Conclusioni dell avvocato generale
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Signor Presidente,
Signori Giudici,
1. La presente controversia riguarda una domanda di decisione pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation del Belgio, relativa alla portata del principio di parità di trattamento dei lavoratori subordinati migranti e nazionali, sancito nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (1).
La questione posta è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra lo Stato belga (ricorrente nella causa principale) e la signora Noushin Taghavi (resistente nella causa principale) in ordine alla domanda, da parte di quest' ultima, di una prestazione belga per minorati.
Gli antefatti
2. La signora Taghavi possiede la cittadinanza iraniana. Essa risiede in Belgio dal 29 novembre 1971. Il 5 ottobre 1977 essa ha sposato il signor Filippo Iannino, cittadino italiano residente in Belgio dall' età di dodici anni e che ha esercitato un' attività lavorativa in tale paese.
Dal gennaio 1983, la signora Taghavi è a carico del marito che, almeno a partire da tale data è soggetto al regime previdenziale belga.
3. Il 14 novembre 1985, la signora Taghavi ha chiesto una prestazione per minorati in base ad una legge belga del 27 giugno 1969 (2). Ai sensi dell' art. 4 di tale legge, usufruiscono di un assegno i minorati che:
"1. siano belgi e risiedano effettivamente in Belgio. Il Re, nei casi da esso stabiliti, può derogare a questa disposizione;
2. abbiano compiuto almeno quattordici anni di età;
3. abbiano compiuto al massimo 65 o 60 anni di età a seconda che si tratti di uomini o donne;
4. appartengano ad una delle categorie di minorati (...) e che siano permanentemente inabili al lavoro nella misura minima del 30%;
5. non dispongano di risorse di ammontare eccedente i limiti fissati dal Re (...)".
La domanda della signora Taghavi è stata respinta con decisione amministrativa del 21 aprile 1986, in quanto essa non soddisfaceva a tutte le condizioni di applicazione relative alle prestazioni di natura pecuniaria, ed in particolare alla condizione della cittadinanza.
4. In sede di impugnazione, con sentenza pronunciata l' 8 gennaio 1990, la Cour du travail di Bruxelles ha deciso che la signora Taghavi aveva tuttavia diritto alla prestazione richiesta. La cour du travail ha fatto valere, a tal fine, l' art. 3 del regolamento n. 1408/71 che sarà esaminato in prosieguo. Lo Stato belga ha proposto ricorso avverso tale sentenza dinanzi al giudice a quo, la Cour de cassation, che, il 9 settembre 1991, ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che può usufruire della disciplina nazionale di uno Stato membro che accorda un diritto proprio legalmente tutelato all' assegno per minorati, il minorato che, senza essere cittadino di uno degli Stati membri né lavoratore subordinato, risieda sul territorio dello Stato membro che prevede il diritto proprio citato e sia coniugato con un lavoratore subordinato, soggetto alla normativa di questo stesso Stato membro e cittadino di uno degli altri Stati membri".
Applicazione del regolamento n. 1408/71
5. L' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71 dispone, per quanto riguarda l' ambito di applicazione ratione personae del regolamento stesso:
"Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".
Le persone alle quali si applicano così le norme del regolamento e che inoltre risiedono sul territorio di uno degli Stati membri usufruiscono, a norma dell' art. 3, in linea di massima, di un diritto alla parità di trattamento. In linea di massima, esse "sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato".
6. Dato che la signora Taghavi è coniugata con un lavoratore in possesso della cittadinanza italiana, al quale si applica la legge di uno Stato membro (nella fattispecie, la legge belga), essa rientra, prima facie, nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71. Risiedendo inoltre sul territorio belga, essa sembra altresì soddisfare alle condizioni di applicazione dell' art. 3 di tale regolamento. Tuttavia, tale articolo non le attribuisce ancora automaticamente il diritto ad ottenere prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini belgi. Occorre infatti operare una distinzione al riguardo tra diritti personali o propri e c. d. diritti "derivati", che sono ottenuti in qualità di familiare di un lavoratore.
7. Nella sentenza Kermaschek (3), la Corte ha dichiarato che, sulla base del regolamento n. 1408/71, i familiari di lavoratori subordinati possono far valere solo diritti derivati:
"Sorge quindi la questione del se ed in qual misura i familiari del cittadino di uno Stato membro vadano assimilati ai cittadini medesimi ai fini dell' applicazione del regolamento n. 1408/71. (...)
A termini dell' art. 2, n. 1, del regolamento esso 'si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, e che sono cittadini di uno degli Stati membri (4), oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti' .
Già dalla giustapposizione indicata dall' uso del termine 'nonché' si evince che detta disposizione contempla due categorie nettamente distinte: i lavoratori, da un lato, ed i loro familiari e superstiti, dall' altro. (...)
Mentre gli appartenenti alla prima categoria possono far valere il diritto alle prestazioni contemplate dal regolamento in quanto diritto proprio, gli appartenenti alla seconda categoria hanno solo un diritto derivato, acquisito in qualità di familiare o di superstite d' un lavoratore, vale a dire di un appartenente alla prima categoria" (5).
In base a tali punti della motivazione, la Corte ha deciso che un familiare ° in possesso o meno della cittadinanza di uno Stato membro ° di un lavoratore migrante può usufruire di un diritto in base al regolamento n. 1408/71 in qualità di familiare di un disoccupato (diritto derivato), ma non in qualità di familiare disoccupato (diritto personale):
"i familiari di lavoratori (migranti disoccupati) hanno soltanto diritto alle prestazioni contemplate da dette legislazioni per i familiari dei lavoratori disoccupati, restando inteso che la nazionalità di detti familiari è in proposito irrilevante".
Il fatto che i diritti propri e i diritti derivati debbano essere in tal modo distinti ai fini della delimitazione dell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è stato successivamente confermato dalla Corte nelle sentenze Frascogna (6) (relativa ad un assegno speciale di vecchiaia), Deak (7) (relativa alle indennità di disoccupazione a favore dei giovani in cerca di prima occupazione) e Zaoui (8), (relativa ad un assegno integrativo corrisposto ai titolari di pensioni) (9).
8. Secondo la questione pregiudiziale, il diritto dei minorati ad una prestazione di natura pecuniaria da parte dell' amministrazione in Belgio è un "diritto proprio legalmente tutelato". Ne deduco che tale diritto non spetta ai minorati nella loro qualità di familiari di un lavoratore ed è quindi un diritto personale nel senso attribuito a questo termine nel diritto comunitario (10). Conformemente alla giurisprudenza testé menzionata, la signora Taghavi non può pertanto richiamarsi al regolamento n. 1408/71 per far valere tale diritto nei confronti dello Stato belga.
Applicazione del regolamento n. 1612/68
9. Si deve innanzitutto osservare che la questione sollevata dal giudice proponente tratta soltanto l' interpretazione del regolamento n. 1408/71 e non verte sul regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (11). Al fine di fornire una soluzione utile al giudice che le ha proposto una questione pregiudiziale, la Corte può tuttavia prendere in considerazione norme di diritto comunitario a cui il giudice nazionale non ha fatto cenno nella sua questione pregiudiziale (12). Nelle sue pronuncie pregiudiziali, la Corte ha del resto più volte esaminato in passato l' applicabilità del regolamento n. 1612/68 benché il giudice di rinvio avesse fatto riferimento al solo regolamento n. 1408/71 (13).
10. Anche nella presente controversia occorre esaminare se la signora Taghavi possa far valere il regolamento n. 1612/68. Le parti hanno del resto formulato osservazioni al riguardo dinanzi alla Corte. L' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 dispone che un lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali. Nella sentenza Lebon, la Corte ha espressamente affermato che tale principio di parità di trattamento dei lavoratori migranti e dei lavoratori nazionali si applica anche ai vantaggi attribuiti ai familiari del lavoratore e che pertanto tali familiari possono far valere indirettamente questo principio (14).
11. Non può sussistere alcun dubbio sul fatto che le prestazioni per minorati rientrano nell' ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1612/68, nel senso che possono costituire un vantaggio sociale che può essere attribuito ad un lavoratore cittadino di uno Stato membro. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di "vantaggi sociali" di cui all' art. 7, n. 2, copre "tutti quelli che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini d' altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità nell' ambito della Comunità" (15). Inoltre, nella sentenza Inzirillo, la Corte ha dichiarato che:
"l' ambito di applicazione dell' art. 7, n. 2, (del regolamento n. 1612/68), va delimitato in modo da comprendere ogni vantaggio sociale e fiscale, connesso o meno al contratto di lavoro, del genere dell' assegno per minorati adulti corrisposto da uno Stato membro ai propri cittadini, in forza di una legge che attribuisca un diritto soggettivo all' assegno" (16).
12. Riferendosi alla citata sentenza Zaoui (17), lo Stato belga contesta tuttavia che la signora Taghavi rientri anch' essa nell' ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1612/68, dato che il marito risiede in Belgio dall' età di dodici anni e non ha quindi mai esercitato il diritto di libera circolazione all' interno della Comunità. Nel suo caso ° così interpreto tale ragionamento ° l' assegno per minorati non potrebbe agevolare la mobilità del lavoratore interessato. Non condivido tale punto di vista.
Vero è che la Corte ha dichiarato che le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori non possono essere applicate a situazioni che non presentano alcun elemento di collegamento ad una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto comunitario (18). Su questa base, nelle sentenze Morson e Jhanjan (19), Zaoui (20) e Dzodzi (21), la Corte ha rifiutato di applicare il regolamento n. 1612/68 a controversie relative a familiari di lavoratori che avevano sempre lavorato e/o risieduto nello Stato membro di cui possedevano anche la cittadinanza (22). La Corte ha basato tali decisioni non solo sulla lettera ma anche sulla finalità del diritto comunitario. Infatti, era impossibile che i vantaggi rifiutati potessero contribuire all' "abolizione di qualsiasi disparità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori cittadini degli altri Stati membri" (il corsivo è mio) (23).
Invece, il coniuge della signora Taghavi non lavora né risiede sul territorio dello Stato membro di cui possiede la cittadinanza. Egli è un cittadino italiano che risiede in Belgio svolgendovi anche un' attività lavorativa. Così la sua situazione, contrariamente alla fattispecie in esame nelle citate sentenze, presenta effettivamente punti di contatto con le situazioni prese in considerazione del diritto comunitario. L' applicazione del regolamento n. 1612/68 è pertanto pienamente conforme agli obiettivi del diritto comunitario. Infatti, nulla nel regolamento lascia presupporre che, come sostiene lo Stato belga, esso si applichi ai soli lavoratori che abbiano lavorato in più di uno Stato membro e non ai lavoratori che abbiano sempre lavorato in un solo Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini.
13. Così come la Commissione ritengo quindi anch' io che il regolamento n. 1612/68 si applichi tanto ratione materiae quanto ratione personae alla fattispecie in esame nella presente controversia (24).
Tuttavia è importante delimitare correttamente la portata e le conseguenze del principio di non discriminazione dei lavoratori migranti. Secondo l' art. 7 del regolamento n. 1612/68, tale principio implica che un lavoratore che sia cittadino di uno Stato membro debba poter fruire, sul territorio di un altro Stato membro, degli stessi vantaggi dei lavoratori nazionali. Allo stesso modo, il familiare di un lavoratore migrante che sia cittadino di uno Stato membro deve poter fruire, sul territorio di altri Stati membri, degli stessi vantaggi dei familiari di lavoratori nazionali, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze Cristini (25), Frascogna (26) e Bernini (27).
In questo contesto, il governo belga ha posto alla Corte la seguente questione aggiuntiva:
"Se una persona rispondente a tutti i requisiti posti dall' art. 4 della legge del 1969, tranne che a quello di possedere la cittadinanza di uno Stato membro della CEE, possa aver diritto a prestazioni per il solo fatto che il proprio coniuge è cittadino belga".
Tale questione è stata risolta negativamente dal governo belga il 26 maggio 1992.
14. Poiché risulta che la legge belga 27 giugno 1969 non concede prestazioni per minorati ai coniugi, non cittadini di uno Stato membro della CEE, di lavoratori nazionali, si pone la questione se ciò costituisca un motivo sufficiente per rifiutare tale prestazione anche alla signora Taghavi, coniuge non cittadina di uno Stato CEE di un lavoratore migrante in possesso della cittadinanza di un altro Stato CEE. Formulata in maniera più astratta, tale questione suona così: se il principio di non discriminazione di cui all' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 implichi che vantaggi sociali negati in base alla cittadinanza ai familiari di lavoratori nazionali possano essere negati, per lo stesso motivo, anche ai familiari di lavoratori migranti cittadini di altri Stati membri.
15. Nella citata sentenza 20 giugno 1985, Deak, la Corte ha risolto tale questione in senso negativo.
La causa Deak verteva sul rifiuto della pubblica amministrazione belga di concedere un' indennità di disoccupazione giovanile al signor Deak, cittadino ungherese residente in Belgio presso la madre, lavoratrice migrante in possesso della cittadinanza italiana. Il rifiuto di concedere l' indennità di disoccupazione giovanile al signor Deak era basato sulla sua cittadinanza ungherese. Infatti, la normativa belga in materia stabiliva che tali prestazioni potevano essere concesse agli stranieri e agli apolidi "soltanto nell' ambito di una convenzione internazionale". Dato che il Belgio e l' Ungheria non avevano concluso alcuna convenzione in materia, neppure i figli ungheresi di cittadini belgi avrebbero potuto far valere un diritto alle indennità di disoccupazione giovanile. La Corte ha tuttavia dichiarato:
"(...) a norma dell' art. 7 del regolamento n. 1612/68, uno Stato membro non può negare ai figli a carico di un lavoratore cittadino di un altro Stato membro le indennità contemplate dalla sua legislazione a favore dei giovani in cerca di prima occupazione a motivo della cittadinanza straniera dei predetti figli. (punto 24 della motivazione).
Questa conclusione non è modificata dal fatto che, come nel caso cui si riferisce il giudice nazionale, il figlio sia cittadino non di uno Stato membro, ma di un paese terzo. (punto 25 della motivazione).
Infatti, come la Commissione ha giustamente osservato, il principio della parità di trattamento stabilito dall' art. 7 del regolamento n. 1612/68 nei confronti dei lavoratori cittadini di uno Stato membro e, indirettamente, dei loro familiari, si applica indipendentemente dalla cittadinanza dei familiari stessi. Ciò è espressamente confermato dalla lettera dell' art. 11 del suddetto regolamento, il quale stabilisce che il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico di un cittadino di uno Stato membro che svolga nel territorio di un altro Stato membro un' attività subordinata o autonoma hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata in tutto il territorio di detto Stato 'anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro' " (punto 26 della motivazione).
Particolarmente importante è la motivazione fornita dalla Corte al suo indirizzo secondo il quale la concessione di indennità di disoccupazione giovanile a figli di lavoratori migranti non può essere collegata ad alcun requisito di cittadinanza.
"Infatti, il lavoratore desideroso di garantire ai figli il beneficio delle prestazioni sociali contemplate dalle leggi degli Stati membri a favore dei giovani in cerca di prima occupazione sarebbe indotto a non rimanere nello Stato membro in cui si è stabilito ed ha trovato lavoro qualora questo Stato potesse negare ai predetti figli, a motivo della loro cittadinanza straniera, le prestazioni considerate. Questo risultato, come è stato precisato nella sentenza (Inzirillo), sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal principio della libera circolazione dei lavoratori nell' ambito della Comunità". (punto 23 della motivazione).
16. A mio parere, l' orientamento espresso nella sentenza Deak, che è basato sul principio della libera circolazione, va oltre quanto richiesto dal solo principio di non discriminazione quale espresso in precedenza (punto 13 della motivazione). Tuttavia esso mi spinge ad aderire alla tesi propugnata dalla Commissione e a concludere che, allo stato attuale della giurisprudenza, la signora Taghavi può far valere il regolamento n. 1612/68 per ottenere dallo Stato belga assegni per minorati (28). Infatti, se lo Stato belga fosse autorizzato a negare la concessione di assegni per minorati alla signora Taghavi in base alla sua cittadinanza, il suo coniuge potrebbe essere indotto, come viene affermato nella sentenza Deak, "a non rimanere nello Stato membro in cui si è stabilito ed ha trovato lavoro".
Conclusione
17. Concludendo, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sollevata dal giudice proponente:
"1. Un familiare di un lavoratore subordinato migrante che sia cittadino di uno Stato membro, per ottenere un assegno per minorati in un altro Stato membro non può far valere il regolamento (CEE) n. 1408/71 qualora, in quest' ultimo Stato membro, i minorati possano far valere soltanto un diritto personale a tali assegni.
2. L' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 osta a che uno Stato membro neghi un assegno per minorati al coniuge, non cittadino di uno Stato CEE, di un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro, in base alla cittadinanza straniera di tale coniuge".
(*) Lingua originale: l' olandese.
(1) - Quale riportato in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).
(2) - Legge 27 giugno 1969 relativa alla concessione di assegni ai minorati (Moniteur belge del 15.7.1969, pag. 6935).
(3) - Sentenza 23 novembre 1976 (causa 40/76, Racc. pag. 1669).
(4) - Una parte del testo di questo punto della motivazione non figura nella versione olandese riportata nella Raccolta, ma compare nelle versioni francese e tedesca. In tale causa la lingua processuale era il tedesco.
(5) - Sentenza Kermaschek, punti 5-7.
(6) - Sentenza del 6 giugno 1985, (causa 157/84, Racc. pag. 1739, punto 15 della motivazione).
(7) - Sentenza 20 giugno 1985, (causa 94/84, Racc. pag. 1873, punti 10-16 della motivazione).
(8) - Sentenza 17 dicembre 1987 (causa 147/87, Racc. pag. 5511).
(9) - V. anche le mie conclusioni unite alla sentenza 31 gennaio 1991, Kziber (causa C-18/90, Racc. pag. I-208).
(10) - Nell' art. 4 della legge del 1969 vengono sì imposte condizioni di nazionalità e di residenza, ma non di parentela.
(11) - GU L 257, pag. 2. Le modifiche apportate al regolamento n. 1612/68 dal regolamento (CEE) 9 febbraio 1976 n. 312 (GU L 39, pag. 2) non hanno rilevanza ai fini della presente controversia.
(12) - Sentenze 20 marzo 1986, Tissier, causa 35/85, Racc. pag. 1207, punto 9 della motivazione, e 12 dicembre 1990, SARPP, causa C-241/89, Racc. pag. I-4695, punto 8 della motivazione. V. anche nota successiva.
(13) - Ciò è avvenuto in particolare nella sentenza 27 marzo 1985, Hoeckx (causa 249/83, Racc. pag. 973) e nelle citate sentenze Frascogna e Deak.
(14) - Sentenza 18 giugno 1987, causa 316/85, Racc. pag. 2811, punti 11 e 12 della motivazione.
(15) - Sentenze 31 maggio 1979, Even, causa 207/78, Racc. pag. 2019, punto 22 della motivazione; 14 gennaio 1982, Reina, causa 65/81, Racc. pag. 33, punto 12 della motivazione; 12 luglio 1984, Castelli, causa 261/83, Racc. pag. 3199, punto 11 della motivazione; 27 marzo 1985, Hoeckx, cit., punto 20 della motivazione, e Scrivner, causa 122/84, Racc. pag. 1027, punto 24 della motivazione; 6 giugno 1985, Frascogna, cit., punto 20 della motivazione; 20 giugno 1985, Deak, cit., punto 20 della motivazione; 17 aprile 1986, Reed, causa 59/85, Racc. pag. 1283, punto 26 della motivazione, e 21 giugno 1988, Lair, causa 39/86, Racc. pag. 3161, punto 21 della motivazione.
(16) - Sentenza 16 dicembre 1976, causa 63/76, Racc. pag. 2057, punto 21 della motivazione.
(17) - Punti 15 e 16 della motivazione.
(18) - Sentenze 28 marzo 1979, Saunders, causa 175/78, Racc. pag. 1129, punto 11 della motivazione; 28 giugno 1984, Moser, causa 180/83, Racc. pag. 2539, punto 15 della motivazione; e 23 gennaio 1986, Iorio, causa 298/84, Racc. pag. 247. V. anche le tre note successive.
(19) - Sentenze 27 ottobre 1982, cause 35/82 e 36/82, Racc. pag. 3723, punti 15-17 della motivazione.
(20) - Punti 15 e 16 della motivazione.
(21) - Sentenza 18 ottobre 1990, cause C-297/88 e C-197/89, Racc. pag. I-3763, punti 23-28 della motivazione.
(22) - V. anche le mie conclusioni del 6 maggio 1992 nella causa Rose Hughes (causa C-78/91, Racc. pagg. I-4839, I-4849).
(23) - Sentenza Even, cit., punto 21 della motivazione.
(24) - L' applicabilità ratione loci non viene giustamente contestata.
(25) - Sentenza 30 settembre 1975, causa 32/75, Racc. pag. 1085, punti 14 e 15 della motivazione. La Corte ha dichiarato che qualora la vedova ed i figli minorenni di un cittadino nazionale abbiano diritto a tali tessere (tessere a riduzione delle ferrovie), nell' ipotesi in cui la domanda sia stata fatta dal padre prima del decesso, lo stesso deve accadere allorquando il padre deceduto sia stato un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro (punto 15 della motivazione).
(26) - Al punto 24 della motivazione la Corte dichiara che l' obbligo di aver risieduto un certo numero di anni nel territorio di uno Stato membro, obbligo imposto agli ascendenti dei lavoratori cittadini di uno Stato membro, costituisce una discriminazione in contrasto con l' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, qualora non sia imposto agli ascendenti dei lavoratori nazionali .
(27) - Sentenza 26 febbraio 1992, causa C-3/90, Racc. pag. 1071, punto 29 della motivazione. Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato che il figlio di un lavoratore migrante cittadino di uno Stato membro può ottenere un finanziamento di studi alle stesse condizioni praticate ai figli dei lavoratori nazionali, quanto meno ove il lavoratore migrante debba ancora provvedere al mantenimento del figlio.
(28) - Cfr. sentenza 7 maggio 1986, Guel (causa 131/85, Racc. pag. 1573), in cui la Corte sembra ribadire l' orientamento espresso nella causa Deak in relazione all' art. 11 del regolamento n. 1612/68.
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