CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
WALTER VAN GERVEN
presentate il 26 novembre 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
Nel presente procedimento, la Quattordicesima Sezione del Landessozialgericht della Baviera (in prosieguo: il «giudice nazionale») sottopone alla Corte due questioni pregiudiziali relative al metodo di calcolo delle prestazioni per orfani previste dal regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 1 ).
L'art. 78, n. 2, lett. b), punto i), di questo regolamento prevede che le prestazioni per l'orfano di un lavoratore dipendente o autonomo defunto che è stato assoggettato alle normative di diversi Stati membri sono concesse
«(...) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato (...)».
Per l'applicazione di tale articolo, l'art. 78, n. 1, definisce il termine «prestazione» nel modo seguente:
«(...) gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o rendite per orfani, eccettuate le rendite per orfani concesse in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».
Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (denominata «giurisprudenza Gravina»), recentemente confermata nella sentenza Doriguzzi-Zordanin, la prestazione per orfani a titolo delle disposizioni soprammenzionate dev'essere calcolata in modo tale che:
«(...) quando l'importo delle prestazioni effettivamente percepite nello Stato membro di residenza è inferiore a quello delle prestazioni previste dalla sola normativa di un altro Stato membro, un orfano ha diritto, a carico dell'ente competente di quest'ultimo Stato, ad un complemento di prestazioni pari alla differenza tra i due importi» ( 2 ).
Questo complemento Gravina è basato su uno dei principi fondamentali del regolamento n. 1408/71, cioè il principio secondo cui occorre garantire ai lavoratori che si spostano nell'ambito della Comunità tutte le prestazioni maturate nei vari Stati membri fino a concorrenza dell'importo più elevato ( 3 ).
Antecedenti delle questioni pregiudiziali
2.
Per ben comprendere le questioni poste, occorre allargare brevemente il nostro esame alla normativa italiana pertinente e ai fatti della causa principale. Ai sensi dell'art. 22 della legge italiana 21 luglio 1965, n. 903, l'orfano di un lavoratore defunto ha diritto ad una pensione pari al 20% della rendita alla quale il defunto avrebbe potuto aver diritto il giorno del suo decesso. Il coniuge superstite di un lavoratore defunto ha diritto ad una rendita di reversibilità, il cui importo è pari al 60% della rendita dell'assicurato defunto. Tuttavia, tale rendita di reversibilità non può essere inferiore ad un minimo fissato dalla normativa italiana. Quando il figlio orfano vive con il coniuge superstite, la pensione per orfano e la rendita di reversibilità (eventualmente maggiorata per portarla al minimo soprammenzionato) sono versate simultaneamente al coniuge superstite; in prosieguo, designerò questa prestazione globale col termine di «rendita di reversibilità globale».
Occorre ancora far presente che, in base alla normativa italiana, chiunque abbia un figlio a carico, sia esso o meno un orfano, beneficia di un «complemento familiare» (assegno familiare) fino al giorno in cui il figlio raggiunge l'età di 18 anni.
3.
Miriam Gobbis, ricorrente nella causa principale, è nata a Lüdenscheid nell'agosto 1969. Ella è la figlia di un lavoratore dipendente, deceduto nel novembre 1984, che aveva compiuto periodi assicurativi in Italia ed in Germania. Finché la signorina Gobbis ha risieduto in Germania, la Landesversicherungsanstalt Schwaben (in prosieguo: la «LVA»), ente previdenziale convenuto nella causa principale, le ha concesso una pensione di orfano. Al suo ritorno in Italia, la LVA le ha sospeso il versamento di tale pensione di orfano, a decorrere dal 1o aprile 1985, poiché il versamento di prestazioni per orfani incombeva ormai alle autorità italiane. Contemporaneamente la LVA si è dichiarata pronta a versare la differenza tra le prestazioni per orfani versate a titolo della normativa tedesca e quelle che la signorina Gobbis riscuoteva effettivamente in applicazione della normativa italiana.
L'ente assicuratore italiano (l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in prosieguo: l'«INPS») ha concesso alla madre della signorina Gobbis una rendita globale di reversibilità che comprendeva anche le prestazioni dovute alla signorina Gobbis nonché il complemento familiare soprammenzionato. Tuttavia, dato che la rendita di reversibilità, anche comprendendo la pensione di orfano, non raggiungeva il minimo legale, la rendita di reversibilità globale concessa alla madre della signorina Gobbis è stata maggiorata per portarla all'importo della pensione minima legale. Dopo che la signorina Gobbis ha raggiunto l'età di 18 anni, il complemento familiare è stato soppresso; tuttavia, l'importo della rendita globale di reversibilità è rimasto immutato, dato che sua madre continuava ad avere diritto alla pensione minima legale.
Con decisione 12 settembre 1989 la LVA ha concesso alla signorina Gobbis un importo che corrispondeva alla differenza tra la pensione di orfano calcolata esclusivamente a titolo del diritto tedesco e le prestazioni per orfano che, secondo i suoi calcoli, erano dovute dall'istituto assicurativo italiano. Secondo la LVA queste ultime prestazioni sono pari alla somma del complemento familiare e del 25% della rendita di reversibilità globale mensile concessa alla madre della signorina Gobbis. La LVA perveniva a quest'ultima percentuale applicando alla rendita di reversibilità globale, anche quando essa è maggiorata per raggiungere la pensione minima legale, il rapporto (da 1 a 4) che esiste, nell'ambito della rendita globale di reversibilità, tra la parte destinata al coniuge superstite (come ho segnalato, 60% della pensione alla quale il defunto aveva diritto) e quella destinata all'orfano (20% della pensione del defunto).
Dinanzi al giudice nazionale, la signorina Gobbis ha contestato la presa in conto del complemento familiare ai fini del calcolo delle prestazioni per orfani a titolo della normativa italiana. Essa non ha formulato alcuna critica nei confronti del fatto che il calcolo fosse stato effettuato prendendo in considerazione la maggiorazione intervenuta a titolo della pensione legale minima. Per quanto riguarda quest'ultima, il giudice nazionale non si sente legato dalla tesi (allora) adottata dalla signorina Gobbis, dato che la normativa tedesca gli consente di accogliere la domanda della signorina Gobbis basandosi su un altro fondamento giuridico.
4.
Ritenendo che nella fattispecie sorgono problemi d'interpretazione di diritto comunitario, il giudice nazionale sottopone alla Corte le seguenti questioni:
«Se il diritto comunitario debba essere interpretato nel senso che l'ente previdenziale tedesco, al momento della concessione della differenza tra l'importo della pensione di orfano ai sensi della normativa italiana e quello della pensione di orfano ai sensi della normativa tedesca,
a)
debba imputare la quota orfano dell'importo complessivo della pensione italiana per i superstiti anche nel caso in cui alla vedova e all'orfano venga concessa una pensione minima per i superstiti che verrebbe corrisposta ugualmente alla sola vedova, senza tener conto dell'orfano. In caso affermativo, se l'importo che supera la pensione minima risultante dall'importo (complessivo) della pensione per i superstiti debba essere preso in considerazione anche ai fini della quota orfano della pensione e, eventualmente, in quale misura.
b)
debba prendere in considerazione le aggiunte per carichi di famiglia (assegno familiare) erogate a norma del diritto italiano».
Presa in considerazione di un «complemento familiare» concesso in base al diritto dello Stato membro di residenza
5.
Affronterò innanzitutto la seconda questione posta dal giudice nazionale dato che, a mio parere, tale questione trova una soluzione nella recente sentenza Doriguzzi-Zordanin, soprammenzionata, la quale, a sua volta, contiene elementi interessanti per risolvere la prima questione. Nella sentenza Doriguzzi-Zordanin, lo stesso giudice di rinvio della presente causa (ma la Undicesima Sezione) aveva posto alla Corte, tra l'altro, la questione se i complementi familiari concessi dall'INPS potessero essere imputati nel calcolo del complemento Gravina. Nella sua sentenza la Corte ha fatto riferimento alla sua giurisprudenza della sentenza Gravina, soprammenzionata (v. paragrafo 1), ma ha aggiunto che ad un orfano di un lavoratore migrante
«(...) non gli si possono concedere più diritti di quelli ai quali potrebbe pretendere in forza della normativa di quest'altro Stato membro, se risiedesse sul suo territorio. Un tale risultato può essere raggiunto solo se l'ente di quest'ultimo Stato membro può imputare sulle prestazioni che esso deve fornire tutte le prestazioni che sono versate nello Stato membro di residenza per il mantenimento dell'orfano, prescindendo dalla loro natura o dalla loro denominazione» ( 4 ).
Successivamente la Corte ha preso in considerazione il fatto che i regimi nazionali di prestazioni per orfani differiscono notevolmente. Al fine di evitare differenze arbitrarie a seconda dei regimi nazionali vigenti, la Corte ha ritenuto che la nozione di prestazione per gli orfani, che figura all'art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71, doveva essere interpretata nel senso che:
«(...) essa riguarda qualsiasi prestazione destinata, in base al regime nazionale vigente, al mantenimento degli orfani, indipendentemente per il resto dalla sua natura e dalla sua denominazione» ( 5 ).
Di conseguenza, conclude la Corte, l'importo del complemento Gravina dev'essere determinato
«(...) comparando l'insieme delle prestazioni destinate al mantenimento dell'orfano di cui trattasi, effettivamente fornite nello Stato membro di residenza, con l'insieme delle prestazioni destinate al mantenimento di quest'ultimo orfano alle quali egli avrebbe diritto se risiedesse nell'altro Stato membro» ( 6 ).
6.
Tutte le prestazioni che sono già state effettivamente fornite nello Stato membro di residenza — nella fattispecie l'Italia — per il mantenimento dell'orfano, indipendentemente dalla natura e dalla denominazione e indipendentemente dall'ente competente, devono quindi essere prese in considerazione ai fini del calcolo del complemento Gravina. Questo calcolo deve tuttavia prendere anche in considerazione tutte le prestazioni che, nell'altro Stato membro — nella fattispecie la Repubblica federale di Germania — riguardano il mantenimento dell'orfano e alle quali quest'ultimo avrebbe diritto se risiedesse in quest'ultimo Stato membro.
Il semplice fatto che il complemento familiare concesso a titolo della normativa italiana, come fa osservare il giudice nazionale, costituisce una prestazione concessa in generale per i figli, senza tener conto del se si tratti o meno di orfani, non è sufficiente per escludere tale prestazione dal calcolo del complemento Gravina: una tale esclusione ritiene che questo complemento familiare non possa essere qualificato come prestazione ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 1408/71, e che non sia effettivamente fornito per il mantenimento dell'orfano. Tuttavia l'art. 78 comprende esplicitamente gli «assegni familiari» (v. paragrafo 1), espressione che l'art. 1, lett. u), punto ii), del regolamento, definisce come «le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari» ( 7 ). Dal momento che non è contestato il fatto che l'assegno familiare italiano risponde alle caratteristiche di questa definizione (v. paragrafo 2) ( 8 ), non vedo il motivo per cui non si tiene conto dell'importo effettivamente versato di tale assegno nel calcolo del complemento Gravina, conformemente alla giurisprudenza della Corte nella sentenza Doriguzzi-Zordanin soprammenzionata.
La presa in considerazione di una «parte relativa agli orfani» in una rendita di reversibilità fornita al coniuge superstite
7.
La soluzione della prima questione posta dal giudice nazionale è meno evidente. Tale questione si articola in due sottoquestioni. Con la prima sottoquestione il giudice nazionale chiede se, nel calcolo del complemento Gravina, l'ente assicurativo tedesco debba, anche in tale caso, tener conto della parte relativa all'orfano della rendita globale di reversibilità italiana, qualora la vedova e l'orfano beneficiano simultaneamente di una rendita di reversibilità il cui importo è maggiorato per portarlo al livello della pensione minima, che è anch'essa dovuta alla sola vedova, senza prendere in considerazione l'orfano. Con la seconda sottoquestione il giudice nazionale chiede se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, il calcolo del complemento Gravina, per quanto riguarda la parte relativa agli orfani, debba tener conto anche della maggiorazione contenuta nella rendita globale di reversibilità per portarla al livello della rendita minima e eventualmente in quale proporzione.
8.
Per quanto riguarda la prima sottoquestione, all'epoca della decisione della LVA, la signorina Gobbis non formulava alcuna obiezione nei confronti del calcolo che teneva conto della pensione minima legale. Tuttavia, all'ora attuale, essa sostiene che la pensione minima dovuta a titolo della normativa italiana non costituisce né in tutto né in parte una «prestazione per orfani» ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 1408/71. Secondo la signorina Gobbis, tale pensione è una prestazione ai sensi dell'art. 50 del regolamento ( 9 ) e pertanto, a titolo dell'art. 44, n. 3, del regolamento ( 10 ), la presa in considerazione di una parte relativa agli orfani in tale pensione per il calcolo del complemento Gravina non è assolutamente autorizzata.
Unitamente alla LVA, ai governi italiano, tedesco e portoghese nonché alla Commissione ritengo che non si possa accogliere la premessa di questo ragionamento. Condivido il punto di vista che essi sostengono, secondo cui una parte della rendita di reversibilità globale dev'essere considerata come prestazione per orfani. Infatti, è evidente che, in virtù della normativa italiana, una parte ben determinata di questa rendita di reversibilità globale — cioè un quarto, così come ciò risulta da quanto precede (paragrafo 2) — costituisce effettivamente una pensione di orfano. Va da sé che una fedele applicazione della giurisprudenza Gravina, così come è stata precisata nella sentenza Doriguzzi-Zordanin (v. sopra, paragrafo 5) porta a ritenere questa parte della rendita di reversibilità globale, ai fini del calcolo del complemento Gravina, come una prestazione per orfano.
9.
Per contro, per quanto riguarda la circostanza speciale sollevata nella seconda sottoquestione, non posso essere d'accordo con il punto di vista sostenuto dal governo tedesco e, per contro, mi ricollego al punto di vista espresso dalle altre autorità menzionate. Ritengo infatti che la maggiorazione che tende ad aumentare la rendita di reversibilità globale per portarla al livello della pensione minima prevista dalla normativa italiana non può affatto essere considerata come una prestazione per orfano ai sensi dell'art. 78. Nella fattispecie, come sottolinea il governo italiano, si tratta di una forma di assistenza sociale che è concessa indipendentemente dal se il coniuge superstite abbia uno o più figli a carico. Pertanto, in quanto tale, questa maggiorazione non è, nella terminologia della sentenza Doriguzzi-Zordanin, una «prestazione destinata, in base al regime nazionale vigente, al mantenimento degli orfani». È manifestamente anche la constatazione alla quale le autorità tedesche ed italiane sono pervenute in occasione dei loro colloqui a Roma nel novembre 1988 ( 11 ).
Di conseguenza, ne conclude che, in un caso quale quello di specie, ai fini del calcolo del complemento Gravina, occorre tener conto della parte della rendita di reversibilità globale che rappresenta la pensione di orfano, cioè 25% della rendita di reversibilità globale — cioè 20% della pensione alla quale il defunto avrebbe diritto il giorno del suo decesso — prima che questa rendita di reversibilità globale sia maggiorata per essere portata al livello della pensione minima prevista dalla normativa italiana.
Conclusione
10.
Propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni poste dal giudice nazionale:
«1)
Ai fini del calcolo di un complemento di prestazioni — dovuto a titolo dell'art. 78, n. 2, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, qualora l'importo delle prestazioni di cui all'art. 78, n. 1, di detto regolamento, che è effettivamente percepito nello Stato membro di residenza, sia inferiore a quello delle prestazioni alle quali l'orfano può aver diritto secondo la normativa di un altro Stato membro —, occorre tener conto della parte della rendita globale di reversibilità fornita al coniuge superstite che, in base alla normativa dello Stato membro di residenza, è destinata all'orfano. L'importo di cui tale rendita di reversibilità è maggiorato, a titolo della normativa dello Stato membro di residenza, per essere portato al livello della pensione minima legale vigente in tale Stato, non entra tuttavia nel conto ai fini di tale calcolo, quantomeno laddove detta maggiorazione è operata indipendentemente dal se il coniuge superstite abbia uno o più figli a carico.
2)
Per il calcolo del complemento di prestazione soprammenzionato, tutte le prestazioni che sono già state effettivamente fornite nello Stato membro di residenza per il mantenimento dell'orfano, indipendentemente dallo loro natura, dalla denominazione e dall'istituzione competente, devono entrare in conto laddove si tratti di prestazioni ai sensi dell'art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71».
( *1 ) Lingua originale: l'olandese.
( 1 ) Regolamento del Consiglio 11 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari clic si spostano all'interno della Comunità, nella versione di cui all'allegato I del regolamento (CEE) dei Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
( 2 ) Sentenza 19 marzo 1992 (causa C-188/90, Race. pag. I-2039, punto 14 della motivazione); questa giurisprudenza risale alla sentenza della Corte 9 luglio 1980 (causa 807/79, Gravina, Racc. pag. 2205, punto 8 della motivazione).
( 3 ) Sentenza Gravina, soprammenzionata, punto 7 della motivazione, in fine.
( 4 ) Sentenza Doriguzzi-Zordanin, punto 15 della motivazione.
( 5 ) Sentenza Doriguzzi-Zordanin, punto 16 della motivazione.
( 6 ) Sentenza Doriguzzi-Zordanin, punto 17 della motivazione; v. anche le mie conclusioni in tale causa, paragrafo 8.
( 7 ) Non vedo motivi per dubitare del fatto che la definizione di «assegni familiari» data all'art. 1, lett. u), punto ii), del regolamento n. 1408/71 — che, secondo l'art. 1, vale «ai fini dell'applicazione del presente regolamento» — si applica anche all'art. 78. Per quanto riguarda l'impiego analogo dell'espressione «assegni familiari» all'art. 77 (concernente prestazioni per figli a carico di titolari di una pensione o di una rendita di vecchiaia), nella sentenza Lenoir, la Corte ha del resto dichiarato che tale espressione «corrisponde alla definizione degli “assegni” familiari di cui all'art. 1 dello stesso regolamento che definisce lett. u), sub ii), gli assegni familiari utilizzando come criterio esclusivo il numero, e eventualmente l'età dei familiari» (sentenza 27 settembre 1988, causa 313/86, Racc. pag. 5391, punto 10 della motivazione).
( 8 ) Nella sentenza Doriguzzi-Zordanin, sia il Bayerische Sozialgericht, Undicesima Sezione (giudice nazionale in tale ultima causa), sia le parti nella causa principale nonché la Commissione erano d'accordo nel ritenere clic l'assegno familiare era un «assegno familiare» ai sensi della definizione soprammenzionata (v. le mie conclusioni in quest'ultima causa, paragrafo 5).
( 9 ) Tale disposizione si riferisce all'attribuzione di un complemento di una prestazione per vecchiaia o morte (pensione) quando la somma delle prestazioni, dovute a titolo delle normative dei differenti Stati membri, non raggiunge il minimo previsto dalla normativa di quello di questi Stati sul cui territorio risiede il beneficiario.
( 10 ) Secondo questa disposizione, il capitolo 3, che riguarda le prestazioni soprammenzionate per vecchiaia e morte, non riguarda né le maggiorazioni o supplementi di pensione per figli né le pensioni di orfano clic sono concesse in conformità alle disposizioni del capitolo 8 (artt. 77-79).
( 11 ) Il verbale di questa riunione è allegato alle osservazioni scritte del governo italiano. Il punto pertinente, cioè il n. 3, menziona che esiste un accordo tra le due autorità, secondo il quale i servizi dell'INPS devono menzionare separatamente, a destinazione dell'istituto di assicurazione sociale tedesco, le prestazioni a beneficio dell'orfano o del coniuge superstite, senza integrarle nella pensione minima.
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