Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. Il Tribunale di primo grado ha emesso, il 27 giugno 1991, in una causa promossa dall' impresa Stahlwerke Peine-Salzgitter AG (in prosieguo: la "Peine-Salzgitter") (1), una sentenza con la quale la Commissione è stata condannata al risarcimento di danni nei confronti di detta impresa. Nel ricorso ora in esame, la Commissione chiede alla Corte:
° di annullare la sentenza,
° di statuire direttamente nel merito, e
° di dichiarare in parte irricevibili le domande formulate in primo grado dalla Peine-Salzgitter e, per il resto, respingerle.
I problemi sollevati dalla controversia sono stati chiaramente illustrati ed esaminati in modo approfondito. Oltre alla sentenza impugnata, vi sono le ampie conclusioni presentate dal giudice Biancarelli al Tribunale di primo grado. Farò rinvio a questi documenti, come pure alla relazione d' udienza, e cercherò, per il seguito, di essere più breve possibile.
Il contesto della controversia
2. L' art. 58 del Trattato CECA stabilisce che la Commissione può istituire una disciplina di quote di produzione per i prodotti contemplati dal Trattato, se reputa che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta. All' inizio degli anni '80 la Comunità si trovava, per quanto riguarda taluni prodotti contemplati dal Trattato, in un siffatto periodo di crisi e la Commissione si vedeva perciò costretta a porre in atto, nel settore considerato, un regime di quote di produzione. Tale regime, la cui base giuridica era costituita da una serie di decisioni generali della Commissione aventi effetto per un periodo di tempo determinato, subiva, finché restava in vigore, varie modifiche e veniva a cessare il 30 giugno 1988. Esso è ben noto alla Corte, poiché ha dato luogo ad un' abbondante giurisprudenza (2).
3. Il suddetto regime era fortemente interventistico ed incideva in misura rilevante sulla libertà d' azione delle imprese. Nell' intero periodo di vigenza, le sue caratteristiche erano le seguenti:
Esso si applicava a determinati prodotti, suddivisi in varie "categorie". Ogni tre mesi, la Commissione inviava a ciascuna delle imprese interessate una decisione individuale, in cui fissava le quote di produzione assegnate all' impresa. Al tempo stesso, essa fissava la parte delle quote di produzione che poteva essere consegnata all' interno del mercato comune (cosiddette "quote di consegna"). Le quote venivano fissate in base a produzioni e quantitativi di riferimento stabiliti all' atto dell' istituzione del regime, e previa applicazione, a tali produzioni e quantitativi di riferimento, di tassi di riduzione fissati trimestralmente.
La fissazione delle quote di consegna e il loro rapporto con le quote di produzione costituiscono il problema centrale della presente causa. Il motivo per cui venivano istituite, in particolare, le quote "di consegna" è spiegato, nel preambolo della prima decisione generale, nel seguente modo:
"Benché l' articolo 58 [del Trattato CECA] preveda esplicitamente soltanto quote di produzione, suo obiettivo essenziale è quello si ristabilire un equilibrio tra l' offerta e la domanda sul mercato. Tale obiettivo verrebbe compromesso se, pur rispettando le quote di produzione, alcune imprese consegnassero quantità relativamente più importanti sul mercato comune rispetto a quelle consegnate nel periodo compreso tra il luglio 1977 ed il giugno 1980, periodo che è servito di base per il calcolo delle quote di produzione" (3).
Il rapporto tra la quota di produzione ° cosiddetta "quota P" ° e la quota di consegna ° cosiddetta "quota I" ° aveva essenziale importanza per le imprese, poiché la parte della produzione di queste ultime che non veniva smerciata nel mercato comune, ove i prezzi erano relativamente attrattivi, doveva necessariamente essere smerciata sui mercati dei paesi terzi, ove i prezzi erano più bassi.
4. Nella presente causa, è incontestato che la Peine-Salzgitter rientra fra le imprese del settore, del resto non molto numerose, per le quali il rapporto I:P era decisamente sfavorevole, sia in assoluto sia rispetto alla media comunitaria, per varie categorie di prodotti. E' inoltre incontestato che modifiche delle correnti di scambio e del rapporto fra i prezzi vigenti nel mercato comune ed i prezzi vigenti sui mercati dei paesi terzi negli anni successivi all' istituzione del regime delle quote comportavano particolari difficoltà per le imprese con uno sfavorevole rapporto I:P.
5. Le decisioni generali della Commissione contenevano, tuttavia, una clausola d' equità in forza della quale era possibile, in determinate circostanze, attenuare gli effetti delle altre disposizioni delle decisioni stesse. Durante il periodo considerato nella fattispecie, l' applicazione della clausola ° art. 14 della decisione n. 234/84 ° era subordinata alla condizione che la discplina delle quote avesse creato, a causa dell' elevato tasso di riduzione di una data categoria di prodotti fissato per un dato trimestre, difficoltà eccezionali ad un' impresa che durante i dodici mesi del trimestre in questione non avesse ricevuto aiuti autorizzati dalla Commissione per coprire perdite di gestione.
La Commissione applicava la suddetta disposizione, per gli ultimi tre trimestri del 1984, nei confronti della Peine-Salzgitter. Avendo constatato che, nel caso di quest' ultima, il rapporto I:P per i prodotti della categoria III era sceso dal 52 al 44% e che tale percentuale era inferiore del 20% alla media comunitaria, essa concludeva che ciò aveva causato difficoltà eccezionali all' impresa, alla quale assegnava, perciò, quote supplementari per i prodotti della categoria III.
La Commissione respingeva invece analoghe domande nel 1985, adducendo il motivo che, contrariamente a quanto richiesto dall' art. 14, l' impresa aveva ricevuto aiuti dalle autorità tedesche e che, dal quarto trimestre 1984, i suoi risultati di gestione erano stati in complesso positivi, cosicché non sussistevano più "difficoltà eccezionali" ai sensi dell' art. 14. Con sentenza emessa il 14 luglio 1988 nella causa 103/85 (in prosieguo: "prima sentenza della Corte 14 luglio 1988") (4), la Corte annullava la decisione individuale della Commissione in cui si rifiutava l' adeguamento delle quote della Peine-Salzgitter per i prodotti della categoria III e per il primo trimestre 1985. Essa riteneva che l' aiuto ricevuto dalla Peine-Salzgitter non era un aiuto ai sensi dell' art. 14 e che, per accertare se esistessero "difficoltà eccezionali", si doveva tener conto soltanto della situazione della categoria di prodotti considerata.
6. La Commissione aveva più volte indicato che era necessario procedere a taluni adeguamenti delle produzioni e quantità di riferimento e, quindi, anche del rapporto I:P. Questa opinione veniva fra l' altro espressa nella comunicazione rivolta dalla Commissione al Consiglio il 25 settembre 1985 e relativa alla proroga della disciplina delle quote di produzione dopo il 31 dicembre 1985 (5). Nel punto VII di tale comunicazione, la Commissione esponeva quanto segue:
"Risulta infatti indispensabile modificare i riferimenti la cui base è stata immutata dopo l' instaurazione della disciplina di quota e che erano basati su produzioni ancora precedenti.
Durante gli ultimi anni, si è registrata una rivoluzione della struttura delle imprese [e del] mercato (interno ed esterno) tale da far sì che i riferimenti non siano più considerati adatti alla realtà della produzione, malgrado gli adattamenti e gli scambi che [hanno] potuto verificarsi conformemente alla decisione in vigore.
(...).
Dato che successivamente all' instaurazione della disciplina di quote si è registrata una profonda modifica nelle correnti di scambio siderurgiche tra la Comunità e il resto del mercato, è opportuno d' altronde riesaminare la situazione delle imprese il cui rapporto tra la parte delle quote di produzione destinate ad essere fornite sul mercato comune e le quote di produzione è, per l' insieme dei prodotti del sistema, assai inferiore alla media comunitaria. Tali situazioni storiche non sono più adatte all' obiettivo della politica siderurgica comunitaria e la Commissione intende riportare per la produzione dell' impresa il rapporto citato precedentemente ad un valore che non sia inferiore di 10 punti, in percentuale, alla media comunitaria, qualora ciò non fosse precedentemente già realizzato" (il corsivo è mio).
Il Consiglio, tuttavia, non approvava la modifica del rapporto I:P auspicata dalla Commissione. Questa adottava poi una decisione generale che prorogava la disciplina delle quote di produzione per gli anni 1986 e 1987 (6), ma che non contemplava l' adeguamento del rapporto I:P proposto dalla Commissione al Consiglio.
7. La Peine-Salzgitter proponeva ricorso contro la Commissione, chiedendo l' annullamento dell' art. 5 della decisione generale rilevante ° cioè della disposizione che conteneva le norme generali per la fissazione delle quote di produzione e di consegna °, nonché delle decisioni individuali della Commissione relative ai primi due trimestri del 1986, che fissavano le quote di consegna dell' impresa per i prodotti delle categorie Ia, Ib, Ic e III. Con sentenza 14 luglio 1988 (in prosieguo: "seconda sentenza della Corte 14 luglio 1988") (7), la Corte accoglieva il ricorso della Salzgitter. Essa sottolineava che il rapporto I:P per i prodotti delle categorie considerate era particolarmente sfavorevole nel caso della Peine-Salzgitter, ed annullava l' art. 5 della decisione generale della Commissione nella parte in cui non consentiva di determinare le quote di consegna in un modo che la Commissione riteneva equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quota di produzione e la quota di consegna era notevolmente inferiore alla media comunitaria. Contemporaneamente, la Corte annullava le decisioni individuali che la Commissione aveva adottato nei confronti della Peine-Salzgitter nella parte in cui fissavano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III e per i primi due trimestri del 1986 (8).
8. Spettava poi alla Commissione, a norma dell' art. 34 del Trattao CECA, adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle due sentenze di annullamento. Nel momento in cui queste erano state emesse, il regime delle quote era appena scaduto. La Commissione non aveva quindi la possibilità di eseguire le sentenze nel modo in cui, secondo quanto accertato, lo avrebbe fatto in casi analoghi, cioè assegnando quote più elevate alla Peine-Salzgitter (9). Quest' ultima pretendeva perciò un indennizzo da parte della Commissione. Poiché le parti non riuscivano a mettersi d' accordo al riguardo, l' impresa proponeva l' attuale ricorso per risarcimento.
9. La Peine-Salzgitter faceva valere che la Commissione, dal 1 gennaio 1985 al 30 giugno 1988 ° cioè complessivamente in 14 trimestri °, aveva adottato decisioni illegittime e si era resa in tal modo responsabile di danni nei suoi confronti. La definitiva pretesa di risarcimento ammonta ad oltre 77 milioni di DM, più gli interessi. Il danno consisterebbe nella differenza fra gli introiti che l' impresa avrebbe potuto realizzare se la Commissione le avesse attribuito una quota di consegna superiore per il mercato della Comunità e gli introiti che ha effettivamente realizzato essendo costretta a vendere a basso prezzo in paesi terzi.
10. Nella sentenza 27 giugno 1991, il Tribunale di primo grado dichiarava fra l' altro
° che le suddette decisioni individuali erano viziate da un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità,
° che la Peine-Salzgitter aveva subito un danno diretto e particolare per effetto di tali decisioni,
° che la richiesta di versamento della somma di 77 603 528 DM, maggiorata dagli interessi, era respinta in quanto prematura, e
° che il caso era rinviato alla Commissione, la quale era tenuta ad adottare i provvedimenti idonei a riparare integralmente il danno subito dalla Peine-Salzgitter.
Sulla ricevibilità
11. Il ricorso della Peine-Salzgitter era basato in via principale sull' art. 34 e, in subordine, sull' art. 40 del Trattato CECA. L' art. 34 stabilisce quanto segue:
"In caso d' annullamento, la Corte rinvia la questione all' Alta Autorità. Questa deve prendere i provvedimenti che l' esecuzione della decisione d' annullamento importa. In caso di danno diretto e particolare subito da un' impresa o da un gruppo d' imprese per effetto d' una decisione o d' una raccomandazione riconosciuta dalla Corte viziata da un errore tale da impegnare la responsabilità della Comunità, l' Alta Autorità ha l' obbligo di prendere, usando dei poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente trattato, i provvedimenti atti ad assicurare un equo risarcimento del danno direttamente causato dalla decisione o dalla raccomandazione annullate e di concedere, per quanto necessario, una giusta indennità.
Se l' Alta Autorità si astiene dal prendere entro un termine ragionevole i provvedimenti che l' esecuzione d' una decisione d' annullamento importa, è ammesso ricorso per risarcimento avanti alla Corte".
L' art. 40, primo comma, dispone che:
"Con riserva delle disposizioni dell' articolo 34, capoverso 1, la Corte è competente a concedere, a richiesta della parte lesa, un risarcimento pecuniario a carico della Comunità, in caso di danno causato nell' esecuzione del presente trattato da un errore di servizio della Comunità".
12. Nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, la Commissione ha chiesto che la domanda di risarcimento della Peine-Salzgitter venisse in parte dichiarata irricevibile.
In primo luogo, essa sosteneva che il Tribunale poteva pronunciarsi solo sulla questione dell' esistenza di un comportamento della Commissione tale da far sorgere la responsabilità, ma non su quella dell' entità di un eventuale risarcimento. L' eccezione d' irricevibilità veniva accolta, su questo punto, dal Tribunale di primo grado e questa parte della sentenza del Tribunale non viene impugnata nel presente procedimento.
In secondo luogo, la Commissione faceva valere che le condizioni alle quali l' art. 34 subordina la proposizione di un ricorso per danni non erano soddisfatte nel caso delle decisioni individuali che non erano state annullate dalla Corte, cioè le decisioni individuali relative agli ultimi tre trimestri del 1985, nonché quelle relative agli ultimi due trimestri del 1986, a tutti i trimestri del 1987 e ai primi due trimestri del 1988. La Commissione deduceva che l' art. 34 esige espressamente che le decisioni controverse siano state previamente annullate. Essa sosteneva inoltre che la Peine-Salzgitter non poteva nemmeno richiamarsi all' art. 40, il quale dispone espressamente che esso si applica "con riserva delle disposizioni dell' art. 34, capoverso 1"; perciò, secondo la Commissione, le imprese che pretendano il risarcimento facendo valere l' illegittimità di una decisione della Commissione possono farlo solo in base all' art. 34.
13. Il giudice Biancarelli ha trattato molto ampiamente tale questione nelle sue conclusioni. In sostanza, egli è del parere che l' art. 34 non possa servire da base per azioni di danni relative a decisioni che non sono state annullate. Per contro, egli ritiene che l' art. 40 possa costituire la base per azioni di danni, anche se il danno assertivamente subito sia stato causato da una decisione non annullata. Tuttavia, in quest' ultima ipotesi, l' art. 40 dovrebbe essere interpretato in conformità alle condizioni poste dall' art. 34, cosicché, anche in tali procedimenti basati sull' art. 40, il giudice dovrebbe in un primo tempo limitarsi ad accertare la responsabilità della Commissione, in modo da consentire a quest' ultima di adottare, in seguito, i provvedimenti necessari per garantire un equo risarcimento del danno o concedere, eventualmente, un indennizzo.
14. Il Tribunale di primo grado respingeva l' eccezione sollevata dalla Commissione, anche se per motivi diversi da quelli indicati dal giudice Biancarelli. Il suo ragionamento prendeva le mosse dalla sentenza della Corte 26 aprile 1988, Asteris (10). I fatti di questa causa erano, in breve, i seguenti: per la stagione 1983/1984 la Commissione aveva adottato un regolamento che fissava i coefficienti da applicare all' importo dell' aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori. Con sentenza 19 settembre 1985, la Corte aveva annullato tale regolamento, nella parte in cui esso creava una disparità di trattamento tra i produttori della Grecia e quelli degli altri Stati membri. In esecuzione di tale sentenza, la Commissione aveva adottato un nuovo regolamento per la stagione 1983/1984. Essa non riteneva tuttavia di dover abolire regolamenti di contenuto identico a quello annullato, per le stagioni successive al 1983/1984. La Corte dichiarava che la Commissione aveva in tal modo violato gli obblighi ad essa imposti dall' art. 176. I punti rilevanti della motivazione hanno il seguente tenore:
"Trattandosi, come nella fattispecie, dell' annullamento di un regolamento il cui effetto è limitato ad un periodo di tempo ben definito (cioè la stagione 1983/1984), l' istituzione da cui emana l' atto ha anzitutto l' obbligo di escludere dalle nuove normative che devono essere emanate dopo la sentenza di annullamento, per disciplinare stagioni successive a tale sentenza, qualsiasi disposizione che abbia lo stesso contenuto di quella ritenuta illegittima.
Occorre tuttavia riconoscere che, in forza dell' efficacia retroattiva che accompagna le sentenze di annullamento, la dichiarazione di illegittimità risale alla data di entrata in vigore della normativa annullata. Bisogna quindi dedurne che nella fattispecie l' istituzione interessata ha anche l' obbligo di eliminare dalle norme già emanate all' atto della sentenza di annullamento, e che disciplinano stagioni successive alla stagione 1983/1984, le disposizioni che hanno lo stesso contenuto di quella dichiarata illegittima" (punti 29 e 30 della motivazione; il corsivo è mio).
Con riferimento a questa pronuncia, il Tribunale di primo grado dichiarava: "Deriva dalla citata sentenza della Corte 26 aprile 1988 (...) che, ai fini dell' applicazione dell' art. 176 del Trattato CEE, si devono equiparare all' atto annullato gli atti espliciti o impliciti che hanno in sostanza lo stesso contenuto dell' atto annullato adottati tra la data di effetto dell' atto annullato e la sentenza di annullamento. Si deve estendere questa soluzione all' applicazione dell' art. 34 del Trattato CECA, nella misura in cui questa disposizione è redatta in termini analoghi a quelli dell' art. 176 del Trattato CEE per quanto riguarda l' obbligo dell' istituzione da cui emana l' atto annullato di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza di annullamento" (11). Partendo da questa premessa, il Tribunale di primo grado giungeva a concludere che il ricorso per risarcimento proposto dalla Peine-Salzgitter poteva essere integralmente esaminato nel merito sulla base dell' art. 34.
15. La Commissione sostiene in proposito che il Tribunale ha attribuito portata troppo ampia alla soluzione scelta dalla Corte nella sentenza 26 aprile 1988. A suo avviso, infatti, l' art. 176 del Trattato CEE può essere equiparato soltanto alla seconda frase dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA, relativa all' obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione di una sentenza di annullamento. L' art. 176 si differenzia, invece, dalla terza frase dell' art. 34, primo comma, relativa alle condizioni di ricevibilità di un' azione di danni.
16. Non nascondo che mi è difficile condividere il punto di vista della Commissione per quanto riguarda questa eccezione d' irricevibilità. Mi pare evidente che alla Peine-Salzgitter non si possa negare il diritto di far esaminare nel merito la domanda di risarcimento per il danno ch' essa sostiene di aver subito nell' intero periodo dal 1985 alla metà del 1988.
17. A mio avviso, è possibile ammettere il ricorso per risarcimento sia in base all' art. 34 sia in base all' art. 40.
Può essere utile ricordare che la Corte, nella sentenza 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione (12), si è pronunciata riguardo all' assunto su cui si fondava l' eccezione d' irricevibilità della Commissione, cioè che l' art. 40 non potrebbe essere invocato alternativamente all' art. 34 nelle cause in cui il danno sia causato da una decisione della Commissione che può essere annullata. In tale sentenza la Corte ammetteva la possibilità di esaminare nel merito, in base all' art. 40, una domanda di risarcimento, benché questa fosse fondata su decisioni non annullate. La Corte dichiarava fra l' altro:
"La Commissione sostiene che l' art. 40 del Trattato non consente di far valere la responsabilità della Comunità deducendo l' illegittimità delle decisioni; né la lettera di detta disposizione né la sua ratio contengono però alcun elemento che consenta di limitarne in tal modo il campo di applicazione" (punto 16 della motivazione).
18. E' forse opportuno ricordare, inoltre, che l' avvocato generale Van Gerven, nelle conclusioni da lui presentate nella causa Finsider, ha espresso il parere che il Tribunale di primo grado abbia correttamente applicato, nella sentenza ora impugnata dalla Commissione, la giurisprudenza Asteris. Pur essendo informato dell' impugnazione, egli non riteneva necessario esaminare i mezzi dedotti dalla Commissione contro la soluzione adottata dal Tribunale su questo punto, poiché, a suo avviso, la domanda di risarcimento era comunque ricevibile a norma dell' art. 40 (13).
19. Non vi è quindi alcun dubbio sulla correttezza del risultato cui è pervenuto il Tribunale di primo grado, cioè ammettere la piena ricevibilità della domanda di risarcimento della Peine-Salzgitter. Un risultato diverso sarebbe stato inoltre in contrasto con "il principio fondamentale di un' adeguata tutela giuridica, costantemente ribadito dalla Corte in vari campi" (14).
Ci si può chiedere soltanto se, in teoria, il fondamento giuridico della domanda si trovi nell' art. 34 o nell' art. 40. Probabilmente, nella sentenza emessa nella causa Finsider, la Corte è partita dal presupposto che il fondamento giuridico di una domanda di risarcimento per danni causati da decisioni non annullate sia costituito dall' art. 40. Nei punti 17 e 18 della motivazione della sentenza, la Corte sembra infatti ritenere che l' art. 34 costituisca la base per domande di risarcimento relative a danni causati da decisioni annullate, mentre l' art. 40 sarebbe la base per domande relative ad altri comportamenti dannosi.
20. Per quanto mi consta, non ha grande importanza pratica il fatto che, in una causa come quella in esame, il fondamento giuridico sia costituito dall' una o dall' altra disposizione. A mio avviso, nella causa Finsider la Corte ha dimostrato che la scelta non ha alcuna incidenza pratica riguardo ai principi da applicare per quanto concerne i presupposti della responsabilità. Inoltre, qualora la Corte dovesse ritenere che il corretto fondamento giuridico sia l' art. 40, sarei propenso a dar ragione al giudice Biancarelli sul fatto che una ragionevole interpretazione di quest' articolo alla luce dell' art. 34 porta necessariamente alla conseguenza che, in una causa in cui la pretesa di risarcimento è fondata su decisioni identiche, di cui alcune annullate ed altre no, deve applicarsi integralmente, cioè anche per la parte della domanda di risarcimento che riguarda le decisioni non annullate, la "procedura" di cui all' art. 34.
21. A mio avviso, d' altronde, la Corte dovrebbe avallare la motivazione data dal Tribunale di primo grado alla decisione di dichiarare pienamente ricevibile, in base all' art. 34, la domanda di risarcimento della Peine-Salzgitter.
Le differenze fra l' art. 34 del Trattato CECA e l' art. 176 del Trattato CEE alle quali si riferisce la Commissione non sono così rilevanti da inficiare la fondamentale esattezza del ragionamento del Tribunale.
22. La Commissione critica la motivazione della sentenza del Tribunale anche perché quest' ultimo avrebbe interpretato in modo errato il carteggio fra la Peine-Salzgitter e la Commissione, in base al quale l' impresa aveva rinunciato ad agire per l' annullamento di tutte le decisioni individuali.
A mio avviso, tuttavia, detta corrispondenza non costituisce un elemento decisivo per la ricevibilità della domanda di risarcimento della Peine-Salzgitter. La domanda sarebbe stata dichiarata ricevibile anche se non avesse avuto luogo alcuno scambio di lettere. E il Tribunale, per giungere alle proprie conclusioni, non ha attribuito autonoma e decisiva importanza al carteggio. Per quanto posso constatare, il Tribunale se ne è servito solo come prova del fatto che la Commissione stessa era consapevole di essere tenuta, in forza dell' art. 34, ad adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione ad eventuali sentenze di annullamento, e quindi soltanto per suffragare le conclusioni cui era pervenuto in base ad un' interpretazione dell' art. 34.
Non ritengo perciò necessario un dettagliato esame dell' importanza che un siffatto scambio di lettere potrebbe avere, in altre circostanze, per limitare la facoltà della Commissione di eccepire l' irricevibilità. Dirò soltanto che, a mio avviso, il carteggio non fa che mettere in evidenza la difficoltà di comprendere i motivi dell' eccezione d' irricevibilità della Commissione.
Nel merito
23. Dinanzi al Tribunale di primo grado, le parti hanno ampiamente discusso del modo migliore di definire i criteri per l' accertamento della responsabilità della Comunità. La questione viene trattata nei punti 71-78 della motivazione della sentenza impugnata e la conclusione cui perviene il Tribunale di primo grado è che la disciplina elaborata nell' ambito del Trattato CEE in base all' art. 215, secondo comma, deve valere anche nell' ambito del Trattato CECA.
Riferendosi agli artt. 33 e 34 del Trattato CECA, il Tribunale constata che da queste disposizioni risulta "che il mero annullamento da parte della Corte di un atto normativo non è sufficiente per far sorgere la responsabilità della Comunità" (punto 76 della motivazione) e che "questa conclusione, basata sulla lettera stessa del Trattato CECA, è molto simile a quanto la Corte ha deciso nell' ambito del Trattato CEE per quanto riguarda la responsabilità della Comunità a causa di atti normativi illegittimi" (punto 77 della motivazione). Il Tribunale osserva poi quanto segue: "In considerazione della necessità, nell' ambito di un ordinamento giuridico unico, benché istituito da tre trattati diversi, di assicurare quanto più possibile l' uniforme applicazione del diritto comunitario in materia di responsabilità extracontrattuale a causa di atti normativi illegittimi nonché la coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dai vari trattati (v., da ultimo, sentenza 22 febbraio 1990, C-221/88, Busseni/Commissione, causa Racc. pag. I-519, punti 13-16 della motivazione), sembra adeguato, di fronte all' illegittimità di un atto normativo, interpretare la nozione di illecito tale da comportare la responsabilità della Comunità ai sensi dell' art. 34, primo comma, del Trattato CECA alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE" (punto 78 della motivazione).
Il Tribunale aveva d' altra parte riassunto come segue la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda l' art. 215, secondo comma: "... è opportuno rilevare ... come dalla giurisprudenza della Corte risulti che un illecito tale da comportare la responsabilità della Comunità ai sensi del secondo comma dell' art. 215 del Trattato CEE può sussistere solo qualora l' atto viziato da illegittimità comporti una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore che tutela i singoli (...) ovvero qualora l' istituzione, adottando l' atto viziato da illegittimità, non abbia tenuto conto, in modo manifesto e grave, dei limiti che si impongono all' esercizio dei suoi poteri ..." (punto 74 della motivazione).
Su tale base il Tribunale accertava se la Commissione, nell' adottare le proprie decisioni, avesse trasgredito in modo manifesto e grave i limiti posti all' esercizio dei suoi poteri e giungeva, come ho già detto, ad una risposta affermativa.
24. La Commissione condivide la tesi del Tribunale per quanto riguarda i criteri da applicare per l' accertamento della responsabilità, ma fa valere che essi sono stati applicati in modo errato dal Tribunale su diversi punti.
25. Non è tuttavia necessario esaminare se a giusto titolo il Tribunale abbia trasposto i criteri per l' accertamento della responsabilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte relativamente all' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE. Nel frattempo, infatti, la Corte si è pronunciata su tale questione. Essa lo ha fatto nella summenzionata sentenza 30 gennaio 1992, Finsider, nella quale ha stabilito i criteri relativi alla responsabilità nell' ambito del Trattato CECA diversamente da come ha fatto il Tribunale. Può essere opportuno citare i seguenti passi della sentenza della Corte:
"(...) occorre premettere alcune osservazioni circa le condizioni nelle quali può sorgere la responsabilità della Comunità sulla base degli artt. 34 e 40 del Trattato CECA" (punto 19 della motivazione).
"In primo luogo, secondo la loro stessa formulazione, i citati artt. 34 e 40 del Trattato CECA richiedono, affinché possa sorgere la responsabilità della Comunità, un illecito e, di conseguenza, la sola illegittimità di una decisione non è sufficiente" (punto 20 della motivazione).
"(...) per valutare la natura dell' illecito richiesto per far sorgere la responsabilità della Comunità sulla base, indifferentemente, dell' art. 34 o dell' art. 40, i quali, come rilevato, non contengono, né l' uno né l' altro, precisazioni a questo riguardo, si deve fare riferimento ai settori a alle condizioni in cui interviene l' istituzione comunitaria. A questo proposito si devono, in particolare, prendere in considerazione la complessità delle situazioni che l' istituzione deve disciplinare, le difficoltà di applicazione delle normative e il margine discrezionale di cui l' istituzione dispone in virtù di dette norme" (punto 24 della motivazione).
"Infine, il sorgere della responsabilità della Comunità non è subordinato soltanto all' esistenza di un illecito così qualificato e di un danno, ma anche all' esistenza di un nesso immediato di causalità tra l' illecito e il danno, nesso di cui spetta all' attore fornire la prova (...)" (punto 25 della motivazione).
26. E' quindi in base a tale definizione dei criteri della responsabilità che si deve accertare se la Comunità si sia resa responsabile nei confronti della Peine-Salzgitter. E' perciò chiaro, anche prima di qualsiasi esame nel merito della causa, che la motivazione della sentenza impugnata non può essere confermata integralmente.
Benché la Corte abbia dichiarato che la modifica della motivazione di una sentenza non implica, qualora possa essere confermato il dispositivo, l' annullamento della sentenza impugnata (15), ritengo che, nelle circostanze della presente fattispecie, ci si dovrebbe porre il problema dell' opportunità che la Corte proceda all' esame del merito. A prima vista, una modifica dei criteri da applicare in materia di responsabilità potrebbe apparire così importante da rendere necessario un rinvio al Tribunale per riesame. Non propongo, tuttavia, una siffatta soluzione alla Corte, e ciò per vari motivi. In primo luogo, infatti, ci si può chiedere in qual misura un diverso modo di formulare i criteri della responsabilità della Comunità possa di per sé portare ad un diverso risultato concreto, anche perché, a mio avviso, da un punto di vista pratico non vi sono differenze decisive tra le due formulazioni dei criteri della responsabilità. In secondo luogo, ragioni di economia processuale militano a favore del fatto che, in questo caso, la Corte definisca essa stessa la controversia e, in terzo luogo, nella fattispecie non è necessario alcun supplemento d' istruttoria. Per di più, neppure le parti sembrano aver attribuito importanza decisiva per la soluzione della controversia al fatto che la Corte, nella sentenza emessa nella causa Finsider, abbia stabilito un criterio di responsabilità diverso da quello applicato dal Tribunale di primo grado.
27. A mio parere, gli argomenti dedotti dalla Peine-Salzgitter a sostegno della sua domanda di risarcimento sono principalmente basati sul fatto che alla Commissione incombe, a norma dell' art. 58, n. 2, del Trattato CECA, il fondamentale obbligo, espressamente sancito, di stabilire "equamente" le quote delle imprese, nell' ambito di una disciplina di quote, "tenuto conto dei principi definiti agli artt. 2, 3 e 4" ° ivi compreso, in particolare, il principio della parità di trattamento dei produttori ° e che la violazione di quest' obbligo da parte della Commissione implica la sua responsabilità.
28. Se è questo il presupposto fondamentale, è logico andare a vedere anzitutto quanto la Corte ha affermato, circa gli obblighi della Commissione, nella seconda sentenza 14 luglio 1988, con la quale è stato fra l' altro annullato, con riferimento all' art. 58, l' art. 5 della decisione generale n. 3485/85.
Elemento decisivo in quella causa era, come ho già detto, la circostanza che la Commissione, durante il periodo di vigenza della decisione generale n. 234/84, era venuta a sapere che determinate imprese avevano un rapporto I:P particolarmente sfavorevole. Fra queste, la Peine-Salzgitter si trovava in una situazione speciale, essendo l' unica impresa il cui rapporto I:P era particolarmente sfavorevole per tutte e quattro le categorie di prodotti, sia in assoluto, sia rispetto alla media comunitaria. Nella comunicazione del 25 settembre 1985, sopra citata, la Commissione dichiarava che era "indispensabile" adeguare le quote di consegna in modo che nessuna impresa ricevesse quote inferiori di 10 punti percentuali alla media comunitaria. Come ho già ricordato, il Consiglio, il cui parere conforme è richiesto dall' art. 58, n. 1, per stabilire una disciplina di quote, non dava il proprio assenso su questo punto della comunicazione della Commissione. A quanto risulta, il Consiglio non forniva in proposito alcuna motivazione. La Commissione adottava poi la decisione generale n. 3485/85, la quale non contemplava l' adeguamento del rapporto I:P che la stessa Commissione aveva ritenuto indispensabile nella comunicazione. Secondo quanto accertato, ciò non era dovuto al fatto che la Commissione avesse modificato il proprio punto di vista circa la necessità di un adeguamento del sistema I:P, bensì al fatto che essa si riteneva obbligata a rispettare l' opinione contraria del Consiglio.
Dopo un esame della struttura dell' art. 58 e della propria giurisprudenza in proposito, la Corte considerava quanto segue:
"Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato la situazione particolare di imprese quali la Stahlwerke Peine-Salzgitter e la Hoogovens, come è prescritto dall' art. 58, n. 2, ed è giunta alla conclusione che il rapporto I:P di tali imprese doveva essere adeguato per determinare le quote equamente. Tuttavia, la Commissione non ha adottato, ai sensi dell' art. 58, n. 2, le norme che questa constatazione esigeva, ma si è limitata a sottoporre al Consiglio un progetto, a norma dell' art. 58, n, 1. In mancanza di parere conforme del Consiglio, essa ha adottato la nuova decisione generale n. 3485/85, la quale conservava immutato il sistema delle quote. Non procedendo alla modifica del rapporto I:P da essa ritenuta necessaria per stabilire le quote equamente, a norma dell' art. 58, n. 2, la Commissione ha perseguito uno scopo diverso da quello che tale norma le imponeva di raggiungere, commettendo in tal modo uno sviamento di potere. Poiché la Commissione aveva accertato la necessità di porre rimedio allo squilibrio del rapporto I:P, che caratterizzava la situazione particolare d' imprese quali le ricorrenti, si deve ritenere che lo sviamento di potere è stato commesso nei confronti delle ricorrenti" (punto 27 della motivazione).
29. La Commissione sostiene di non aver commesso un errore grave nel ritenere che l' assenso del Consiglio fosse necessario per modificare il rapporto I:P. Essa fa valere la propria buona fede relativamente alla necessità di ottenere il parere conforme del Consiglio ed assume che una concezione errata quanto ad una siffatta norma di procedura non può far sorgere alcun obbligo di risarcimento.
30. In proposito vorrei osservare che l' avvocato generale Mischo, nelle conclusioni da lui presentate per la seconda sentenza 14 luglio 1988, ha sostenuto in modo molto convincente la tesi secondo cui la decisione generale n. 3485/85 e le decisioni individuali adottate in base alla stessa dovevano essere annullate, anche qualora il parere conforme del Consiglio fosse stato necessario per modificare il rapporto I:P (16). L' avvocato generale Mischo fonda questa tesi principalmente sul fatto che l' art. 58, n. 2, è una norma talmente importante che in ogni caso la sua violazione dovrebbe essere sanzionata dalla Corte, ai sensi, fra l' altro, dell' art. 31 del Trattato CECA, il quale stabilisce che la Corte assicura il rispetto del diritto nell' interpretazione e nell' applicazione del Trattato. Così come non può impedire l' annullamento delle decisione della Commissione, l' eventuale necessità di ottenere il parere conforme del Consiglio non può neppure escludere, a mio avviso, un obbligo di risarcimento. La regola contenuta nell' art. 58. n. 2, relativa all' equa ripartizione delle quote, è espressione di un principio fondamentale del diritto della CECA secondo cui le imprese non devono essere trattate in modo discriminatorio. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente attribuito importanza decisiva al rispetto di quest' obbligo da parte della Commissione (17). E' evidente che il rispetto dell' obbligo sancito dall' art. 58, n. 2, è determinante ai fini dell' accettazione, da parte degli amministrati, delle normative adottate e costituisce, al tempo stesso, un pilastro di sostegno dell' intero sistema delle quote. A mio avviso, la circostanza che la disposizione violata sia una norma giuridica fondamentale depone a favore del sorgere della responsabilità, indipendentemente dal fatto che fosse o meno necessario il parere conforme del Consiglio.
31. Su tale base, nella sentenza il Tribunale di primo grado ha considerato, a mio avviso giustamente,
"... in primo luogo, che la convenuta non potesse ignorare che essa aveva l' obbligo di stabilire sotto la sua esclusiva responsabilità le quote di consegna su una base equa, vigilando a che il principio di parità dinanzi agli oneri pubblici sia rispettato in qualsiasi momento e nel modo più scrupoloso (v. sentenza 13 luglio 1961, cause riunite 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 e 1/61, Meroni e a./Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 307) e, in secondo luogo, che essa non potesse ignorare che, a seguito del suo disconoscimento di tale obbligo, il principio di un' equa ripartizione delle quote di consegna non era osservato nei confronti di un numero limitato di imprese per le quali il rapporto I:P era divenuto eccezionalmente sfavorevole" (punto 117 della motivazione).
32. La Commissione ha sostenuto che l' eventuale declaratoria della sua responsabilità da parte della Corte costituirebbe un' ingiusta negazione del potere discrezionale ad essa spettante nella fissazione delle quote. Ora, è indubbio che la Commmissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nello stabilire "equamente" le quote. Tuttavia, nella presente fattispecie, la Commissione aveva esercitato il suo potere discrezionale al riguardo ed aveva ritenuto indispensabile un adeguamento del rapporto I:P per garantire l' "equità". La Commissione non lo ha negato; successivamente, essa non ha affermato né dimostrato che la propria valutazione fosse errata. Perciò, il fatto che la Corte ritenga che il rapporto I:P della Peine-Salzgitter era particolarmente sfavorevole non significa negare il potere discrezionale della Commissione, bensì accettare la decisione da questa adottata. La circostanza che la norma controversa lasci alla Commissione un margine di discrezionalità non depone quindi, nel caso concreto, a favore dell' esclusione della responsabilità.
33. Inoltre, la norma relativa all' equa fissazione delle quote è manifestamente intesa alla tutela della singola impresa. Si deve ammettere che questa tutela implica anche, naturalmente, il diritto al risarcimento, tanto più che, secondo quanto è stato accertato, si può ritenere che la Peine-Salzgitter avrebbe ricevuto, come già detto, qualche "risarcimento in forma specifica" mediante l' assegnazione di quote più elevate, se il regime delle quote fosse stato ancora in vigore al momento dell' annullamento delle decisioni della Commissione da parte della Corte.
34. Adottando le decisioni di cui trattasi, la Commissione ha commesso, a mio avviso ° tenuto conto del contesto fattuale e normativo nel quale si collocavano le sue decisioni e della limitata discrezionalità di cui essa disponeva nel caso concreto ° un grave illecito nei confronti della Peine-Salzgitter.
Perciò, per riassumere, ritengo che la Commissione, adottando la decisione generale n. 3485/85 senza modificare il rapporto I:P, abbia agito in modo da impegnare la propria responsabilità e sia quindi tenuta a risarcire il danno che la Peine-Salzgitter sostiene di aver subito per effetto delle decisioni illegittime durante gli anni 1986 e 1987 e nel primo semestre del 1988.
35. I motivi che portano a tale conclusione valgono, in gran parte, anche per quanto concerne le decisioni individuali per il 1985, annullate dalla Corte con la prima sentenza 14 luglio 1988 o la cui illegittimità si desume direttamente da tale sentenza. Questa riguardava, come ho ricordato, il rifiuto della Commissione di assegnare quote supplementari alla Peine-Salzgitter, benché, incontestabilmente, il rapporto I:P di quest' impresa fosse anche a quell' epoca eccezionalmente sfavorevole per i prodotti della categoria III. La decisione generale n. 234/84 allora vigente conteneva, come ho già detto, nell' art. 14, una norma che consentiva di concedere quote supplementari ad un' impresa che incontrasse difficoltà eccezionali. Secondo la sentenza della Corte 3 marzo 1982, Alpha Steel (18), l' art. 14 aveva per l' appunto la funzione di una clausola equitativa, destinata ad attenuare gli effetti delle altre disposizioni della decisione generale. Ciò nonostante, la Commissione rifiutava di concedere quote supplementari alla Peine-Salzgitter.
Vi sono naturalmente differenze tra le situazioni giuridiche esistenti, da un lato, nel 1985 e, dall' altro, nel 1986-1988 e prese in considerazione nella prima e, rispettivamente, nella seconda sentenza 14 luglio 1988. Dal punto di vista della responsabilità, è tuttavia più importante il fatto che le due situazioni coincidevano sotto un duplice aspetto, per me decisivo. In entrambi i casi spettava alla Commissione gestire il sistema delle quote in modo equo e imparziale nei confronti delle imprese, e in entrambi i casi il rapporto I:P vigente per certe categorie di prodotti era eccezionalmente sfavorevole per la Peine-Salzgitter, come veniva ammesso dalla Commissione. Considerando, poi, che i motivi addotti nel 1985 dalla Commissione per non attribuire quote supplementari alla Peine-Salzgitter erano stati dichiarati illeciti dalla Corte, ritengo che le condizioni necessarie per far sorgere la responsabilità della Commissione siano soddisfatte anche per quanto riguarda i quattro trimestri del 1985. Ciò viene sottolineato dal fatto, constatato nella sentenza del Tribunale di primo grado (punto 92 della motivazione), che la Commissione "[rifiutando le quote supplementari] ha violato in modo manifesto il principio della parità di trattamento tra gli operatori economici".
36. La Commissione ha energicamente sostenuto, certo, che l' errore di diritto da lei commesso rifiutando di assegnare quote supplementari alla Peine-Salzgitter era scusabile, in particolare per quanto riguarda la parte della motivazione del rifiuto secondo cui l' art. 14 non poteva applicarsi, in quanto l' impresa era complessivamente in attivo. La Commissione sostiene che non le si può far carico di non aver tenuto conto della sentenza della Corte 22 giugno 1983, Usines Gustave Boël (19), quando ha deciso in merito all' esistenza di difficoltà eccezionali. Secondo la Commissione, infatti, solo nella prima sentenza 14 luglio 1988 la Corte ha precisato che non si doveva tener conto della situazione di altre categorie di prodotti che possono contribuire a far sì che l' impresa risulti, complessivamente, in attivo. Inoltre, la Commissione sostiene che la motivazione da lei fornita corrispondeva alla sua costante prassi amministrativa, secondo cui, ai fini dell' applicazione dell' art. 14, si teneva conto della situazione delle imprese nel loro complesso, poiché non si trattava di far uscire dalla crisi determinati mercati, bensì l' insieme dell' industria siderurgica europea.
Per varie ragioni, questa tesi non può essere accolta. Non ritengo di per sé necessariamente decisivo il fatto che l' errore di cui trattasi, visto isolatamente, debba essere ritenuto più o meno grave e manifesto, dato che i criteri relativi al sorgere della responsabilità stabiliti dalla Corte nella sentenza Finsider sono stati ricavati da una valutazione globale del comportamento della Commissione e che, a mio avviso, nell' ambito di questa valutazione globale si deve attribuire particolare importanza al fatto che la Commissione è venuta meno, nei confronti della Peine-Salzgitter, al suo obbligo di gestire in modo equo e imparziale il sistema delle quote.
Giustamente, inoltre, il Tribunale di primo grado ha basato, al riguardo, la motivazione della sentenza impugnata (punto 89 della motivazione) sul fatto che
° la Corte, nella prima sentenza 14 luglio 1988 (punto 18 della motivazione), aveva richiamato la propria giurisprudenza Usines Gustave Boël per confermare che, nell' accertamento dell' esistenza di "difficoltà eccezionali", la Commissione non può tener conto della situazione delle altre categorie di prodotti,
° la Corte, nella stessa sentenza (punto 19 della motivazione), aveva rilevato espressamente come dai documenti versati agli atti risultasse che in vari casi la Commissione aveva concesso quote supplementari in forza dell' art. 14 mentre le imprese interessate erano in attivo.
37. Perciò, neppure per quanto riguarda le decisioni della Commissione relative al 1985 vi è alcun motivo di modificare le conclusioni alle quali è pervenuto, nella sua sentenza, il Tribunale di primo grado.
38. Si deve infine accertare se la Peine-Salzgitter abbia subito, come richiede l' art. 34 del Trattato CECA, un danno diretto e particolare. Secondo il Tribunale di primo grado, ciò è incontestabilmente avvenuto. Io condivido questo punto di vista e ritengo infondati gli argomenti dedotti dalla Commissione per sostenere il contrario.
Come ho già detto, si può ritenere acquisito che, se il regime delle quote fosse rimasto in vigore, la Peine-Salzgitter avrebbe comunque ottenuto, grazie all' assegnazione di quote più elevate, una certa riparazione del danno subito. Non si vede perché la cessazione del regime delle quote dovrebbe modificare sostanzialmente l' obbligo della Commissione di riparare il danno subito dall' impresa a causa del comportamento che fa sorgere la responsabilità dell' istituzione.
Non è convincente l' argomento della Commissione secondo cui non esisterebbe alcun danno che debba essere risarcito, dato che nel periodo di crisi, durante il quale era in vigore il regime delle quote, la Peine-Salzgitter ha realizzato profitti. Nella prima sentenza di annullamento 14 luglio 1988 si dichiara espressamente che la circostanza che un' impresa sia in attivo non la esclude dall' assegnazione di quote stabilite equamente. Il danno che dev' essere risarcito dalla Commissione consiste per l' appunto nella mancata assegnazione di tali quote. Tenuto conto della seconda sentenza di annullamento 14 luglio 1988, secondo cui (punto 7 della motivazione) "è pacifico che tale rapporto I:P sfavorevole è fonte di difficoltà economiche eccezionali" per le imprese interessate, deve ritenersi provato che il danno subito dalla Peine-Salzgitter eccede l' ambito del normale "rischio economico" di un' impresa. La Commissione non ha nemmeno cercato di provare che il danno rientri nei limiti del disagio che un' impresa deve, in generale, accettare di sopportare nel settore economico considerato.
Conclusione
39. Riassumendo, propongo perciò alla Corte di confermare la sentenza impugnata e di porre a carico della Commissione le spese dell' attuale procedimento.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° Causa T-120/89, Racc. 1991, pag. II-279.
(2) ° V., per una rassegna di detta giurisprudenza, Charles Funck: Le régime de crise de la CECA dans les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes , Cahiers de droit européen, 1989, n. 3/4, pag. 251.
(3) ° V. decisione n. 2794/80/CECA, del 31.10.1980, che istituisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell' industria siderurgica; sesto punto del preambolo (GU L 291, pag. 1).
(4) ° Racc. 1988, pag. 4131.
(5) ° Doc. COM (85) 509.
(6) ° V. decisione n. 3485/85, GU 1985, L 340, pag. 5.
(7) ° Cause riunite 33/86, 44/86, 110/86, 226/86 e 285/86, Racc. 1988, pag. 4309.
(8) ° Successivamente la Corte annullava anche l' art. 5 della decisione generale n. 194/88, che aveva sostituito la summenzionata decisione n. 3485/85 per il primo semestre 1988 (v. sentenza 14 giugno 1989, cause riunite 218/87 e 223/87, 72/88 e 92/88, Hoogovens, Racc. 1989, pag. 1711).
(9) ° V., in proposito, le conclusioni del giudice Biancarelli nella causa T-120/89, in cui, nella parte I, in fine, è detto:
Durante l' intero periodo di funzionamento del sistema delle quote, siffatte situazioni si sono risolte in modo abbastanza semplice con la concessione, da parte della Commissione, di quote supplementari alle imprese ricorrenti che avevano ottenuto vittoria di causa davanti alla Corte. Questa restituzione in forma specifica corrisponde, d' altra parte, alla nozione di "equo risarcimento", così come figura nell' art. 34, primo comma, del Trattato .
(10) ° Causa 97/86, Racc. 1988, pag. 2181.
(11) ° V. punto 47 della motivazione, che riguarda le decisioni non annullate del 1985. Considerazioni analoghe si trovano, per le decisioni non annullate del periodo 1986-1988, nel punto 58 della motivazione.
(12) ° Cause riunite C-363/88 e C-364/88, Racc. 1992, pag. I-410.
(13) ° V. paragrafo 17 delle conclusioni. Nel paragrafo 19, in fine, l' avvocato generale considera in proposito:
Al contrario della Commissione, sono del parere che ai fini del risarcimento dei danni provocati da una decisione, raccomandazione o rifiuto implicito che non siano stati annullati dalla Corte può essere proposto un ricorso sulla base dell' art. 40, primo comma. Diversamente da quanto sostiene la Commissione, la riserva contenuta nell' art. 40, primo comma, con riferimento alle disposizioni dell' art. 34, primo comma, concerne unicamente i danni cagionati dagli atti annullati ivi menzionati. Per gli atti non dichiarati nulli (con esclusione degli atti equiparati a quelli dichiarati nulli) detta riserva non vale e la disposizione dell' art. 40, primo comma, ° di cui si può affermare che, nelle cause CECA, enuncia la disciplina di diritto comune della responsabilità della Comunità ° è interamente applicabile .
(14) ° V. paragrafo 20 delle conclusioni dell' avvocato generale Van Gerven nella causa Finsider.
(15) ° V. sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91, Lestelle (Racc. 1992, pag. I-3755).
(16) ° V. paragrafi 43 e seguenti delle conclusioni, Racc. 1988, pag. 4329.
(17) ° Nelle sue conclusioni, il giudice Biancarelli ha così riassunto la giurisprudenza della Corte:
(...) secondo una costante giurisprudenza, la Corte di giustizia, basandosi in particolare sugli artt. 3, 4 e 5 del Trattato CECA, (...) ha insistito sulla necessità in periodo di crisi, in cui in base a un sistema di disciplina amministrativa la concorrenza quantitativa tra le imprese è di fatto eliminata e si stabilisce un equilibrio artificioso tra l' offerta e la domanda d' acciaio, di osservare pienamente il principio di equità enunciato dall' art. 58 del Trattato. Già nella sentenza 13 luglio 1961, Meroni & C. e a./Alta Autorità (cause riunite 14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60 e 1/61, Racc. pag. 319), la Corte aveva affermato che l' Alta Autorità è tenuta a vigilare con speciale cura affinché il principio dell' uguaglianza di fronte agli oneri pubblici sia rispettato costantemente e scrupolosamente . Da ciò la Corte aveva desunto che con ragione l' Alta Autorità aveva dato preminenza al principio della giustizia distributiva, piuttosto che a quello della certezza del diritto. Del pari, nella sentenza 3 marzo 1982 (Alpha Steel/Commissione, causa 14/81, Racc. pag. 749), la Corte ha considerato legittima la scelta della Commissione per quanto riguarda la fissazione del periodo di riferimento, pur affermando che siffatta scelta non doveva indurre ad un disconoscimento del principio di ripartizione su una base equa della produzione globale tra le varie imprese comunitarie. Detta giurisprudenza è stata confermata con la sentenza 19 settembre 1985 (Finsider/Commissione, cause riunite 63/84 e 147/84, Racc. pag. 2857), in cui la Corte ha particolarmente insistito sul criterio di ripartizione equa delle quote di produzione e di consegna tra le diverse imprese della Comunità, con la sentenza della Corte 21 febbraio 1984 (Walzstahl-Vereinigung e Thyssen/Commissione, cause riunite 140/82, 146/82, 221/82 e 226/82, Racc. pag. 951) e, infine, con la sentenza 6 luglio 1988 (Dillinger Huettenwerke AG/Commissione, causa 236/86, Racc. pag. 3761), in cui la Corte ha affermato espressamente che lo scopo del sistema delle quote è quello di far ricadere nel modo più equo possibile sull' insieme delle imprese le limitazioni della produzione richieste dalla crisi siderurgica .
(18) ° Causa 14/81, Racc. 1982, pag. 749.
(19) ° Causa 317/82, Racc. 1983, pag. 2041.
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