato) tra i prezzi praticati sui due mercati in questione. Secondo le indicazioni contenute nell'avviso del 3 maggio 1990, tali elementi di prova erano infatti sufficienti per giustificare un riesame (nel senso della domanda presentata dalle cinque imprese).
52.
Poiché non vi era alcun elemento di ordine generale relativo ai due mercati, né — a maggior ragione — alcun elemento riguardante specificamente la ricorrente, che permettesse di accertare un dumping commesso da quest'ultima, le prescrizioni in materia di prova di cui agli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base non erano soddisfatte. Conseguentemente, il regolamento impugnato viola il diritto comunitario per irregolarità procedurale.
53. 3.
Oltre agli argomenti fin qui esaminati, le istituzioni comunitarie hanno fatto valere talune circostanze che, a loro dire, giustificherebbero l'inclusione della ricor rente nell'inchiesta.
54.
Sin d'ora posso escludere due argoment palesemente inidonei a giustificare un tale approccio.
55.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, è irrilevante che le misure antidumping abbiano carattere normativo e che si applichino in via generale a tutti gli operatori del mercato (v. art. 13, n. 1. del regolamento base). Siffatta particolarità è intesa a garantire la regolare e completa riscossione dei dazi presso gli importatori, ma non interferisce affatto sulle garanzie procedurali di cui trattasi nella fattispecie, né sui diritti di ricorrere in giudizio dei produttori/esportatori interessati dall'inchiesta ( 32 ) che consentono loro di esperire un'azione giudiziaria intesa a far verificare l'osservanza di tali garanzie. Per altro verso, la possibilità allegata dal Consiglio di valutare il pregiudizio considerando complessivamente il pregiudizio imputabile a più imprese che hanno commesso pratiche di dumping, senza considerare in quale misura ciascuna delle società responsabili abbia concorso a tale pregiudizio ( 33 ), non ha alcuna incidenza sulla garanzia procedurale di cui trattasi nella fattispecie.
56.
Gli altri argomenti sollevano, in vario modo, la questione se, in forza del principio della parità di trattamento, fosse necessario includere la ricorrente nella procedura di riesame. In tal senso, il Consiglio rileva che la difesa contro il dumping attuata con il regolamento base si applica, conformemente all'art. 1, alle importazioni provenienti da paesi terzi e non agli esportatori individuali. Per riesaminare un regolamento antidumping, la Commissione ha, in forza dell'art. 14, il diritto e l'obbligo di tener conto di tutti gli elementi di fatto utili. Infine, e si giunge qui alla quintessenza del complesso degli argomenti addotti, la mancata inclusione della ricorrente nella procedura di riesame avrebbe potuto costituire una disparità di trattamento.
57.
Sul punto, si deve rilevare che il principio generale di diritto comunitario che sancisce il divieto di discriminazioni si applica ugualmente in materia di norme antidumping. La giurisprudenza è sempre stata molto attenta al riguardo, ogniqualvolta si profilava una questione di parità di trattamento ( 34 ). In tale ambito l'art. 13, n. 5, relativo alla parità di trattamento dei diversi paesi dai quali hanno avuto origine pratiche di dumping costituisce un aspetto particolare di tale principio.
58.
Per quanto riguarda il caso di specie, tuttavia, la mancata inclusione della ricorrente nel procedimento di riesame non avrebbe costituito una trasgressione di tale principio. E bensì vero che non è legittimo procedere in modo selettivo, in particolare all'inizio di un procedimento, nei confronti di produttori ed esportatori che versano sostanzialmente nella medesima situazione per quanto concerne gli indizi relativi all'esistenza del dumping e del pregiudizio ( 35 ). Tuttavia, tenuto conto dell'obiettivo al quale era finalizzata la domanda presentata dai cinque produttori/esportatori e degli elementi di prova disponibili, ciò non toglie che la ricorrente, già esclusa da un dazio antidumping all'inizio, si trovava in una situazione fondamentalmente diversa da quella delle imprese citate e degli altri produttori/esportatori assoggettati a dazio. L'esclusione della ricorrente dal riesame non contravveniva, quindi, al divieto di discriminazioni, così come non contravviene al medesimo principio il fatto di operare, in esito ad un'inchiesta, una distinzione tra le imprese in funzione dell'esistenza e del volume delle pratiche di dumping (v. art. 13, nn. 2 e 3, del regolamento base) ( 36 ).
59.
Conseguentemente ribadisco la mia affermazione secondo cui il modo di procedere della Commissione, su cui si verte nel caso di specie, era contrario al diritto comunitario.
60. 4.
Quanto alle conseguenze giuridiche derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni in materia di prova di cui agli artt. 5 e 7, n. 1, del regolamento base, il Consiglio e la Commissione hanno correttamente ammesso, nel corso della fase orale, che simile inosservanza comporta, nell'ambito dell'azione esperita innanzi alla Corte, l'annullamento del provvedimento controverso.
61.
Nella fattispecie, il fatto che la ricorrente abbia partecipato all'inchiesta de qua compilando il questionario e accettando i controlli effettuati nei suoi locali ( 37 ) non incide sulle conseguenze sopra menzionate. Tale comportamento non può essere considerato come una rinuncia alla tutela ad essa spettante, la quale comprende l'annullamento di cui sopra. Non si poteva ragionevolmente attendere dalla ricorrente che, per salvaguardare le prerogative inerenti al presente ricorso d'annullamento, rinunciasse a dimostrare sin dall'inizio dell'inchiesta di non aver esportato a prezzi di dumping nel corso del periodo considerato dall'inchiesta ( 38 ). Il costo che essa avrebbe altrimenti dovuto sopportare sarebbe stato molto elevato: l'art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base precisa che «possono essere elaborate conclusioni (...) in base ai dati disponibili» nei confronti delle imprese che rifiutano di cooperare. Nella prassi delle istituzioni comunitarie, ciò significa generalmente che si prendono in considerazione i margini di dumping di altre imprese — prescegliendo poi, tra i vari margini accertati, quello più elevato ( 39 ). In siffatta ipotesi, la ricorrente sarebbe stata verosimilmente assoggettata ad un dazio assai superiore al 12% (v. il dazio generale pari al 39% istituito dal regolamento impugnato).
62. 5.
A conclusione dell'analisi del primo motivo d'annullamento, si deve constatare che tale motivo merita di essere accolto, con la conseguente invalidazione del regolamento impugnato, conformemente alle conclusioni della ricorrente.
Sul secondo motivo d'annullamento, relativo al fatto che l'accertamento dell'esistenza del dumping da parte delle istituzioni comunitarie è fondato su elementi riferentisi ad un periodo diverso da quello considerato dall'inchiesta, quale è stato delimitato dalla Commissione (dal 1o settembre 1989 al 30 aprile 1990).
63. I.
Questo motivo si fonda sulle disposizioni del regolamento base relative al periodo cosiddetto d'inchiesta, disposizioni la cui motivazione emerge dal tredicesimo ‘considerando’ dello stesso regolamento nei seguenti termini:
«considerando che è auspicabile affermare esplicitamente che l'inchiesta relativa al dumping o alle sovvenzioni dovrebbe normalmente riguardare un periodo di almeno sei mesi immediatamente precedente all'avvio della procedura e che gli accertamenti definitivi devono essere basati su fatti stabiliti per detto periodo».
64.
Conformemente a questo ‘considerando’ l'art. 7, n. 1, lett. c), dispone che:
«(La Commissione deve) iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verte tanto sulla pratica di dumping o sulla sovvenzione quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolge conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; di norma l'inchiesta relativa al dumping o alla sovvenzione deve riguardare un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedente l'inizio della procedura» ( 40 ).
65.
L'art. 12, n. 1, detta le disposizioni seguenti:
«Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione durante il periodo oggetto dell'inchiesta e di un conseguente pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio (...) impone un dazio definitivo antidumping o compensativo» ( 41 ).
66.
Da queste disposizioni emerge che la fissazione di un periodo oggetto d'inchiesta quale periodo di riferimento per l'accertamento definitivo dell'esistenza di pratiche di dumping deve intervenire, in ogni caso, prima della decisione del Consiglio. Detto accertamento costituisce il fondamento della decisione del Consiglio, a norma dell'art. 12, n. 1, del regolamento base, sicché tale decisione dipende necessariamente dai dati relativi al periodo considerato dall'inchiesta.
67.
Alla luce di quanto sopra, mi sembra inoltre che il periodo oggetto d'inchiesta vada fissato indistintamente per tutte le imprese ( 42 ). Analogamente, dev'essere altresì vietato l'uso di dati relativi ad un'impresa, se riguardano un periodo non rientrante nel periodo oggetto di inchiesta così delimitato.
Trattasi di un'applicazione del principio generale della parità di trattamento, principio che, come si è precedentemente rilevato, è altresì applicabile nell'ambito della normativa antidumping ( 43 ).
68.
Facendo valere, che, per quanto la concerne, l'accertamento del dumping è fondato su dati riguardanti il valore normale ed il prezzo all'esportazione acquisiti al di fuori del periodo considerato dall'inchiesta, la ricorrente lamenta la trasgressione delle norme relative al periodo di riferimento, in quanto la delimitazione di questo periodo ha lo scopo di tutelare la parità di trattamento delle imprese in questione ( 44 ). Se questa censura fosse fondata, saremmo in presenza di un trattamento palesemente discriminatorio a danno della ricorrente. Quest'ultima ritiene infatti che i dati utilizzati riguardino il periodo precedente il periodo oggetto d'inchiesta. È tuttavia pacifico che, nel corso del periodo successivo alle esportazioni allegate dalla Commissione, la ricorrente non ha effettuato alcuna esportazione nuova di ferrosilicio destinata alla Comunità. Sotto questo profilo, la discriminazione subita dalla ricorrente sarebbe consistita, in primo luogo, nell'ingiustificato venir meno della sua posizione d'impresa esclusa dal dazio antidumping. La mancanza di esportazioni nel corso del periodo oggetto di inchiesta avrebbe dovuto comportare, per la ricorrente, il consolidamento di questa posizione, come pure, per un'impresa le cui esportazioni erano state assoggettate a dazio antidumping, il mantenimento di quest'ultimo ( 45 ). In secondo luogo, la condotta delle istituzioni comunitarie nei confronti della ricorrente (sempreché il motivo dedotto da quest'ultima sia fondato) implicherebbe che le misure di difesa nei confronti di quest'ultima si fonderebbero su operazioni pregresse a quelle considerate per gli altri produttori brasiliani. La rilevanza delle pratiche così accertate per giustificare l'imposizione del dazio (equivalente al margine di dumping) alle importazioni future è, tuttavia, inferiore a quella delle trasgressioni più recenti delle norme antidumping.
69.
I suddetti argomenti, che traggono spunto dal raffronto tra la situazione della ricorrente e quella degli altri produttori, non risultano infirmati dal rilievo che alcune delle imprese oggetto del raffronto hanno presentato una domanda per ottenere l'annullamento o la modifica delle misure inizialmente imposte. Tale domanda non pregiudica affatto il risultato dell'inchiesta. Se dall'inchiesta risulta che le imprese richiedenti hanno venduto a prezzi di dumping, le istituzioni comunitarie adotteranno i provvedimenti necessari ( 46 ).
70.
II. Ciò premesso, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, i dati utilizzati si riferiscano al periodo precedente il periodo oggetto d'inchiesta.
71.
Sotto questo profilo, assume particolare importanza l'argomento secondo cui le esportazioni in questione hanno avuto luogo in un periodo diverso dal periodo considerato dall'inchiesta; siffatto argomento, qualora sia fondato, sarebbe infatti sufficiente per inficiare l'assunto delle istituzioni comunitarie relativo all'esistenza del dumping.
72.
I fatti sui quali si fonda tale argomento, come pure gli argomenti contrari addotti dal Consiglio, sono sostanzialmente pacifici tra le parti.
73.
Le operazioni controverse riguardano due partite di ferrosilicio per quantitativi rispettivamente pari a 1000 e 1995 t venduti dalla ricorrente ai fini dell'esportazione verso la Comunità. Le due partite sono state prese in considerazione per determinare l'esistenza del dumping, tuttavia le istituzioni comunitarie hanno potuto accertare l'esistenza del dumping solo per la partita di 1995 t. Queste partite, uscite dallo stabilimento della ricorrente rispettivamente il 3 marzo 1989 ed il25 luglio 1989, sono state caricate e stivate a bordo della medesima nave il 31 agosto 1989. Le polizze di carico e le fatture sono state redatte in pari data ( 47 ).
74.
Vi è disaccordo in ordine alla data di partenza della nave da Rio de Janeiro. Secondo la ricorrente, la partenza ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo oggetto d'inchiesta, probabilmente il 31 agosto 1989, mentre secondo il convenuto la partenza ha avuto luogo qualche giorno più tardi, vale a dire durante il periodo oggetto d'inchiesta.
75.
Quanto all'importazione nella Comunità, occorre distinguere tra le due partite. La partita di 1995 t è stata importata nella Comunità in più riprese tra il 30 novembre 1989 ed il 31 marzo 1990 (dunque nel corso del periodo di riferimento) ( 48 ). La ricorrente non ha contestato che la partita in questione è stata immessa in libera pratica nella Comunità — in più riprese — nel corso del periodo di riferimento.
76.
La partita di 1000 t, stando alle dichiarazioni del convenuto, è stata del pari immessa in libera pratica nella Comunità nel periodo di riferimento. La ricorrente sostiene a sua volta, nella replica ( 49 ), che la data di immissione in libera pratica è ancora oggi sconosciuta.
77.
È in tale contesto che le parti controvertono in ordine al criterio più idoneo al fine di determinare la data dell'esportazione controversa, data che consentirà di stabilire se l'operazione ha avuto luogo durante il periodo oggetto d'inchiesta.
78.
La ricorrente ritiene che in linea di principio occorra considerare la data del 31 agosto 1989: è infatti in quel giorno che la merce è stata fatturata e caricata a bordo della nave ( 50 ). Nelle sue osservazioni, la ricorrente ha talvolta posto l'accento sull'«esportazio-ne» avvenuta prima del periodo oggetto d'inchiesta ( 51 ), találtra sulla «data della vendita». Essa ha puntualizzato che, secondo il nuovo progetto di codice antidumping presentato dall'ex segretario generale del GATT, Dunkel, la data della vendita deve normalmente essere la data di quello tra i seguenti documenti che stabilisca le clausole essenziali della vendita: il contratto, l'ordine, la conferma dell'ordine o la fattura ( 52 ). La ricorrente ha del pari rilevato che le trattative relative alle due operazioni hanno avuto luogo prima del periodo oggetto d'inchiesta ( 53 ).
79.
Il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato che le merci sono state immesse in libera pratica nel corso del periodo di riferimento ( 54 ). Secondo le istituzioni, è quello il momento determinante, tenuto conto del fatto che, a norma dell'art. 2, n. 1 del regolamento base, può essere assoggettato a dazio antidumping qualsiasi prodotto oggetto di dumping «la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio». Secondo quanto ha affermato la Commissione nel corso della fase orale, l'importazione nella Comunità durante il periodo di riferimento costituirebbe un nesso sufficiente tra le operazioni in questione e il periodo di riferimento.
80.
In subordine, il Consiglio richiama l'argomento relativo alla data in cui la nave è salpata da Rio de Janeiro ( 55 ) e rileva come, anche nell'ipotesi in cui fosse questa la data determinante, si ricadrebbe nel periodo di riferimento, dato che le merci hanno lasciato il Brasile dopo il 1o settembre 1989.
81.
Su questo punto, è opportuno ricordare che, in forza dell'art. 2, n. 2, del regolamento base, l'accertamento di un dumping dipende dal prezzo all'esportazione e che il dumping sussiste allorché tale prezzo è inferiore al valore normale di un prodotto analogo.
82.
Ciò premesso, si possono trarre due conclusioni. In primo luogo, nell'accertare il dumping è determinante il livello (anormalmente basso) del prezzo e non il movimento fisico delle merci. Quest'ultimo, per contro, rileva ai fini della determinazione del pregiudizio, atteso che, nell'art. 2, n. 1, la «messa in libera pratica» viene indicata come causa eventuale di un pregiudizio. In secondo luogo, il prezzo, per il quale è necessario verificare se costituisca un prezzo di dumping conformemente al regolamento base, è quello che è stato fissato per Y esportazione e non quello fissato per l'importazione ( 56 ). Al riguardo, l'art. 2, n. 8, lett. a), del regolamento base stabilisce inequivocabilmente che:
«Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto ai fini dell'esportazione verso la Comunità (...)» ( 57 ).
83.
Per contro, a norma dell'art. 4, n. 2, lett. b), il prezzo all'importazione può (solamente) essere preso in considerazione nell'ambito della valutazione del pregiudizio ( 58 ).
84.
L'art. 2, n. 8, lett. a), definisce altresì il prezzo all'esportazione in relazione ad un altro elemento, vale a dire in relazione al pagamento. Non è necessario che quest'ultimo sia stato già effettuato, atteso che il prezzo all'esportazione può anche essere «il prezzo pagabile». È bensì vero che il pagamento del prezzo elimina qualsiasi incertezza relativa all'importo del prezzo all'esportazione, tuttavia esso non costituisce una condizione dell'esistenza del dumping, né costituisce la causa dell'eventuale pregiudizio. Quest'ultimo è originato dall'accordo relativo alla fissazione di un livello (anormalmente basso) del prezzo. Tale accordo — non anche il pagamento del prezzo — può eventualmente avere come conseguenza che il prodotto importato soppianti i prodotti comunitari.
85.
Dai suddetti rilievi emerge che, per risolvere la questione del momento al quale occorre riferire il «prezzo all'esportazione» per accertare l'esistenza di un dumping, è necessario risalire alla data in cui sono stati stabiliti in via definitiva, nell'ambito dei rapporti contrattuali tra l'esportatore e il cliente, l'obbligo di pagamento da parte dell'acquirente, le principali condizioni di pagamento nonché l'importo del prezzo.
86.
Tale valutazione s'impone non solo alla luce degli argomenti relativi alle norme sul prezzo all'esportazione, ma anche per esigenze di concordanza con il valore normale al quale il prezzo all'esportazione dev'essere raffrontato, conformemente all'art. 2, nn. 2 e 9. A norma dell'art. 2, n. 3, lett. a), che detta la regola generale, il valore normale corrisponde al
«(...) prezzo comparabile realmente pagato o pagabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, destinato al consumo nel paese d'esportazione o d'origine».
87.
Anche qui, il criterio è l'accordo relativo al prezzo, oggetto dell'obbligazione dell'acquirente, e non la consegna o il pagamento. Tale corrispondenza dei criteri utilizzati per la delimitazione nel tempo si riflette nell'art. 2, n. 9, lett. a), a norma del quale il valore normale ed il prezzo all'esportazione «vengono confrontati per quanto possibile contemporaneamente». Qualora ci si basasse sull'immissione in libera pratica per collocare nel tempo il prezzo all'esportazione, verrebbe meno la base comune del raffronto con il valore normale.
88.
Infine, la mia interpretazione è altresì conforme all'art. 2, n. 13, ai termini del quale, in caso di variazione dei prezzi, i prezzi all'esportazione sono eventualmente raffrontati «transazione per transazione» ( 59 ). L'art. 2, n. 6, del codice antidumping prevede in modo più generale che il raffronto tra i prezzi riguardi «vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate».
89.
Applicando tale ragionamento alla controversia in esame, si deve constatare che i fatti rilevanti si sono verificati prima del periodo oggetto d'inchiesta. Poiché i prezzi all'esportazione, che sono stati ricompresi nella valutazione effettuata dalle istituzioni comunitarie, sono stati fatturati il 31 agosto 1989, il loro importo era stato stabilito in quella data. Si deve inoltre presumere che la ricorrente, allorché ha predisposto la fattura, avesse già effettuato tutte le operazioni necessarie per esigere il pagamento del prezzo di vendita ( 60 ).
90.
Alla luce dei suddetti elementi, va rilevato come il «prezzo pagabile» fosse stato fissato prima del periodo oggetto d'inchiesta. Anche se si dovesse accertare che, vendendo la partita di 1995 t al prezzo controverso, la ricorrente ha effettuato una vendita a prezzi dumping, è certo che il dumping eventuale non è avvenuto durante il periodo oggetto d'inchiesta.
91.
Contrariamente a quanto asserisce la Commissione, l'eventuale immissione in libera pratica delle merci nella Comunità nel corso del periodo oggetto d'inchiesta non crea un nesso sufficiente tra il prezzo all'esportazione e il periodo in parola. Come si è precedentemente rilevato, l'immissione in libera pratica durante il periodo oggetto d'inchiesta non è infatti un elemento costitutivo del dumping. Dall'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento base emerge inoltre che la fissazione di un periodo di riferimento per la realizzazione dell'inchiesta, intesa a garantire la parità di trattamento tra le imprese interessate, assume un'importanza particolare in materia di dumping. Infatti, a norma della citata disposizione, è il dumping — e non il pregiudizio — a formare espressamente oggetto dei controlli relativi al periodo oggetto d'inchiesta ( 61 ).
92.
Il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni comunitarie per valutare situazioni economiche complesse (in particolare nel settore dell'antidumping) ( 62 ) non influisce sull'impossibilità giuridica di prendere in considerazione le operazioni di esportazione di cui è causa. Occorre infatti considerare che le disposizioni che hanno permesso, nella fattispecie, di accertare la trasgressione del diritto comunitario e da cui discende il carattere inderogabile della fissazione del periodo di riferimento nonché la natura ed il significato della nozione di «prezzo all'esportazione», sono intese a delimitare la sfera dell'azione della Comunità e delle valutazioni di natura economica da effettuare. Conseguentemente, non si può ammettere l'esistenza di un potere discrezionale delle istituzioni comunitarie per quanto concerne l'applicazione di tali disposizioni alle questioni di cui trattasi nel caso di specie.
93.
In conclusione, è giocoforza constatare che anche il secondo motivo di annullamento merita di essere accolto.
Sul terzo motivo d'annullamento, relativo al fatto che l'accertamento del dumping da parte delle istituzioni comunitarie deriva da un raffronto non equo tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione, in violazione dell'art. 2, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88.
94.
Nell'ambito di questo motivo le parti hanno formulato un certo numero di argomenti riguardanti vari aspetti del metodo di calcolo del valore normale. Tuttavia, le censure mosse dalla ricorrente nei confronti del Consiglio si limitano, in definitiva, alla discordanza esistente tra i periodi presi in considerazione per raffrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione ( 63 ). Nel ricorso, la ricorrente si duole che le istituzioni comunitarie abbiano raffrontato un valore normale basato sul costo di produzione nei mesi da maggio a luglio 1989 col prezzo all'esportazione del mese di agosto. In tal modo, il Consiglio avrebbe violato il principio di cui all'art. 2, n. 9, lett. a), del regolamento base, in forza del quale il valore normale ed il prezzo all'esportazione debbono essere raffrontati «per quanto possibile contemporaneamente». La ricorrente ritiene che se fossero state tenute in conto le (sole) cifre relative al costo di produzione del mese di agosto e convertite in USD (dollari statunitensi), non si sarebbe constatato alcun dumping (valore normale: 571 USD; prezzo all'esportazione: 671 USD). Essa sottolinea, inoltre, che per gli altri esportatori il valore normale è stato determinato su base mensile.
95.
Nel controricorso, il Consiglio (così come la Commissione nella sua memoria) ha precisato di non essersi limitato al costo di produzione dei mesi da maggio a luglio, ma di aver altresì tenuto conto del costo di produzione del mese di agosto 1989.
96.
Nella replica la ricorrente ha insistito sul fatto che il Consiglio avrebbe dovuto limitarsi al costo di produzione del mese di agosto, atteso che le operazioni controverse avevano avuto luogo nel corso di tale mese. Il divario tra le operazioni d'esportazione e il valore normale avrebbe avuto conseguenze assai rilevanti a causa del drastico deprezzamento del cruzeiro durante il periodo considerato. Se la Commissione avesse applicato il tasso di cambio cruzeiro/dollaro statunitense del 31 agosto 1989, non sarebbe stato constatato alcun dumping.
97.
Nella controreplica, il Consiglio ha dichiarato che la quantità di ferrosilicio prodotto dalla ricorrente nel corso del mese di agosto rappresentava soltanto l'8% della «quantità totale spedita nella CEE nel corso del periodo di riferimento» — prescindendo dalle vendite sul mercato interiore. Talché sarebbe dunque stato illogico far riferimento al costo di produzione per il solo mese di agosto. Inoltre, il costo di produzione per quel mese era inferiore a quello dei tre mesi precedenti e ciò ne infirmerebbe l'attendibilità. Il Consiglio segnala, tuttavia, che la Commissione ha incluso la produzione del mese di agosto e il suo costo nella costruzione del valore normale.
98.
Con riguardo alla questione del tasso di cambio, esso ha fatto valere che i documenti acclusi al questionario nonché quelli consultati nei locali della ricorrente nel corso dell'inchiesta contenevano cifre espresse nelle due valute. Secondo il Consiglio, la ricorrente, alla stregua delle altre società oggetto dell'inchiesta, aveva predisposto la contabilità nelle due valute al fine di evitare la confusione dovuta alla discrepanza tra il tasso di cambio e la realtà economica dell'epoca. Esso ne desume che la Commissione ha seguito una prassi contabile consolidata ed evitato le distorsioni risultanti dall'instabilità del tasso di cambio del cruzeiro.
99.
Nel corso della fase orale, la ricorrente ha richiamato nuovamente l'attenzione sul divario esistente tra il periodo utilizzato per la determinazione del valore normale ed il momento in cui è intervenuta l'operazione d'esportazione, senza tuttavia rispondere agli argomenti formulati dal Consiglio nella controreplica.
100.
Mi pronuncerò sulle questioni, così riassunte, soltanto in subordine, tenuto conto del fatto che, a mio avviso, i primi due motivi d'annullamento vanno accolti. Alla luce delle mie considerazioni relative al secondo motivo, risulta inoltre che tutte le operazioni d'esportazione hanno avuto luogo prima del periodo oggetto d'inchiesta e che esse non potrebbero, conseguentemente, essere oggetto di raffronto al fine di determinare se hanno avuto luogo in «date» sufficientemente «ravvicinate».
101.
Ciò permesso, non mi sembra contrario al diritto comunitario il fatto che le istituzioni comunitarie abbiano tenuto altresì conto del costo di produzione dei mesi da maggio a luglio per via della produzione ridotta del mese d'agosto 1989, applicando il tasso di cambio utilizzato dalla medesima ricorrente. La formula «in date il più possibile ravvicinate» attribuisce infatti alla Comunità un margine di manovra che le consente di considerare tutti gli elementi economici pertinenti. Alla luce dei motivi addotti dal Consiglio, non posso riscontrare l'esistenza di alcun errore manifesto di valutazione che, nella fattispecie, renderebbe illegittimo il metodo utilizzato. Infatti, tenuto conto del tempo trascorso e della svalutazione del cruzeiro, non è dimostrato che l'applicazione del tasso di cambio utilizzato dalla ricorrente medesima abbia creato una distorsione tra gli elementi di raffronto.
Sul quarto motivo d'annullamento, relativo al fatto che la ricorrente non è stata ascoltata sui provvedimenti antidumping proposti dalla Commissione, in violazione dei diritti fondamentali della difesa.
102.
Per una migliore comprensione di questo motivo d'annullamento, occorre ricordare che la Commissione aveva trasmesso in un primo tempo alla ricorrente il risultato provvisorio dei suoi calcoli (allegato III del controricorso) da cui risultava un margine di dumping pari al 38,2%; dopo che la ricorrente aveva presentato le sue osservazioni, il Consiglio ha adottato il regolamento impugnato che — conformemente alla proposta della Commissione — partiva da un margine di dumping pari al 12,2% e fissava un dazio antidumping della stessa aliquota per le merci della ricorrente.
103.
La ricorrente richiama i principi enunciati dalla Corte nella sentenza Al-Jubail ( 64 ) in relazione ai diritti della difesa dei quali possono avvalersi le imprese interessate da inchieste antidumping. Secondo la ricorrente, tali principi sono stati violati in quanto
—
non le sarebbe mai stato reso noto in quale misura le sue osservazioni (relative ai risultati provvisori dei calcoli) erano state prese in considerazione ( 65 )
—
avrebbe appreso solo con la pubblicazione del regolamento impugnato che la Commissione aveva fissato un margine di dumping pari al 12,2%, proponendo al Consiglio di imporre un dazio antidumping di pari importo ( 66 )
—
essa non sarebbe mai stata informata del metodo in base al quale la Commissione ha accertato un margine di dumping pari al 12% ( 67 )
—
essa non sarebbe in grado di stabilire se il margine di dumping fissato in via definitiva dalla Commissione sia altresì inficiato da errori ( 68 ).
104.
Secondo le istituzioni comunitarie, queste censure significano che la ricorrente asserisce di avere un diritto all'informazione a norma dell'art. 7, n, 4, lett. b), del regolamento base, informazione che costituirebbe una seconda informazione dal momento che la ricorrente aveva già ricevuto i risultati provvisori dei calcoli (da cui risultava un margine di dumping pari al 38,2%), al fine di poter presentare le sue osservazioni ( 69 ).
105.
La sentenza Al-Jubail, richiamata dalla ricorrente, verte effettivamente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 4, del regolamento base, interpretazione che, secondo la Corte, deve tener conto delle esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa ( 70 ). Conformemente a tali esigenze e alle lett. b) e c), punto iii), della citata disposizione, l'informazione deve consentire agli esportatori, nel corso del procedimento amministrativo, di prendere posizione sui fatti e sulle valutazioni in base ai quali la Commissione intende definire la proposta da presentare al Consiglio:
«Le imprese interessate devono, in ogni caso, essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente» ( 71 ).
106.
La censura con la quale la ricorrente lamenta di non aver mai saputo in quale misura si fosse tenuto conto delle sue osservazioni né in che modo era stata determinata l'aliquota del 12,2% non è tuttavia afferente ai diritti della difesa, ma concerne l'obbligo di motivare gli atti sancito dall'art. 190 del Trattato CEE. Tale censura prospetta infatti la questione se, quando è stata adottata la norma controversa, la ricorrente era in grado
«di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei (suoi) diritti»,
e se la Corte era in grado di
«esercitare il suo controllo» ( 72 ).
107.
In altri termini: la mancanza d'informazione dedotta dalla ricorrente riveste importanza nell'ambito delle garanzie di cui all'art. 190 del Trattato CEE, previste al fine di un'eventuale sua azione dinanzi al giudice comunitario.
108.
Tale carenza d'informazione non ha tuttavia un'incidenza diretta sulle garanzie connesse ai diritti della difesa in un'azione nell'ambito di un procedimento amministrativo. Per pervenire a ciò, occorrerebbe che la ricorrente fosse in grado di censurare concretamente le istituzioni comunitarie per avere incluso nel provvedimento impugnato taluni fatti e considerazioni senza che essa avesse potuto far efficacemente conoscere il proprio puhto di vista. Orbene, dall'esposizione della ricorrente emerge precisamente che essa non è in grado di formulare una simile censura, atteso che non ha mai avuto nozione dei criteri in base ai quali la Commissione è passata dal margine di dumping inizialmente presunto (38,2%) al margine (12,2%) posto a fondamento del regolamento impugnato.
109.
Alla luce di questa disamina degli argomenti della ricorrente, ritengo che occorra accertare se sussista una violazione dell'art. 190 del Trattato CEE. Un esame in tal senso non viene escluso dal fatto che la ricorrente abbia fatto valere, nell'ambito del presente motivo, l'esistenza di una presunta violazione dei diritti della difesa. Dall'analisi che precede emerge, infatti, che i «diritti della difesa», nel senso che ci interessa nella fattispecie, e l'obbligo della motivazione perseguono la medesima finalità, vale a dire l'informazione dell'interessato al fine di consentirgli di predisporre la sua difesa. L'unica differenza riguarda il periodo durante il quale queste garanzie esplicano i loro effetti: da una parte, nel corso del procedimento amministrativo e, dall'altra, nella fase di preparazione del procedimento giudiziario e nel corso del medesimo. Conseguentemente, l'esclusione di un controllo giurisdizionale previsto dall'art. 190 del Trattato per il solo motivo che la ricorrente ha qualificato erroneamente il suo motivo d'annullamento costituirebbe un formalismo eccessivo. Ciò non toglie che la Corte, nel valutare gli argomenti difensivi delle istituzioni comunitarie, dovrà tener conto del fatto che l'argomentazione della ricorrente poteva dar luogo a confusione.
110.
Ciò premesso, esaminerò anzitutto le prescrizioni del diritto comunitario in tema di motivazione. Al riguardo, si deve dar atto che la ricorrente, nella sua qualità di impresa direttamente e individualmente interessata dalla parte del regolamento oggetto di impugnazione, deve poter conoscere tutti i dettagli essenziali relativi alla determinazione del dazio antidumping. È questo infatti l'unico modo per realizzare la finalità dell'obbligo di motivazione, vale a dire l'esercizio, da parte della parte interessata, del diritto di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato. Sotto questo profilo, non può soprattutto ammettersi l'impossibilità addotta dalla ricorrente di sapere in quale misura si sia tenuto conto delle censure da essa formulate con riguardo al risultato iniziale dei calcoli. Ciò le impedirebbe infatti di valutare le censure da formulare, qualora dovesse esperire un'azione giudiziaria. Orbene, anche errori di calcolo d'ordine strettamente tecnico debbono, se del caso, essere divulgati e formare oggetto di ricorso.
111.
Nella fattispecie, il Consiglio ha sostenuto nel controricorso che il metodo di calcolo del margine di dumping pari al 12,2% era stato illustrato verbalmente alla ricorrente. Poiché la ricorrente ha asserito il contrario, il Consiglio avrebbe dovuto dimostrare le sue affermazioni adducendo delle prove, cosa che esso ha tuttavia omesso di fare. Al riguardo, vanno applicati i medesimi principi enunciati nella sentenza Al-Jubail in ordine all'onere della prova per quanto riguarda le comunicazioni destinate alla tutela dei diritti della difesa ( 73 ).
112.
Il Consiglio nella controreplica e la Commissione nel corso della fase orale hanno fatto rilevare che la riduzione del margine di dumping nella fattispecie è stata operata «sulla base delle osservazioni scritte della ricorrente». «In realtà» («as a matter of fact»), la Commissione avrebbe deciso di prescindere dall'accordo di compensazione tra la ricorrente e la Considar e avrebbe desunto il prezzo all'esportazione dalle vendite a quest'ultima ( 74 ). Secondo il Consiglio, è evidente che le condizioni di quelle vendite erano perfettamente conosciute dalla ricorrente.
113.
Questi argomenti non presentano alcuna rilevanza con riferimento all'art. 190 del Trattato. In primo luogo, né la citata formulazione del Consiglio né il contenuto degli altri elementi del fascicolo consentono di rilevare che la controversa differenza tra i margini di dumping era esclusivamente dovuta all'accordo di compensazione, la cui esistenza era stata presupposta all'inizio. D'altronde, occorre ricordare che il calcolo iniziale del valore normale non teneva conto del costo di produzione del mese di agosto 1989 ( 75 ) e che, tuttavia, non se ne è tenuto conto nel calcolo definitivo ( 76 ). In secondo luogo, sembra ancor meno plausibile l'ipotesi che, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, la ricorrente fosse stata informata del metodo di calcolo definitivo del margine di dumping.
114.
La prova di un'informazione soddisfacente conforme all'art. 190 sarebbe tuttavia fornita ove fosse dimostrato che la ricorrente aveva la possibilità, usando la diligenza del caso, di sapere come era stato calcolato il margine 12,2% ( 77 ). Una prova in tal senso potrebbe eventualmente essere fornita mediante il raffronto dei dati presentati inizialmente, delle osservazioni formulate dalla ricorrente al riguardo e dei dati definitivi. Poiché l'esposizione della ricorrente sul presente mezzo è alquanto confusa, sono del parere che sarebbe utile consentire al Consiglio di fornire, se necessario, ex post tale prova e, successivamente alle osservazioni della ricorrente, riaprire la fase orale ( 78 ).
115.
Deliberatamente dico: «se necessario». Infatti, a mio giudizio, il presente motivo non è determinante ai fini della decisione della controversia, poiché ritengo che i primi due motivi siano sufficienti per l'accoglimento della domanda.
C — Conclusione
116.
Alla luce di quanto sopra, propongo
«—
di annullare l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1115/91, nella parte concernente la ricorrente;
—
condannare il Consiglio alle spese a norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Conformemente al n. 4 del medesimo articolo, la Commissione sosterrà le proprie spese».
( *1 ) Lingua originale: il tedesco.
( 1 ) Regolamento 29 aprile 1991 (GU L 111 del 3.5.1991, pag. 1).
( 2 ) GU C 231 del 12.9.1986, pag. 4.
( 3 ) Regolamento della Commissione 6 agosto 1987, n. 2409, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile e che accerta gli impegni offerti dalla società brasiliana Italmagnésio SA e dall'esportatore Promsyrio-Import (GU L 219 dell'8.8.1987, pag. 24).
( 4 ) Art. 1, n. 3, del citato regolamento. All'epoca, la ricorrente operava ancora sotto la denominazione «Eletrometalur SA Indústria».
( 5 ) Regolamento del Consiglio 3 dicembre 1987, n. 3650, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile (GU L 343 del 5.12.1987, pag. 1).
( 6 ) Regolamento del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1).
( 7 ) GU C 109 del 3.5.1990, pag. 5.
( 8 ) Punto 11 del regolamento impugnato.
( 9 ) Punto S del regolamento impugnato.
( 10 ) V. supra, nota 7.
( 11 ) GU L 71 del 17.3.1980, pag. 90.
( 12 ) V. ultra, paragrafi 24 c seguenti.
( 13 ) V. ultra, paragrafi 46 c seguenti.
( 14 ) V. ultra, paragrafi 53 c seguenti.
( 15 ) V. ultra, paragrafi 60 e seguenti.
( 16 ) Il corsivo è mio.
( 17 ) Beseler e Williams, Anti-Dumping and Ami-Subsidy Law — The European Communities, 1986, n. 9.7.
( 18 ) V. avvisi pubblicati nella GU C 137 del 4.7.1991 (lettori di dischi compact originari del Giappone e della Repubblica di Corca) e nella GU C 18 del 26.1.1991 (apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo ai piccole dimensioni, originari della Repubblica di Corea).
( 19 ) Anche in presenza di elementi di prova sufficienti in ordine all'esistenza di un dumping per un detcrminato paese, non si dispone generalmente di informazioni relative al ruolo esatto delle piccole imprese con riguardo a tali pratiche. Ciò è quanto sarà accertato dall'inchiesta. V. Wenig in Dauses, Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, Monaco 1993, K II, punto 165. È vero che la ricorrente ha citato esempi in senso contrario: v. «taluni video registratori originari del Giappone e della Repubblica di Corca, GU L 240 del 31.8.1988, pag. 5 (dazio provvisorio; v., in particolare, punti 6-12) e GU L 57 del 28.2.1989 (dazio definitivo; v. in particolare, punto 4).
( 20 ) V. Beseler e Williams (nota 17), n. 8.2.3.
( 21 ) Sentenza 7 maggio 1991, C-69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I-2069, punti 26-32 della motivazione); sentenza 10 marzo 1992, C-188/88, NMB/Commissionc (Racc. pag. I-1689, punto 23 delia motivazione).
( 22 ) V. del pari conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven, presentate il 29 aprile 1983, nella causa C-104/90, Matsushita (Racc. pag. I-4981, punto 19 della motivazione).
( 23 ) Il corsivo è mio.
( 24 ) Nella pratica si conoscono numerosi casi in cui i ricorrenti lamentavano un incremento delle pratiche di dumping. V., ad esempio, l'avviso pubblicato il 24 giugno 1988 concernente i pannelli di fibre (pannelli duri) originari della Cecoslovacchia, della Polonia, dell'URSS, della Romania, della Svezia e del Brasile (GU C 165 del 24.6.1988, pag. 2).
( 25 ) Siffatta disciplina sarebbe d'altra parte priva di ogni logica. Sembra ragionevole richiedere che la constatazione secondo la quale non sussiste più un dumping sia sostenuta da clementi di prova che abbiano il medesimo valore probatorio di quelli richiesti per l'apertura del procedimento per fondare la presunzione relativa all'esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio [v. Wenig (nota 19), punto 179].
( 26 ) La Commissione sembra essere ugualmente partita da tale principio allorché ha incluso la società Nakajlma nella procedura di riesame (art. 15) concernente le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone: v. GU C 315 del 14.12.1990, pag. 6 (apertura della procedura di riesame) c GU C 283 del 30.10.1991, pag. 13 (inclusione della società Nakajima). In tal senso v. altresì l'apertura della procedura di riesame —al fine di rafforzare misure esistenti — relativa alle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone c di Singapore (GU C 188 del 14.7.1983, pag. 8).
( 27 ) V. tenore dell'art. 1, n. 3, del citato regolamento: «11 dazio non si applica ai prodotti fabbricati ed esportati dalla (...) (la ricorrente)»; il corsivo e mio.
( 28 ) Si noti, per inciso, che la Commissione, allorché ha incluso la ricorrente nel riesame, riteneva apparentemente che fossero applicabili le prescrizioni in materia di prova dettate dall'art. 7, n. 1, del regolamento base: l'avviso che è stato pubblicato (nota 7) si fonda espressamente sulla lett. a) di quella disposizione (v. seconda colonna, terzo comma) che concerne l'apertura della «procedura» c quindi un caso al quale tali prescrizioni incontestabilmente si applicano.
( 29 ) V. supra, nota 7.
( 30 ) GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.
( 31 ) A partire dalla sentenza Nakajima (nota 21) è principio consolidato che il regolamento base si fonda unicamente su questo criterio di valutazione.
( 32 ) Sentenza 21 febbraio 1984, 239/82 e 275/82, Allied Corporation/Commissione (Race. pag. 1005, punti 11-14 della motivazione); sentenza 7 maggio 1987, 240/84, Toyo/Consiglio (Race. pag. 1809, punti 4-7 della motivazione).
( 33 ) V. sentenza 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio (Racc. pag. 1861, punti 45-49 della motivazione).
( 34 ) V. sentenze 5 ottobre 1988, cause riunite 273/85 e 107/86, Silver Seiko/Consiglio (Racc. pag. 5927, punto 18 della motivazione) e causa 301/85, Sharp Corporation/Consiglio (Race. pag. 5813, punto 10 della motivazione); 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I-2069, punti 65, 123 e 124 della motivazione); v. anche conclusioni da me presentate nella causa Nakajima, paragrafi 85 e 93, già citata.
( 35 ) V. Wenig, citato (nota 19).
( 36 ) V. del pari il ragionamento della Corte concernente l'interpretazione dell'art. 2, n. 3, lett. b), punto iii), del regolamento base: sentenza 13 febbraio 1992, causa C-105/90, Goldstar/Consiglio (Racc. pag. I-677, punti 35-37 della motivazione).
( 37 ) V. osservazione del Consiglio su questo punto: pag. 6 del controricorso.
( 38 ) Nell'ambito del suo secondo motivo d'annullamento, essa avanza del pari questo argomento dinanzi alla Corte.
( 39 ) La Commissione ha così proceduto, in particolare, nell'inchiesta che ha portato all'adozione del regolamento (CEE) n. 3650/87 (nota 5); v. punto 9 del regolamento n. 2409/87 (nota 3).
Altri esempi: regolamento (CEE) n. 4062/88 (GU L 356 del 24.12.1988, pag. 47), punti 40-42; regolamento (CEE) n. 2357/87 (GU L 213 dcl 4.8.1987, pag. 32), punto 12; regolamento (CEE) n. 2640/86 (GU L 239 dcl 26.8.1986, pag. 5), punto 31; regolamento (CEE) n. 2516/86 (GU L 221 del 7.8.1986, pag. 16), punti 36 e 37.
Tale prassi presenta un'analogia con la costruzione del valore normale, nell'ambito della quale si calcolano talvolta te spese di vendita, le spese amministrative ed altre spese generali c/o l'utile a partire da dati relativi ad altre imprese del paese d'esportazione: sentenza 5 ottobre 1988, causa 301/85, Sharp/Consiglio (Race. pag. 5813, punti 7-10 della motivazione); cause riunite 260/85 c 106/86, TEC/Consigíio (Race. pag. 5855, punto 15 della motivazione); sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Race. pag. I-2069, punti 59 e seguenti della motivazione, in particolare punto 67).
( 40 ) Il corsivo è mio.
( 41 ) Il corsivo è mio.
( 42 ) V. del pari testo del regolamento (CEE) n. 2623/88 della Commissione citato a pag. 30 della memoria di replica [GU L 235 del 25.8.1988, pag. 5; v. punto 12 del regolamento, sub iii)].
( 43 ) A norma del punto 27 del regolamento (CEE) n. 595/85 (GU L 68 dell'8.3.1985, pag. 13, escavatori idraulici originari del Giappone) adottato in applicazione del regolamento (CEE) n. 2176/84, che per la prima volta introduce la nozione di periodo d'inchiesta fisso, è conforme «alla prassi generalmente seguita dalla Commissione» limitare l'inchiesta ai produttori che effettivamente hanno esportato nella Comunità durante il periodo di riferimento. V., a contrario, regolamento (CEE) n. 2017/81 (GU L 195 del 18 luglio 1981, pag. 22 —fenolo originario degli Stati Uniti d'America; in particolare v. pag. 23, colonna sinistra, primo capoverso) che era stato adottato sulla base del regolamento (CEE) n. 3017/79 (GU L 339 del 31.12.1979, pag. 1). Tuttavia, nella fattispecie in esame la Commissione sembra essersi allontanata da tale pratica per quanto concerne gli esportatori che avevano espresso la volontà di esportare verso la Comunità collaborando all'inchiesta e offrendo impegni in materia di prezzi. Per tali esportatori si è calcolato il solo valore normale — in vista di un'eventuale acccttazione dell'impegno: v. punti 15, 23 e 43 del regolamento impugnato.
( 44 ) V. nota 42.
( 45 ) V. Wenig (nota 19) punto 179. Su questo punto la situazione è diversa ila quella esistente nell'ipotesi di una prima inchiesta. In tale ipotesi, le imprese che non hanno esportato nel corso del periodo d'inchiesta sono soggette ad un dazio residuale, ma allorché riprendono le esportazioni, possono richiedere un riesame a norma dell'art. 14 del regolamento base senza attendere la scadenza del termine di un anno previsto da questo stesso articolo [v. punto 43 del regolamento (CEE) n. 1768/89, GU L 174 del 22.6.1989, pag. 1; videocassette originarie della Repubblica di Corca e di Hong Kong].
( 46 ) Dal punto di vista del Wenig [citato (nota 19), punto 181] può persino configurarsi una reformatio in pejus.
( 47 ) Il Consiglio ha ammesso, nella controreplica che, contrariamente ai primi risultati dell'inchiesta, il regolamento impugnato non era più fondato sulla presunzione di un accordo di compensazione tra la ricorrente e la società Considar USA. Del pari, la Commissione ha ammesso, nel corso della fase orale, che la fattura in questione (indirizzata alla società Considar) porta la data del 31 agosto 1989.
( 48 ) V. allegato II del controricorso.
( 49 ) Pag. 26, nota 16.
( 50 ) Pagg. 24 e 31 della replica.
( 51 ) Pag. 25, secondo paragrafo, e pag. 26, primo paragrafo dellareplica.
( 52 ) Pag. 28 della memoria di replica.
( 53 ) Pagg. 24 e 31 della replica.
( 54 ) V. supra, paragrafi 75 e 76.
( 55 ) V. supra, paragrafo 74.
( 56 ) Beseler e Williams, n. 4.4.3.1; Landsittel, Dumping im Außenhandcls-und Wettbewerbsrecht, 1987, pag. 27.
( 57 ) Il corsivo è mio.
( 58 ) V., ad esempio, punti 75 c seguenti del regolamento (CEE) n. 1418/88 (GU L 130 dcl 26.5.1988, pag. 12; stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone).
( 59 ) V. secondo trattino di questo paragrafo; il corsivo è mio.
( 60 ) Le istituzioni comunitarie non hanno fornito elementi in senso contrario. Occorre del pari rilevare che, conformemente alle osservazioni della ricorrente, non contestate, la Commissione ha domandato a quest'ultima, nel suo questionario, di indicare le operazioni che sono state oggetto di fatturazione nel corso del periodo oggetto d'inchiesta.
( 61 ) Per quanto concerne il pregiudizio, la Corte ha ammesso la presa in considerazione di dati anteriori al periodo oggetto d'inchiesta: sentenza 28 novembre 1989, causa 121/86, Epicheiriscon, Mctallcftikon Viomichanikon kai Naftiliakon (Race. pag. 3919, punto 20 della motivazione); sentenza 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Race, pag. I-2609). L'avvocato generale Tesauro ha tuttavia ricordato, a giusto titolo, che l'analisi del pregiudizio deve riferirsi anche al periodo oggetto d'inchiesta: conclusioni presentate I'11 luglio 1989 nella causa 121/86 (già citata, v. in particolare pagg. 3930, 3939 e seguenti). In tal senso, v. ugualmente conclusioni da me presentate il 5 dicembre 1990 nella causa Nakajima, paragrafo 234 (già citata).
( 62 ) Sentenza 7 maggio 1987, causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio (Race. pag. 1923, punto 21 della motivazione).
( 63 ) V. l'esplicita limitazione in tal senso del terzo motivo d'annullamento: pagg. 33 e 35 della replica.
( 64 ) Sentenza 27 giugno 1991, causa 49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio (Race. pag. I-3187).
( 65 ) Pag. 15 del ricorso.
( 66 ) V. nota precedente.
( 67 ) V. nag. 39, primo e ultimo paragrafo, nonché pag. 40 della replica.
( 68 ) Pag. 39, ultimo comma della replica.
( 69 ) V. punto 20 della controreplica del Consiglio; nel medesimo senso, le osservazioni della Commissione presentate nel corso della fase scritta (pag. 12) e nel corso della fase orale (pag. 44 del processo verbale d'udienza).
( 70 ) Punto 15 della sentenza.
( 71 ) Punto 17 della sentenza Al-Jubail; il corsivo è mio.
( 72 ) È così che la giurisprudenza costante della Corte ha definito il senso e la portata dell'obbligo di motivazione: nel settore dell'antidumping, v. ad esempio sentenza 7 maggio 1987, causa 256/84, Koyo Seiko/Consiglio (Racc. pag. 1899, punto 29 della motivazione).
( 73 ) V. punto 20 della sentenza Al-jubail.
( 74 ) V. supra, nota 47, nonché il testo relativo.
( 75 ) V. allegato III del controricorso.
( 76 ) V. supra, paragrafo 95.
( 77 ) V., in una causa analoga relativa all'art. 15 del Trattato CECA, sentenza 28 ottobre 1981, cause riunite 275/80 e 24/81, Krupp/Commissione (Race. pag. 2489, punto 13 della motivazione).
( 78 ) V. supra, paragrafo 109.
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