Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Allo scopo di mantenere gli sbocchi commerciali per le bevande spiritose, considerate un importante prodotto agricolo, il Consiglio ha adottato il regolamento 29 giugno 1989, n. 1576, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (in prosieguo: il "regolamento base") (1). Il Consiglio ha asserito che la rinomanza conquistata da tali prodotti sul mercato comunitario e su quello mondiale è connessa al livello qualitativo dei prodotti tradizionali e che il mezzo migliore per mantenere tale livello consiste
° da un lato, nel definire i prodotti tenendo conto degli usi tradizionali che sono alla base della loro rinomanza,
° dall' altro, nel riservare l' impiego delle denominazioni in tal modo definite ai prodotti la cui qualità corrisponda a quella dei prodotti tradizionali, per evitare che le denominazioni stesse vengano sminuite di valore (2).
L' art. 1 del regolamento contiene diverse definizioni. La nozione di bevanda spiritosa è definita al n. 2. Il n. 3 contiene varie definizioni preliminari, come, ad esempio, quelle di "aromatizzazione", di "assemblaggio" e di "alcole etilico di origine agricola". Il n. 4, essenziale per la comprensione della presente controversia, definisce diverse categorie di bevande spiritose. Dette categorie sono definite in base a talune particolarità, come, ad esempio, il tipo di bevanda spiritosa utilizzata per la loro fabbricazione, il modo di fabbricazione, il tenore di alcole e di zucchero. Le due categorie di bevande spiritose sulle quali verte la presente controversia sono rispettivamente il brandy e il liquore.
Il brandy è definito al n. 4, lett. e), come una bevanda spiritosa
° ottenuta da acquaviti di vino in assemblaggio o no con un distillato di vino (...),
° invecchiata in recipienti di quercia per almeno (...),
° con un tenore di sostanze volatili pari o superiore a (...), e
° con un tenore massimo di alcole metilico di (...).
Il liquore è definito al n. 4, lett. r), come una bevanda spiritosa avente un tenore minimo di zucchero di (...)
° ottenuta mediante aromatizzazione dell' alcole etilico di origine agricola o di un distillato di origine agricola o di una o più bevande spiritose quali definite nel presente regolamento (...).
L' art. 5 del regolamento precisa che le categorie di bevande spiritose che rispondono ai requisiti indicati nelle definizioni di cui all' art. 1, n. 4, sono le sole che possono utilizzare le denominazioni ivi definite e che, d' altra parte, l' impiego di tali denominazioni è obbligatorio. Ciò significa, per esempio, che le bevande spiritose aventi le caratteristiche della denominazione "brandy" dovranno essere vendute sotto questa denominazione e che nessun' altra categoria di bevande spiritose potrà essere venduta sotto questa stessa denominazione.
2. L' art. 6 del regolamento abilita la Commissione ad adottare "disposizioni particolari", mediante le quali "disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita", ovvero, fra l' altro, "l' uso di termini composti comprendenti una delle definizioni generiche di cui all' art. 1, paragrafi 2 e 4".
In applicazione dell' art. 6, la Commissione ha adottato il regolamento 19 giugno 1991, n. 1781 (in prosieguo: il "regolamento d' applicazione") (3). E' incontrovertibile nella fattispecie che uno degli effetti di tale regolamento è che alcuni liquori denominati, per esempio, "orange-brandy" e "apricot-brandy" possono essere venduti sotto queste denominazioni composte, anche se l' alcole impiegato non proviene dal brandy. Per effetto del regolamento d' applicazione i predetti liquori possono essere quindi venduti sotto le denominazioni composte sopra menzionate, anche se ottenuti da alcole agricolo anziché, come stabilisce la definizione legale, a partire da acquavite di vino, eventualmente assemblata con un distillato di vino.
3. Il governo spagnolo sostiene che l' effetto giuridico così prodotto dal regolamento d' applicazione è illegittimo e implica l' annullamento di quest' ultimo. Tale censura è motivata principalmente con l' incompetenza della Commissione, la quale non sarebbe abilitata a introdurre una deroga del genere alle disposizioni generali del regolamento base.
La Commissione, sostenuta dal governo danese, chiede invece che la Corte voglia dichiarare irricevibile il ricorso e, in via subordinata, che lo giudichi infondato nel merito.
Sulla ricevibilità
4. Le conclusioni dirette all' annullamento del regolamento d' applicazione, formulate dal governo spagnolo, sono fondate su precise disposizioni di tale atto, e cioè l' art. 7 ter, n. 3, secondo comma.
Per capire il sostrato del problema giuridico sollevato da tali conclusioni e che è all' origine dell' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Commissione, riteniamo utile riprodurre il testo completo dell' art. 7 ter, il quale è redatto nei seguenti termini:
"1. In applicazione dell' articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1576/89, nella presentazione di una bevanda spiritosa è possibile utilizzare una denominazione generica all' interno di un termine composto soltanto se l' alcole di tale bevanda è ottenuto esclusivamente dalla bevanda spiritosa citata nel termine composto.
2. Tuttavia, in ragione della situazione esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati per la presentazione dei liquori prodotti nella Comunità soltanto i seguenti termini composti:
prune-brandy,
orange-brandy,
apricot-brandy,
cherry-brandy,
solbaerrom, denominato anche blackcurrant rhum.
3. Per quanto riguarda l' etichettatura e la presentazione dei liquori elencati al paragrafo 2, i termini composti devono essere indicati, nell' etichetta, sulla stessa riga, in caratteri identici per tipo, dimensione e colore e la denominazione 'liquore' deve figurarvi immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle dei termini composti.
Inoltre, se l' alcole di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, sull' etichetta occorre fare riferimento alla natura dell' alcole utilizzato, nello stesso campo visivo di tali indicazioni. Tale riferimento è espresso con l' indicazione della natura dell' alcole agricolo utilizzato oppure con l' indicazione: 'alcole agricolo' preceduta, rispettivamente, dai termini 'fabbricato a partire da (...)' o 'elaborato con (...)' o 'a base di (...)' ".
Oggetto dell' art. 7 ter è quindi l' impiego delle denominazioni di bevande spiritose composte, di bevande cioè per le quali le denominazioni generiche di cui all' art. 1, n. 4, del regolamento base sono accompagnate da un altro termine. Il n. 1 di detto articolo stabilisce un principio che è solo la conseguenza logica della regola generale summenzionata del regolamento base, secondo la quale le denominazioni di cui all' art. 1, n. 4, possono essere utilizzate soltanto se la categoria di bevande spiritose di cui trattasi presenta le caratteristiche elencate nella relativa definizione. I termini composti "whisky-cola" e "gin-tonic" possono essere utilizzati soltanto se le bevande sono state prodotte nelle condizioni prescritte dalla definizione della bevanda spiritosa che è inclusa nel termine composto: rispettivamente whisky e gin. L' art. 7 ter, n. 2, enuncia alcune norme particolari per i liquori designati con termini composti, quali "orange-brandy" e "apricot-brandy". Il n. 3 prevede alcune condizioni relative all' etichettatura e alla presentazione dei liquori di cui al n. 2. Il secondo comma, ultima frase, del n. 3 contiene una disciplina particolare in materia di etichettatura per il caso in cui tali bevande siano ottenute dall' alcole agricolo.
Come abbiamo già indicato, è appunto con riferimento al n. 3, secondo comma, che il governo spagnolo chiede l' annullamento dell' atto impugnato. Esso ritiene illegittimo l' art. 7 ter in quanto ° e solo in quanto ° esso contempla la possibilità di utilizzare alcole agricolo per la produzione di una bevanda spiritosa designata con una denominazione composta contenente la denominazione brandy, vale a dire la possibilità di produrre tale bevanda a partire da una sostanza alcolica non suscettibile di essere impiegata nella produzione del brandy; simile possibilità, secondo il governo spagnolo, sarebbe dovuta unicamente al disposto del n. 3, secondo comma.
La Commissione obietta che quest' eccezione alle disposizioni generali del regolamento base, contenuta nell' art. 7 ter e che il governo spagnolo qualifica come illegittima, sarebbe già implicita nell' art. 7 ter, n. 2.
5. L' obiezione della Commissione è senz' altro giustificata. Pur riconoscendo che il testo del n. 2 avrebbe potuto guadagnare in chiarezza, è innegabile che l' interpretazione della Commissione trova conferma sia nel sistema complessivo di tale articolo sia nella dizione testuale del n. 2. Il n. 1 dell' art. 7 ter contiene la regola fondamentale, che ritroviamo espressa nella tesi del governo spagnolo, secondo la quale l' uso di una denominazione composta comprendente una delle indicazioni elencate all' art. 1, n. 4, è consentita solo se l' alcole contenuto nel prodotto in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa ivi menzionata. Il n. 2 è concepito come una deroga a questo principio. Ciò è confermato in primo luogo dall' impiego dei termini "tuttavia, (...) possono (...)" e, in secondo luogo, dal fatto che tale disposizione riguarda la "presentazione dei liquori", restando sottinteso che, in base alla definizione di liquori contenuta nell' art. 1, n. 4, lett. r), alcuni liquori possono essere ottenuti a partire da bevande spiritose diverse dal brandy. Il n. 3 non prevede, nei suoi termini, deroghe autonome alle disposizioni del regolamento base. Esso subordina a talune condizioni la possibilità di vendere i liquori di cui al n. 2, coperti dalle denominazioni ivi indicate. Siffatta interpretazione dell' art. 7 ter è peraltro corroborata dal preambolo del regolamento d' applicazione, così concepito:
"Per tener conto degli usi tradizionali radicati da tempo al momento dell' entrata in vigore del [regolamento base], è opportuno permettere di mantenere alcune denominazioni composte di liquori, anche se l' alcole non proviene affatto o non esclusivamente dalla bevanda spiritosa indicata".
La premessa da cui parte la Commissione nell' eccepire l' irricevibilità del ricorso è dunque in linea di massima corretta. Il ragionamento che chiaramente fa da sfondo alla richiesta spagnola e gli argomenti giuridici avanzati dal governo spagnolo a sostegno di quest' ultima fanno capire che lo scopo verso cui tendono le conclusioni del ricorso può essere raggiunto con l' annullamento, non dell' art. 7 ter, n. 3, secondo comma, ma del n. 2 di questo stesso articolo, il quale autorizza, per la designazione di liquori, l' impiego di termini composti contenenti la denominazione brandy, anche nel caso in cui i liquori considerati sono stati ottenuti dall' alcole etilico di origine agricola.
6. La Commissione afferma che il ricorso "è contraddittorio nei suoi elementi essenziali ° oggetto, argomenti o motivi e conclusioni ° e che, per questa ragione, esso non è conforme alle condizioni di cui agli artt. 19 dello Statuto CEE della Corte di giustizia e 38, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura della Corte", per cui deve essere dichiarato irricevibile.
7. Non si può escludere che, in taluni casi, la discordanza tra le conclusioni del ricorso e i mezzi invocati a loro sostegno sia tale da rendere inutile una decisione sul merito. Ma questo non accade nella fattispecie. Il governo spagnolo ha chiesto l' annullamento della norma impugnata, specificando i motivi delle sue conclusioni. Ciò facendo, esso è partito da un' erronea interpretazione delle norme giuridiche messe in discussione, chiedendo l' annullamento di una disposizione che alla luce della sua argomentazione appare irrilevante ai fini dell' annullamento. Il problema creato da siffatto malinteso non è però tale da rendere irricevibile il ricorso. Le condizioni stabilite dal regolamento di procedura sono, per quanto riguarda il contenuto del ricorso, rispettate. Ben diverso è il problema relativo alle conseguenze che un' eventuale discordanza fra le conclusioni e l' oggetto del ricorso può avere per quanto riguarda la decisione sul merito. Ma un problema del genere non si pone nel presente caso. Non sussiste infatti alcun dubbio in merito al vero contenuto delle conclusioni formulate dal ricorrente, secondo le quali il regolamento base non consentirebbe, per i liquori ottenuti da alcole etilico di origine agricola, l' uso di termini composti comportanti l' indicazione generica brandy. Poco importa, per la soluzione di tale problema, che il divieto sia contenuto nell' art. 7 ter, n. 2, o nell' art. 7 ter, n. 3, secondo comma. Nelle sue difese scritte ed orali, la Commissione ha mostrato di aver perfettamente compreso le ragioni e lo scopo del ricorso d' annullamento, per cui un esame del merito del ricorso non potrà in alcun modo ledere il diritto di difesa della Commissione. Niente quindi impedisce, secondo me, alla Corte di pronunciarsi sul merito del ricorso.
8. L' interpretazione erronea che sottostà alle conclusioni del ricorrente può invece rivelarsi importante nel caso che la Corte debba ritenere che la norma eccezionale dell' art. 7 ter, per il fatto stesso che introduce una deroga al regolamento base, comporta ° come sostiene il governo spagnolo ° una violazione di detto regolamento. Ciò posto è quindi inevitabile che la Corte debba affrontare il problema se, tenuto conto delle particolarità del caso, sia possibile modificare le conclusioni in modo da arrivare ad una pronuncia sul merito, constatando cioè l' illegittimità del n. 2. La Commissione fa giustamente notare che un eventuale annullamento del n. 3, secondo comma, non avrebbe alcun senso. Tale annullamento condurrebbe infatti alla situazione paradossale che una delle condizioni indispensabili per proteggere il consumatore contro ogni rischio di confusione connesso all' impiego di termini composti verrebbe meno, mentre la regola che il governo spagnolo considera illegittima non sarebbe affatto intaccata direttamente dalla sentenza. Non è però necessario affrontare una questione del genere prima di accertare se possa ritenersi fondata la tesi del governo spagnolo, secondo cui l' eccezione di cui all' art. 7 ter è illegittima perché in deroga al regolamento base.
Sul merito
9. Il governo spagnolo asserisce principalmente che l' eccezione di cui all' art. 7 ter, comportante una deroga alla disciplina generale, è illegittima perché totalmente sprovvista di sostegno giuridico nel regolamento base.
Il regolamento d' applicazione della Commissione n. 1781/91 è stato adottato in virtù dell' art. 6 del regolamento base, che prevede, tra l' altro, quanto segue:
"1. Disposizioni particolari possono disciplinare le indicazioni aggiunte alla denominazione di vendita, ovvero:
° l' uso di termini, sigle o segni,
° l' uso di termini composti comprendenti una delle definizioni generiche di cui all' articolo 1, paragrafi 2 e 4.
2. (...).
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all' articolo 15. Esse mirano in particolare ad evitare che le denominazioni di cui ai suddetti paragrafi creino confusione, tenuto conto specialmente dei prodotti esistenti al momento dell' entrata in vigore del presente regolamento".
E' senza dubbio esatto che il regolamento d' applicazione introduce un' eccezione, nel vero senso della parola, che deroga ad uno dei principi fondamentali del regolamento base, quello cioè dell' art. 5. E' quindi necessario esaminare il problema se l' art. 6 autorizzi l' adozione di disposizioni particolari contenenti siffatta deroga. La soluzione di tale problema non è evidente. Stando al modo in cui è redatto, non si può dire che l' art. 6 fornisca indicazioni sicure sull' esistenza di una simile autorizzazione. Esso prevede unicamente l' adozione eventuale di disposizioni particolari miranti a disciplinare l' uso di termini composti contenenti una delle denominazioni generiche di cui al regolamento base. Ci pare logico concludere che quest' articolo si limita a legittimare l' adozione di disposizioni complementari atte a disciplinare alcuni problemi particolari in tema di termini composti, senza introdurre deroghe al regolamento base. La possibilità di una deroga non è peraltro prevista dal preambolo del regolamento, che contempla semplicemente l' opportunità di "affidare alla Commissione l' adozione delle misure tecniche di applicazione". In tali condizioni, ci sembra quindi opportuno affrontare il problema se sia possibile dedurre in modo sufficientemente chiaro da altre disposizioni del regolamento che la Commissione può basarsi sull' art. 6 per introdurre deroghe all' art. 5 (4).
10. Tale problema deve, secondo noi, essere risolto affermativamente.
L' art. 5 del regolamento base contiene una regola generale sull' uso di denominazioni per le categorie di bevande spiritose definite all' art. 1, n. 4. Esso si apre con i seguenti termini: "Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell' art. 6". Tale riserva lascia desumere che il Consiglio intendeva senza dubbio permettere alla Commissione di prevedere, fra le disposizioni che quest' ultima avrebbe adottato in forza dell' art. 6, possibili deroghe all' art. 5. Va d' altra parte osservato al riguardo che, secondo l' art. 6, n. 3, le disposizioni complementari eventualmente adottate
"(...) mirano in particolare ad evitare che le denominazioni di cui ai suddetti paragrafi creino confusione, tenuto conto specialmente dei prodotti esistenti al momento dell' entrata in vigore del presente regolamento".
La Commissione fa notare ° giustamente, secondo me ° come detta norma dimostri, fra l' altro, che le disposizioni adottate in applicazione dell' art. 6 sono destinate anche, e forse soprattutto, a risolvere problemi inerenti ai prodotti che sono tradizionalmente venduti sotto denominazioni cui occorrerebbe rinunciare qualora fosse loro applicabile la disciplina generale del regolamento base. Scopo delle disposizioni di deroga è dunque anche quello di mantenere la possibilità di usare per taluni prodotti le loro denominazioni tradizionali, anche nel caso di denominazioni non compatibili con il sistema generale del regolamento. Le disposizioni complementari eventualmente stabilite dalla Commissione devono del resto evitare, imponendo a tal fine condizioni generali di etichettatura e di presentazione, che il consumatore sia indotto in errore dall' uso di tali denominazioni.
Le disposizioni adottate dalla Commissione in applicazione dell' art. 6, sulle quali il comitato di applicazione per le bevande spiritose ha espresso parere conforme a norma dell' art. 15 del regolamento, mi sembrano del resto realmente giustificate. Le deroghe previste riguardano un numero limitato di termini composti. Le denominazioni autorizzate sono tradizionali nel senso che che sono radicate nel tempo e ampiamente consacrate dall' uso. Tali disposizioni si applicano alle bevande spiritose che soddisfano i criteri di denominazione applicabili ai liquori e che sono tradizionalmente ottenute dall' alcole etilico di origine agricola. Richiameremo in proposito un passaggio del preambolo del regolamento d' applicazione, così redatto:
"è opportuno permettere di mantenere alcune denominazioni composte di liquori, anche se l' alcole non proviene affatto o non esclusivamente dalla bevanda spiritosa indicata".
Le condizioni stabilite dall' art. 7 ter, n. 3, in materia di etichettatura e di presentazione evitano che i consumatori siano indotti in errore nel caso in cui sia usata una denominazione composta.
Inoltre, la fondatezza di quest' interpretazione dell' art. 6 è confermata dalle informazioni fornite dal governo danese sui negoziati che hanno avuto luogo in seno al Consiglio prima dell' adozione di detto articolo. Le osservazioni presentate dal governo danese figurano nell' ultimo paragrafo della relazione d' udienza e non sono state contraddette dal governo spagnolo durante la fase orale del procedimento.
11. Il governo spagnolo non si limita a sostenere che il regolamento d' applicazione è illegittimo in quanto contiene una disposizione che deroga alla regola generale di cui all' art. 5 del regolamento base. Esso ritiene altresì che il regolamento sia illegittimo perché contrario all' art. 9 del regolamento base. Il n. 1 di quest' articolo dispone che un certo numero di bevande spiritose, ivi elencate, fra le quali il rum e il brandy,
"qualora siano state addizionate di alcole etilico di origine agricola, non possono recare, nella loro presentazione ° sotto alcuna forma ° il termine generico riservato alle bevande suindicate".
Secondo il governo spagnolo, la predetta disposizione conterrebbe quindi, fra l' altro, il divieto assoluto di produrre una bevanda recante la denominazione "brandy" mediante addizione di alcole etilico di origine agricola.
Come obietta la Commissione, tale argomento può essere respinto per diversi motivi. La disposizione in parola si limita, in linea di massima, a precisare quello che, già in partenza, può essere desunto da altre disposizioni del regolamento. Le categorie di bevande spiritose contemplate dall' art. 9, n. 1, sono tutte quelle che, stando alla definizione di cui all' art. 1, n. 4, sono ottenute da bevande spiritose diverse dall' alcole etilico di origine agricola. Per questo motivo, sarebbe anzitutto contrario all' art. 5 il fatto che le bevande spiritose elencate all' art. 9 possano recare la denominazione corrispondente alla loro definizione, anche se sono prodotte mediante addizione di alcole etilico di origine agricola. E' impossibile, in questo contesto, presumere che l' art. 9 restringa la facoltà prevista dall' art. 6 di introdurre deroghe al divieto generale dell' art. 5. Per di più, la deroga introdotta dal regolamento d' applicazione alla disciplina generale del regolamento base riguarda i liquori, cioè i prodotti che presentano i requisiti all' uopo richiesti dall' art. 1, n. 4, lett. r). La deroga contenuta nel regolamento d' applicazione vale per i prodotti che, vista la loro stessa definizione, possono essere ottenuti dall' alcole etilico di origine agricola e non riguarda quindi i prodotti di cui all' art. 9. Per tutti questi motivi, non riteniamo che tale articolo sia rilevante per la verifica in merito alla legittimità del regolamento d' applicazione.
12. Il governo spagnolo ha sollevato altri tre mezzi.
In primo luogo, esso sostiene che la deroga, oggetto della controversia, non è sufficientemente motivata e non soddisfa quindi le condizioni richieste dall' art. 190 del Trattato CEE.
Per il fatto di essere rappresentato nel comitato di applicazione per le bevande spiritose, il governo spagnolo non poteva ignorare le ragioni per le quali il regolamento è stato adottato e non può pertanto validamente eccepire che il preambolo del regolamento non fornisce sufficienti motivi. Il preambolo del regolamento accenna espressamente alla necessità di deroghe atte a tener conto degli usi tradizionali radicati nel tempo al momento dell' entrata in vigore del regolamento base e alla necessità di disposizioni particolari in materia di etichettatura e di presentazione, onde evitare qualsiasi rischio di confusione con altre bevande spiritose (5).
Quest' accenno dimostra che il regolamento è sufficientemente motivato, nel senso che permette agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento e alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità (6).
13. In secondo luogo, il governo spagnolo sostiene che, anziché proteggere i consumatori, il regolamento d' applicazione è lesivo dei loro interessi, ed aggiunge che le disposizioni di detto regolamento rendono inapplicabile l' art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 79/112/CEE (7), secondo la quale l' etichettatura non deve essere tale da indurre l' acquirente in errore.
E' secondo me evidente che le prescrizioni in materia di presentazione e di etichettatura, quali definite all' art. 7 ter, n. 3, del regolamento d' applicazione, costituiscono un mezzo appropriato per evitare che il consumatore sia indotto in errore. Siamo inoltre del parere che il regolamento d' applicazione abbia inteso permettere che siano adottate norme complementari del genere, atte a garantire un' informazione altrettanto efficace dei consumatori quanto quella che possiamo pretendere grazie alla direttiva del Consiglio 79/112/CEE.
14. In terzo luogo, il governo spagnolo sostiene che la deroga di cui trattasi infrange il principio della parità di trattamento, che è un principio generale dell' ordinamento comunitario, in quanto comporterebbe una triplice discriminazione a danno dei produttori di brandy. Anzitutto, in quanto il regolamento d' applicazione ammette che si possa usare la denominazione "brandy" nella presentazione di una bevanda spiritosa ottenuta da un altro alcole, mentre le altre bevande spiritose composte devono sottostare alla disciplina generale del regolamento base. Inoltre, in quanto tale deroga pregiudica la rinomanza del brandy mentre protegge quella delle altre bevande spiritose, dato che l' uso delle denominazioni generiche viene escluso per le bevande spiritose alle quali sia stato addizionato alcole etilico di origine agricola. In tal modo, siffatta deroga favorisce i produttori di alcole etilico di origine agricola a scapito dei produttori di altre categorie di bevande spiritose. Infine, in quanto i produttori di apricot-brandy "genuino" ° cioè di apricot-brandy a base di brandy ° vengono a trovarsi in una situazione meno favorevole, sotto il profilo della concorrenza, di quella in cui si trovano i produttori che possono fabbricare apricot-brandy a partire dall' alcole etilico di origine agricola.
Anche questo mezzo va respinto. La deroga controversa non è incompatibile con il principio della parità di trattamento. Il governo spagnolo non ha dimostrato che essa comporti un trattamento diverso di identiche situazioni. I prodotti di cui all' art. 7 ter sono quelli che, secondo le informazioni disponibili, richiedono oggettivamente, a causa dei metodi di produzione tradizionali e della loro denominazione tradizionale, l' adozione di disposizioni particolari sull' uso di termini composti esistenti.
15. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il Regno di Spagna alle spese, mentre il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
(*) Lingua originale: il danese.
( 1) ° GU L 160, pag. 1.
( 2) ° V. secondo considerando del preambolo del regolamento.
( 3) ° Tale regolamento modifica il regolamento (CEE) n. 1014/90, recante modalità d' applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose (GU L 160, pag. 5), rettificato nella GU 1992, L 291, pag. 22.
( 4) ° V. sentenza della Corte 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania (Racc. pag. 2749, punti 11-13 della motivazione).
( 5) ° Il preambolo contiene il seguente considerando :
Per tener conto degli usi tradizionali radicati da tempo al momento dell' entrata in vigore del [regolamento base], è opportuno permettere di mantenere alcune denominazioni composte di liquori, anche se l' alcole non proviene affatto o non esclusivamente dalla bevanda spiritosa indicata; (...) è indispensabile precisare le condizioni di designazione di tali liquori per evitare qualsiasi rischio di confusione con bevande spiritose definite all' articolo 1, paragrafo 4 del [regolamento base] .
( 6) ° V. sentenza 7 aprile 1992, causa C-358/90, Compagnia italiana alcool/Commissione (Racc. pag. I-2457, punto 40 della motivazione).
( 7) ° Direttiva relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l' etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU L 1979, L 33, pag. 1).
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