Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La Commissione ha introdotto il presente ricorso chiedendo che la Corte voglia dichiarare che l' Irlanda non si è conformata alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1987, 87/328/CEE, relativa all' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (1). Alla direttiva, conformemente al suo art. 6, doveva essere data attuazione al più tardi il 1 gennaio 1989.
2. Il governo irlandese ha riconosciuto, nel suo controricorso di non aver ancora adottato le norme necessarie per conformarsi alla direttiva. Ha tuttavia dichiarato che la direttiva è in pratica rispettata.
Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che "semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dell' amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato" (2).
3. Suggerisco pertanto alla Corte di accogliere le conclusioni della Commissione e di condannare l' Irlanda alle spese.
(*) Lingua originale: il danese.
(1) ° GU L 167, pag. 54.
(2) ° Sentenza 15 ottobre 1986, causa 168/85, Commissione/Italia (Racc. pag. 2945, punto 13 della motivazione).
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